Oggetto del Consiglio n. 158 del 31 luglio 1947 - Verbale

OGGETTO N. 158/47 - ASSORBIMENTO DEI SERVIZI PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI (ART. 5 DECRETO LEGISLATIVO 23-12-1946, N. 532). VERTENZA CON LE SOVRAINTENDENZE ANTICHITÀ E BELLE ARTI DI TORINO.

L'Assessore Avv. Page riferisce che, ai sensi del decreto legislativo 23-12-1946, n. 532, entrato in vigore il 1° febbraio 1947, l'Amministrazione della Valle d'Aosta avrebbe dovuto, da tale data, provvedere direttamente, con uffici e personale propri, all'espletamento dei servizi relativi alle Antichità e Belle Arti in Valle d'Aosta; furono, pertanto, sin dal febbraio scorso presi accordi con le Sovraintendenze di Torino.

Comunica che, con nota 7-6-1947, n. 5020/4, il Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti), è stato pregato da questa Amministrazione di dare le opportune disposizioni esecutive alle tre Sovraintendenze ai Monumenti, Antichità e Belle Arti, di Torino, per il trapasso dei servizi a questa Amministrazione e per il trasferimento degli atti relativi alla circoscrizione territoriale della Valle d'Aosta. Fu fatto presente al Ministero che la richiesta era giustificata e che per il trapasso dei servizi e delle pratiche non avrebbero dovuto esservi motivi di opposizione o di rinvio, trattandosi di dare pura e semplice esecuzione ad una disposizione di legge, già entrata in vigore il 1° febbraio 1947 e per l'applicazione della quale non è necessario attendere alcun successivo provvedimento legislativo né tanto meno l'approvazione della Costituzione dello Stato o del nuovo Statuto particolare della Valle d'Aosta, contrariamente a quanto comunicato dal Ministero della Pubblica Istruzione con nota n. 9141 Div. 1 in data 26 giugno 1947 e dalla Sovraintendenza ai Monumenti del Piemonte, di Torino, con nota n. 1901 in data 15 luglio 1947. L'Assessore Avv. Page fa presente che, nonostante le ripetute richieste di questa Amministrazione, le Sovraintendenze ai Monumenti e alle Antichità e Belle Arti, di Torino, non hanno a tutt'oggi provveduto al trapasso dei servizi a questa Amministrazione né alla consegna degli atti relativi alla circoscrizione territoriale della Valle d'Aosta, e che, pertanto, questa Amministrazione ha insistito, presso il Ministero competente, con la richiesta di cui alla lettera 7-6-1947, n. 5020/4, nella quale chiaramente fu precisato che gli atti ed i servizi già di competenza delle tre Sovraintendenze di Torino, per quanto concerne il territorio della Valle d'Aosta, dovrebbero essere espletati direttamente da questa Amministrazione con uffici e personale propri, senza alcuna potestà normativa o regolamentare delegata in materia (almeno per ora) e facendo capo al Ministero per tutti i provvedimenti che sono di competenza dello stesso, ai sensi delle leggi vigenti e come praticato dalle Sovraintendenze di Torino. Fu precisato, inoltre, che la questione della eventuale attribuzione alla Valle d'Aosta di particolari potestà normative o regolamentari o di particolari competenze amministrative in materia rientra nel problema diverso e generale delle attribuzioni di facoltà normative alla Regione e non può, come è ovvio, giustificare la mancata o ritardata esecuzione dell'art. 5 del decreto 23-12-1946, n. 532, già entrato in vigore dal 1° febbraio 1947. È stato fatto presente al Ministero che l'ulteriore ritardo nel trapasso dei servizi di cui si tratta potrebbe portare come conseguenza alla possibilità di impugnative, per dichiarazione di nullità e di illegittimità da parte di terzi, contro i provvedimenti adottati dalle tre Sovraintendenze di Torino relativamente al territorio della Valle d'Aosta, zona che non rientra più nella loro competenza territoriale e amministrativa dopo il 1° febbraio 1947, data di entrata in vigore del succitato decreto n. 532.

Prende la parola il Consigliere Avv. Torrione, il quale chiede se l'Amministrazione della Valle abbia risposto alla Sovraintendenza ai Monumenti e Antichità e Belle Arti di Torino in merito alla domanda inoltrata dalla Ditta Gérard Principe, per la costruzione di un albergo nel Comune di Cogne. Il Presidente Avv. Caveri e l'Assessore Geom. Nicco precisano che alla Sovraintendenza di Torino è stato risposto che ogni decisione in merito alla richiesta della Ditta Gérard Principe compete all'Amministrazione della Valle, ai sensi del succitato decreto. Il Presidente Avv. Caveri aggiunge che il Sovraintendente ai Monumenti di Torino, Prof. Mesturino, è restìo al passaggio dei servizi alla Valle d'Aosta; fa presente che occorre prendere ferma posizione contro l'operato del predetto Sovraintendente e precisa che è sua intenzione di inviare all'On. De Gasperi e al Ministro della Pubblica Istruzione una nota esplicativa ribadendo l'urgente necessità che sia data immediata esecuzione al decreto legislativo più volte citato. Per quanto riguarda il caso della Ditta Gérard Principe, comunica che l'Amministrazione ha preso netta posizione con una lettera inviata al Sovraintendente Prof. Mesturino ed al Sindaco di Cogne, nella quale si esprimeva parere sfavorevole alla costruzione dell'albergo. Il Consigliere Avv. Torrione raccomanda che l'Amministrazione della Valle agisca con severità e con unità di indirizzo nel caso in oggetto affinché non sorgano contestazioni in altri casi analoghi. Il Presidente Avv. Caveri dà assicurazione che l'Amministrazione agirà energicamente e con criteri di giustizia. Il Consigliere Geom. Bionaz fa presente la opportunità che la Valle d'Aosta ricuperi le opere e le antichità valdostane in passato fatte trasferire, dalle Sovraintendenze di Torino, dalla Valle d'Aosta ai Musei di Torino.

Il Presidente Avv. Caveri approva la proposta del Geom. Bionaz e assicura che la proposta stessa sarà tenuta presente, tanto più che molti oggetti d'arte della Valle d'Aosta risultano trasferiti al Museo d'Arte Medioevale di Torino.

IL CONSIGLIO

prende atto approvando l'operato della Presidenza e della Giunta e gli atti in corso per ottenere il sollecito trapasso dei servizi e degli atti di cui si tratta dalle tre Sovraintendenze di Torino all'Amministrazione della Valle d'Aosta, in esecuzione dell'art. 5 del Decreto legislativo C.P.S. 23-12-1946, n. 532.

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