Oggetto del Consiglio n. 238 del 27 aprile 1978 - Verbale

OGGETTO N. 238/78 - PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "PROVVEDIMENTI INTESI A FAVORIRE IL PERFEZIONAMENTO DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI AI SENSI DEL CAPO III DELLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 1973, N. 33 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale concernente: "Provvedimenti intesi a favorire il perfezionamento dei finanziamenti accordati ai sensi del Capo III della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni", proposta di legge trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 5 aprile 1978:

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In relazione ai finanziamenti concessi a' sensi del Capo III della legge regionale 8.10.1973, n. 33, sono sorte notevoli difficoltà, in sede di erogazione dei mutui da parte degli Istituti di credito, in quanto questi, per regolamentazioni tipiche del meccanismo del credito, chiedono garanzie ipotecarie di gran lunga superiori all'ammontare del finanziamento concesso.

Normalmente il mutuo deliberato deve essere coperto da un valore doppio dei beni immobili che vengono offerti in garanzia.

In tal modo le legittime aspettative delle aziende cui la Regione ha concesso i finanziamenti previsti dalla legge 33 vengono disattese in quanto, in pratica, i finanziamenti regionali accordati non vengono erogati dagli Istituti di credito prescelti.

È evidente la conseguenza che, in molti casi, non si realizzano le finalità e gli scopi che la legge sui fondi di rotazione voleva raggiungere.

Si propone, quindi, con la presente legge di ovviare agli inconvenienti lamentati mediante la concessione di apposita garanzia fideiussoria da rilasciarsi con un meccanismo che, se da una parte ha lo scopo di rendere agevole e rapida l'erogazione dei finanziamenti concessi, ha, dall'altra, la caratteristica di ridurre al minimo il rischio che la Regione abbia a subire un esborso finanziario.

La legge è congegnata in modo semplice e le modalità di applicazione risultano ben evidenziate nei singoli articoli che la compongono.

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Proposta di legge regionale n. 336

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ........................... n. .............: PROVVEDIMENTI INTESI A FAVORIRE IL PERFEZIONAMENTO DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI AI SENSI DEL CAPO III DELLA LEGGE REGIONALE 8.10.1973, N. 33 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

Allo scopo di favorire il perfezionamento delle operazioni di finanziamento previste dal Capo III della legge regionale 8.10.1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, con le modalità e i limiti previsti dagli articoli successivi, garanzia fideiussoria agli Istituti sovventori per debiti contratti dalle ditte mutuatarie in dipendenza dei finanziamenti di cui si tratta.

Art. 2

(Limiti)

La garanzia fideiussoria prevista dall'art. 1 della presente legge sarà limitata al 50% del valore dei beni da darsi in garanzia dalle ditte mutuatarie, determinato da perito appositamente designato di comune accordo dall'Amministrazione regionale e dall'Istituto di credito mutuante.

Il rilascio della garanzia fideiussoria di cui al precedente comma è comunque subordinato alla condizione che il valore dei beni, determinato dal perito incaricato, sia di importo non inferiore a quello del finanziamento accordato ai sensi della legge regionale 8.10.1973, n. 33 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3

(Caratteristiche della fideiussione)

La garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario secondo quanto disposto dall'articolo 1944 del Codice Civile - 2° comma - ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia fideiussoria, inoltre, viene ridotta in misura proporzionale alla durata del finanziamento accordato, secondo il piano di ammortamento del finanziamento medesimo.

Art. 4

(Modalità)

La concessione della garanzia fideiussoria e la forma della stessa saranno approvate dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta regionale.

Art. 5

(Importo)

L'ammontare complessivo delle fideiussioni concesse, ivi compresi gli interessi, le spese, imposte e oneri accessori, non potrà superare il 50% del totale dei finanziamenti concessi e fino alla concorrenza massima di Lire 3 miliardi annui.

Art. 6

(Modalità)

Il Presidente della Giunta regionale, e, in caso di assenza e impedimento, l'Assessore alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, secondo le condizioni e le modalità da concordarsi con gli Istituti di credito e da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione e al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione.

Art. 7

(Norma finanziaria)

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975 n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge valutati in annue lire 30.000.000 faranno carico al Cap. 2610 del bilancio in corso e sul corrispondente capitolo dei bilanci di previsione per gli anni successivi.

La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da una maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 105 della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.

Art. 8

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento

Cap. 105

Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del 1° comma, del 2°comma dell'art. 3 e dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065

L. 30.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 2610

Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza delle disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7)

L. 30.000.000

Art. 9

(Entrata in vigore)

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Autonoma della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26.2.1948, n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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Il Consigliere FOURNIER illustra brevemente la proposta mettendone in rilievo i punti salienti e proponendo di sostituire, agli articoli 7 ed 8, l'anno finanziario "1977" con "1978".

L'Assessore all'Industria e Commercio DI STASI manifesta la disponibilità della Giunta ad accogliere la proposta in oggetto con alcune modifiche all'articolo 2 concernenti il rilascio della garanzia fideiussoria da parte della Regione.

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Si dà atto che l'adunanza è sospesa dalle ore dodici e minuti quindici alle ore dodici e minuti quarantadue.

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Il Presidente DOLCHI, su richiesta dei Consiglieri proponenti, propone che l'esame della proposta di legge in questione venga rinviato alla seduta pomeridiana al fine di consentire un incontro chiarificatore tra le varie forze politiche.

Il Consiglio prende atto concordando.

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Si dà atto che l'adunanza è sospesa alle ore dodici e minuti quarantatré.

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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

(Giulio Dolchi)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

(Angelo Mappelli)

IL SEGRETARIO ROGANTE

(Costantino Pramotton)

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