Oggetto del Consiglio n. 116 del 26 giugno 1947 - Verbale

OGGETTO N. 116/47 - SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ISTITUZIONE DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO - ANTICIPAZIONE DI SOMMA.

L'Assessore Sig. Nouchy informa il Consiglio di aver ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri copia di schema di decreto legislativo istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gr. Paradiso, schema che sarà quanto prima nuovamente sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri, per l'approvazione. In tale schema risultano apportate le seguenti modifiche, rispetto allo schema originario approvato dal Consiglio della Valle nell'adunanza dellì 7 giugno 1946:

""1°) - Mentre l'art. 4 del primitivo testo prevedeva che il Consiglio di Amministrazione fosse composto di 12 membri, dei quali 4 designati dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, 4 designati dal Consiglio della Valle d'Aosta e 4 dalla Deputazione provinciale di Torino, il nuovo schema eleva a 13 il numero di detti membri, prevedendo in seno al Consiglio di Amministrazione un membro in più designato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

2°) - Il nuovo schema prevede inoltre, che due fra i membri da designarsi dal Ministero della Agricoltura e Foreste siano scelti fra gli appartenenti ad Istituti superiori di coltura aventi sede in Torino"".

L'Assessore Sig. Nouchy informa che in ordine a tale schema di decreto, il Ministero delle Finanze e del Tesoro con sua nota n. 127357 Div. VIII, in data 13-5-1947, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha formulato le seguenti osservazioni:

""Art. 2 - Il Collegio dei Revisori è da considerare come facente parte degli organi dell'Ente;

Pertanto è necessario integrare l'articolo in esame comprendendo il cennato Collegio fra gli organi.

Art. 9 - Non si ravvisa opportuno il comando presso l'Ente, per le esigenze del medesimo, di un funzionario dello Stato o di altro Ente pubblico anche a prescindere dal divieto di comando in genere, previsto nelle norme vigenti sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, applicabili per analogia anche a quelli degli Enti pubblici.

Art. 11 - Occorre integrare tale articolo, prevedendo la nomina di due revisori supplenti e precisando la durata in carica dei Revisori stessi, durata che si ritiene opportuno non debba superare il triennio.

Art. 13 - Sembra che la citazione della legge 17 aprile 1925 n. 474 sia errata; pregasi di precisare in proposito a quale disposizione codesta Presidenza ha inteso riferirsi.

Art. 14 - In ordine alla esenzione del personale dell'Ente dal pagamento delle tasse relative alle concessioni di pesca e di caccia, ed a quella di porto d'armi, il Ministero non ritiene di poter accedere alla prevista concessione, sia per necessità di bilancio, sia per non costituire ingiustificati privilegi che non mancherebbero di essere invocati da altri Enti. Pertanto l'ultimo comma dell'articolo in esame deve essere soppresso.""

L'Assessore Sig. Nouchy invita quindi il Consiglio ad esaminare ed approvare le varianti di cui sopra e ad approvare nel testo sottoriportato lo schema di decreto legislativo per l'istituzione dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

L'Assessore Geom. Nicco dichiara di non concordare sulla proposta che la Deputazione Provinciale di Torino abbia un numero di rappresentanti pari a quello della Valle d'Aosta, in quanto il territorio vincolato del Parco è molto più esteso in Valle d'Aosta. L'Assessore Sig. Nouchy ricorda che la questione è superata in quanto già così deciso dal Consiglio della Valle in precedente adunanza.

L'Assessore Sig. Nouchy fa rilevare al Consiglio che con il 30 giugno 1947 il Ministero competente cesserà il pagamento degli assegni mensili alle guardie addette al Parco Nazionale del Gran Paradiso, e che, in previsione di tale fatto, parecchie guardie hanno già rassegnato le proprie dimissioni. Fa, inoltre, rilevare che le retribuzioni mensili attualmente corrisposte alle guardie non sono adeguate al costo della vita e propone, pertanto, che l'Amministrazione della Valle esamini la possibilità di migliorare il trattamento economico delle guardie, concedendo un'indennità mensile di Lire 5.000 ad ogni guardia. L'Assessore Sig. Nouchy chiede inoltre che, nell'attesa che il Parco Nazionale del Gran Paradiso si costituisca in Ente Autonomo, il Consiglio della Valle conceda l'anticipazione di una somma per poter assicurare la corresponsione degli assegni mensili alle guardie del Parco, il cui numero ammonta a 60 circa.

Il Consigliere Avv. Torrione concorda sull'opportunità della concessione dell'anticipo richiesto dall'Assessore Nouchy a condizione che la somma anticipata computata e detratta in seguito dal contributo a carico della Valle d'Aosta per il funzionamento dell'Ente Autonomo Gran Paradiso.

Il Consigliere, Sig. David, dichiara che nel 1946-1947 le guardie addette al Parco hanno svolto le loro mansioni in modo encomiabile e propone che il Consiglio della Valle esamini la possibilità di migliorare il trattamento economico delle guardie in considerazione anche del servizio gravoso dalle stesse disimpegnato e dell'eccessivo logorìo delle scarpe e del vestiario che comporta un onere non indifferente.

Il Presidente Avv. Caveri propone che il Consiglio approvi la concessione dell'anticipazione richiesta nella somma di L. 2.000.000, per far fronte al pagamento degli assegni mensili alle guardie addette al Parco; aggiunge che la concessione del miglioramento del trattamento economico richiesto per le guardie addette al Parco non è di competenza del Consiglio della Valle bensì dell'attuale Amministrazione del Parco o in seguito del costituendo Ente Autonomo Parco Gran Paradiso, al quale saranno fatte presenti, a tempo debito, le raccomandazioni dell'Assessore Sig. Nouchy.

Dopo ampia discussione alla quale partecipano il Presidente Avv. Caveri, gli Assessori Sig. Nouchy e Geom. Nicco ed i Consiglieri Avv.Torrione, Geom. Arbaney, Geom. Cuaz, Sig. David, Geom. Bionaz, Col. Ferrein,

IL CONSIGLIO

riconosciuta la necessità di anticipare la somma di L. 2.000.000 per il pagamento degli assegni mensili alle guardie addette al Parco del Gran Paradiso in attesa che sia costituito l'Ente Autonomo Parco Gran Paradiso;

ad unanimità di voti;

Delibera

1°) di approvare, nel testo in calce riportato, lo schema di decreto legislativo per l'istituzione dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

2°) di autorizzare l'anticipazione della somma di L. 2.000.000 (due milioni), da computarsi a conguaglio sul contributo a carico della Amministrazione della Valle nelle spese di funzionamento del costituendo Ente Autonomo Parco Nazionale del Gran Paradiso, al fine di consentire il pagamento degli assegni mensili delle guardie addette alla sorveglianza del Parco Gran Paradiso, imputando la spesa alle partite di giro diverse del bilancio corrente esercizio finanziario:

REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 4 del D.L. Lt. 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per le finanze ed il tesoro, per la pubblica istruzione e per l'agricoltura e foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA

Art. 1

È istituito l'Ente "Parco Nazionale Gran Paradiso", con sede in Torino ed un ufficio distaccato ad Aosta.

L'Ente ha la gestione del Parco Nazionale Gran Paradiso, costituito con il R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 2

Sono organi dell'ente:

- il presidente

- il consiglio di amministrazione

- il comitato esecutivo.

Le funzioni del Presidente, di membro del Consiglio e del Comitato esecutivo sono gratuite.

Art. 3

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e provvede a quanto occorre per il suo normale funzionamento salve le attribuzioni riservate al Consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo. Nei casi d'urgenza può prendere le deliberazioni di competenza del Consiglio e del Comitato, salvo a riferirne, per ratifica, nella prima successiva adunanza.

Art. 4

Il Consiglio dell'amministrazione è composto di tredici membri, dei quali quattro designati dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, uno designato dal Ministero della Pubblica Istruzione, quattro designati dal Consiglio della Valle d'Aosta e quattro designati dalla Deputazione Provinciale di Torino.

Due dei membri designati dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste sono scelti fra gli appartenenti ad istituti superiori di cultura aventi sede in Torino.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica sei anni e possono essere confermati.

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengano a due adunanze consecutive, decadono dall'incarico e sono sostituiti.

Art. 5

L'ente è amministrato dal consiglio, che delibera a maggioranza assoluta di voti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, compreso il presidente.

Il Consiglio stabilisce altresì le norme per l'ordinamento, la conservazione e l'amministrazione del Parco; approva ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente; delibera il regolamento del personale dipendente; stabilisce le norme relative alla tutela della fauna e della flora del Parco, delle sue formazioni geologiche, delle bellezze del paesaggio, nonché quelle relative allo sviluppo del turismo nella zona del Parco, con regolamento che è sottoposto all'approvazione del Consiglio della Valle e del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, e che deve essere permanentemente esposto all'albo pretorio dei Comuni compresi nel perimetro del Parco.

Art. 6

Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario, i quali formano il Comitato esecutivo dell'Ente.

I membri del Comitato esecutivo durano in carica tre anni, salvo conferma.

Art. 7

Il comitato esecutivo dà esecuzione ai deliberati del Consiglio e svolge le altre attribuzioni che gli siano delegate da questo.

Le deliberazioni del comitato debbono essere prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 8

Il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo sono convocati dal presidente e, nel caso di assenza o di impedimento di lui, dal vice-presidente.

Il Consiglio è convocato almeno due volte all'anno.

Art. 9

Alla direzione dei servizi tecnici ed amministrativi del Parco è preposto un direttore sovraintendente. Questi è nominato dal Consiglio di amministrazione, che lo sceglie fra le persone che abbiano dato prova di competenza specifica, scientifica e pratica.

Il direttore sovraintendente dà esecuzione alle deliberazioni prese, nelle rispettive competenze, dal consiglio, dal comitato e dal presidente.

Su richiesta del consiglio di amministrazione, può essere comandato presso l'ente "Parco Nazionale Gran Paradiso" un funzionario dello Stato o di altro ente pubblico, con l'incarico temporaneo di direttore sovraintendente. Il Comando è disposto dal capo dell'amministrazione statale o dell'ente cui appartiene il funzionario medesimo.

Art. 10

Alle spese occorrenti per l'amministrazione del Parco sarà provveduto:

1°) con un contributo di L. 9.500.000 che saranno versate annualmente dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste;

2°) con il contributo di L. 2.000.000 che saranno versate annualmente dalla Valle d'Aosta;

3°) con il contributo di L. 2.000.000 da versarsi annualmente dalla Provincia di Torino;

4°) con gli introiti di permessi e concessioni che rilascia l'amministrazione del Parco, oltre che con i redditi dei terreni e di altre attività di pertinenza del Parco;

5°) con i proventi delle pene pecuniarie, conciliazioni e oblazioni corrisposte dai contravventori;

6°) con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni e privati, nazionali o stranieri.

Art. 11

L'Amministrazione dell'Ente è sottoposta al controllo di un Collegio di revisori, composto da cinque membri, di cui due nominati dal Consiglio della Valle, due nominati rispettivamente dal Ministero delle Finanze e del Tesoro e dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, uno nominato dalla Deputazione Provinciale di Torino.

Il Collegio dei revisori può chiedere al Presidente dell'Ente notizie e chiarimenti sull'andamento della gestione e su determinati atti di essa, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture, e riferisce al Presidente dell'Ente ed alle Amministrazioni dalle quali sono nominati i suoi membri sui risultati della gestione.

Art. 12

I confini del Parco sono indicati da apposite tabelle che sono esenti da tasse di bollo.

Art. 13

Sono abrogate le disposizioni della legge 17 aprile 1925, n. 473, della legge 17 aprile 1925, n. 474, della legge 21 gennaio 1934, n. 233, e del R.decreto 7 marzo 1935, n. 1332, che non siano compatibili con le disposizioni del presente decreto.

Art. 14

La sorveglianza del Parco è affidata alle guardie del Parco ed agli agenti della forza pubblica.

Il personale, attualmente addetto alla sorveglianza del Parco, che ne faccia domanda, è assunto dall'ente.

Il personale assunto ai sensi del precedente comma sarà inquadrato nel Corpo di guardie giurate da istituirsi dall'Ente, conservando la anzianità di servizio, la qualifica e gli altri diritti acquisiti.

Sino alla istituzione del Corpo suddetto, il personale in servizio rimarrà alle dipendenze dell'Ente con il trattamento in godimento.

Il personale dell'Ente è esentato dalle tasse relative alle concessioni di pesca e di caccia e da quella di porto d'armi.

Art. 15

I contravventori ai divieti di caccia e di pesca sono puniti con una ammenda pari al quintuplo del valore degli animali uccisi o feriti, calcolato in base al prezzo della selvaggina viva, e, comunque, non inferiore a lire diecimila.

Le contravvenzioni elevate contro i violatori delle norme emanate e da emanare per la difesa del Parco possono essere conciliate soltanto dalla direzione del Parco entro trenta giorni dalla notifica del verbale al contravventore.

La conciliazione non può esimere dalla confisca degli animali uccisi, delle armi, dei cani, di ogni strumento che possa concorrere all'atto di bracconaggio, nonché al risarcimento dei danni calcolati in base al prezzo della selvaggina viva.

La conciliazione non è ammessa quando si tratti di contravvenzioni previste dal codice penale e da leggi speciali per le quali non sia consentita l'oblazione.

Art. 16 (Disposizione transitoria)

Dal primo Consiglio di amministrazione del Parco Nazionale Gran Paradiso farà parte di diritto, in sostituzione di uno dei quattro membri da designarsi dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, il Commissario straordinario del Parco Nazionale Gran Paradiso attualmente in carica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, addì...

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