Oggetto del Consiglio n. 72 del 3 agosto 1951 - Verbale
OGGETTO N. 72/51 - Varia - Generi contingentati - Birra - Riduzione e controllo prezzi.
Il Consigliere Sig. NICCO Anselmo ricorda che io Stato, con legge 3 agosto 1949, n. 623, ha concesso alla Valle d'Aosta in esenzione fiscale determinati merci e contingenti, fra i quali è compresa la birra.
Lamenta che non sia stata apportata riduzione sul prezzo della vendita al minuto della birra.
In considerazione del fatto che il beneficio derivante dalla esenzione fiscale per tale genere contingentato va a tutto beneficio dei grossisti, propone che l'Amministrazione regionale esamini attentamente la questione ed intervenga al fine di ottenere che sia praticata una riduzione del prezzo di vendita al consumatore; qualora ciò non sia possibile, ritiene che si devolva l'ammontare della somma corrispondente alla esenzione fiscale per il contingentamento della birra per il finanziamento di opere di pubblica utilità.
L'Assessore all'Industria e Commercio, Per. Ind. FOSSON, premette che la vendita della birra in esenzione fiscale in Valle d'Aosta ha avuto inizio soltanto nell'anno in corso.
Informa poi che 1' unica Ditta locale, produttrice della "Birra Aosta". in seguito al contingente di birra assegnatole in esenzione fiscale, ha effettivamente diminuito il prezzo di vendita della birra, in quanto ha apportato una riduzione di lire trenta al litro, riducendo, quindi, proporzionalmente da Lire 55 a Lire 50 il prezzo di vendita della "chopine".
Analoga riduzione avrebbero dovuto apportare nella Valle d'Aosta tutti i rivenditori di birra al consumatore.
Fa presente, peraltro, che determinate categorie (di lusso) di esercizi pubblici applicavano ed applicano un sovraprezzo sulle vendite, per il servizio.
Cita Courmayeur, ove la birra veniva venduta a Lire 80 la "chopine", prezzo che, dopo pressioni ed insistenze, fu ridotto a Lire 70.
Rileva che facilissimo è il controllo dei prezzi applicati dal grossista e dal dettagliante, ma difficile, invece, è il controllo del prezzo praticato per la vendita al consumatore, tenuto presente che il prezzo di vendita al minuto varia da una categoria all'altra di esercizi pubblici.
Rileva che la categoria dei commercianti conta: purtroppo, nelle sue file molte persone che non sono all'altezza della situazione e che dimostrano dì possedere una mentalità molto gretta, di null'altro preoccupandosi che di incrementare il loro guadagno a scapito del consumatore.
Fa presente che nessuna azione è possibile contro l'esercente che abbia affisso nel suo esercizio la tabella con i prezzi di vendita e che osservi tali prezzi, in quanto nessuna disposizione vieta che si applichi un sovraprezzo per il servizio.
Conclude, ribadendo quanto già detto e cioè che la Ditta "Birra Aosta" ha effettivamente apportato le riduzioni concordate sui prezzi di vendita della birra, per cui, se la birra non viene venduta a prezzo ridotto al consumatore, deve esserne fatta colpa esclusivamente all'esercente che vende al minuto.
Su richiesta del Consigliere Dr. NORAT, l'Assessore Per. Ind. Fosson assicura che la gradazione alcoolica della birra locale non è diminuita ma è leggermente aumentata. Aggiunge di poter dire ciò con sicurezza in quanto, da accertamenti fatti, è risultato che il grado saccarometrico della "birra Aosta" è di 12,05, mentre quello di tutte le altre birre è di 11,05.
Il Consigliere Sig. NICCO Anselmo prende atto delle delucidazioni fornite dall'Assessore Per. Ind. Fosson. Osserva che, qualunque ne sia la ragione, sta di fatto che il consumatore non ha avuto alcun utile dall'esenzione fiscale, in quanto continua a pagare la birra, anche locale, allo stesso prezzo che la pagava prima della concessione dell'esenzione fiscale.
Il Consigliere Dr. DUJANY ritiene opportuno che sia determinato un prezzo massimo per la vendita della birra al consumatore, sia che la vendita avvenga in esercizi di lusso o in esercizi non di lusso.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, fa presente che non vi è alcuna disposizione di legge che dia la possibilità alla Regione di fissare i prezzi di vendita e di imporne l'osservanza, vigendo in Italia un regime di libertà in materia.
Rileva che l'unico provvedimento che potrebbe essere assunto dall'Amministrazione regionale è quello di escludere dall'assegnazione il produttore o grossista di birra il quale non abbia applicato una riduzione al prezzo della birra corrispondente all'ammontare dell'esenzione fiscale.
L'Assessore Geom. ARBANEY ritiene che, avendo lo Stato concesso l'esenzione fiscale per un contingente di birra, si possa stabilire, quanto meno, il prezzo massimo di vendita.
L'Assessore Per. Ind. FOSSON rileva che il Consiglio, a suo tempo, non ha ritenuto di stabilire prezzi massimi di vendita della birra al minuto, tenuto presente che la birra viene venduta tanto negli esercizi di lusso quanto nelle bettole.
Ribadisce che la Ditta produttrice "Birra Aosta" ha ridotto regolarmente i prezzi di vendita della birra ed ha diramato una circolare a tutti i suoi clienti, informandoli della riduzione apportata sul prezzo di vendita della birra a decorrere da una certa data; rileva che anche molti commercianti hanno effettivamente praticato la riduzione nella vendita al consumatore.
Ricorda che il Consiglio, per non permettere alla Ditta "Birra Aosta" la creazione di un monopolio in Valle d'Aosta, ha autorizzato l'importa- zione in Valle di birre nazionali ed estere in esenzione fiscale.
Per quanto concerne la prospettata monetizzazione delle esenzioni fiscali concesse per la birra e la devoluzione dell'importo relativo per il finanziamento di opere di pubblica utilità, osserva che la questione è stata già respinta in seguito a lunga ed animata discussione da parte dei Signori Consiglieri. in sede di approvazione delle norme generali per l'attuazione del sistema del contingentamento in Valle d'Aosta.
Fa presente che solo la monetizzazione del 50% delle franchigie della benzina è stata approvata dal Consiglio affinché tutto il rilevante utile della esenzione fiscale sulla benzina non andasse a favore di un'unica categoria di persone.
Si dichiara d'accordo a che si faccia opera di persuasione presso gli esercenti onde ottenere che applichino la riduzione sul prezzo di vendita della birra al consumatore.
Ritiene, invece, che nel momento attuale, non sia possibile alcuna azione per stabilire i prezzi di vendita al minuto della birra e per imporne l'osservanza agli esercenti, anche perché, in campo nazionale, molto raramente si fissano i prezzi e cioè solo per determinate materie prime.
Aggiunge che - fra l'altro - l'imposizione di un prezzo massimo comporterebbe logicamente la assunzione di un determinato numero di controllori.
Il Presidente, Avv. DT. BONDAZ, conclude la discussione proponendo che il Consiglio dia mandato alla Giunta di esaminare la questione sollevata dal Consigliere Signor Nicco Anselmo e di concretare le proposte che riterrà opportune da sottoporre all'esame del Consiglio per la riduzione e il controllo dei prezzi di vendita della birra.
IL CONSIGLIO
prende atto, approvando la proposta del Presidente.
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