Oggetto del Consiglio n. 112 del 15 marzo 1973 - Verbale

OGGETTO N. 112/73 - Disegno di legge regionale concernente: "Provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare".

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14, 15 e 16 marzo 1973:

Nel capitolo di spesa 271 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973, approvato con legge regionale 30 gennaio 1973 n° 3 è iscritto uno stanziamento previsionale di spesa comprendente, fra l'altro, la spesa di Lire 800.000.000 da approvare con emananda legge regionale riguardante interventi a favore dell'edilizia urbana e rurale.

È nota la situazione esistente in Aosta in ordine all'assillante problema delle abitazioni per i lavoratori.

In attesa di poter predisporre un piano organico per la risoluzione del problema in tutta la Valle d'Aosta, coordinando gli interventi dello Stato con quelli della Regione, è necessario provvedere ai più urgenti bisogni per la Città di Aosta e per altri Comuni della Valle.

Poiché la Regione ha acquistato nel territorio del Comune di Aosta varie aree idonee per la costruzione di case economiche popolari, vi è la possibilità di utilizzare aree per la costruzione diretta, da parte della Regione, di case per i lavoratori, che potrebbero essere date in amministrazione-gestione al locale Istituto Autonomo per le Case popolari.

Si tratta di un primo esperimento di costruzione diretta da parte dell'Ente Regione di case per i lavoratori, che in prosieguo di tempo potrà essere perfezionato con l'eventuale trasferimento dell'intero patrimonio di case economico popolari al predetto Istituto Autonomo, che dovrebbe rappresentare, in futuro, l'unico ente regionale destinato ad occuparsi della materia.

Allo stesso Istituto potrebbero essere già affidate sin da ora, in relazione alla sua esperienza e alla sua struttura organizzativa, tutte le operazioni necessarie per la costruzione delle case e per la loro gestione.

Ai fini di cui sopra è stato predisposto l'unito disegno di legge regionale che si sottopone all'esame ed alla approvazione del Consiglio.

(SEGUE: allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)

Intervengono l'Assessore alle finanze CHANTEL, i Consiglieri CHINCHERE', SIGGIA, MANGANONI, BORDON, DOLCHI, il Presidente della Giunta DUJANY, l'Assessore alle finanze CHANTEL e il Consigliere BANCOD.

Sugli articoli intervengono i Consiglieri MANGANONI, l'Assessore alle finanze CHANTEL, il Presidente della Giunta DUJANY, i Consiglieri DOLCHI, CHAMONIN, SIGGIA e ANDRIONE.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i sei articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Chincheré e Crétier, il Presidente Montesano accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;

- Voti favorevoli: ventitré;

- Voti contrari: quattro.

Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare".

(SEGUE: disegno di legge regionale n. 16)

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Disegno di legge regionale n. 16

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... N. ...: PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per la ripresa dell'industria edilizia nel campo dell'edilizia economica e popolare, è autorizzata la costruzione su aree di proprietà regionale site nei Comuni della Valle di Aosta ed entro il limite di spesa complessiva di lire ottocentomilioni per l'anno 1973, di fabbricati per alloggi di tipo economico e popolare aventi le caratteristiche previste per detti fabbricati dalle vigenti leggi.

Art. 2

La scelta delle aree per la costruzione dei fabbricati di cui all'articolo precedente sarà approvata dalla Giunta Regionale di intesa con le Amministrazioni Comunali interessa te.

La Giunta Regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti deliberativi necessari per l'acquisto di aree, la costruzione dei predetti fabbricati e per 1'approvazione e il finanziamento delle relative spese, in esecuzione della presente legge.

La Giunta Regionale è, altresì, autorizzata ad affidare al locale Istituto Autonomo per le Case Popolari - previa approvazione di apposite stipulande convenzioni - l'approvazione e l'espletamento, per conto della Regione, degli atti e degli adempimenti relativi alla progettazione e all'appalto delle opere per la costruzione dei fabbricati di cui alla presente legge, nonché relativi alla gestione e manutenzione dei fabbricati suddetti.

Gli atti relativi al secondo e terzo comma del presente articolo debbono espletarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge.

Art. 3

I nuovi alloggi popolari di cui alla presente legge saranno assegnati in affitto a prezzi che consentano l'ammortamento, nel periodo di anni 40, delle spese di acquisizione delle aree e delle spese di costruzione dei fabbricati.

Le spese di acquisizione delle aree saranno calcolate sull'affitto e saranno valutate in ogni caso nella misura del 10% del prezzo di affitto.

I predetti alloggi saranno assegnati in affitto, previa formazione di graduatorie comunali formate in base a condizioni e a punteggi deliberati dal Consiglio Regionale, con precedenza alle famiglie abitanti in vecchi fabbricati da demolire per ragioni igienico-sanitarie o urbanistiche.

Art. 4

Con deliberazioni della Giunta Regionale saranno approvate le disposizioni particolari e procedurali necessarie per la pratica applicazione delle norme della presente legge.

Art. 5

Per la copertura e il finanziamento della spesa di lire ottocentomilioni prevista dalla presente legge sono approvate le seguenti variazioni alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1973:

- è istituito il seguente nuovo capitole di Spesa 219: "Spese per la costruzione di fabbricati per alloggi di tipo economico e popolare", con lo stanziamento di lire 800 milioni, somma da prelevare dal capitolo di Spesa 271 del bilancio ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F").

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 21 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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Si dà atto che la seduta termina alle ore 20,21.