Oggetto del Consiglio n. 142 del 29 marzo 1973 - Verbale
OGGETTO N. 142/73 - Proposta di legge regionale concernente: "Esercizio dei diritti democratici nella Scuola". (Approvazione di ordine del giorno)
Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale concernente: "Esercizio dei diritti democratici nella Scuola", proposta di legge trasmessa in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14, 15 e 16 marzo 1973:
Questo disegno di legge è ispirato alla convinzione che una delle esigenze cruciali della nostra scuola sia quella di modificare profondamente, in senso democratico, i rapporti interni, gli organi di Governo e le regole di funzionamento.
Da queste valutazioni generali è nato il presente disegno di legge, sull'esercizio dei diritti democratici nella scuola.
Lo scopo che pensiamo di realizzare proponendo l'adozione del presente testo, è quello di introdurre una normativa chiara e semplice, che possa fare da quadro alla molteplicità e varietà delle situazioni scolastiche, in modo da consentire una affermazione positiva delle esigenze nuove che vivono all'interno della scuola.
Il presente disegno di legge punta alla espansione piena dei diritti democratici e alla affermazione di una effettiva autonomia nell'esercizio di tali diritti.
Il titolo primo, che si riferisce agli studenti, afferma (art.1) il loro diritto ad organizzarsi liberamente nel rispetto dei principi democratici.
Ciò significa, in primo luogo, che l'aspirazione degli studenti a dibattere nella scuola le questioni politiche e ad impegnarsi in organizzazioni corrispondenti agli orientamenti ideali di ognuno, è un diritto derivante direttamente dalla costituzione che non può essere negato; in secondo luogo, che l'esercizio di tale diritto costituisce una esigenza connessa alle finalità educative ed è un elemento insostituibile della formazione civile e culturale dei giovani.
Il titolo secondo riguarda i diritti degli insegnanti e del personale non docente della scuola.
La libertà dell'insegnamento è definita all'articolo 11, con una formula generale che non preclude ulteriori specificazioni in sede di stato giuridico.
Gli articoli 12 e 13 riguardano il diritto di assemblea degli insegnanti, sia ai fini sindacali che politici, e regolano la partecipazione di persone esterne alla scuola.
Il titolo quarto, sulla educazione democratica e antifascista nella scuola, introduce indicazioni programmatiche per una attività avente carattere permanente di ricerca, di studio e di dibattito sul fondamento democratico e antifascista della nostra autonomia, della nostra Repubblica.
Pur nella sommarietà di questa relazione crediamo di aver indicato con sufficiente chiarezza gli scopi della nostra proposta che ne qualificano come prioritaria l'adozione.
Illustra il Consigliere CHINCHERÉ.
Intervengono il Consigliere ANDRIONE, l'Assessore alla pubblica istruzione LUSTRISSY, che propone un ordine del giorno, i Consiglieri PEDRINI, DOLCHI, CHINCHERÉ e RAMERA.
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'ordine del giorno testé proposto dall'Assessore Lustrissy, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'approvazione dell'ordine del giorno stesso.
Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré), ha approvato il sottoriportato ordine del giorno:
"IL CONSIGLIO REGIONALE
dopo ampio dibattito sui problemi relativi all'esercizio dei diritti democratici nelle scuole secondarie di secondo grado;
considerato che il Consiglio dei Ministri si è impegnato ad esaminare a breve scadenza la riforma della scuola secondaria di secondo grado;
INVITA il Governo Nazionale in sede di elaborazione del progetto di riforma:
1) a tenere nel debito conto l'esigenza di assicurare la partecipazione dei protagonisti della vicenda scolastica (insegnanti, famiglie, studenti) e delle organizzazioni esterne, alla gestione di tale importante servizio in armonia con i principi democratici ed antifascisti della nostra Costituzione Repubblicana;
2) ad assicurare per la Regione Autonoma Valle d'Aosta la realizzazione di una effettiva scuola bilingue, come stabilito dagli articoli 38, 39 e 40 dello Statuto regionale, prevedendo altresì la possibilità del ricorso ad insegnanti di lingua materna francese secondo il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 39 facendo astrazione della nazionalità degli insegnanti".
---
Il Presidente MONTESANO, dopo aver constatato e comunicato che i ventidue articoli della proposta di legge regionale in esame non sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione della sottoriportata proposta di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Chincheré e Chamonin, il Presidente Montesano accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisette;
- Voti favorevoli: dieci;
- Voti contrari: diciassette.
Il Presidente MONTESANO, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio non ha approvato la soprariportata proposta di legge regionale concernente: "Esercizio dei diritti democratici nella Scuola".
Il Consiglio prende atto.
---
Proposta di legge regionale n.
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE ............ N. ....: CONCERNENTE ESERCIZIO DEI DIRITTI DEMOCRATICI NELLA SCUOLA
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Titolo Primo
DEI DIRITTI DEGLI STUDENTI
Art.1
Nel rispetto dei principi democratici e antifascisti della Costituzione repubblicana, gli studenti hanno il diritto di organizzarsi liberamente nelle scuole e le associazioni giovanili e studentesche aventi fini politici, culturali e ricreativi, possono svolgervi le loro attività, secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 2
In tutti gli istituti di istruzione secondaria e artistica di secondo grado, compresi gli istituti professionali, nonché nei centri di addestramento professionale, gli studenti hanno il diritto:
- di riunirsi in assemblea;
- di organizzare collettivi e gruppi di studio;
- di promuovere attività integrative di carattere culturale e politico, con particolare attenzione ai problemi posti dalle particolarità etnico-linguistiche della Valle d'Aosta;
- di essere rappresentati negli organi di governo della scuola.
Art. 3
Negli istituti scolastici di cui al precedente articolo, l'assemblea degli studenti è organo che assicura la loro iniziativa autonoma e partecipazione attiva alla vita della scuola.
L'assemblea, quando è convocata nei locali della scuola, può svolgersi anche durante l'orario delle lezioni, entro un numero massimo di ore da concordarsi nel comitato di coordinamento di cui all'articolo 10.
L'assemblea, di norma, è convocata con 48 ore di anticipo attraverso ampia diffusione degli avvisi di convocazione.
Della convocazione della assemblea è data comunicazione scritta al capo dell'istituto.
La prima convocazione della assemblea deve effettuarsi all'inizio di ogni anno scolastico, per iniziativa di almeno un decimo degli studenti dell'istituto.
In assenza di tale richiesta, l'assemblea è convocata di diritto il terzo sabato di ottobre. Gli avvisi di convocazione sono diffusi, in tempo utile, dal segretario della scuola.
Successivamente l'assemblea deve essere convocata, in ogni caso, quando almeno un decimo degli studenti lo richieda.
Art. 4
L'assemblea può eleggere, fra gli studenti della scuola, un ufficio di presidenza.
L'elezione deve effettuarsi con procedure democratiche.
L'ufficio di presidenza è composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici componenti e non può durare in carica oltre l'anno scolastico in cui viene eletto.
L'ufficio di presidenza convoca l'assemblea stabilendo la data, l'ora, il luogo della convocazione ed iscrivendo le questioni all'ordine del giorno; regola l'andamento dei lavori, promuove l'attuazione delle decisioni dell'assemblea.
Ai componenti l'ufficio di presidenza è riconosciuta libertà di movimento all'interno della scuola, nei modi concordati nel comitato di coordinamento di cui all'articolo 10.
Art. 5
Gli studenti hanno diritto di promuovere e di organizzare collettivi e gruppi di studio, al fine di discutere argomenti o di assumere iniziative riguardanti sia l'attività scolastica che problemi culturali, sociali e politici, nonché di promuovere attività integrative.
I collettivi e i gruppi di studio possono essere costituiti anche da studenti di classi e corsi diversi. Dei programmi di attività dei collettivi o gruppi di studio sono informati gli insegnanti, che vi possono partecipare.
Le attività integrative consistono in conferenze, incontri, seminari, attività cinematografiche, musicali, teatrali; ed in quanto altro possa servire ai fini di studio, ricerca, sperimentazione e dibattito.
Art. 6
Gli studenti hanno diritto di avanzare proposte riguardanti lo svolgimento dei programmi scolastici, la sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuove forme di organizzazione della comunità scolastica; nonché l'inserimento nel programma scolastico ufficiale delle attività integrative e di corsi relativi a discipline di cui non è previsto l'insegnamento.
Art. 7
A tutte le attività promosse dagli studenti possono essere invitati a partecipare persone esterne alla scuola quali: specialisti in determinate discipline, esponenti dei partiti e movimenti democratici, sindacalisti, componenti delle assemblee elettive, nazionali, regionali, locali e degli organi collegiali decentrati di queste ultime; rappresentanze di studenti altre scuole, di categorie di lavoratori, nonché dei consigli di azienda.
Art. 8
Per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti gli studenti hanno a disposizione le attrezzature e gli strumenti in dotazione della scuola; possono richiederne il potenziamento con particolare riguardo ai libri, alle riviste, alla stampa periodica e quotidiana, alla strumentazione delle attività audiovisive, cinematografiche, teatrali, musicali, sportive, ai laboratori scientifici e di ricerca, ai viaggi.
La pubblicazione e la diffusione, dentro e fuori della scuola, della stampa periodica e non periodica, della stampa studentesca, nonché di documenti, volantini e manifesti non sono sottoposte ad autorizzazione o censura.
In ogni istituto scolastico deve essere resa possibile l'installazione di giornali murali per l'informazione.
Art. 9
Quando le attività promosse dagli studenti e previste dalla presente legge si svolgano fuori dall'orario delle lezioni, il capo dell'istituto è tenuto a mettere a disposizione i locali della scuola.
Art. 10
Al fine di discutere e di deliberare sulle proposte e le richieste degli studenti di cui all'articolo 6; di coordinare le attività autonome decise dagli studenti con le attività istituzionali della scuola; di risolvere i problemi organizzativi che ne derivano; di disporre dell'uso dei locali e delle attrezzature, è costituito annualmente un comitato di coordinamento di almeno 12 componenti: per metà di studenti nominati dall'assemblea degli studenti, per l'altra metà di insegnanti designati dal collegio dei professori, da un rappresentante del personale non insegnante e da un rappresentante designato dall'ente locale obbligato, per legge, alla fornitura dell'edificio scolastico.
Titolo Secondo
DEI DIRITTI DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELLA SCUOLA
Art. 11
Nel quadro dei principi costituzionali a tutti gli insegnanti è garantita la libertà di insegnamento, intesa non solo come libera espressione individuale, ma come autonomia didattica e di sperimentazione di nuove tecniche dell'apprendimento e della valutazione dei giovani.
Art. 12
Il personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado ha diritto di riunirsi in assemblea, sia congiuntamente che separatamente.
In relazione al diverso livello dell'organizzazione scolastica, sono previste assemblee di scuola materna, elementare, media, di istituto superiore, nonché di circolo didattico.
L'assemblea, in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno, può avere luogo anche durante l'orario scolastico per non più di 10 ore annuali.
L'assemblea può essere aperta alla partecipazione degli studenti, dei genitori, di esponenti politici, di sindacalisti, di componenti le assemblee elettive nazionali, regionali, locali e degli organi collegiali decentrati di queste ultime; di rappresentanze di insegnanti di altre scuole, di categorie di lavoratori, nonché dei consigli di azienda.
L'assemblea viene convocata, previa comunicazione al capo di istituto, dall'istanza sindacale di scuola, di istituto, di circolo didattico; o dalle organizzazioni sindacali rappresentate a livello nazionale, ovvero da parte di almeno un decimo dei lavoratori di ciascuna scuola o istituto o circolo didattico.
Art. 13
L'assemblea discute e delibera su tutti i problemi scolastici, su quelli sindacali; nonché sui problemi politici, sociali e culturali. Assume iniziative ritenute utili allo sviluppo della vita democratica nella scuola, alla collaborazione tra gli insegnanti e gli studenti, al collegamento della scuola con la società.
Art. 14
Agli insegnanti è riconosciuto il diritto alla sperimentazione didattica.
La sperimentazione è rivolta a promuovere il lavoro collettivo ed il metodo interdisciplinare; a contribuire, al rinnovamento e all'aggiornamento dei contenuti culturali dei programmi vigenti, in modo da assicurare un confronto più diretto fra realtà scolastica e realtà sociale; a saggiare nuove forme di attuazione delle norme in vigore, relative allo svolgimento degli esami e alla valutazione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e della personalità degli alunni.
La sperimentazione avrà pertanto carattere collegiale. La sperimentazione didattica a livello individuale è libera e deve essere in ogni caso consentita.
Art. 15
I programmi delle iniziative di sperimentazione sono preventivamente comunicati al capo dell'istituto e non sono sottoposti ad autorizzazione.
Gli insegnanti discutono con gli studenti le iniziative di sperimentazione didattica, il loro svolgimento e i risultati delle stesse.
Durante l'anno scolastico è convocato, almeno una volta, il collegio dei docenti per esaminare i risultati della sperimentazione e fare eventuali proposte per coordinarla.
Titolo Terzo
DELLE ASSENZE E DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 16
Il numero delle assenze rispetto a quello delle lezioni degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado non è, di per sé, esclusivo dalle valutazioni del profitto in sede di scrutinio finale.
Il consiglio di classe può non procedere alle operazioni di scrutinio dell'allievo con deliberazione adeguatamente motivata, qualora sia comprovata la mancanza di elementi di giudizio a causa delle assenze. In ogni caso, il giudizio sulla condotta degli alunni non comporta l'esclusione dagli scrutini e dagli esami.
Art. 17
Gli studenti che partecipano alle assemblee, ai collettivi, ai gruppi di studio e alle attività integrative non sono considerati assenti dalle lezioni cui debbano contemporaneamente partecipare.
La partecipazione agli scioperi, decisa dagli studenti, non è considerata assenza ingiustificata.
Art. 18
Nei casi in cui sia necessario proporre o infliggere una delle sanzioni di cui alle lettere d), f), h) dell'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, le deliberazioni vengono assunte dagli organi collegiali competenti, solo dopo aver sentito le giustificazioni dell'allievo nei cui confronti viene promosso il procedimento disciplinare.
Tali giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto. L'allievo ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli.
Il procedimento disciplinare sarà svolto in due successive riunioni dell'organo competente, tenute in giorni distinti. Nella prima riunione si definirà la proposta dopo aver completata la fase istruttoria; nella seconda si passerà alla votazione delle deliberazioni.
Nel caso di espulsione dell'alunno dalla scuola, il collegio dei professori deciderà in via definitiva in una terza riunione, dopo aver sentito il parere del Consiglio Provinciale scolastico sulla deliberazione precedentemente adottata.
I provvedimenti disciplinari deliberati, adeguatamente motivati, verranno comunicati integralmente per iscritto ai genitori dell'alunno.
Titolo Quarto
DELLA EDUCAZIONE DEMOCRATICA E ANTIFASCISTA NELLA SCUOLA
Art. 19
Tutte le attività che si svolgono nella scuola debbono essere informate ai principi democratici ed antifascisti della Costituzione della Repubblica.
In riferimento alle ricorrenze del 25 aprile e del 2 giugno, nel corso di ciascun anno scolastico, il collegio dei professori, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 10, organizza adeguate attività di informazione, di dibattito, di ricerca sulla resistenza, la Repubblica e la Costituzione.
Art. 20
È vietata ogni attività che - mediante l'insegnamento, la propaganda ed ogni altro mezzo di espressione - sia diretta a contestare la forma repubblicana dello Stato Italiano, a confutare i principi democratici e gli indirizzi della Costituzione, ad offendere la Resistenza e la lotta di Liberazione.
I provveditori agli studi, i capi di istituto, i sindaci e i presidenti della provincia, secondo la rispettiva competenza; sono tenuti ad adottare tempestivamente le misure idonee ad evitare che si svolgano tali attività, investendone nei casi più gravi - ciascuno per la propria competenza - il collegio dei professori o rispettivamente il consiglio comunale o il consiglio provinciale.
Titolo Quinto
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
Ogni disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata.
Art. 22
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, lì
