Oggetto del Consiglio n. 65 del 24 maggio 1948 - Verbale

OGGETTO N. 65/48 - APPROVAZIONE DELLE MODALITA' PER L'EMANAZIONE E LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI.

Il Presidente ff. Geom. Pareyson riferisce che, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto regionale, spetta al Presidente della Giunta regionale di promulgare le leggi ed i regolamenti regionali e che, dovendosi quanto prima sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio alcune proposte di leggi regionali intese a regolare alcune materie con norme particolare, è necessario che il Consiglio approvi, con legge regionale, le modalità per l'emanazione e la promulgazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Si richiama in merito al referto distribuito ai Signori Consiglieri unitamente all'ordine del giorno della seduta odierna, referto che è del tenore seguente:

""Con gli articoli 2, 3 e 43 dello Statuto della Regione Autonoma "Valle d'Aosta", promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, è stata devoluta al Consiglio regionale la potestà di emanare, anche in deroga alle leggi vigenti, norme legislative in determinate materie nelle quali è stata pure riconosciuta all'Amministrazione regionale la competenza amministrativa (art. 4 dello Statuto).

A' sensi dell'art. 51 dello Statuto regionale, si applicano le leggi dello Stato nelle materie attribuite alla competenza della Regione fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali.

A' sensi dell'art. 52, lo Statuto regionale è entrato in vigore l'11 marzo 1948, giorno successivo a quello della sua pubblicazione (10 marzo 1948) nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Sono attualmente in corso di studio proposte di norme regionale relative alle seguenti materie; procedura per le subconcessioni di acque pubbliche da parte della Regione; requisiti e modalità di classificazione delle strade della Valle nella categoria di strade provinciali (regionali); disciplina dell'attività turistico-alberghiera; concessioni per servizi di trasporti pubblici con linee automobilistiche; controlli (vigilanza e tutela) sugli atti dei Comuni e degli enti minori; disciplina della caccia e della pesca; tributi locali speciali; ammende e contravvenzione, ecc.ecc.-

A' sensi dell'art. 34 dello Statuto regionale, spetta al Presidente della Giunta regionale di promulgare le leggi ed i regolamenti regionali.

A' sensi dell'art. 31 dello Statuto regionale le leggi regionali devono essere promulgate nei dieci giorni dall'apposizione del visto da parte del Comitato di Coordinamento ed entrano in vigore il 15° giorno successivo a quello della loro pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione, salvo che nelle leggi stesse sia stabilito un termine diverso e salvo eventuali casi di promulgazione d'urgenza previsti al 3° comma dell'art. 31 dello Statuto.

Dovendosi quanto prima sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio alcune proposte di leggi regionali intese a regolare alcune materie con norme particolari, è necessario che il Consiglio approvi con legge regionale le modalità per l'emanazione e la promulgazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Si sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio la seguente formula di promulgazione delle leggi e dei regolamenti regionali, formula da approvarsi con legge regionale: omissis""

Dà quindi lettura, per l'esame e l'approvazione da parte del Consiglio, della formula di promulgazione delle leggi e dei regolamenti regionali, formula da approvarsi con legge regionale.

Il Consigliere Avv. Torrione e l'Assessore Geom. Bionaz rilevano che una legge regionale potrebbe essere promulgata su proposta di uno o più Assessori e propongono che nelle premesse della legge regionale la dizione "sulla proposta del ..." sia sostituzione della dizione "su proposta ...".

Il Consigliere Avv. Torrione propone, inoltre, che sia inserita nella formula di promulgazione la dicitura "La presente legge (o il presente regolamento) entrerà in vigore dal ...." in quanto, in certi casi, è necessario che alla legge o al regolamento sia data applicazione immediata.

Il Segretario Dr. Brero fa presente che la facoltà di immediata applicazione è prevista dall'art. 31 dello Statuto regionale secondo cui la legge regionale entra, normalmente, in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo che nella legge stessa sia stabilito un termine diverso e salvo casi di particolare urgenza nei quali può essere ammessa la deroga ai termini di promulgazione e di entrata in vigore della legge regionale. Il Consigliere Geom. Arbaney osserva che i casi di urgenza saranno pochi. Il consigliere Avv. Chanu fa presente l'opportunità che tutte le leggi che comportano un onere finanziario per la Regione siano pure controfirmate dall'Assessore alle Finanze.

Dopo breve discussione, alla quale partecipano altresì i Consiglieri Ing. Binel, Geom. Cuaz e Col. Ferrein;

IL CONSIGLIO

ritenuta la necessità dell'approvazione delle modalità e della formula per l'emanazione e la promulgazione delle leggi e dei regolamenti regionali, in relazione alle norme dello Statuto regionale promulgate con legge costituzione 26-2-1948 n. 4 ed entrato in vigore il giorno 11 marzo 1948;

ad unanimità di voti;

DELIBERA

di approvare la seguente formula per l'emanazione e la promulgazione delle leggi e dei regolamenti regionali:

REGIONE AUTONOMA "VALLE D'AOSTA"

LEGGE (O REGOLAMENTO) REGIONALE - omissis - (data, numero, oggetto)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE AUTONOMA "VALLE D'AOSTA"

Visto l'art. (omissis)

Visto l'art. (omissis)

Visti gli artt. 117 e 121 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Visti gli artt. 2 (3) e 34 dello Statuto della Regione Autonoma "Valle d'Aosta", promulgato con legge costituzionale 26-2-1948 n. 4;

Sulla proposta ........(omissis - Assessore, Consigliere, ecc.)

PROMULGA

la seguente legge regionale (ovvero il seguente regolamento regionale), approvata (o approvato) dal Consiglio regionale con deliberazione (data e numero).

La presente legge (o il presente regolamento) sarà inserita (o inserito) nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma "Valle d'Aosta" e pubblicata (o pubblicato) nel Bollettino ufficiale della Amministrazione regionale.

Della promulgazione della presente legge (o regolamento) sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente legge (o il presente regolamento) entra in vigore .......

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla (o osservarlo) e di farla (o farlo) osservare come legge (o regolamento) della Regione.

Aosta, addì .........

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

F.to .................

L'ASSESSORE AL ..............

F.to .................

L'ASSESSORE ALLE FINANZE (per le sole leggi e i soli regolamenti che interessano le spese o il bilancio regionali o materie di finanza)

F.to ..................

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to .................

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Registrato al n. _____ foglio _______ del registro leggi e regolamenti della Regione Autonoma "Valle d'Aosta".

IL SEGRETARIO

F.to ................

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Si fa menzione che il Consigliere Sig. Chabloz interviene all'adunanza durante la discussione del seguente oggetto.

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