Oggetto del Consiglio n. 266 del 28 aprile 1978 - Verbale
OGGETTO N. 266/78 - PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "ACQUISIZIONE, DA PARTE DELLA REGIONE, DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI CAPITALI AVENTI PER FINE INIZIATIVE DI INTERESSE TURISTICO LOCALE".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale concernente: "Integrazione alle leggi regionali 3 agosto 1971, n. 10, e 14 dicembre 1972, n. 40, recanti norme per la sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società", proposta di legge trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:
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L'articolo 11 della legge statale 16 dicembre 1977, n. 904 prevede, fra l'altro, che l'ammontare minimo del capitale sociale è elevato a duecento milioni di lire per le società per azioni, istituendo contemporaneamente l'obbligo per le società aventi, al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, un capitale inferiore di adeguare a tale limite il proprio capitale o di trasformarsi in società di altro tipo.
Per il disposto delle leggi regionali 3.8.1971, n. 10 e 14.12.1972, n. 40 la Regione può sottoscrivere in società di seggiovie e funivie locali o di altre società, aventi per fine iniziative di interesse turistico locale o iniziative di interesse economico locale, unicamente capitale azionario.
In relazione al fatto che, attualmente, la Regione ha partecipazioni in società azionarie con capitale inferiore a duecento milioni di lire e che sono in corso di costituzione società locali, aventi per oggetto sociale le finalità previste dalle leggi regionali citate, che per ragioni di varia natura, non potranno possedere un capitale sociale minimo così come previsto dalla legge 16.12.1977, n. 904 si ritiene necessario integrare le disposizioni recate con le leggi regionali di cui si tratta mediante apposito provvedimento che consenta la partecipazione regionale anche in società di capitale, diverse da quelle per azioni, quali ad esempio, le società a responsabilità limitata.
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Proposta di legge regionale n. 372
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .............................. n. .......................... : INTEGRAZIONE ALLE LEGGI REGIONALI 3 AGOSTO 1971, N. 10 E 14 DICEMBRE 1972, N. 40 RECANTI NORME PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE AZIONARIO DI SOCIETÀ DI FUNIVIE E SEGGIOVIE LOCALI E DI ALTRE SOCIETÀ.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ferma restando la normativa recata dalle leggi regionali 3 agosto 1971, n. 10 e 14 dicembre 1972, n. 40 è autorizzata la sottoscrizione di capitale di rischio anche in società di capitale diverse dalle società per azioni.
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà iscritta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
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Il Consigliere FOURNIER, premesso che l'ordine del giorno della prossima adunanza consiliare prevede la trattazione di un disegno di legge presentato dalla Giunta regionale concernente: "Acquisizioni da parte della Regione di partecipazioni in società di capitali aventi per fine iniziative di interesse turistico-locale", avente molte analogie con la proposta di legge in oggetto presentata dal Gruppo Democratico Popolare, propone che il Consiglio rinvii la trattazione della proposta in esame alla prossima adunanza consiliare per la trattazione congiunta con l'analoga proposta di iniziativa dell'Esecutivo.
In alternativa, allo scopo di accelerare i tempi, propone di trattare immediatamente la proposta di legge in esame, apportando alla medesima tutti quegli emendamenti che siano ritenuti necessari per adeguarne il testo al disegno di legge di iniziativa della Giunta.
Il Presidente della Giunta, ANDRIONE, concorda con la seconda soluzione proposta dal Consigliere Fournier e propone di sostituire gli articoli della proposta di legge in esame con l'articolato del disegno di legge predisposto dall'Esecutivo.
Il Consigliere FOURNIER illustra brevemente la proposta in oggetto mettendone in risalto i punti salienti.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli della proposta di legge.
Articolo 1
Si dà atto che all'articolo 1 è stato presentato da parte della Giunta il seguente emendamento sostitutivo:
L'articolo 1 è soppresso e sostituito dal seguente:
"La Regione Valle d'Aosta è autorizzata ad acquisire partecipazioni in società di capitali, aventi per fine iniziative di interesse turistico locale, sino al limite massimo del 35 percento del capitale sociale."
Si dà atto che l'articolo 1, nel nuovo testo, è approvato con voti favorevoli venti e voti contrari quattro (Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro).
Articolo 2
Si dà atto che è stato presentato dalla Giunta il seguente emendamento, che prevede un nuovo articolo 2:
"Art. 2
Gli statuti delle società nelle quali la Regione è presente con proprio capitale devono contenere una riserva di nomina, a favore della Regione medesima, di almeno un componente del consiglio di amministrazione e di almeno un membro effettivo del collegio sindacale.
A tal fine gli statuti sociali devono prevedere detti organi anche quando le leggi vigenti in materia li contemplino solo come facoltà e non come obbligo."
Si dà atto che l'articolo 2, nel nuovo testo, è approvato con voti favorevoli venti e voti contrari quattro (Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro).
Articolo 3
Si dà atto che è stato presentato dalla Giunta il seguente emendamento aggiuntivo per introdurre l'articolo 3:
"Art. 3
La partecipazione nelle società di cui al precedente articolo 1 è autorizzata con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito il parere della Commissione consiliare permanente per il turismo, antichità e belle arti.
La sottoscrizione delle azioni o delle quote e il versamento delle relative somme avviene, anche ratealmente, su richiesta dell'Assessore al turismo, antichità e belle arti, in misura proporzionale ai versamenti effettuati dagli altri soci."
Si dà atto che l'articolo 3 è stato approvato con voti favorevoli venti e contrari quattro (Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro).
Articolo 4
Si dà atto che è stato presentato dalla Giunta il seguente emendamento aggiuntivo per introdurre l'articolo 4:
"Art. 4
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 300.000.000= (trecentomilioni) graverà sul capitolo 2565 ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società") del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione per gli anni successivi."
Si dà atto che l'articolo 4 è stato approvato con voti favorevoli venti e voti contrari quattro (Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro).
Articolo 5
Si dà atto che è stato presentato dalla Giunta il seguente emendamento aggiuntivo per introdurre l'articolo 5:
"Art. 5
(Norma transitoria)
Limitatamente all'anno finanziario 1978 lo stanziamento di cui al capitolo 2565 ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società") è elevato a lire 500.000.000 (cinquecentomilioni), mediante prelievo della somma di lire 200.000.000 (duecentomilioni) dal capitolo 2745 ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F") della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1978."
Si dà atto che l'articolo 5 è stato approvato con voti favorevoli venti e voti contrari quattro (Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro).
Articolo 6
Si dà atto che è stato presentato dalla Giunta il seguente emendamento aggiuntivo per introdurre l'articolo 6:
"Art. 6
La legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 è abrogata."
Si dà atto che l'articolo 6 è approvato con voti favorevoli venti e contrari quattro (Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro).
Articolo 7
Si dà atto che è stato presentato dalla Giunta il seguente emendamento (sostitutivo dell'articolo 2 della proposta di legge), che introduce l'articolo 7:
"Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà iscritta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta."
Si dà atto che l'articolo 7 è stato approvato con voti favorevoli venti e contrari quattro (Consiglieri presenti e votanti: ventiquattro).
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli della proposta di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione della sottoriportata proposta di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Fournier e Tamone, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;
- Voti favorevoli: ventuno;
- Voti contrari: sette.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato la sottoriportata proposta di legge regionale concernente: "Acquisizione, da parte della Regione, di partecipazioni in società di capitali aventi per fine iniziative di interesse turistico locale".
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Proposta di legge regionale n. 372
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ............................... n. ..............: "ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA REGIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI CAPITALI AVENTI PER FINE INIZIATIVE DI INTERESSE TURISTICO LOCALE".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
La Regione Valle d'Aosta è autorizzata ad acquisire partecipazioni in società di capitali, aventi per fine iniziative di interesse turistico locale, sino al limite massimo del 35 per cento del capitale sociale.
ART. 2
Gli statuti delle società nelle quali la Regione è presente con proprio capitale devono contenere una riserva di nomina, a favore della Regione medesima, di almeno un componente del consiglio di amministrazione e di almeno un membro effettivo del collegio sindacale.
A tal fine gli statuti sociali devono prevedere detti organi anche quando le leggi vigenti in materia li contemplino solo come facoltà e non come obbligo.
ART. 3
La partecipazione nelle società di cui al precedente articolo 1 è autorizzata con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito il parere della Commissione consiliare permanente per il turismo, antichità e belle arti.
La sottoscrizione delle azioni o delle quote e il versamento delle relative somme avviene, anche ratealmente, su richiesta dell'Assessore al turismo, antichità e belle arti, in misura proporzionale ai versamenti effettuati dagli altri soci.
ART. 4
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 300.000.000= (trecentomilioni) graverà sul capitolo 2565 ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società") del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci di previsione per gli anni successivi.
ART. 5
(Norma transitoria)
Limitatamente all'anno finanziario 1978 lo stanziamento di cui al capitolo 2565 ("Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società") è elevato a lire 500.000.000 (cinquecentomilioni), mediante prelievo della somma di lire 200.000.000 (duecentomilioni) dal capitolo 2745 ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F") della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1978.
ART. 6
La legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 è abrogata.
ART. 7
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà iscritta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.
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