Oggetto del Consiglio n. 66 del 3 aprile 1947 - Verbale

OGGETTO N. 66/47 - RIESAME DEI PROVVEDIMENTI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE.

Il Presidente Avv. Caveri, si richiama ai provvedimenti tendenti ad alleviare la disoccupazione locale, approvati in linea di massima dal Consiglio nella precedente riunione delli 13 marzo 1947, con i quali, fra l'altro, in merito al problema dei doppioni dei coniugi, era stato stabilito il principio di procedere al licenziamento di uno dei coniugi allorchè il coniuge più renumerato percepisca uno stipendio o salario mensile minimo (comprensivo di assegni e di indennità accessorie principali) di Lire 40.000, elevabile di Lire 6.000 per ogni persona a carico; riferisce che, da parte della Camera del Lavoro, dell'Ufficio Regionale del Lavoro e dei rappresentanti dei disoccupati, è stato fatto notare che il limite minimo di Lire 40.000 mensili è troppo elevato e che un decreto che sancisca tale limite sarebbe praticamente applicabile a pochissimi casi. Riferisce, inoltre, che il problema dei doppioni dei coniugi conviventi, è stato, pertanto, nuovamente preso in esame dalla Giunta, che, vagliate le ragioni addotte dai rappresentanti delle categorie interessate, ha ritenuto inopportuna la emanazione di un decreto che stabilisca un limite minimo di stipendio in misura così elevata. Invita, quindi, il Consiglio a riprendere in esame i provvedimenti intesi ad alleviare la disoccupazione, limitatamente alla parte concernente i doppioni dei coniugi conviventi. Dà quindi lettura della bozza di decreto predisposta dall'Assessore all'Industria e Commercio, precisando che rimangono fermi ed invariati i principi sanciti già deliberati riguardanti il licenziamento di due o più membri della convivenza in cui 5 o più membri lavorino e di un membro della convivenza in cui 4 membri lavorino, siano essi occupati presso la stessa Ditta o presso Ditte diverse. Prende la parola il Consigliere Avv. Torrione, il quale fa osservare che, nello stabilire il limite minimo vitale degli stipendi, occorre avere riguardo alla diversa situazione famigliare in cui si trovano i coniugi con figli a carico e coniugi senza figli a carico; il Consigliere Geom. Cuaz fa presente che, nel primo caso, i coniugi beneficiano degli assegni famigliari stabiliti dalle vigenti disposizioni. Il Consigliere Avv. Torrione fa rilevare che gli assegni famigliari non sono sufficienti per il mantenimento delle persone a carico. L'Assessore all'Industria e Commercio Geom. Pareyson precisa che in una riunione, alla quale hanno partecipato il Sig. Pepellin per la Camera del Lavoro, il Dott. Ollietti dell'Ufficio Regionale del Lavoro, ed un rappresentante dei disoccupati, è stato riconosciuto, all'unanimità, che il limite minimo di Lire 40.000 mensili è troppo elevato in quanto la base media degli stipendi o salari si aggira sulle Lire 17.000 circa mensili. I Consiglieri Geom. Arbaney e Avv. Torrione, riferendosi all'articolo 5 della nuova bozza di decreto in cui è previsto che lo stipendio o salario al limite minimo non deve raggiungere le Lire 20.000 mensili, escluse le competenze relative agli assegni famigliari, fanno osservare che la somma di Lire 20.000 mensile è inferiore al limite minimo vitale, in quanto non è sufficiente per il mantenimento dei due coniugi conviventi. Il Consigliere Geom. Bionaz propone che, stabilito il limite minimo di 20.000 lire mensili, tale somma sia maggiorata di 6.000 Lire per ogni persona a carico. Il Presidente Avv. Caveri propone, invece, che la quota per ogni persona a carico sia stabilita in 3.000 lire mensili. Il Consigliere Geom. Arbaney precisa che le 20.000 lire mensili devono ritenersi nette.

Dopo breve discussione, alla quale partecipano il Presidente Avv. Caveri, l'Assessore Geom. Pareyson ed i Consiglieri Avv. Torrione, Geom. Cuaz, Geom. Arbaney, Geom. Bionaz, Ing. Binel, Sig. Armand Col. Ferrein, Sig. Vacher, prende la parola il Consigliere Sig. Manganoni, il quale fa osservare l'opportunità che i posti lasciati vacanti in seguito all'applicazione del decreto in esame siano riservati ai disoccupati; propone, inoltre, che i posti che non possano essere ricoperti da uomini siano assegnati a donne capo famiglia, a vedove ovvero ad orfane bisognose; fa, inoltre, rilevare che, con l'applicazione del decreto emanato, sarà licenziata tutta la mano d'opera che raggiunge lo stipendio o salario di Lire 20.000 e precisamente la mano d'opera avente uno stipendio o un salario fisso, mentre continueranno a lavorare le mogli dei professionisti e dei commercianti che costituirebbero le categorie che attualmente versano in migliori condizioni economiche. I Consiglieri Geom. Arbaney e Geom. Bionaz riconoscono l'esattezza delle osservazioni del Consigliere Sig. Manganoni; ritengono però che tali casi debbano essere risolti praticamente di volta in volta dall'apposita Commissione.

Il Presidente Avv. Caveri dichiara di concordare con i Consiglieri Geom. Arbaney e Geom. Bionaz nel senso che sia la Commissione competente a decidere in merito ai singoli casi.

Ultimata la discussione il Presidente Avv. Caveri invita il Consiglio a deliberare se approvi che lo stipendio o salario netto mensile minimo, (comprensivo di assegni e di indennità accessorie principali), del coniuge più enumerato sia fissato in lire 20.000, elevabile di Lire 3.000 per ogni persona a carico.

IL CONSIGLIO

a parziale modifica della presente deliberazione numero 60 in data 13 marzo 1947;

all'unanimità;

Delibera

di approvare che lo stipendio o salario mensile minimo (comprensivo di assegni e di indennità accessorie principali) per il coniuge più enumerato sia fissato in nette Lire 20.000 mensili, elevabili di nette Lire 3.000 per ogni persona a carico, e delega il Presidente di predisporre per la compilazione e la emanazione di un decreto in cui siano sancite le disposizioni per la pratica esecuzione dei provvedimenti approvati per alleviare la disoccupazione in Valle d'Aosta.

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