Oggetto del Consiglio n. 57 del 3 agosto 1951 - Verbale
OGGETTO N. 57/51 - Provvedimenti intesi ad incoraggiare ed a favorire la silvicoltura e l'agricoltura montana - Approvazione di legge regionale.
L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. ARBANEY, riferisce al Consiglio in merito al seguente disegno di legge concernente la proposta di approvazione, con legge regionale, di provvedimenti intesi ad incoraggiare ed a favorire la silvicoltura e l'agricoltura montana.
Fa presente che copia di tale disegno di legge è stata trasmessa ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
DISEGNO DI LEGGE REGIONALE
LEGGE (data ), n.
Provvedimenti per promuovere
ed incoraggiare la silvicoltura
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
In analogia a quanto stabilito con DD.LL. 30 dicembre 1923, n. 3267, e 16 maggio 1926, n. 1126, agli Enti ed ai privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell'Autorità forestale regionale compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati e nudi, di loro appartenenza, siano o no sot-toposti a vincolo, potranno essere concessi dei con-tributi dalla Regione nella misura non superiore ai due terzi della relativa spesa, dedotti i contributi eventuali che potrà concedere lo Stato per le stesse opere.
Art. 2
L'Ispettorato regionale forestale è autorizzato a concedere gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione dei boschi deteriorati intrapresi a mente dell'articolo precedente.
Art. 3
L'Assessore per l'Agricoltura e per le Foreste, qualora ne riconosca la necessità, potrà autorizzare l'Ispettorato regionale forestale a fornire gratuitamente anche i semi e le piantine occorrenti; qualora tali materiali non siano forniti gratuitamente, se ne potrà tenere conto nella determinazione del contributo, computando anche il costo delle piantine e dei semi impiegati nella coltura.
Art. 4
I proprietari o i possessori dei terreni debbono compiere le operazioni di governo boschivo, in conformità al piano di coltura e di conservazione dei boschi stabilito dall'Ispettorato regionale forestale.
Art. 5
Le domande per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli debbono essere inoltrate all'Assessore per l'Agricoltura e per le Foreste, tramite l'Ispettorato regionale forestale il quale, esperiti i necessari accertamenti, esprimerà motivato parere sulla ammissibilità alla concessione del contributo, prescrivendo i criteri e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
Art. 6
Il contributo di cui all'art. 1 può essere concesso per intero ove non siano trascorsi tre anni dalla compiuta coltura e previo collaudo da parte dell'Ispettorato regionale forestale. E' consentita la concessione di acconti proporzionati all'importo dei lavori eseguiti e debitamente accertati.
la soluzione:
La misura degli acconti concessi non può superare il 75% della quota di contributo corrispondente ai lavori eseguiti.
Non si fa luogo ad ulteriori pagamenti in acconto ove non sia eseguita quella parte di lavori per i quali siano stati effettuati altri pagamenti a titolo di acconto.
2a soluzione:
La misura degli acconti non può, in alcun caso, superare i due terzi del contributo totale.
Art. 7
Nel caso di mancata o di parziale esecuzione dei lavori o di altra inadempienza che comprometta la finalità della concessione, l'interessato incorre nella perdita dell'intero contributo ed è obbligato a rimborsare l'acconto eventualmente percepito nonché il costo delle piantine e dei semi eventualmente concessigli gratuitamente.
Art. 8
L'Ispettorato regionale forestale è tenuto a rilasciare gratuitamente agli interessati il certificato, in carta libera, comprovante l'esecuzione del lavoro di rimboschimento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura, affinché gli interessati medesimi possano ottenere l'esenzione dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovraimposte regionale e comunale a mente dell'art. 58 del D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.
la soluzione:
Le somme occorrenti per il finanziamento delle spese per la concessione dei contributi di cui alla presente legge saranno annualmente stanziate sul big lancio regionale tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dell'entità dei contributi annualmente previsti.
Per la concessione dei benefici stessi nel corrente esercizio finanziario è autorizzata la spesa di Lire
2a soluzione:
Per far fronte alle spese occorrenti per la concessione dei contributi in attuazione dei precedenti articoli nonché per provvedere all'assistenza tecnica e alla vigilanza sull'erogazione ed utilizzazione dei contributi medesimi, è autorizzata la complessiva spesa di Lire, da ripartirsi in esercizi finanziari a decorrere da quello in corso.
La somma da iscrivere nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso è fissata in Lire...
Art. 9
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente Legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente Legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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L'Assessore Geom. ARBANEY riferisce al Consiglio che con DD.LL. 30 dicembre 1923, n. 3267, e 16 maggio 1926, n. 1126, sono state emanate norme intese a favorire e ad incoraggiare la silvicoltura e l'agricoltura montana.
Cita, al riguardo, gli articoli 90 e 91 del citata Decreto legge 30 dicembre n. 1923, di cui dà comunicazione e che sono del tenore seguente:
Art. 90
"Gli enti ed i privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell'autorità forestale compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati o nudi, di loro appartenenza, siano o no sottoposti a vincolo, godranno delle esenzioni fiscali di cui all'art. 58.
Art. 91
Il Ministero dell'economia nazionale è autorizzato ad accordare gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi e per la ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, nonché contributi nella misura non superiore ai due terzi della relativa spesa, determinata insindacabilmente dall'amministrazione forestale.
Quando ne riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti e, nel caso che non abbia fornito gratuitamente tali materiali, nella determinazione del contributo, dovrà tener conto anche del costo delle piantine e dei semi impiegati nelle colture.
I contributi, come pure i semi e le piantine, saranno concessi solo nei casi che trattasi di terreni vincolati o vincolabili a norma del titolo I, capo I, del presente decreto.
Se però la formazione e costituzione di boschi siano state iniziate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, detti contributi saranno concessi, anche si i terreni non si trovino nelle con- dizioni di cui al precedente comma e sempre che i rispettivi proprietari o possessori abbiano osservato le norme in vigore all'inizio dei lavori.
I proprietari o possessori debbono compiere le operazioni di governo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilita dall'autorità forestale.
I contributi non si conferiranno per intero se non trascorsi cinque anni dalla compiuta coltura".
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L'Assessore Geom. ARBANEY comunica che, prima di predisporre il disegno di legge sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio, la Divisione Agricoltura e Foreste si è informata presso il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste se era possibile ottenere i sussidi statali previsti dal surriportato art. 90 per l'esecuzione dei lavori di rimboschimento.
Precisa che il Ministero ha comunicato che le agevolazioni previste dai summenzionati decreti legge erano tuttora in vigore, ma che il Ministero dell'Agricoltura e Foreste non poteva concedere i sussidi statali previsti dal citato art. 90 per mancanza di fondi.
Informa che non sarebbe necessaria l'approvazione e l'emanazione di apposita legge regionale recante norme intese a favorire la silvicoltura per l'erogazione, da parte dell'Amministrazione regionale, di sussidi facoltativi e straordinari a favore degli enti e dei privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell'Autorità forestale regionale compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati e nudi, di loro appartenenza.
Fa presente, per altro, che l'approvazione e l'emanazione di apposita legge regionale in materia è tuttavia indispensabile affinché gli Enti ed i privati che procedono all'esecuzione di lavori di rimboschimento possano ottenere l'esenzione dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovrimposte regionale e comunale a mente dell'art. 58 del D. L. 30 dicembre 1923, n. 8267.
L'Assessore Geom. ARBANEY illustra brevemente gli articoli del disegno di legge regionale surriportato, richiamando la particolare attenzione dei Signori Consiglieri sulla procedura stabilita per l'ottenimento, da parte degli enti e dei privati, dei sussidi regionali per l'esecuzione dei lavori di rimboschimento.
Fa presente che l'Ispettorato regionale è autorizzato a concedere gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione dei boschi deteriorati e che l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, qualora ne riconosca la necessità, potrà autorizzare la fornitura gratuita dei semi e delle piantine occorrenti per il rimboschimento.
Rileva che gli Enti ed i privati sono tenuti a compiere le operazioni di governo delle zone rimboscate, in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilita dall'autorità forestale regionale.
Precisa che i contributi non si conferiranno per intero se non saranno trascorsi cinque anni dalla compiuta coltura e che, pertanto, l'ammontare dovuto a saldo del sussidio verrà liquidato e corrisposto solo alla scadenza del quinquennio.
Informa che è, però, prevista la concessione di acconti in misura non superiore ai due terzi od al settantacinque per cento della quota di contributo corrispondente ai lavori eseguiti. Fa presente, a questo proposito, che sono state proposte due soluzioni i' sulle quali il Consiglio è chiamato a decidere.
Conclude, facendo presente che, all'art. 8, del disegno di legge, sono state pure previste due soluzioni circa lo stanziamento della spesa occorrente per la concessione di contributi per l'esecuzione dei lavori di rimboschimento.
Aggiunge ancora che le zone ove vengono eseguiti i rimboschimenti sono sottoposte a vincolo e che il proprietario non vi può né pascolare il suo bestiame né effettuare tagli di piante.
Il Geom. Giulio NICCO esprime il suo plauso all'Assessore Geom. Arbaney per aver elaborato e sottoposto all'approvazione del Consiglio un disegno di legge recante norme intese a favorire e ad incoraggiare la silvicoltura e l'agricoltura montana in Valle d'Aosta.
Ritiene che tutti i Consiglieri concordino sulla necessità dell'esecuzione di lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati e nudi, nonché delle foreste che, com'è noto, sono state eccessivamente falcidiate nel periodo successivo alla liberazione, con grave depauperamento del patrimonio boschivo della Regione.
Osserva che, con l'approvazione delle norme di cui al disegno di legge regionale in esame, oltre a conseguire lo scopo specifico che il Consiglio si prefigge di raggiungere, e cioè la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, si darà lavoro ad elementi valdostani disoccupati, contribuendo in tal modo ad alleviare la disoccupazione della mano d'opera locale.
L'Assessore Geom. ARBANEY informa il Consiglio che i vivai forestali di proprietà della Regione permettono di soddisfare a tutte le necessità per quanto concerne le piantine occorrenti per il rimboschimento di terreni e di zone boschive deteriorate della Valle d'Aosta.
Sottolinea, a questo proposito, l'attivo interessa- mento svolto dall'Ispettore Forestale regionale.
Comunica che nel corso dell'anno 19M saranno eseguiti lavori di rimboschimento per una spesa di circa lire 50.000.000 in zone della bassa Valle ove c'è maggior disoccupazione (nei territori dei Comuni di Arnaz, Issogne, Champdepraz, ecc.).
Il Consigliere Geom. G. NICCO prende atto con compiacimento della lodevole attività che viene continuamente svolta dall'Ispettore forestale regionale nel campo forestale.
Il Presidente della Giunta Avv. CAVERI riconosce che, effettivamente, i servizi facenti capo all'Ispettorato forestale regionale funzionano in modo molto migliore che non nel passato. Concorda sulla necessità dell'esecuzione di lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati e nudi nonché pel ripopolamento delle foreste e dei boschi che sono stati falcidiati senza scrupolo alcuno - né da parte delle Amministrazioni comunali, né da parte dei privati, - nel periodo postbellico.
Ritiene che per conseguire lo scopo che l'Amministrazione si prefigge sia necessario, anzi indispensabile, far opera di persuasione presso le Amministrazioni comunali affinchè, per l'avvenire, procedano con maggior cautela al taglio di boschi, onde evitare un ulteriore depauperamento del patrimonio boschivo della Valle d'Aosta.
Ritiene che, per porre freno ai tagli di piante, sia opportuno aumentare il numero delle guardie fo- restali.
Rileva che l'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. Arbaney, ha insistito, con ragione e giustamente, affinché si costruissero casermette per uffici e per alloggi del personale forestale distaccato nelle varie vallate.
Osserva che, con la costruzione di casermette forestali, sarà possibile, nell'interesse di un sempre migliore funzionamento del servizio del corpo forestale, procedere a spostamenti, da una località all'altra, degli agenti forestali, per ottenere che la vigilanza sia sempre più rigida.
Conclude, dichiarando che sarebbe cosa paradossale se, mentre l'Amministrazione regionale spende decine di milioni di lire per l'esecuzione di lavori di rimboschimento, le Amministrazioni comunali persistessero nell'effettuare ingiustificati tagli di boschi.
Si è constatato, egli aggiunge, che la costruzione di strade carrozzabili per l'allacciamento dei Comuni delle vallate laterali invoglia e induce i privati e le Amministrazioni comunali ai tagli di pian- te nei loro boschi.
Il Consigliere Col. FERREIN esprime il suo compiacimento per la felice iniziativa assunta di piantare alberi lungo le strade di nuova costruzione. Comunica di aver constatato che le essenze locali attecchiscono e prosperano, mentre, invece, le essenze di importazione deperiscono. Consiglia, quindi, che sulle strade di nuova costruzione, anziché essenze d'importazione, si piantino alberi di produzione locale (platani, pioppi, ecc.).
L'Assessore Geom. BIONAZ osserva che l'attecchimento o meno di essenze non locali è da porsi anche in relazione alla qualità, alle caratteristiche ed alla maggiore o minore umidità del terreno.
Prendono, altresì, parte alla discussione sulla questione prospettata dal Consigliere Col. Ferrein i Consiglieri Sigg. CUAZ e RONC-DESAYMONET.
Il Presidente Avv. Dr. BONDAZ, constatato che nessun Consigliere intende ancora prendere la parola per formulare osservazioni o rilievi di carattere generale sul disegno di legge, dichiara aperta la discussione sui singoli articoli del disegno di legge stesso, di cui fà dare lettura dal Consigliere Segretario Geom. Valleise.
ARTICOLO 1 - Si dà atto che è approvato dal Consiglio all'unanimità e senza discussione.
ARTICOLO 2 - Il Consigliere Geom. G. NICCO prospetta l'opportunità che, all'art. 2, si aggiunga un comma, con il quale si stabilisca l'obbligo della presentazione preventiva di un piano dei lavori di rimboschimento.
L'Assessore Geom. ARBANEY esprime parere che non sia necessaria la presentazione di un piano dei lavori di rimboschimento, in quanto i lavori stessi vengono eseguiti sotto la direzione dell'Ispettorato forestale regionale.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, dichiara di concordare con l'Assessore Geom. Arbaney, anche in relazione al fatto che nell'articolo 5 è detto: "le domande per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli debbono essere inoltrate all'Assessore per l'Agricoltura e per le foreste, tra- mite l'Ispettorato regionale forestale il quale, esperiti i necessari accertamenti, esprimerà motivato parere sulla ammissibilità alla concessione del contributo, prescrivendo i criteri e le modalità per l'esecuzione dei lavori".
Si dà atto che l'articolo 2 viene approvato dal Consiglio all'unanimità.
ARTICOLI 3, 4, 5 - Si dà atto che i succitati articoli sono approvati dal Consiglio all'unanimità e senza discussione.
ARTICOLO 6 - II Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, rileva l'opportunità, per maggior chiarezza, che nel primo periodo dell'articolo sia soppressa la negazione "non", e ne illustra breve- mente le ragioni.
Prendono la parola al riguardo il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, l'Assessore Geom. ARBANEY ed il Consigliere Geom. G. NICCO, i quali, dopo breve discussione, concordano sulla proposta del Presidente della Giunta.
L'Assessore Geom. ARBANEY richiama l'attenzione dei Signori Consiglieri sull'art. 1, già approvato, nel quale, fra altro, si dice: "...potranno essere concessi dei contributi dalla Regione nella misura non superiore ai due terzi della relativa spesa, dedotti i contributi eventuali che potrà concedere lo Stato per le stesse opere".
Propone, quindi, che il Consiglio, in relazione alle due soluzioni prospettate all'articolo 6, per quanto concerne la misura degli acconti, stabilisca quale delle due soluzioni debba essere approvata.
Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, esprime parere che sia preferibile e più opportuno adottare la prima soluzione, in quanto la dizione è più completa e più precisa, sopratutto nella sua seconda parte, ove si precisa che: "Non si fa luogo ad ulteriori pagamenti in acconto ove non sia eseguita quella parte di lavori per i quali siano stati effettuati altri pagamenti a titolo di acconto".
Il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, dichiara di condividere il punto di vista espresso dal Presidente della Giunta Avv. Caveri.
Il Consiglio, concordando con il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, approva unanime la prima soluzione.
Si dà atto che l'articolo 6 risulta approvato nel testo sottoriportato:
"ARTICOLO 6 - Il contributo di cui all'art. 1 può essere concesso per intero ove siano trascorsi tre anni dalla compiuta coltura e previo collaudo da parte dell'Ispettorato regionale forestale. E' con sentita la concessione di acconti proporzionati allo importo dei lavori eseguiti e debitamente accertati.
"La misura degli acconti concessi non può superare il 75% della quota di contributo corrispondente ai lavori eseguiti.
"Non si fà luogo ad ulteriori pagamenti in acconto ove non sia eseguita quella parte di lavori per i quali siano stati effettuati altri pagamenti a titolo di acconto".
ARTICOLO 7 - Si dà atto che l'articolo 7 viene approvato dal Consiglio all'unanimità e senza discussione.
ARTICOLO 8 - L'Assessore Geom. ARBANEY rileva che il Consiglio deve pronunciarsi in merito alle due soluzioni prospettate per quanto concerne lo stanziamento delle somme occorrenti per il finanziamento delle spese per la concessione dei contributi di cui si tratta, e, precisamente, deve stabilire se si debba stanziare annualmente sul bilancio regionale una somma da determinarsi in relazione alle disponibilità di bilancio ed all'entità dei contributi annualmente previsti (prima soluzione) o se si debba approvare, seduta stante, ed indicare nell'articolo in esame la spesa complessiva prevista, da ripartirsi in più esercizi finanziari a decorrere da quello in corso (seconda soluzione).
Informa che egli ritiene preferibile la prima soluzione.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dichiara di concordare con l'Assessore Geom. Arbaney ed invita il Consiglio a pronunciarsi in merito alle due soluzioni prospettate.
Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la prima soluzione.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, preso atto della determinazione adottata dal Consiglio, invita il Consiglio stesso a stabilire l'ammontare della somma da erogarsi in sussidi per il rimboschimento nel corso dell'esercizio dell'anno corrente.
L'Assessore Geom. ARBANEY propone che per il corrente anno sia autorizzata la spesa di L. 5.000.000.
Il Consiglio, unanime, concorda sulla proposta dell'Assessore Geom. Arbaney.
Si dà atto che, in relazione alle decisioni adottate dal Consiglio e sopradescritte, l'articolo 8 risulta approvato nel testo che segue:
"L'Ispettorato regionale forestale è tenuto a rilasciare gratuitamente agli interessati il certificato, in carta libera comprovante l'esecuzione del lavoro di rimboschimento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura, affinchè gli interessati medesimi possano ottenere l'esenzione dalla imposta fondiaria erariale e dalle sovrimposte regionale e comunale a mente dell'articolo 58 del D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.
"Le somme occorrenti per il finanziamento delle spese per la concessione dei contributi di cui alla presente legge saranno annualmente stanziate sul bilancio regionale tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dell'entità dei contributi annualmente previsti.
"Per la concessione dei benefici stessi, nel corrente esercizio finanziario è autorizzata la spesa di Lire cinque milioni".
ARTICOLO 9 - Si dà atto che l'articolo 9 viene approvato dal Consiglio all'unanimità e senza discussione.
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano per l'approvazione nel suo complesso del disegno di legge regionale recante provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la silvicoltura, tenuto conto delle aggiunte e delle varianti approvate in sede di discussione dei singoli articoli.
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"IL CONSIGLIO
- veduti gli articoli 2 lettera d) e 31 dello Sta tuto regionale;
? ad unanimità di voti
Delibera
di approvare la emanazione, a' sensi del succitato articolo 2 lettera d) dello Statuto regionale - della seguente legge regionale concernente provvedi- menti intesi ad incoraggiare ed a favorire la silvicoltura e l'agricoltura montana:
DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N. 3
Legge (data ), n.
PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE
ED INCORAGGIARE LA SILVICOLTURA
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
In analogia a quanto stabilito con DD.LL. dicembre 1923, n. 3267, e 16 maggio 1926, n. 1126, agli Enti ed ai privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell'autorità forestale regionale compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati e nudi, di loro appartenenza, siano o no sottoposti a vincolo, potranno essere concessi dei contributi dalla Regione nella misura non superiore ai due terzi della relativa spesa, dedotti i contributi eventuali che potrà concedere lo Stato per le stesse opere.
Art. 2
L'Ispettorato regionale forestale è autorizzato a concedere gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione dei boschi deteriorati intrapresi a mente dell'articolo precedente.
Art. 3
L'Assessore per l'Agricoltura e per le Foreste, qualora ne riconosca la necessità, potrà autorizzare l'Ispettorato regionale forestale a fornire gratuitamente anche i semi e le piantine occorrenti; qualora tali materiali non siano forniti gratuitamente, se ne potrà tenere conto nella determinazione del contributo, computando anche il costo delle piantine e dei semi impiegati nella coltura.
Art. 4
I proprietari e i possessori dei terreni debbono compiere le operazioni di governo boschivo, in conformità al piano di coltura e di conservazione dei boschi stabilito dall'Ispettorato regionale forestale.
Art. 5
Le domande per la concessione dei benefici di cui ai precedenti artt. debbono essere inoltrate all'Assessore per l'agricoltura e per le foreste tramite l'Ispettorato regionale forestale il quale, esperiti i necessari accertamenti, esprimerà motivato parere sulla ammissibilità alla concessione del contributo, prescrivendo i criteri e le modalità per l'esecuzione dei lavori.
Art. 6
Il Contributo di cui all'Art. si può essere concesso per intero ove siano trascorsi tre anni dalla compiuta coltura e previo collaudo da parte dell'Ispettorato regionale forestale. E' consentita la concessione di acconti proporzionati all'importo dei lavori. eseguiti e debitamente accertati.
La misura degli acconti concessi non può superare il 75% della quota di contributo corrispondente ai lavori eseguiti.
Non si fa luogo ad ulteriori pagamenti in acconto ove non sia eseguita quella parte di lavori per i quali siano stati effettuati altri pagamenti a titolo di acconto.
Art. 7
Nel caso di mancata o di parziale esecuzione dei lavori e di altra inadempienza che comprometta la finalità della concessione, l'interessato incorre nella perdita dell'intero contributo ed è obbligato a rimborsare l'acconto eventualmente percepito nonchè il costo delle piantine e dei semi eventualmente concessigli gratuitamente.
Art. 8
L'Ispettorato regionale forestale è tenuto a rilasciare gratuitamente agli interessati il certificato, in carta libera, comprovante l'esecuzione del lavoro di rimboschimento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura, affinché gli interessati medesimi possano ottenere l'esenzione dall'imposta fondiaria erariale e dalle sovrimposte regionale e comunale a mente dell'art. 58 del D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.
Le somme occorrenti per il finanziamento delle spese per la concessione dei contributi di cui alla presente legge saranno annualmente stanziati sul bilancio regionale tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dell'entità dei contributi annualmente previsti.
Per la concessione dei benefici stessi nel corrente esercizio finanziario è autorizzata la spesa di lire cinque milioni.
Art. 9
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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