Oggetto del Consiglio n. 2 del 6 aprile 1951 - Verbale

OGGETTO N. 2/51 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCERNENTI LA LEGGE REGIONALE SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, richiamandosi alla Legge regionale recante norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale, dichiara di dovere, per quanto gli compete, comunicare all'onorevole Consiglio regionale quanto segue:

"La deliberazione del Consiglio, in data 9 novembre 1950, n. 127, che riconfermava l'approvazione, con legge regionale, delle norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale, é stata comunicata dal Presidente del Consiglio al Presidente della Commissione di Coordinamento in data 17 novembre 1950.

Con lettera del 28 novembre 1950 il Presidente della Commissione di Coordinamento, nel segnare ricevuta della deliberazione di cui sopra, mi informava di aver riferito sulla questione ai competenti organi centrali.

Dopo una successiva richiesta, tra l'altro, del testo definitivo della Legge con mia dichiarazione di conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio, il Presidente della Commissione di Coordinamento, con lettera 23 febbraio 1951, mi ha trasmesso in originale, - per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, - ed À sensi dell'articolo 31 del nostro Statuto Regionale, la comunicazione seguente di impugnativa della legge regionale di cui sopra:

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

15-2-1951

COMUNICAZIONE E IMPUGNATIVA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Vista la legge regionale della Valle d'Aosta concernente norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale;

Ritenuto che la legge stessa, rinviata dal Presidente della Commissione di Coordinamento, ai sensi dell'art. 31, primo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, è stata dal Consiglio Regionale nuovamente approvata il 9 novembre 1950 e successivamente notificata in forma regolare il 9 febbraio 1951:

Dichiara che il Governo della Repubblica intende impugnare la legge predetta, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto Speciale della Valle, per i seguenti motivi principali:

1) - Violazione degli articoli 4 e 51 della Costituzione i quali garantiscono a tutti i cittadini, indipendentemente dall'appartenenza all'una o all'altra, Regione, il diritto al lavoro e l'accesso ai pubblici uffici.

L'art. 16 della legge regionale in esame stabilisce, invece, che l'Amministrazione regionale assume in servizio personale possibilmente della Valle d'Aosta; e il successivo articolo 44 introduce un titolo di preferenza nella formazione delle graduatorie dei concorsi a favore dei nati nella Valle di Aosta, degli oriundi valdostani e dei figli degli oriundi valdostani.

Al riguardo non vale richiamarsi all'art. 38 dello Statuto, il quale stabilisce che le Amministrazioni centrali destinano in servizio negli uffici statali della Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese, poiché tale norma riveste evidentemente carattere di raccomandazione e deve quindi essere osservata solo in, quanto risulti possibile; comunque, con effetti che non sono di preclusione a chiunque nell'accesso ai pubblici impieghi.

2) - Violazione dell'art. 2 dello Statuto della Valle, in quanto la tabella organica allegata alla legge sancisce l'equiparazione del Segretario Generale dell'Amministrazione regionale ai funzionari di grado IV dell'Amministrazione dello Stato, e ciò in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico, secondo i quali i Segretari Generali di enti locali non possono essere classificati ad un grado superiore al V della gerarchia statale.

La suddetta equiparazione, che ha come conseguenza la classificazione di tutti i dipendenti della Regione in gradi superiori a quelli dei corrispondenti funzionari statali, non è giustificata dalle funzioni assegnate al Segretario Generale, che non sono superiori a quelle dei Segretari Generali delle amministrazioni di grandi Province o di Comuni molto popolosi. Essa reca, inoltre un aggravio ingiustificato al bilancio regionale, che si risolve in danno dello Stato, in quanto obbliga il Governo ad accordare alla Regione una percentuale più elevata di partecipazione al gettito dei tributi erariali, e dà luogo quindi ad un contrasto delle disposizioni della legge regionale con gli interessi statali.

p. il Presidente del Consiglio dei Ministri - F.to Andreotti"

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Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, informa che il. giorno stesso della recezione della comunicazione di impugnativa - e cioè il 23 febbraio 1951 - ne ha trasmesso copia, per conoscenza e norma, al Presidente della Giunta regionale.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. ARBANEY, dopo avere premesso di non essere autorizzato a fare comunicazioni in merito, informa il Consiglio che il Presidente, Avv. Caveri, assente per malattia, ha chiesto su conforme parere della Giunta, al Presidente del Consiglio dei Ministri di voler concedere un colloquio ai rappresentanti della Regione, allo scopo di addivenire ad una equa risoluzione della questione, essendo le ragioni addotte nell'impugnativa più formali che sostanziali. Aggiunge che il colloquio non ha potuto aver luogo, a tutt'oggi, ed è stato rinviato per sopravvenuta malattia del Presidente della Giunta, Avv. Severino Caveri.

Il Consigliere Signor MANGANONI chiede se, in seguito all'impugnativa governativa della legge regionale sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale, il personale stesso possa o non essere sistemato a ruolo.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, richiamandosi a quanto fatto presente dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. Arbaney, informa che il Presidente della Giunta, Avv. Caveri, intendeva fare, nell'adunanza odierna, alcune comunicazioni al Consiglio in merito alla questione. Precisa che, per poter conoscere l'esatta situazione del personale dell'Amministrazione regionale, occorre quindi attendere le comunicazioni che verranno fatte dall'Avv. Caveri non appena sarà ristabilito dalla sua malattia.

Il Consiglio prende atto.

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