Oggetto del Consiglio n. 143 del 29 marzo 1973 - Verbale

OGGETTO N. 143/73 - Proposta di legge regionale concernente: "Modificazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione approvate con legge regionale 23 luglio 1956 n. 3 e modificate con legge regionale 10 novembre 1966 n. 13".

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale, di iniziativa del Vice Presidente del Consiglio, Siggia, concernente: "Modificazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione approvate con legge regionale 23 luglio 1956 n. 3 e modificate con legge regionale 10 novembre 1966 n. 3", proposta di legge trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14, 15 e 16 marzo 1973:

In sede di approvazione del nuovo Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio Regionale, avvenuta nelle adunanze del 16 ottobre e del 21 novembre 1970, si è stabilito, al secondo comma dell'articolo 117, che "i processi verbali delle adunanze del Consiglio sono redatti dal Dirigente dei Servizi di Segreteria della Presidenza del Consiglio o da chi per esso, il quale assiste il Presidente del Consiglio nelle adunanze".

Tale modificazione era stata dettata da considerazioni di ordine pratico, per una migliore funzionalità dei Servizi di Segreteria della Presidenza del Consiglio per quanto concerne la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio stesso e degli altri organi consiliari.

L'attuazione pratica di tale disposizione regolamentare non è stata, però, finora possibile, perché le norme sull'ordinamento dei servizi regionali - approvate con legge regionale - attribuivano l'assistenza rogatoria sugli atti deliberativi del Consiglio alla Segreteria Generale della Regione e non già ai Servizi della Presidenza del Consiglio.

Si rende, pertanto, necessario apportare le opportune modifiche alle norme di cui alle leggi regionali in vigore (legge regionale 28 luglio 1956 n. 3 e legge regionale 10 novembre 1966 n. 13) onde effettuare il trasferimento delle competenze di cui si tratta dalla Segreteria Generale alla Segreteria della Presidenza del Consiglio.

È stato all'uopo predisposta l'allegata proposta di legge, che si sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio Regionale.

SEGUE: allegata proposta di legge. (... Omissis ...)

Illustra il Consigliere SIGGIA.

Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli della proposta di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione della sottoriportata proposta di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Chincheré e Tonino, il Presidente Montesano accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro;

- Voti favorevoli: venti;

- Voti contrari: quattro.

Il Presidente, MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato la sottoriportata proposta di legge regionale concernente: "Modificazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione approvate con legge regionale 23 luglio 1956 n. 3 e modificate con legge regionale 10 novembre 1966 n. 13":

(SEGUE: proposta di legge regionale n. 24)

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Disegno di legge regionale n. 24

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE .............. N. .......: MODIFICAZIONI ALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI REGIONALI E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELLA REGIONE APPROVATE CON LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 1956 N. 3 E MODIFICATE CON LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 1966 N. 13.

Il Consiglio Regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta Regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 1956 n. 3 è aggiunto il seguente nuovo primo comma:

"Assistenza rogatoria sugli atti deliberativi del Consiglio Regionale e degli altri organi consiliari".

Art. 2

Il secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 1956 n. 3, già modificata con l'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1966 n. 13, è sostituito dal seguente nuovo comma:

"Assistenza rogatoria sugli atti deliberativi della Giunta e degli altri organi esecutivi regionali e sui contratti e convenzioni dell'Amministrazione Regionale. Rapporti con la Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta".

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì

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Si dà atto che la seduta termina alle ore 19,38.