Oggetto del Consiglio n. 137 del 10 novembre 1948 - Verbale

OGGETTO N. 137/48 - AGGIORNAMENTO DELL'INDENNITA' PER INSEGNAMENTI IN LINGUA FRANCESE AL PERSONALE DIRETTIVO, ISPETTIVO ED INSEGNANTE DELLE SCUOLE ELEMENTARI CLASSIFICATE E SUSSIDIATE.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione, Geom. BIONAZ, riferisce in merito alla proposta di aggiornamento delle indennità per insegnamenti in lingua francese al personale direttivo, ispettivo ed insegnante delle scuole elementari classificate e sussidiate della Regione.

Richiama la deliberazione consiliare in data 13 febbraio 1947, con la quale è stato stabilito, fra l'altro, quanto segue:

1) di assumere a carico della Regione le spese relative ai servizi dell'istruzione pubblica in Valle di Aosta;

2) di elevare da 25 a 30 il numero delle ore settimanali d'insegnamento nelle scuole elementari, in conformità agli accordi intervenuti a Roma, nel novembre 1946, fra i rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione ed i rappresentanti della Valle;

3) di corrispondere agli insegnanti di tutte le scuole elementari gli assegni mensili nelle misure vigenti per gli insegnanti di ruolo statale dei corrispondenti ordini e gradi;

4) di corrispondere, a decorrere dal 5 gennaio 1947, agli insegnanti, di ruolo e non di ruolo, a titolo di compenso per le ore supplementari di lezioni, di cui al n. 2, una indennità mensile commisurata in Lire 2.500 nette per ogni insegnante in attività di servizio, sia esso di ruolo o supplente, e limitata al periodo di effettiva prestazione di servizio;

5) di corrispondere l'indennità di Lire 2.500 mensili nette di cui al n. 4 anche agli Ispettori ed ai Direttori Didattici;

6) di stabilire che i compensi e le indennità di cui ai numeri 4 e 5 abbiano carattere variabile e debbano, cioè, essere aumentati o diminuiti proporzionalmente agli eventuali futuri aumenti o diminuzioni degli stipendi mensili base delle categorie del personale di cui si tratta;

7) di corrispondere alle insegnanti delle scuole sussidiate, a decorrere dal 5 gennaio 1947, l'indennità mensile di Lire 1.500 nette, per l'aumentato numero settimanale di ore d'insegnamento (da 25 a 30 ore e ciò per il solo periodo di effettivo servizio prestato).

Richiama, inoltre, la deliberazione consiliare 26 giugno 1947, n. 109 con la quale è stato stabilito:

1°) di concedere, a decorrere dal 1° giugno 1947, agli insegnanti di ruolo che hanno prestato servizio nelle scuole elementari, l'aumento del 15% sull'indennità mensile di Lire 2.803,65 lorde (pari a nette Lire 2.500) stabilita con deliberazione n. 10 in data 13 febbraio 1947 del Consiglio regionale, elevando in tal modo l'indennità a Lire 2.875 mensili nette (pari a lorde Lire 3.224,20).

2°) di corrispondere, con decorrenza dal 1° giugno 1947, l'indennità mensile di Lire 2.875 di cui si tratta, oltrechè per il periodo di effettiva prestazione del servizio scolastico, anche per i primi quindici giorni di assenza per giustificati motivi di famiglia, e per i primi sessanta giorni di congedo ordinario e straordinario per malattia.

Richiama, infine, la deliberazione della Giunta regionale n. 88, in data 20 febbraio 1948, con la quale veniva approvato l'aggiornamento dell'indennità per gli insegnanti in lingua francese nella misura del 30%, in rapporto degli aumenti degli stipendi previsti dal D.L. del C.P.S. 5/8/1947 n. 778, nonché il rimborso delle ritenute erariali con decorrenza dal 1° luglio 1945.

L'Assessore Geom. BIONAZ riferisce che ha attentamente esaminato il modo migliore di regolare la corresponsione dell'indennità per gli insegnamenti in lingua francese a favore del personale ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari classificate e sussidiate della Valle d'Aosta, tenendo presenti le esigenze scolastiche ed il maggior lavoro derivante dall'avvenuto aumento del numero di ore di lezione (da 25 a 30) rese obbligatorie nelle scuole elementari della Valle. Riepiloga, illustrandoli, i precedenti relativi all'indennità per insegnamenti in lingua francese concessa con i summenzionati provvedimenti agli insegnanti, agli ispettori ed ai direttori didattici. Ricorda che su proposta del suo predecessore, Senatore Avv. Page, il Consiglio regionale ha deliberato, il 13 febbraio 1947, la corresponsione della indennità per insegnamenti in lingua francese, in base agli stipendi percepiti dai maestri e ragguagliata al maggior numero di ore di insegnamento, nella misura di Lire 2.500 nette mensili. La misura di tale indennità fu successivamente aggiornata; l'aumento, però, fu concesso tenendo come base non già gli interi assegni percepiti ma soltanto gli assegni o stipendi principali.

L'Assessore Geom. BIONAZ fa presente che gli insegnanti, in data 31 ottobre 1947, 26 febbraio 1948 e 20 luglio 1948, hanno protestato perché l'aggiornamento dell'indennità non è avvenuto tenendo come base gli interi assegni percepiti, come già era stato fatto in occasione della concessione della primitiva indennità, stabilita in circa un quinto degli assegni. L'Assessore Geom. Bionaz osserva che secondo le disposizioni in vigore, ribadite con D.L. 3/9/1947, ai maestri che insegnano materie speciali compete una indennità nella misura di 2/3 e di 1/25 dello stipendio mensile dovuto all'insegnante di ruolo inizio carriera, contrariamente a quanto è stabilito per il personale che lavora alle dipendenze di industrie, le cui ore di prestazione di lavoro straordinario sono retribuite con compensi maggiori che per le ore di prestazione di lavoro normale. Agli insegnanti, invece, le ore di prestazione di lavoro straordinario sono retribuite soltanto nella misura di 2/3 dell'ammontare dello stipendio (assegno principale). L'Assessore Geom. Bionaz fa presente che, così stando le cose, l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto corrispondere agli insegnanti una indennità mensile di Lire 1.444, cifra del tutto insufficiente per compensare gli insegnanti del loro maggiore lavoro per le ore supplementari, per l'insegnamento della lingua francese, anche perché l'insegnamento della lingua francese comporta necessariamente lo studio della stessa. Tale è la ragione per cui, in precedenza, si è proposto di ragguagliare l'aumento all'intero stipendio. L'Assessore Geom. Bionaz informa che gli insegnanti hanno protestato perché l'aggiornamento dell'indennità non è stato approvato nella misura dagli stessi richiesta ed aggiunge che l'Amministrazione regionale era ben disposta ad accogliere i loro desiderata, ma che, per far ciò, occorreva poter basarsi su una disposizione di legge per motivare e legittimare l'adozione di un provvedimento deliberativo nel senso richiesto dagli insegnanti, in quanto il comma 2° dell'articolo 5 del D.L. 11/11/1946 n. 365 vieta di corrispondere agli insegnanti in servizio in Valle d'Aosta una retribuzione mensile superiore a quella che percepiscono gli insegnanti retribuiti direttamente dallo Stato. Fa presente che, dopo aver attentamente e lungamente esaminato il modo migliore di risolvere il problema, si è venuti nella determinazione di adottare il sistema seguente: suddividere l'indennità da corrispondersi al personale insegnante in tre voci distinte, corrispondendo agli insegnanti: una indennità a titolo di compenso per la maggiorazione dell'orario che in Valle d'Aosta è di 30 ore settimanali anziché di 25; una indennità di studio per la lingua francese ed una indennità a titolo di compenso per remunerazione del lavoro straordinario per correzione dei compiti in lingua francese. Aggiunge di ritenere che in tal modo il provvedimento deliberativo sia legittimo e motivato anche in quanto è ormai imminente la pubblicazione di un decreto legislativo il cui schema è già pubblicato sulle riviste scolastiche e con il quale si stabilisce una indennità di studio, per i direttori didattici e per gli ispettori scolastici. Rileva che il complesso delle tre indennità ammonta alla indennità totale di Lire 50.010 annue nette per ogni insegnante. L'Assessore Geom. Bionaz propone che, a parziale modificazione delle deliberazioni consiliari 13/2/1947 e 26 giugno 1947 e della deliberazione della Giunta regionale in data 20/2/1948, il Consiglio regionale deliberi:

1°) di retribuire la maggiorazione di orario (ore 5 settimanali) obbligatoria nelle scuole elementari della Valle, nella stessa misura delle altre ore di insegnamento e precisamente dando per ogni ora settimanale di lezione in più, determinata dal prolungamento di orario, una retribuzione pari ad 1/25° dello stipendio mensile dell'insegnante elementare di ruolo all'inizio della carriera. Tale compenso è corrisposto per 13 mesi al personale ispettivo, direttivo ed insegnante. In base a tale retribuzione un'ora settimanale di prolungamento d'orario costa mensilmente Lire 362 nette che, moltiplicate per cinque ore settimanali, danno Lire 1.810 nette mensili, variabili proporzionalmente con le eventuali variazioni di stipendio.

2°) di stabilire una indennità di studio per la lingua francese (analogamente a quanto recentemente decretato dal Consiglio dei Ministri per lo studio delle altre discipline insegnate nelle scuole elementari) nella misura di Lire 1.790 mensili nette per il personale ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari della Valle. L'indennità di studio spetta per dodici mesi ed è dovuta anche per i periodi di congedo ordinario e straordinario per motivi di salute e nei primi quindici giorni di congedo per motivi di famiglia. Essa è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze; è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio o della retribuzione.

3°) di stabilire un compenso mensile di lavoro straordinario di Lire 500 per la correzione dei compiti in lingua francese, come previsto dal D.L. Pres. 27-6-1946 n. 19. Detto compenso è assegnato in misura forfetaria a tutto il personale insegnante, direttivo ed ispettivo delle scuole elementari della Valle; esso è corrisposto in ogni anno scolastico, limitatamente al periodo dal 1° ottobre al 31 luglio per il personale insegnante ed al periodo dal 1° ottobre al 31 agosto per il personale direttivo ed ispettivo; non è dovuto per i periodi di congedo e di aspettativa ed in tutti gli altri casi in cui lo stipendio e la retribuzione vengano ridotti o sospesi.

4°) di fissare in Lire 2.500 nette il compenso per gli insegnamenti in lingua francese svolti dal personale insegnante delle scuole sussidiate per il solo periodo di effettivo insegnamento. Tale compenso è comprensivo delle varie indennità stabilite per gli insegnanti delle scuole classificate e cioè maggiorazione di orario, indennità di studio, lavoro straordinario.

5°) tutti i suddetti compensi ed indennità sono dovuti con decorrenza 1° ottobre 1948.

6°) con i suesposti provvedimenti la somma di Lire 36.400 annue nette, attualmente percepita da ciascun insegnante elementare di ruolo o provvisorio, viene aumentata a Lire 50.010 annue nette. Per il personale direttivo ed ispettivo la somma netta di Lire 36.400, attualmente percepita, viene aumentata a Lire 50.510 annue nette. Per il personale insegnante nelle scuole sussidiate la somma mensile di Lire 2.180 nette percepite per i mesi di effettivo servizio è aumentata in Lire 2.500 nette mensili. (Complessivamente la somma di Lire 16.500.000 circa attualmente occorrente, viene portata a Lire 22.500.000 circa, con un aggravio per il bilancio di Lire 6.000.000 al netto delle ritenute erariali).

7°) di revocare, con effetti a decorrere dal 1° ottobre 1948, le indennità stabilite con le deliberazioni consiliari 13 febbraio 1947 n. 10 e 26 giugno 1947 n. 109, già aggiornate con deliberazione di Giunta n. 88 delli 20 febbraio 1948, ordinando alla competente Divisione Finanziaria di provvedere alle necessarie operazioni di conguaglio di somme.

L'Assessore Geom. BIONAZ riferisce quindi al Consiglio in merito agli assegni mensili ed annui attualmente spettanti ai maestri elementari di ruolo dei gradi XII, XI, X, IX iniziali.

Il Consigliere Sig. THOMASSET osserva che l'indennità concessa agli insegnanti con deliberazione consiliare in data 13 febbraio 1947, nella misura di Lire 2.500 (duemilacinquecento) nette mensili, corrispondeva ad un quinto circa dell'ammontare della retribuzione mensile dell'insegnante, mentre le tre indennità proposte dall'Assessore Geom. Bionaz, non raggiungono, sommate, la percentuale di un quinto della retribuzione come era stato stabilito con la prima deliberazione consiliare del 13 febbraio 1947. Propone, pertanto, che la misura dell'indennità, di cui alle proposte dell'Assessore Geom. Bionaz, sia aumentata nella misura di un quinto della retribuzione mensile, comprensiva di tutti gli assegni attualmente percepiti dagli insegnanti.

L'Assessore Geom. BIONAZ ribadisce le ragioni già esposte in precedenza, precisando che l'adozione di un provvedimento nel senso richiesto dal Consigliere Sig. Thomasset non potrebbe trovare sufficiente base giuridica né motivazione, per cui non potrebbe essere approvato dal Consiglio né vistato dal Comitato di Coordinamento; aggiunge che le proposte fatte corrispondono ai Provvedimenti testè disposti a favore dei maestri elementari, direttori didattici ed ispettori scolastici dal Consiglio dei Ministri. Conferma che l'aumento richiesto per ore di lavoro straordinario, in base alle disposizioni legislative, compete solo nella misura di due terzi della paga oraria normale, calcolata sull'ammontare dello stipendio base iniziale di carriera. Ribadisce il principio sancito dal comma 2° dell'art. 5 del D.L. 11 novembre 1946 n. 365, in base al quale gli insegnanti residenti in Valle d'Aosta non possono percepire retribuzione superiore ai quella corrisposta dallo Stato agli altri insegnanti elementari. Osserva che l'Amministrazione regionale deve accogliere, per quanto possibile i desiderata degli insegnanti, ma che non può, scientemente, adottare un provvedimento non regolare e sapendo a priori che non può essere approvato.

Segue discussione fra l'Assessore Geom. Bionaz ed il Consigliere Sig. Thomasset.

Il Consigliere Sig. THOMASSET propone che il compenso per ore di lavoro straordinario, spettante agli insegnanti, sia calcolato sulla media tra lo stipendio base iniziale di carriera e lo stipendio percepito dagli insegnanti che hanno raggiunto il massimo dell'anzianità.

L'Assessore Geom. BIONAZ eccepisce che la proposta del Consigliere Sig. Thomasset, non può essere accolta, in quanto l'art. 3 del Decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947 n. 1002, di cui dà lettura, stabilisce che l'indennità mensile dovuta ai maestri di scuole speciali, per le ore in più del normale orario delle lezioni, "è determinata nella misura dei due terzi di un venticinquesimo dello stipendio mensile dovuto all'insegnante elementare di ruolo all'inizio della carriera, per ogni ora settimanale di lezione". Aggiunge che, come già chiarito, per maggiorare nella maggior misura possibile il compenso da corrispondersi agli insegnanti della Valle d'Aosta per le cinque ore di insegnamento prestato in più del normale orario, la Giunta, dopo approfondito esame, ha stabilito di retribuire la maggiorazione di orario (ore cinque settimanali) obbligatoria nelle scuole elementari della Valle, nella stessa misura delle altre ore di insegnamento e precisamente dando per ogni ora settimanale di lezione in più, determinata dal prolungamento di orario, una retribuzione pari ad un venticinquesimo dello stipendio mensile dell'insegnante elementare di ruolo all'inizio della carriera, anziché nella misura di due terzi o di un venticinquesimo, come stabilito dall'art. 3 del succitato decreto in data 3 settembre 1947.

L'Assessore Geom. Bionaz rileva che lo Stato, con decreto legislativo di cui è imminente la pubblicazione, corrisponderà agli insegnanti di ruolo una indennità mensile di Lire 750 per la correzione dei compiti, ridotta a Lire 450 mensili per gli insegnanti non di ruolo. Aggiunge che, in analogia a quanto stabilito dallo Stato, la Giunta regionale propone al Consiglio la corresponsione agli insegnanti della Valle di una indennità di Lire 500 mensili per correzione dei compiti redatti in lingua francese. Aggiunge che, tale indennità corrisponde all'incirca alla media delle due indennità stabilite dallo Stato per gli insegnanti di ruolo e non di ruolo (Lire 750 + Lire 450=Lire 1200:2=Lire 600), in quanto va tenuto presente che l'indennità concessa dallo Stato comprende la correzione dei compiti di tutte le materie, mentre l'indennità di Lire 500 sarebbe concessa esclusivamente per la correzione dei compiti in lingua francese.

Il Consigliere Sig. THOMASSET eccepisce che la correzione dei compiti in lingua francese comporta per l'insegnante maggior mole di lavoro che non la correzione degli altri compiti.

L'Assessore Geom. BIONAZ ribadisce che la Giunta si è preoccupata di accogliere per quanto possibile i desiderata degli insegnanti, ma che non si può adottare un provvedimento non motivato su basi giuridiche e che non possa essere vistato dal Comitato di Coordinamento. Osserva che la misura delle nuove indennità corrisponde alle richieste a suo tempo fatte dagli insegnanti, come risulta da un articolo apparso sul giornale "Lo Partisan" e di cui dà lettura, articolo nel quale si chiedeva che la misura dell'indennità venisse fissata nella somma di Lire 5.000 mensili, per mesi dieci. Osserva che, in base alle proposte di cui sopra, l'indennità già stabilita nella misura di Lire 36.400 annue nette, per ogni insegnante elementare di ruolo o provvisorio, sarebbe elevata a Lire 50.010 annue nette.

Il Consigliere Sig. THOMASSET insiste affinché la misura dell'indennità da corrispondersi agli insegnanti sia ragguagliata alla percentuale di un quinto della retribuzione mensile.

L'Assessore Geom. BIONAZ riepiloga e riassume tutti i precedenti relativi all'indennità di cui in oggetto e dichiara di essere personalmente favorevole all'accoglimento delle nuove richieste degli insegnanti elementari, ma che, nella sua qualità di Assessore all'Istruzione Pubblica, ha il dovere di rappresentare al Consiglio le conseguenze che potrebbero derivare dall'accoglimento delle loro richieste, in quanto le stesse non possono avere base giuridica e quindi, quasi sicuramente, un provvedimento deliberativo nel senso invocato non sarebbe vistato dal Comitato di Coordinamento.

L'Assessore Geom. Bionaz rileva che se gli insegnanti valdostani devono sottostare ad un insegnamento e ad un orario più pesanti per l'insegnamento della lingua francese, è altresì vero che i medesimi hanno, in compenso, vantaggi che non hanno gli insegnanti delle altre Regioni, ove non vige l'autonomia. Dichiara in proposito che, salvo poche eccezioni, quasi tutti gli insegnanti valdostani (circa numero 130) non ancora a ruolo sono stati posti a ruolo con l'espletamento degli ultimi concorsi effettuati nel corrente anno; aggiunge che soltanto un esiguo numero di maestri è attualmente privo di sede, mentre non è così rosea la situazione degli insegnanti nelle altre Regioni.

Il Presidente Avv. CAVERI, concordando con l'Assessore Geom. Bionaz, fa presente che in Valle d'Aosta sono stati ultimamente messi a ruolo n. 130 insegnanti e che soltanto pochi sono gli insegnanti privi di sede, mentre in altre Regioni molti insegnanti sono disoccupati per mancanza di posti.

Segue breve discussione fra il Presidente Avv. Caveri e il Consigliere Sig. Thomasset.

Il Consigliere Sig. MANGANONI rileva che la questione relativa alla indennità spettante agli insegnanti valdostani per l'insegnamento della lingua francese si trascina ormai da molto tempo e ritiene opportuno che tale questione sia definita. Propone che si interpellino gli insegnanti per conoscere i loro desiderata e che il Consiglio deliberi la concessione delle indennità nella misura richiesta; ricorda che mesi or sono gli insegnanti valdostani hanno minacciato di scendere in sciopero qualora non fossero state accolte le loro richieste. Prende atto che l'Assessore alla Pubblica Istruzione è, personalmente, favorevole all'accoglimento delle richieste degli insegnanti e propone che il Consiglio esamini sotto quale forma possa essere adottato un provvedimento, motivato su basi giuridiche, con il quale si conceda agli insegnanti una indennità mensile nella misura di un quinto della loro retribuzione, come richiesto dal Consigliere Sig. Thomasset.

L'Assessore Geom. BIONAZ osserva che gli insegnanti, nella loro prima richiesta, chiedevano che fosse loro concessa una indennità nella misura di Lire 5.000 mensili per la durata di dieci mesi all'anno, il che comportava una indennità annua di Lire 50.000 per ogni insegnante. Osserva che tale loro richiesta sarebbe ora integralmente accolta con la sola differenza che l'indennità di Lire 50.000 annue, anziché in dieci mesi sarebbe corrisposta in dodici mesi. Fa presente che soltanto in un secondo tempo gli insegnanti hanno richiesto che l'indennità mensile di Lire 5.000, anziché per dieci mesi, venisse corrisposta per tutto l'anno, cioè per dodici mesi.

Su richiesta del Consigliere Sig. Manganoni, il Consigliere Sig. THOMASSET precisa che la misura dell'indennità, secondo le richieste degli insegnanti, dovrebbe essere ragguagliata ad un quinto della retribuzione mensile ed ammonterebbe all'incirca a 6.000 lire mensili.

Il Consigliere Sig. MANGANONI propone che il Consiglio accolga le richieste degli insegnanti e aumenti a Lire 6.000 mensili l'indennità per l'insegnamento della lingua francese.

Il Presidente Avv. CAVERI rileva che, nella questione in discussione, occorre distinguere bene la questione sindacale dalla questione politica e ritiene che il Consiglio debba unicamente esaminare il lato giuridico e finanziario e preoccuparsi di adottare un provvedimento ben motivato e fondato su basi giuridiche. Riferisce, per incidenza, che in sede di discussione della questione dell'autonomia regionale da parte dell'Assemblea Costituente, l'On. Di Vittorio dichiarò che l'autonomia regionale poteva costituire un pericolo per i lavoratori, in quanto avrebbe potuto verificarsi il fatto che le Regioni corrispondessero ai lavoratori retribuzioni inferiori a quelle corrisposte dallo Stato; precisa che tale dichiarazione fu contestata dall'On. Corbino il quale dichiarò che era più probabile che si verificasse il caso contrario.

Il Presidente Avv. Caveri rileva che in effetti in Valle d'Aosta gli insegnanti elementari percepiscono una retribuzione superiore a quella percepita dagli insegnanti delle altre Regioni retribuiti dallo Stato. Conclude dichiarando che l'opinione e la proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione sono l'opinione e la proposta della Giunta.

Il Consigliere Avv. TORRIONE, dopo aver rilevato che l'accoglimento della richiesta degli insegnanti per la concessione dell'indennità nella maggior misura corrispondente ad un quinto della retribuzione mensile comporterebbe per l'Amministrazione regionale una maggior spesa di Lire 3.200.000, propone che il Consiglio deliberi favorevolmente in merito alla richiesta stessa, salvo modificare il provvedimento qualora non sia vistato dal Comitato di Coordinamento.

Il Consigliere Col. FERREIN rileva che un provvedimento in tal senso potrebbe non essere vistato dal Comitato di Coordinamento e compromettere così le stesse proposte fatte nell'adunanza odierna dall'Assessore Geom. Bionaz.

Il Consigliere Sig. MANGANONI propone che il Consiglio aderisca alle richieste degli insegnanti e deliberi come proposto dal Consigliere Avv. Torrione.

L'Assessore Geom. BIONAZ dichiara di concordare, personalmente, in linea di massima, con i Consiglieri Sig. Manganoni ed Avv. Torrione, ma precisa di ritenere che un provvedimento in tal senso non possa essere motivato e fondato su basi giuridiche.

L'Assessore Ing. FRESIA rileva che la questione e le difficoltà in discussione non sono di carattere finanziario, ma piuttosto di carattere giuridico, in quanto esiste un articolo di legge che vieta espressamente di corrispondere agli insegnanti della Valle d'Aosta retribuzioni superiori a quelle che percepiscono gli insegnanti nelle altre Regioni d'Italia.

Il Presidente Avv. CAVERI, concordando con l'Assessore Ing. Fresia, rileva che il Consiglio è favorevole all'accoglimento della richiesta degli insegnanti, ma che si trova di fronte ad un divieto e a difficoltà derivanti dalla legge, per cui occorre esaminare se sia possibile e sotto quale forma l'adozione di un provvedimento giuridicamente valido e sostenibile per aderire alle richieste degli insegnanti.

Il Consigliere Ing. BINEL propone l'approvazione delle indennità nella misura indicata dall'Assessore Geom. Bionaz, salvo esaminare la possibilità di concedere agli insegnanti una speciale indennità per il perfezionamento nella lingua francese.

Il Presidente Avv. CAVERI fa presente che l'Amministrazione regionale potrà esaminare la possibilità di istituire dei corsi serali corrispondendo agli insegnanti di tali corsi compensi ed indennità che potrebbero alleviare le loro disagiate condizioni economiche; o potrà esaminare anche qualche altro provvedimento inteso a migliorare le condizioni economiche degli insegnanti.

Il Consigliere Geom. ARBANEY propone l'istituzione di premi di rendimento e di insegnamento a favore degli insegnanti che più si distinguano nell'insegnamento della lingua francese.

Il Consigliere Sig. MANGANONI propone l'istituzione di premi di operosità.

Il Presidente Avv. CAVERI, concludendo la discussione, invita il Consiglio a deliberare la approvazione delle proposte formulate dall'Assessore all'Istruzione Pubblica, Geom. Bionaz, e a delegare alla Giunta lo studio di provvedimenti da adottarsi per migliorare le condizioni di vita degli insegnanti elementari della Valle d'Aosta.

Il Consigliere Sig. CHABLOZ dichiara di concordare con il Presidente Avv. Caveri in merito alla necessità di incrementare, per quanto possibile, l'insegnamento della lingua francese. Rileva però l'opportunità che siano accolte le richieste degli insegnanti per invogliarli all'insegnamento della lingua francese. Si dichiara convinto che sia il Comitato di Coordinamento che il Governo, consci dell'importanza che riveste tale insegnamento e del maggiore aggravio di lavoro al quale devono sottostare gli insegnanti, non negheranno la loro approvazione ad un provvedimento del Consiglio che accolga le giuste richieste degli insegnanti.

IL CONSIGLIO

udita la relazione dell'Assessore alla Pubblica Istruzione, Geom. Bionaz;

ritenuta la necessità di procedere all'aggiornamento delle indennità per insegnamenti in lingua francese al personale direttivo, ispettivo ed insegnante delle scuole elementari classificate e sussidiate, seguendo i criteri fissati dal Consiglio dei Ministri con il provvedimento legislativo di cui è imminente la pubblicazione e con il quale si determina una indennità di studio, di carica e di lavoro straordinario per i maestri elementari, per i direttori didattici e per gli ispettori scolastici;

a modifica e deroga delle deliberazioni consiliari n. 10 in data 13 febbraio 1947 e n. 109 in data 26 giugno 1947, nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 88 in data 20 febbraio 1948;

ad unanimità di voti;

Delibera

1°) di retribuire la maggiorazione di servizio e di orario (cinque ore settimanali) obbligatoria nelle scuole elementari della Valle, nella stessa misura delle altre ore di insegnamento e precisamente dando per ogni ora settimanale di lezione in più, determinata dal prolungamento di orario, una retribuzione pari ad un venticinquesimo dello stipendio mensile degli insegnanti elementari di ruolo all'inizio della carriera. Tale compenso è corrisposto per tredici mesi al personale ispettivo, direttivo ed insegnante. In base a tale retribuzione un'ora settimanale di prolungamento di orario costa mensilmente Lire 362 nette, che, moltiplicate per cinque ore settimanali, danno Lire 1.810 nette mensili, variabili proporzionalmente con le eventuali modificazioni di stipendio.

2°) di stabilire una indennità di studio per la lingua francese (analogamente a quanto recentemente decretato dal Consiglio dei Ministri per lo studio delle altre discipline insegnate nelle scuole elementari) nella misura di Lire 1.790 mensili nette per il personale ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari della Valle. L'indennità di studio spetta per dodici mesi ed è dovuta anche per i periodi di congedo ordinario o straordinario per motivi di salute e nei primi quindici giorni di congedo per motivi di famiglia. Essa è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze; è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio o della retribuzione.

3°) di stabilire un compenso mensile per lavoro straordinario di Lire 500 per la correzione dei compiti in lingua francese come previsto dal D.L.P. 27/6/ 1946 n.19. Detto compenso è assegnato in misura forfetaria a tutto il personale insegnante direttivo ed ispettivo delle scuole elementari della Valle ; esso è corrisposto in ogni anno scolastico limitatamente al periodo dal 1° ottobre al 31 luglio per il personale insegnante e dal periodo dal 1° ottobre al 31agosto per il personale direttivo ed ispettivo; non è dovuto per i periodi di congedo e di aspettativa e in tutti gli altri casi in cui lo stipendio e la retribuzione vengano ridotti o sospesi.

4°) di fissare in Lire 2.500 nette (duemilacinquecento) il compenso per gli insegnamenti in lingua francese svolti dal personale insegnante delle scuole sussidiate per il solo periodo di effettivo insegnamento. Tale compenso è comprensivo delle varie indennità stabilite per gli insegnanti delle scuole classificate e cioè maggiorazione di orario, indennità di studio, lavoro straordinario.

5°) Tutti i suddetti compensi ed indennità sono dovuti con decorrenza 1° ottobre 1948.

6°) Con i suesposti provvedimenti la somma di Lire 36.400 annue nette, attualmente percepita da ciascun insegnante elementare di ruolo o provvisorio, viene aumentata a Lire 50.010 (cinquantamiladieci) annue nette. Per il personale direttivo ed ispettivo la somma netta di Lire 36.400 (trentaseimilaquattrocento) attualmente percepita viene aumentata a Lire 50.510 (cinquantamilacinquecentodieci) annue nette. Per il personale insegnante delle scuole sussidiate la somma mensile si Lire 2.180 nette percepite per i mesi di effettivo servizio è aumentata a Lire 2.500 nette mensili. (Complessivamente la somma di Lire 16.500.000 circa attualmente occorrente, viene aumentata a Lire 22.500.000 circa, con un aggravio per il bilancio di Lire 6.000.000 al netto delle ritenute erariali).

7°) di revocare, con effetti a decorrere dal 1° ottobre 1948, le indennità stabilite con le deliberazioni consiliari 13 febbraio 1947 n. 10 e 26 giugno 1947 n. 109, già aggiornate con deliberazione di Giunta n. 88 dellì 20 febbraio 1948, ordinando alla competente Divisione finanziaria di provvedere alle necessarie operazioni di conguaglio di somme.

8°) di imputare la maggiore spesa annua prevista in Lire 6.000.000 (seimilioni) al netto delle ritenute erariali all'articolo seguente del bilancio corrente esercizio finanziario "Indennità agli insegnanti per ore suppletive di insegnamento" ed ai corrispondenti articoli dei bilanci futuri esercizi finanziari.

9°) di delegare alla Giunta lo studio dei provvedimenti da adottarsi per migliorare le condizioni di vita dei maestri elementari, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici, mediante la istituzione, ove possibile, di premi di rendimento e di operosità.

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