Oggetto del Consiglio n. 49 del 13 marzo 1947 - Verbale

OGGETTO N. 49/47 - CASA DA GIOCO DI ST. VINCENT - APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI APERTURA.

Il Presidente Avv. Caveri, richiamandosi a quanto riferito in precedenti adunanze in merito alla Casa da Giuoco in St. Vincent, fa presente che la Società S.I.T.A.V. di St. Vincent, aveva trasmesso alla Presidenza del Consiglio della Valle la lettera in data 2-12-1946, già trasmessa in copia ai Consiglieri come allegato all'ordine del giorno della presente adunanza, lettera dalla quale risulta quanto segue:

"Facciamo seguito con la presente ai ripetuti colloqui nei quali abbiamo illustrato alla Signoria Vostra ed ai membri della Giunta, il nostro parere circa il Casinò di Saint Vincent. Fermo restando tale punto di vista, confermiamo che procederemo all'apertura al pubblico del detto Casinò quando il Consiglio della Valle ce ne avrà dato l'ordine mediante decreto che ne stabilisca anche la data.

Avvenuta l'apertura, gli introiti dell'esercizio dei giochi verranno trattenuti dalla S.I.T.A.V. per trenta giorni dall'apertura fino ad un importo pari alle spese non recuperabili effettuate dalla società e determinabili da una persona di fiducia scelta di comune accordo. L'eventuale residuo entrerà nel conteggio a favore della Valle come da contratto.

Il versamento della seconda rata di dieci milioni da parte della Società, previsto in contratto come anticipo, verrà differito al trentunesimo giorno dall'apertura del Casinò.

Nel caso che il Casinò dovesse chiudersi per ragioni indipendenti dalla volontà del Consiglio della Valle sarà facoltà della S.I.T.A.V. in qualunque momento entro i dieci anni di ottenere dalla Valle con un preavviso di tre mesi il rimborso della cauzione di lire venti milioni versata: col rimborso della somma in contratto fra la S.I.T.A.V. e la Valle sarà risolto di diritto.

In tal caso la Società rinuncierà a chiedere al Consiglio il rimborso di qualsiasi danno. Tuttavia il Consiglio darà atto con lettera delle somme spese dalla società per lavori ed arredi, ringraziando la Società per la rinuncia a qualsiasi pretesa.

Nell'intendimento delle parti tale lettera dovrà costituire, per eventuali nuovi componenti del Consiglio, la prova che la S.I.T.A.V. per la chiusura ha sofferto un effettivo danno e che quindi in un prosieguo di tempo il Consiglio riconoscerà alla Società diritto di prelazione a parità di condizioni in qualche altra iniziativa tendente alla valorizzazione della Valle d'Aosta".

Il Presidente Avv. Caveri riferisce in merito alle successive trattative intercorse con la Società S.I.T.A.V. ed agli accordi definitivi che la Giunta ha concretato con i rappresentanti della Società S.I.T.A.V., con riserva di ratifica da parte del Consiglio della Valle, accordi in base ai quali la Società S.I.T.A.V. ha trasmesso alla Presidenza la lettera in data 26-2-1947, di cui copia è già stata trasmessa ai singoli Consiglieri come allegato all'ordine del giorno, e da cui risulta quanto segue:

"A seguito dei colloqui intercorsi con i nostri rappresentanti, abbiamo preso nota che codesto Consiglio della Valle è disposto ad autorizzare l'apertura del Casinò di St. Vincent, entro il giorno 5 aprile 1947 alle condizioni del capitolato d'oneri allegato al contratto di concessione.

Questa Società si impegna a sua volta di aprire la Casa da Giuoco entro il suddetto termine, su formale richiesta scritta della Valle di Aosta, alle condizioni del capitolato d'oneri nonché alle seguenti condizioni:

Nel caso che dovesse chiudersi la Casa da Giuoco per ragioni indipendenti dalla volontà del Consiglio della Valle, della Giunta e del Presidente, la Società rinuncia sin da ora a chiedere alla Valle qualsiasi risarcimento di danni.

Stante la eventualità di cui sopra, gli introiti dell'esercizio dei giochi saranno trattenuti dalla Società per trenta giorni, a partire dalla data di apertura sino ad un importo pari alle spese non recuperabili effettuate dalla Società e determinato da persona di fiducia scelta di comune accordo dalle parti, e che in via transattiva, allo scopo di evitare le lungaggini della procedura di cui sopra, la Società è disposta a limitare in Lire 5.000.000 (cinque milioni).

L'eventuale residuo entrerà nel conteggio a favore della Valle come da capitolato d'oneri, ed il versamento della seconda rata di dieci milioni prevista in contratto come anticipo potrà essere dalla Società differito al trentunesimo giorno dall'apertura della Casa da Giuoco, analogamente agli introiti di cui sopra.

Dopo trenta giorni dall'apertura della Casa da Giuoco, il contratto avrà integrale effetto anche retroattivo secondo le norme contrattuali e di capitolato, fermi restando gli impegni assunti dalla Società con la presente.

In caso di chiusura e di richiesta di restituzione dell'anticipo da parte della Società, tale restituzione dovrà avvenire entro il termine di un anno dalla data della richiesta, la restituzione implicherà senz'altro la rescissione del contratto di concessione stipulato fra la Valle e la Società il giorno 1 giugno 1946.

Nel caso che la Valle, dopo la eventuale chiusura della Casa da Giuoco, e prima della rescissione del contratto, ottenga la autorizzazione all'apertura, ovvero ottenga i poteri normativi in base ai quali possa autorizzare la apertura stessa, il contratto di concessione 1-6-1946 riprenderà piena efficacia giuridica per entrambe le parti, e la Società sarà tenuta a provvedere alla riapertura della Casa da Giuoco, entro il termine di tre mesi, a richiesta della Valle. Qualora la Società non provveda a tale apertura, il contratto si intenderà senz'altro rescisso e l'anticipo sarà incamerato dalla Valle".

Il Presidente Avv. Caveri interpella quindi il Consiglio se intenda ratificare gli accordi intervenuti con i rappresentanti della Società S.I.T.A.V..

Dopo breve discussione, alla quale partecipano i Consiglieri Ing. Binel, Geom. Cuaz, Sig. Manganoni ed il Presidente Avv. Caveri il quale fa notare che, in caso di chiusura della Casa da gioco, la restituzione dell'anticipo di Lire 10.000.000 effettuato dalla Società avverrebbe non più entro tre mesi, come era stato richiesto in un primo tempo, ma entro un anno,

IL CONSIGLIO

all'unanimità;

Delibera

di ratificare gli accordi intercorsi per la apertura della Casa da Giuoco di St. Vincent approvando le proposte di cui alla lettera in data 26 febbraio 1947 della predetta Società S.I.T.A.V..

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