Oggetto del Consiglio n. 315 del 29 settembre 1977 - Verbale

OGGETTO N. 315/77 - RINVIO DEL RIESAME, CON MODIFICAZIONI, DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "NORME SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE NON DOCENTE DELLE SCUOLE ELEMENTARI E SECONDARIE DIPENDENTI DALLA REGIONE".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto: "Riesame del disegno di legge regionale concernente: Norme sullo stato giuridico ed economico del personale non docente delle scuole elementari e secondarie dipendenti dalla Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del Giorno dell'adunanza del 19 settembre 1977:

Il Presidente della Commissione di Coordinamento della Valle d'Aosta ha restituito, non vistato, il provvedimento n. 258 in data 29 giugno 1977, con il quale il Consiglio regionale aveva approvato il disegno di legge regionale recante norme sullo stato giuridico ed economico del personale non docente delle scuole elementari e secondarie dipendenti dalla Regione.

I rilievi, contenuti nella nota n. 4094 del 1.8.1977, concernono:

a) l'istituzione del ruolo degli "assistenti di cattedra", ritenuta in contrasto con l'articolo 118 del D.P.R. 31.5.1974, n. 417, e, per quanto attiene alle attribuzioni, con il precetto dell'articolo 97, secondo comma, della Costituzione;

b) la copertura dell'onere derivante dall'attuazione della legge per gli esercizi successivi a quello corrente, ritenuta non idonea a soddisfare il precetto dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto non sarebbe dimostrata la fondatezza della previsione di maggiori o nuove entrate.

Considerata l'urgenza di adottare un provvedimento legislativo idoneo, che possa avere applicazione entro tempi brevissimi, si ritiene di soprassedere per il momento alla definizione dello stato giuridico e delle attribuzioni degli "assistenti di cattedra". Si propone, pertanto, di apportare gli allegati emendamenti al testo di legge precedentemente votato dal Consiglio regionale, in modo da eliminare ogni riferimento diretto o indiretto alla qualifica di "assistente di cattedra" (artt. 1, 2, 3 e 4 e tabelle allegati A, II e B- I). Per lo stesso motivo si propone di sopprimere l'articolo 14 e di modificare la numerazione degli articoli successivi.

Allo stesso tempo si propongono altri emendamenti al testo votato in precedenza, stante l'esigenza:

a) di abbreviare o spostare alcuni termini fissati precedentemente, in conseguenza dello slittamento di alcuni adempimenti amministrativi imposto dal forzato rinvio dell'entrata in vigore della legge in esame (artt. 9, 10, 12, 15, 16 e 17);

b) di adeguare il testo della legge alla diversa decorrenza dell'anno scolastico fissata dalla legge 4 agosto 1977, n. 517 (artt. 9, 10, 11, 12, 15 e 16).

1) Articolo 1, primo comma:

nuovo testo: "Per il funzionamento delle segreterie e dei servizi delle scuole elementari e secondarie dipendenti dalla Regione sono istituiti i seguenti ruoli speciali del personale non insegnante:

1) ruolo dei segretari;

2) ruolo dei coadiutori di segreteria;

3) ruolo degli aiutanti tecnici;

4) ruolo dei magazzinieri;

5) ruolo dei bidelli".

2) Articolo 2, primo comma:

si sopprimono le parole: "degli assistenti di cattedra".

3) Articolo 3, secondo comma:

nuovo testo: "Per l'ammissione ai ruoli dei segretari è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado od artistica. Sono validi anche il diploma di maestro d'arte, il diploma di scuola magistrale e i diplomi di qualifica professionale di segretario d'azienda, addetto alla segreteria d'azienda, contabile d'azienda e addetto alla contabilità d'azienda".

4) Articolo 4, quinto comma:

nuovo testo: "Le funzioni e le mansioni del personale scolastico non docente, non indicate nel successivo comma, sono quelle di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420".

5) Articolo 4, ultimo comma: soppresso.

6) Articolo 9:

nuovo testo: "I primi organici del personale scolastico non docente delle scuole dipendenti dalla Regione, determinati secondo la tabella A annessa alla presente legge, saranno approvati dalla Giunta regionale entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, ed avranno applicazione dall'anno scolastico 1977/78.

Il personale regionale di ruolo, in servizio nelle scuole ed istituti dipendenti dalla Regione al termine dell'anno scolastico 1976/77, sarà inquadrato nei corrispondenti ruoli di cui all'articolo 1 con l'attribuzione dell'anzianità maturata e della corrispondente classe di stipendio e sarà assegnato alla stessa sede in cui, a tale data, presta servizio.

I posti ancora disponibili dopo gli inquadramenti previsti dal presente articolo e da quelli successivi saranno ricoperti mediante i primi concorsi da espletarsi secondo le modalità indicate nella presente legge, entro il 31 dicembre 1977".

7) Articolo 10, primo comma:

nuovo testo: "Il personale scolastico non docente appartenente ai ruoli statali, che, nell'anno scolastico 1976/77, sia stato distaccato a prestare servizio presso le scuole dipendenti dalla Regione, può essere inquadrato, a domanda, nel corrispondente ruolo regionale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in seguito a presentazione di dimissioni dal ruolo statale di appartenenza".

8) Articolo 10, terzo comma:

nuovo testo: "Le domande di inquadramento nel ruolo regionale dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

9) Articolo 11:

nuovo testo: "Gli insegnanti elementari di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano assegnati, ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, alle direzioni didattiche della Regione, sono inquadrati nel ruolo dei segretari a decorrere dalla data di inizio dell'anno scolastico 1977/78.

Agli insegnanti elementari inquadrati nel ruolo dei segretari sarà riconosciuta per intero, ai fini economici e di carriera l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza. Agli stessi sarà assegnata la sede nella quale presteranno servizio al momento dell'inquadramento nel ruolo regionale".

10) Articolo 12, primo comma:

si sopprimono le parole: "a decorrere dal 1 ottobre 1977".

11) Articolo 12, ultimo comma:

nuovo testo: "Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono disposti dalla Giunta regionale su documentata istanza, da prodursi dagli interessati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, subordinatamente all'esito dell'accertamento della idoneità professionale e con precedenza rispetto ai concorsi da effettuare nel termine di cui all'ultimo comma del precedente articolo 10".

12) Articolo 14:

soppresso.

La numerazione degli articoli successivi viene di conseguenza modificata.

13) Articolo 14 (ex articolo 15):

nuovo testo: "Nei posti di coadiutore, disponibili dopo l'inquadramento del personale di ruolo e del personale di cui all'articolo 12, saranno inquadrati in via straordinaria e a domanda, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impiegati non di ruolo in servizio presso le segreterie delle direzioni didattiche e delle scuole e istituti di istruzione secondaria dipendenti dalla Regione, in possesso di tutti i requisiti prescritti per la copertura del posto, ad eccezione del limite massimo di età, che, alla data predetta, svolgano le relative mansioni ininterrottamente da data non posteriore al 31 ottobre 1975.

Le domande di inquadramento in ruolo, corredate della necessaria documentazione, dovranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

14) Articolo 15 (ex articolo 16), primo comma:

nuovo testo: "Il personale ausiliario di ruolo dipendente dal Comune di Aosta, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta effettivo servizio da data non posteriore al 1 gennaio 1977 presso l'Istituto magistrale di Aosta, potrà essere collocato, a domanda, nel corrispondente ruolo regionale dei bidelli con effetto dalla data di ricezione della domanda di inquadramento".

15) Articolo 15 (ex articolo 16), terzo comma:

nuovo testo: "Le domande di inquadramento nel ruolo regionale dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

16) Articolo 16 (ex articolo 17), primo comma:

nuovo testo: "Nei posti di bidello, disponibili dopo gli inquadramenti previsti dai precedenti articoli, potranno essere inquadrati in via straordinaria gli aspiranti che, avendo prestato servizio anche non continuo per almeno 18 mesi complessivi nell'ultimo triennio presso le scuole secondarie dipendenti dalla Regione in qualità di ausiliari, a qualunque titolo assunti, ne faranno domanda entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredandola della necessaria documentazione".

Tabella Allegato A - II - Organici del personale non insegnante delle scuole e istituti di istruzione secondaria:

si sopprime l'indicazione relativa agli "assistenti di cattedra".

Tabella Allegato B - Tabella n. 1:

si sopprimono le parole: "e ruolo degli assistenti di cattedra".

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L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO illustra brevemente il disegno di legge, spiegando i motivi che hanno indotto la Giunta ad accogliere alcuni rilievi mossi dall'organo di controllo.

Dà lettura del parere espresso dalla Commissione consiliare per la Pubblica Istruzione nella sua riunione del 25.8.1977.

Il Consigliere DOLCHI chiede un rinvio alla seduta pomeridiana del riesame del disegno di legge in oggetto, al fine di consentire un ulteriore approfondimento degli emendamenti presentati che modificano la legge. Lamenta che non sia stato allegato il parere della Commissione per la Pubblica Istruzione.

Il Consigliere CHANU fa presente l'opportunità di sottoporre i disegni di legge che vengono ripresentati per la riapprovazione al vaglio della Commissione permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica, trattandosi in pratica di un nuovo disegno di legge.

Esprime perplessità sulla proposta del Consigliere Dolchi di rinvio alla seduta pomeridiana dell'esame del disegno di legge, in quanto ritiene troppo breve il tempo disponibile per un approfondito esame degli emendamenti presentati.

Il Consigliere DOLCHI mantiene la richiesta di rinvio alla seduta pomeridiana.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO manifesta la disponibilità della Giunta all'accoglimento della richiesta avanzata dal Gruppo comunista di un rinvio alla seduta pomeridiana dell'esame del disegno di legge.

Il Consigliere LUSTRISSY critica la procedura seguita dal Presidente del Consiglio facendo osservare che ai Consiglieri è mancata la possibilità di esaminare con la dovuta attenzione gli argomenti proposti dal momento che il testo degli emendamenti è stato distribuito all'ultimo momento.

Pertanto dichiara di concordare sull'opportunità di rinviare alla seduta pomeridiana la trattazione dell'argomento in questione.

Il Vice Presidente PERRUCHON, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola, dichiara rinviata alla seduta pomeridiana la trattazione dell'argomento.

Il Consiglio prende atto concordando.

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