Oggetto del Consiglio n. 151 del 20 dicembre 1950 - Verbale
OGGETTO N. 151/50 - ASSUNZIONE DI MUTUI CON GARANZIA REGIONALE PER LA COSTRUZIONE Di FABBRICATI POPOLARI DELL'ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI DELLA VALLE DI AUSTA - STIPULAZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
L'Assessore alle Finanze, Ing. FRESIA, riferisce al Consiglio in merito alla seguente relazione della Divisione Finanziaria, concernente la proposta di assunzione di mutui, con garanzia regionale, per la costruzione di fabbricati popolari dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Valle d'Aosta, relazione di cui copia é stata trasmessa ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza:
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Sono state fatte trattative con l'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Valle d'Aosta in merito alla possibilità, da parte dell'Amministrazione regionale, di favorire la costruzione di case popolari in Aosta, mediante concessione di garanzia tributaria regionale per l'assunzione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri Istituti finanziatori per la costruzione di case da parte dell'Istituto Autonomo suddetto.
Le costruzioni, di tipo popolare, beneficerebbero dei sussidi e contributi statali previsti, da leggi speciali per l'incremento edilizio.
L'adesione alle proposte del suddetto istituto e la garanzia dell'Amministrazione regionale dovrebbero essere date in considerazione della attuale grave penuria di alloggi nel capoluogo di Aosta ed in vista della necessità di costruire alloggi non solo per impiegati dell'Amministrazione regionale ma anche per numerose famiglie che debbono essere sfrattate dagli stabili nella importante zona archeologica delle Porte Praetoriane di Aosta, stabili di cui è necessaria la demolizione per l'attuazione del piano di lavori tendenti al risanamento e alla valorizzazione della zona archeologica stessa.
L'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Aosta aveva chiesto la stipulazione, con garanzia dell'Amministrazione regionale, di un primo mutuo di Lire 60 milioni per la costruzione di un primo gruppo di alloggi.
La Presidenza dell'Istituto suddetto ha chiesto recentemente l'adesione della Regione per la stipulazione di un analogo secondo mutuo di Lire 20 milioni con benestare, in via di massima, all'avviamento di trattative tendenti alla concessione di ulteriore finanziamento statale per la costruzione di alloggi a' sensi e con i benefici di leggi speciali.
Con deliberazione della Giunta regionale n. 1864, in data 3 novembre 1949, ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 32, in data 23 febbraio 1950, fu approvata l'assunzione di un mutuo di Lire 60 milioni con la Cassa Depositi e Prestiti per conto dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Aosta, per il finanziamento dei lavori di costruzione di un gruppo di alloggi da destinarsi ad abitazione di impiegati dell'Amministrazione regionale e da costruirsi a cura dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Aosta.
Per l'espletamento delle pratiche con la Cassa Depositi e Prestiti occorre deliberare le modalità per l'assunzione dei mutui di cui si tratta.
La Giunta, in esecuzione della precedente deliberazione numero 1804 in data 3-11-1949, propone che
IL CONSIGLIO
accertata la necessità, da parte dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Valle d'Aosta, di un finanziamento di Lire 60 milioni per la costruzione di case popolari, sul quale il Ministero dei Lavori Pubblici ha preso impegno di corrispondere il contributo di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408;
considerato che la Cassa DD. PP. è disposta a concedere tale finanziamento a condizione, però, che il finanziamento stesso venga assunto o garantito dalla Regione;
ritenuta la opportunità di concedere la garanzia dell'Amministrazione regionale per la stipulazione del mutuo di cui si tratta nell'interesse dell'Istituto Autonomo per le Case popolari della Valle d'Aosta nonché di favorire la costruzione di alloggi in Aosta mediante concessione di analoga garanzia per eventuali successivi mutui;
Deliberi
1) di assumere con la Cassa DD. PP. un primo mutuo di Lire 60.000.000 (sessanta milioni), da servire esclusivamente a costruzione di case popolari, per conto dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Valle d'Aosta;
2) di restituire il prestito suddetto in 35 annualità comprensive di capitale ed interesse al saggio vigente, al momento della concessione, per i prestiti della Cassa DD. PP., tenuto conto del contributo statale;
3) di garantire le 35 annualità d'ammortamento del prestito con una corrispondente annua sovrimposta alle imposte terreni e fabbricati, da soddisfarsi con delega sull'Esattore imposte dirette ai termini dell'art. 1 del R.D.L. 23 ottobre 1927, n. 2047;
4) di emettere, sull'agente incaricato di riscuotere per conto della Regione la sovrimposta sui terreni e fabbricati, un atto di delega, dopo che il prestito sarà concesso e per la somma che l'Ente mutuante indicherà quale importo delle annualità di ammortamento, nella intesa che le annualità medesime saranno soddisfatte a rate bimestrali eguali;
5) di impegnarsi sin d'ora a mantenere la sovrimposta fondiaria occorrente a formare l'importo annuo di cui al precedente n. 4 per la durata e con la decorrenza che saranno indicati dalla Cassa mutuante, a condizione:
a) che l'annua tangente di sovrimposta sia da ritenersi delegata, come si delega irrevocabilmente "pro solvendo? e non "pro soluto? alla Amministrazione della Cassa Mutuante ed abbia ad essere iscritta annualmente in distinta sede nella parte attiva dei bilanci della Regione, per tutta la durata del periodo di ammortamento, con riferimento alla presente deliberazione;
b) che sia, in corrispondenza, iscritta nella parte passiva dei bilanci stessi, fra le spese obbligatorie e per il periodo di anni suindicati, annualità di cui la Regione è debitrice per il rimborso del prestito, essendo naturalmente inteso che la Regione dorrà essa medesima soddisfare all'ENTE mutuante quanto questo non potesse conseguire con l'atto di delega;
e) che alla delegazione stessa si applichino tutte le norme vigenti per i mutui della Cassa di DD. PP., tenuto conto della categoria e natura cui appartiene il presente mutuo.
6) di stabilire che la costruzione di cui sopra sia destinata in perpetuo allo scopo per il quale il mutuo viene richiesto e concesso, restando inteso che la Cassa di DD. PP. rimane estranea alla regolazione dei rapporti tra la Regione e l'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Valle d'Aosta in dipendenza del mutuo di cui trattasi.
7) di approvare l'assunzione con la Cassa DD. PP., con garanzia dell'Amministrazione regionale nell'interesse dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Valle d'Aosta, di successivo analogo mutuo di Lire 20.000.000 (venti milioni) per la costruzione di alloggi a condizioni analoghe a quelle di cui ai numeri precedenti, delegando alla Giunta regionale ogni provvedimento di esecuzione per l'approvazione delle modalità di stipulazione del secondo mutuo stesso.
8) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni provvedimento di esecuzione della presente deliberazione.
9) di approvare, in via di massima e salvo successivo provvedimento, la stipulazione di analoghi ulteriori mutui nell'interesse dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Valle d'Aosta per la costruzione di case popolari in Aosta.
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L'Assessore alle Finanze, Ing. FRESIA, illustra brevemente il referto surriportato, rilevando la possibilità, da parte dell'Amministrazione regionale, di favorire la costruzione di case popolari in Aosta, cedendo il terreno occorrente all'Istituto per le Case Popolari della Valle di Aosta, a cura del quale dovrebbero essere costruite le case e provvedendo a garantire il finanziamento mediante accensione di mutui direttamente con la Cassa Depositi e Prestiti, con garanzia sulla sovrimposta provinciale sui terreni e sui fabbricati.
Precisa che l'ammortamento del primo mutuo di L. 60 milioni dovrebbe essere effettuato in trentacinque anni, mediante versamento di quote rateali comprensive degli interessi.
Informa che l'Istituto Autonomo Case Popolari è tenuto a rimborsare all'Amministrazione regionale l'importo delle rate di ammortamento del mutuo, facendo fronte alle spese con l'importo dei canoni di affitto.
Precisa che l'Amministrazione regionale potrebbe, eventualmente, concordare con l'Istituto stesso il trasferimento in proprietà alla Regione dei fabbricati, previo pagamento di quote annuali da stabilirsi.
Praticamente, quindi, la Regione beneficerebbe del sussidio previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 e, mediante una esigua maggiore spesa, potrebbe divenire proprietaria di alloggi da assegnarsi in locazione al personale dell'Amministrazione regionale.
Il Consigliere Sig. CUAZ raccomanda che i nuovi fabbricati siano costruiti sull'allineamento di nuove vie cittadine previste dal piano regolatore, quale, ad esempio, la nuova via Festaz.
Su richiesta del Consigliere Sig. DAYNE', l'Assessore alle Finanze, Ing. FRESIA, e l'Assessore all'Agricoltura, Geom. ARBANEY, chiariscono che la garanzia viene data sulla sovrimposta provinciale terreni e fabbricati, tributo già da anni in vigore e che non si tratta, quindi, di un tributo nuovo né di un aggravamento fiscale di un tributo in vigore.
Segue discussione, alla quale partecipano il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, gli Assessori Ing. FRESIA e Geom. ARBANEY ed i Consiglieri Sig. DAYNE' e Geom. G. NICCO.
Il Consigliere Sig. BREAN, in relazione alla proposta di cui al N. 9 del referto surriportato, per la stipulazione di analoghi ulteriori mutui nell'interesse dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Valle d'Aosta, fa presente che in altri Comuni della Valle si riscontra la necessità non meno impellente di costruzione di case popolari. Cita i Comuni di Verrès, di Châtillon e di Morgex.
Il Consigliere Geom. G. NICCO dichiara di concordare con il Consigliere Sig. Bréan, ribadendo la necessità della costruzione di case popolari negli altri maggiori centri della Valle; rivolge, all'uopo, raccomandazione alla Giunta per successive proposte.
L'Assessore alle Finanze, Ing. FRESIA, si dichiara favorevole a che la proposta formulata dal Consigliere Sig. Bréan e dal Geom. G. Nicco sia oggetto di esame da parte del Consiglio regionale in occasione di successive proposte di analoghi mutui.
Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, invita il Consiglio a procedere alla votazione, per alzata di mano, per l'approvazione della proposta di cui ai referto surriportato.
IL CONSIGLIO
accertata la necessità, da parte dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Valle d'Aosta, di un finanziamento di Lire 60 milioni per la costruzione di case popolari, sul quale il Ministero dei Lavori Pubblici ha preso impegno di corrispondere il contributo di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408;
considerato che la Cassa DD. PP. è disposta a concedere tale finanziamento a condizione, però, che il finanziamento stesso venga assunto o garantito dalla Regione;
ritenuta la opportunità di concedere la garanzia dell'Amministrazione regionale per la stipulazione del mutuo di cui si tratta nell'interesse dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Valle d'Aosta nonché di favorire la costruzione di alloggi in Aosta mediante concessione di analoga garanzia per eventuali successivi mutui;
Delibera
1) di assumere con la Cassa DD. PP. un primo mutuo di Lire 60.000.000 (sessanta milioni), da servire esclusivamente a costruzione di case popolari per conto dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Valle d'Aosta.
2) di restituire il prestito suddetto in 35 annualità comprensive di capitale ed interesse al saggio vigente, al momento della concessione, per i prestiti della Cassa DD. PP., tenuto conto del contributo statale.
3) di garantire le 35 annualità d'ammortamento del prestito con una corrispondente annua sovrimposta alle imposte terreni e fabbricati, da soddisfarsi con delega sull'Esattore imposte dirette ai termini dell'art. 1 del R.D.L. 23 ottobre 1927, n. 2047.
4) di emettere, sull'agente incaricato di riscuotere per conto della Regione la sovrimposta sui terreni e fabbricati, un atto di delega, dopo che il prestito sarà concesso e per la somma che l'Ente mutuante indicherà quale importo delle annualità di ammortamento, nella intesa che le annualità medesime saranno soddisfatte a rate bimestrali eguali.
5) di impegnarsi sin d'ora a mantenere la sovrimposta fondiaria occorrente a formare l'importo annuo di cui al precedente n. 4 per la durata e con la decorrenza che saranno indicati dalla Cassa mutuante, a condizione:
a) che l'annua tangente di sovrimposta sia da ritenersi delegata, come si delega irrevocabilmente "pro solvendo" e non "pro soluto", all'Amministrazione della Cassa Mutuante ed abbia ad essere iscritta annualmente in distinta sede nella parte attiva dei bilanci della Regione, per tutta la durata del periodo di ammortamento, con riferimento alla presente deliberazione;
b) che sia, in corrispondenza, iscritta nella parte passiva dei bilanci stessi, fra le spese obbligatorie e per il periodo di anni suindicati, la annualità di cui la Regione è debitrice per il rimborso del prestito, essendo naturalmente inteso che la Regione dovrà essa medesima soddisfare all'Ente mutuante quanto questo non potesse conseguire con l'atto di delega;
c) che alla delegazione stessa si applichino tutte le norme vigenti per i mutui della Cassa di DD. PP., tenuto conto della categoria e natura cui appartiene il presente mutuo.
6) di stabilire che la costruzione di cui sopra sia destinata in perpetuo allo scopo per il quale il mutuo viene richiesto e concesso, restando inteso che la Cassa di DD. PP. rimane estranea alla regolazione dei rapporti tra la Regione e l'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Valle d'Aosta in dipendenza del mutuo di cui trattasi.
7) di approvare l'assunzione con la Cassa DD. PP., con garanzia dell'Amministrazione regionale nell'interesse dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Valle d'Aosta, di successivo analogo mutuo di Lire 20.000.000 (venti milioni) per costruzione di alloggi a condizioni analoghe a quelle di cui ai numeri precedenti, delegando alla Giunta regionale ogni provvedimento di esecuzione per la approvazione delle modalità di stipulazione del secondo mutuo stesso.
8) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni provvedimento di esecuzione della presente deliberazione, nonché l'approvazione di convenzioni speciali da stipularsi dall'Istituto Autonomo per le case popolari per l'assegnazione degli alloggi (in base a norme da approvarsi dall'Amministrazione regionale), per l'ammortamento delle somme mutuate, per i versamenti a rimborso dei canoni d'affitto degli alloggi e per ogni altro rapporto finanziario ed amministrativo fra i due enti in relazione ai mutui di cui si tratta.
9) di approvare, in via di massima e salvo successivo provvedimento, la stipulazione di analoghi ulteriori mutui nell'interesse dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Valle d'Aosta per la costruzione di case popolari in Aosta.
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