Oggetto del Consiglio n. 68 del 17 maggio 1946 - Verbale

OGGETTO N. 68/46 - CASA DA GIUOCO DI ST. VINCENT.

L'Assessore Ing. Fresia riferisce al Consiglio che i promotori della costituenda Società S.I.T.A.V. (Società Industria Turistica Alberghiera Valdostana) hanno presentato al Presidente del Consiglio della Valle una proposta di capitolato di oneri composto di 23 articoli relativo alla concessione dell'esercizio di una Casa da Giuoco in St. Vincent, in esclusività per la Valle di Aosta.

Fa presente che la Giunta della Valle, dopo attento esame della suddetta proposta di capitolato, ha compilato altro schema di capitolato d'oneri per la concessione in esercizio della Casa da Giuoco di St. Vincent alla costituenda Società S.I.T.A.V., capitolato che sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio; dà quindi lettura del progetto di capitolato predisposto dalla Giunta.

Il Consiglio, dopo ampia discussione dei singoli articoli del capitolato, alla quale partecipano il Conte Cotta in rappresentanza dei promotori della costituenda società S.I.T.A.V. ed il Geom. Page Edoardo (Ardes) per conto del Comune di St. Vincent;

Delibera

di concedere l'esercizio della Casa da Giuoco di St. Vincent alla costituenda Società S.I.T.A.V. di St. Vincent alle condizioni stabilite nel seguente capitolato d'oneri, da inserirsi a formare parte integrante del contratto di concessione da stipularsi dopo l'avvenuta costituzione della Società.

Schema di capitolato d'oneri per la concessione dell'esercizio di una Casa da Giuoco in St. Vincent.

1) Allo scopo di potenziare e valorizzare il turismo della Valle di Aosta e per finanziare le opere assistenziali, il Consiglio della Valle d'Aosta, in base al decreto emanato dal Presidente in data 3 aprile 1946, concede alla costituenda Società Industria Turistica e Alberghiera Valdostana (S.I.T.A.V.) con sede amministrativa, tecnica e commerciale in St. Vincent, sede legale St. Vincent, sede legale St. Vincent, in persona del suo Presidente e Consigliere delegato, Società di cui sono promotori i Signori Ing. Lora Totino Conte di Cervinia, Commendatori Francesco Rivella e Billia Mario, la gestione di qualsiasi forma di giochi d'azzardo.

In deroga alla normale procedura di bando di appalto, la concessione viene effettuata, direttamente alla Società stessa, in considerazione della spiccata personalità morale e finanziaria dei componenti il suo Consiglio di Amministrazione.

L'elenco degli azionisti e l'importo sottoscritto verrà comunicato alla Valle. Qualsiasi mutamento della proprietà delle azioni dovrà essere approvato dal Consiglio della Valle.

2) La concessione è esclusiva per tutta la Valle d'Aosta e sarà esercitata nel Comune di St. Vincent.

Avrà durata di dieci anni, a datare dalla firma del contratto.

3) La Società concessionaria corrisponderà al Consiglio della Valle, quale tributo sulle entrate lorde del giuoco e sulle entrate alle sale da giuoco, le percentuali seguenti:

60% dell'incasso da L. 1 (una) a L. 100 milioni -

65% " da L. 100 milioni a L. 300 milioni -

75% " da L. 300 milioni a L. 400 milioni -

80% " oltre i 400 milioni -

Le eventuali perdite di cassa sono a totale carico della Società concessionaria.

4) Gli incassi verranno versati ogni dieci giorni all'Esattoria della Valle.

Per il primo anno di esercizio le percentuali di cui al n. 3 sono ridotte del 5%.

Non saranno considerati come facenti parte degli incassi lordi del giuoco gli incassi del ristorante, bar e guardaroba, i proventi delle mance al personale, nonché le entrate per spettacoli e trattenimenti organizzati a spese dei concessionari nell'interno e fuori degli stabilimenti della Casa da giuoco.

5) La Società garantirà sugli incassi da giuoco l'importo, minimo netto per la Valle di venticinque milioni per ogni anno di esercizio.

6) Il Consiglio avrà il diritto di essere sempre in anticipo di venti milioni.. A tale scopo la Società verserà entro venti giorni dalla data della firma del contratto una somma di venti milioni che verrà defalcata senza interessi dall'ultimo versamento alla fine della gestione dei dieci anni.

7) Il versamento delle tasse di concessione verrà effettuato alla Tesoreria del Consiglio della Valle.

Nei casi di ritardato pagamento, la Società concessionaria incorrerà in una penale pari al 15% degli interessi commerciali riferiti al periodo di mora e cioè calcolati per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle somme non versate.

La Società è costituita in mora, non appena trascorsi i termini stabiliti nell'art. 4, senza bisogno di ulteriore avviso.

Trascorso il termine di giorni quindici senza che sia stato provveduto al versamento delle tasse di concessione, il Consiglio della Valle ha diritto di considerare revocata la concessione, mediante notifica alla Società, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

8) In deroga alle norme consuetudinarie e in considerazione delle garanzie finanziarie dei componenti la Società, questa sarà esentata dall'obbligo di una cauzione.

9) Le imposte e tasse relative e conseguenti alla gestione dei giuochi verranno detratte sulle spettanze della Società e su quelle del Consiglio in proporzione alle rispettive partecipazioni negli introiti lordi.

Le spese di registrazione del presente contratto saranno a carico della Società concessionaria.

10) La società concessionaria dovrà assicurare con il più severo controllo la regolarità del gioco e degli incassi relativi. Il Consiglio si riserva il diritto di esercitare con personale proprio e con intervento saltuario e continuativo, qualsiasi forma di controllo sull'andamento della gestione del gioco e sul modo con cui viene condotta.

Nessun tavolo può essere aperto o chiuso al gioco senza l'intervento di almeno un incaricato del Consiglio. Qualora lo ritenga necessario e a suo insindacabile giudizio, il Consiglio può esigere da parte della Società concessionaria l'immediata sostituzione di personale addetto alla Casa da gioco.

11) La risoluzione o la revoca della concessione per colpa della Società concessionaria darà luogo all'incameramento dell'anticipo di venti milioni.

12) La Società concessionaria non potrà cedere ad altri né totalmente né in parte i diritti che derivano dalla presente convenzione senza il consenso del Consiglio.

13) La Società è tenuta a gestire, con lusso e serietà, la sede delle sale da giuoco. Spetta al Consiglio di stabilire con criterio discrezionale la precisa osservanza di tale obbligo.

14) Il personale addetto al giuoco sarà di regola di nazionalità italiana e a parità di condizioni e requisiti dovrà sempre essere assunto fra elementi valdostani, salvo per quanto concerne il personale tecnico e di fiducia per il quale devono tuttavia comunicarsi in tempo le generalità e i motivi che inducono alla scelta. L'eventuale assunzione di personale straniero sarà subordinata alla preventiva autorizzazione del Consiglio.

La Società dovrà procedere all'assicurazione a norma di legge del proprio personale.

Per quanto si riferisce alle forniture, appalti, progetti, a parità di condizioni, dovranno essere preferiti gli elementi e le industrie valdostane.

La Società risponderà di tutto il personale addetto alla Casa da giuoco ai sensi di legge.

15) Qualora la Società sospendesse per qualsiasi motivo, esclusi i casi di forza maggiore debitamente controllati, la gestione dei giuochi d'azzardo, potrà incorrere nella decadenza della concessione e nell'incameramento dei venti milioni di anticipo.

Qualora due esercizi consecutivi risultino passivi con documentazioni precise, la Società potrà richiedere al Consiglio la risoluzione del contratto o un riesame delle clausole, senza peraltro essere liberati dall'obbligo di versamento integrale e puntuale delle quote alle quali è impegnata.

Analogamente il Consiglio della Valle si riserva la facoltà di ottenere un miglioramento delle clausole della presente convenzione qualora si verifichino due esercizi consecutivi con incassi superiori ai seicento milioni annui.

In caso di accertata sottrazione od occultazione degli incassi derivanti di fatto della Società concessionaria, il Consiglio potrà procedere alla revoca della concessione previa notifica agli interessati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fermo restando il diritto alla Valle di incamerare l'anticipo, e salvo maggiori danni.

16) La Società è tenuta a porre in rilievo a sue spese con le dovute forme di pubblicità e di propaganda, da approvarsi dal Consiglio, la valorizzazione turistica della Valle di Aosta e particolarmente di St. Vincent come luogo di soggiorno e di cura, specialmente all'Estero.

Il piano finanziario e tecnico di pubblicità, da svolgersi attraverso i giornali, il cinema, affissioni murali e stradali, inserzioni o pubblicazioni, sarà approvato d'intesa col Consiglio.

17) La Società concessionaria provvederà a proprie spese durante il periodo della gestione a spettacoli di arte varia, trattenimenti musicali, manifestazioni sportive culturali, per un minimo di centocinquanta giorni all'anno. I programmi di massima dovranno essere approvati da apposita Commissione artistica nominata dal Consiglio, la quale accerterà la loro rispondenza alle finalità perseguite dalla presente convenzione.

18) La Società si impegna a versare annualmente, oltre agli altri contributi, la somma di lire un milione, da devolversi, a criterio del Consiglio, in borse di studio e in opere assistenziali, culturali e sportive.

Le modalità di erogazione verranno stabilite da una Commissione nominata dal Consiglio della Valle.

Per il primo anno di gestione questi importi saranno versati entro venti giorni dalla firma del contratto; negli anni successivi il versamento sarà effettuato ne primo semestre. La Società si impegna di organizzare con serietà e oculatezza le manifestazioni di interesse turistico a beneficio della Valle.

19) La Società concessionaria si impegna a far funzionare la gestione dei giuochi possibilmente tutto l'anno e in ogni caso per non meno di centocinquanta giorni all'anno.

20) Oltre ai minorenni, ai militari, alle persone notoriamente dedite all'esercizio professionale del giuoco, sarà vietato l'ingresso alle sale da giuoco a tutti i cittadini italiani residenti nella zona autonoma valdostana.

21) Per l'ingresso alle sale da giuoco dovrà essere rilasciata una speciale tessera dai concessionari i quali avranno facoltà di negarla e ritirarla a loro insindacabile giudizio.

Il Consiglio si riserva di variare a suo insindacabile giudizio le norme per l'ammissione alle sale da giuoco.

22) Tutte le clausole della presente convenzione si considerano essenziali; la loro inosservanza porta alla decadenza di diritto del contratto e all'incameramento dell'anticipo, salvo rivalsa per ulteriori eventuali danni.

Ogni controversia eventuale tra Società e Consiglio in dipendenza della presente convenzione potrà essere sottoposta, ad insindacabile giudizio del Consiglio, all'arbitrato con arbitri scelti uno ciascuno dalle parti ed il terzo d'accordo o in difetto dal Presidente del Tribunale di Aosta, oppure a deferire la questione all'autorità giudiziaria di Aosta.

Resta comunque inteso che il Foro competente - per ogni eventuale contestazione - è quello di Aosta.

Il Consigliere prende atto del ringraziamento rivolto dal Conte Cotta a nome dei promotori della costituenda Società S.I.T.A.V. e li invita a procedere alla regolare costituzione della Società per poter addivenire alla stipulazione del contratto.

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