Oggetto del Consiglio n. 184 del 3 aprile 1973 - Verbale

OGGETTO N. 184/73 - Vendita alla Società cooperativa "Caves Coopératives de Donnaz" S.r.l., con sede in Donnaz, di un appezzamento di terreno di proprietà regionale, sito in detto comune. Introito di somma. Delega alla Giunta.

Il Presidente MONTESANO dichiara aperta la discussione sulla seguente relazione relativa all'oggetto: "Vendita alla Società Cooperativa "Caves Coopératives de Donnaz", S.r.l., con sede in Donnaz, di un appezzamento di terreno, di proprietà regionale, sito in detto Comune. Introito di somma.- Delega alla Giunta", relazione trasmessa in copia ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 2 aprile 1973 e giorni seguenti:

Con atto, rogito Notaio Dr. Alessandro Favre, n. 16366 di rep. in data 26 aprile 1963, la Regione - in esecuzione delle deliberazioni di Consiglio n. 64 del 10 giugno 1960 e di Giunta n. 2569 in data 13 marzo 1963 - ha acquistato dalla Signora Caresani Emilia Ved. Ruga Riva, per il prezzo di Lire 5.100.000, una porzione di mq. 1500 (da inscrivere in catasto con il n. 375/C) dell'appezzamento di terreno (vigneto), sito in Comune di Donnaz, località "La Matta" e distinto in mappa al Foglio XIV con il n. 375.

Tale porzione di terreno era stata acquistata dalla Regione allo scopo di utilizzarla per la costruzione di una Cantina Sociale per la raccolta, la lavorazione, la conservazione e la vendita di vino tipico locale, Cantina di cui si prevedeva la cessione in affitto ad una costituenda Cooperativa comprendente produttori di uva del Comune di Donnaz e dei Comuni viciniori.

La Società Cooperativa "Caves Coopératives de Donnaz" (a r.l.), con sede in Donnaz, costituita da un gruppo di viticoltori di Donnaz con atto notarile in data 16 maggio 1971, ha ora segnalato all'Amministrazione Regionale che il Comune di Donnaz sarebbe disposto a cederle in proprietà una porzione di terreno (di mq.1001) (distinta in colore verde nella planimetria allegata), da scorporare dall'appezzamento, sito in detto Comune, (in catasto al Foglio XV con i nn. mappali 380, 381, 382, 399, 776, 777 e 720), della superficie complessiva di mq. 8127, porzione di terreno ritenuta più idonea - in confronto alla precedente suddetta area (F. XIV - n. 375/C) di proprietà regionale - alla costruzione della progettata Cantina Sociale, data l'ubicazione di tale terreno, di proprietà comunale, in adiacenza alla Strada Statale 26 e, quindi, con maggiore comodità di accesso da parte dei mezzi di trasporto e con possibilità di vendita di vino ai turisti in transito sulla Strada Statale 26.

Detta Società Cooperativa ha, quindi, chiesto all'Amministrazione Regionale di cederle in vendita la sopradescritta area di terreno (Foglio XIV - n. 375/C - colorata in rosso nella allegata planimetria) acquistata dalla Regione nel 1963 dalla Signora Caresani, terreno che la Cooperativa venderebbe, a sua volta, al Comune di Donnaz, in permuta della precitata area di mq. 1001 (colorata in verde) da stralciare dal maggiore appezzamento di mq. 8127 sulla quale ultima area la Cooperativa richiedente costruirebbe la Cantina Sociale con propri fondi, integrati da contributo regionale.

Per effetto del proposto duplice trasferimento di proprietà, la Cooperativa "Caves Coopératives de Donnaz" risulterà in futuro proprietaria esclusiva sia del terreno che delle costruzioni sul medesimo edificate, e ciò in conformità a quanto stabilito ed auspicato dai propri organi sociali.

La Giunta Regionale, tenuto conto dei motivi addotti a giustificazione della richiesta come sopra pervenuta da parte della Società Cooperativa "Caves Coopératives de Donnaz", ritiene opportuno di cedere in vendita a quest'ultima il terreno di proprietà regionale di cui si tratta, per il prezzo simbolico di Lire 10.000, in considerazione delle finalità di interesse pubblico perseguite dalla Cooperativa richiedente.

Quanto sopra premesso, si propone che

IL CONSIGLIO REGIONALE

- visti gli artt. 12 e 20 del D.L.L. 7.9.1945 n. 545;

- visto l'art. 51 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta;

- visti gli artt. 45 e 46 della legge 10.2.1952 n. 62;

- visto il vigente Regolamento delle attribuzioni e competenze amministrative del Consiglio e della Giunta;

DELIBERI

1°) di approvare la cessione in vendita alla Società "Caves Coopératives de Donnaz - Société à r.l.", con sede in Donnaz, dell'area di terreno di proprietà regionale sita in detto Comune e distinta in catasto al Foglio XIV con il n. 375/C, sup. mq. 1.500 colorata in rosso in planimetria, per il prezzo simbolico di Lire 10.000 (diecimila) ed alle seguenti condizioni particolari:

a) che la Società acquirente si impegni ad effettuare la permuta di tale area di terreno con la porzione di area, di proprietà del Comune di Donnaz, precisata in premessa, da destinare alla costruzione della Cantina Sociale per la raccolta, la lavorazione in comune delle uve e dei vini, in genere prodotti dai soci, con particolare riguardo per le uve e i vini fruenti della denominazione di origine controllata, riconosciuta con D.P.R. 8 febbraio 1971 (in G.U. n. 142 del 5 giugno 1971);

b) che le spese di stipulazione ed accessorie dell'atto di compravendita siano assunte a carico della Società Cooperativa acquirente.

2°) di stabilire che la somma di Lire 10.000 (diecimila), quale prezzo simbolico richiesto dalla Regione per la cessione del terreno di cui si tratta, sia introitata al capitolo 198 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 ("Provento delle vendite di beni patrimoniali");

3°) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni eventuale provvedimento deliberativo reso necessario per addivenire alla stipulazione dell'atto di compravendita dell'immobile in parola, autorizzando, altresì, il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore alle Finanze, quale delegato alla firma del relativo atto notarile di compravendita, ad approvare l'inserzione nell'atto stesso delle eventuali rettifiche dei dati catastali o di altri dati relativi al citato terreno ritenute necessarie dal Notaio rogante ai fini del perfezionamento dell' atto di trasferimento di proprietà di cui si tratta.

Allegata una planimetria (...Omissis...)

?

Illustra l'Assessore alle finanze CHANTEL.

Interviene il Consigliere TONINO.

IL CONSIGLIO

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alle Finanze, CHANTEL, e concordando sulle proposte della Giunta;

- visti gli artt. 12 e 20 del D.L.L. 7.9.1945 n. 545;

- visto l'art. 51 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta;

- visti gli artt. 45 e 46 della legge 10.2.1952 n. 62;

- visto il vigente Regolamento delle attribuzioni e competenze amministrative del Consiglio e della Giunta;

- ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitre);

DELIBERA

1°) di approvare la cessione in vendita alla Società "Caves Coopératives de Donnaz - Société à r.l.", con sede in Donnaz, dell'area di terreno di proprietà regionale sita in detto Comune e distinta in catasto al Foglio XIV con il n. 375/C, sup. mq. 1.500 colorata in rosso in planimetria, per il prezzo simbolico di Lire 10.000 (diecimila) ed alle seguenti condizioni particolari:

a) che la Società acquirente si impegni ad effettuare la permuta di tale area di terreno con la porzione di area, di proprietà del Comune di Donnaz, precisata in premessa, da destinare alla costruzione della Cantina Sociale di invecchiamento per la raccolta, la lavorazione in comune delle uve e dei vini in genere prodotti dai soci, con particolare riguardo per le uve e i vini fruenti della denominazione di origine controllata, riconosciuta con D.P.R. 8 febbraio 1971 (in G.U. n. 142 del 5 giugno 1971);

b) che le spese di stipulazione ed accessorie dell'atto di compravendita siano assunte a carico della Società Cooperativa acquirente.

2°) di stabilire che la somma di Lire 10.000 (diecimila), quale prezzo simbolico richiesto dalla Regione per la cessione del terreno di cui si tratta, sia introitata al capitolo 198 della Parte Entrata del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1973 ("Provento delle vendite di beni patrimoniali");

3°) di delegare alla Giunta Regionale l'adozione di ogni eventuale provvedimento deliberativo reso necessario per addivenire alla stipulazione dell'atto di compravendita dell'immobile in parola, autorizzando, altresì, il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore alle Finanze, quale delegato alla firma del relativo atto notarile di compravendita, ad approvare l'inserzione nell'atto stesso delle eventuali rettifiche dei dati catastali o di altri dati relativi al citato terreno ritenute necessarie dal Notaio rogante ai fini del perfezionamento dell'atto di trasferimento di proprietà di cui si tratta.