Oggetto del Consiglio n. 115 del 26 giugno 1947 - Verbale
OGGETTO N. 115/47 - DISCIPLINA E REGIME FISCALE DELLA PRODUZIONE DI MARMI E DI PIETRE ORNAMENTALI DELLA VALLE D'AOSTA - ISTITUZIONE DI UNA TASSA SUI MARMI.
L'Assessore Geom. Pareyson riferisce:
"La Valle d'Aosta è, da alcuni anni, regione produttrice di marmi, oltre che di altre pietre ornamentali; da Pont St. Martin al Monte Bianco esistono cave di marmi-verde Issorie, verde alpi, verde Issogne, verde oniciato, di onice, ecc.
L'impianto e lo sviluppo della industria marmifera è difficile e richiede serietà di intenti, impiego di mano d'opera specializzata, immobilizzo di capitali, particolarmente nel periodo di ricerca e di preparazione delle cave e presenta normalmente rischi molto superiori a quelli delle altre industrie. La Valle d'Aosta occupa già un posto importante nella produzione ed esportazione dei marmi verdi, sia per la quantità che per la varietà e la ricchezza di tipi pregiati (verde Issorie, verde Issogne, verde Alpi, ecc.) che hanno incontrato il favore dei mercati non solo nazionali ma anche esteri e sono da annoverarsi fra i migliori marmi colorati conosciuti. La capacità produttiva delle cave attualmente in esercizio si può valutare, in base a calcoli sommari, in approssimativi 1500 mc. all'anno, ma, con l'ulteriore preparazione e miglioramento dell'attrezzatura delle cave esistenti e con la valorizzazione delle numerose concessioni (possessi) già accordate, la produzione può essere portata a parecchie migliaia di metri cubi annui.
Oltre alle cave di marmi verdi si sono aperte anche in questi ultimi anni alcune cave di calcescisto compatto, che si presta bene alla lucidatura e da cui si ricava un marmo denominato "granitello", di colore chiaro, perlaceo, a struttura granitoide.
Vi sono inoltre alcune cave di limitata importanza, di travertino e di alabastro calcareo.
I marmi colorati della Valle d'Aosta vengono in buona parte esportati all'estero ad iniziativa di ditte specializzate di Carrara.
Attualmente le cave danno vita ad una industria la cui attività, mentre apporta notevoli utili alle ditte produttrici, non ha recato, sinora, alcun vantaggio ai comuni nei quali le cave sono situate. Anzi, questi, come anche la Valle, sono costretti a sostenere spese non indifferenti per la manutenzione delle strade utilizzate per la lizzatura dei blocchi e perciò sottoposte ad eccezionale logorìo. Sulle stesse Amministrazioni Comunali gravano per di più gli oneri di assistenza a favore degli operai e loro famiglie, la cui quasi totalità proviene da altre Regioni.
Ne consegue che la Valle d'Aosta non riceve attualmente alcun beneficio dallo sviluppo dell'industria dei marmi ed affini, la quale solo se regolamentata convenientemente, potrà costituire una fonte di ricchezza non soltanto per i proprietari e per le Ditte che la sfruttano, ma per la Regione.
Allo scopo di salvaguardare quelli che sono gli interessi generali della Valle a far si che l'industria dei marmi ed affini non si risollevi in un impoverimento del sottosuolo della Regione, ad esclusivo beneficio di alcune ditte speculatrici, chiede che, in analogia a quanto è stato attuato per i marmi Apuani, venga, per legge, istituita una tassa sui marmi e pietre ornamentali escavati dal territorio della Valle ed esportati fuori di essa.
La misura della tassa sarebbe aggiornata annualmente con deliberazione del Consiglio della Valle. I proventi della tassa, percepita dall'Amministrazione della Valle, verrebbero da questa destinati in parte ai comuni interessati e in parte a favore di altri enti locali.
Inoltre, allo scopo di disciplinare e di tutelare la produzione e l'esportazione dei marmi, chiede che al Consiglio della Valle sia devoluta la facoltà di disciplinare e di regolamentare la produzione e la esportazione dei marmi e delle altre pietre ornamentali escavati in Valle d'Aosta; precisa che i problemi, che il Consiglio della Valle di Aosta intende risolvere per disciplinare e regolamentare l'industria dei marmi nella Valle d'Aosta, sono i seguenti:
1°) la istituzione di elenchi dei produttori e commercianti di marmi graniti e pietre ornamentali regolarmente autorizzati, al fine di eliminare tutti i cavatori e commercianti sprovvisti di mezzi e di capacità tecniche, applicando, con opportune modifiche, il R.D. 20-4-1936 n. 707, convertito in legge 8-6-1936 n. 1288, nonché il D. Ministeriale 6-5-1936.
2°) Controllo, da parte dell'Amministrazione della Valle, ufficio Industria e Commercio della produzione marmifera mediante istituzione di apposito registro dei marmi da esportarsi, previa apposizione di appositi marchi di esportazione; della verifica, classificazione, registrazione e apposizione dei marchi sarebbero incaricati appositi periti designati dalla Valle e dalla Associazione dei produttori e commercianti di marmi. Il controllo di cui si tratta tende a togliere, ai produttori e ai commercianti disonesti, incapaci o poco scrupolosi, la possibilità di smerciare marmi difettosi e non esportabili con conseguente pregiudizio e danno per il buon nome della produzione locale e per le rimanenti ditte esportatrici di marmi.
3°) L'adozione di una raccolta di usi e di consuetudini per la lavorazione e il commercio dei marmi, analogamente a quanto praticato in provincia di Massa-Carrara, e l'istituzione di una apposita Commissione arbitrale chiamata a dirimere amichevolmente le controversie relative agli esproprii e alle servitù di passaggio occorrenti per lo sfruttamento delle cave (vie di lizza, ravaneti, teleferiche, condotte d'acqua, ecc.); propone pertanto che il Consiglio esamini lo schema di decreto seguente da trasmettersi al Ministero delle Finanze per la emanazione.
"DISCIPLINA E REGIME FISCALE DELLA PRODUZIONE DI MARMI E PIETRE ORNAMENTALI DELLA VALLE D'AOSTA"
Omissis
Vista la legge 15 luglio 1911 n. 749 e successivi provvedimenti;
Visti gli articoli 12 n. 7 e 13 del D.L. Lgt. 7-9-1945 n. 545;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;
Ha sanzionato e promulga:
Art. 1
E' devoluta al Consiglio della Valle d'Aosta la facoltà di disciplinare e di regolamentare la produzione e l'esportazione dei marmi e di altre pietre ornamentali escavati in Valle d'Aosta.
Art. 2
È istituita a favore della Valle d'Aosta una tassa sui marmi e su altre pietre ornamentali escavati nel suo territorio e trasportati fuori di essa. Detta tassa, analogamente a quanto praticato per i marmi Apuani, è riscossa all'uscita dei detti prodotti dai confini della Regione, secondo le modalità che saranno fissate in apposito Regolamento, da deliberarsi dal Consiglio della Valle.
L'ammontare della tassa sarà stabilita di anno in anno, entro i limiti massimi della tariffa seguente, dal Consiglio della Valle d'Aosta, in relazione alle spese da sostenersi dalla Valle e dai Comuni per lavori di riattamento e manutenzione delle strade soggette a intenso logorìo per il passaggio dei blocchi di marmo, nonché in relazione alle spese per il servizio di controllo e di disciplina della produzione e della esportazione marmifera:
Tariffa massima: a mc.
Marmi in blocchi L. -
Marmi segati L. -
Marmi lavorati, quadretto L. -
Croste L. -
Marmi mortai e granulati L. -
L'Assessore Geom. Pareyson informa che, da parte dei comuni di Chatillon, Chambave e di Issogne, è stata a suo tempo inoltrata richiesta al Ministero tendente ad ottenere l'autorizzazione ad applicare una speciale tassa sui marmi di produzione locale e che il Ministero delle Finanze trattandosi di prodotto a carattere industriale, non ha concesso autorizzazione, nonostante l'interessamento dell'Amministrazione della Valle.
Comunica di nutrire fiducia che il Ministero delle Finanze acceda alla nuova proposta per la disciplina e regime fiscale della produzione dei marmi e pietre ornamentali da inoltrarsi dalla Valle d'Aosta, in quanto esiste il precedente dei marmi Apuani per i quali il Ministero ha autorizzato, da diversi anni, l'applicazione di una tassa speciale. Aggiunge di non aver fissato l'ammontare della tariffa da applicarsi per ogni mc. di marmo, ritenendo conveniente che il relativo importo sia discusso e stabilito dal Consiglio.
Fa però presente che qualora il Consiglio deliberasse di applicare la tariffa in vigore per i marmi Apuani, il provento sarebbe minimo ed aggiunge ancora che i marmi prodotti in Valle d'Aosta sono di qualità migliore di quella dei marmi Apuani.
L'Assessore Geom. Nicco dichiara di essere contrario all'applicazione della tariffa in vigore per i marmi Apuani perché troppo elevata ed aggiunge che l'industria dei marmi in Valle d'Aosta è appena al suo sorgere e che l'applicazione di una tassa troppo onerosa potrebbe comprometterne lo sviluppo. Aggiunge ancora che parte dei proventi della tassa sui marmi Apuani va a favore degli Enti di assistenza per gli operai, Ente che a tutt'oggi non è ancora istituito in Valle d'Aosta. Propone che l'applicazione della tassa sia graduata secondo la qualità dei marmi, che ritiene possano essere suddivisi in tre categorie: onice, verde esportazione, granitello e calcescisto; fa presente l'opportunità che sia elevata di un terzo la tassa di L. 400 per mc., già fissata dai Comuni. Il Consigliere Geom. Vesan ritiene che il provento dell'istituenda tassa sui marmi vada a vantaggio dei comuni di produzione, che debbono provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade. Ritiene che l'applicazione e riscossione della tassa debbano essere fatte a cura dell'Amministrazione della Valle e dichiara di concordare con l'Assessore Geom. Nicco sull'opportunità che la tassa non sia applicata in misura troppo elevata, al fine di non pregiudicare lo sviluppo della industria marmifera.
Dopo ampia discussione alla quale partecipano il Presidente Avv. Caveri, gli Assessori Geom. Pareyson, Geom. Nicco e i Sigg. Consiglieri Ing. Binel, Not. Thiebat, Sig. Manganoni, Col. Ferrein, Geom. Bionaz, Avv. Torrione, Geom. Vesan ed il Segretario Dr. Brero;
IL CONSIGLIO
Udita la relazione dell'Assessore geom. Pareyson;
Ritenuta l'opportunità di sollecitare la emanazione di un provvedimento recante norme per la disciplina e il regime fiscale della produzione di marmi e delle pietre ornamentali della Valle d'Aosta;
Ad unanimità di voti;
Delibera
1°) Di approvare lo schema di decreto recante norme per la disciplina e il regime fiscale della produzione di marmi e di pietre ornamentali della Valle d'Aosta, come da proposta dell'Assessore geom. Pareyson, delegando alla Giunta di stabilire le tariffe della tassa da applicarsi a metro cubo, da graduarsi secondo la qualità dei marmi, tenendo per base la tariffa massima di L. 1.000 per l'onice, e la tariffa massima di L. 800 per la qualità migliore del marmo verde di esportazione.
2°) Di approvare l'invio dello schema di decreto di cui si tratta al competente Ministero, unitamente ad una motivata richiesta per la sollecita emanazione del decreto.
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