Oggetto del Consiglio n. 111 del 15 marzo 1973 - Verbale
OGGETTO N. 111/73 - Disegno di legge regionale concernente: "Proroga con modifiche per l'anno 1973 delle norme regionali vigenti riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga, per l'anno 1973, delle norme delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11, 9 febbraio 1968 n. 3, 30 agosto 1970 n. 22, 3 agosto 1971 n. 7 e 20 maggio 1972 n. 4, riguardanti provvedimenti per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14, 15 e 16 marzo 1973:
Con il 1972 sono in via di esaurimento i fondi stanziati dalla Regione per la concessione di mutui agevolati, assistiti dal contributo regionale del 4% per la durata di 20 anni, per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.
I mutui autorizzati e da autorizzare dalla Regione a tutto il 31.12.1972 risultano ripartiti come segue:
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ZONA A |
ZONA B |
TOTALE |
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Settore di investimento |
Comprendente i Comuni di Aosta-Charvensod-Gignod-Gressan-Jovençan- Pollein-St. Christophe e Sarre (38,50%) |
Comprendente i restanti Comuni della Regione (61.50%) |
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N. |
IMPORTO |
N. |
IMPORTO |
N. |
IMPORTO |
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Acquisto di nuovi alloggi |
227 |
1.072.000.000 |
92 |
448.900.000 |
319 |
1.520.900.000 |
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Costruzione di nuovi alloggi |
206 |
1.009.550.000 |
460 |
2.251.000.000 |
666 |
3.260.550.000 |
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Sistemazione di alloggi già esistenti |
220 |
1.024.100.000 |
367 |
1.733.500.000 |
587 |
2.757.600.000 |
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Totale generale |
653 |
3.105.650.000 |
919 |
4.433.400.000 |
1.572 |
7.539.050.000 |
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Minore spesa rispetto all'assegnazione settennale di mutui |
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210.950.000 |
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Totale assegnazione settennale |
L. |
7.750.000.000 |
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Incidenza media dei mutui concessi nei primi 7 anni. di attuazione del piano di intervento per l'edilizia popolare:
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Acquisto di nuovi alloggi |
L. 4.767.000 per ciascun mutuo |
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Costruzione di nuovi alloggi |
L. 4.895.000 per ciascun mutuo |
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Sistemazione di alloggi |
L. 4.697.000 per ciascun mutuo |
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Media generale |
L. 4.786.000 per ciascun mutuo. |
Gli impegni di spesa per l'erogazione dei contributi del 4% a carico della Regione ammontano a tutto il 31.12.1972 ad annue L. 301.562.000, con una spesa complessiva per un ventennio di lire 6.031.240.000.
Rispetto alle assegnazioni di fondi messi a disposizione dalla Regione nei singoli settori di investimento, in relazione alla popolazione delle singole zone, si sono verificate nei primi sette anni di finanziamento del piano per l'edilizia economica e popolare le seguenti variazioni:
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ZONA A (38,50%) |
importo dei mutui messi a disposizione |
Importo dei mutui concessi |
Differenza in + o in - integrata con storno di fondi |
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Acquisti |
827.500.000 |
1.072.000.000 |
+ 244.500.000 |
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Costruzioni |
1.155.000.000 |
1.009.550.000 |
- 145.450.000 |
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Sistemazioni |
1.155.000.000 |
1.024.100.000 |
- 130.900.000 |
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TOTALE |
3.137.500.000 |
3.105.650.000 |
- 31.850.000 |
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ZONA B (61,50%) |
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Acquisti |
922.500.000 |
448.900.000 |
- 473.600.000 |
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Costruzioni |
1.845.000.000 |
2.251.000.000 |
+ 406.000.000 |
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Sistemazioni |
1.845.000.000 |
1.733.500.000 |
- 111.500.000 |
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TOTALE |
4.612.500.000 |
4.433.400.000 |
- 179.100.000 |
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Totale generale |
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zona A e zona B |
7.750.000.000 |
7.539.050.000 |
- 210.950.000 |
Escludendo dal conteggio le domande che perverranno alla Regione nel corso del 1973, al primo gennaio dello stesso anno non risultano giacenti domande di mutuo e risulta trasferibile al 1973 una disponibilità in mutui per un importo di L. 210.950.000 (circa 40 mutui).
Il finanziamento previsto dal presente disegno di legge consente di autorizzare nel corso del 1973 mutui agevolati per complessive Lire 2.000.000.000, così ripartite a termine di quanto previsto dall'art. 12 dell'allegato disegno di legge:
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% |
ZONA A |
ZONA B |
TOTALE |
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15% Acquisto di alloggi |
115.500.000 |
184.500.000 |
300.000.000 |
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45% Costruz. di alloggi |
346.500.000 |
553.500.000 |
900.000.000 |
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40% Sistemaz. di alloggi |
308.000.000 |
492.000.000 |
800.000.000 |
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TOTALE |
770.000.000 |
1.230.000.000 |
2.000.000.000 |
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In percentuale |
38,50% |
61,50% |
100% |
Tasso di interesse sui mutui da concedere per l'anno 1973.
Fatti salvi diversi accordi migliorativi, gli Istituti di Credito (Istituto S. Paolo di Torino e Cassa di Risparmio di Torino), che hanno fin qui finanziato le operazioni di mutuo agevolato autorizzate dalla Regione, hanno richiesto per il decorso 1972 di conservare lo stesso tasso di interesse dell'8%.
Fermo restando il contributo ventennale della Regione in ragione del 4% sull'importo dei mutui ed ove non si ottenga una riduzione del tasso dell'8% già in vigore per il 1972, l'onere derivante ai mutuatari che saranno ammessi a beneficiare dei mutui agevolati per il 1973 si concretizzerebbe nei seguenti importi:
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Importo massimo dei mutui |
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5.000.000 |
7.000.000 |
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Importo delle semestralità dovuta |
252.620 |
353.668 |
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Contributo costante semestrale della Regione calcolato in ragione del 4% sul mutuo concesso |
100.000 |
140.000 |
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Semestralità a carico del mutuatario |
152.620 |
213.668 |
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corrispondente ad annue lire |
305.240 |
427.336 |
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e a mensili lire |
25.437 |
35.611 |
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Costo effettivo dei singoli mutui |
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Semestralità complessivamente dovuto in 20 anni |
10.104.800 |
14.146.720 |
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Semestralità a carico della Regione |
4.000.000 |
5.600.000 |
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Differenza e carico dei singoli mutuatari |
6.104.800 |
8.546.720 |
In attesa di conoscere gli interventi finanziari che saranno disposti dallo Stato per la soluzione, in campo nazionale, del problema della casa e in considerazione della necessità di maggiori finanziamenti bancari agevolati per l'estensione delle agevolazioni a favore di un maggior numero di richiedenti, la Giunta Regionale sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale l'allegato disegno di legge recante norme intese a prorogare, per l'anno 1973, le citate provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.
Le proposte per la proroga prevedono le seguenti innovazioni, con un ulteriore finanziamento di Lire 2.000.000.000 a valere per il 1973, ferma restando l'attuale ripartizione in zone dei fondi ed i criteri per l'attribuzione dei punteggi all'atto della formazione delle graduatorie:
1°) estensione, a termine dell'art. 1 dell'allegato disegno di legge, delle provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, oltre ai lavoratori subordinati e agli artigiani, alle seguenti categorie di lavoratori e pensionati:
a) ai coltivatori diretti;
b) ai lavoratori e pensionati, originari della Valle di Aosta, già emigrati all'estero, che, all'atto della presentazione della domanda risultino stabilmente residenti nel territorio della Valle d'Aosta.
2°) aumento dell'importo dei singoli mutui da Lire 4.000.000 a Lire 5.000.000 per i lavoratori, per i coltivatori diretti, per gli artigiani e per gli emigrati pensionati e da Lire 5.000.000 a Lire 7 milioni per i lavoratori subordinati, per i coltivatori diretti, per gli emigrati e per gli artigiani in attività di servizio che intendono acquisire un alloggio.
3°) punteggio minimo di 5 punti per tutti i richiedenti che, indipendentemente dalla zona di appartenenza, intendano acquistare alloggi di nuova costruzione;
4°) aumento del reddito complessivo annuo, entro il quale è consentita l'assegnazione dei mutui agevolati, ai seguenti nuovi importi massimi, con detrazione di tali redditi di L. 100.000 per ciascuno dei componenti la famiglia a carico:
- da L. 2.000.000 a L. 2.600.000 annue per gli aventi diritto in attività di servizio;
- da L. 1.000.000 a L. 1.200.000 annue per gli artigiani.
5°) determinazione del punteggio da attribuire a ciascun richiedente in relazione al reddito prodotto (art. 9 del disegno di legge);
6°) adeguamento delle volumetrie massime per consentire una più razionale utilizzazione delle costruzioni autorizzate;
7°) autorizzazione alla Giunta Regionale di riservare parte dei fondi destinati alla costruzione di nuovi alloggi a favore di Cooperative di aventi diritto che intendano costruire in condominio piccoli fabbricati comprendenti non meno di 4 e non più di 12 alloggi;
8°) possibilità di concedere garanzia fideiussoria regionale durante il periodo di costruzione di nuovi alloggi in modo da consentire ai mutuatari di poter dar corso immediato alla stipulazione dell'intero mutuo senza dover ricorrere a gravose anticipazioni di fondi;
9°) adeguamento degli stanziamenti per la concessione di eventuali garanzie fideiussorie;
10°) contenimento della spesa per la concessione di eventuali garanzie fideiussorie all'effettivo presumibile loro importo, in relazione alle operazioni di fideiussione richieste dai singoli Istituti di Credito.
Il finanziamento della maggiore spesa annua di Lire 80.000.000, corrispondente a Lire 1.600.000.000 in venti anni, viene assicurato con prelievo della somma stessa dal fondo di riserva per provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, come da allegato F (n. 3) al capitolo 271 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973.
Per la concessione di eventuali garanzie fideiussorie regionali, si propone di prevedere una spesa annua di Lire 60.000.000, conseguente al nuovo finanziamento di Lire 2.000.000.000 ed a quanto indicato al precedente n. 8. Tale spesa trova corrispondente copertura nell'entrata per ricupero di crediti su garanzie fideiussorie eventualmente concesse a mutuatari non in grado di assicurare agli Istituti di Credito sufficiente garanzia ipotecaria sugli immobili da acquistare, costruire o sistemare.
In proposito, si fa presente che gli Istituti di Credito non hanno a tutt'oggi richiesto alla Regione alcuna garanzia fideiussoria sui mutui agevolati autorizzati dalla Regione, per cui è presumibile che anche per il 1973, nonostante l'aumento dell'importo dei singoli mutui ammessi a contributo, non sarà richiesta alla Regione alcuna garanzia fideiussoria (da computarsi su un massimo del 20% dell'importo del mutuo agevolato).
In base agli accordi da stipulare con gli istituti stessi potrà trovare parziale applicazione la forma di garanzia prevista dal secondo comma dell'art. 3 allegato disegno di legge.
(SEGUE: allegato disegno di legge regionale) (...Omissis...)
Illustra l'Assessore alle finanze CHANTEL.
Intervengono i Consiglieri ANDRIONE, PEDRINI, TONINO, DOLCHI e il Presidente della Giunta DUJANY.
Sugli articoli intervengono il Consigliere RAMERA, l'Assessore alle finanze CHANTEL, i Consiglieri TONINO, CHAMONIN e MANGANONI.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i quattordici articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Chincheré e Crétier, il Presidente Montesano accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;
- Voti favorevoli: venticinque;
- Voti contrari: tre.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Proroga, con modifiche, per l'anno 1973, delle norme regionali vigenti riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 15)
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Disegno di legge regionale n. 15
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N. ...: PROROGA, CON MODIFICHE, PER L'ANNO 1973, DELLE NORME REGIONALI VIGENTI RIGUARDANTI PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.
Il Consiglio Regionale ha approvato,
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono prorogate, per l'anno 1973, con le seguenti modifiche, le norme delle leggi regionali 30 novembre 1965 n. 24, 12 settembre 1966 n. 11, 10 aprile 1967 n. 11, 9 febbraio 1968 n. 3, 30 agosto 1970 n. 22, 3 agosto 1971 n. 7 e 20 maggio 1972 n. 4, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.
Le provvidenze stesse, con le modifiche di cui alla presente legge, sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1973, ai coltivatori diretti, nonché ai lavoratori e pensionati originari della Valle d'Aosta già emigrati all'estero che, all'atto della presentazione della domanda, risultino residenti stabilmente nel territorio della Valle d'Aosta.
Art. 2
L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'esercizio 1973, ai sensi del paragrafo 7°) dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11, è stabilito in Lire 2 miliardi; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione e ammontante a complessive Lire 1.600.000.000 sarà ripartita in venti annualità di Lire 80.000.000 ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1973 e fino all'anno finanziario 1992.
Al finanziamento della sopracitata spesa derivante a carico della Regione dall'applicazione del presente articolo si provvederà:
a) per l'anno finanziario 1973:
mediante imputazione all'apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l'anno 1973 ("Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore della edilizia economica e popolare"), il cui stanziamento annuo viene aumentato da Lire 310.000.000 a Lire 390.000.000 mediante prelievo della somma di Lire 80.000.000 dal capitolo 271 del bilancio stesso ("fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F") , sul quale risulta disponibile la somma annua di Lire 80 milioni;
b) per i successivi anni finanziari:
mediante imputazione della spesa annua di Lire 80.000.000 al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all'anno 1992.
Art. 3
L'articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1967 n. 11, già modificato con l'articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1970 n. 22 e con l'articolo 3 della legge 20 maggio 1972 n. 4, viene integrata con l'aggiunta dei seguenti nuovi capoversi finali:
"Lire 25.000.000 per la durata di venti anni, a partire dal l'anno 1973 e fino all'anno 1992.
Nel caso di costruzione di nuovi alloggi o di nuove case di abitazione nonché nel caso in cui i beneficiari di mutui agevolati intendano apportare ad abitazioni già di loro proprietà completamenti, ampliamenti od ammodernamenti di rilievo, la Giunta Regionale potrà concedere garanzia sussidiaria, fino alla concorrenza di complessive annue Lire 35.000.000, limitatamente al periodo di esecuzione delle opere e con scadenza all'atto della stipulazione del contratto definitivo di mutuo fino alla concorrenza dell'intera annualità di ammortamento dietro rilascio di idonea garanzia o di garanzia ipotecaria sugli alloggi da costruire o sistemare con i mutui agevolati ed eventualmente su altri beni immobili".
Art. 4
Per il finanziamento della eventuale spesa annua di Lire 60.000.000 derivante alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dal precedente articolo 3 e per il conseguente ricupero di somme a debito ed a carico dei beneficiari dei mutui agevolati, sono approvate le seguenti variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973:
NELLA PARTE ENTRATA:
lo stanziamento del capitolo 224 ("Entrate per riscossioni di crediti verso i beneficiari di mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia, in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per finanziamenti bancari") è aumentato da Lire 47.000.000 a Lire 107.000.000.
NELLA PARTE SPESA:
lo stanziamento del capitolo 256 ("Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto S. Paolo di Torino ed alla Cassa di Risparmio di Torino in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per la concessione di mutui per la ripresa dell'industria edilizia") è aumentato da Lire 47.000.000 a Lire 107.000.000.
Le maggiori entrate e spese annue di Lire 60.000.000 eventualmente derivanti alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge saranno imputate ai sopraindicati capitoli del bilancio preventivo della Regione per gli anni dal 1973 al 1992.
In sede di compilazione dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari, i corrispondenti capitoli di spesa dovranno essere ridotti all'effettivo previsto importo delle garanzie fideiussorie regionali concesse presso Istituti di Credito in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1967 n. 11.
Art. 5
Il quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 e l'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 1972 n. 4 sono soppressi e sostituiti dalle seguenti norme:
"L'importo dei singoli mutui ammessi a contributo deve essere stabilito in rapporto al costo dell'alloggio o all'importo dei lavori da eseguire e non può superare per ogni alloggio i seguenti importi massimi:
- L. 5.000.000 per l'acquisto di alloggi;
- L. 7.000.000 per la costruzione di alloggi o per la sistemazione di alloggi già esistenti.
I due precitati importi massimi valgono anche per la concessione di mutui agevolati a favore degli ex lavoratori subordinati e degli ex artigiani aventi diritto a un trattamento di pensione".
La norma dell'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 1972 n. 4 è abrogata.
Art. 6
Ai fini dell'assegnazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie dei richiedenti la concessione dei mutui agevolati a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e dei lavoratori subordinati già emigrati all'estero, il periodo di lavoro prestato fuori della Valle d'Aosta è valutato come periodo di lavoro prestato in Valle d'Aosta.
Art. 7
L'articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1972 n. 4, abrogativo dell'articolo 5 della legge regionale 30 agosto 1970 n. 22, è modificato come segue:
"In sede di esame delle domande di mutuo agevolato per il primo quadrimestre e per i quadrimestri successivi dello anno 1973 saranno esclusi dall'assegnazione di mutui per l'acquisto di alloggi i richiedenti che non abbiano un punteggio superiore a cinque punti".
Art. 8
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1 lettera g) punto 4° della legge 12 settembre 1966 n. 11, il capoverso lettera c) dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, già modificato con l'articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 1968 n. 3, è modificato come segue:
"c) il lavoratore o l'artigiano che, singolarmente o unitamente ai membri del suo nucleo familiare, sia iscritto o risulti iscrivibile nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito lordo complessivo annuo superiore a Lire 2.600.000 se lavoratore subordinato e a Lire 1.300.000 se artigiano, al netto della detrazione di Lire 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico".
Art. 9
Il capoverso lettera f) dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11, già modificato con l'art. 3 della legge regionale 9 febbraio 1968 n. 3, è modificato come segue:
"f) condizioni economiche della famiglia: per le famiglie aventi un reddito complessivo annuo, al netto della detrazione di Lire 100.000 per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico:
A) Per i lavoratori subordinati e per i pensionati ex dipendenti:
- fino a L. 1.100.000 annue: punti 10;
- per i redditi compresi fra L. 1.100.001 e L. 2.600.000 il punteggio di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di L. 150.000 annue eccedenti il 1.100.000, con riduzione a punti 0 per i redditi compresi fra L. 2.450.001 e 2.600.000.
B) Per gli artigiani ed i coltivatori diretti:
- fino a L. 550.000 annue: punti 10;
- per i redditi compresi fra L. 550.001 e L. 1.300.000 il punteggio massimo di 10 punti sarà decurtato di un punto per ogni frazione di L. 75.000 annue eccedenti le Lire 550.000, con riduzione a punti 0 per i redditi compresi fra L. 1.225.000 e L. 1.300.000.
Art. 10
Il capoverso lettera f) dell'art.2 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24 è modificato come segue:
"f) avere una superficie utile non superiore a 120 mq.".
Art. 11
Il quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 12 settembre 1966 n. 11 è modificato come segue:
"Per un più razionale sfruttamento delle aree destinate alla costruzione di singoli fabbricati la Giunta Regionale potrà autorizzare la costruzione di vani fino ad una superficie utile non superiore a mq. 180, purché non ripartita in più di due alloggi".
Art. 12
A parziale modificazione di quanto previsto dall'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, i fondi regionali di cui all'art. 16 della legge regionale stessa e successive modificazioni saranno destinati e assegnati per il 15 per cento in contributi per l'acquisto di nuovi alloggi, per il 45 per cento in contributi per la costruzione di nuovi alloggi e per il 40 per cento in contributi per la sistemazione e l'ampliamento di fabbricati già esistenti. La Giunta Regionale è autorizzata a riservare parte dei fondi destinati alla costruzione di nuovi alloggi a favore di Cooperative di aventi diritto che intendano costruire in condominio fabbricati comprendenti non meno di quattro alloggi e non più di dodici alloggi.
In tali casi la precedenza nella concessione dei mutui sarà stabilita in base alla somma dei punteggi dei singoli membri della Cooperativa.
Art. 13
Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4% a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli Istituti di Credito per la regolamentazione dei rapporti fra gli Istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.
Art.14
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
