Oggetto del Consiglio n. 90 del 24 maggio 1948 - Verbale

OGGETTO N. 90/48 - PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PARTICOLARI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE REGIONALI DELLA VALLE D'AOSTA.

L'Assessore Geom. Nicco riferisce in merito alla necessità della emanazione di una legge regionale recante norme particolari per la classificazione delle strade regionali della Valle di Aosta e dà lettura del referto nonché della proposta di legge, già distribuite ai Signori Consiglieri, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza odierna, e trascritti in copia in calce alla presente deliberazione.

Il Presidente ff. Geom. Pareyson invita i Signori Consiglieri ad esaminare i singoli articoli della proposta di legge regionale e a formulare le loro osservazioni in merito. Nessuna osservazione degna di rilievo viene formulata in merito all'articolo uno dello schema ad eccezione di un rilievo del Consigliere Sig. Thomasset il quale propone che alla linea terza del secondo comma, dopo la parola "Comuni" sia inserita la parola "interessati", come già previsto nella legge 20-3-1865. Controbattono il Consigliere Avv. Torrione ed il Consigliere Geom. Arbaney, rilevando che tutti i Comuni della Regione sono interessati alla classificazione delle strade.

Nessuna obiezione viene sollevata in ordine all'art. 3. In ordine all'art. 4 il Presidente ff. Geom. Pareysono fa presente l'opportunità che sia stabilito il principio che tutti i Comuni contribuiscano alle spese id manutenzione delle strade, a qualsiasi categoria esse appartengano, allo scopo di ottenere che gli stessi, dovendo apportare parte dell'onere, pretendano dagli abitanti la maggior cura e il maggior rispetto possibili delle strade. L'Assessore Geom. Bionaz, concordando con il Presidente ff. Geom. Pareyson, chiede se esista la possibilità di fare contribuire i Comuni interessati nelle spese di manutenzione delle strade strade già classificate provinciali, in quanto, in caso contrario, si verificherebbe una ingiustizia nel senso che, mentre verrebbe corrisposto un contributo per spese di manutenzione delle strade non classificate, nessun contributo invece verrebbe corrisposto per la stessa causale per le strade classificate provinciali. Il Consigliere Geom. Vesan rileva la necessità che il Consiglio nell'adunanza odierna ripari ad una ingiustizia in ordine alla classificazione delle strade, declassificando le strade attualmente classificate provinciali e creando una unica categoria di strade. Fa presente che le strade Pont St. Martin-Gressoney, Aosta-Valpelline e Pré St. Didier-Courmayeur sono state classificate provinciali in base alle disposizioni della legge 20-3-1865 n. 2248. Aggiunge che non avendo mai avuto pratica applicazione le disposizioni di cui al R.D. 15-11-1923 n. 2506, occorre procedere alla classificazione di tutte le strade della Regione in base alla legge fondamentale 20-3-1865. Rileva che devesi, inoltre, considerare che:

a) l'attuale elenco delle strade provinciali della Regione risale ad oltre 40 anni addietro e risulta compilato dalla ex-Amministrazione provinciale di Torino, da cui la Valle d'Aosta allora dipendeva;

b) dopo la compilazione del precitato elenco sono sorti fatti nuovi e cioè: si sono costruite nuove strade; vennero praticate radicali migliorie, nuovi ampliamenti e sistemazioni alla rete stradale della Valle; furono creati nuovi centri turistici ed industriali di particolare importanza. Osserva che è doveroso, di fronte alle nuove esigenze ed alle nuove necessità, apportare variazioni al preesistente elenco delle strade provinciali, nel senso di aggiornalo alle odierne esigenze della viabilità e delle attuali caratteristiche della rete stradale valdostana.

Rileva che occorre altresì tener presente che le nuove strade da classificarsi provinciali o regionali (fa cui la Chåtillon-Valtournenche) otlre che avere tutte le caratteristiche delle strade già classificate provinciali, hanno assunto attualmente una importanza notoriamente superiore a quelle già comprese nell'elenco delle strade provinciali ed a maggior ragione meritano di essere annoverate e classificate tra queste ultime. Aggiunge che la attuale revisione di classifica si impone in omaggio anche ai saggi principi di equità e di giustizia amministrativa poiché non è possibile, nella stessa Regione, lasciare sussistere una grave e sostanziale disparità di trattamento tra i vari Comuni in materia di spese per manutenzione stradale e non è possibile adottare - come suol dirsi - "due pesi e due misura" per quanto riguarda l'assillante problema della viabilità valdostana, che assume una importanza turistica internazionale. Il Consigliere Geom. Vesan conclude che, in considerazione delle ragioni già esposte, l'Amministrazione regionale, avvalendosi dei poteri normativi in materia di viabilità, e della competenza già spettante al Rettorato Provinciale, può validamente deliberare in merito alla proposta classifica delle nuove strade, provvedere alla inclusione delle medesime nell'elenco delle strade provinciali (ora regionali) della Valle. Propone, pertanto, che il Consiglio proceda all'assunzione di una deliberazione per la classificazione delle strade della Regione. L'Assessore Geom. Bionaz ritiene che il Consiglio debba, in primo luogo, procedere all'approvazione della proposta di legge regionale recante norme particolari per la classificazione delle strade della Regione e che, soltanto dopo l'emanazione di tale legge, il Consiglio debba procedere alla classificazione delle strade con deliberazione consiliare motivata. Il Consigliere Geom. Vesan rileva che, secondo la prassi stabilita e seguita dallo Stato con il R.D. 15.11.1823 n. 2506, al decreto che fissa le norme particolari per la classificazione delle strade nella categoria delle strade regionali potrebbe essere allegato l'elenco delle strade da classificarsi regionali. L'Assessore Geom. Bionaz dichiara di on condividere l'opinione del Consigliere Geom. Vesan che, a suo parere, si rende opportuno procedere anzitutto all'emanazione della legge regionale, recante le norme particolari per la classificazione delle strade ed, in un secondo tempo, la classificazione delle strade stesse secondo le norme procedurali stabilite dalla legge regionale. A tale riguardo osserva che le strade potrebbero essere comprese in due categorie: strade di maggiore importanza e strade di minore importanza. Il Consigliere Geom. Vesan insiste sulla necessità che alla legge regionale emananda sia allegato l'elenco delle strade che si intendono classificare, in analogia a quanto già praticato con leggi dello Stato. Il Consigliere Avv. Torrione propone che il Consiglio proceda, nella adunanza odierna, all'approvazione della bozza di legge sottoposta all'esame del Consiglio. Il Presidente ff. Geom. Pareyson, concordando con il Consigliere Avv. Torrione, propone che il Consiglio dia mandato all'Ufficio tecnico regionale di predisporre l'elenco delle strade della quali si propone la classificazione. Il Consigliere Geom. Vesan obietta che egli riteneva che l'Ufficio tecnico regionale avesse già predisposto l'elenco in questione. L'Assessore Geom. Bionaz richiama l'attenzione del Consiglio sul fatto che le leggi regionali debbono riportare l'approvazione del Comitato di Coordinamento per essere applicabili. Il Consigliere Geom. Vesan obietta che la legge emananda, in sostanza, riporterà le disposizioni della legge organica 20 marzo 1865 n. 3248, con l'unica variante che le strade classificate provinciali vengono chiamate "regionali". L'Assessore Geom. Bionaz rileva che, in altra precedente adunanza del Consiglio, è stato obiettato che non era possibile procedere alla classificazione delle strade della Valle in base alle disposizioni delle leggi dello Stato e che si rendeva pertanto necessario procedere all'emanazione di una legge regionale, la quale, derogando alle leggi dello Stato, stabilisse norme particolari per la classificazione, con semplice deliberazione del Consiglio, delle strade della Regione senza necessità di lunghe pratiche e di decreti ministeriali. Aggiunge che si rende, pertanto, necessario che sia emanata in primo luogo tale legge e che la stessa riporti il visto del Comitato di Coordinamento. Successivamente sarà provveduto, con deliberazione, alla classificazione delle strade a' sensi delle leggi regionali. Il Consigliere Avv. Chanu eccepisce che il Consiglio si trova nella materiale impossibilità di procedere, nella adunanza odierna, all'approvazione della proposta di legge regionale. Il Consigliere Geom. Vesan, rilevando che l'Ufficio tecnico regionale deve ancora predisporre l'elenco delle strade della Regione, propone che l'Ufficio tecnico raccolga tutti gli elementi e tutti i dati necessari per la classificazione di ogni singola strada ed accenna, in modo particolare, alle statistiche concernenti il traffico al quale sono soggette le strade stesse. Aggiunge che, in base a tali elementi e dati, il Consiglio sarà in grado di valutare la maggiore o minore importanza di ogni strada e di stabilire quali siano le strade che hanno i requisiti per essere classificate regionali. Suggerisce, a questo proposito, l'opportunità che le strade della Valle siano suddivise in varie categorie e che, per ogni categoria, sia stabilità la misura del contributo che la Regione intende erogare per spese di manutenzione. Il Consigliere Avv. Chanu obietta che la legge non consente che siano richiesti contributi ai Comuni per spese di manutenzione di strade regionali. L'Assessore Sig. Nouchy siriene che si possa derogare a tale norma, inserendo un articolo in merito nella legge regionale. Il Consigliere Geom Vesan rileva che, a suo parere, non è indispensabile l'emanazione di una legge regionale per la classificazione delle strade della Regione, in quanto l'Amministrazione potrebbe procedere alla classificazione a' sensi della legge 23 marzo 1865. L'Assessore Geom. Bionaz obietta che, in quest'ultimo caso, si sarebbe dovuto ottenere l'approvazione delle classificazioni delle strade con lunghe pratiche e con decreto del Ministero competente. Il Consigliere Geom. Vesan chiede che sia fatto constare a verbale la sua richiesta tendente ad ottenere che il problema della classificazione delle strade sia esaminato e definito nella prossima adunanza del Consiglio e che non sia differito ulteriormente. Il Presidente ff. Geom. Pareyson, ribadendo quanto già riferito dal Consigliere Avv. Chanu, dichiare che la legge non consente che siano richiesti contributi ai Comuni per le spese di manutenzione delle strade regionali e che, pertanto, è necessario che l'Amministrazione emani una apposita norma di legge in deroga alla legge nazionale. Il Consigliere Geom. Vesan dichiara di non essere di tale parere. Insiste sull'opportunità che, agli effetti della classificazione, le strade della Regione siano suddivise in parecchie categorie. L'Assessore Geom. Bionaz insiste sull'opportunità che sia stabilito l'obbligo da parte dei Comuni di corrispondere di corrispondere di corrispondere un contributo per le spese di manutenzione di tutte le strade. I Consiglieri Sig. Savioz e Sig. Armand chiedono se l'Amministrazione regionale sia in grado di assumere a carico le ingenti spese di manutenzione di tutte le strade della Regione. Il Presidente ff. Geom. Pareyson rileva che l'Amministrazione regionale potrà assumere a carico l'onere delle spese di manutenzione di tutte le strade soltanto se i Comuni concorreranno adeguatamente nelle spese stesse. Invita il Consiglio ad esaminare attentamente la questione ed a deliberare in merito alla opportunità o non di imporre l'obbligo ai Comuni di contribuire nelle spese di manutenzione delle strade. Il Consigliere Sig. Savioz obietta che occorre esaminare se l'Amministrazione regionale sia o non in grado di far fronte alla spesa di manutenzione di tutte le strade, qualora il Consiglio deliberasse l'assunzione di tale onere a carico della Regione. L'Assessore Ing. Fresia rileva che non è possibile, attualmente, fare previsioni circa l'ammontare della maggiore spesa che la Regione dovrebbe finanziare. Il Consigliere Geom. Vesan rileva che, a parer suo, la questione finanziaria dovrebbe essere esaminata e risolta in un secondo tempo, in sede di applicazione della zona franca, con l'imposizione di una imposta sui carburanti. A questo proposito fa presente l'opportunità che la Commissione che si recherà prossimamente a Roma entri in trattative con il Ministero competente per conoscere il quantitativo di carburante che sarà assegnato in franchigia alla Valle. Il Presidente ff. Geom. Pareyson comunica che tale quantitativo è stato già fissato. Il Consigliere Sig. Manganoni esprime il timore che adottando il principio suggerito dal Consigliere Geom. Vesan si proceda, in un secondo tempo all'imposizione di un contributo sugli altri generi, ad esempio sullo zucchero, togliendo in tal modo il beneficio che la popolazione avrebbe dalla attuazione della zona franca. Il Consigliere Geom. Vesan obietta che, pur con l'imposizione di una imposta in misura limitata, la popolazione verrebbe sempre a beneficiare della riduzione del 50% sul costo attuale. Il Presidente ff. Geom. Pareyson e l'Assessore Geom. Nicco insistono sulla necessità che il Consiglio deliberi in merito all'aggiunta o meno dell'art. 4 alla proposta di legge regionale, nel quale articolo sia stabilito l'obbligo da parte dei Comuni di contribuire nelle spese di manutenzione stradale. Il Consigliere Geom. Arbaney rileva che occorre, in primo luogo, che siano stabiliti distintamente e specificatamente i requisiti e le caratteristiche debbono avere le strade delle varie categorie (1^, 2^, 3^, ecc.) e fa presente che nessun contributo dovrebbe essere imposto ai Comuni per la manutenzione delle strade appartenenti alla prima categoria. L'Assessore Geom. Bionaz, rivolgendosi al Consigliere Geom. Vesan ribadisce quanto già esposto in precedenza e cioè che le questioni da trattare e da esaminare sono due: 1°) la questione della classificazione delle strade; 2°) il problema del finanziamento che dovrebbe essere risolto solo in un secondo tempo. L'Assessore Geom. Bionaz propone che sia fissata una apposita Commissione di predisporre tutto il materiale occorrente e di presentare proposte concrete in merito.

Il Consigliere Sig. Savioz concorda sull'opportunità della nomina di una Commissione, come proposto dall'Assessore Geom. Bionaz. Il Consigliere Geom. Arbaney fa presente che alla raccolta dei dati occorrenti può provvedere l'Ufficio tecnico regionale. L'Assessore Geom. Bionaz insiste sull'opportunità che si proceda alla nomina della Commsssione che a tutt'oggi non è stata regolarmente costituita, sebbene abbia funzionato una Commissione costituita di fatto su richiesta dell'Assessore Geom. Nicco. Il Presidente ff. Geom. Pareyson propone che il Consiglio confermi il mandato alla Commissione che di fatto è stata costituita ed ha funzionato sino ad oggi. Il Consigliere Sig. Savioz fa presente di riporre fiducia relativa sul funzionamento delle Commissioni e sulla loro attività e che, comunque, affinché le Commissioni svolgano i mandati che vengono loro affidati, spesse volte molto onerosi, è necessario che ai membri delle Commissioni stesse siano corrisposte medaglie di presenza. Il Presidente ff. Geom. Pareyson rileva che la proposta del Consigliere Sig. Savioz, concernente la concessione di medaglie di presenza ai componenti le Commissioni non può essere presa in esame dal Consiglio nell'adunanza odierna in quanto non è stata portata all'ordine del giorno. Prega il Segretario Dr. Brero di inserire la proposta del Consigliere Sig. Savioz nell'ordine del giorno di altra adunanza del Consiglio.

IL CONSIGLIO

Ritenuta l'opportunità di rinviare ad altra adunanza del Consiglio ogni provvedimento in merito alla proposta di legge regionale recante norme particolari per la classificazione delle strade regionali della Regione "Valle d'Aosta" ed alla classificazione delle strade stesse per dar modo e tempo all'Ufficio tecnico regionale di raccogliere i dati e il materiale occorrenti e di predisporre l'elenco delle strade da classificarsi regionali;

ad unanimità di voti

Delibera

di rinviare alla prossima adunanza del Consiglio ogni provvedimento in merito alla sottoriportata proposta di legge regionale recante norme particolari per la classificazione delle strade regionali della Regione "Valle d'Aosta".

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PARTICOLARI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE REGIONALI DELLA VALLE D'AOSTA.

Allo scopo di poter classificare fra le strade da assumersi in manutenzione diretta da parte della Regione alcune rotabili aventi particolare importanza agli effetti economici e turistici senza l'espletamento di lunghe e laboriose pratiche con i competenti Ministeri, nonché allo scopo di aggiornare la denominazione delle strade cosiddette provinciali con la nuova denominazione "strade regionali", in relazione all'avvenuta soppressione dell'Ente Provincia di Aosta, si propone di emanare norme particolari per la classificazione delle strade di maggiore importanza turistica ed economica della Valle d'Aosta mediante legge regionale da approvarsi a' sensi dell'art. 2 - lett. f) dello Statuto regionale, promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4.

Si riassumono all'uopo le disposizioni legislative in vigore in materia di classificazione di strade:

La legge organica 23 marzo 18765 n. 3248 sui lavori pubblici stabilì, per la prima volta, la classificazione del demanio stradale esistente in Italia e per quanto essa avesse solo un carattere ed un contenuto essenzialmente statistico e giuridico costituì la base fondamentale di quel complesso di norme giuridiche che segnarono, stimolarono e regolarono la formazione e lo sviluppo di tutta la rete stradale d'Italia, particolarmente per quanto concerne la classificazione delle strade pubbliche e di uso pubblico. Per circa sessant'anni le disposizioni della legge 23 marzo 1865 non subirono modificazioni.

Con decreto 15 novembre 1923 n. 2506 furono emanate nuove norme per la classificazione delle strade pubbliche (escluse le vicinali di uso pubblico) - in cinque classi, la nuova classificazione è stata effettuata solo parzialmente.

Classificazione delle strade secondo la legge 1865:

L'art. 9 della legge 1865 distingueva come segue le strade ordinarie di uso pubblico in nazionali, comunali e vicinali:

Nazionali:

a)le grandi linee stradali che nel loro corso congiungono direttamente parecchie delle città primarie del Regno, o queste coi più vicini porti commerciali di prima classe;

b)quelle che allacciano le precedenti alle grandi linee commerciali degli Stati limitrofi;

c)le grandi strade attraverso le catene principali delle Alpi e degli Appennini;

d)quelle che hanno uno scopo esclusivamente militare.

Provinciali:

a)le strade che servono alla più diretta comunicazione fra il capoluogo di una Provincia e quelli delle Province limitrofe;

b)quelle che dal capoluogo di una provincia conducono ai capoluoghi dei circondari in cui essa è divisa;

c)quelle che collegano i capoluoghi di Provincia e di circondario coi vicini porti marittimi più importanti;

d)quelle riconosciute di molta importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della Provincia e della maggior parte di essa, purché facciano capo a ferrovie, a strade nazionali od almeno ad un capoluogo di circondario della stessa o di altra Provincia.

Strade comunali:

a)quelle necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un Comune col capoluogo del rispettivo circondario e con quelli dei Comuni contigui.

(Non erano da considerarsi come contigui i Comuni separati l'uno dall'altro da una elevata catena di monti).

b) quelle che sono nell'interno del luoghi abitati;

c)quelle che dai maggiori centri di popolazione di un Comune conducono alle rispettive Chiese parrocchiali ed ai cimiteri, e mettono capo a ferrovie e porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti;

d) quelle che servono a riunire fra loro le più importanti frazioni di un Comune;

e)quelle che al momento della classificazione si sarebbero trovate sistemate e dai Comuni mantenute, salve le ulteriori deliberazioni dei Consigli comunali, di cui all'art. 18.

Classificazione delle strade secondo il decreto del 1923:

L'art. 1 del R.D. 15 novembre 1923 n. 2506, suddivise le strade pubbliche, fatta eccezione per le vicinali, in cinque classi:

1^ classe (corrispondenti alle nazionali): le strade che complessivamente costituiscono la rete viabile principiale dello Stato ed i principali allacciamenti di queste alle reti viabili degli Stati limitrofi;

2^ classe (corrispondenti alle provinciali): le strade non appartenenti alla 1^ classe, che servono in generale alla più diretta comunicazione fra il capoluogo di una provincia ed i capoluoghi delle province limitrofe, ovvero congiungono il capoluogo di una Provincia col capoluogo dei circondari in cui è divisa od, infine, congiungono il capoluogo di una Provincia coi vicini porti marittimi, lacuali o fluviali, ovvero coi valichi alpini od appenninici importanti;

3^ classe: in generale le strade che, formando con quelle della 1^ e 2^ classe una rete organica, mettono in comunicazione diretta e indiretta i capoluoghi dei Comuni di una Provincia coi rispettivi capoluoghi di mandamento o di circondario;

4^ classe (corrispondenti alle comunali): le strade che congiungono il maggior centro di un Comune nei maggiori centri dei Comuni contigui, in quanto non comprese nelle classi precedenti quelle che congiungono il maggior centro di un Comune con le sue frazioni, con la Chiesa parrocchiale, con il cimitero, con la prossima stazione ferroviaria, tranviaria o con un porto marittimo, lacuale o fluviale; quelle che congiungono le principali frazioni di un Comune, quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati e non costituiscono traverse di strade delle prime tre classi;

5^ classe: le strade militari aperte al pubblico transito.

Il R.D. 15 novembre 1923 n. 2506, ha avuto sino ad ora applicazione solo per ciò che riguarda le strade di I^ classe (ora statali), mentre per tutte le altre strade di nuova classificazione è rimasta in sospeso, essendosi ben presto ravvisata la necessità di studiare una radicale riforma dei criteri di classificazione delle strade stabiliti dal R. Decreto.

Pertanto, le norme della riforma disposta del R.D. 15 novembre 1923 hanno avuto, di fatto, una portata assai limitata, sennonché, mentre in effetti non sono ancora state classificate le strade di 3^ classe, per strade provinciali e comunali debbono intendersi tuttora quelle indicata all'art. 13 e all'art. 16 della legge 1865 e per esse si continua, di fatto, ad applicare le norme della legge stessa. Si intendono però sospese le classificazioni di nuove strade provinciali o comunali, perché se il decreto 14-11-1923 n. 2506 non è stato di fatto applicato, se non è stato neppure abrogato né modificato: le eventuali nuove classificazioni di strade di 1^ classe (nazionali) dovrebbero essere disciplinate dal decreto del 1923 e non dalla legge del 1865. Così ha sempre deciso la Corte dei Conti, respingendo sistematicamente i decreti relativi alla classificazione di nuove strade in base ai criteri stabiliti dalla vecchia legge. Analogamente ha pure deciso il Consiglio di Stato. Praticamente, quando si tratta di strade di nuova costruzione, si addiviene ad intese in base alle quali, a seconda dei criteri e dell'importanza delle varie strade, la manutenzione di esser viene assunta dalla Provincia o dal Comune, in attesa della possibilità di una definitiva classificazione.

Per quanto riguarda la competenza passiva delle spese per la costruzione o per la manutenzione delle strade, si fa presente che ai sensi del citato decreto del 1923:

a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 1^ classe provvede lo Stato salvo riparto delle spese con le Province;

b) alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 2^ classe provvedono le Province salvo riparto delle spese con lo Stato;

c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 3^ classe provvedono le Province salvo riparto con i Comuni in ragione del 50%;

d) alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 4^ classe provvedono i rispettivi Comuni;

e) alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di 5^ classe provvede l'Amministrazione militare con i contributi dello Stato.

PROPOSTE

Le disposizioni sulla riclassificazione delle strade già provinciali o comunali secondo le nuove denominazioni previste del decreto del 1923 non hanno avuto attuazione in quanto il Governo si era riservato di riformare tutta la materia mediante l'emanazione di una nuova legge, che a tuttora non è ancora stata emanata.

La procedura per la classificazione delle strade secondo la legge del 1865 e secondo il decreto del 1923 è assai lunga e laboriosa e fa capo ai competenti Ministeri: probabilmente, allo stato attuale della legislazione ed in attesa di una riforma organica in materia di strade, non sarebbe forse possibile condurre a termine sollecitamente gli atti per una riclassificazione delle strade.

Poiché è stata soppressa l'ex-Provincia di Aosta, il cui territorio è stato assorbito in parte dalla Provincia di Torino ed in parte dalla Regione "Valle d'Aosta", è da ritenersi superata e dovrebbe essere sostituita, ad ogni effetto di legge, da una nuova denominazione, ad esempio da quella di strada regionale.

Si propone, pertanto, in relazione ai poteri normativi concessi al Consiglio regionale con l'art. 2 lett. f) dello Statuto regionale, la emanazione di un provvedimento legislativo recante norme intese:

a) a stabilire una nuova denominazione e nuovi criteri di classificazione delle strade già denominate provinciali;

b) ad attribuire agli organi dell'Amministrazione regionale (Consiglio , Presidente della Giunta e Giunta) la competenza amministrativa in materia di classificazione delle strade di maggiore interesse regionale e per la formazione e l'aggiornamento del relativo elenco.

Si allega, all'uopo, bozza di decreto recante norme speciali regionali in materia, facendo presente che l'Amministrazione regionale dovrebbe assumere direttamente il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di cui si tratta, salvo eventuale concorso, secondo quota percentuale nelle spese manutentive, da parte dei Comuni, concorso da stabilirsi mediante approvazione di apposito articolo da inserirsi nella legge regionale.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE NORME PARTICOLARI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE NELLA CATEGORIA "STRADE REGIONALI" PER LA REGIONE AUTONOMA "VALLE D'AOSTA".

Omissis

Art. 1 - Agli effetti della classificazione e degli oneri della manutenzione delle strade correnti in Valle d'Aosta riconosciute di molta importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della Regione, purché facciano capo a strade nazionali, a ferrovie o a un ex-capolugo di mandamento, nonché le strade che collegano centri di riconosciuta importanza turistica a strade classificate nazionali e provinciali.

Art. 2 - L'elenco delle strade classificate regionali nella Valle d'Aosta e le variazioni relative da apportarsi a tale elenco sono deliberate dal Consiglio regionale.

Le deliberazioni del Consiglio regionale relative alla classificazione di strade nella categoria delle "strade regionali" sono pubblicate in tutti i Comuni della Valle per giorni quindici.

Entro trenta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione i Comuni hanno facoltà di inoltrare all'Amministrazione regionale eventuali opposizioni o ricorsi motivati.

Il Consiglio regionale decide in merito alle opposizioni o ai ricorsi con provvedimento di carattere definitivo.

Art. 3 - Qualora non vi siano opposizioni, ovvero ad avvenuta decisione in merito alle opposizioni, il Presidente della Giunta regionale approva, in via definitiva e ad ogni effetto legale, l'elenco delle strade classificate regionali e le successive variazioni mediante decreto, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Amministrazione regionale.

Art. 4 - (Eventuale riparto spese con i Comuni).

Omissis

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