Oggetto del Consiglio n. 37 del 12 aprile 1950 - Verbale
OGGETTO N. 37/50 - DISTRIBUZIONE ALLA POPOLAZIONE DEI GENERI CONTINGENTATI CONCESSI IN ESENZIONE FISCALE ALLA VALLE D'AOSTA. (Interpellanza)
Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dichiara aperta la discussione sulla interpellanza del Consigliere Sig. Manganoni, relativa all'oggetto: "Distribuzione alla popolazione di generi contingentati concessi in esenzione fiscale alla Valle d'Aosta", di cui copia è stata distribuita ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno della adunanza e che è del tenore seguente:
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"Aosta, li 14 Marzo 1950.
Avv. BONDAZ
Presidente del Consiglio Regionale
AOSTA
Assessore FOSSON
Divisione Industria e Commercio
AOSTA
Il Consiglio regionale nelle sedute del 2-3 febbraio 1950 deliberava l'assegnazione dei generi contingentati concessi alla Valle, in attesa dell'attuazione della Zona Franca.
Nella medesima seduta lo scrivente, al quale si associavano altri colleghi, raccomandò alla Giunta di iniziarne la distribuzione al più presto, almeno entro marzo.
Visto che fino ad oggi, non mi risulta siano state distribuite le tessere, prego l'Assessore Fosson di rispondermi per iscritto per quale data intende iniziare la distribuzione dei generi alla popolazione.
Nel caso che tale data vada oltre la fine marzo, prego il Sig. Presidente del Consiglio di portare la presente come interpellanza nella prossima seduta del Consiglio.
F.to Claudio Manganoni".
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Il Consigliere Sig. MANGANONI illustra brevemente la sua interpellanza, ricordando:
a) che lo Stato ha concesso, per la prima volta, la zona franca alla Valle d'Aosta con Decreto L.Lt. in data 7-9-1945, n. 546 (agevolazioni di ordine economico e tributario in favore della Valle d'Aosta);
b) che, successivamente, la zona franca è stata confermata in sede di approvazione, da parte della Costituente, dello Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, Statuto che, all'art. 14, stabilisce che il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce Zona Franca.
Rileva che il Consiglio - in considerazione del fatto che la Zona franca non poteva essere attuata sollecitamente per le difficoltà sollevate dal Ministero delle Finanze - stabilì di richiedere la concessione, in via provvisoria, di determinate merci e contingenti in esenzione fiscale.
Ricorda che nella adunanza del 14 ottobre 1949 il Consiglio demandò ad apposita Commissione consiliare l'incarico di procedere all'esame ed allo studio del piano e delle norme per l'attuazione del sistema del contingentamento e che nell'adunanza del 2-3 febbraio 1950 fu approvato il regolamento per l'applicazione della Legge 3-8-1949, n. 623, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.
Lamenta che, a tutt'oggi, non abbia avuto luogo ancora alcuna distribuzione di generi contingentati e ritiene che sarebbe opportuno invitare il deputato On. Farinet, il quale aveva assicurato il suo interessamento presso gli ambienti governativi di Roma, ad illustrare al Consiglio le ragioni per le quali non è stata fatta ancora la concessione effettiva dei contingenti.
Prega l'Assessore Per. Ind. Fosson di riferire sulle ragioni del ritardo e di indicare la data in cui potrà iniziare la distribuzione alla popolazione dei generi contingentati.
L'Assessore Per. Ind. FOSSON, rispondendo all'interpellanza e alle richieste del Consigliere Sig. Manganoni, riferisce quanto segue:
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"Sono spiacente di non aver potuto soddisfare il Consigliere Sig. Manganoni quando il 14 marzo mi pregava di rispondergli per iscritto per quale data intendevo iniziare la distribuzione dei generi contingentati alla popolazione.
Visto che la fine di marzo è passata e l'interrogazione scritta si è trasformata in interpellanza dirò al Consigliere Manganoni che se fosse bastata l'intenzione dell'Assessore o della Giunta per iniziare la distribuzione dei generi contingentati certamente avremmo già potuto, a quest'ora, rendere meno amara la nostra bocca.
Così non è, purtroppo.
Non mi resta, quindi, che riassumere brevemente quanto è stato fatto in merito dopo le decisioni del Consiglio del 2-3 febbraio.
In data 20 febbraio veniva inviata al Ministero delle Finanze la seguente lettera, con allegato il Regolamento approvato dal Consiglio:
"A seguito della nota n. 4265/5 in data 17 novembre 1949, pari oggetto, si trasmette l'allegato estratto della deliberazione n. 9 in data 3 febbraio u. s. del Consiglio Regionale, relativa al Regolamento di attuazione della Legge di cui in oggetto.
Poiché è vivo desiderio di questa Amministrazione di dare al più presto possibile esecuzione al provvedimento in argomento, si prega codesto Ministero di volersi compiacere di impartire all'uopo le necessarie disposizioni ai propri competenti Uffici.
In attesa di cortese riscontro, si porgono deferenti ossequi".
Tale lettera fu trasmessa senza attendere il visto della Commissione di Coordinamento, visto che in prosieguo di tempo ci veniva negato con delle osservazioni prive di fondamento, che cercheremo di chiarire direttamente con la Commissione stessa.
In data 9 marzo sollecitavo una prima volta, di persona, una risposta alla lettera del 20 febbraio.
Il nostro regolamento era già stato preso in esame dagli Uffici ministeriali e non si prevedevano osservazioni sul suo conto.
Sola preoccupazione dell'Amministrazione centrale sembrava quella di trovare una forma di garanzia perché i prodotti fabbricati in esenzione in Valle fossero consumati nella Valle stessa e non potessero andar commerciati fuori Valle. Non erano estranei certamente a queste preoccupazioni i vari inconvenienti verificatisi a Gorizia.
Dopo ampia discussione sulle misure da adottarsi per evitare tali inconvenienti, facevo pure presente l'insufficienza di personale della Dogana di Aosta ed insistevo, per ultimo, sulla nostra premura di dare esecuzione alla Legge 3 agosto 1949. Ottenevo in merito formali assicurazioni che la pratica sarebbe stata seguita con il massimo interessamento.
Convocato a Roma verso la fine di marzo per prendere parte ai lavori della Commissione Centrale del Lavoro, ne approfittavo per recarmi nuovamente al Ministero delle Finanze per vedere a che punto era la questione del contingentamento.
Nel frattempo, era stata preparata una lettera di risposta alla nostra del 20-2-1950, da inviarsi pure alla Intendenza di Finanza, all'Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione, di Torino, ed alla Dogana di Torino (non essendo ancora entrata in funzione la circoscrizione doganale di Aosta).
La minuta di detta lettera, che aveva già avuto il visto favorevole della seconda Divisione (e cioè della Direzione Generale delle Dogane), mi venne sottoposta in visione ed era, brevemente riassunta, del seguente tenore:
In linea di massima nulla da eccepire da parte del Ministero sul regolamento approvato dal Consiglio regionale.
L'Intendenza di Finanza, d'intesa con i competenti Uffici finanziari (U.T.I.F. e Dogana), dovrà far conoscere al Ministero le eventuali osservazioni e proposte in merito, tenendo presenti le direttive di carattere generale sottoindicate:
1) Per tutte le operazioni si dovrà far capo alla Dogana di Aosta.
2) I buoni di assegnazione dovranno essere emanati dall'Amministrazione Regionale e dovranno portare una numerazione progressiva.
3) I prodotti contingentati dovranno essere usufruiti esclusivamente in Valle.
4) Dovrà essere esclusa la possibilità di portare fuori della Valle i prodotti contingentati.
5) Munire di apposita fascetta "prodotto esente da imposta destinato al Consumo della Valle" tutti i generi fabbricati in Valle o per conto della Valle in esenzione.
6) Le assegnazioni di generi contingentati che verranno fatte alle industrie locali dovranno essere contemporaneamente comunicate all'U.T.I.F. per la opportuna sorveglianza sulla fabbricazione dei prodotti in esenzione.
7) L'alcool, lo zucchero, il cacao, dovranno quindi essere inoltrati agli stabilimenti per la lavorazione con il vincolo della bolletta di cauzione su segnalazione della Dogana di Aosta. Detti generi dovranno essere custoditi in magazzini fiduciari. È concessa la facoltà di istituire un unico magazzino fiduciario dal quale potranno essere estratte, volta a volta, le singole assegnazioni fatte dall'Amministrazione Regionale, con la corrispondente emissione di bolletta di legittimazione.
8) Le Ditte autorizzate a fabbricare prodotti in esenzione dovranno essere munite di registro di carico e scarico modello C. 37 e C. 38.
9) A domanda dell'Amministrazione regionale, il Ministero si riserva di concedere a Ditte nazionali, che lavorino per i consumi della Valle, alcool, zucchero e cacao, in temporanea importazione per la fornitura di liquori e di cioccolato, detraendo dai singoli contingenti i relativi quantitativi di merce assegnata.
Per intanto si propone di autorizzare la Valle ad approvvigionarsi ed a cominciare la distribuzione dei generi che vanno direttamente distribuiti alla popolazione.
Ho prospettato, con l'occasione, una sola modifica alla minuta della lettera preparata e precisamente al punto 9) facendo togliere "il Ministero si riserva di concedere" e sostituire con "a domanda della Amministrazione regionale, il Ministero disporrà per la concessione...", modifica che veniva accettata dal funzionario e che è per noi garanzia di un diritto che nel caso contrario poteva venir limitato dalla riserva in oggetto.
Detta lettera doveva ancora andare all'esame della III Divisione (Direzione Generale Imposte di Fabbricazione).
Mi veniva, quindi, nuovamente assicurato il massimo interessamento e l'invio sollecito della lettera".
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L'Assessore Per. Ind. FOSSON, a conclusione della sua relazione, osserva che è opportuno soprassedere ancora per qualche giorno a sollecitare presso il Ministero delle Finanze l'invio della lettera di cui si tratta; assicura che, trascorso qualche giorno, se nulla perverrà, provvederà a sollecitare una risposta alla lettera in data 20 febbraio 1950, e si recherà, se occorre, a Roma.
Fa presente che non si può approvvigionarsi dei contingenti occorrenti alla popolazione della Valle di Aosta sino a che il Ministero delle Finanze non abbia dato disposizioni esecutive all'Intendenza di Finanza di Aosta, all'Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione di Torino e alla Dogana di Torino per l'esenzione fiscale dei quantitativi di contingenti di cui al Decreto 3-8-1949, n. 623.
Comunica che, nell'attesa, si provvederà a far stampare le tessere da distribuire alla popolazione.
Il Consigliere Sig. MANGANONI rileva che il ritardo nella distribuzione dei contingenti alla popolazione è dovuto ad ostruzionismo da parte delle autorità governative; rileva che, d'altra parte, la popolazione non può aspettar più a lungo e, pertanto, raccomanda all'Assessore Per. Ind. Fosson di interessarsi efficacemente affinché abbia inizio al più presto possibile la distribuzione dei contingenti.
L'Assessore Per. Ind. FOSSON prende atto delle raccomandazioni del Consigliere Sig. Manganoni ed assicura tutto il suo interessamento presso le Autorità governative allo scopo di ottenere che vengano sollecitamente impartite disposizioni esecutive agli uffici competenti per l'introduzione e la distribuzione in Valle d'Aosta dei contingenti concessi in esenzione fiscale.
IL CONSIGLIO
prende atto.
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