Oggetto del Consiglio n. 267 del 28 aprile 1978 - Verbale

OGGETTO N. 267/78 - PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI TETTI IN LOSE E DI BALCONI TIPICI IN LEGNO".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale concernente: "Concessione di contributi per la costruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno", proposta di legge trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

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Questa proposta di legge prende lo spunto dalla mozione discussa in Consiglio il giorno 9 novembre 1977 e approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.

Detta mozione impegnava la Giunta a presentare una nuova legge in materia e stabiliva che gli aumenti dei contributi non fossero inferiori al 100% nei Comuni o zone di Comuni dove era prescritta l'obbligatorietà della copertura in lose.

Essendo stato ormai approvato il bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978, in cui l'allegato F è appunto previsto un aumento di lire 100 milioni della spesa annua per la concessione dei contributi in questione, e considerato, inoltre, il poco tempo a disposizione prima della fine del mandato, il sottoscritto ha pensato bene di presentare l'allegata proposta di legge.

Aosta, 31 marzo 1978

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Disegno di legge regionale n. 376

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ................................ n. ...........: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI TETTI IN LOSE E DI BALCONI TIPICI IN LEGNO.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Amministrazione regionale può concedere a Enti, Società, Cooperative, Consorzi e Privati che costruiscano o ricostruiscano interamente la copertura di tetti con lose nuove o rinnovate contributi nella misura di lire tremila il metro quadrato per le case rurali e di lire millecinquecento il metro quadrato per le altre. Il calcolo dei metri quadrati è fatto sul tetto, a lavoro ultimato.

In caso di rifacimento parziale, ai fini del contributo verrà computata solo la parte di copertura rifatta con lose nuove o rinnovate.

Art. 2

Nelle zone dei Comuni dove risulti dal P.R.C. (o in mancanza di questo, da regolamenti edilizi) l'obbligatorietà della copertura dei tetti in lose, il contributo sarà di lire seimila al metro quadrato per le costruzioni rurali e di lire quattromila al metro quadrato per le altre.

Art. 3

I contributi di cui al precedente articolo 1 sono aumentati di lire 5 il metro quadrato per ogni chilometro o frazione di chilometro di distanza su strada carrozzabile dal deposito delle lose alla casa e di lire cinquecento il metro quadrato per ogni chilometro o frazione di chilometro di percorso non servito da strada carrozzabile, sempreché detto deposito si trovi nel territorio della Valle d'Aosta.

Qualora il deposito delle lose si trovi fuori del territorio della Valle d'Aosta si computerà la distanza della casa dal confine territoriale fra i Comuni di Pont-Saint-Martin e Carema sulla strada statale (confine territoriale della Regione).

I richiedenti devono dimostrare con documenti idonei la provenienza delle lose utilizzate.

Art. 4

L'Amministrazione regionale può concedere a Enti, Società, Cooperative, Consorzi e privati, che costruiscano o ricostruiscano balconi con ringhiere in legno lavorato, pavimento e mensole di sostegno anche essi in legno, contributi nella misura di lire diecimila il metro lineare.

Art. 5

L'Amministrazione regionale può, inoltre, concedere contributi nella misura di lire cinquemila il metro lineare a favore di Enti, Società, Cooperative, Consorzi e privati che costruiscano o ricostruiscano balconi aventi le sole ringhiere in legno lavorato.

Art. 6

Il disegno dei balconi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 deve essere preventivamente approvato dalla Sovraintendenza regionale alle Antichità e Belle Arti della Valle d'Aosta.

Art. 7

I contributi di cui sopra non sono cumulabili con qualsiasi altro contributo in conto capitale già concesso da parte dello Stato o della Regione per lo stesso fabbricato.

Art. 8

Il contributo non può essere concesso quando il fabbricato non sia in regola con le prescrizioni o i suggerimenti della Commissione Edilizia Comunale o della Sovraintendenza regionale alle Antichità e Belle Arti della Valle d'Aosta.

Non possono essere concessi contributi per i fabbricati destinati ad uso industriale e quelli costruiti da imprese o società immobiliari o privati per essere destinati alla vendita (condomini ecc.).

Art. 9

La concessione di contributi è deliberata dalla Giunta regionale con provvedimenti definitivi, previa istruttoria delle domande da parte della Sovraintendenza alle Antichità e Belle Arti della Valle d'Aosta.

Art. 10

Le domande per ottenere i contributi di cui ai precedenti articoli devono essere presentate in carta legale all'Assessorato al Turismo, Antichità e Belle Arti della Valle d'Aosta, inderogabilmente, prima dell'inizio dei lavori e corredate da progetto o disegno della costruzione, se si tratta di nuovo fabbricato. Con la dichiarazione del Sindaco se trattasi di fabbricati ricadenti nell'articolo 2.

Le domande devono essere firmate dal proprietario o dai proprietari dell'immobile, i quali devono comunque essere residenti in Valle. Le firme devono essere autenticate dall'Autorità Comunale.

Art. 11

Entro 24 mesi dalla data della presentazione della domanda, i richiedenti devono segnalare per iscritto all'Assessorato al Turismo, Antichità e Belle Arti della Valle d'Aosta l'avvenuta ultimazione dei lavori per cui venne richiesto il contributo, affinché si possa provvedere ai relativi controlli.

Il mancato rispetto del termine di cui sopra provocherà la immediata e definitiva decadenza della concessione del contributo.

Art. 12

La presente legge ha applicazione dal 1° gennaio 1978. A decorrere da tale data, la legge 26 giugno 1972, n. 12, è abrogata.

Art. 13

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni, il cui onere graverà sul capitolo 9920 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

Il finanziamento della predetta spesa è assicurato per lire 100 milioni dall'attuale stanziamento di cui al capitolo 9920 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 e per lire 100 milioni mediante prelievo di somma di pari importo dal capitolo 2745 del bilancio stesso.

Art. 14

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono approvate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

- Variazione in aumento:

Capitolo 9920

"Contributi per la costruzione e ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno"

Lire 100.000.000

- Variazione in diminuzione:

Capitolo 2745

"Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F)

Lire 100.000.000

Art. 15

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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Il Consigliere CLUSAZ illustra brevemente la proposta di sua iniziativa annunciando la presentazione di emendamenti agli articoli 1, 2, 3 e 4.

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti, CHABOD, annuncia l'assenso della Giunta alla proposta di legge in oggetto.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli della proposta di legge.

Articolo 1

Si dà atto che all'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti dal Consigliere Clusaz:

- Art. 1 al 4° rigo mettere "4.000" anziché "3.000";

- 1° comma, 5 rigo: sostituire "Lire millecinquecento" con "Lire duemila".

Si dà atto che gli emendamenti sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venti).

Si dà atto che l'articolo 1 emendato è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventuno).

Articolo 2

Il Consigliere BORBEY, premesso che in alcuni Comuni aventi zone soggette a tutela del paesaggio l'obbligatorietà della costruzione dei tetti in lose, pur non prevista dal PRG e dal regolamento edilizio, può essere richiesta dalla Sovraintendenza Antichità e Belle Arti, sottolinea la necessità di un emendamento che consenta a tutti coloro che sono obbligati a costruire tetti in lose di usufruire delle provvidenze previste dalla legge.

Il Consigliere CLUSAZ concorda con le osservazioni del Consigliere Borbey.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE propone il seguente emendamento:

"Dopo le parole "piano regolatore comunale", sostituire le parole "o in mancanza di questo, da regolamenti edilizi" con "o dove comunque sia prescritta l'obbligatorietà della copertura...".

Si dà atto che l'emendamento in questione e l'articolo 2 emendato sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).

Articolo 3

Si dà atto che all'articolo 3 è stato presentato il seguente emendamento dal Consigliere Clusaz:

"2° rigo: sostituire "lire 5" con "lire 10".

Si dà atto che l'articolo 3 emendato è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).

Articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventitré).

Articolo 10

Si dà atto che all'articolo 10 è stato presentato dal Consigliere Clusaz il seguente emendamento:

"al 2° comma, 2° rigo dopo "immobile" sopprimere la frase: "i quali comunque devono essere residenti in Valle".

Si dà atto che l'articolo 10 emendato è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).

Articoli 11, 12, 13, 14 e 15

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i quindici articoli della proposta di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione della sottoriportata proposta di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Fournier e Tamone, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: venticinque;

- Voti favorevoli: venti;

- Voti contrari: cinque.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato la sottoriportata proposta di legge regionale concernente: "Concessione di contributi per la costruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno".

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Disegno di legge regionale n. 376

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ........................... n. .............: "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI TETTI IN LOSE E DI BALCONI TIPICI IN LEGNO".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'Amministrazione regionale può concedere a Enti, Società, Cooperative, Consorzi e Privati che costruiscano o ricostruiscano interamente la copertura di tetti con lose nuove o rinnovate contributi nella misura di lire quattromila il metro quadrato per le case rurali e di lire duemila il metro quadrato per le altre. Il calcolo dei metri quadrati è fatto sul tetto, a lavoro ultimato.

In caso di rifacimento parziale, ai fini del contributo verrà computata solo la parte di copertura rifatta con lose nuove o rinnovate.

Art. 2

Nelle zone dei Comuni dove risulti dal Piano Regolatore Comunale o dove, comunque, sia prescritta l'obbligatorietà della copertura dei tetti in lose, il contributo sarà di lire seimila al metro quadrato per le costruzioni rurali e di lire quattromila al metro quadrato per le altre.

Art. 3

I contributi di cui al precedente articolo 1 sono aumentati di lire 10 il metro quadrato per ogni chilometro o frazione di chilometro di distanza su strada carrozzabile dal deposito delle lose alla casa e di lire cinquecento il metro quadrato per ogni chilometro o frazione di chilometro di percorso non servito da strada carrozzabile, sempreché detto deposito si trovi nel territorio della Valle d'Aosta.

Qualora il deposito delle lose si trovi fuori del territorio della Valle d'Aosta si computerà la distanza della casa dal confine territoriale fra i Comuni di Pont-Saint-Martin e Carema sulla strada statale (confine territoriale della Regione).

I richiedenti devono dimostrare con documenti idonei la provenienza delle lose utilizzate.

Art. 4

L'Amministrazione regionale può concedere a Enti, Società, Cooperative, Consorzi e privati, che costruiscano o ricostruiscano balconi con ringhiere in legno lavorato, pavimento e mensole di sostegno anche essi in legno, contributi nella misura di lire diecimila il metro lineare.

Art. 5

L'Amministrazione regionale può, inoltre, concedere contributi nella misura di lire cinquemila il metro lineare a favore di Enti, Società, Cooperative, Consorzi e privati che costruiscano o ricostruiscano balconi aventi le sole ringhiere in legno lavorato.

Art. 6

Il disegno dei balconi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 deve essere preventivamente approvato dalla Sovraintendenza regionale alle Antichità e Belle Arti della Valle d'Aosta.

Art. 7

I contributi di cui sopra non sono cumulabili con qualsiasi altro contributo in conto capitale già concesso da parte dello Stato o della Regione per lo stesso fabbricato.

Art. 8

Il contributo non può essere concesso quando il fabbricato non sia in regola con le prescrizioni o i suggerimenti della Commissione Edilizia Comunale o della Sovraintendenza regionale alle Antichità e Belle Arti della Valle d'Aosta.

Non possono essere concessi contributi per i fabbricati destinati ad uso industriale e quelli costruiti da imprese o società immobiliari o privati per essere destinati alla vendita (condomini ecc.).

Art. 9

La concessione di contributi è deliberata dalla Giunta regionale con provvedimenti definitivi, previa istruttoria delle domande da parte della Sovraintendenza alle Antichità e Belle Arti della Valle d'Aosta.

Art. 10

Le domande per ottenere i contributi di cui ai precedenti articoli devono essere presentate in carta legale all'Assessorato al Turismo, Antichità e Belle Arti della Valle d'Aosta, inderogabilmente, prima dell'inizio dei lavori e corredate da progetto o disegno della costruzione, se si tratta di nuovo fabbricato. Con la dichiarazione del Sindaco se trattasi di fabbricati ricadenti nell'articolo 2.

Le domande devono essere firmate dal proprietario o dai proprietari dell'immobile. Le firme devono essere autenticate dall'Autorità Comunale.

Art. 11

Entro 24 mesi dalla data della presentazione della domanda, i richiedenti devono segnalare per iscritto all'Assessorato al Turismo, Antichità e Belle Arti della Valle d'Aosta l'avvenuta ultimazione dei lavori per cui venne richiesto il contributo, affinché si possa provvedere ai relativi controlli.

Il mancato rispetto del termine di cui sopra provocherà la immediata e definitiva decadenza della concessione del contributo.

Art. 12

La presente legge ha applicazione dal 1° gennaio 1978. A decorrere da tale data, la legge 26 giugno 1972, n. 12, è abrogata.

Art. 13

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni, il cui onere graverà sul capitolo 9920 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

Il finanziamento della predetta spesa è assicurato per lire 100 milioni dell'attuale stanziamento di cui al capitolo 9920 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1978 e per lire 100 milioni mediante prelievo di somma di pari importo dal capitolo 2745 del bilancio stesso.

Art. 14

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono approvate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

- Variazione in aumento:

Capitolo 9920

"Contributi per la costruzione e ricostruzione di tetti in lose e di balconi tipici in legno"

Lire 100.000.000

- Variazione in diminuzione:

Capitolo 2745

"Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F)

Lire 100.000.000

Art. 15

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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