Oggetto del Consiglio n. 88 del 26 febbraio 1979 - Verbale
OGGETTO N. 88/79 - Assegnazione ai Comuni della somma di lire otto milioni da versare dall'E.N.E.L. alla Regione, ai sensi dell'articolo 6 della convenzione stipulata il 14 settembre 1961.
Con deliberazione del Consiglio regionale n. 217 in data 9 ottobre 1970, di cui si allega copia della parte dispositiva, furono fissate nuove modalità per la ripartizione della somma annua di lire otto milioni da versare alla Regione dall'ex S.I.P. - ora E.N.E.L. - ai sensi dell'art. 6 della convenzione stipulata in data 14 settembre 1961.
Il predetto articolo 6 recita: "La S.I.P., in considerazione della sistemazione generale di tutti i suoi rapporti con la Regione, che si raggiunge con il presente accordo, si impegna a versare alla firma dell'accordo medesimo, "una tantum", la cifra di lire milioni 50 che la Regione destinerà alla costruzione di linee elettriche per allacciare alle reti S.I.P. località disagiate, ed annualmente, per la durata di anni venti, lire milioni otto, somma con la quale la Regione concorrerà al pagamento delle bollette per fornitura luce ed applicazioni domestiche effettuate da utenti bisognosi o meno abbienti ... (omissis) ...".
Se la destinazione di tale somma poteva originariamente avere obiettive ragioni d'essere, l'intervenuta svalutazione della moneta, il progressivo incremento dei costi dell'energia elettrica, hanno determinato una assurda parcellizzazione dell'intervento assistenziale tale da vanificare i primitivi scopi.
A ciò aggiungasi la complessa procedura amministrativa della assegnazione dei contributi agli utenti, tramite gli Enti comunali di assistenza, il graduale evolversi del quadro istituzionale delle competenze in materia di assistenza e beneficenza pubblica con l'attribuzione ai Comuni delle funzioni nel settore ed in particolare quelle degli Enti comunali di assistenza.
A fronte di tale situazione di fatto, emerge la opportunità. di assegnare ai Comuni della Regione il fondo che deve versare l'E.N.E.L. per il prossimo quadriennio 1978/1981 e cioè sino alla scadenza della convenzione, modificando parzialmente la destina-zione del fondo stesso.
Il Compartimento di Torino dell'E.N.E.L., cui è stata formulata una proposta in tal senso, ha espresso il proprio benestare con lettera in data 28 dicembre 1978.
In relazione a quanto sopra premesso, la Giunta regionale, con proprio parere favorevole, propone che il Consiglio regionale
Deliberi
1°) di approvare l'assegnazione, nel quadriennio 1978/1981, ai Comuni della Regione della somma di lire otto milioni annui da versare da parte dell'E.N.E.L. ai sensi dell'art. 6 della vigente convenzione tra la Regione Valle d'Aosta e la S.I.P. (ora E.N.E.L.), stipulata dalle parti il 14 settembre 1961 e registrata lo stesso giorno ad Aosta col n. 1324 - vol. 141 - mod. 2°;
2°) di autorizzare la Giunta regionale a ripartire annualmente la predetta somma di lire otto milioni tra i Comuni secondo i criteri fissati dall'articolo 7 della legge regionale 12.2.1979, n.9, ("Scioglimento degli Enti comunali di assistenza ecc.");
3°) di stabilire che i Comuni utilizzino il fondo ad ognuno attribuito per interventi nel settore dell'assistenza e beneficenza pubblica e che quei Comuni, nel cui territorio esistono istituti o case di riposo che accolgono anziani a scopo assistenziale, senza il vincolo del pagamento di una retta di ricovero prestabilita, destinino almeno un terzo del fondo a disposizione a favore dei predetti istituti o case di riposo a titolo di contributi nelle spese sostenute per il consumo di energia elettrica;
4°) di dare atto che il fondo di lire otto milioni già versato dall'E.N.E.L. per l'anno 1978 ed impegnato a residuo, sarà utilizzato secondo le nuove modalità fissate dalla presente deliberazione;
5°) di abrogare, con effetto dal 10 gennaio 1978, la propria deliberazione n. 217 in data 9 ottobre 1970.
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Allegato: Estratto della deliberazione del Consiglio regionale n. 217 in data 9 ottobre 1970.
Estratto della deliberazione del Consiglio Regionale n° 217 in data 9 ottobre 1970.
OGGETTO: NUOVE MODALITA' PER LA RIPARTIZIONE DELLA SOMMA ANNUA DI LIRE OTTO MILIONI DA VERSARE DALL'E.N.E.L. (ex S.I.P.) ALLA REGIONE, A' SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 14 SETTEMBRE 1961.
...omissis...
Delibera
di approvare le sottoriportate nuove modalità di ripartizione della somma annua di lire otto milioni versata e da versarsi dalla Società Idroelettrica Piemonte S.I.P. - ora E.N.E.L. - alla Regione, a' sensi dell'articolo 6 della Convenzione stipulata in data 14 settembre 1961 in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 91 in data 28 giugno 1961 e n. 110 in data 29 luglio 1961, per l'annualità in corso e per le annualità successive:
1) la somma annua di lire 8.000.000 (ottomilioni), versata alla Regione per i motivi di cui sopra dall'E.N.E.L. per l'anno 1970 e per le successive annualità, sarà ripartita ed assegnata annualmente come segue con deliberazioni della Giunta regionale:
a) per complessive lire 1.000.000 (unmilione) tra gli Istituti ed Enti sottoelencati nelle misure a fianco di ognuno segnate:
lire 200.000 all'Ospizio di Carità di Aosta;
lire 200.000 al Rifugio dei Poveri Vecchi di Aosta;
lire 250.000 alla Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo, di Saint-Vincent;
lire 200.000 all'Asilo Notturno di Aosta;
lire 75.000 al Rifugio dei Vecchi di Cogne;
lire 75.000 alla Casa di Riposo delle Suore Gaetanine, di Aosta.
Le somme suddette saranno liquidate su presentazione di documentato rendiconto delle spese annualmente sostenute dai predetti Istituti per consumo di energia elettrica per luce ed applicazioni domestiche.
Qualora l'ammontare delle spese suddette sia inferiore alla somma da assegnare ai singoli Istituti, la differenza sarà ripartita tra gli altri Istituti proporzionalmente alle spese sostenute per consumo di energia elettrica.
b) per lire 3.700.000 tra gli E.C.A. della Valle d'Aosta, in ragione di lire 50.000 per ciascun E.C.A.;
c) per lire 3.300.000 tra tutti gli E.C.A. della Valle d'Aosta proporzionalmente alla popolazione residente nel Comune alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'erogazione delle somme di cui si tratta;
2) ad avvenuta assegnazione di tali somme agli E.C.A. della Valle d'Aosta, ne sarà data comunicazione agli E.C.A., con invito a trasmettere all'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale, entro il mese di marzo, gli elenchi nominativi e gli indirizzi delle persone bisognose proposte per l'ammissione al rimborso, totale o parziale, delle spese annualmente sostenute per il pagamento di bollette di consumo di energia elettrica per luce ed applicazioni domestiche. In tali elenchi dovranno essere riportati gli importi delle bollette sottoposte dagli interessati all'esame degli E.C.A. ai fini dell'ammissione al contributo o concorso finanziario della Regione nelle spese di cui si tratta;
3) ad avvenuto controllo degli elenchi trasmessi dagli E.C.A., la Giunta Regionale provvederà alla liquidazione - tramite l'Economato regionale e i Presidenti degli E.C.A. - delle somme da corrispondere agli iscritti negli elenchi delle persone ammesse all'assistenza di cui si tratta.
Le distinte delle somme erogate, debitamente quietanzate dai singoli interessati, dovranno essere restituite all'Economo regionale;
4) prima della erogazione delle somme da corrispondere tramite i Presidenti degli E.C.A., l'Assessore regionale della Sanità ed Assistenza Sociale provvederà ad avvisare personalmente, per iscritto, ogni interessato, con invito a presentarsi presso l'E.C.A. locale per la riscossione della somma concessagli dalla Regione.
Andrione (U.V.) - In patois si dice...(c'è un rumore di fondo non si sente)...comunque si tratta della distribuzione della somma di 8 milioni di lire che arriverà fino al 1981, se ricordo bene, e vi sono le modalità di questa distribuzione e i controlli previsti rischiano di costare sulla erogazione dei vari contributi. Comunque è obbligatorio avere questi controlli e di conseguenza si abroga la proposta del 9 ottobre 1970 e si procede nella maniera indicata nella delibera.
Dolchi (P.C.I.) - Chi chiede la parola? sull'oggetto testé illustrato dal Presidente della Giunta, cioè il n. 18? Nessuno chiede la parola? Metto in approvazione, la parola al Consigliere Dujany.
Dujany (D.P.) - Non ho capito bene l'ultima frase detta dal Presidente della Giunta.
Andrione (U.V.) - Dato che si tratta soltanto di pochi milioni di lire ed è detto che prima dell'erogazione delle somme da corrispondere tramite i Presidenti dell'E.C.A. l'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale provvederà ad informare ogni iscritto...per delle così piccole somme...d'altra parte siamo obbligati ad avere questi controlli, ma per delle piccole somme di questo genere, nel 1961 8 milioni erano qualche cosa, oggi, dopo tutti gli aumenti dell'energia elettrica, evidentemente si potranno pagare ben poche bollette.
Dujany (D.P.) - È una delibera normalissima, ripetitiva, ecc. mi pare che c'è solo un aspetto: è talmente ripetitiva che non ha tenuto conto di una legge regionale approvata dal Consiglio che ha soppresso gli E.C.A....
(voce del Presidente Andrione fuori microfono)
Dolchi (P.C.I.) - Altri che chiedono la parola? Metto in approvazione per alzata di mano l'oggetto n. 18 all'ordine del giorno; chi è d'accordo è pregato di alzare la mano, grazie. Chi non è d'accordo? Chi si astiene?
Il Consiglio approva con ventidue Consiglieri presenti e ventidue voti favorevoli.
Il Consiglio
Delibera
1°) di approvare l'assegnazione, nel quadriennio 1978/1981, ai Comuni della Regione della somma di lire otto milioni annui da versare da parte dell'E.N.E.L. ai sensi dell'art. 6 della vigente convenzione tra la Regione Valle d'Aosta e la S.I.P. (ora E.N.E.L.), stipulata dalle parti il 14 settembre 1961 e registrata lo stesso giorno ad Aosta col n. 1324 - vol. 141 - mod. 2°;
2°) di autorizzare la Giunta regionale a ripartire annualmente la predetta somma di lire otto milioni tra i Comuni secondo i criteri fissati dall'articolo 7 della legge regionale 12.2.1979, n.9, ("Scioglimento degli Enti comunali di assistenza ecc.");
3°) di stabilire che i Comuni utilizzino il fondo ad ognuno attribuito per interventi nel settore dell'assistenza e beneficenza pubblica e che quei Comuni, nel cui territorio esistono istituti o case di riposo che accolgono anziani a scopo assistenziale, senza il vincolo del pagamento di una retta di ricovero prestabilita, destinino almeno un terzo del fondo a disposizione a favore dei predetti istituti o case di riposo a titolo di contributi nelle spese sostenute per il consumo di energia elettrica;
4°) di dare atto che il fondo di lire otto milioni già versato dall'E.N.E.L. per l'anno 1978 ed impegnato a residuo, sarà utilizzato secondo le nuove modalità fissate dalla presente deliberazione;
5°) di abrogare, con effetto dal 10 gennaio 1978, la propria deliberazione n. 217 in data 9 ottobre 1970.
