Oggetto del Consiglio n. 157 del 20 dicembre 1950 - Verbale

OGGETTO N. 157/50 - CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI FERTIRRIGAZIONE A PIOGGIA. - PARZIALE MODIFICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI 7 OTTOBRE 1949, N. 101, E 12 APRILE 1950, N. 44. - DELEGA ALLA GIUNTA.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. ARBANEY, riferisce a1 Consiglio in merito alla seguente relazione della Divisione Agricoltura e Foreste, concernente la proposta di parziale modificazione delle deliberazioni consiliari in data 7 ottobre 1949, n. 101, e in data 12 aprile 1950, n. 44, relative all'impegno di fondi e alla autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi nella costruzione di impianti, sia privati che consorziali, di fertirrigazione e di irrigazione a pioggia, relazione di cui copia è stata trasmessa ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:

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In sede di applicazione delle deliberazioni consiliari in data 7 ottobre 1949, n,. 101, e12 aprile 1950, n. 44, si è constatato che gli agricoltori locali tendono a realizzare impianti di sola irrigazione a pioggia trascurando, invece, la costruzione di installazioni fertirrigue. La ragione di tale stato di cose ha molteplici determinanti, fra cui principalmente le seguenti:

a) gli impianti di fertirrigazione sono notevolmente più complessi rispetto a quelli d'irrigazione a pioggia, e richiedono maggiori spese sia per l'acquisto dei miscelatori, che per la costruzione della vasca di raccolta delle deiezioni e per l'installazione dell'agitatore;

b) la misura. dei contributi concessi da questa. Amministrazione, essendo determinata in riferimento alle sole spese di acquisto dei macchinari e delle tubazioni, non incoraggia la costruzione delle più complesse e costose installazioni fertirrigue; infatti, mentre la misura percentuale dei sussidi concessi per la costruzione di un impianto d'irrigazione a pioggia si aggira sul 33% dell'ammontare complessivo di spesa, non raggiunge, invece, nel caso di un'installazione fertirrigua, che il 24- 25% della spesa totale;

c) la maggior difficoltà di trovare dei tecnici locali che siano in grado di progettare impianti di fertirrigazione, il che costringe gli interessati a ricorrere a progettisti di fuori Valle con conseguenti maggiori spese.

Essendo indubitabile che la fertirrigazione comporta dei notevoli vantaggi nei confronti dell'altra forma di irrigazione per aspersione, si reputa opportuno prospettare al Consiglio regionale la convenienza di modificare parzialmente le precitate deliberazioni in modo di favorire ed incoraggiare maggiormente la costruzione degli impianti di fertirrigazione.

A tale scopo si potrebbe stabilire che il contributo da concedersi a favore di privati che costruiscano impianti di fertirrigazione sia determinato in ragione del 33% della spesa complessiva all'uopo sostenuta, ove l'interessato fruisca anche di un contributo da parte dello Stato; e del 45% delle spese effettivamente consunte ove per l'esecuzione dell'opera non sia stato concesso alcun aiuto da parte dello Stato.

Nulla dovrebbe innovarsi, invece, per quanto attiene alle sovvenzioni da concedersi per la realizzazione di impianti d'irrigazione a pioggia e per gli impianti di qualsiasi natura interessanti Consorzi.

Quanto sopra premesso:

Richiamate le deliberazioni consiliari in data 7 ottobre 1949, n. 101, e in data 12 aprile 1950, n. 44;

Ritenuta l'opportunità di modificare parzialmente le deliberazioni stesse per quanto concerne la misura percentuale dei sussidi da concedersi a privati a titolo di contributo nelle spese per la costruzione e l'installazione di impianti di fertirrigazione;

Si propone che il Consiglio deliberi:

1) di approvare, a parziale modificazione delle deliberazioni consiliari n. 101 in data 7 ottobre 1949 e n. 44 in data 12 aprile 1950, che si faccia luogo alla concessione di sussidi straordinari nelle spese di costruzione e di installazione di impianti di fertirrigazione interessanti privati, nelle seguenti misure percentuali variabili:

a) del 33% dell'importo della spesa totale preventivata ed ammessa per ciascun impianto, quando l'impianto stesso sia sussidiato anche da parte dello Stato;

b) ovvero del 45% dell'importo della spesa totale preventivata ed ammessa per ciascun impianto, quando l'impianto stesso non sia sussidiato dallo Stato.

2) - di delegare alla Giunta regionale l'adozione urgente dei provvedimenti di esecuzione per la concessione e la liquidazione dei sussidi di cui al numero precedente, in base agli stati di avanzamento dei lavori ed alle fatture per fornitura di materiali.

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L'Assessore Geom. ARBANEY richiama le deliberazioni consiliari in data 7 ottobre 1949 n. 101 e 12 aprile 1950 n. 44, relative all'impegno di fondi e all'autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi nella costruzione di impianti, sia privati che consorziali, di fertirrigazione e di irrigazione a pioggia.

Riferisce che, in sede di applicazione delle disposizioni di cui alle succitate deliberazioni l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste ha constatato che gli agricoltori si orientano di preferenza verso gli impianti di sola irrigazione a pioggia, trascurando la costruzione di installazioni fertirrigue.

Precisa che la ragione principale determinante di tale tendenza é da attribuirsi al fatto che l'Amministrazione regionale concorre soltanto nella spesa occorrente per l'acquisto di macchinari e di tubazioni e non nella spesa necessaria per la costruzione degli impianti che sono molto più costosi.

Fa presente che gli impianti di fertirrigazione sono molto più complessi rispetto a quelli d'irrigazione a pioggia e richiedono maggiore spesa, sia per l'acquisto di miscelatori, che per la costruzione della vasca di raccolta delle deiezioni e per l'installazione dell'agitatore.

Ricorda che, secondo le precedenti deliberazioni consiliari, mentre i sussidi stabiliti per la costruzione degli impianti di irrigazione a pioggia si aggirano sul 33% dell'ammontare complessivo della spesa, tali sussidi, invece, nel caso di installazioni di fertirrigazione raggiungono appena il 24-25% della spesa totale.

Rileva, quindi, la necessità, al fine di invitare gli agricoltori ad orientarsi verso la costruzione di installazioni fertirrigue, che i contributi da concedersi a favore di privati che costruiscono impianti di fertirrigazione siano determinati in ragione del 33% della spesa effettiva sostenuta ove l'interessato usufruisca anche di un contributo da parte dello Stato, e in ragione del 45% della spesa effettivamente sostenuta quando l'importo della spesa stessa non sia sussidiata dallo Stato.

Precisa che nulla dovrebbe, invece, modificarsi per quanto si riferisce alle sovvenzioni da concedersi per gli impianti di irrigazione a pioggia e per gli impianti interessanti i Consorzi.

Segue breve discussione, alla quale partecipano il Presidente del Consiglio, Avv. Dott. BONDAZ, l'Assessore Geom. ARBANEY, l'Assessore Geom. BIONAZ ed il Consigliere Sig. DUJANY.

Il Presidente del Consiglio, Avv. Dott. BONDAZ, invita, quindi, il Consiglio ad approvare la proposta formulata dall'Assessore Geom. Arbaney.

IL CONSIGLIO

preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste, Geom. Arbaney;

richiamate le deliberazioni consiliari in data 7 ottobre 1949, n. 101, e in data 12 aprile 1950, n. 44;

ritenuta la opportunità di aumentare la misura percentuale dei sussidi da concedersi a privati a titolo di contributo nelle spese per la costruzione e l'installazione di impianti di fertirrigazione;

a parziale modificazione delle surrichiamate deliberazioni consiliari;

ad unanimità di voti;

Delibera

1°) - di approvare la concessione di sussidi straordinari a titolo di concorso nelle spese di costruzione e di installazione di impianti di fertirrigazione interessanti privati, nelle seguenti misure percentuali variabili:

a) del 33% dell'importo della spesa totale preventivata ed ammessa per ciascun impianto, quando l'impianto stesso sia sussidiato anche da parte dello Stato;

b) ovvero del 45% dell'importo della spesa totale preventivata ed ammessa per ciascun impianto, quando l'impianto stesso non sia sussidiato dallo Stato.

2°) - di delegare alla Giunta regionale l'adozione urgente dei provvedimenti di esecuzione per la concessione e la liquidazione dei sussidi di cui al numero precedente, in base agli stati di avanzamento dei lavori ed alle fatture per fornitura di materiali.

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