Oggetto del Consiglio n. 126 del 15 ottobre 1949 - Verbale

OGGETTO N. 126/49 - ESAME E DISCUSSIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ORGANICO PER I SERVIZI E PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (DALL'ARTICOLO 15 ALL'ARTICOLO 24).

Si fa menzione che i Consiglieri Ing. PASQUALI Augusto - Vice Presidente del Consiglio - e Sig. VACHER Candido intervengono all'adunanza alle ore 9,45, durante la discussione sul testo dell'articolo 17 della proposta di Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, invita il Consiglio a continuare l'esame e la discussione degli articoli successivi al già approvato articolo 15 del nuovo Regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione regionale.

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Art. 15 (Art. 16 della proposta)

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, esprime l'opportunità che il Consiglio riesamini il testo del secondo comma dell'articolo 15, approvato nell'adunanza di ieri (14 ottobre 1949) e che è del tenore seguente:

Art. 15 - "La Giunta può affidare al personale speciali e temporanei incarichi attinenti ai servizi dell'Amministrazione regionale.

Il Consiglio può affidare, in casi di particolare necessità ed urgenza e con motivata deliberazione, speciali e temporanei incarichi a liberi professionisti, ad esperti o a consulenti tecnici".

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, esprime parere che il citato secondo comma debba essere mo­dificato nel senso di dare facoltà sia alla Giunta che al Consiglio di affidare, con motivata deliberazione, speciali e temporanei incarichi a liberi professionisti, ad esperti o a consulenti tecnici; illustra le ragioni della sua proposta.

Il Consigliere Geom. NICCO dichiara di concordare sulla proposta del Presidente della Giunta Avv. Ca­veri.

Dopo breve discussione, alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, i Consiglie­ri Geom. NICCO e Sig. NOUCHY, il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, concordando sulla proposta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri, pro­pone che il testo del secondo comma dell'art. 15 sia approvato nella dizione formulata nella proposta distribuita ai Signori Consiglieri, che è del tenore se­guente: "In caso di particolari necessità ed esigenze, possono essere affidati, con motivata deliberazione, speciali e temporanei incarichi a liberi professionisti, ad esperti o a consulenti tecnici".

Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità, approva nel testo surriportato la nuova formulazione del com­ma secondo dell'articolo 15.

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Art. 16 (Art. 17 della proposta) (v. ex art. 17)

Requisiti generali

"Per la nomina ad impiegato o a salariato presso l'Amministrazione della Regione gli aspiranti deb­bono comprovare di essere in possesso, alla data del­la scadenza del concorso, - o, per il personale avven­tizio, alla data dell'assunzione, - dei seguenti requi­siti generali:

a) essere cittadino italiano, ovvero italiano ap­partenente a Provincie geograficamente italiane ov­vero aver ottenuto la equiparazione ai cittadini ita­liani con decreto di riconoscimento;

b) essere in possesso del titolo di studio o di spe­cializzazione e degli eventuali titoli di servizio richiesti per il posto dal presente regolamento e dalla allegata tabella;

e) avere buona conoscenza della lingua francese (requisito da comprovarsi con titolo di studio idoneo o mediante esame teorico e pratico);

d) godere dei diritti civili e politici; non trovar­si nelle condizioni previste dalla legge come causa di incapacità o di incompatibilità, essere immune da condanne che importino incompatibilità o decadenza agli effetti del pubblico impiego;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni o da difetti fisici che possano, comunque, influire sul rendimento in servizio;

f) essere di condotta morale e civile irreprensibile;

g) avere età non inferiore agli anni 18 (diciotto) e non superiore agli anni 30 (trenta), salvo eccezioni di legge;

Per i funzionari dei gradi primo, secondo e terzo e per gli agenti in genere, i cui verbali facciano fede in giudizio sino a querela di falso, è prescritta la mag­giore età.

Il limite massimo di età di anni trenta è elevato a trentacinque anni per i posti per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; è altresì elevato, a' sensi di legge, nelle ipotesi e nelle misure di cui all'articolo seguente.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspi­ranti che sono titolari di posti di ruolo presso pubbli­che Amministrazioni;

h) aver adempiuto agli obblighi di leva;

i) non essere stati revocati nè dispensati per col­pa o per provvedimenti disciplinari da un impiego pubblico o privato e non essere stati esclusi dalla libera professione con provvedimento di epurazione;

l) non avere prestato servizio in reparti militari o militarizzati al servizio della repubblica fascista o, comunque, non essersi trovati nelle condizioni pre­viste nelle lettere a), c), d), e), g), dell'articolo 2 del D.L. 9 novembre 1945, n. 702, limitatamente, per quanto riguarda la lettera g), all'opera specifica di collaborazione con i tedeschi.".

Il Consigliere Sig. NOUCHY ritiene che vi sia con­traddizione fra la disposizione di cui alla lettera g) "avere età non inferiore agli anni 18..." e la disposi­zione di cui alla lettera h) "aver adempiuto agli ob­blighi di leva" e propone che sia soppressa quest'ul­tima disposizione.

Segue breve discussione alla quale prendono parte l'Assessore Dr. BERTHET, i Consiglieri Sig. Col. FERREIN, Sig. NOUCHY e Sig. MARCHESE, non­ché il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, il quale precisa che la dizione di cui alla lettera h) va intesa nel senso che gli aspiranti all'impiego debbo­no aver adempiuto agli obblighi di leva prescritti nei singoli casi, e cioè, coloro che hanno l'età di anni diciotto debbono aver provveduto all'iscrizione sulle liste di leva. Il Presidente richiama in proposito l'at­tenzione del Consiglio sull'articolo 40, lettera f) del­la proposta di Regolamento organico, in cui si stabi­lisce che fra i documenti con cui l'aspirante può dimostrare di avere adempiuto agli obblighi di leva, vi è anche il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Il Consigliere Sig. NOUCHY chiede per quali ra­gioni viene proposto, alla lettera g), di fissare ad an­ni 30 il limite massimo di età per gli aspiranti, non laureati, mentre invece il limite di età viene elevato ad anni 35 per i posti per i quali è richiesto il pos­sesso del titolo di laurea.

Il Consigliere Dr. NORAT osserva che i laureati, oltre ad un maggior numero di anni di studio, debbono altresì effettuare un lungo tirocinio di pratica prima di conseguire una sistemazione.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, a no­me della Giunta, propone che il limite ordinario mas­simo di età, di cui al primo comma della lettera g), sia elevato ad anni 35, salvo le eccezioni di legge. Propone, inoltre di elevare ad anni 40 il limite massi­mo di età per gli aspiranti ai posti di gruppo A (lau­reati); propone, infine, che alla lettera c) le parole "...o mediante esame teorico e pratico" siano sostituite dalle parole "... e mediante esame teorico e pratico".

Il Consigliere Sig. NOUCHY concorda in via di massima sulla proposta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri, insistendo, peraltro, sul fatto che il li­mite massimo di età sia stabilito in anni 35 per tutti i concorrenti.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, fa pre­sente che la Giunta ritiene che il limite di età debba essere elevato ad anni 40 per i posti per i quali è ri­chiesta la laurea.

Il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, concorda con la proposta del Presidente della Giunta.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, ritiene non op­portuno elevare ad anni 40 il limite massimo di età per i gradi iniziali dei posti per i quali è previsto il titolo di laurea.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, insiste sulla sua proposta, rilevando che per alcuni posti di particolare importanza, quali ad esempio quelli dell'I­spettore dei Comuni, del Medico regionale, del Veteri­nario regionale, dei Direttori dei Laboratori d'Igiene, è opportuno il limite di età di anni quaranta, in quanto è richiesto che gli aspiranti ai posti stessi ab­biano acquisito una particolare esperienza e compe­tenza specifica in base ad un certo numero di anni di servizio prestato.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, fa richiamo, per quanto concerne la nomina ai posti ai quali ha ac­cennato il Presidente della Giunta, all'articolo 21 della proposta di regolamento.

Il Consigliere Col. FERREIN concorda con il Pre­sidente Avv. Dr. Bondaz.

L'Assessore Geom. ARBANEY, pur riconoscendo l'opportunità, nell'interesse dell'Amministrazione re­gionale, di assumere elementi giovani, rileva peraltro che per i posti di Capi divisione e di Capi servizio è necessario assumere elementi che abbiano acquisito competenza specifica e particolare esperienza nei ri­spettivi servizi e, pertanto, ritiene che per la nomina a tali posti il limite massimo di età possa essere fis­sato ad anni 40.

Segue ampia discussione, alla quale partecipano il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, il Vice Presidente del Con­siglio Ing. PASQUALI, l'Assessore Geom. ARBA­NEY ed i Consiglieri Sig. NOUCHY, Sig. DUJANY, Sig. MARCHESE, Geom. NICCO e Col. FERREIN.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, riassume la discussione e dà lettura della formulazione definitiva del testo della lettera g) che è del tenore seguente: "g) (comma primo) Avere età non inferiore agli anni di­ciotto (18) e non superiore agli anni trentacinque (35), salvo eccezioni di legge".

Comma secondo: invariato.

Comma terzo: "Il limite massimo di età di anni trentacinque è elevato ad anni quaranta per i posti di Capo divisione e di Capo servizio, quando sia richiesto il titolo di laurea; è altresì elevato, ai sensi di legge, nelle ipotesi e nelle misure di cui all'articolo seguente".

Comma quarto: invariato.

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva il surriportato nuovo testo modificato della lettera g) dell'articolo 16.

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Il Presidente, Avv. BONDAZ, richiamandosi quin­di alla proposta formulata dal Presidente della Giun­ta, Avv. Caveri, in merito alla sostituzione delle pa­role "... e mediante esame teorico e pratico" alle parole "... o mediante esame teorico e pratico", di cui all'inciso della lettera c), invita il Consiglio ad approvare il nuovo testo proposto.

Il Consigliere Sig. MARCHESE esprime parere che il requisito di cui alla lettera c) ("Avere buona cono­scenza della lingua francese") debba essere richiesto soltanto per la nomina ad impiegato e non già per la nomina a salariato, ad evitare che sia preclusa l'as­sunzione ad elementi giovani i quali non hanno co­noscenza della lingua francese per il fatto che tale lingua non è più stata insegnata nelle scuole elemen­tari per un periodo di circa quindici anni.

M. le Conseiller PERRON observe, au sujet de la proposition de M. le Conseiller Marchese, que l'article 38 - troisième alinéa - du Statut régional établit que les Administrations de l'Etat embauchent dans la Vallée d'Aoste des fonctionnaires originaires de la Région ou sachant la langue française. Il juge que, conséquemment, les employés de l'Administration ré­gionale doivent sans faute connaître la langue fran­çaise.

L'Assessore Prof. DEFFEYES osserva che, indub­biamente, per l'assunzione a posti di salariato non sarà richiesta la buona conoscenza della lingua fran­cese come per l'assunzione a posti di impiegato. Ri­tiene, peraltro, necessario che, per questione di prin­cipio, sia mantenuto l'obbligo del bilinguismo, san­cito dallo Statuto regionale.

Il Consigliere Sig. BREAN rileva che nel terzo comma dell'articolo 38 dello Statuto regionale, al quale ha accennato il Consigliere Sig. Perron, è stabilito, fra l'altro, che le Amministrazioni statali assu­mono in servizio nella Valle "possibilmente funzionari originari della Regione". Osserva in proposito che, mentre nell'art. 13 del Regolamento in esame, già approvato dal Consiglio nell'adunanza del 14 ottobre, è stato stabilito che il Capo Gabinetto del Presidente della Giunta deve essere scelto fra persone aventi la residenza in Valle d'Aosta, tale requisito invece non viene richiesto per tutto il rimanente personale dell'Amministrazione regionale.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che il requisito della residenza è diverso dal requisito del­la dizione "originari della Regione".

L'Assessore Prof. DEFFEYES rileva la necessità che sia sancito, per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale, il principio che il perso­nale stesso sia possibilmente originario della Regione, in analogia a quanto stabilito dall'art. 38 dello Sta­tuto regionale per i dipendenti delle Amministrazioni statali da assumersi in servizio in Valle d'Aosta.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, concor­da con l'Assessore Prof. Deffeyes e propone che ap­posita disposizione sia inserita all'articolo 16 in e­same.

L'Assessore Geom. ARBANEY propone che la di­sposizione di cui viene proposta l'approvazione sia inserita quale primo comma dell'articolo 16.

L'Assessore Prof. DEFFEYES concorda con l'As­sessore Geom. Arbaney.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, conclude la di­scussione e propone l'approvazione della seguente di­sposizione da inserire nell'articolo 16, quale primo comma: "L'Amministrazione regionale assume in servizio personale possibilmente originario della Regione".

Si dà atto che il Consiglio, unanime, approva la proposta.

Si dà atto che l'articolo 16 (art. 17 della proposta) è approvato, ad unanimità di voti, dal Consiglio con le aggiunte e le rettifiche surriportate.

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Art. 17 (Art. 18 della proposta)

Aumento del limite di età

"Il limite massimo di età di cui alla lettera g) del precedente articolo è elevato nelle ipotesi e nelle mi­sure previste dalle leggi; in particolare è elevato, a' sensi delle vigenti leggi, nelle seguenti misure:

1) - Di anni cinque per coloro che abbiano par­tecipato nei reparti mobilitati delle forze armate del­lo Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, che abbiano par­tecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle ope­razioni della guerra 1940-1943 o della guerra di libera­zione o che siano stati partigiani combattenti o citta­dini deportati dal nemico o che appartengano alle categorie assimilate ai combattenti.

2) - Di anni nove per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione, nonché per coloro che siano stati decora­ti al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godran­no, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gen­naio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati li­miti di età pari al periodo di tempo intercor­so tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 (anni 5, mesi 11, giorni 4).

Il limite massimo di età è, altresì, elevato :

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al con­corso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data me­desima.

3) - Il limite di età è elevato a trentanove an­ni nei riguardi dei capi di famiglia numerosa.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti 1), 2), e 3), purché com­plessivamente non superino i 45 anni.

Il limite di età è elevato a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per com­portamento contrario al regime fascista, sanzioni pe­nali o di polizia, ovvero siano stati deportati od in­ternati per motivi di persecuzione razziale. Il bene­ficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età e­ventualmente spettante.

I suddetti benefici sono cumulabili sino e non ol­tre il raggiungimento del limite massimo di quaran­tacinque anni di età".

Si dà atto che l'articolo 17 (Art. 18 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, nel suo testo integrale previo chiarimento del Presidente Avv. Dr. Bondaz, su richiesta del Consigliere Col. Ferrein, in merito al primo e al secondo comma di cui al n. 3 (elevazione dei limiti di età).

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Art. 18 (Art. 19 della proposta)

(v. ex art. 18)

Accertamento dei requisiti generali

"Indipendentemente dalla produzione dei certificati e dei documenti prescritti, l'Amministrazione ha fa­coltà, sino alla data dell'assunzione in servizio del personale, di procedere all'accertamento del possesso da parte dell'aspirante dei requisiti generali e, in par­ticolare, dei requisiti della buona condotta e della sa­na costituzione fisica, quest'ultimo median­te visita sanitaria di controllo da parte di un medico di fiducia dell'Amministrazione.

Se il giudizio del sanitario è sfavorevole, l'interes­sato può chiedere, entro il termine perentorio di gior­ni cinque dalla comunicazione, una visita collegiale di controllo.

Il Collegio sanitario di controllo è composto dal Medico regionale, dall'Ufficiale sanitario della Città di Aosta o da altro Medico di fiducia dell'Ammini­strazione e da un Medico designato dall'interessato. Le spese e indennità relative alla visita di controllo sono a carico dell'interessato.

Se l'interessato non si presenta o rifiuta di sotto­porsi all'una o all'altra visita sanitaria - ovvero se il giudizio sanitario è sfavorevole - decade da ogni diritto derivante dal concorso.

Per i mutilati ed invalidi di guerra l'accertamento sanitario è fatto a norma delle leggi speciali in vigore.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propo­ne che alla fine del primo comma siano aggiunte le parole "nonché mediante esame radioscopico".

Segue breve discussione, alla quale partecipano il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, l'Assessore Geom. ARBA­NEY ed i Consiglieri Sigg. MARCHESE, DUJANY e Dr. NORAT, il quale ultimo ritiene preferibile e pro­pone la dizione "nonché mediante esame radiogra­fico".

Si dà atto che l'articolo 18 viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, previa l'aggiunta, alla fine del primo comma, delle parole: "nonché mediante esame radiografico".

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Art. 19 (Art. 20 della proposta)

Non ammissione ai concorsi

"L'Amministrazione regionale, con deliberazione non motivata ed insindacabile dei competenti organi, può negare l'ammissione al concorso".

Il Consigliere Sig. NOUCHY si dichiara contrario all'approvazione del testo surriportato dell'articolo 19, in quanto ritiene non ammissibile che possa essere negata l'ammissione al concorso ad un aspirante con deliberazione non motivata ed insindacabile.

Il Consigliere Sig. DUJANY osserva che la disposi­zione di cui trattasi è inserita anche nei bandi di concorso ai posti del personale delle Amministrazioni statali.

L'Assessore Prof. DEFFEYES rileva l'opportunità che il testo dell'articolo in esame sia mantenuto inte­gralmente.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, esprime parere che debba essere mantenuta la disposizione in esame per non togliere all'Amministrazione regionale una potestà discrezionale che è riconosciuta a tutte le altre Amministrazioni pubbliche.

Il Consigliere Dr. NORAT concorda con il Presi­dente della Giunta e con l'Assessore Prof. Deffeyes per il mantenimento della disposizione in esame e ne illustra le ragioni.

Il Consigliere Sig. MANGANONI ritiene che tutte le domande degli aspiranti ai concorsi presso l'Am­ministrazione regionale debbano essere sottoposte all'esame del Consiglio regionale per i provvedimenti di sua competenza. Esprime, peraltro, il timore che, in effetti, le domande vengano esaminate dalla Giun­ta e che la Giunta stessa possa adottare, in via d'ur­genza e con i poteri del Consiglio, i provvedimenti relativi che sarebbero sottoposti successivamente alla ratifica del Consiglio regionale, mettendo il Consiglio stesso di fronte a fatto compiuto. Conclude, dichia­randosi favorevole al principio che l'Amministrazio­ne regionale possa negare l'ammissione al concorso, però con provvedimento motivato.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dà lettura del­l'articolo 33 della proposta di regolamento organico e rileva che, essendo di competenza del Consiglio la no­mina del personale di ruolo, ad eccezione del personale d'ordine e dei salariati, ai sensi del regolamento e delle attribuzioni, rientra nella competenza del Con­siglio l'adozione del provvedimento di cui alla dispo­sizione in esame per i concorsi ai posti del personale direttivo e di concetto. Aggiunge che nel fissare le modalità dei concorsi il Consiglio potrà riservare alla propria competenza l'adozione del provvedimento di cui trattasi.

L'Assessore Geom. ARBANEY concorda con quan­to esposto dal Presidente, Avv. Dr. Bondaz, e ribadisce che il Consiglio, in sede di approvazione delle mo­dalità dei concorsi, potrà riservarsi l'adozione del provvedimento in esame.

Il Consigliere Sig. MANGANONI dichiara di con­cordare con l'Assessore Geom. Arbaney alla condizione che, in sede di esame e di approvazione del testo dell'articolo 33 della proposta di regolamento organi­co, sia approvata una disposizione con la quale si sta­bilisca che la facoltà di ammettere o non ammettere un aspiran­te al concorso è di competenza del Consiglio.

Partecipano altresì alla discussione l'Assessore Sig. FOSSON, il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, ed i Consiglieri Sig. NOUCHY e Geom. NICCO.

Si dà atto che l'articolo 19 (art. 20 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti.

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Art. 20 (Art. 21 della proposta)

(v. ex art. 19)

Requisiti e titoli speciali

"Oltre ai requisiti generali di cui agli articoli prece­denti, sono prescritti per gli aspiranti alla nomina a posti di impiegato e salariato i titoli di studio, conse­guiti presso Università o presso Scuole ed Istituti ita­liani, per ciascun posto precisati nella tabella organi­ca del personale allegata al presente regolamento, di cui fa parte integrante.

Oltre al possesso dei titoli di studio prescritti dalla tabella organica, sono anche prescritti i seguenti tito­li di specializzazione o di servizio per i seguenti posti:

1) Per la nomina ai posti di Segretario Generale, di Vice Segretario Generale, di Ispettore ai Comuni e di Capo Divisione: aver prestato, per almeno tre an­ni, servizio nel grado precedente o quale incaricato delle funzioni nello stesso grado o in posti di natura e di importanza analoga nell'Amministrazione regio­nale o in altre Amministrazioni regionali o provincia­li, ovvero aver prestato almeno sei anni di effettivo e lodevole servizio nei ruoli del gruppo A (laureati) presso Prefetture, Amministrazioni provinciali o re­gionali o presso Enti di natura analoga i cui servizi siano stati assorbiti dall'Amministrazione regionale, ovvero, infine, aver prestato almeno sei anni di servi­zio quale Segretario comunale in Comuni di grado non inferiore al quinto.

2) Per la nomina al posto di Sovraintendente agli Studi: aver esercitato l'insegnamento, in seguito a concorso di Stato, per un periodo di almeno quattro anni, oppure aver prestato servizio per un periodo di almeno quattro anni in posti di grado immediatamen­te inferiore presso Sovraintendenze agli Studi o presso Provveditorati provinciali agli Studi.

Per il posto di Sovraintendente agli Studi, potrà es­sere affidato incarico ad un Preside di scuola secon­daria, con trattamento economico ridotto (indennità o differenza di assegni).

3) Per la nomina al posto di Medico regionale: aver esercitato, quale titolare di ruolo, per alme­no due anni, funzioni di Medico regionale o provin­ciale o, per almeno tre anni, funzioni di Ufficiale sa­nitario titolare, ovvero essere in possesso della libera docenza in igiene o della specializzazione in igiene, op­pure avere espletato servizio continuativo di laboraltorio in istituti o in laboratori di igiene per almeno tre anni.

4) Per la nomina al posto di Veterinario regio­nale: aver esercitato, quale titolare di ruolo, le fun­zioni di Veterinario provinciale o regionale per alme­no due anni, ovvero aver acquisito buona pratica nei servizi di igiene veterinaria e di ispezione carni.

5) Per la nomina al posto di Direttore della Se­zione Medico-Micrografica: buona pratica di labora­torio in un Istituto o Laboratorio Medico-Micrografi­co o di igiene per almeno tre anni.

6) Per la nomina al posto di Direttore della Se­zione Chimica: buona pratica di laboratorio in un Istituto o Laboratorio chimico pubblico o di igiene per almeno tre anni.

7) Per la nomina ai posti di Medico primario, Dirigente i servizi sanitari dell'Istituto di Assistenza Materna ed Infantile: possedere la libera docenza o la specializzazione in ostetricia e ginecologia e aver prestato, per almeno tre anni, servizio quale sanitario ostetrico-ginecologo presso cliniche materne, ospedali od istituti di maternità".

M. le Conseiller PERRON fait remarquer que le premier alinéa de l'article 21 établit que le candidat doit produire les titres d'études qu'il a obtenu auprès des Universités ou auprès des écoles et instituts ita­liens. Il fait noter, à ce propos, que le n. 15 de l'arti­cle 47 du règlement en question établit que, aux effets du classement, ont la préférence, entr'autres, les fils des originaires valdôtains. Il ajoute que, bien sou­vent, les fils des originaires valdôtains émigrés en Suisse ou en France fréquentent leurs études auprès des Universités étrangères dont les diplômes ne sont pas parifiés aux diplômes délivrés par les Universités italiennes. Conséquemment il juge nécessaire d'ajou­ter, au premier alinéa, une disposition qui établisse que les titres d'étude délivrés à l'étranger ont égale valeur aux titres d'étude délivrés en Italie.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propone che nel primo comma dopo le parole "Istituti ita­liani" siano aggiunte le parole "o Istituti esteri e­quiparati".

Su richiesta del Consigliere Sig. Manganoni, il Pre­sidente della Giunta, Avv. Caveri, precisa che l'equi­parazione dei titoli di studio avviene soltanto per gli Stati con i quali vi siano speciali convenzioni internazionali in materia e per determinati titoli di studio.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, ribadisce quanto comunicato dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, e cita alcuni esempi a comprova che l'equi­parazione dei titoli di studio non può avvenire per i titoli di determinate facoltà universitarie (legge, ecc.).

Prendono pure parte alla discussione il Vice Presi­dente del Consiglio Ing. PASQUALI, gli Assessori Prof. DEFFEYES, Per. Ind. FOSSON ed il Consi­gliere Sig. NOUCHY.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, invita, quindi, il Consiglio ad approvare la proposta, formulata dal Presidente della Giunta, Avv. Caveri, di inserzione delle parole "o Istituti esteri equiparati" al primo comma dell'art. 20, dopo le parole "Istituti italiani".

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta.

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Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, richiama l'at­tenzione del Consiglio sulla disposizione di cui al numero 2, concernente i titoli di specializzazione e di servizio richiesti per la nomina al posto di Sovrintendente agli Studi e rileva l'opportunità di stabilire che co­stituisca, altresì, titolo di servizio l'aver disimpegna­to le funzioni di Preside di scuola secondaria. Propo­ne, quindi, che il Consiglio approvi la seguente modi­fica: "2) Per la nomina al posto di Sovrintendente agli Studi: aver disimpegnato le funzioni di Preside di scuola secondaria o aver esercitato l'insegnamen­to, ecc. ecc.".

L'Assessore Prof. DEFFEYES esprime parere che per la nomina al posto di Sovrintendente agli Studi debba richiedersi la sola condizione che l'aspirante abbia disimpegnato le funzioni di Preside.

L'Assessore Dr. BERTHET, su richiesta del Con­sigliere Sig. Dujany, precisa che un professore, per conseguire la nomina a ruolo in qualità di Preside, deve aver maturato undici anni di anzianità quale inse­gnante di ruolo e, quindi, complessivamente, dodici anni di insegnamento. Precisa che il Sovrintendente agli Studi è equiparato al Provveditore agli Studi.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, ritiene che possa essere approvata una disposizione con la quale si stabilisca che anche i Professori possano es­sere nominati Sovrintendenti agli Studi, dopo un periodo di dodici anni di insegnamento.

L'Assessore Prof. DEFFEYES rileva che la carica di Sovrintendente agli Studi presuppone una profon­da conoscenza delle questioni didattiche, di tutta l'or­ganizzazione e del funzionamento delle scuole ed insi­ste sulla necessità che siano rispettati tutti i gradi della carriera per conseguire la nomina al posto di Sovrintendente.

L'Assessore Dr. BERTHET concorda con la pro­posta del Presidente della Giunta, Avv. Caveri.

Il Presidente, Avv. Dott. BONDAZ, dà quindi let­tura della seguente nuova formulazione proposta del primo comma del n. 2), che è del tenore seguente: "2) Per la nomina al posto di Sovrintendente agli Studi: aver disimpegnato le funzioni di Preside di scuola secondaria o aver esercitato l'insegnamento, in seguito a concorso di Stato, per un periodo di al­meno dieci anni, oppure aver prestato servizio per un periodo di almeno quattro anni in posti di grado im­mediatamente inferiore presso Sovrintendenze agli Studi o presso Provveditorati provinciali agli Studi".

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità di voti, la proposta.

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Il Consiglio procede, quindi, all'esame del secondo comma del n. 2) che, dopo breve discussione, alla quale prendono parte il Presidente, Avv. Dr. BON­DAZ, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI ed il Segretario Dr. BRERO, viene approvato dal Con­siglio ad unanimità nel testo che segue: "Il posto di Sovrintendente agli Studi può essere affidato, per in­carico temporaneo, ad un Preside di scuola seconda­ria, con trattamento economico ridotto (indennità o differenza di assegni)".

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Il Consigliere Sig. NOUCHY osserva, in ordine al n. 4), che la dizione "ovvero aver acquisito buona pratica nei servizi di igiene veterinaria e di ispezio­ne carni" è alquanto vaga.

Il Consigliere Dr. NORAT ribadisce l'osservazione del Consigliere Sig. Nouchy e rileva l'opportunità che sia specificato in che consista la dizione "buona pratica".

Il Consigliere Col. FERREIN rileva che nella di­sposizione in esame non si fa richiamo ai veterinari condotti e ritiene che debba essere fatta un'aggiunta in quel senso.

L'Assessore Geom. ARBANEY propone che siano tolte dalla disposizione le parole: "quali titolari di ruolo".

Il Consigliere Dr. NORAT concorda con la propo­sta dell'Assessore Geom. Arbaney, rilevando che, nella quasi totalità dei casi, Veterinari attualmente e da anni in servizio sono soltanto incaricati e non sono, quindi, di ruolo.

Il Consigliere Geom. NICCO concorda pure sulla proposta dell'Assessore Geom. Arbaney; rileva, peraltro l'opportunità che i Veterinari condotti possano conseguire la nomina al posto di veterinario regionale soltanto dopo un determinato periodo di anni di ser­vizio.

Il Consigliere Dr. NORAT propone che si precisi che l'aspirante abbia esplicato le funzioni di Veteri­nario condotto per un periodo di almeno sei anni.

L'Assessore Per. Ind. FOSSON propone che il te­sto della disposizione di cui al n. 4) sia mantenuta nella sua formulazione attuale, ritenendo che sia pre­feribile mantenersi sulle generali, in quanto i dettagli potranno essere specificati sul bando di concorso.

L'Assessore Geom. ARBANEY insiste sull'opportu­nità che sia prevista la possibilità per i Veterinari condotti di poter partecipare al concorso per la no­mina al posto di Veterinario regionale.

Dopo ampia discussione, alla quale partecipano il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, gli Assessori Geom. ARBANEY, Dr. BERTHET, Prof. DEFFEYES, Per. Ind. FOSSON ed i Consiglieri Sig. NOUCHY, Dr. NORAT, Geom. NICCO e Col. FERREIN, non essendo unanime il Consiglio sulla proposta di aboli­zione delle parole "quale titolare di ruolo", si procede alla votazione, per alzata di mano, in merito alla proposta stessa.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, visto e comuni­cato l'esito della votazione, dichiara che il Consiglio, a maggioranza di voti (n. 10 voti contrari), ha appro­vato la proposta di soppressione delle quattro parole di cui trattasi.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dà quindi lettura della nuova formulazione del n. 4) dell'articolo 20, che è del tenore seguente: "4) Per la nomina al po­sto di Veterinario regionale: avere esercitato le fun­zioni di Veterinario provinciale o regionale per al­meno due anni, ovvero le funzioni di Veterinario condotto per almeno sei anni, ovvero aver acquisito buona pratica nei servizi di igiene veterinaria e di ispezioni carni".

Il Consiglio prende atto, approvando.

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Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, su richiesta del Consigliere Dr. NORAT, propone che siano altresì soppresse le parole: "quale titolare di ruolo" e "tito­lare" nel testo del n. 3) relativo alla nomina al posto di Medico regionale.

Si dà atto che il Consiglio approva la proposta ad unanimità di voti.

Si dà atto, inoltre, che l'articolo 20 (ex art. 21) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti, con le aggiunte e le modifiche surriportate.

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Art. 21 (Art. 22 della proposta)

(v. ex art. 20)

Esclusione del personale femminile

"Il personale femminile non è ammesso ai posti di grado primo, secondo e terzo dei servizi di segreteria, amministrativi, tecnici e contabili, nonché ai posti di Medico regionale, Veterinario regionale, Sovrain­tendente agli Studi, geometra, assistente tecnico, a­gente e salariato addetto agli uffici centrali ed ai ser­vizi stradali e forestali.

Per la nomina del personale femminile non capo fa­miglia saranno, inoltre, tenuti presenti i limiti massi­mi percentuali e le norme restrittive stabiliti dalle di­sposizioni di legge".

Il Consigliere Sig. NOUCHY rileva che le donne debbono essere parificate agli uomini e cioè debbono avere gli stessi diritti; propone, pertanto, l'abolizio­ne dell'articolo 22 in esame.

Il Vice Presidente, Ing. PASQUALI, si dichiara in linea di massima favorevole alla proposta del Consigliere Sig. Nouchy; riferisce che, recentemente, a Ginevra, all'assemblea dell'O.N.U. la delegazione inglese era capeggiata da una donna che ha parlato per oltre un'ora e mezza con molta competenza sui pro­blemi siderurgici.

I Consiglieri Sig. MANGANONI e Geom. NICCO concordano sulla proposta di soppressione dell'artico­lo in esame.

Il Consigliere Sig. MANGANONI osserva che, attual­mente, le mansioni di Direttore della Sezione Chimi­ca del Laboratorio d'Igiene sono disimpegnate da una donna che ha dato buona prova.

Il Consigliere Sig.ra RONC DESAYMONET ri­leva che, in ogni tempo ed ultimamente durante il periodo bellico, la donna si è affermata e ha dimolstrato di essere all'altezza dei compiti affidatile an­che nel campo amministrativo.

Il Consigliere Sig. DUJANY propone che sia data la possibilità alla donna di occupare posti nell'Am­ministrazione regionale fino al grado terzo compreso.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osserva che non è ancora possibile discutere sulla questione dei vari gradi che sarà oggetto di discussione in sede di esame dell'articolo 25, in merito al quale la Giun­ta intende formulare alcune proposte di modifica­zione.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che la discussione dell'articolo in esame potrebbe essere rin­viata dopo la discussione dell'articolo 25.

L'Assessore Prof. DEFFEYES ritiene che non deb­ba essere preclusa la possibilità di carriera alla don­na, anche perché la selezione delle capacità avviene mediante concorsi ed è da presumersi che, in relazio­ne anche alla evoluzione della società e dei costumi, le donne che risultino vincitrici di concorsi siano da considerarsi ottimi e capaci elementi.

Il Consigliere Sig.ra RONC DESAYMONET ringra­zia l'Assessore Prof. Deffeyes per il suo intervento a favore dei diritti della donna e rileva che la Costitu­zione della Repubblica ha messo su un piano di pa­rità i diritti dell'uomo e della donna; ritiene, pertanto, che anche in questo campo, si debba seguire la via del progresso in Valle d'Aosta.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osser­va che nelle Amministrazioni statali la donna non si trova ancora su un piano di parità nei confronti del­l'uomo, in quanto la donna non è ammessa a con­correre per la nomina ad alcuni posti di grado più elevato. Ritiene che la donna debba essere esclusa da alcuni posti di maggiore responsabilità e delica­tezza e da taluni posti di particolare natura quali, ad esempio, i posti di Medico regionale, di Ispettore ai Comuni, di Veterinario regionale, di Segretario generale e di Vice-Segretario generale.

Il Consigliere Sig. MANGANONI rileva che, es­sendo la Valle d'Aosta riconosciuta quale Regione au­tonoma, l'Amministrazione regionale non è tenuta a seguire pedissequamente le norme vigenti per le Am­ministrazioni statali. Aggiunge che, d'altra parte, l'Amministrazione regionale potrà sempre, avvalen­dosi del disposto dell'art. 19, non ammettere al con­corso l'elemento femminile allorché particolari ragio­ni di servizio o di opportunità lo consiglino. Conclude dichiarando di essere favorevole alla soppressione dell'articolo in esame.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di soppressione dell'articolo 20.

Si dà atto che, procedutosi alla votazione, per alzata di mano, si ha il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 32 (trentadue);

- Consiglieri favorevoli alla proposta di soppressione n. 27 (ventisette);

- Consiglieri contrari alla proposta di soppressione n. 5 (cinque).

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, visto e comuni­cato l'esito della votazione, dichiara che il Consiglio, a maggioranza di voti, ha approvato !a soppressione dell'articolo in esame (art. 22 della proposta).

IL CONSIGLIO

prende atto.

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Art. 21 (Art. 23 della proposta)

Qualifica del personale

"La qualifica del personale risulta dall'atto di no­mina o da altro regolare provvedimento di assunzio­ne o di incarico, in relazione ai posti della tabella or­ganica.

Il personale si distingue:

a) secondo la funzione e la categoria giuridica, in: impiegati, salariati, agenti;

b) secondo le modalità di retribuzione, in: im­piegati, salariati, giornalieri, incaricati;

c) secondo lo stato giuridico, in: personale di ruolo (in pianta stabile o di carriera), personale av­ventizio o provvisorio (assunto o incaricato a tempo determinato o indeterminato), giornalieri;

d) secondo la natura delle mansioni e dei servi­zi, in: amministrativi, tecnici, sanitari, contabili, d'ordine.

Si dà atto che l'articolo 21 (ex art. 23 della propo­sta) viene approvato, ad unanimità, dal Consiglio, nel suo testo integrale, senza discussione.

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Art. 22 (Art. 24 della proposta)

(v. ex art. 3)

Classificazione del personale

"Il personale si distingue, inoltre, secondo le fun­zioni e il titolo di studio previsto per il posto, nei gruppi seguenti:

Gruppo A: Personale di concetto con funzioni direttive od esecutive, per il cui posto di organico è prescritto il diploma di laurea.

Gruppo B: Personale di concetto, con funzioni direttive od esecutive, per il cui posto di organico è prescritta la licenza di scuola media superiore con eventuali altri titoli di specializzazione: diploma di Segretario comunale; specializzazione pratico-speci­fica in determinate materie (esperti, periti).

Gruppo C: Personale d'ordine, per il cui posto di organico è prescritta la licenza di scuola media infe­riore con eventuali altri titoli di specializzazione pra­tica.

Subalterni: Personale per il cui posto di organico è prescritto il proscioglimento dall'obbligo scolastico elementare".

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, non ritiene op­portuno di precisare i titoli di specializzazione del gruppo B) e propone quindi la soppressione delle pa­role: "con eventuali altri titoli di specializzazione: diploma di Segretario comunale; specializzazione pra­tico-specifica in determinate materie (esperti, pe­riti)".

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta di soppressione.

Il Consigliere Sig. DUJANY ritiene opportuno che, nel gruppo A), le parole "diploma di laurea" siano sostituite con le parole "titolo di lau­rea".

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta.

Si dà atto che l'art. 22 (art. 24 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità di voti, con le modificazioni surriportate.

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Art. 23 (v. art. 25 della proposta)

(v. ex art. 4)

Ordine gerarchico e anzianità di grado del personale

"L'ordine gerarchico del personale è determinato dal grado e, a parità di grado, dall'anzianità di servizio nel grado; a parità di questa, dalla età.

L'anzianità di grado è determinata dalla data del­l'ultima nomina o promozione al grado; a parità di ta­le anzianità, dal posto in graduatoria di merito per la nomina o per la promozione; a parità anche di me­rito, dalla data di nomina al grado precedente.

Infine, a parità delle suddette condizioni, ha la precedenza il più anziano di età.

Agli effetti del computo dell'anzianità deve essere dedotto il tempo nel quale il personale sia stato as­sente dal servizio per aspettative per motivi di fami­glia o personali o per sospensione di grado, dal ser­vizio o dallo stipendio.

Il personale è ripartito nei seguenti gradi:

1° grado: Segretario generale, Capo dei servizi e del personale;

2° grado: Vice Segretario generale;

3° grado: Capi Divisione, Capi Servizio, Dirigen­ti di Istituto, Ispettore ai Comuni, Medico e Veteri­nario regionali;

4° grado: personale di concetto non Capo Servi­zio (laureato e diplomato);

5° grado: personale d'ordine;

6° grado: Salariati.

Il personale dei primi cinque gradi ha la qualifica di impiegato".

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, riferisce al Con­siglio in merito alla seguente diversa ripartizione di gradi proposta dal Presidente della Giunta, Avv. Ca­veri, anche a nome della Giunta:

"Il personale è ripartito nei seguenti gradi:

1) Segretario generale;

2) Vice-Segretario generale - Ispettore dei Co­muni;

3) Capi Divisione laureati - Medico regionale - Veterinario regionale - Ispettore Capo forestale - Pri­mario Ostetrico - Sovrintendente alle Antichità e Bel­le Arti;

4) Capi Divisione diplomati - Vice-Capi Divisio­ne laureati - Direttori dei Laboratori di Igiene - Ca­pi ufficio laureati - Primi Segretari (laureati);

5) Vice-Capi Divisione diplomati - Capi ufficio di­plomati - impiegati laureati;

6) Personale di concetto diplomato non capo servizio - Archivista capo;

7) Personale d'ordine;

8) Salariati".

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che, se­condo la proposta surriportata del Presidente della Giunta, Avv. Caveri, i gradi sono aumentati da sei ad otto.

Il Consigliere Sig. NOUCHY rileva che nel grado terzi della proposta del Presidente della Giunta è stato omesso l'Ispettore agrario.

Il Consigliere Sig. DUJANY rileva che nella pro­posta stessa è stato omesso pure il Sovrintendente agli Studi e chiede se lo stesso sia da ritenersi com­preso tra i Capi divisione laureati.

Il Segretario Dr. BRERO precisa che il Sovrinten­dente agli Studi è da ritenersi compreso nei Capi Di­visione di gruppo A.

L'Assessore Dr. BERTHET obietta che il Sovrintendente agli Studi non può essere considerato alla stessa stregua del Capo divisione laureato, in quanto nell'Amministrazione statale il suo grado è equipa­rato a quello del Prefetto.

Il Consigliere Sig. NOUCHY osserva che nell'Am­ministrazione statale anche l'Ispettore agrario è di grado 5°.

L'Assessore Geom. ARBANEY precisa che il pri­mo grado dell'Amministrazione regionale corrisponde al grado 4° dello Stato, il 2° corrisponde al grado 5°, il 3° al grado 6°, ecc. ecc.

Il Consigliere Sig. NOUCHY rileva che, nella pro­posta del Presidente della Giunta, i Vice Capi Divisio­ne laureati sono parificati ai Capi divisione diploma­ti (grado 4°); ritiene che i Vice Capi Divisione dei po­sti di gruppo B, quand'anche siano laureati, debba­no avere il trattamento economico e giuridico previ­sto per i Capi Divisione diplomati (gruppo B), allorché ricoprano posti di gruppo B.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, chiari­sce e precisa che la Giunta, nel formulare la proposta surriportata, ha inteso comprendere nel grado 3° i Capi Divisione per il cui posto è richiesto il possesso della laurea e non già i laureati in genere; rileva che il grado e il gruppo sono riferiti ai posti di tabella ed ai relativi titoli di studio prescritti.

L'Assessore Per. Ind. FOSSON osserva che nell'Amministrazione statale i laureati hanno il tratta­mento giuridico ed economico del posto e del gruppo al quale appartengono per nomina; precisa che il per­sonale statale di gruppo C può anche raggiungere a fine carriera posti e stipendi di grado superiore ai posti e stipendi iniziali del gruppo B.

Sorge discussione alla quale partecipano il Presi­dente, Avv. Dr. BONDAZ, il Presidente della Giun­ta, Avv. CAVERI, il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, l'Assessore Per. Ind. FOSSON ed il Consigliere Sig. NOUCHY.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, propo­ne che il Consiglio proceda all'esame dei singoli gradi proposti dalla Giunta.

GRADO 1° - Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, concordando con il Presidente della Giunta, Avv. Ca­veri, chiede se il Consiglio concordi o meno sulla pro­posta di attribuzione del primo grado al solo Segre­tario generale.

Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità, approva la proposta.

GRADO 2° - Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che la Giunta propone di comprendere nel grado 2°, oltre al Vice-Segretario generale, anche l'Ispettore dei Comuni.

Il Consigliere Sig. NOUCHY dichiara di concordare sulla proposta.

Il Consigliere Dr. NORAT propone che siano, altre­sì, classificati di grado 2° il Medico ed il Veterinario regionali.

L'Assessore Geom. ARBANEY rileva che la figura del Medico e del Veterinario regionali sono del tutto diverse da quella dell'Ispettore dei Comuni, il quale esercita il servizio ispettivo su tutti i Comuni della Regione.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, ed il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, osservano che l'Ispettore dei Comuni corrisponde, nell'Amministrazione statale, al Vice Prefetto ispettore.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, chiede, quindi, se il Consiglio approvi la proposta della Giunta per la classificazione al grado secondo del Vice Segretario generale e dell'Ispettore dei Comuni.

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta.

GRADO 3° - Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che la Giunta propone di comprendere nel grado 3°: i Capi Divisione laureati - il Medico regionale - il Veterinario regionale - l'Ispettore capo forestale - il Primario ostetrico - il Sovrintendente alle Antichità e Belle Arti.

Il Consigliere Sig. NOUCHY rileva l'opportunità che sia meglio precisata la dizione "Capi Divisione laureati", in quanto vi sono posti di Capi Divisione per i quali non è richiesta la laurea.

Il Presidente, Avv Dr. BONDAZ, propone che sia adottata la dizione "Capi divisione di gruppo A".

Il Vice Presidente del Consiglio, Ing. PASQUALI, concorda con il Presidente del Consiglio; ritiene però opportuno di aggiungere anche la precisazione "per i cui posti di organico è richiesta la laurea".

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, concorda.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, pur rilevando che fra i Capi Divisione di gruppo A è da ritenersi già compreso il Sovrintendente agli Studi, ritiene opportuno che nel grado 3° sia altresì indicato il Sovrinten­dente agli Studi.

Il Consigliere Sig. NOUCHY concorda e propone che sia altresì menzionato l'Ispettore agrario.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, dà quindi let­tura, per l'approvazione, della proposta di elenco del personale da comprendersi nel grado 3°: "GRADO 3°: Capi Divisione di gruppo A (per il cui posto di orga­nico è richiesta la laurea); Medico regionale; Veteri­nario regionale; Ispettore agrario; Ispettore capo fo­restale; Primario ostetrico; Sovrintendente agli Stu­di; Sovrintendente alle Antichità e Belle Arti".

Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità di voti, approva la proposta.

GRADO 4° - Il Presidente, Avv .Dr. BONDAZ, fa presente che la Giunta propone di comprendere nel grado 4°: i Capi Divisione diplomati - i Vice Capi Di­visione laureati - i Direttori dei Laboratori di Igiene - i Capi Ufficio laureati - i Primi Segretari (laureati).

Il Consigliere Sig. NOUCHY propone che i Vice Capi Divisione laureati siano tolti dal grado 4° e pas­sati al grado 5°.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, fa pre­sente che, ad esempio, secondo la tabella organica al­legata alla proposta di regolamento in esame, predi­sposta dall'apposita Commissione, l'Ingegnere Capo ed il Vice Ingegnere Capo della Divisione Lavori Pubbli­ci dovrebbero essere compresi entrambi nel grado 3°; rileva che la Giunta ritiene più logico di aggiungere un nuovo grado (intermedio) e di proporre che il Vi­ce-Ingegnere Capo sia compreso nel nuovo grado 4°. Fa presente che, secondo la proposta del Consigliere Sig. Nouchy, il Vice-Ingegnere Capo dovrebbe invece passare al grado 5° e che, se si accettasse tale propo­sta, il Vice-Ingegnere Capo - che è di gruppo A (laureato) - verrebbe ad essere di grado inferiore al Capo della Divisione Assistenza e Beneficenza, posto di gruppo B, per il quale cioè è previsto soltanto il diploma di scuola media superiore.

L'Assessore Per. Ind. FOSSON insiste affinché sia approvata la proposta della Giunta e cioè nel senso che i Capi Divisione di gruppo B (per il cui posto è previsto il diploma di scuola media superiore), siano parificati come grado ai Vice-Capi Divisione di grup­po A (per il cui posto è richiesta la laurea).

Il Consigliere Sig. NOUCHY osserva che il persona­le elencato al grado 4°, secondo la proposta della Giunta, deve essere in possesso del titolo di laurea, ad eccezione del Capo Divisione di gruppo B (diplo­mato) e propone, pertanto, che quest'ultimo sia pas­sato al grado 5°.

Segue discussione, in proposito alla quale prendono parte il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, gli Assessori Geom. ARBANEY e Per. Ind. FOSSON ed il Consigliere Sig. NOUCHY

L'Assessore Geom. ARBANEY rileva che, accet­tando la proposta della Giunta, il Capo-Divisione di­plomato viene parificato al Vice Capo Divisione lau­reato. Ritiene che, data la diversità del titolo di studio (laurea e diploma), non possa aver luogo l'equipa­razione, in quanto, in difetto, il Vice-Ingegnere Capo verrebbe ad essere equiparato ad un maestro elemen­tare, che può essere nominato Capo della Divisione Assistenza e Beneficenza.

Il Consigliere Sig. NOUCHY insiste sulla sua pro­posta.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, osserva che eguale fatto si verifica per il personale elencato nel grado 6°; cita il caso dell'archivista statale, che può giungere sino al grado settimo pur essendo di grup­po C.

Il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, concor­da e osserva in proposito che la questione dei gradi non va confusa con quella dei gruppi.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, in relazione alla rettifica apportata al grado 3°, propone che la parola "laureati" sia sostituita dalle parole "di gruppo A" (per il cui posto di organico è richiesta la laurea) e che la parola "diplomati" sia sostituita dalle parole "di gruppo B" (per il cui posto di organico è richie­sto il diploma di scuola media superiore).

Si dà atto che il Consiglio approva, ad unanimità, la proposta.

Segue discussione sulla qualifica e sulle mansioni dei "Primi Segretari laureati" e dei "Capi ufficio laureati", discussione alla quale prendono parte il Presidente della Giunta, Avv. CAVERI, l'Assessore Per. Ind. FOSSON ed il Consigliere Sig. NOUCHY.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, chiede al Con­sigliere Sig. Nouchy se insista sulla sua proposta di passare i Capi Divisione di gruppo B (diplomati) dal grado 4° al grado 5°.

Il Consigliere Sig. NOUCHY risponde affermativa­mente.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, pone, pertanto, ai voti, per alzata di mano, la proposta formulata dal Consigliere Sig. Nouchy.

Procedutosi alla votazione, per alzata di mano, il Consiglio, unanime, ad eccezione del Consigliere Sig. Nouchy, respinge la proposta di cui si tratta.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, visto l'esito del­la votazione, dichiara approvata, con le modifiche di forma surriportate, la proposta che si trascrive: "GRADO 4°: Capi Divisione di gruppo B (per il cui posto di organico è richiesto il diploma di scuola me­dia superiore); Vice Capi Divisione di gruppo A (per il cui posto di organico è richiesta la laurea); Diret­tore dei Laboratori di Igiene; Capi Ufficio di gruppo A (per il cui posto di organico è richiesta la laurea); Primi Segretari di gruppo A (per il cui posto di orga­nico è richiesta la laurea)".

GRADO 5° - Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, rileva che la Giunta propone di includere nel grado 5° i Vice Capi Divisione di gruppo B - i Capi ufficio di gruppo B - gli impiegati di gruppo A.

Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità, approva la proposta formulata dalla Giunta.

GRADO 6° - Il Presidente, Avv, Dr. BONDAZ, rileva che la Giunta propone di includere nel grado 6° il personale di gruppo B non Capo ser­vizio e l'Archivista capo.

Il Presidente, Avv. Dr. Bondaz, propone la sop­pressione delle parole "non Capo servizio".

Si dà atto che, dopo breve discussione, il Consiglio approva la seguente proposta: "6° grado - Personale di concetto di gruppo B (per i cui posti di organico è richiesto il diploma di scuola media superiore) - Ar­chivista capo".

GRADO 7° - Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, fa presente che la Giunta propone di comprendere nel 7° il personale d'ordine.

Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità, approva la proposta della Giunta.

GRADO 8° - Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, fa presente che la Giunta propone di comprendere nel grado 8° i salariati.

Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità, approva la proposta della Giunta.

Il Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, propone che l'ultimo comma dell'articolo 23 in esame ("il per­sonale dei primi cinque gradi ha la qualifica di im­piegato") sia ora modificato nel senso di stabilire che il personale dei primi sette gradi ha la qualifica di impiegato.

Si dà atto che il Consiglio, ad unanimità, approva la proposta.

Si dà atto che, su proposta del Presidente, l'artico­lo 23 (art. 25 della proposta) viene approvato dal Consiglio, ad unanimità, con le rettifiche ed aggiunte surriportate.

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Art. 24 (Art. 26 della proposta)

Equiparazione al personale statale

"I posti della tabella organica dell'Amministrazione regionale sono equiparabili ai posti dei corrispondenti organici del personale statale secondo i seguenti crilteri:

a) per la determinazione del corrispondente grup­po del personale statale, si tiene conto del titolo di studio richiesto per il posto: diploma di laurea per il gruppo A; licenza di scuola media superiore per il gruppo B; licenza di scuola media inferiore per il gruppo C; titolo di studio inferiore per gli agenti e subalterni;

b) per la determinazione successiva del corrispon­dente grado del personale statale, si tiene conto della natura e della importanza delle attribuzioni e dei ser­vizi.

Si dà atto che l'articolo 24 (art. 26 della proposta) viene approvato dal Consiglio, dopo breve discussione.

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Il Presidente del Consiglio, Avv. Dr. BONDAZ, da­to atto che il Consiglio ha già approvato i primi ven­tiquattro articoli del nuovo regolamento organico per i servizi e per il personale dell'Amministrazione re­gionale, propone al Consiglio di sospendere la seduta e di rinviare ad una successiva adunanza, in gior­no da stabilirsi, la continuazione della discussione dei successivi articoli della proposta di regolamento stesso.

Dopo breve discussione,

IL CONSIGLIO

approva la proposta del Presidente, Avv. Dr. BONDAZ, decidendo, ad unanimità di voti, di continua­re la discussione dei successivi articoli della proposta di regolamento organico, in successiva adunanza con­siliare, in giorno da stabilirsi. (Vedi deliberazione suc­cessiva n. 127).

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