Oggetto del Consiglio n. 3317 del 20 febbraio 2008 - Verbale
OGGETTO N. 3317/XII - APPROVAZIONE DI RISOLUZIONE: "IMPEGNO PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI IL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO".
Il Vicepresidente LANIÈCE propone di procedere all'esame della risoluzione, presentata dai Consiglieri BORRE, FEY, LANIÈCE, Teresa CHARLES, FERRARIS e STACCHETTI, iscritta al punto 4 dell'ordine del giorno dell'adunanza in corso.
Illustra il Consigliere BORRE, che presenta un nuovo testo della risoluzione con i Consiglieri STACCHETTI, FEY, LANIÈCE, FERRARIS e SANDRI.
Prende la parola, per mozione d'ordine, il Consigliere VENTURELLA.
Interviene il Consigliere BORRE.
Prende la parola, per mozione d'ordine, il Consigliere SANDRI, che chiede una breve sospensione dei lavori.
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Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 10,41 alle ore 10,53.
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Ripresi i lavori, prende la parola, per mozione d'ordine, il Consigliere VENTURELLA, che chiede un'ulteriore sospensione.
Intervengono, sulla mozione d'ordine, i Consiglieri Secondina SQUARZINO e BORRE ed il Presidente della Regione CAVERI.
Successivamente illustra la risoluzione il Presidente della Regione CAVERI.
Intervengono i Consiglieri BORTOT, FRASSY, VENTURELLA, SANDRI e BORRE.
Intervengono i Consiglieri BORTOT (che presenta un emendamento) e VENTURELLA.
Prende la parola, per mozione d'ordine, il Consigliere SANDRI.
Prendono la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere VENTURELLA, il Presidente della Regione CAVERI, i Consiglieri BORTOT (voto contrario del gruppo Arcobaleno-Vallée d'Aoste), FRASSY (astensione del gruppo La Casa delle Libertà), VICQUÉRY (voto favorevole del gruppo Union Valdôtaine).
Prende la parola, per fatto personale, il Consigliere BORTOT.
Prende la parola per dichiarazione di voto, il Consigliere SANDRI (voto favorevole del gruppo Partito Democratico).
Prende la parola, per mozione d'ordine, il Consigliere SANDRI.
IL CONSIGLIO
- nel nuovo testo, dei Consiglieri BORRE, STACCHETTI, FEY, LANIÈCE, FERRARIS e SANDRI;
- con l'emendamento presentato dal Consigliere BORTOT;
- con voti favorevoli: ventiquattro e voti contrari: tre (presenti: trentuno; votanti: ventisette; astenuti: quattro, i Consiglieri FRASSY, LATTANZI, OTTOZ e TIBALDI);
APPROVA
la sottoriportata:
RISOLUZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
CONSIDERATO che la III Commissione consiliare permanente "Assetto del territorio" ha esaminato la proposta di legge statale n. 4, di iniziativa del Consigliere regionale Giovanni Sandri, recante: "Modificazione alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)", modificativa, in particolare, dell'articolo 80, comma 25, concernente la sede legale e la sede amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso;
RILEVATO che la Commissione stessa ha approfondito la tematica in questione in numerose riunioni nel corso delle quali sono stati sentiti i soggetti interessati ed il Presidente della Regione, il quale ha svolto una relazione;
PRESO ATTO, a seguito della relazione del Presidente della Regione, che nel mese di gennaio 2006 l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ha trasmesso alla Regione le bozze del Piano per il Parco, del Piano pluriennale economico e sociale e del Regolamento del Parco e che la predisposizione e l'analisi dei predetti documenti hanno riportato in primo piano una serie di problematiche di grande importanza, che concernono i rapporti tra il Parco e le Amministrazioni regionali e locali sul cui territorio esso insiste;
ATTESO che, a seguito degli approfondimenti e su proposta del Presidente della Regione, la III Commissione ha ritenuto di affrontare le diverse problematiche inerenti ai rapporti con l'ente Parco e non esclusivamente la tematica della sede;
VISTO che, nella riunione del 31 ottobre 2007, presenti i Consiglieri Borre, Fey, Lanièce, Teresa Charles, Ferraris e Stacchetti, la Commissione ha approvato all'unanimità una bozza di risoluzione, richiedendone l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio;
CONSIDERATO che gli argomenti di maggior rilievo, emersi dai recenti contatti tra le Amministrazioni a vario titolo interessate dal Parco nazionale Gran Paradiso, sono in particolare i seguenti:
1. delimitazione dei confini del Parco e connesse problematiche relative all'applicazione della normativa per la realizzazione di interventi edilizi nelle zone urbanizzate;
2. possibilità di concludere un Accordo di programma-quadro tra Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ente Parco, che contenga i presupposti finanziari per l'azione finalizzata a garantire lo sviluppo socio-economico dei territori interessati dal Parco;
3. modalità di partecipazione dell'Ente Parco alla Fondazione Grand Paradis e, più in generale, adeguatezza della dotazione finanziaria dell'Ente Parco;
4. determinazioni in merito alla localizzazione delle diverse sedi dell'Ente Parco.
RITENUTO quanto segue in ordine a ciascuna delle predette problematiche, sulla base di quanto relazionato dal Presidente della Regione:
Delimitazione dei confini del Parco e connesse problematiche relative all'applicazione della normativa per la realizzazione di interventi edilizi nelle zone urbanizzate
Gli interventi edilizi da realizzare nel territorio del Parco sono assoggettati a una serie di vincoli di tutela e ai conseguenti obblighi di acquisire, tra le altre, le seguenti autorizzazioni: nulla-osta dell'Ente Parco, valutazione di incidenza per i Siti di interesse comunitario (SIC) e per le Zone di Protezione Speciale (ZPS), divieto di nuova edificazione ai sensi dell'art. 38 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico (PTP) della Regione, autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio).
Di conseguenza il problema dei confini assume rilievo, in quanto nelle zone urbanizzate che fanno parte del Parco gli interventi edilizi, anche di modestissimo rilievo, sono assoggettati alle procedure sopra indicate.
A conclusione di complessi negoziati intercorsi nell'ambito della Comunità del Parco e positivamente conclusi, si provvederà alla precisazione dei confini del Parco nei Comuni valdostani di Aymavilles, Cogne, Introd e Champorcher mediante decreto ministeriale, previa intesa con la Regione, sulla base delle richieste già formalizzate dai Comuni e condivise dall'Ente Parco.
Per quanto concerne, invece, il Comune di Valsavarenche, attesa la non praticabilità del sistema delle "compensazioni territoriali" sulla cui base sono stati raggiunti gli accordi che interessano gli altri Comuni sopra menzionati, nell'immediato si profilano due soluzioni alternative, da praticare in via transitoria, nelle more della terza e definitiva soluzione, secondo quanto illustrato successivamente.
Occorre, preliminarmente, rammentare l'evoluzione che la presenza del Parco nazionale ha avuto nel territorio valdostano, soprattutto con riferimento all'esercizio delle competenze in materia di tutela del territorio.
Se in origine il Parco - nato dalla trasformazione della Riserva di caccia reale istituita nella seconda metà del 1800 - ha rappresentato un motivo di orgoglio per la popolazione locale, successivamente, a partire dal regio decreto n. 1867 del 1923 e fino al decreto del Ministro dell'Agricoltura dell'11 maggio 1977, la legislazione statale ha introdotto rilevanti limitazioni all'esercizio delle competenze regionali e comunali.
Il conflitto si è acuito al punto che la Regione, con legge regionale n. 15 del 1976, ha riaffermato la propria competenza legislativa primaria in materia di definizione dei confini del Parco, di divieto di caccia, di pianificazione territoriale.
La Corte Costituzionale si è pronunciata due volte in merito, a conclusione di un lunghissimo procedimento, nel 1987 e nel 1988, annullando la legge regionale 15/1976 e ritenendo legittimo il decreto ministeriale del 1977, ma, nel contempo, sancendo il principio che l'intervento legislativo statale sia frutto della " ... cooperazione e integrazione tra Stato e Regione nel segno dei grandi interessi unitari della Nazione ...".
Da quanto sopra emerge con evidenza la difficoltà di coordinamento tra l'esigenza di tutela su base nazionale del patrimonio ambientale e l'esercizio delle potestà legislative primarie della Regione in materia di agricoltura e foreste, flora e fauna, urbanistica, tutela del paesaggio. Per risolvere tali difficoltà, la Corte Costituzionale si è sempre espressa (da ultimo nel 1994, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge n. 10 del 1994, che non prevedeva il predetto obbligo di intesa) affermando la necessità che le disposizioni in ordine al Parco fossero il frutto della concertazione tra Stato e Regione.
Sulla base di tale orientamento, la legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, nel prevedere, all'articolo 35, l'adeguamento della normativa sul Parco nazionale del Gran Paradiso, ha stabilito che detto adeguamento avvenisse previa intesa con le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta. L'intesa è stata, quindi, sottoscritta da Ministero dell'Ambiente e Regioni Valle d'Aosta e Piemonte nel 1997, attuando il principio sopra menzionato di cooperazione e integrazione. Tuttavia, essa contiene evidenti lacune in tema, tra l'altro, di sedi e di perimetrazione del Parco.
Di conseguenza, ed è questa la terza soluzione cui sopra accennato, la problematica della definizione dei confini del Parco nella Valsavarenche potrebbe essere efficacemente risolta attraverso l'approvazione di una norma di attuazione, ai sensi dell'art. 48 bis dello Statuto speciale, che stabilisca l'inapplicabilità al territorio valdostano dell'art. 12 e dell'art. 13 della legge n. 394/1991. La prima disposizione prevede, infatti, al comma 7, che il Piano del Parco sostituisca ad ogni effetto i piani paesistici e urbanistici regionali e comunali e la seconda istituisce l'obbligo di acquisizione del nulla-osta da parte dell'Ente Parco, ai fini del rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie.
Questa soluzione presenta il duplice vantaggio, da una parte, di porsi nel solco delle pronunce della Corte Costituzionale che, nella sostanza, hanno ritenuto legittima l'individuazione, da parte dello Stato, dei confini del Parco e, dall'altra, di evitare che la normativa di tutela del Parco si traduca in un'indebita compressione delle potestà regionali e comunali in materia di pianificazione territoriale.
Nelle more dell'approvazione della norma di attuazione, possono esperirsi le seguenti soluzioni alternative:
- inserire, nel Regolamento del Parco, una procedura che consenta di considerare acquisito il prescritto nulla-osta per determinati interventi, impianti e opere, nella predetta zona, se conformi a "linee-guida" previamente definite dall'Ente Parco, di concerto con i competenti Servizi regionali e comunali; integrare, con apposita norma regionale, la composizione della Commissione edilizia del Comune di Valsavarenche con un componente designato dall'Ente Parco;
- prevedere, nel Regolamento del Parco, per determinati interventi, impianti e opere, nella predetta zona, la possibilità di presentare, in luogo della richiesta di nulla-osta, la denuncia di inizio attività con meccanismo di silenzio-assenso e negoziare con la Direzione del Parco l'effettiva e completa delega alla sede operativa di Aosta di tutte le funzioni autorizzative concernenti opere localizzate nel territorio valdostano.
Per quanto concerne il divieto di nuova edificazione ai sensi dell'art. 38 delle norme di attuazione del PTP, gli approfondimenti tecnici condotti dai competenti uffici regionali hanno consentito di appurare che esso si applica solo a quelle limitate porzioni di territorio del Parco individuate nelle cartografie del PTP quali "siti di specifico interesse naturalistico" e non all'intero territorio del Parco medesimo ed è pertanto opportuno formalizzare tale interpretazione.
Per quanto concerne, infine, la gestione del Parco in quanto ZPS e SIC la legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 "comunitaria 2007", definisce le modalità di elaborazione e approvazione dei Piani di gestione di tali zone. In applicazione di tale norma, con deliberazione di Giunta regionale sarà approvato il Piano di gestione in argomento, la cui predisposizione è stata curata dai tecnici incaricati della redazione del Piano del Parco, sulla base delle indicazioni fornite dai tecnici regionali competenti. L'Ente Parco assicurerà la gestione del Parco, anche in quanto ZPS e SIC.
Il predetto Piano di gestione sarà inserito quale allegato al Piano del Parco, allorquando quest'ultimo sarà approvato dalle Regioni.
Possibilità di concludere un Accordo di Programma-Quadro (APQ) tra Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ente Parco, che contenga i presupposti finanziari per l'azione finalizzata a garantire lo sviluppo socio-economico dei territori interessati dal Parco
La bozza di Piano pluriennale economico e sociale prevede cinque progetti strategici per lo sviluppo economico e sociale della Comunità del Parco. Di conseguenza, la nuova Intesa Istituzionale di Programma, da stipularsi tra lo Stato e la Regione per il periodo 2007/13, dovrà prevedere l'Accordo di Programma-Quadro (APQ) con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con l'opportuno coinvolgimento della Regione Piemonte (ed eventualmente del limitrofo Parco francese della Vanoise).
Il Piano pluriennale economico e sociale risulta, altresì, caratterizzato da:
- una definizione di 'tipologie' di interventi (come avviene, di norma, per i piani e programmi), ma non di 'specifici' interventi rispetto ai quali effettuare, da parte della Regione, valutazioni preliminari all'inserimento in APQ. L'Accordo di programma dovrà, dunque, verificare le ipotesi d'intervento e definire costi e specificazioni puntuali dei relativi progetti. A questo proposito si sono già tenute le prime riunioni a livello tecnico tra i rappresentanti delle competenti strutture regionali, dei Comuni della Comunità del Parco e della Fondation Grand Paradis;
- una regia, da parte dell'Ente Parco, per l'attivazione dei progetti, mediante la creazione di un apposito ufficio di assistenza tecnica. In proposito, sembra preferibile che la regia sia assicurata da apposito Tavolo di coordinamento interistituzionale e partenariale, che associ le comunità locali valdostane, la Regione Piemonte e il Parco della Vanoise e che diventi, così, la sede per la definizione degli interventi specifici da inserire in APQ. In tale contesto la Fondation Grand Paradis potrebbe assumere un ruolo centrale di coordinamento per il versante valdostano;
- una mancanza di quantificazione dei costi per i progetti strategici, il cui fabbisogno finanziario è, presumibilmente, molto significativo. A questo proposito, l'APQ è la sede idonea per esplicitare gli impegni finanziari dei sottoscrittori (Ministero dell'ambiente, Regioni). In tale ambito, potrebbe anche essere valutata la possibilità di integrare l'APQ con risorse recate da ulteriori strumenti (altri programmi comunitari interessanti la VdA e, in particolare, il programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia, essendo il Parco del Gran Paradiso contiguo a quello della Vanoise). L'Ente Parco potrebbe anche essere sollecitato, ed eventualmente supportato, nella promozione di progetti a valere sui programmi tematici a gestione diretta comunitaria (in particolare, in materia di ambiente e di ricerca).
Modalità di partecipazione dell'Ente Parco alla Fondazione Grand Paradis e, più in generale, adeguatezza della dotazione finanziaria dell'Ente Parco
La Fondazione Gran Paradiso-Grand Paradis, istituita con legge regionale n. 14/2004, annovera quali soci la Regione, la Comunità montana Grand Paradis, i Comuni territorialmente interessati dal Parco, l'Ente Parco, il Museo minerario regionale e l'Associazione professionale Guide del Parco.
L'Ente Parco ha aderito alla Fondazione e, in qualità di socio, partecipa alla gestione con una quota annua, stabilita dal consiglio di amministrazione, di circa 6.500 euro. Partecipa, poi, alla gestione dei centri visitatori con una quota pari al 50% delle spese previste sulla base del piano di apertura annuale dei centri. Ciò nondimeno, a partire dal 2006, ha comunicato difficoltà a garantire la copertura dei costi previsti a suo carico per la gestione dei centri.
Alla luce del ruolo che può svolgere la Fondazione nell'ambito della valorizzazione territoriale, delle ricadute dirette sul comprensorio e dell'importanza di una partecipazione attiva del Parco alle attività della Fondazione, è fondamentale che l'Ente Parco possa disporre di adeguate risorse finanziarie per questo tipo di attività.
Determinazioni in merito alla localizzazione delle diverse sedi dell'Ente Parco
Ai sensi dell'art. 80, comma 25, della legge n. 289/2002, il Parco Nazionale Gran Paradiso ha sede legale a Torino e sede amministrativa ad Aosta, in deroga al principio di carattere generale esplicitato dall'articolo 9, comma 1, della legge quadro sulle aree protette. Lo Statuto dell'Ente, in applicazione dell'Intesa sancita il 12 marzo 1997 dalle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e dal Ministero dell'ambiente, prevede sedi operative e di coordinamento nei Comuni di Valsavarenche (già allestita e che ospita il servizio veterinario del Parco) e di Ceresole Reale.
In proposito è emersa l'opportunità di insediare nella sede amministrativa e nelle sedi operative tutte le funzioni gestionali dell'Ente, in modo da consentirgli di operare in legame più stretto con i territori dei due versanti, mantenendo temporaneamente nella sede legale di Torino solo funzioni residuali connesse ad attività che oggi non possono, nel breve, utilmente localizzarsi nelle sedi territoriali. Tale approccio induce a contrastare qualsiasi intervento mirante al radicamento di attività e al potenziamento della logistica nella sede legale di Torino.
Tutto ciò premesso
IL CONSIGLIO REGIONALE
IMPEGNA
la Giunta regionale:
1) ad avviare la negoziazione e approvazione di una specifica norma di attuazione ex art. 48 bis dello Statuto speciale della Valle d' Aosta, che tenga conto di poteri e competenze della nostra Regione, comprendendo anche l'esclusione del territorio valdostano del Parco Nazionale del Gran Paradiso dall'applicazione dell'articolo 12, e dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e prevedendo che nel predetto territorio il nulla-osta di cui al citato articolo 13 sia sostituito dall'obbligo - per il Comune competente al rilascio dei titoli abilitativi all'esecuzione di opere edilizie - di comunicazione all'Ente Parco che, entro i trenta giorni successivi, potrà esprimere il proprio parere in merito al rispetto del Piano del Parco;
2) nelle more dell'approvazione della norma sub 1, ad operare affinché nel Regolamento del Parco, per determinati interventi, impianti e opere nel fondovalle abitato della Valsavarenche, sia prevista la possibilità di presentare, in luogo della richiesta di nulla-osta, la denuncia di inizio attività con meccanismo di silenzio-assenso e negoziare con la Direzione del Parco - anche nell'ambito dell'Accordo di Programma-Quadro di cui al successivo punto 5 - l'effettiva e completa delega alla sede amministrativa di Aosta di tutte le funzioni autorizzative concernenti opere localizzate nel territorio valdostano;
3) a proporre all'approvazione del Consiglio l'interpretazione autentica dell'articolo 38 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico, approvato con l.r. 10 aprile 1998, n. 13, da cui risulti che il divieto di nuova edificazione ai sensi del citato articolo si applica solo a quelle limitate porzioni di territorio del Parco individuate nelle cartografie del PTP quali "siti di specifico interesse naturalistico" e non all'intero territorio del Parco medesimo;
4) ad operare affinché sia approvato nel più breve tempo possibile il decreto ministeriale di approvazione delle modifiche dei confini del Parco nei territori di Aymavilles, Cogne, Introd e Champorcher, concordate dall'Ente Parco e dalle amministrazioni locali in esito ai negoziati avviati all'interno della Comunità del Parco;
5) a promuovere la sottoscrizione dell'Accordo di Programma-Quadro (APQ) per lo sviluppo socio-economico dei territori interessati dal Parco, tra Regioni Valle d'Aosta e Piemonte, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ente Parco, il quale:
- verifichi le ipotesi d'intervento, definisca costi e specificazioni puntuali dei relativi progetti ed espliciti gli impegni finanziari dei sottoscrittori;
- sia governato da apposito Tavolo di coordinamento interistituzionale e partenariale, che associ le comunità locali valdostane, la Regione Piemonte e il Parco della Vanoise e che diventi, così, la sede per la definizione degli interventi specifici da inserire in APQ, prevedendo un ruolo centrale di coordinamento per la Fondation Grand Paradis, per quanto riguarda il versante valdostano;
- preveda esplicitamente l'impegno dell'Ente Parco a insediare nella sede amministrativa di Aosta e nelle sedi operative tutte le funzioni gestionali dell'Ente, in modo da consentirgli di operare in legame più stretto con i territori dei due versanti, mantenendo temporaneamente nella sede legale di Torino solo funzioni residuali connesse ad attività che oggi non possono, nel breve, localizzarsi nelle sedi territoriali;
6) a operare affinché il contributo dell'Ente Parco, in qualità di socio della Fondazione Gran Paradiso, sia sempre più incisivo;
7) a concordare tutte le azioni utili e necessarie per il futuro del Parco di intesa con la Regione Piemonte.
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