Oggetto del Consiglio n. 109 del 26 giugno 1947 - Verbale

OGGETTO N. 109/47 - RICHIESTA DI MIGLIORAMENTI ECONOMICI DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI DELLA VALLE.

L'Assessore Avv. Page riferisce che gli insegnanti elementari della Valle d'Aosta hanno presentato le seguenti richieste a mezzo del Comitato Esecutivo del Sindacato di categoria:

1°) l'indennità per l'insegnamento del francese sia corrisposta tutto l'anno, compresi giorni di congedo, le assenze per malattia e le vacanze estive, come per le altre materie di insegnamento.

2°) essendo l'indennità di contingenza (carovita) per gli operai aumentata del 20% a decorrere dal 1° gennaio 1947, le indennità per l'insegnamento del francese sia aumentata nella stessa proporzione e segua in avvenire la stessa scala mobile dell'indennità di carovita.

L'Assessore Avv. Page richiama la deliberazione del 13 febbraio 1947 con la quale il Consiglio della Valle ha stabilito di corrispondere, a decorrere dal 5 gennaio 1947, agli insegnanti di ruolo e non di ruolo in attività di servizio nelle scuole elementari, un'indennità mensile di L. 2803,65 lorde, pari a nette L. 2500, a titolo di compenso per le ore supplementari di insegnamento della lingua francese, limitatamente al periodo di effettiva prestazione di servizio scolastico ed ha altresì stabilito che, detta indennità, abbia carattere variabile, debba cioè essere aumentata o diminuita in relazione e in proporzione agli eventuali futuri aumenti o diminuzioni degli stipendi mensili base di tabella delle categorie di persone di cui si tratta (non della indennità di contingenza degli operai e impiegati dipendenti da ditte private). L'Assessore Avv. Page fa presente che, essendo stato disposto con telegramma Ministeriale, l'aumento del 15% degli stipendi di tutti gli impiegato dello Stato, con effetti dal 1° giugno 1947, ritiene che, in base alla deliberazione succitata, debba essere proporzionalmente aumentata, a decorrere dalla stessa data, l'indennità concessa dall'Amministrazione della Valle per le ore supplementari d'insegnamento della lingua francese. Relativamente al primo punto della mozione inviata dal Comitato Esecutivo del Sindacato con il quale si chiede che l'indennità per l'insegnamento del francese sia corrisposta per tutti i giorni dell'anno, compresi i giorni di congedo, di assenza per malattia e di vacanze estive, l'Assessore Avv. Page fa osservare che lo Stato, per l'adozione dell'orario alternato, che comporta un'ora giornaliera di lezione in più compreso il giovedì, corrisponde a decimi la somma fissa annua netta di L. 4500 e solo per l'effettivo servizio prestato, mentre la Amministrazione della Valle per un'ora giornaliera in più di lezione, escluso il giovedì, corrisponde la somma annua netta di L. 25.000, che a decorrere dal 1° giugno 1947, in base all'aumento del 15%, ammonta a L. 28.750. Precisa quindi che tale indennità non può essere estesa ai due mesi di vacanze estive in quanto perderebbe il suo carattere di indennità per assumere la figura di effettiva maggiorazione di stipendio, in contrasto con l'art. 5 del D.L. 11-11-1946 n. 365, in base al quale: "gli stipendi e gli assegni da corrispondersi al personale devono essere, in ogni caso, non superiori a quelli corrisposti dallo Stato al personale statale delle scuole di corrispondente ordine e grado".

Ritenuta, peraltro, la necessità di aiutare, nei limiti del giusto e del possibile, la classe degli insegnanti elementari, che affronta non lievi sacrifici per l'istruzione ed educazione del popolo, l'Assessore Avv. Page fa presente che la Giunta propone che l'indennità per l'insegnamento del francese e per l'ora giornaliera in più di lezione nelle scuole elementari classificate sia concessa anche per i primi quindici giorni di assenza per giustificati motivi di famiglia e per i primi 60 giorni di congedo ordinario - straordinario per malattia, con decorrenza dal 1° giugno 1947 (non invece per il periodo delle vacanze estive).

Dopo breve discussione, alla quale partecipano il Presidente Avv. Caveri, l'Assessore Avv. Page e i Consiglieri Sig. Manganoni, David, Thomasset;

IL CONSIGLIO

Udita la relazione dell'Assessore Avv. Page;

Ritenuta la necessità di aderire per quanto possibile, alle richieste formulate dagli insegnanti tramite il Comitato Esecutivo del Sindacato di categoria;

A parziale modifica della deliberazione Consiliare 13-2-1947 n. 10;

Delibera

1°) Di concedere, a decorrere dal 1° giugno 1947, agli insegnanti di ruolo e non di ruolo in attività di servizio nelle scuole elementari l'aumento del 15% sull'indennità mensile di Lire 2803,65 lorde (pari a nette L. 2500) stabilita con deliberazione n. 10 in data 13 febbraio 1947 del Consiglio della Valle, elevando in tal modo l'indennità a L. 2.875 mensili nette, (pari a lorde L. 3.224,20).

2°) Di corrispondere con decorrenza 1° giugno 1947, l'indennità mensile di nette L. 2875,= = di cui si tratta, oltreché per il periodo di effettiva prestazione di servizio scolastico, anche per i primi 15 giorni di assenza per giustificati motivi di famiglia e per i primi 60 giorni di congedo ordinario e straordinario per malattia.

3°) Di imputare la maggior spesa agli appositi stanziamenti di bilancio dell'esercizio finanziario 1947 e degli esercizi finanziari futuri.

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