Oggetto del Consiglio n. 168 del 21 dicembre 1950 - Verbale

OGGETTO N. 168/50 - AUMENTO DELLE INDENNITA DA CORRISPONDERSI AL PERSONALE INSEGNANTE E DIRETTIVO DELLE SCUOLE LEMENTARI - CONCESSIONE DI INDENNITA DI STUDIO DELLE MATERIE DA INSEGNARSI IN LINGUA FRANCESE AL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI ED AL PERSONALE DIRETTIVOD ELLE SCUOLE SECONDARIE.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Dr. BERTHET, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione, della Sovrintendenza agli Studi, concernente la proposta di aumento delle indennità da corrispondersi al personale insegnante e direttivo delle scuole elementari nonché la proposta di concessione di indennità di studio delle materie da insegnarsi in lingua francese al Sovrintendente agli Studi ed al personale direttivo delle Scuole secondarie, relazione di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

"Con deliberazione consiliare n. 137 del 10-11-1948, relativa all'aggiornamento dell'indennità per l'insegnamento della lingua francese al personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari classificate e sussidiate della Regione, fu disposto:

1) di retribuire la maggiorazione di orario (cinque ore settimanali obbligatorie nelle scuole elementari della Valle) nella stessa misura delle altre ore di insegnamento e, precisamente, dando per ogni ora settimanale di lezione in più, determinata dal prolungamento di orario, una retribuzione pari ad 1/25 dello stipendio mensile dell'insegnante elementare di ruolo all'inizio della carriera. Tale compenso mensile di Lire 2.470, da corrispondersi per 13 mesi, è variabile con le eventuali variazioni dello stipendio;

2) di stabilire una indennità. di studio di Lire 1.990 mensili, da corrispondersi per 12 mesi;

3) di stabilire un compenso per lavoro straordinario nella misura di lire 500 mensili, da corrispondersi per 10 mesi agli insegnanti delle scuole elementari e per 11 mesi al personale direttivo ed ispettivo;

In base a tali disposizioni gli insegnanti elementari di ruolo e non di ruolo percepiscono attualmente Lire 60.990 annue, pari a Lire 5.082 mensili, ed il personale direttivo ed ispettivo percepisce Lire 61.490 annue, pari a Lire 5.124 mensili.

In considerazione del fatto che l'insegnamento della lingua. francese in Valle d'Aosta è parificato all'insegnamento della lingua italiana, - tant'è che la metà dell'orario complessivo di insegnamento delle varie materie viene impartito in lingua francese, - si ritiene equo di corrispondere al personale direttivo ed insegnante una indennità di studio di lingua francese in misura. corrispondente all'indennità di studio che attualmente detto personale percepisce per l'insegnamento delle altre materie, ai sensi delle leggi vigenti (v. D. L. 7-5-1948, n. 1128).

Pertanto, si propone di retribuire il sottoindicato personale direttivo ed insegnante a decorrere dal 1° ottobre 1950 nelle seguenti misure per gli insegnamenti svolti in lingua francese:

1) di continuare a corrispondere la maggiorazione di orario (cinque ore settimanali - obbligatorie nelle Scuole elementari della Valle di Aosta) nella stessa misura delle altre ore di insegnamento e, precisamente, corrispondendo per ogni ora settimanale di lezione in più, determinata dal prolungamento d'orario, una retribuzione pari a 1/25 dello stipendio mensile dell'insegnante elementare di ruolo all'inizio della carriera. Tale compenso, attualmente di Lire 2.470, da corrispondersi per 13 mesi, è variabile in base alle eventuali variazioni dello stipendio.

2) di continuare a corrispondere il compenso per lavoro straordinario di Lire 500 mensili che attualmente si corrisponde per 10 mesi agli insegnanti delle scuole elementari e per 11 mesi al personale direttivo ed ispettivo.

3) di corrispondere una indennità di studio delle materie da insegnarsi in lingua francese pari a quella prevista per l'insegnamento delle materie in lingua italiana (D. L. 7-5-1948, n. 1128) e corrispondente a:

- Lire 3.000 mensili per i maestri elementari non di ruolo;

- Lire 4.500 mensili per i maestri elementari di ruolo ordinario e R.S.T. di grado XII - XI - X e IX;

- Lire 6.300 mensili per i Direttori didattici di ruolo grado VIII;

- Lire 9.500 per gli Ispettori scolastici di ruolo di grado VII.

Con le suddette nuove misure di indennità il detto Personale verrà a percepire le seguenti indennità:

INDENNITÀ NETTE ATTUALI

NUOVE INDENNITÀ NETTE DAL 1-10-1950

MENSILI

ANNUE

AUMENTO MENSILE

AUMENTO ANNUO

Maestri non di ruolo

6.092

73.110

1.010

12.120

Maestri di ruolo L. 5082 mensili

e non di ruolo pari a L. 60.990

Maestri di ruolo

grado XII-XI-X-IX

7592

91.110

2.510

30.120

Direttori didattici L. 5124 mensili

ed Ispettori pari a L. 61.490

Direttori didattici di

ruolo grado VIII

9.434

113.210

4.310

51.720

Ispettori scolastici di

ruolo grado VII

12.634

151.610

7.510

90.120

L'applicazione delle nuove indennità comporta una maggiore spesa annua di Lire 12.500.000; la spesa annua complessiva per la retribuzione degli insegnamenti svolti in lingua francese nelle scuole elementari ammonta a Lire 41.500.000.

Anche nelle Scuole medie l'insegnamento della lingua francese è parificata all'insegnamento della lingua italiana; da tale parificazione deriva per i Capi Istituto un maggior lavoro e un maggior impegno per lo studio e la didattica specifica dell'insegnamento della lingua francese.

Pertanto, si ritiene equo di corrispondere ai Presidi ed ai Direttori delle Scuole secondarie dipendenti una indennità di studio delle materie da insegnarsi in lingua francese, in misura corrispondente all'indennità di studio che essi percepiscono attualmente per le altre materie.

Analogamente per quanto disposto per il personale direttivo delle Scuole secondarie, si propone di estendere la suddetta indennità di studio, per le materie da insegnarsi in lingua francese, al Sovrintendente agli Studi che, per la attuale legislazione, è chiamato a sovraintendere a tutto l'insegnamento elementare e medio, pubblico e privato.

L'indennità di studio per le materie da insegnarsi in lingua francese sarà commisurata nel seguente modo:

Mensili nette

Annue nette

Sovrintendente di grado VI

13.000

156.000

Presidi e Direttori di grado VII

11.000

132.000

Presidi e Direttori di grado VIII

9.000

108 000

Presidi e Direttori di grado IX-X-XI

7.000

84.000

La spesa complessiva per la suddetta indennità di studio ammonta a Lire 900.000 annue.

Si propone che il CONSIGLIO

Deliberi

1) di corrispondere, con effetti a decorrere dal 1° ottobre 1930, al personale direttivo ed insegnante delle Scuole elementari, le seguenti indennità di studio per gli insegnamenti svolti in lingua francese, in aggiunta alla indennità di L. 2.470 per il prolungamento d'orario ed il compenso per lavoro straordinario di Lire 500 mensili, già fissati nella deliberazione consiliare n. 137 del 10 novembre 1948:

Maestri elementari non di ruolo L. 3.000 mensili

Maestri elementari di ruolo di grado XII-XI-X-IX " 4.500 mensili

Direttori didattici di ruolo di grado VIII " 6.300 mensili

Ispettori scolastici di ruolo di grado VII " 9.500 mensili

2) di corrispondere al Sovrintendente agli Studi ed ai Presidi e Direttori delle Scuole secondarie, con effetti a decorrere dal 1° ottobre 1950, la seguente indennità di studio delle materie da insegnarsi in lingua francese:

- Sovrintendente di grado VI L. 13.000 mensili

di grado VII " 11.000 mensili

- Presidi e di grado VIII " 9.000 mensili

- Direttori di grado IX-X-XI 7.000 mensili

3) di finanziare le spese conseguenti alla corresponsione delle indennità di cui sopra mediante imputazione all'art. 72 del bilancio 1950 ("Indennità agli insegnanti per ore suppletive di insegnamento per correzioni compiti") e ai corrispondenti articoli dei bilanci futuri esercizi finanziari.

Allegati

Indennità di Francese

con indennità di studio pari a quella stabilita per le altre materie dal 1° Ottobre 1950

Maestri di Ruolo

retribuzione per le 5 ore L. 2.470 x 13 mesi = L. 32.110

indennità di studio " 4.500 x 12 " = " 54.000

lavoro straordinario " 500 x 10 " = " 5.000

annue L. 91.110

pari a mensili L. 7.592

Maestri non di ruolo

retribuzione per le 5 ore L. 2.470 x 13 mesi = L. 32.110

indennità di studio " 3.000 x 12 " = " 36.000

lavoro straordinario " 500 x 10 " = " 5.000

annue L. 73.110

pari a mensili L. 6.092

Direttori Didattici

retribuzione per le 5 ore L. 2.470 x 13 mesi = L. 32.110

indennità di studio " 6.300 x 12 " = " 75.600

lavoro straordinario " 500 x 11 " = " 5.500

annue L. 113.210

pari a mensili L. 9.434

Ispettore Scolastico

retribuzione per le ore 5 L. 2.470 x 13 mesi = L. 32.110

indennità di studio " 9.500 x 12 " = " 114.000

lavoro straordinario " 500 x 11 " = " 5.500

annue L. 151.610

pari a mensili L. 12.634

Indennità di francese attualmente in vigore dal 1-7-1950

Ispettore Scolastico - Direttori Didattici - Maestri Elementari di Ruolo e non di Ruolo

1) Retribuzione per la maggiorazione di orario (5 ore settimanali).

Una retribuzione pari ad 1/25 dello stipendio mensile dell'insegnante elementare di ruolo all'inizio della carriera.

Grado XII iniz. - netto L. 12.341 : 25 = 494 x 5 L. 2.470 mensili

indennità di studio = L. 1.990 mensili

lavoro straordinario = L. 500 mensili

Importo annuo per maestri di ruolo e non di ruolo

retribuzione L. 2.470 nette per 13 mesi = L. 32.110

indennità di studio L. 1.990 nette x 12 mesi = " 23.880

lavoro straordinario L. 500 nette x 10 mesi = " 5.000

annue L. 60.990 : 12 = L. 5.082 mensili

Importo annuo per Ispettore e Direttori Didattici

retribuzione L. 2.470 nette x 13 mesi = L. 32.110

indennità di studio L. 1.990 nette x 12 mesi = " 23.880

lavoro straordinario L. 500 nette x i mesi = " 5.500

annue L. 61.490 : 12 = L. 5.124 mensili

L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Dr. BERTHET, illustra brevemente la relazione surriportata, ricordando che, in base alla deliberazione consiliare n. 137, in data 10 novembre 1948, relativa all'aggiornamento delle indennità per l'insegnamento della lingua francese al personale ispettivo, direttivo e insegnante delle scuole elementari, classificate e sussidiate della Valle d'Aosta, gli insegnanti elementari di ruolo e non di ruolo percepiscono attualmente una indennità di Lire 60.990 annue, pari a Lire 5.082 mensili.

Comunica che il personale direttivo ed ispettivo percepisce, invece, una indennità di Lire 61.490 annue, pari a Lire 5.124 mensili.

Rileva che l'insegnamento della lingua francese è parificato all'insegnamento della lingua italiana (articoli 38 e 39 dello Statuto regionale) e che un gruppo di materie viene già insegnato in lingua francese (articoli 39 - ultimo capoverso - e 40 dello Statuto), di modo che l'insegnamento delle materie viene impartito per metà in lingua francese. Ritiene, pertanto, equo di corrispondere, ai sensi delle leggi vigenti (vedi D.L. 7-5-1948, n. 1128) al personale ispettivo, direttivo ed insegnante una indennità di studio delle materie da insegnarsi in lingua francese in misura corrispondente alla indennità di studio che attualmente detto personale percepisce per l'insegnamento delle altre materie.

L'Assessore Dr. Berthet propone, pertanto, che, a, decorrere dal 1° ottobre 1950, il personale ispettivo, direttivo ed insegnante sia retribuito nel modo e nella misura sopraindicati per l'insegnamento impartito in lingua francese.

Il Consigliere Sig. MANGANONI fa presente che i Consiglieri del gruppo social-comunista hanno sempre sostenuto l'opportunità di corrispondere ai maestri elementari una indennità per l'insegnamento della, lingua francese.

Rileva, peraltro, che, mentre viene proposta la corresponsione di una indennità di Lire 3.000 mensili ai maestri elementari non di ruolo, la misura di tale indennità viene elevata a Lire 13.000 mensili per il Sovrintendente agli Studi, il che dovrebbe, fra altro, far supporre che quest'ultimo debba conoscere la lingua francese molto meglio che i maestri elementari. Chiede precisazioni in merito.

Il Consigliere Sig. DUJANY riferisce che molti insegnanti sono preoccupati circa la loro posizione giuridica e prega l'Assessore alla Pubblica Istruzione, Dr. Berthet, di voler dare loro assicurazioni in proposito, chiarendo la loro situazione e dissipando dubbi e incertezze.

Il Consigliere Sig. BREAN, in relazione al fatto che anche per le scuole medie è previsto l'insegnamento della lingua francese, chiede che sia esaminata, la possibilità di corrispondere a favore degli insegnanti delle scuole medie almeno una indennità "una tantum" allo stesso titolo, affinché sia loro di incentivo a perfezionare la conoscenza della lingua francese e ad impartire l'insegnamento delle materie in lingua francese.

L'Assessore Dr. BERTHET, rispondendo alla domanda del Consigliere Sig. Manganoni, fa presente che l'indennità per l'insegnamento delle materie in lingua francese è stata proposta e commisurata in rapporto al grado e non già in rapporto alla persona che ricopre tale grado. Aggiunge che l'indennità non può essere commisurata in relazione alla conoscenza più o meno approfondita della lingua francese; rileva che, se si adottasse tale criterio, molti maestri elementari non avrebbero attualmente diritto di percepire l'indennità di cui si tratta.

Per quanto concerne la proposta di concessione di analoga indennità al personale insegnante delle scuole medie, formulata dal Consigliere Sig. Bréan, fa presente che la suddetta indennità non compete agli stessi in quanto, nelle scuole medie, l'insegnamento della lingua francese viene impartito da un insegnante che ha lo specifico incarico di insegnamento della lingua francese. Precisa che nelle scuole elementari, invece, l'insegnamento in lingua francese viene impartito, per tutte le materie, da un solo maestro.

Aggiunge, infine, che nelle scuole medie l'insegnante di lingua francese percepisce già attualmente una indennità di studio per l'insegnamento di tale lingua.

Per quanto concerne la richiesta di chiarimenti fatta dal Consigliere Sig. Dujany in relazione alle incertezze e alle apprensioni di molti insegnanti delle scuole elementari circa la loro posizione giuridica ed economica, prega il Presidente della Giunta di voler rispondere al riguardo onde dare maggiore importanza e conferma ufficiale a quanto egli stesso ha già detto, a più riprese, agli insegnanti e agli stessi Sindacati.

Mr. l'Avt. CAVERI, Président de la Junte, à propos de ce qu'a exposé Mr. le Conseiller Dujany, déclare que les incertitudes des instituteurs n'ont aucune raison d'être, parce que la Région respectera toujours le Statut régional.

Il précise que l'état économique et juridique des instituteurs régionaux est le même qu'ont les instituteurs de l'Etat avec l'unique différence qu'en Vallée d'Aoste le rôle est régional.

Il ajoute que l'intention de la Junte et du Conseil a toujours été d'améliorer les conditions économiques des instituteurs.

On oublie, ou l'on feint d'oublier, fait-il observer, que l'art. 5 du D. L. 11-11-1946, n. 365, établit que la Région ne peut pas donner des appointements supérieurs à ceux fixés pour le personnel d'Etat enseignant du même ordre et grade; de manière que l'obstacle est venu justement de cet Etat que certains instituteurs invoquent à tout moment.

Il relate que, lorsqu'à l'Assemblée Constituante on a discuté des Statuts régionaux, Mr. Di Vittorio a fait una déclaration préliminaire en présentant un ordre du jour par lequel il demandait que l'Assemblée Constituante établit que les Régions n'auraient pu déroger aux conditions de travail et d'appointement des employés de l'Etat.

Il relate que, à la suite de cette requête. Mr. Corbino a dit " La préoccupation de Mr. Di Vittorio n'a pas raison d'être, puisque l'on sait que les Régions ont tendance à payer leurs employés beaucoup mieux que l'Etat ne paye les siens".

Il fait observer que c'est à la suite de l'ordre du jour présenté par Mr. Di Vittorio et des observations faites à ce sujet que le Gouvernement et le Ministère de l'Instruction Publique ont prétendu avec beaucoup plus de rigueur l'application de l'art. 5 du D.L. 11-11-1946, n. 365.

Il précise que, néanmoins, les instituteurs ont obtenu de la Région des conditions plus favorables que les instituteurs des écoles de l'Etat, puisqu'ils perçoivent en plus. mensuellement, six mille lires.

Il informe qu'ayant eu occasion de s'entretenir avec des institutrices en retraite celles-ci lui exprimèrent leur amertume pour avoir oui dire qu'on aurait supprimé leur pension; c'est une propagande, déclare-t-il, menée en mauvaise foi seulement pour des raisons politiques ou pour des raisons personnelles, car la Région n'a aucune intention de déroger aux conditions faites par l'Etat et, même si elle le voulait, elle ne pourrait le faire.

Il ajoute encore que cette propagande a le seul but de soutenir le contraire de ce qui est en réalité, car les uniques obstacles ne viennent que de la loi de cet Etat qui est invoqué à tout instant par les instituteurs.

En effet l'art. 5 du D.L. 11-11-1946, n. 365, - deuxième alinéa établit - "Gli stipendi e gli assegni da corrispondersi al personale debbono essere, in ogni caso, non superiori a quelli corrisposti dallo Stato al personale statale delle scuole di corrispondente ordine e grado".

Il conclut en déclarant que la Région - bien loin de vouloir empirer les conditions économiques des instituteurs s'est efforcée et s'efforcera de rendre toujours plus favorables les conditions des róles régionaux des instituteurs.

Il estime que, à la suite des éclaircissements qu'il vient de donner et des précisations qu'il vient de faire, nul doute ne peut subsister en ce qui concerne l'état juridique et économique des instituteurs.

Mr. BERTHET, Assesseur à l'Instruction Publique, remercie Mr. l'Avt. Caveri, Président de la Junte, d'avoir exposé clairement au Conseil le point de vue soutenu au sein de la Junte et déjà communiqué au Syndicat.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, constatato che nessun altro Consigliere intende chiedere chiarimenti e formulare osservazioni, pone ai voti, per alzata di mano, l'approvazione delle proposte, formulate dalla Giunta ed illustrate dall'Assessore Dr. Berthet, in merito all'aumento delle indennità da corrispondersi al personale insegnante e direttivo delle scuole elementari nonchè in merito alla concessione al Sovrintendente ali Studi e al personale direttivo delle scuole secondarie di indennità di studio delle materie da insegnarsi in lingua francese.

IL CONSIGLIO

richiamata la deliberazione consiliare n. 137 del 10 novembre 1948;

ritenuto doversi aumentare le misure delle indennità, da corrispondersi al personale insegnante e direttivo delle scuole elementari, stabilite con la succitata, deliberazione consiliare n. 137 del 10-11-1948;

ritenuto, altresì, doversi concedere l'indennità di studio delle materie da insegnarsi in lingua francese al Sovrintendente agli Studi e al personale direttivo delle scuole secondarie;

ad unanimità di voti;

Delibera

1) di corrispondere, con effetti a decorrere dal 1° ottobre 1950, al personale direttivo ed insegnante delle Scuole elementari le seguenti indennità di studio per gli insegnamenti svolti in lingua francese, in aggiunta all'indennità di Lire 2.470 per il prolungamento d'orario ed il compenso per lavoro straordinario di Lire 500 mensili, già fissati nella deliberazione consiliare n. 137 del 10 novembre 1948:

Maestri elementari non di ruolo Lire 3.000 mensili

Maestri elementari di ruolo di grado XII XI X IX Lire 4 500 mensili

Direttori didattici di ruolo di grado VIII Lire 6.300 mensili

Ispettori scolastici di ruolo di grado VII Lire 9.500 mensili

2) di corrispondere al Sovrintendente agli Studi ed ai Presidi e Direttori delle scuole secondarie, con effetti a decorrere dal 1° ottobre 1950, le seguenti indennità di studio delle materie da insegnarsi in lingua francese:

Sovrintendente di grado VI L. 13.000 mensili

Presidi e Direttori di grado VII " 11.000 mensili

di grado VIII " 9.000 mensili

di grado IX X XI " 7.000 mensili

3) di finanziare le spese conseguenti alla corresponsione delle indennità di cui sopra mediante imputazione all'art. 72 del bilancio 1950 ("Indennità agli insegnanti per ore suppletive di insegnamento per correzioni compiti") e ai corrispondenti articoli dei bilanci futuri esercizi finanziari.

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