Oggetto del Consiglio n. 60 del 13 marzo 1947 - Verbale
OGGETTO N. 60/47 - PROVVEDIMENTI PER ALLEVIARE LA DISOCCUPAZIONE.
Il Presidente Avv. Caveri riferisce al Consiglio sui provvedimenti da adottare allo scopo di alleviare la disoccupazione in Valle d'Aosta. Comunica, al riguardo, che i disoccupati ammontano a più di duemila e che dimostrazioni ed agitazioni pubbliche possono verificarsi da un momento all'altro; comunica che al fine di prevenire perturbamenti ed incresciosi incidenti è stata costituita una Commissione formata dai rappresentati delle categorie interessate e sono state tenute varie riunioni per l'esame dei provvedimenti da adottare. In tali riunioni furono prospettate due soluzioni: 1°) l'applicazione della riduzione alle quaranta ore settimanali di lavoro per gli operai, propugnata dal foglio "Battaglia Sindacale", distribuito in occasione del congresso organizzato dalla Camera del Lavoro di Aosta, riduzione già attuata in Aosta dopo la crisi degli anni 1929-1930 e 1931 per assorbire parte della mano d'opera disoccupata e testè discussa nel Congresso generale di tutte le Camere del Lavoro d'Italia. Precisa che in una riunione testè tenutasi nella sala di adunanze della Giunta, i rappresentanti della Camera del Lavoro e della Commissione Interna della "Cogne" si sono dichiarati contrari all'attuazione delle quaranta ore lavorative; d'altra parte si ritenne che un provvedimento di tale importanza non potesse essere assunto solo nell'ambito regionale, anche perché, per la sua adozione, sarebbe stato necessario l'accordo preventivo di tutte le aziende industriali in loco.
2°) Problema del licenziamento dei doppioni - Vi sono famiglie in cui quattro o cinque membri conviventi lavorano e percepiscono salario, mentre tanti capi-famiglia sono disoccupati e non hanno di che sfamare i loro figli; occorre, in questi casi, adottare provvedimenti di giustizia in base ai quali si possa sostituire almeno uno o due membri con elementi disoccupati. In tale senso si è raggiunto un accordo di massima con i rappresentanti della Camera del Lavoro e della Commissione Interna della Soc. "Cogne" e, pertanto, si è stabilito che nei casi di convivenze famigliari in cui cinque membri lavorino, siano essi occupati presso la stessa Ditta o presso più Ditte, due siano licenziati, e nei casi di convivenze in cui lavorino quattro membri, sia licenziato membro. Il Presidente aggiunge che sarebbe stata prevista, però, una deroga a tale norma, quando si tratti cioè di mano d'opera specializzata indispensabile, che non possa essere sostituita da altri elementi locali disoccupati non specializzati o non idonei. Il Presidente Avv. Caveri comunica che è stato pure esaminato e discusso il problema dei doppioni dei coniugi, e cioè dei casi in cui marito e moglie lavorino entrambi, fa presente che da parte sua era stato proposto di soprassedere al licenziamento, in tali casi, o, quanto meno, di limitare i licenziamenti solo ai casi in cui i coniugi fossero abbienti o percepissero stipendi o salari rilevanti.
Il Presidente Avv. Caveri riferisce che i rappresentanti di tutte le categorie, ed in particolare quelli della Camera del Lavoro e della Commissione Interna della Cogne, hanno insistito per l'eliminazione dei doppioni nei casi di famiglie non bisognose dei doppi salari, asserendo che era un'esigenza sentita dalla classe operaia; precisa che, dopo vivacissima discussione, è stato raggiunto un accordo in tale senso, e si è convenuto che prima di adottare provvedimenti, in base ad un emanando decreto del Presidente della Valle, sarebbe stato sentito il parere del Consiglio della Valle.
Il Presidente Avv. Caveri dichiara, quindi, aperta la discussione.
Prende la parola l'Ing. Binel, il quale fa presente la necessità di stabilire le misure di un salario medio vitale, tenendo conto del numero dei componenti la famiglia. Il Presidente Avv. Caveri precisa che da parte sua era stato proposto nelle riunioni dei rappresentanti delle categorie di commisurare il numero dei licenziamenti non solo al numero delle persone che lavorano, ma anche al numero delle persone a carico.
Il Consigliere Sig. Manganoni fa rilevare che in sede di applicazione del provvedimento dovrebbe essere tenuto conto, oltre che dell'ammontare dello stipendio o del salario, anche delle condizioni economiche e di possidenza della convivenza famigliare.
Il Presidente Avv. Caveri fa osservare che non è opportuno applicare il principio che chi possiede non debba lavorare, perché un provvedimento di tale genere andrebbe soltanto a scapito degli operai valdostani i quali, per la maggior parte, possiedono piccoli appezzamenti di terreno di reddito insufficiente alla vita, mentre per i non valdostani non si potrebbe, fra l'altro, accertare la possidenza essendo proprietari di beni fuori Valle. Il Dott. Farinet fa rilevare che non è possibile attualmente derogare alla legislazione vigente, la quale non vieta i doppioni e cita, ad esempio, gli insegnanti che possono essere trasferiti, per ragioni di avvicinamento famigliare, e che non possono venire licenziati.
Il Presidente Avv. Caveri precisa che il provvedimento in esame non contempla tale categoria di persone, ma che ha per scopo di trovare lavoro alla mano d'opera disoccupata e che pertanto non si tratta di derogare alla legge sui rapporti di pubblico impiego degli impiegati di ruolo.
A questo punto ha luogo una vivace discussione alla quale partecipano il Presidente Avv. Caveri, l'Assessore Geom. Pareyson ed i Consiglieri Signori Avv. Torrione, Geom. Bionaz, Sig. David, Sig. Fontan, Geom. Cuaz, Sig. Armand, Sig. Chabloz, Geom. Arbaney e Sig. Manganoni, il quale ultimo propone che il Consiglio senta i rappresentanti della Camera del Lavoro e il legale della "Cogne" prima di esprimere il proprio parere in merito ai doppioni. Il Presidente Avv. Caveri fa presente che i rappresentanti della Camera del Lavoro sono stati già interpellati e sono concordi nell'adozione dei provvedimenti prospettati ed invita, pertanto, il Consiglio ad esprimere il proprio parere in merito al primo punto degli accordi intervenuti, così formulato: 1°) licenziamento di due (o più) membri delle convivenze in cui cinque (o più) membri lavorino, siano essi occupati presso la stessa Ditta o presso Ditte diverse.
2°) licenziamento di un membro delle convivenze in cui quattro membri lavorino, siano essi occupati presso la stessa Ditta o presso Ditte diverse.
IL CONSIGLIO
all'unanimità;
Esprime
parere favorevole ai licenziamenti nei casi sopra prospettati di un numero di famigliari conviventi che lavorino in numero superiore a quattro.
Si passa quindi all'esame ed alla discussione del principio se debba, o non, ammettersi il principio che le aziende industriali possano trattenere, comunque, in servizio elementi indispensabili ed insostituibili. Il Consigliere Sig. Manganoni esprime parere negativo come pure il Consigliere Sig. Armand, mentre il Consigliere Ing. Binel sostiene che si debba ammettere il principio solo per gli elementi indispensabili tecnici ma non per quelli amministrativi. Il Presidente Avv. Caveri sostiene, invece, che può esistere l'indispensabilità tecnica e anche quella non tecnica. Il Consigliere Sig. Fontan concorda con il Presidente sul principio della indispensabilità sia tecnica che amministrativa; ritiene però che non sia opportuno di inserire tale principio nell'emanando decreto per non dare adito ad abusi da parte delle Ditte; si stabilisce, invece, che il giudizio sull'indispensabilità o meno debba essere espresso da apposita Commissione e non dal datore di lavoro. Il Consigliere Geom. Cuaz si associa alla proposta del Consigliere Sig. Fontan.
Il Presidente Avv. Caveri invita, quindi, il Consiglio a deliberare il proprio parere sul principio della ammissione del principio della indispensabilità della mano d'opera specializzata concretato nella formula seguente: "il datore di lavoro ha diritto di trattenere gli elementi insostituibili la cui indispensabilità sia stata vagliata ed accertata da apposita Commissione".
Procedutosi alla votazione, la proposta è approvata con i seguenti risultati: votanti n. 19; hanno espresso parere favorevole n. 14: il Presidente Avv. Caveri, gli Assessori Geom. Nicco, Ing. Fresia, Sig. Nouchy, Geom. Pareyson, Avv. Page, e i Consiglieri Signori Geom. Arbaney, Avv. Chanu, Col. Ferrein, Geom. Cuaz, Sig. Dujany, Not. Thiebat, Sig. Thomasset, Avv. Torrione.
Hanno espresso parere sfavorevole i cinque Consiglieri Signori: Armand, Ing. Binel, Chabloz, Fontan, Manganoni.
Si passa, quindi, all'esame ed alla discussione del cosidetto problema dei doppioni costituiti dai coniugi che lavorino entrambi presso Società o Ditte. Prende la parola il Geom. Cuaz, il quale propone che, anche nei casi dei doppioni di coniugi, l'apposita Commissione debba tener conto delle condizioni economiche e delle persone a carico. Il Presidente Avv. Caveri si associa al Consigliere Geom. Cuaz e propone che sia esaminata, in linea di principio, la misura dell'ammontare dello stipendio dei coniugi e anche il numero delle persone a carico. Il Consigliere Sig. Manganoni ritiene che nei casi di doppioni dei coniugi non si debba tener conto dell'indispensabilità e che il decreto sia applicabile a tutte le Aziende, Ditte ed Uffici della Valle; propone, inoltre, riferendosi in particolare alla situazione della Soc. "Cogne", che si proceda: in primo luogo al licenziamento di tutte le donne sposate, salvo le donne che abbiano carico di famiglia, con precedenza alle donne i cui mariti, o altri componenti la famiglia, percepiscano stipendio superiore; in secondo luogo al licenziamento delle donne già iscritte all'ex p.r.f. (principio sancito anche nell'organico della Valle); in ultimo si proceda al licenziamento degli ufficiali e dei pensionati occupati presso Ditte od Enti, in quanto già percepiscono stipendio o pensione dallo Stato, e ciò al fine di dare lavoro ai disoccupati i quali non hanno alcuna fonte di guadagno, e pertanto debbono avere precedenza; propone che a ricoprire i posti vacanti siano chiamati uomini, con precedenza ai reduci, partigiani ed ex-internati; propone, inoltre, che i posti lasciati vacanti e che non possano essere ricoperti da uomini siano assegnati a donne capo-famiglia, alle vedove, alle orfane e alle bisognose. Il Consigliere Sig. Manganoni propone che sia ridotto il numero del personale religioso addetto all'Istituto di Assistenza materna ed infantile di Aosta e che sia sostituito con elementi laici; il Presidente Avv. Caveri fa osservare che tale questione esula dalla discussione odierna e che formerà oggetto di ulteriore esame, in sede di esecuzione; ritiene, invece, si debba ora stabilire il principio delle persone a carico e il minimo mensile di stipendio vitale agli effetti del licenziamento e propone che sia stabilito uno stipendio minimo, da maggiorarsi di una quota fissa per ogni persona a carico, oltrepassato il quale si debba procedere al licenziamento di uno dei coniugi. Il Consigliere Avv. Torrione concorda sulla necessità di fissare un minimo mensile dello stipendio e che non siano licenziati i coniugi il cui stipendio non oltrepassi questo minimo vitale. Contrariamente a quanto proposto dal Consigliere Sig. Manganoni, il Consigliere Avv. Torrione precisa che il personale (statale o di Enti pubblici) di ruolo, anche se femminile, non può essere licenziato. Il Presidente Avv. Caveri propone che per una coppia senza figli il minimo vitale mensile dello stipendio di un coniuge, oltrepassato il quale l'altro coniuge debba essere licenziato, sia stabilito in Lire quarantamila; il Consigliere Geom. Vesan propone che il minimo sia fissato in trentamila lire; il Consigliere Sig. Manganoni propone che si stabilisca o si tenga come base lo stipendio minimo del marito. L'Assessore Ing. Fresia ritiene che lo stipendio del coniuge non licenziato debba raggiungere almeno le quarantamila lire. Il Presidente Avv. Caveri e il Consigliere Sig. Manganoni si associano alla proposta dell'Ing. Fresia.
Il Consigliere Geom. Cuaz propone, inoltre, che il limite minimo dello stipendio di lire quarantamila sia maggiorato di lire seimila per ogni persona a carico.
Partecipano alla discussione anche i Consiglieri Sig. Fontan e Armand, ultimata la quale il Presidente invita il Consiglio ad esprimere il proprio parere sull'entità dello stipendio o salario minimo da fissarsi per il coniuge più remunerato, maggiorato della quota di Lire seimila per ogni persona a carico.
IL CONSIGLIO
all'unanimità;
Esprime
parere favorevole a che lo stipendio o salario mensile minimo (comprensivo di assegni e di indennità accessorie principali) per il coniuge più remunerato sia fissato in Lire quarantamila, elevabile di Lire seimila per ogni persona a carico, e
Delega
al Presidente di predisporre per la compilazione e la emanazione di un decreto in cui siano sancite le disposizioni opportune per la pratica esecuzione dei provvedimenti di cui sopra approvati dal Consiglio in linea di massima e tendenti ad alleviare la disoccupazione locale.
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