Oggetto del Consiglio n. 186 del 1° agosto 1947 - Verbale
OGGETTO N. 186/47 - LICENZIAMENTO PERSONALE AVVENTIZIO CONIUGATO, IN ESECUZIONE DEL DECRETO PRESIDENZIALE 20 APRILE 1947, N. 466.
Il Presidente Avv. Caveri riferisce in merito alla esecuzione della deliberazione consigliare n. 66 dellì 3 aprile 1947, nonché del decreto presidenziale 20 aprile 1947, n. 466, recanti norme sul licenziamento di uno dei coniugi allorché l'altro coniuge percepisca uno stipendio o salario mensile non inferiore alla lire 20.000, elevabili di L. 3.000 per ogni persona a carico; fa presente che per varie ragioni si rende necessario di esaminare la posizione del personale femminile coniugato che presta servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della Valle. Comunica quindi che, in base ad informazioni assunte e da accertamenti esperiti, occorre procedere al licenziamento del personale femminile coniugato seguente, che trovasi nelle condizioni previste dal succitato decreto presidenziale: Rodda Margherita in Sapegno; Ferrando Lyda in Manganoni; Bertone Margherita in Padrin e Candio Lucia Gina in Spinetti, tutte dattilografe scrivane avventizie.
Comunica, inoltre, che fra il personale femminile da licenziare dovrebbe pure essere compresa la dipendente Gagnor Alda in Gili-Tos, coniugata e con un figlio, il cui marito è occupato presso la Tipografia Marguerettaz in qualità di linotipista; senonchè, in base ai dati forniti dalla Ditta, il marito percepirebbe una retribuzione settimanale di L. 4.400, che è inferiore, secondo quanto comunicato dalla Camera del Lavoro, al minimo stabilito dal contratto collettivo per i lavoratori di tale categoria. Il Presidente Avv. Caveri informa che sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire l'ammontare esatto della retribuzione mensile attualmente percepita dal marito della Signora Gagnor, e propone, pertanto, di soprassedere per il momento al licenziamento della stessa. Invita, invece, il Consiglio a deliberare in merito al licenziamento delle altre quattro dipendenti, le quali, come già esposto, si trovano nelle condizioni previste dal decreto presidenziale 20 aprile 1947, n. 466.
Il Consigliere Sig. Chabloz fa osservare che il succitato decreto dovrebbe avere lo scopo di tutelare gli interessi delle classi più disagiate nei confronti delle classi abbienti ed esprime, pertanto, parere che sia fatto applicare ed osservare non solo dall'Amministrazione della Valle, ma da tutti gli Enti, Società ed Imprese private. Il Presidente Avv. Caveri dichiara di concordare con il Consigliere Sig. Chabloz ed aggiunge che, al fine di poter pretendere l'esecuzione del decreto da parte degli altri Enti pubblici e delle Società ed Imprese private, occorre che sia innanzi tutto applicato dall'Amministrazione della Valle. Il Consigliere Sig. Armand fa presente che l'applicazione del decreto presenta difficoltà particolari per la Società Cogne, in quanto nello stabilimento di Aosta si dovrebbe precedere al licenziamento nei casi di doppioni, mentre invece negli stabilimenti di Torino e di Milano tale norma non potrebbe essere applicata ed i doppioni continuerebbero a sussistere. Il Consigliere Geom. Bionaz dichiara di riconoscere l'esattezza dell'osservazione del Consigliere Sig. Armand; fa però presente che un decreto emesso dal Presidente della Valle d'Aosta non può essere fatto applicare fuori del territorio della Valle. Il Consigliere Col. Ferrein fa rilevare che il decreto sopracitato può essere applicato soltanto nei confronti del personale avventizio e non già nei confronti del personale di ruolo. Il Presidente Avv. Caveri fa rilevare che il decreto sui doppioni è stato emesso previa deliberazione unanime del Consiglio della Valle (deliberazione n. 66 delli 3 aprile 1947), e quindi non v'è motivo per cui non debba avere applicazione per l'Amministrazione della Valle, mentre si dovrebbero fare pressioni per l'applicazione del citato decreto da parte degli Enti pubblici e delle imprese e ditte private. Il Consigliere Sig. Manganoni si dichiara favorevole all'applicazione del decreto sui doppioni, ma a condizione che lo stesso sia fatto applicare non soltanto nei confronti degli impiegati d'ordine, ma anche nei confronti del personale di grado e di classe superiori; cita il caso del Medico regionale, la cui moglie è professoressa e Preside del Liceo e pertanto fruisce di una retribuzione mensile elevata; aggiunge che ci sono altre professoresse, i cui mariti sono Capi servizio alla Cogne, e che non sono state comprese nell'elenco del personale licenziando. Il Presidente Avv. Caveri fa osservare che le insegnanti, professoresse o maestre, sono distinte in tre categorie: di ruolo non di ruolo e supplenti; quelle di ruolo non possono essere licenziate, quelle non di ruolo e le supplenti sono nominate anno per anno e, pertanto, come da disposizioni già impartite, non saranno prese in considerazione le domande per assegnazioni di supplenze e di incarichi inoltrate dalle insegnanti i cui mariti percepiscano una retribuzione mensile superiore a quella stabilita dal decreto. Aggiunge poi che è bene chiarire nei confronti dei prestatori d'opera e degli impiegati il concetto di classe superiore e di classe inferiore, cui ha accennato il Consigliere Sig. Manganoni; è notorio, infatti, che il personale cosiddetto di "classe superiore" (professori, professoresse, insegnanti e laureati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni) percepisce stipendi molto più bassi dei salari che percepiscono gli operai e i manovali della Cogne. Il Presidente precisa che il decreto sarà fatto applicare indistintamente, nei confronti di tutte le categorie di impiegati e di lavoratori e che della raccomandazione del Consigliere Sig. Manganoni sarà tenuto conto dell'Assessore Avv. Page in occasione della nomina delle insegnanti supplenti, nel senso che, non saranno date supplenze alle insegnanti i cui mariti hanno stipendi superiori al minimo prescritto. Il Consigliere Geom. Cuaz propone che, nell'applicazione pratica del decreto, occorre tener conto non già della retribuzione mensile che il personale percepisce attualmente in seguito agli ultimi miglioramenti economici concessi, ma bensì della retribuzione di cui fruiva all'atto dell'emanazione del decreto, e cioè alla data 20 aprile 1947; il Consigliere Geom. Bionaz dichiara di concordare con il Consigliere Geom. Cuaz, ed esprime parere che, dall'ammontare della retribuzione base minima stabilita dal decreto succitato, debbano essere dedotti gli assegni familiari.
Dopo ampia discussione, alla quale partecipa la quasi totalità dei Consiglieri su proposta del Presidente Avv. Caveri.
IL CONSIGLIO
ritenuta l'opportunità di esperire ulteriori accertamenti in merito all'ammontare della retribuzione mensile percepita dal marito della Signora Gagnor Alda in Gili-Tos;
ad unanimità di voti ;
Delibera
di soprassedere, in attesa degli accertamenti di cui in narrativa, al licenziamento delle dipendenti avventizie coniugate Signore: Gili-Tos-Gagnor Alda; Sapegno-Rodda Margherita; Padrin-Bertone Margherita; Manganoni-Ferrando Lyda e Spinetti-Candio Lucia Gina.
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