Oggetto del Consiglio n. 116 del 16 marzo 1973 - Verbale
OGGETTO N. 116/73 - Concessione di premi ai produttori di formaggio "Fontina" marchiata, prodotta nell'anno 1972. Delega alla Giunta.
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla seguente relazione relativa all'oggetto: "Concessione di premi ai produttori di formaggio "Fontina" marchiata, prodotta nell'anno 1972", relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14, 15 e 16 marzo 1973:
Analogamente a quanto approvato nei decorsi anni, la Giunta propone di deliberare la corresponsione di premi ai produttori di formaggio "fontina" marchiata, prodotta nell'anno 1972.
I motivi che giustificano l'adozione del provvedimento possono essere così riassunti: incoraggiare i produttori a continuare ed intensificare il miglioramento qualitativo della produzione e a promuovere un sempre più ampio ricorso ai mezzi indicati dalla buona tecnica casearia e suggeriti o messi a disposizione dall'Amministrazione Regionale.
Ciò nell'intento di contenere gli scarti della produzione entro limiti economicamente sopportabili e, quindi, di valorizzare il prodotto sui mercati nazionali ed esteri.
I risultati che sono già derivati e che deriveranno ancora dall'intervento regionale si concreteranno in una maggiore richiesta da parte dei consumatori ed in un aumento del prezzo di vendita del formaggio "fontina".
La Giunta ritiene opportuno corrispondere il premio di cui si tratta per le forme effettivamente marchiate dell'organo competente e la cui marchiatura risulti debitamente documentata.
La Giunta Regionale propone che la misura del premio di marchiatura sia confermata in lire 700 per ogni forma di fontina marchiata, con la maggiorazione del premio di lire 200 per le forme classificate di categoria 1^ A.
Negli anni decorsi l'ammontare del premio di cui si tratta è stato determinato in lire 500 per ogni forma prodotta negli anni 1962, 1963, 1964 e 1965 e in lire 700 per ogni forma prodotta negli anni 1966, 1967, 1968, 1969 e 1970; per l'anno 1971 il premio è stato di lire 700 per ogni forma con la maggiorazione di lire 200 per le forme classificate di 1^ A.
Quanto sopra premesso e richiamati: la legge 10 aprile 1954 n. 125, il D.P.R. 5 agosto 1955 n. 667, il D.P.R. 30 settembre 1955 n. 1269 ed il Decreto Ministeriale 26 giugno 1957, la Giunta propone che il Consiglio Regionale,
DELIBERI
1°) di approvare la concessione ai produttori di formaggio "fontina" di un premio di marchiatura stabilito nella misura di lire 700 (settecento) per ogni forma di formaggio "fontina" regolarmente prodotta e marchiata nell'anno 1971;
2°) di concedere per le forme di "fontina" marchiata classificate di 1^ A una maggiorazione di lire 200 (duecento) al premio di marchiatura di cui al precedente n. 1;
3°) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per la esecuzione della presente deliberazione, sia per la determinazione dei produttori aventi diritto al premio, sia per la concessione dei premi di cui si tratta e per l'approvazione e la liquidazione delle spese relative, previste in complessive lire 145.000.000 (centoquarantacinquemilioni) circa e da imputare all'apposito capitolo 366 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 ("Spese, contributi e premi ad associazioni ed enti per la tutela e l'incremento dei prodotti tipici"), che presenta la necessaria disponibilità.
Illustra l'Assessore all'agricoltura e foreste MAQUIGNAZ.
Intervengono i Consiglieri FREPPAZ, MANGANONI, PEDRINI, BORDON, BANCOD, l'Assessore MAQUIGNAZ e il Consigliere TONINO.
IL CONSIGLIO
- preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Maquignaz, e concordando sulle Proposte della Giunta;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti ventitré; Consiglieri votanti venti; astenutisi dalla votazione i Consiglieri Bancod, Freppaz e Pedrini, Consiglieri votanti e favorevoli: venti);
DELIBERA
1°) di approvare la concessione ai produttori di formaggio "Fontina" di un premio di marchiatura stabilito, nella misura di lire 700 (settecento) per ogni forma di formaggio "Fontina" regolarmente prodotta e marchiata nell'anno 1971;
2°) di concedere per le forme di "fontina" marchiata classificate di 1^ A una maggiorazione di lire 200 (duecento) al premio di marchiatura di cui al precedente n. 1;
3°) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per l'esecuzione della presente deliberazione, sia per la determinazione dei produttori aventi diritto al premio, sia per la concessione dei premi di cui si tratta e per l'approvazione e la liquidazione delle spese relative, previste in complessive lire 145.000.000 (centoquarantacinquemilioni) circa e da imputare all'apposito capitolo 366 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 ("Spese, contributi e premi ad associazioni ed enti per la tutela e l'incremento dei prodotti tipici"), che presenta la necessaria disponibilità.
