Oggetto del Consiglio n. 106 del 14 marzo 1973 - Verbale
OGGETTO N. 106/73 - Disegno di legge regionale concernente: "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale di iniziativa dei Consiglieri Dolchi e Siggia in Bianco concernente: "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione", proposta di legge trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 27 e 28 febbraio 1973:
L'allegata proposta di legge ha lo scopo di regolamentare l'informazione al pubblico delle attività del Consiglio e della Giunta mediante pubblicazione di un notiziario sui periodici locali.
Si pone pertanto due scopi ben precisi:
1°) evitare che i periodici non ottemperino correttamente alla pubblicazione come avviene molte volte attualmente con la pagina "Nouvelles de l'Administration Régionale";
2°) fare in modo che la Regione provveda puntualmente alla utilizzazione dello spazio riservato, onde evitare dispendio di denaro pubblico a causa di mancata tempestività nella informazione e difficoltà nella situazione finanziaria e nei programmi redazionali dei periodici.
La proposta di legge regionale, pertanto, nelle intenzioni dei proponenti, si prefigge di mantenere l'attuale sistema di pubblica informazione mediante le pagine regionali ed anche di regolamentare, in modo più preciso, i rapporti fra periodici e Amministrazione Regionale nell'interesse reciproco.
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Proposta di legge regionale n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n° ... : PROVVEDIMENTI INTESI A FAVORIRE LA PIÙ AMPIA INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLA REGIONE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Allo scopo di favorire la più ampia informazione sulla attività della Regione è autorizzata la spesa annua di Lire ..... a decorrere dall'anno finanziario 1973.
Art. 2
Per il raggiungimento dello scopo di cui al precedente articolo 1, la Giunta Regionale della Valle d'Aosta è autorizzata a stipulare con settimanali e quindicinali aventi tiratura minima di 2.000 copie, - iscritti nel registro Stampa del Tribunale Civile e Penale di Aosta -, che siano espressione di Partiti e Movimenti aventi rappresentanza in Consiglio Regionale oppure che assolvano periodicamente ad ampia informazione politica, sociale culturale e cronachistica, convenzioni per la pubblicazione quindicinale di articoli e informazioni costituenti un notiziario predisposto dall'Ufficio Stampa dell'Amministrazione Regionale.
Art. 3
Il notiziario di cui al precedente articolo occuperà su di ogni periodico uno spazio non inferiore a 1.600 cm. 2 per ogni pubblicazione quindicinale.
L'Amministrazione Regionale corrisponderà ai predetti periodici un compenso per la stampa del notiziario, commisurato in rapporto alla tiratura del periodico, così determinato:
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TIRATURA FORMATO PAGINA |
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cm. 35 x 50 o assimilabile PAGINE |
cm.25 x 35 o assimilabile PAGINE |
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2 |
4 |
6 |
8 |
4 |
6 |
8 |
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da 2000 a 3500 copie |
60.000 |
80.000 |
93.000 |
106.000 |
60.000 |
72.000 |
80.000 |
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da 3501 a 5000 copie |
80.000 |
106.000 |
126.000 |
140.000 |
80.000 |
96.000 |
106.000 |
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oltre 5000 copie |
100.000 |
133.000 |
153.000 |
173.000 |
100.000 |
120.000 |
133.000 |
Per i periodici settimanali, i compensi di cui alla sopracitata tabella saranno maggiorati del 40%.
Art. 4
Le amministrazioni dei periodici coi quali saranno stipulati i contratti di cui all'art. 1 dovranno presentare all'Ufficio Stampa dell'Amministrazione Regionale fatture mensili, con i seguenti allegati:
a) n. 4 copie del periodico su cui compaiono le inserzioni commissionate;
b) dichiarazione del titolare della tipografia, controfirmata dal Direttore del periodico, attestante il numero delle copie stampate;
c) dichiarazione dell'Ufficio Postale di Aosta da cui risulti il numero delle copie spedite in abbonamento postale.
Sino a quando non saranno concordate con il Ministero delle PP.TT. le modalità. di rilascio della dichiarazione di cui alla lettera c), tale dichiarazione viene sostituita con una dichiarazione del Direttore del giornale.
Art. 5
I contratti di cui all'art. 1 saranno stipulati immediatamente per tutti i periodici che pubblicano la pagina "Nouvelles de l'Administration Régionale" purché abbiano i requisiti richiesti dalla presente legge.
Per i nuovi periodici i contratti potranno essere stipulati dopo 4 mesi di regolare pubblicazione.
Art. 6
È istituita una Commissione Paritetica formata da tre rappresentanti dell'Amministrazione Regionale e da tre rappresentanti dell'Ordine dei Giornalisti con i seguenti compiti:
a) verificare, anche con ispezioni nelle tipografie, la tiratura dei periodici con i quali siano stati stipulati i contratti;
b) controllare che i sopraddetti giornali rispettino la periodicità dichiarata in testata e proporre alla Giunta Regionale la rescissione dei contratti con quei periodici che, a fine anno, non abbiano pubblicato almeno 40 numeri, per i settimanali, o 20 numeri per i quindicinali.
Art. 7
Qualora si formino Cooperative di giornalisti valdostani destinate a iniziative giornalistiche, l'Amministrazione Regionale si fa carico degli interessi passivi relativi ad eventuali mutui contratti dalle stesse secondo le norme previste dal Fondo di rotazione regionale.
Art. 8
Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste in annue Lire ......., saranno imputate al capitolo della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
Il Presidente invita il Consiglio a discutere e a decidere in merito al nuovo testo di proposta di legge risultante dagli emendamenti predisposti e proposti dall'Assessore Pollicini.
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Si dà atto che dalle ore 18,19 assume la presidenza il Vice Presidente FREPPAZ.
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Illustra il Consigliere DOLCHI.
Intervengono l'Assessore ai lavori pubblici POLLICINI, i Consiglieri ANDRIONE e TONINO.
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Si dà atto che dalle ore 18,44 riassume la presidenza il Presidente MONTESANO.
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Sugli articoli intervengono l'Assessore POLLICINI e i Consiglieri ANDRIONE, DOLCHI, CHAMONIN e BORDON.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i nove articoli del disegno di legge regionale in esame e gli allegati A e B sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chamonin, Crétier e Manganone, il Presidente Montesano accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: venti;
- Voti favorevoli: diciotto;
- Voti contrari: due.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 13)
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Disegno di legge regionale n. 13
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ... n. ... : PROVVEDIMENTI INTESI A FAVORIRE LA PIÙ AMPIA INFORMAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLA REGIONE.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Allo scopo dì assicurare l'informazione sull'attività della Regione, la Giunta Regionale - previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 - è autorizzata a concedere contributi ai periodici locali stampati con procedimento tipografico, per l'inserzione di un Notiziario Regionale.
Art. 2
I contributi previsti dall'art. 1 sono concessi alle pubblicazioni regolarmente diffuse nella Regione, aventi periodicità settimanale o quindicinale un formato minimo di cm. 35x50 circa, una tiratura minima di duemila copie per numero e carattere politico, sindacale o culturale, per il quale risultino incluse nel campo di applicazione dell'art. 1 della legge 10 agosto 1949 n. 482.
Le pubblicazioni devono essere regolarmente iscritte nel Registro Stampa del Tribunale di Aosta oppure, se registrate altrove, devono possedere caratteristiche e contenuto di interesse esclusivamente regionale valdostano.
Tutti i requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti dai periodici ininterrottamente per almeno un anno prima della domanda.
Art. 3
Il Notiziario Regionale che sarà predisposto ogni quindici giorni (ad eccezione del mese di agosto) occuperà lo spazio di una pagina.
I periodici sono tenuti a rispettare la periodicità dichiarata e a pubblicare il Notiziario entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, senza omissioni, errori o integrazioni.
Art. 4
L'importo dei contributi corrisposti dall'Amministrazione Regionale, su presentazione di note mensili, varia in rapporto alle caratteristiche della pubblicazione, secondo le tabelle che fanno parte integrante della presente legge, allegate sotto la lettera A) per i settimanali e sotto la lettera B) per i quindicinali.
L'assegnazione dei contributi, che verranno comunque corrisposti anche in caso di mancata redazione del Notiziario Regionale, sarà revocata qualora vengano meno le caratteristiche della pubblicazione o i requisiti richiesti.
Ai periodici che, a fine anno, non abbiano pubblicato almeno 40 numeri, per i settimanali, o 20 numeri, per i quindicinali, non sarà più trasmesso il Notiziario Regionale per la pubblicazione e non sarà più corrisposto il contributo regionale.
Le modalità di esecuzione relative alle norme della presente legge, all'assegnazione e alla liquidazione dei contributi e al controllo dei requisiti sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 5
È istituita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, una Commissione con compiti di consulenza e di verifica delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'applicazione dei provvedimenti di cui alla presente legge.
La Commissione è formata dal Presidente della Giunta o da un suo delegato, da tre Consiglieri Regionali, di cui due designati dalla minoranza, da un rappresentante locale dell'Ordine dei giornalisti, da un rappresentante degli editori locali e dall'addetto alle relazioni esterne dell'Ufficio Stampa.
Art. 6
La Giunta Regionale è autorizzata a concedere a Cooperative di giornalisti, regolarmente costituita in Valle d'Aosta, contributi per il pagamento degli interessi passivi relativi a mutui contratti per realizzare nella Regione imprese editoriali e giornalistiche entro i limiti di spesa e secondo le norme relative allo istituendo Fondo regionale di rotazione da approvare con legge regionale.
Art. 7
I periodici che, alla data del 1° gennaio 1973, erano ammessi a pubblicare il Notiziario Regionale secondo le precedenti modalità stabilite dalla Giunta Regionale possono ottenere i contributi previsti dalla presente legge purché garantiscano una periodicità almeno quindicinale e una tiratura minima di duemila copie.
I suddetti periodici che abbiano un formato di circa cm. 25x35 sono assimilati ai periodici formato cm. 35x50 per quanto concerne la concessione del contributo regionale.
Per i periodici di informazione regionale valdostana stampati all'estero che siano organi di associazioni mutualistiche, assistenziali o culturali per emigrati, si può derogare al requisito della periodicità, purché pubblichino almeno dodici numeri l'anno aventi la tiratura minima di 2.000 copie e garantiscano l'inserzione di tutti i notiziari trasmessi, per i quali saranno concessi i contributi previsti nella tabella dell'allegato B), ridotti del 20%.
Nel caso di numeri a sei pagine, non è ammessa l'inserzione del Notiziario nel foglio staccato.
Art. 8
Le spese derivanti dalla applicazione della presente legge, previste in annue lire 50.000.000, saranno imputate al capitolo 86 della Parte Spesa del Bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del 3° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale per la Regione Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
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Allegato A) alla legge regionale n.
- TABELLA A -
IMPORTO DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE PER OGNI NOTIZIARIO INSERITO
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SETTIMANALI
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TIRATURA |
PAGINA FORMATO MINIMO cm. 35x50 circa |
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2 |
4 o più |
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da 2000 a 3500 copie L. |
60.000 |
110.000 |
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da 3501 a 5000 copie L. |
75.000 |
130.000 |
|
oltre 5000 copie L. |
90.000 |
140.000 |
(al netto IVA)
Allegato B) alla legge regionale ..... n. ...
- TABELLA B -
IMPORTO DEI CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE
PER OGNI NOTIZIARIO INSERITO
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QUINDICINALI
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TIRATURA |
PAGINA FORMATO MINIMO cm. 35x50 circa |
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|
|
2 |
4 o più |
|
da 2000 a 3500 copie L. |
50.000 |
90.000 |
|
da 3501 copie a 5000 copie L. |
70.000 |
115.000 |
|
oltre 5000 copie L. |
80.000 |
125.000 |
(al netto IVA)
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Si dà atto che la seduta termina alle ore 19,37.
