Oggetto del Consiglio n. 132 del 16 marzo 1973 - Verbale
OGGETTO N. 132/73 - Disegno di legge regionale concernente: "Concessione di un contributo straordinario nelle spese di gestione dello stabilimento della Centrale del latte di Aosta".
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di un contributo straordinario nelle spese di gestione dello stabilimento della Centrale del Latte di Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14, 15 e 16 marzo 1973:
A termine dell'art. 92 - n. 3 del Trattato di Roma istitutivo della C.E.E. e in ottemperanza a quanto disposto con circolare n. 200/2788/A.I., reg., del 26.3.1964, diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo schema di disegno di legge regionale indicato in oggetto è stato a suo tempo inoltrato al Ministero degli Affari Esteri, per il successivo inoltro ai competenti Organi della C.E.E.
Il disegno di legge è analogo a quello precedentemente adottato da questa Regione per la concessione di un contributo di Lire 63 milioni alla Società "Centrale Laitière d'Aoste" nelle spese di gestione per gli anni 1970-1971, disegno di legge che già aveva avuto il benestare dei competenti Organi della C.E.E.
L'adozione del nuovo analogo provvedimento legislativo si rende necessaria per assicurare la continuazione di un insostituibile servizio pubblico avente preminenti interessi igienico-sanitari e trova giustificazione e fondamento principalmente sui seguenti motivi:
1°) I soci della S.p.A. "Centrale Laitière d'Aosta" sono esclusivamente Enti pubblici e precisamente la Regione Valle d'Aosta ed il Comune di Aosta, rispettivamente per il 50% del capitale azionario. L'Amministrazione Regionale è anche l'unica proprietaria dello stabile e delle attrezzature dello Stabilimento della Centrale del Latte.
È evidente, pertanto, che il contributo non va a beneficio di privati, ma tende esclusivamente a permettere ai predetti due Enti pubblici di assicurare la continuazione di un importante servizio di interesse pubblico avente finalità sociali e igienico-sanitarie a favore della popolazione.
Ciò esclude ogni possibilità di turbamento della concorrenza sul mercato locale, anche perché nessun privato viene favorito e nessun analogo stabilimento viene danneggiato, dal momento che non esistono altri fornitori o stabilimenti locali che provvedono al trattamento del latte alimentare.
Infatti, l'iniziativa della costituzione e della gestione della Centrale del Latte di Aosta è stata assunta dai predetti due Enti pubblici proprio per sopperire alla carenza dell'iniziativa privata nel settore e per attuare un servizio sociale ritenuto ormai indispensabile per la salute della popolazione.
Pertanto, per questo particolare tipo di intervento, dovrebbe essere applicabile la norma della lettera a) del paragrafo 3 dell'art. 92 del Trattato di Roma, che prevede deroghe al principio generale del divieto degli aiuti.
2) Il contributo straordinario regionale, che non incide sui prezzi del latte alla produzione, rappresenta un intervento nelle spese di gestione della Centrale del Latte (trattamento igienico del latte, confezionamento, distribuzione al consumo, spese generali), avente per scopo di contenere l'aumento del prezzo di vendita del latte alimentare alla popolazione.
In proposito occorre tenere presente che la Centrale del Latte è costretta a fornire il latte alla popolazione al prezzo di calmiere fissato dal Comitato Regionale dei prezzi.
Dalle considerazioni che precedono e da quanto indicato nel precedente punto primo risulta che l'intervento finanziario regionale si concreta in un trasferimento di denaro dalla Regione ad un Ente avente finalità -di interesse pubblico e costituito dalla Regione stessa e dal Comune di Aosta.
3) Sul piano economico il provvedimento è giustificato dal limitato quantitativo di latte lavorato dalla Centrale e dalle spese del servizio di raccolta del latte. La Centrale si approvvigiona presso piccoli produttori, dispersi in località montane impervie, sovente ancora prive di vie di comunicazione. Durante l'estate il latte viene reperito persino negli alpeggi e negli alti pascoli siti ad altitudine di 2.500 - 3.000 metri s.l.m. e privi di strade.
È indubbio che la polverizzazione e la dispersione degli approvvigionamenti, unitamente alle distanze ed alle difficoltà di accesso, si traducono in un costo del latte decisamente anormale e che non trova riscontro in altre Regioni più favorite sul piano ambientale e delle comunicazioni.
Questo solo fatto basta ad escludere che l'intervento finanziario regionale possa turbare il regime di concorrenza alla produzione; esso, invece, neutralizza solo in parte i maggiori costi causati da fattori ambientali particolarmente sfavorevoli.
L'intervento regionale di cui si tratta è da considerare come un aiuto a carattere sociale a favore di popolazioni residenti in zone di montagna economicamente depresse ed è, quindi, ammissibile anche in relazione a quanto previsto al n. 3 dell'articolo 92 del Trattato di Roma istitutivo della C.E.E.
Come risulta dalla allegata copia della comunicazione diretta anche al Signor Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, la Commissione delle Comunità Europee ha comunicato di non avere osservazioni particolari da formulare in merito.
Il disegno di legge può, quindi, essere approvato dal Consiglio Regionale essendo stata prevista e finanziata nel bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 la spesa di Lire 140 milioni relativa al contributo da concedere alla Centrale del Latte di Aosta.
Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste MAQUIGNAZ.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Manganone, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Concessione di un contributo straordinario nelle spese di gestione dello stabilimento della Centrale del Latte di Aosta".
(SEGUE: disegno di legge regionale n. 21)
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Disegno di legge regionale n. 21
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
LEGGE REGIONALE ... N. ...: CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO NELLE SPESE DI GESTIONE DELLO STABILIMENTO DELLA CENTRALE DEL LATTE DI AOSTA.
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È approvata la concessione di un contributo straordinario di Lire 140 milioni alla Società "Centrale Laitière d'Aoste", con sede in Aosta, a titolo di concorso finanziario della Regione nelle spese di gestione dello stabilimento della Centrale del Latte di Aosta, di proprietà regionale, per gli anni 1971 e 1972.
Art. 2
La spesa di Lire 140 milioni è finanziata con imputazione al capitolo 337 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 ("Contributi ad Enti, Consorzi ed Istituzioni che svolgono attività interessanti l'agricoltura"), capitolo il cui stanziamento annuo è aumentato di Lire 140 milioni mediante prelievo di corrispondente somma dal capitolo 206 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E), del bilancio stesso.
Art. 3
Il versamento del contributo straordinario di cui all'art. 1 della presente legge sarà disposto con deliberazione della Giunta Regionale, con imputazione della relativa spesa al capitolo 337 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1973.
Art. 4
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì
