Oggetto del Consiglio n. 214 del 26 novembre 2008 - Resoconto
OGGETTO N. 214/XIII - Interrogazione: "Revoca ad alcuni cittadini dell'assegno di invalidità civile".
Interrogazione
Appreso che l'Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche Sociali ha recentemente sospeso la corresponsione dell'assegno d'invalidità ad alcuni soggetti e ha chiesto loro la restituzione degli emolumenti percepiti nel corso di diversi anni;
Considerato che tali provvedimenti, informati a norme vigenti sin dal 1988 (D. Lgs. 509) che riconoscono il diritto al percepimento del beneficio solo se il grado d'invalidità riconosciuta prevede una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, sono stati adottati dall'Assessorato solo quest'anno;
Considerato altresì che sono comunque salvi i diritti acquisiti di coloro che hanno presentato le domande di riconoscimento d'invalidità prima del 12 marzo 1992, in ossequio alla vecchia tabella ministeriale che stabiliva al 67% la soglia d'accesso al beneficio economico;
Rilevata la comprensibile indignazione e l'evidente disagio dei soggetti destinatari di tali provvedimenti;
ciò premesso, il sottoscritto Consigliere regionale
Interroga
il Presidente della Regione e/o l'Assessore delegato per sapere:
1) quanti sono i soggetti ai quali sono stati revocati i benefici e in quale periodo sono stati adottati i relativi provvedimenti;
2) quanti sono i soggetti ai quali sono state richieste le restituzioni e qual è l'ammontare complessivo preteso dall'Amministrazione regionale;
3) per quali ragioni l'Assessorato ha adottato solo quest'anno i provvedimenti di cui in Premessa;
4) quali soluzioni propone o ha già proposto per evitare che le gravose ed inique conseguenze di errori o disattenzioni imputabili alla Pubblica Amministrazione debbano essere sopportate dai cittadini che, in questi casi, sono invalidi civili a tutti gli effetti e sono pertanto titolari di diritti di tutela riconosciuti dalla normativa vigente.
F.to: Tibaldi
Président - La parole à l'Assesseur à la santé, au bien-être et aux politiques sociales, Lanièce Albert.
Lanièce A. - Grazie, Presidente. Per quanto riguarda la revoca dell'assegno di invalidità civile, con l'entrata in vigore della legge regionale n. 11/1999 "Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti" - ricordo che, prima dell'entrata in vigore di questa legge, tutte le revisioni erano fatte dal Ministero -, l'Assessorato ha iniziato le revisioni degli assegni di invalidità, cioè dal 1° gennaio 2000.
Ai sensi dell'articolo 3, della l.r. 11/1999, l'Assessorato ha effettuato un controllo relativo alla permanenza dei requisiti di assistibilità nei confronti dei soggetti titolari di provvidenze economiche. Gli invalidi percettori dei benefici sono stati sottoposti a visita di controllo finalizzata all'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari di assistibilità. Per alcuni casi, è stata confermata una percentuale di invalidità del 67%, percentuale minima che prevedeva la concessione dell'assegno mensile sino al 12 marzo 1992.
A seguito dell'approvazione, con D.M. 5 febbraio 1992, della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, la percentuale minima è passata da 67% a 74%, e pertanto a seguito di verifica e conferma da parte della commissione medica della percentuale del 67%, l'ufficio competente ha adottato un provvedimento di revoca dell'assegno mensile e di recupero di somme erogate per 167 casi, quindi, dall'anno 2000, sono stati individuati 167 casi.
Nel corso degli anni 2007-2008, è stato fatto un cambio di procedure informatiche da cui è emerso che, fra questi 167 casi, c'è stata la mancata sospensione del pagamento a diciannove persone, che risultavano quindi ancora in pagamento senza averne il titolo. Questa procedura di cambio informatico ha rivelato che di questi 167 casi, 19 erano ancora in pagamento non avendo più requisiti.
E' stata quindi inviata una lettera di comunicazione ai soggetti interessati, nella quale si comunicava la sospensione cautelativa della erogazione delle provvidenze per mancanza dei requisiti sanitari previsti dalla legge per la fruizione dell'assegno mensile, soggetti che avevano quindi invalidità inferiore al 74%.
Nel contempo è stata trasmessa al Dipartimento legale della Presidenza della Regione una richiesta di pareri in merito all'eventuale recupero delle somme indebitamente erogate. L'ufficio legale, con nota 28 luglio 2008, ha trasmesso il parere espresso dal prof. Garancini, relativo al quesito, inviato dalla Direzione invalidità civili il 4 febbraio 2008, in merito alle determinazioni da adottare riguardo al recupero dei ratei indebitamente erogati a favore di invalidi civili imputabili ad errore d'ufficio, dal quale si evince la necessità di procedere al recupero.
Per quanto concerne il D.lgs 509 del 1988, il secondo comma dell'art. 9 dispone che: "restano salvi i diritti acquisiti dei cittadini che già beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano già ottenuto, alla data di cui al comma 12 marzo 1992, riconoscimento dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni".
Si precisa quanto segue: "L'invalido che ha conseguito il diritto di erogazione di indennità prima del 12 marzo 1992, legittimamente l'ha conseguito in ragione della sussistenza di invalidità pari o superiore al 67%, legittimamente egli può continuare a riscuotere il beneficio anche dopo l'entrata in vigore della norma che ha elevato la soglia di invalidità, legittimamente egli può riscuotere il beneficio senza che gli possa essere ripetuto fin tanto che una rituale verifica non abbia accertato, in virtù dell'applicazione della normativa vigente al momento della verifica, l'intervenuta insussistenza dei requisiti sanitari. Al momento della verifica viene meno l'efficacia del diritto acquisito".
In buona sostanza si dice che il diritto di assegno di invalidità non è un diritto acquisito a vita, le uniche due categorie che hanno questo diritto acquisito a vita sono i portatori di sindrome di Down e gravi amputazioni agli arti, per evidenti motivi.
Quindi il parere di cui sopra prevede che il diritto di prestazione viene meno nel momento in cui viene accertata l'insussistenza delle condizioni a cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite, effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti, non sono sottratte alla regola generale dell'articolo 2033 del codice civile, restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono alla amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro i termini prefissati.
Ciò premesso si precisa che i soggetti ai quali sono stati revocati i benefici sono attualmente nove e che i provvedimenti sono stati adottati a partire dal mese di settembre 2008, a seguito del parere trasmesso dall'Ufficio legale. Al momento sono quindi nove i soggetti ai quali è stata formalizzata la richiesta di restituzione per un ammontare complessivo di euro 192.440.
Per quanto concerne i rimanenti dieci invalidi, l'istruttoria è tuttora in corso.
Quindi cosa fare? L'Amministrazione non può adottare un atto di rinuncia e rivalersi sui cittadini debitori nei confronti di tutti coloro che stanno prontamente restituendo somme indebite. Per quanto riguarda la Direzione invalidità sono circa 200 le persone che stanno restituendo somme indebitamente percepite, da 500 a 5.000 euro più o meno.
Vi è la possibilità di un rientro rateale che non incida sul minimo vitale e che può eccedere i 60 mesi attualmente previsti, e, in casi particolarmente gravi dal punto di vista economico, si può arrivare all'inesigibilità, nel momento in cui sia valutato che è impossibile per queste persone la restituzione giustificata da un reddito talmente basso.
Président - La parole au Conseiller Secrétaire Tibaldi.
Tibaldi (PdL) - Ringrazio l'Assessore per la panoramica che ci ha offerto sulla situazione esistente in merito alle verifiche di sussistenza dei requisiti in capo ai percettori di assegni di invalidità civile.
Con questa interrogazione noi non vogliamo mettere assolutamente in discussione il sistema di controllo e di monitoraggio sulla sussistenza di questi requisiti, perché è bene che ci sia un rigore in materia. Non vorremmo mai essere emuli di certe regioni dove vengono erogati con estrema semplicità assegni a persone che non hanno i diritti o, come abbiamo visto recentemente in Sicilia, dove 51.000 persone decedute erano ancora iscritte ai registri del servizio sanitario nazionale. Però questo non ci impedisce di fare anche delle osservazioni di altro tipo, che peraltro abbiamo cercato di sollecitare con la nostra interrogazione. Devo dire che se sono rimasto soddisfatto per quanto riguarda la descrizione generale che lei ci ha fornito, su due domande, la terza e la quarta, non ci ha fornito una risposta puntuale, perché se è vero che c'è una legge del 1999 che impone una verifica, è altrettanto vero che ci sono dei provvedimenti, in particolare quello del 1988 e quello del 1992 citati anche nella interrogazione, che riconoscono determinati diritti acquisiti e guarda caso ho l'esempio di un invalido civile qui, al quale, pur avendo riconosciuta una invalidità al 100%, è stata sospesa l'erogazione dell'assegno mensile con un provvedimento che sembrava e sembra ancora adesso assolutamente infondato da un punto di vista giuridico.
È per questo che abbiamo chiesto con questa interrogazione per quali ragioni solo nel 2008 gli uffici competenti, sui quali peraltro non abbiamo alcuna considerazione negativa da fare, conosciamo le persone che ci lavorano e ci lavorano correttamente e con dignità professionale riconosciuta anche dal nostro gruppo e dal sottoscritto, vanno ad applicare una normativa che esiste dal 1998 e che dal 1992 riconosce determinati diritti acquisiti.
Crediamo che da un certo punto di vista, pur essendo stata applicata con rigore una normativa di controllo, d'altro canto si sia scivolati in errori che si potevano tranquillamente evitare con un minimo di accortezza e si siano create delle situazioni di disagio e di preoccupazione in capo a persone che, pur avendo legittimamente i requisiti per percepire l'assegno e continuare a percepirlo, si sono visti revocare il medesimo e addirittura chiedere la restituzione dei soldi, a dire dell'ufficio, indebitamente erogati.
Non metto in dubbio che voi abbiate fatto le verifiche legali del caso, vi siate appoggiati a consulenti di chiara fama come l'avv. Garancini, però imputare al cambio di procedure informatiche dei ritardi, delle lentezze e magari anche delle inesattezze ci sembra un tantino esagerato.
Noi, Assessore Lanièce, confidiamo sulla bontà del suo operato e su quello degli uffici delegati a questo compito, però abbiamo voluto puntare il dito e la sua attenzione in particolare su fatti che si sono verificati nell'ambito dell'Assessorato da lei diretto e che naturalmente hanno suscitato, nei provvedimenti adottati, delle preoccupazioni in capo a cittadini che comunque sono invalidi civili, provvedimenti che da un certo punto di vista sono anche frutto di errori o disattenzioni imputabili non agli invalidi ma più facilmente alla pubblica amministrazione.
Crediamo, anche se non ha indicato in risposta quali siano le soluzioni proposte dal suo Assessorato per ovviare a questo problema, che fermo restando il rigore dei controlli ci sia anche attenzione nel vero senso della parola nel riconoscimento di questi requisiti soggettivi che, ancorché presenti, non devono essere poi oggetto di negazione di diritti e di emolumenti che questi cittadini devono legittimamente percepire.
La ringrazio per la risposta fornita.