Oggetto del Consiglio n. 2 del 1° luglio 2008 - Resoconto
OGGETTO N. 2/XIII - Convalida dell'elezione di 32 Consiglieri.
Président provisoire - Sur ce point le Bureau de la Présidence du Conseil a élaboré un compte rendu de la situation de chacun des élus, pour ce qui est des problèmes d'inéligibilité ou d'incompatibilité. Une copie de ces documents a déjà été remise à tous les Conseillers et je considère que chacun d'entre vous en a pris connaissance. J'invite donc le Conseil à procéder à la validation des élections. Il y a une mise à jour, vis-à-vis de ce que vous avez reçu la semaine dernière, pour ce qui concerne Agostino Salvatore e Robert Louvin. Je rappelle que l'absence de toute observation, la validation de l'élection des 35 Conseillers est effectuée à l'issue d'un seul et même vote au scrutin public. S'il s'avère nécessaire d'examiner des situations particulières, des scrutins séparés seront effectués, au cas par cas.
Le débat sur la validation des élections est ouvert.
La parole au Conseiller Norbiato.
Norbiato (UV) - Per mettere in chiaro la mia posizione, se possibile; penso che sia gradito a tutti i colleghi Consiglieri.
Egregi colleghi Consiglieri, mi onoro di riferirmi a voi così dopo essere stato eletto alle ultime elezioni regionali tenutesi nella Regione autonoma Valle d'Aosta, nelle file dell'"Union Valdôtaine", nella speranza che questa non sia l'unica occasione concessami di fregiarmi di tale titolo, nella sventurata eventualità che il Consiglio regionale decidesse per la non convalida della mia elezione. Mi riferisco al Consiglio quale arbitro della convalida perché la decisione, che così da vicino mi riguarda, non impegna la vostra responsabilità personale di Consiglieri, trattandosi invece di una decisione collegiale, i cui effetti sono integralmente ed esclusivamente riferibili al Consiglio, di cui peraltro voi ed io - quanto meno oggi - facciamo parte. Una decisione negativa del consesso mi pare lontana, dal momento che sono in fede convinto della bontà delle argomentazioni che vi esporrò fra poco. In ogni modo, essendo l'eventualità di una decisione sfavorevole pur da considerare, mi preme sottolineare fin da ora quanto profondamente sia onorato, per almeno una volta, di potermi riconoscere nel numero dei Consiglieri regionali e altrettanto tengo a farvi pervenire tutta la mia stima e il mio augurio di buon lavoro.
Venendo, però, alle questioni che incombono e che occorre affrontare, è per mero scrupolo che intendo formulare le seguenti osservazioni in relazione all'insussistenza a mio carico della causa di ineleggibilità, prevista dall'articolo 2, comma 1, lett. r) della legge regionale 7 agosto 2007, n. 20, in base al quale non sono eleggibili alla carica di Consigliere regionale: "il legale rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o sociosanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta". Il sottoscritto è stato fino al 26 giugno 2008 socio dello "Studio Kinesitherapyc Center S.n.c. di Norbiato Carlo & C.", con sede legale in Quart, Regione Amérique, 95, di cui possedeva dalla data di fondazione nel 1998 il 40% delle azioni; del restante 60% è titolare, anch'egli dal giorno della fondazione della società, il sig. Rassat Albert. Ai sensi dello statuto "la società ha per oggetto la gestione e l'organizzazione anche a domicilio di centri di medicina e fisioterapia con particolare riferimento alle seguenti attività: fisiokinesiterapia, terapia fisica, educazione motoria, rieducazione motoria e funzionale, massoterapia, chiropratica, agopuntura, logopedia, audiometria, ortottica. Potrà anche effettuare attività di servizi connessi alle visite ambulatoriali, medico chirurgiche specialistiche e indagini strumentali connesse". Lo "Studio Kinesitherapyc Center S.n.c." ha stipulato per gli anni 2007-2008 una convenzione con l'USL della Valle d'Aosta per l'erogazione delle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa, godendo di accreditamento istituzionale.
Mi sembra opportuno formalizzare alcune precisazioni in merito al ruolo da me svolto nella società. Stabilisce, l'articolo 6 dello statuto societario come "l'amministrazione della società e firma sociale spetti ai soci con firma disgiunta. Essi soci tuttavia non potranno emettere cambiali, accendere mutui, pegni o scoperti per conto corrente bancario e qualsiasi altra operazione di straordinaria amministrazione se non con le firme congiunte. Sempre congiuntamente potranno pure nominare Direttori e Procuratori che li rappresentino con pieni poteri. Si intendono altresì atti di straordinaria amministrazione gli atti che impegnino la società per importi superiori a lire 30 milioni"... (si riferisce al 1998, inizio dell'attività). Tale disposizione era stata studiata nel 1998 al fine di limitare ad operazioni minute i casi di ordinaria amministrazione, nell'ottica di prevedere l'obbligo di firma congiunta per tutte le operazioni rilevanti per la società.
Era intenzione mia e del mio socio di costituire una sorta di Consiglio di amministrazione per lo "Studio Kinesitherapyc Center S.n.c.", in cui non vi fosse possibilità di impegnare la responsabilità dell'azienda se non con la comune volontà dei due soci. La cifra limite per distinguere fra ordinaria e straordinaria amministrazione (30 milioni di lire) era di scarso rilievo già nel 1998; vista, sulla scorta dell'esperienza maturata negli anni, l'efficacia del sistema di amministrazione congiunto che avevamo di comune accordo prescelto, si è deciso di non aggiornare con l'inflazione tale valore, implicitamente ritenendo opportuna una ancora maggiore limitazione di firma disgiunta ai soli casi di operazioni quotidiane e di minima rilevanza. La situazione era quindi tale da impedire di riconoscere nel sottoscritto (o evidentemente nel mio socio), singolarmente considerato, il legale rappresentante della società dal momento che la volontà della stessa non poteva che essere espressa congiuntamente da entrambi i soci amministratori. In altre parole, la rappresentanza verso l'esterno della società poteva essere espressa esclusivamente in modo congiunto, di talché il sottoscritto, pur essendo socio e amministratore, non aveva spendibili autonomi poteri di rappresentanza della società. Per meglio comprendere la situazione esistente, occorre richiamarsi all'articolo 2295, comma 1, n. 2, del Codice civile, in base al quale lo statuto di una s.n.c. deve indicare i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società. Specifica l'articolo 2298 che "l'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano all'atto costitutivo o dalla procura". Nel caso della Kinesitherapyc Center S.n.c. lo statuto prevede che "la firma sociale spetta ai soci con firma disgiunta", ma limita questo potere di rappresentanza nell'ordine di 30 milioni, cifra oggi di entità così bassa da escludere de facto qualsiasi potere rilevante di rappresentanza in capo al singolo amministratore.
Mi preme, inoltre, sottolineare come la causa di ineleggibilità di cui si discute faccia riferimento al legale rappresentante e direttori sanitari di "strutture sanitarie e sociosanitarie", per delimitare il perimetro della causa di ineleggibilità. Ora, difficilmente lo studio di cui sono titolare è definibile struttura, in ragione dell'assoluta prevalenza del dato sanitario su quello organizzativo e strutturale: macchinari, locali, infrastrutture. Il d. lgs. 502/1992, recante "riordino della disciplina in materia sanitaria", prevede all'articolo 8-ter due tipologie di autorizzazione: una, volta alla realizzazione di strutture e, un'altra, all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie. Ai sensi dell'articolo 8-ter le attività sanitarie possono essere svolte all'interno di "strutture" o "studi": nel primo caso sono necessarie per lo svolgimento delle attività sia le autorizzazioni alla realizzazione della struttura sia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria, mentre nel secondo caso non è necessaria alcuna autorizzazione, salvo per il caso in cui gli studi siano "attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati i sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di terzi"... (comma 2). L'articolo 8-ter non indica però quale sia il discrimine fra studio e struttura. Ciononostante indica come le strutture possono essere di tre tipi:
a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno.
Orbene, alla luce dei dati di fatto esistenti, lo "Studio Kinesitherapyc", come deducibile anche dalla denominazione studio utilizzata nella convenzione stipulata con l'azienda USL della Valle d'Aosta, non gode di quei requisiti minimi di organizzazione tali da farlo ritenere una struttura a tutti gli effetti. Non si praticano, infatti, all'interno dello studio né interventi chirurgici, né attività diagnostiche, né operazioni o trattamenti definibili di particolare complessità. La stessa organizzazione dello studio è minimale, contando lo stesso un solo dipendente. La materia, come si può intuire dalle brevi note che mi è possibile in questa sede formulare, è molto complessa e caotica e connotata da numerose lacune.
Unico dato che mi pare certo, ad oggi, è che un intervento del Consiglio regionale sulla individuazione del discrimine esistente fra la nozione di studio e quella di struttura, lungi dal limitare i suoi effetti al caso di specie che riguarda l'elezione del sottoscritto, potrebbe costituire una interpretazione autentica delle due nozioni, almeno per quel che riguarda l'ambito della Valle d'Aosta. In particolare, si determinerebbe una lettura chiarificatrice, a questo punto, a mio avviso molto opportuna nell'interesse di tutti gli operatori del settore su cosa debba intendersi per struttura e sulla applicabilità dell'articolo 8-ter del d. lgs. 502/1992, anche sul territorio della regione Valle d'Aosta.
Proprio nella nostra Regione, infatti, i concetti giuridici di "realizzazione di strutture sanitarie" ed "esercizio di attività sanitaria" sono tenuti distinti dall'articolo 38 della legge regionale n. 5/2000, che si situa in perfetta aderenza con il citato articolo 8-ter. Ma, al contempo, sono concetti incorporati e fusi l'uno con l'altro al punto da non essere più distinti né distinguibili nella deliberazione della Giunta n. 3893/2002, che individua il sistema di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture e di attività sanitarie.
Con la decisione del Consiglio regionale, si determinerà, oltre al giudizio sulla mia eleggibilità, una prima valutazione giuridica sulle nozioni di struttura e studio, al quale auspico getterà una luce chiarificatrice sul sistema autorizzatorio regionale e funzionerà da sostituta - pur parziale e incompleta - di quelle linee guida governative in merito, attese fin dal 2002 e mai emanate, la cui assenza è causa indiretta della confusa situazione oggi esistente e di cui mi sento quasi vittima.
Vi ringrazio per l'attenzione riservatami e chiedo all'Ufficio di Presidenza di protocollare la mia relazione; allego il rogito notarile e la visura camerale.
Président provisoire - La parole au Conseiller Louvin.
Louvin (VdAV-R) - Presidente, porto il saluto intanto a tutti i colleghi del gruppo di "Vallée d'Aoste Vive-Renouveau", che entra per la prima volta in quest'aula e lo deve fare questo primo intervento su una problematica, su delle questioni che sono di particolare delicatezza.
Tengo a dire innanzitutto della natura di questo intervento, che non vuole essere in nessun modo un intervento di tipo legale: qui siamo in una sede politica e dobbiamo esprimerci sul piano politico nell'esercitare un nostro preciso dovere che ci viene da una legge e da un Regolamento del Consiglio, che fanno delle operazioni di convalida un'operazione amministrativa doverosa da parte di quest'aula. Abbiamo stima per tutti i colleghi e le colleghe che siedono in quest'aula e non riteniamo che le valutazioni che sono fatte in questo momento siano valutazioni accusatorie o condannatorie, sono semplicemente delle conseguenze legali che doverosamente dobbiamo trarre da norme che questa Assemblea si è data per la prima volta nel 2007.
Per la prima volta la Regione Valle d'Aosta ha adottato una propria legge per stabilire le condizioni di eleggibilità e di compatibilità delle funzioni di questa Assemblea e di ogni suo singolo componente. In particolare, per le questioni di ineleggibilità, che sappiamo tutti essere le più gravide di conseguenze, quelle che portano all'esclusione di una funzione, queste condizioni sono state volute dalla legge regionale e quindi da una parte di voi che sedevate in questi banchi, proprio per assicurare un libero voto ai cittadini valdostani.
Abbiamo seguito dall'esterno il dibattito che si è tenuto, le posizioni che sono state espresse, le giustificazioni che sono state addotte sul rigore di queste norme, che dovevano toccare intere categorie di valdostani, poi in parte censurate dalla Corte costituzionale, e che mi pare fossero tese ad assicurare che chi amministrava denari pubblici o aveva posizioni di particolare forza, dovute ai rapporti con l'Amministrazione regionale o aziende regionali, dovesse mettersi per tempo in condizione di recedere da questi incarichi per assicurare la libertà del voto di tutti i cittadini. Può essere un discorso formale e teorico: sapendo che i due terzi dell'economia valdostana dipendono dall'Amministrazione regionale o da sue propaggini, sapendo dove si spinge la possibilità da parte di responsabili di enti, società, strutture di nomina regionale di condizionare anche l'esercizio del voto, questa è stata una salvaguardia che l'aula di Consiglio regionale, la maggioranza di allora, anche con il voto favorevole di una parte dell'opposizione ed evidentemente con una larga condivisione, ha posto come regole del gioco. A queste regole del gioco bisogna attenersi, se vogliamo dare nel primo atto che compie questa Assemblea il senso di perfetta trasparenza e legalità.
Noi riteniamo questa legge regionale, unitamente alle altre due - in particolare quella per l'elezione del Consiglio regionale - che sono state adottate contestualmente, siano leggi su cui si dovrà in futuro tornare, in particolare per quanto riguarda i meccanismi elettorali, ma anche per riflettere nuovamente sulle questioni di ineleggibilità o incompatibilità; oggi però ci troviamo a dover fare il nostro lavoro, che consiste nell'applicare le norme, perché le norme abbiano un senso e non siano destinate solo ad essere applicate agli avversari e interpretate per gli amici. Questo è il senso della nostra posizione rispetto a una legge che constatiamo, oggi, con rammarico, aver avuto forse un effetto boomerang nei confronti del movimento di maggioranza relativa e di alcuni dei suoi uomini. Ce ne rammarichiamo sul piano personale, che esprimiamo in particolare al collega Norbiato, che ha avuto estremo garbo e gentilezza nell'enunciare la sua posizione, nel metterci a conoscenza di alcune valutazioni, e di cui prendiamo conoscenza nel suo caso come nel caso degli altri colleghi che sono stati indicati come potenzialmente ineleggibili, e ne traiamo alcune valutazioni.
Abbiamo rilevato - per quanto riguarda il collega Norbiato non posso certo permettermi, non è qui né luogo, né tempo per entrare nel dettaglio - che l'istruttoria fatta dagli uffici del Consiglio regionale porta senza incertezze né margini di opinabilità alla conclusione che la causa di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lett. r), non risulta essere stata rimossa nei termini previsti, ma vi sono, accanto alla posizione del collega Norbiato, altre posizioni che sono state rilevate in questa istruttoria, posizioni per le quali con grande zelo sono state portate all'attenzione degli eletti, di cui ci apprestiamo ad operare la convalida, delle valutazioni giuridiche molto sofisticate che porterebbero alla conclusione che le cause di ineleggibilità evidenziate nei confronti dei colleghi Caveri e Lanièce Albert sarebbero delle cause di cui non tenere conto. Su questo abbiamo fatto quello che riteniamo essere il nostro dovere, prima ancora di entrare in quest'aula, ma nel momento in particolare in cui ci siamo lo dobbiamo esplicitare e il nostro gruppo intende farlo con serenità e chiarezza; ci sono situazioni legate a nomine in enti, in particolare l'Associazione "Forte di Bard" oltre alla Presidenza del Consiglio di amministrazione dell'Università, mi riferisco segnatamente alla prima per il collega Caveri, e la Presidenza mantenuta fino a pochi giorni or sono da parte dell'eletto Lanièce Albert della "Fondazione Istituto musicale", entrambe le nomine avvenute per designazione della Regione. Su questo lasciamo che cucinino i giuristi e gli avvocati, dove e quando lo riterranno, le loro argomentazioni; a noi, dalla lettura degli atti organizzativi di questi enti, delle deliberazioni di nomina, appare che il senso preciso che ha dato questo Consiglio a una regola di ineleggibilità, cioè che chi era emanazione della Regione in enti di questa importanza (si è stabilita una soglia precisa, quella di un bilancio con proventi superiori a 500mila euro), vertesse in condizioni di ineleggibilità. Ci rammarichiamo di questo. Abbiamo letto con attenzione i passaggi di questa vicenda, mi riferisco in particolare al collega Caveri, al fatto che vi fosse una nomina operata da parte dell'Amministrazione e un tentativo poi, con una successiva legge, che qualcuno giudicherebbe interpretativa, di precisare il senso e addirittura l'obbligatorietà di questa funzione.
Il nostro è un disaccordo, su questo non abbiamo intenzione di esplicitare oltre le argomentazioni legate al fatto che se una interpretazione ci doveva essere, doveva essere fatta nello stesso modo in cui si era operata la scelta dell'ineleggibilità, e cioè con quella famosa legge statutaria che avete adottato nella primavera del 2007, né ci soffermeremo sul fatto che questo "taccone" sia stato messo tardi, quando già questa situazione di ineleggibilità si era consumata. Anche qui, ce ne rammarichiamo, siamo qui privi di livore, siamo ben contenti di condividere con tutti coloro che sono stati eletti la funzione di cui il popolo valdostano ci ha onorato, ma riteniamo che queste situazioni pregiudichino la possibilità di una convalida positiva da parte di quest'aula.
La stessa cosa la dobbiamo dire nei confronti del collega Lanièce Albert: leggiamo dagli atti di una interpretazione curiosa, per cui non sarebbe designato dalla Regione colui che è nominato dalla Regione nel Consiglio di amministrazione, ma poi ascende alla Presidenza nominato dal Consiglio di amministrazione. La nostra valutazione è molto diversa da quella dell'autorevolissimo giurista a cui la Presidenza del Consiglio ha fatto appello; riteniamo che le leggi non siano fatte per "abbaiare alla luna", ma che abbiano un senso e se intendono riferirsi a una categoria di persone non si può poi "sfogliare il carciofo" fino al punto da fare in modo che non riguardino più nessuno.
C'è un pericolo grave: che questa comunità, che ha espresso già un voto in condizioni in cui ha avuto un rilievo molto forte il peso del potere politico e l'analisi generale che è fatta anche in questi documenti delle posizioni dei singoli candidati alla testa di strutture economiche, società e quant'altro, abbia risentito di una forte pressione, e che questa legge debba oggi trovare un suo significato preciso, essere applicata senza tentennamenti. Ripeto, l'articolo 4 del Regolamento è chiarissimo: il Consiglio deve esaminare e, se rileva l'esistenza, deve annullare. È una delle rarissime occasioni in cui il Regolamento, a quanto vedo, usa il termine "dovere", ci impone un dovere giuridico, un dovere morale, riteniamo che questo sia il nostro compito. E il nostro compito ci porta, senza soddisfazione, né godimento, ma con obiettiva necessità, a dover esprimere una contrarietà alla convalida di questi tre colleghi, per i quali chiederemo alla cortesia della Presidenza di disporre una votazione separata. Sappiamo tutti che le maggioranze si assolvono sempre, è storia questa, e presumo che questo sarà l'epilogo di questa vicenda, non siamo naïfs al punto da non immaginarlo; riteniamo invece nostro dovere non operare con logiche né di maggioranza, né di opposizione, ma con logiche di doverosità di comportamento. Ribadiamo quindi con rammarico e con la stima personale che portiamo ai singoli colleghi, tutti, convalidandi o meno, di dover esprimere in relazione a queste tre situazioni una valutazione negativa e quindi un voto negativo.
Président provisoire - La parole au Conseiller Caveri.
Caveri (UV) - Seulement quelques secondes pour répondre à l'exposé du maître Louvin, qui reprend la polémique qui a été faite tout le long de la campagne électorale par son frère Paolo, qui, entre autres, a présenté officiellement un recours auprès du Conseil régional pour ce qui est de ma situation éventuelle d'inéligibilité.
Il me parait que c'est une polémique plus politique que juridique, parce que ça suffit de lire l'avis qui a été rendu librement par le prof. Bin, qui exprime en toute clarté ce qui s'est passé, dans le sens que le rôle du Président de la Région soit dans l'Association "Fort de Bard", soit dans l'Université de la Vallée d'Aoste, est un rôle étroitement lié au rôle même de Président de la Région; donc une polémique, à mon avis, tout à fait inutile et même instrumentale, si on pense qu'on a fait peser tout ça pendant la campagne électorale, avec des information répétées plusieurs fois sur cette éventuelle inéligibilité.
Je réaffirme donc, avec force, que soit le recours présenté par M. Paolo Louvin, soit l'intervention de Robert Louvin ne sont pas fondés et je répète, à l'attention des collègues qui devront s'exprimer, qu'il n'y a aucun problème d'inéligibilité.
Président provisoire - Si personne ne demande la parole on passe au vote...
La parole au Conseiller Donzel.
Donzel (PD) - Je m'excuse... j'étais en train de réfléchir.
Egregio signor Presidente, cari colleghi, volevo porre alla vostra attenzione alcune considerazioni di tipo politico su questa vicenda. Intanto vorrei riprendere le parole con cui si è espresso molto bene il Presidente, ossia che dobbiamo prestare molta attenzione a quanto sta avvenendo attorno a noi e a questa elezione. Dobbiamo essere consapevoli che più di un valdostano su quattro non ci ha votati, che questo Consiglio regionale non è stato legittimato da più di un valdostano su quattro: sono le regole della democrazia e noi le rispettiamo, ma vogliamo essere attenti a questo fenomeno di "disamore per la politica". Non è una questione locale, non è da imputarsi solo alla situazione valdostana; è una situazione che sta colpendo tutte le democrazie occidentali, è un problema che riguarda la partecipazione democratica in tutti i Paesi, ma è vero che un'intera classe dirigente nel nostro Paese Italia e in Val d'Aosta sta perdendo la sua credibilità, e la perde nel momento in cui produce delle norme che sono incomprensibili ai cittadini e che gli stessi politici non sono in grado di applicare. Ecco perché non avendo, noi del "PD", né le competenze, né le capacità di addentrarci in una speciosa lettura giuridica della questione dell'ineleggibilità, ci limitiamo a fare come quei semplici cittadini che, di fronte a una legge, prendono atto di una serie di documentazioni, fra l'altro quelle fornite dagli stessi uffici della Presidenza che suppongo abbiano fatto un lavoro puntuale... questi stessi uffici, che hanno affermato essere un Consigliere ineleggibile, non lo stiamo affermando noi, lo affermano gli esperti dell'Amministrazione regionale. Ed è con una certa difficoltà che parlo di questa cosa, perché non posso nascondere un rapporto di conoscenza e di stima nei confronti del collega Norbiato, ma qualcuno ci ha votati per svolgere un ruolo di Consiglieri, per leggere degli atti, e su questi atti c'è scritto che questo Consigliere è ineleggibile.
Quali sono i problemi che ci stiamo ponendo noi? Ci poniamo un problema rispetto a una norma che vogliamo evidenziare come una norma critica, una norma che presenta delle difficoltà di interpretazione, che questo Consiglio non può far finta di non vedere, perché sarà una norma sulla quale dovremo tornare per correggerla. Non ci possiamo trovare il primo giorno a iniziare i nostri lavori con un problema di questo tipo! È un problema di grande delicatezza, perché qualora... non noi, ma qualche cittadino dovesse procedere legalmente avverso questo fenomeno dell'eleggibilità e si determinasse per via di un giudizio emesso dai tribunali tale ineleggibilità, non possiamo non porci il problema dell'esito complessivo del voto elettorale! Se qualcuno corre, violando le regole, fa un grave danno alla democrazia: di questo dobbiamo essere assolutamente consapevoli. Così come dobbiamo essere consapevoli che, ottenuta la convalida, procederemo a votare delle norme e delle leggi e... cosa accadrebbe a queste norme e a queste leggi, nel caso in cui si scoprisse poi che tale ineleggibilità è conclamata? Rischieremmo di aver delegittimato i lavori del Consiglio regionale.
È con questo spirito, che non ha alcuna questione di tipo personale - non citiamo neppure le persone in questione, verso le quali non c'è alcun rancore, non c'è stata alcuna battaglia politica durante la campagna elettorale per quanto riguarda il nostro partito - che ci limitiamo a dire che esistono fondate ragioni per ritenere tre Consiglieri ineleggibili. Questo è un fatto grave, sul quale bisognerà operare sicuramente per modificare la norma, perché come dimostrano le relazioni che sono state portate a difesa di questi Consiglieri tutte denunciano la difficoltà di lettura della norma; quindi la norma è di per sé bocciata! In questo senso non convalideremo le posizioni di questi Consiglieri regionali.
Président provisoire - La parole au Conseiller Lattanzi.
Lattanzi (PdL) - Un saluto a tutti i colleghi. Materia complessa... abbiamo ascoltato con attenzione le riflessioni dei colleghi che, da un lato, sostenevano l'inutilità di questa legge che abbiamo approvato in Consiglio e la determinazione con la quale hanno argomentato l'impossibilità di tre nostri colleghi a sedere in questi banchi per la loro ineleggibilità.
Ci permettiamo, avendo partecipato alla costruzione di questa legge, di avere qualche dubbio in più rispetto all'interpretazione della norma che anche il "PD" ha contribuito a costruire per tre terzi per percorso, sfilandosi poi con grande imbarazzo politico al momento dell'applicazione del voto di questa legge. Ricordo le schizofrenie con cui si approvava in commissione e si disapprovava in Consiglio. Noi, invece, avevamo un pensiero molto chiaro su quali erano le regole e i paletti da mettere per rendere eleggibile o meno delle persone che partecipavano alla leale, trasparente e democratica campagna elettorale. Devo dire ai colleghi che hanno espresso contrarietà rispetto a queste ineleggibilità che non avevamo il pensiero di limitare a uno studio di fisioterapia o al suo responsabile piuttosto che a un Presidente che nelle proprie funzioni presiedeva anche un altro istituto, piuttosto che chi veniva eletto da un Consiglio di amministrazione e non direttamente dalla Regione, ma avevamo altre idee su come la campagna elettorale poteva essere "drogata" da chi, detenendo poteri di amministrazione unica, direttamente nominati dalla Regione, poteva inficiare la democrazia delle elezioni.
Non ci sentiamo quindi di esprimere un parere contrario all'eleggibilità oggi dei colleghi che sono stati citati, anche leggendo i pareri legali, che nel caso del collega Norbiato sono un parere dell'Ufficio legislativo della Regione, ma pur sempre un parere, e nel caso degli altri aprono una serie di riflessioni. Se la norma è difficile ed è da correggere, come dice il collega Donzel, avremo ampi spazi di miglioramento in questa legislatura e vedremo le proposte e i confronti che su questa legge potremo andare ad aprire, ma credo che in questa fase ci sia molta politica e poca amministrazione, ci sia poca interpretazione amministrativa e molta interpretazione politica. C'è stata molta demagogia in questi giorni sui giornali, il clima che si è creato non è, a nostro avviso, favorevole ad un inizio di legislatura, che deve vedere impegnato questo Consiglio su temi importanti per questa Regione. Poi è chiaro che nessuno si vuole sottrarre al senso di responsabilità che investe ognuno di noi in qualità di amministratori e di interpreti delle leggi che noi stessi produciamo, ma proprio perché non riteniamo che qui ci sia la scienza profusa della giurisprudenza e molti di noi, leggendo questi documenti, credo abbiano avuto più di una perplessità, perché c'era tutto e il contrario di tutto.
Non esprimeremo una contrarietà all'eleggibilità di queste persone, ci asterremo su questi tre casi, lasceremo ai giuristi andare a leggere la norma che abbiamo costruito. Per quanto ci riguarda, il parere è prettamente amministrativo e politico, non ci sentiamo di impedire a tre colleghi che sono stati eletti correttamente, di partecipare a questa legislatura. Con questo voto di astensione confermiamo la convalida di tutti gli altri colleghi, dei quali abbiamo visto un lungo elenco di interpretazioni, anche qui, giuridiche, che lasciamo agli esperti della tecnica giuridica interpretare in base alla legge. Per quanto ci riguarda per i tre colleghi non vediamo grandi impedimenti alla loro accettazione in quest'aula.
Président provisoire - La parole au Conseiller Rollandin.
Rollandin (UV) - Je salue moi aussi les Parlementaires, tous les collègues, en souhaitant une bonne journée. Je crois qu'on a commencé avec un problème qui touche plus l'interprétation et la politique plutôt que l'Administration.
J'ai écouté avec attention l'intervention du collègue Louvin, qui a mis en évidence avant tout la difficulté d'interprétation de la loi, ainsi qu'un premier examen de la situation de trois collègues de l'"Union Valdôtaine" de la part des bureaux. A ce propos je crois que la situation plus difficile est celle de M. Norbiato et je crois qu'à ce sujet on a en même temps écouté ce qui a été présenté comme mémoire, non pas en défense, mais quand même en tant qu'éclaircissement du sens de la loi par rapport à l'objet de l'inéligibilité dans ce sens lié à une activité qui n'a rien à voir avec les "Desiderata" de qui a approuvé cette loi. J'apprécie le fait que les collègues qui ont pris la parole ont dit clairement qu'il faudra revoir cette loi. D'autres l'avaient déjà dit: la Cour constitutionnelle a tranché sur certains points, sur un point en particulier qui était dans l'intérêt dans le cas de Robert Louvin, qui avait en principe soulevé le problème je ne veux pas dire pro domo sua, mais il était le plus intéressé à la chose, et j'en prends acte.
Il est évident qu'en même temps, en tant que Conseillers, on est surtout préoccupés de faire valoir le consensus populaire, ce qui ne signifie pas bafouer ou ne pas appliquer la loi, mais compte tenu que nous sommes au niveau d'interprétation d'une loi, on croit opportun à ce point de faire la convalida pour tous les élus, aussi pour les collègues qui ont dit quel est, à leur avis, le sens de l'interprétation de la loi. Je n'entre pas dans le mérite; si quelqu'un qui m'a précédé a dit qu'il n'avait pas la volonté de faire le juriste, moins encore je veux le faire à mon tour. Je souligne au contraire que l'Assemblée a été légitimée par un vote, on prend acte du vote qui a été librement exprimé et on va valider pour tous les Conseillers présents.
Président provisoire - Nous pouvons procéder au vote. Vu qu'on a soulevé des situations particulières, je crois qu'il s'avère nécessaire de mettre en votation, par scrutin public, par levée de main, la validation pour les 32 pour lesquels n'ont pas été soulevés de problèmes.
Conseillers présents et votants: 35
Pour: 35
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Il Consiglio
delibera
di convalidare l'elezione di trentadue dei trentacinque proclamati eletti, come da verbale dell'Ufficio elettorale regionale costituito presso il Tribunale di Aosta, con esclusione degli eletti Luciano Caveri, Albert Lanièce e Carlo Norbiato.