Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 3341 del 21 febbraio 2008 - Resoconto

OGGETTO N. 3341/XII - Disegno di legge: "Nuove disposizioni per l'erogazione dell'indennità di residenza per disagiato servizio a favore di titolari di farmacie rurali".

Articolo 1

(Finalità ed oggetto)

1. La presente legge definisce le modalità di erogazione dell'indennità di residenza per disagiato servizio a favore dei titolari, direttori responsabili o gestori provvisori di farmacie rurali e di dispensari farmaceutici, come definiti dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), al fine di assicurare sull'intero territorio regionale l'assistenza farmaceutica a tutela della salute della collettività.

Articolo 2

(Destinatari)

1. L'indennità di residenza per disagiato servizio, prevista dalla l. 221/1968 a favore dei titolari, direttori responsabili o gestori provvisori di farmacie rurali ubicate nel territorio regionale, è così determinata:

a) in una quota fissa di euro 1.000 erogata a tutti i titolari, direttori responsabili o gestori provvisori di farmacie rurali;

b) in una quota variabile, in relazione al fatturato annuo del Servizio sanitario nazionale (SSN) al netto dell'IVA riguardante tutte le prestazioni con onere a carico del SSN, incluse le prestazioni di assistenza integrativa, protesica e a regolamentazione regionale, pari ad euro:

1) 7.500, in caso di fatturato annuo del SSN inferiore ad euro 200.000;

2) 5.500, in caso di fatturato annuo del SSN da euro 200.001 ad euro 300.000;

3) 3.500, in caso di fatturato annuo del SSN da euro 300.001 ad euro 400.000;

4) 1.500, in caso di fatturato annuo del SSN da euro 400.001 ad euro 500.000.

2. Al farmacista cui è affidato un dispensario farmaceutico è concessa un'indennità di gestione pari ad euro 1.200, ridotta del 50 per cento nel caso in cui il dispensario sia ubicato in locali messi gratuitamente a disposizione dai Comuni o dalle Comunità montane.

3. Ai Comuni e alle Comunità montane che gestiscono, singolarmente o in forma associata, farmacie rurali sono concesse le provvidenze di cui ai commi 1 e 2, nella misura e alle stesse condizioni previste per i titolari di farmacie private.

Articolo 3

(Modalità di erogazione)

1. Le provvidenze di cui all'articolo 2 sono corrisposte dall'Azienda regionale Unità sanitaria locale (USL) della Valle d'Aosta unicamente ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali e di dispensari farmaceutici che sono risultati regolarmente aperti al pubblico per tutto l'anno solare cui le indennità si riferiscono. Le provvidenze sono erogate proporzionalmente ai mesi di effettivo funzionamento della farmacia o del dispensario farmaceutico.

2. Per ottenere l'indennità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) gli interessati devono inoltrare domanda all'Azienda USL, entro il 31 marzo di ogni anno, corredata della dichiarazione del Comune interessato attestante che la farmacia o il dispensario farmaceutico sono stati regolarmente aperti al pubblico per tutto l'anno, salvo i periodi di chiusura previsti dalla legge regionale 6 novembre 2006, n. 23 (Nuova disciplina del servizio farmaceutico. Abrogazione della legge regionale 2 aprile 1986, n. 13), ovvero i periodi di apertura.

3. Gli uffici competenti dell'Azienda USL, al fine di definire l'ammontare dell'indennità da erogare, accertano il fatturato annuo del SSN al netto dell'IVA riguardante tutte le prestazioni con onere a carico del SSN, incluse le prestazioni di assistenza integrativa, protesica e a regolamentazione regionale.

4. L'Azienda USL provvede ad aggiornare annualmente gli importi di cui all'articolo 2 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente alla data della richiesta.

5. Le provvidenze di cui all'articolo 2 sono concesse con atto del direttore generale dell'Azienda USL entro il 31 maggio di ogni anno, previo parere della commissione di cui all'articolo 43, comma secondo, della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica).

Articolo 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dell'Azienda USL che vi provvede tramite i finanziamenti ad essa annualmente trasferiti per il funzionamento del Servizio sanitario regionale.

Articolo 5

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 31 maggio 1983, n. 40 (Nuove norme concernenti l'indennità di residenza per disagiato servizio a favore di titolari di farmacie rurali), è abrogata.

2. È, inoltre, abrogata la lettera f) del comma uno dell'articolo 43 della legge regionale 70/1982.

Articolo 6

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, il termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 2, è fissato al 30 aprile, mentre quello per la concessione delle provvidenze di cui al comma 5 del medesimo articolo è fissato al 30 giugno.

Articolo 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale della Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - La parola al relatore, Consigliere Comé.

Comé (SA) - Il disegno di legge regionale n. 196, posto all'approvazione del Consiglio nel corso della seduta odierna, riveste grande importanza per l'argomento trattato, per l'efficacia perequativa che realizza nel settore, per l'armonizzazione del sistema che esso agevola.

Parliamo di farmacie rurali, quindi di sanità e di territorio valdostano congiunti. Produrre risultati apprezzabili in termini di efficienza in tale ambito è compito fortemente sentito da questa maggioranza: i 2 termini posti in relazioni reciproca sono infatti costantemente all'attenzione delle strutture; vi è da dire che la lontananza dagli strumenti di primo soccorso o dai presidi sanitari è tema affrontato con grande attenzione. In tale ambito dunque, e in modo particolare nelle località più decentrate, non sempre immediatamente raggiungibili con immediata tempestività, la farmacia assolve ad un compito ben preciso anche nel campo del primo soccorso e dell'orientamento diagnostico in attesa che presidi medici qualificati possano prendere in carico l'infortunato o il paziente.

Ancora: nel mondo della globalizzazione in cui gli ultimi microcentri di vita associativa - i piccoli esercizi commerciali di villaggio - sono sempre più indotti a chiudere l'attività per l'insufficiente redditività, le farmacie rimangono un polo di vita sociale e comunitaria, soprattutto dedicato ai nostri anziani e a tutti coloro che scelgono di rimanere ad abitare i villaggi ed i centri minori delle nostre valli.

Su 73 Comuni della nostra Regione (Aosta non viene considerata in questo conteggio) ben 34 ospitano ancora una farmacia che assolve a quei compiti cui accennavo sopra ed il legislatore da lungo tempo si è reso conto della valenza fondamentale di tali veri e propri presidi sanitari sparsi sul territorio: risale infatti al 1968, provvedimento n. 221, la legge nazionale che reca "provvidenze a favore dei farmacisti rurali" e sin dal 1983 la Regione Valle d'Aosta ha stabilito "nuove norme concernenti l'indennità di residenza per disagiato servizio a favore dei titolari di farmacie rurali" nella legge regionale n. 40. È del tutto evidente che tale normativa, ormai obsoleta rispetto alle problematiche ed alle necessità della società valdostana di oggi, andasse aggiornata secondo una logica di perequazione che valga a riequilibrare almeno in parte lo svantaggio di quelle farmacie che, proprio per il fatto di operare in centri di minori dimensioni e lontani da significativi flussi di passaggio, presentano bilanci economici di gestione di minore, quando non di insufficiente redditività, elemento che potrebbe indurre in qualche caso i titolari a cessare la loro attività.

Il disegno di legge che oggi siamo chiamati ad approvare innova rispetto alla precedente erogazione indifferenziata dei contributi e gradua l'importo dell'indennità di residenza per disagiato servizio, secondo precisi parametri raccordati con il fatturato annualmente ottenuto e comunicato al Servizio sanitario nazionale. Con questo disegno di legge ben 17 farmacie sulle 34 farmacie considerate rurali riceveranno un significativo aumento delle indennità rispetto a quanto sino ad oggi ottenuto.

Addentrandomi nello specifico dell'articolato del disegno di legge, ricordo che l'articolo 1 fissa l'ambito di applicazione delle provvidenze, ricomprendendo fra i beneficiari, oltre alle farmacie rurali, anche i dispensari permanenti, aperti in attesa di formale assegnazione di una sede farmaceutica di nuova istituzione. L'articolo 2 specifica destinatari ed importi delle provvidenze, distinguendo fra il contributo annuo indifferenziato e pari ad € 1000 ed indennità per disagiato servizio, differenziata secondo le logiche che ho sopra richiamato. Il testo riporta anche la cifra dell'ulteriore indennità di gestione, ridotta della metà nel caso di esercizio ubicato in locali posti a disposizione dagli enti territoriali. L'articolo 3 stabilisce nel dettaglio le modalità concrete di erogazione delle provvidenze. L'emendamento presentato in Commissione e finalizzato ad ottenere lo spostamento dei termini per la data di presentazione della domanda di indennità all'USL e del conseguente atto deliberativo del Direttore generale di tale azienda soltanto relativamente all'anno in corso risulta indispensabile anche per la ristrettezza dei termini. L'articolo 4 reca le disposizioni finanziarie e la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge. L'articolo 5 abroga espressamente le norme precedenti in contrasto con le disposizioni oggi in approvazione, quindi la legge regionale n. 40/1983 e la lettera f), comma 1, della legge regionale n. 70/1982.

Infine, proprio per la ristrettezza dei tempi, è opportuno dichiarare l'urgenza del provvedimento. Grazie.

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola al Consigliere Bortot.

Bortot (Arc-VA) - Voglio ripetere quello che ho detto in Commissione. Qui si tratta di una rideterminazione di una legge nazionale con un'integrazione di tipo finanziario della nostra Regione. Le cifre sono molto modeste per cui in sostanza non possiamo dire "no" a questa legge. Tale provvedimento però solleva un paio di contraddizioni: una prima contraddizione, abbiamo approvato e dovremo definire la nuova legge sulla montagna, che incentiva e protegge i servizi soprattutto nei villaggi e nei piccoli paesi, prendendo a spunto questa legge, in teoria dovremmo fare una legge di integrazione per le ferramenta, piuttosto che per il panettiere o il tabacchino, perché se c'è una legge per le farmacie rurali, immaginatevi voi cosa si dovrebbe fare per le altre attività economiche decentrate sul territorio e soprattutto in montagna: questa è la contraddizione in sostanza. Per cui, sottolineato questo, saputo nell'audizione che anche le farmacie in base al fatturato hanno ridefinito l'ammontare pro capite venendo incontro con importi superiori a quelle più piccole, con introiti più bassi, che nel calcolo degli introiti non sono state prese a riferimento tutte quelle attività parafarmaceutiche che si svolgono all'interno delle farmacie, faccio un esempio: ormai le farmacie vendono di tutto di più... morale: è una legge che riprende una legge nazionale, gli importi stanziati dalla Regione non sono eccessivi, c'è stata una volontà da parte dell'Ordine dei farmacisti di ridefinire fra di loro l'ammontare, quindi voteremo questa legge. Insisto però sulla contraddizione di una leggina a favore di un comparto, mentre ci sono altri comparti e attività produttive molto più svantaggiate che non le farmacie.

Presidente - La parola al Consigliere Sandri.

Sandri (PD) - Questa è una legge che potremmo anche votare, nel senso che affronta un tema apparentemente intaccabile: chi di noi non è per aiutare la presenza sul territorio di farmacie, in particolare di farmacie rurali? La parola stessa dà un senso armonioso per noi Valdostani, qualcosa anche in qualche modo di bucolico, di una presenza sul territorio, contro il presidio del territorio e quindi l'abbandono delle montagne... Dopodiché andiamo a vedere che si vanno a dare 1.000 euro di contributo annuo al riconoscimento di particolari condizioni di servizio e poi una serie di contributi, da 7.500 a 1.500, per fatturati che arrivano fino a 500mila euro. Aprendo "Internet", che è una fonte incredibile di informazioni, si viene a sapere che nella discussione in Parlamento del provvedimento di legge a cui ci riferiamo si evidenzia come il reddito di una farmacia sia un po' superiore al 10%. Noi quindi alle farmacie che guadagnano fra 40 e i 50mila euro all'anno gliene diamo 1.500, ossia non è sbagliato, nel senso che il principio di dare una mano alle farmacie rurali va bene, però è gente che ha già un certo risultato. Non è detto poi che il dato che emerge dalla discussione parlamentare sia valido su tutto il territorio nazionale e in qualunque condizione, può anche darsi che il ritorno sia anche superiore, potrebbe essere del 15%, ma è gente che comunque ha un utile netto da tutte le tasse e le spese che viaggia sui 50-60-70mila euro all'anno... e a questi diamo 1.500 euro. Va benissimo, però mi sembra che siano dei dati che non hanno un gran significato messi così, mi sembrano una ripetizione di una legge nazionale che non sia adattata alle nostre condizioni. Perché il dato fondamentale non è la definizione di rurale nel senso più generico, ma ad esempio la distanza dalle strutture sanitarie, la distanza dalla città, l'altitudine media della localizzazione e del territorio su cui è inserita, ci sono una serie di oggettive difficoltà che potrebbero essere valorizzate, ma sicuramente le farmacie anche quelle rurali valdostane non hanno la faccia di essere delle aziende particolarmente in crisi; quindi 7.500 euro su un fatturato inferiore a 200.000 mi sembra sia invece fin poco, perché se una farmacia non riesce neanche a fatturare 200.000 euro, effettivamente va quasi contro le logiche del mercato, allora quella bisognerebbe aiutarla più concretamente. Qui si fa invece una distribuzione a pioggia, che non ha un grandissimo significato. Io prenderei tempo e personalmente inviterei anche il relatore e l'Assessore a fare una riflessione, se non a rinviare il tutto in Commissione, per fare un ragionamento un po' più ampio e radicato su questa cosa, perché sembra una cosa raffazzonata. Se non si ritiene... non ci opporremo a questo dato, però credo che l'esperienza dell'APS di Aosta, azienda di pubblici servizi, che dalle farmacie, comprese quelle a Sarre e a Gignod, ottiene utili impressionanti dell'ordine dei milioni di euro, che poi vengono trasferiti in altri servizi alla cittadinanza della città di Aosta... penso che si possa tranquillamente dire che sulle farmacie grandi preoccupazioni sul loro andamento non ci dovrebbero essere. Fare invece un progetto di legge che andasse ad individuare i territori valdostani che necessitano di una farmacia, che diventi lì un presidio territoriale sanitario ed eventualmente prevedere su quei territori degli interventi mirati anche superiori a quelli che sono previsti in questa legge forse era un cammino migliore. Tuttavia, tenuto conto che sono contributi che vanno al presidio del territorio, non ci opporremo e non ci asterremo sul disegno di legge.

Presidente - Se nessuno chiede di intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Fosson.

Fosson (UV) - Non pensiamo con questa legge di risolvere tutti i problemi delle farmacie in Valle, siamo anche noi profondamente convinti che le farmacie rappresentino un presidio sanitario importante. Aspettavamo la proposta di legge che il Governo ha discusso, nel senso di dare un maggior peso al presidio farmaceutico come presidio sanitario e su questo siamo completamente d'accordo. In attesa di una revisione di tale normativa, su cui non possiamo incidere, abbiamo accolto i dati di alcune farmacie rurali che, se comunque hanno ancora dei margini, si tratta di margini da mettere in rapporto soprattutto al lavoro, alla reperibilità, ad una presenza continua - in alcune sedi rurali i farmacisti fanno delle settimane continue di reperibilità -, ci è sembrato giusto, come ha detto il relatore, una maggiore equità a questa distribuzione, perché prima delle farmacie rurali che avevano un bilancio di un certo tipo prendevano lo stesso di farmacie rurali che invece avevano un rapporto e un bilancio completamente diverso e questo è stato accettato da tutta la categoria dei farmacisti. È vero che il bilancio è dovuto alla quota di assistenza farmaceutica, ma sul resto sono bilanci che dipendono dal soggetto, dalle capacità... per cui ci siamo voluti attenere ad un dato oggettivo: quello dell'assistenza farmaceutica e ridistribuire queste quote che erano affidate da una legge regionale, che prevedeva per le farmacie quello che non prevede invece per le ferramenta, con tutto il rispetto per le ferramenta. Mi sembra quindi una legge che dia maggiore equità alle farmacie rurali, sottolineando appunto quelle presenze in piccoli paesini, perché gli importi sono vincolati proprio al fatturato, quindi ad un dato oggettivo che dia equità e voglia sottolineare, in attesa di una più ampia normativa nazionale, l'importanza delle farmacie e dei presidi farmaceutici in Valle. Vorrei sottolineare come a titolo gratuito il sistema delle farmacie valdostane partecipi già da alcuni anni a tutte le attività di prevenzione. Vorremmo e auspichiamo che questa integrazione fra sanitario, sanitario e farmaceutico e la presenza dei farmacisti sia ancor più sottolineata e aspettiamo delle normative nuove che ci consentano di farlo. In Commissione di questo abbiamo ampiamente discusso e abbiamo accettato anche i contributi, penso sia un passo positivo in attesa di una riforma più ampia. Ringrazio chi ha lavorato, ringrazio soprattutto i farmacisti cosiddetti "grandi", che hanno accettato di ridurre i loro introiti a favore dei farmacisti più piccoli che svolgono con molta assiduità il loro servizio.

Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato, ricordo che votiamo sul nuovo testo predisposto dalla V Commissione.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - La parola al Consigliere Bortot, per dichiarazione di voto.

Bortot (Arc-VA) - Abbiamo detto prima che votiamo a favore, lo ribadiamo. Volevo solo fare un'ulteriore sottolineatura su questo piccolo provvedimento non tanto sui contenuti, ma sul principio, perché le farmacie lavorano anche con un cartello - qui rubo il lavoro ai colleghi di "Forza Italia" -, dove il principio della concorrenza non esiste. Ad esempio, se le farmacie comunali volessero far concorrenza alle farmacie private, invece di far molti soldi per dare servizi ai cittadini, basterebbe che facessero pagare molto meno le medicine e il servizio sarebbe in presa diretta e non farebbe un giro tortuoso, questo per dire che chi si cura anche con le medicine non convenzionali... la differenza fra le nostre farmacie e quelle francesi è esattamente del 50% in meno. Volevo sottolineare tale ulteriore contraddizione.

Presidente - La parola al Vicepresidente Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - Abbiamo votato favorevolmente gli articoli di questo disegno di legge, votiamo anche a favore del provvedimento nel suo complesso, perché è informata ad un criterio fondamentale di equità. La vecchia normativa regionale è stata rivista e corretta ed è stato introdotto un principio che vede il parametro reddituale dei singoli operatori farmaceutici come elemento discriminante, secondo il quale si dà una quota più o meno sostanziosa a vantaggio di coloro che esercitano tale attività nelle zone cosiddette "rurali". È vero peraltro anche quello che è stato sottolineato da qualcuno che mi ha preceduto: si tratta di commercianti particolari, quando si parla di farmacisti, di commercianti che lavorano in una nicchia protetta e naturalmente tutelata sotto il profilo del mercato.

Abbiamo avuto occasione in V Commissione di verificare la quantità, il volume degli affari che ogni farmacia rurale che opera in Valle - per "rurale" si intende farmacie al di fuori del capoluogo regionale - riesce ad assommare al termine di ogni esercizio e ci sono valori di tutto rispetto: abbiamo visto farmacie che solo sul settore sanitario, esclusa la componente meramente commerciale, arrivano al milione o milione e mezzo di euro, quindi prevedere anche per queste un contributo di 1.000 euro sembra un po' una presa in giro. Crediamo tuttavia che questa legge, anche con una modifica che è stata suggerita dal nostro gruppo e poi interpretata correttamente dall'Assessore e dagli uffici all'articolo 2, sia in sintonia con la legge nazionale, che prevede questa tipologia di intervento, ossia la n. 221/1968.

Per le ragioni che ho detto, quindi, confermiamo il nostro voto favorevole e votiamo il disegno di legge nel suo complesso.

Président - Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:

Conseillers présents et votants: 32

Pour: 32

Le Conseil approuve à l'unanimité.