Oggetto del Consiglio n. 236 del 27 aprile 1978 - Verbale

OGGETTO N. 236/78 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI DI RICEZIONE TURISTICA ALL'APERTO".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Disciplina delle attività di campeggio", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 5 aprile 1978:

---

Il disegno di legge regionale in oggetto intende fornire una disciplina di principio delle attività ricettive dei campeggi, con esclusione quindi delle case per ferie e in genere della ricettività svolta esclusivamente o prevalentemente in fabbricati.

I concetti fondamentali e i punti maggiormente qualificanti della normativa proposta sono i seguenti:

ART. 1 (DEFINIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO)

Si è provveduto ad individuare le caratteristiche dell'attività di campeggio, stabilendo il principio che tale attività può essere svolta esclusivamente in aree appositamente attrezzate, denominate parchi di campeggio, e vietando quindi, per evidenti ragioni di carattere sanitario e paesaggistico, il così detto "camping sauvage", con l'unica eccezione del campeggio alpinistico in tenda, a quote superiori a 2500 metri.

ART. 2 -7 (DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI)

L'elemento maggiormente innovativo introdotto da questa serie di articoli consiste nell'aver distinto la semplice apertura dei parchi di campeggio dall'esercizio della relativa attività economica, esercizio che nell'ambito della legislazione nazionale attualmente in vigore non ha invece alcun riconoscimento e di conseguenza neppure alcuna tutela.

Con la normativa proposta l'apertura dei parchi di campeggio è in ogni caso soggetta ad autorizzazione regionale, che viene rilasciata solo se la struttura ricettiva interessata, oltre ad avere tutti i requisiti tecnici e funzionali prescritti dalla legge, sorge altresì su aree per le quali gli strumenti urbanistici vigenti consentono tale destinazione. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato al parere favorevole dei servizi forestali, nonché del Comune, dell'azienda di soggiorno e dell'ufficiale sanitario territorialmente competenti.

L'esercizio dell'attività di campeggio presuppone invece il possesso da parte del titolare dell'attività stessa di una licenza di pubblico esercizio rilasciata in base alle norme vigenti in materia di ricettività alberghiera.

Tale obbligo tuttavia non sussiste qualora l'attività in questione sia svolta da enti o associazioni non aventi fini di lucro, nell'ambito della loro attività istituzionale e a condizione che la ricettività sia ristretta ai rispettivi associati.

ART. 8 (INSTALLAZIONI FISSE)

Già da alcuni anni in numerosi campeggi della Regione si assiste al fenomeno di roulottes che vengono parcheggiate per lunghi periodi di tempo e le cui superfici abitabili vengono artificialmente ampliate con l'aggiunta di vani costruiti con i materiali più svariati. In taluni casi tali insediamenti assumono le caratteristiche di vere e proprie abitazioni permanenti, realizzate senza tenere in alcun conto la normativa vigente in materia edilizia.

Con l'articolo in questione si è inteso rimediare almeno in parte a tali inconvenienti, ammettendo la realizzazione dei soli vani, realizzati in materiali leggeri, aventi funzione di protezione termica dell'ingresso di roulottes, campers, autocaravans e consimili, purché di dimensioni contenute entro limiti ben precisi. Sono stati inoltre vietati allacciamenti e ancoraggi tali da determinare di fatto modifiche non prontamente reversibili del carattere di mobilità dei mezzi di soggiorno.

ART. 10 (REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI PARCHI DI CAMPEGGIO)

Come in precedenza chiarito, il disegno di legge in oggetto intende limitarsi ad una disciplina di principio dell'attività di campeggio, per cui si è provveduto a rinviare ad un successivo regolamento, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge, la fissazione dei numerosi requisiti di carattere tecnico che il parco di campeggio deve possedere al fine di ottenere la prescritta autorizzazione.

Si è tuttavia ritenuto opportuno individuare già nell'ambito della legge alcune prescrizioni di carattere fondamentale concernenti aspetti strutturali e organizzativi di particolare rilevanza, quali l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti e dei liquami, la superficie minima da destinare a ogni mezzo ricettivo mobile ospitato e, per i campeggi con apertura annuale, la disponibilità di un locale di ricevimento e ritrovo di dimensioni proporzionate alla capacità ricettiva del parco di campeggio.

Conclusivamente si può affermare che la normativa proposta realizzerebbe i seguenti obiettivi di base:

1) eliminazione del campeggio isolato e occasionale, il cui diffondersi incontrollato ha già determinato inconvenienti di non lieve entità sul piano ambientale e igienico;

2) la ripartizione delle attività di campeggio in due sottogruppi distinti dalla sussistenza o meno del fine di lucro da parte del conduttore e, conseguentemente, legittimazione del parco di campeggio come attività ricettiva commerciale assimilata a quella alberghiera sotto il profilo della licenza di esercizio;

3) definizione di alcuni requisiti e caratteristiche fondamentali del parco di campeggio, primariamente finalizzati a garantire un adeguato livello qualitativo minimo dell'ospitalità e, d'altra parte, a evitare massicci insediamenti di volumi casuali nell'ambiente montano per effetto della proliferazione e stabilizzazione tendenziale di grossi vani annessi ai mezzi ricettivi mobili (i cosiddetti box anti-porta) e della possibile trasformazione di fatto di taluni campeggi in rimesse permanenti di veicoli o rimorchi abitabili.

---

Disegno di legge regionale n. 368

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............. n. ............: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Definizione delle attività di campeggio)

Ai fini della presente legge si considerano attività di campeggio le seguenti:

a) la sosta o il soggiorno temporaneo, in aree appositamente attrezzate, di turisti provvisti di propri mezzi di soggiorno mobili costituiti da tende, carrelli-tenda e veicoli, o rimorchi di veicoli, attrezzati ad uso abitazione provvisoria (roulottes, autocaravans, campers e consimili);

b) la sosta o il soggiorno temporaneo di turisti in aree appositamente attrezzate e dotate dei mezzi di soggiorno specificati al precedente punto a) e, eventualmente, anche di sommari allestimenti stabili non aventi comunque le caratteristiche della ricettività di tipo alberghiero. All'interno di ogni singola area la capacità ricettiva di detti allestimenti stabili non può comunque eccedere il 20% della capacità totale.

Le aree attrezzate, di cui ai punti a) e b) sono denominate parchi di campeggio.

Al di fuori di tali aree è tassativamente vietata qualsiasi forma di sosta o soggiorno in tende, anche per periodi inferiori alle 24 ore.

Fanno eccezione al divieto di cui al precedente comma i bivacchi alpinistici in tenda, realizzati a quote superiori a metri 2500 s.l.m..

La sosta di veicoli o rimorchi, come sopra definiti, al di fuori delle aree attrezzate di cui al primo comma del presente articolo è consentita limitatamente alle sole ore diurne.

Art. 2

(Autorizzazione e licenza)

L'apertura dei parchi di campeggio, come definiti nel precedente articolo 1, è soggetta ad autorizzazione da parte della Regione, che la rilascia con atto dell'Assessore al turismo, antichità e belle arti.

L'autorizzazione vale sino a quando permangono invariate le situazioni di fatto e di diritto esistenti al momento del rilascio; in caso di entrata in vigore di nuove norme regolanti la materia del campeggio la validità dell'autorizzazione stessa si intende subordinata al rispetto delle eventuali prescrizioni sopravvenute.

L'esercizio dell'attività di campeggio presuppone inoltre, salve le eccezioni di cui al successivo quarto comma, il possesso da parte del titolare dell'attività stessa di una licenza di pubblico esercizio, rilasciata in base alle norme vigenti in materia di ricettività alberghiera.

Le attività di cui al presente articolo, svolte da enti o associazioni non aventi fini di lucro e nell'ambito della loro attività istituzionale, sono escluse dall'obbligo della licenza di pubblico esercizio, purché la ricettività sia ristretta ai rispettivi associati.

Tali attività rimangono tuttavia assoggettate al rilascio dell'autorizzazione e alla disciplina generale della presente legge.

Nei casi di cui al precedente 4° comma, per gli anni successivi a quello del rilascio, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle tasse di concessione dovute determina, rimanendo invariate tutte le condizioni originarie, il rinnovo automatico dell'autorizzazione.

Art. 3

(Titolari dell'autorizzazione)

L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche, a persone giuridiche pubbliche e private, nonché ad associazioni e comitati regolarmente costituiti.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non sia persona fisica è altresì obbligatoria la designazione di un rappresentante dell'ente o persona giuridica richiedente, il cui nome deve figurare nel decreto di autorizzazione quale persona fisica intestataria dell'autorizzazione stessa.

Il titolare dell'autorizzazione o, nel caso in cui al precedente comma, la persona fisica intestataria, sono responsabili della corretta conduzione del complesso e sono tenuti al rispetto delle norme di pubblica sicurezza concernenti la notifica e la registrazione degli ospiti, nonché a dare adeguata pubblicità ai prezzi e a effettuare le segnalazioni statistiche prescritte; essi hanno la facoltà di nominare rappresentanti, del cui operato rispondono in solido ai fini civili e amministrativi.

Quando sussiste l'obbligo di licenza di cui al 3° comma del precedente articolo 2, le responsabilità di cui sopra ricadono sull'intestatario della licenza e sull'eventuale rispettivo rappresentante.

Art. 4

(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)

Possono essere autorizzati parchi di campeggio esclusivamente nelle zone nelle quali gli strumenti urbanistici vigenti consentano tale destinazione del territorio.

Il rilascio dell'autorizzazione è altresì sottoposto alle seguenti condizioni:

1) dichiarazione di salubrità del terreno prescelto, specificatamente emessa dall'ufficiale sanitario competente per territorio;

2) dichiarazione di assenso dei servizi forestali regionali, per quanto concerne gli aspetti di competenza dei medesimi;

3) parere favorevole del comune e, qualora esistente, dell'azienda di soggiorno territorialmente competente.

Le dichiarazioni e i pareri di cui al comma precedente devono essere sempre opportunamente motivati; la mancanza di una sola delle condizioni enunciate impedisce il rilascio dell'autorizzazione.

Qualora, in relazione alle dichiarazioni e ai pareri di cui al 2° comma del presente articolo, l'autorizzazione contenga condizioni particolari, il richiedente può essere obbligato al versamento di una congrua cauzione.

Art. 5

(Presentazione delle domande di autorizzazione)

Le domande intese a ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2 della presente legge, redatte su carta legale e corredate della documentazione prescritta, devono essere presentate all'Assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti - Ufficio turismo, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività del complesso.

Il silenzio dell'Amministrazione, protratto per oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, equivale a diniego dell'autorizzazione ai fini dei ricorsi esperibili in sede giurisdizionale.

Art. 6

(Notifica del rilascio dell'autorizzazione)

Ai fini di vigilanza e di controllo copia di ogni autorizzazione rilasciata viene inviata all'ufficio del medico regionale, ai servizi forestali regionali, al comune e all'azienda di soggiorno territorialmente competenti, nonché alla Questura di Aosta.

Analoghe segnalazioni vengono effettuate per tutti i casi di revoca o decadenza delle autorizzazioni e per eventuali modificazioni delle condizioni di rilascio.

Art. 7

(Chiusura temporanea)

Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare preventivamente all'Assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti - Ufficio turismo, al comune e all'azienda di soggiorno territorialmente competenti, nonché alla Questura di Aosta qualsiasi chiusura temporanea non prevista nell'autorizzazione medesima.

Il periodo massimo di chiusura è di un anno, prorogabile, a giudizio dell'ente che ha rilasciato l'autorizzazione, per ulteriori sei mesi, trascorsi i quali l'autorizzazione medesima si intende decaduta. Nel caso in cui il parco di campeggio rimanga inattivo, per chiusura stagionale o temporanea o per qualsiasi altro motivo, per più di trenta giorni consecutivi è obbligatoria, pena la revoca dell'autorizzazione, la rimozione di tutti i mezzi di soggiorno mobili in esso installati (tende, roulottes, autocaravans, ecc.) nonché dei relativi vani di protezione di cui al 2° comma del successivo articolo 8.

Art. 8

(Installazioni fisse)

È vietato attuare allacciamenti e ancoraggi al suolo che determinino di fatto modifiche non prontamente reversibili del carattere di mobilità dei mezzi di soggiorno specificati al primo comma dell'art. 1 della presente legge.

È unicamente consentita la realizzazione, in materiali leggeri, di vani, appoggiati al suolo e trasportabili, aventi funzione di protezione termica dell'ingresso di roulottes, campers, autocaravans e consimili. Tali vani non possono avere un'altezza superiore di più di cm. 20 a quella del mezzo cui sono annessi e la loro superficie non può eccedere i mq. 3 per ciascun mezzo.

Art. 9

(Vigilanza e sanzioni)

La vigilanza sui parchi di campeggio è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti - Ufficio turismo, dai servizi forestali regionali, dall'ufficio del medico regionale, nonché dalle amministrazioni comunali e dalla forza pubblica in genere.

In caso di inosservanza delle norme della presente legge o delle condizioni di rilascio dell'autorizzazione, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa procede a diffida e, nei casi più gravi, a sospensione temporanea o a revoca dell'autorizzazione.

Nell'ipotesi di apertura ed esercizio di complesso non autorizzato si applicano le sanzioni di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326.

Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai comuni, qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.

Art. 10

(Requisiti e caratteristiche dei parchi di campeggio)

Oltre ai requisiti necessari per l'ottenimento delle dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del 2° comma del precedente articolo 4, i parchi di campeggi devono uniformarsi alle seguenti prescrizioni fondamentali:

1) l'area occupata dal campeggio e dalle attrezzature annesse deve essere delimitata con recinzione continua di altezza non inferiore a m. 1,00;

2) per ogni mezzo ricettivo mobile (roulotte, autocaravan, tenda, ecc.) il complesso deve disporre, computando anche gli spazi destinati ai servizi, di una superficie non inferiore a mq. 80; in tale superficie è compreso lo spazio per il posto-macchina, di cui tutti gli automezzi di proprietà degli ospiti del parco di campeggio devono disporre all'interno del parco stesso;

3) i parchi di campeggio con apertura annuale devono possedere una struttura coperta adibita a locale di ricevimento e di ritrovo di capacità non inferiore al 40% di quella massima consentita; la capacità di detta struttura viene determinata sulla base della superficie interna utile della struttura stessa, in ragione di una persona per metro quadrato;

4) l'approvvigionamento idrico di acqua potabile deve avvenire tramite allacciamento ad acquedotto pubblico; in diversa ipotesi l'acqua utilizzata deve essere stata dichiarata potabile dal medico regionale a seguito di analisi chimica e batteriologica e ispezione in loco;

5) l'allontanamento delle acque bianche e nere deve avvenire tramite fognatura comunale o, in caso di impossibilità, attraverso idoneo impianto di depurazione (fossa settica e percolatore) autorizzato dal medico regionale;

6) dovrà essere previsto un idoneo sistema di raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi, in recipienti con sacchi a perdere, preventivamente approvato dal medico regionale; è comunque vietato lo scarico di rifiuti su sponde e greti di torrenti, scarpate di strade e in genere in località non appositamente autorizzate.

Con successivo regolamento da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno fissati i rapporti minimi impianti-utenti per quanto concerne servizi igienici, lavabi, docce, lavatoi, ecc. nonché le caratteristiche tecniche di tali impianti.

Lo stesso regolamento determinerà i requisiti e le caratteristiche della cassetta di pronto soccorso, del sistema di distribuzione dell'energia elettrica nonché dell'impianto antincendi.

La capacità ricettiva massima di ogni complesso è determinata in base al rapporto di cui al 2° comma, punto 2, del presente articolo, assegnando ad ogni unità ricettiva una occupazione media presunta di persone 3,5.

Nel caso che tale calcolo evidenzi l'insufficienza di uno o più dei rapporti impianti-utenti, la capacità ricettiva massima viene conseguentemente ridotta.

Art. 11

(Norma transitorie)

Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al secondo comma dell'art. 10 della presente legge, e salve comunque le prescrizioni fondamentali specificate nel primo comma dello stesso articolo, i requisiti dei parchi di campeggio vengono determinati sulla base della vigente normativa generale e speciale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

---

Il Presidente DOLCHI comunica che al disegno di legge in esame sono stati presentati i seguenti emendamenti:

a) da parte della Giunta regionale:

- Il titolo della legge viene modificato come segue: "Disciplina dell'attività di ricezione turistica all'aperto".

Art. 1

- Il 4° comma è soppresso.

- All'articolo viene aggiunto il seguente comma:

"Le disposizioni della presente legge non si applicano ai bivacchi alpinistici in tenda realizzati a quote superiori a metri 2.500 s.l.m., nonché agli attendamenti occasionali, che non eccedano comunque le 24 ore, organizzati da enti o associazioni senza fini di lucro nell'ambito della loro attività istituzionale in località non servite da parchi di campeggio".

Art. 2

Il 4° e il 5° comma sono sostituiti dai seguenti:

"Le disposizioni di cui al precedente 3° comma non si applicano ai campeggi in tenda, aventi una durata massima di 45 giorni, organizzati esclusivamente a favore dei propri associati da enti o associazioni senza fini di lucro nell'ambito della loro attività istituzionale.

In tali casi l'autorizzazione di cui al precedente 1° comma viene rilasciata dal Sindaco nel rispetto della disciplina generale stabilita dalla presente legge, fatta eccezione per il rapporto di cui all'art. 10, 1°comma n. 2".

Art. 3

Il 3° comma è sostituito dal seguente:

"Il titolare dell'autorizzazione o, nel caso in cui al precedente comma, la persona fisica intestataria, sono responsabili della corretta conduzione del complesso e sono tenuti al rispetto della norme di pubblica sicurezza concernenti la notifica e la registrazione degli ospiti, nonché ad effettuare le segnalazioni statistiche prescritte; essi sono inoltre obbligati alla denuncia annuale e alla adeguata pubblicizzazione delle tariffe dei vari servizi, comprensive dell'IVA; hanno infine la facoltà di nominare rappresentanti, del cui operato rispondono in solido ai fini civili e amministrativi".

Art. 4

Il punto 3) del 2° comma è sostituito dal seguente:

- "3) parere favorevole del Comune, sentita l'Azienda di Soggiorno territorialmente competente".

- Cancellare l'ultimo comma.

Art. 5

Dopo il 2° comma viene aggiunto il seguente:

"Con successivo regolamento da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge verranno fissate le modalità di presentazione delle domande di cui ai commi precedenti, che dovranno essere finalizzate a consentire l'esatta individuazione delle caratteristiche e dell'ubicazione del parco di campeggio cui si riferiscono; il medesimo regolamento preciserà inoltre la documentazione di cui dette domande dovranno essere corredate".

Art. 10

Il punto 2) del 1° comma è sostituito dal seguente:

"2) ogni mezzo ricettivo mobile (roulotte, autocaravan, tenda, ecc.) ospitato nel parco del campeggio deve disporre di una piazzola di superficie non inferiore a mq. 50; in tale superficie è compreso lo spazio per il posto macchina, di cui tutti gli automezzi di proprietà degli ospiti del parco di campeggio devono disporre all'interno del parco stesso".

Il punto 3) è soppresso; deve pertanto essere modificata la numerazione dei successivi punti.

Il 2°, il 3° e il 4° comma sono sostituiti dai seguenti:

"Con il regolamento di cui al 3° comma del precedente articolo 5 verranno individuati i principi cui attenersi ai fini della classifica dei parchi di campeggio; a tale fine verranno tra l'altro fissati i rapporti minimi impianti-utenti per quanto concerne i servizi igienici, lavabi, docce, lavatoi, ecc. nonché le caratteristiche tecniche di tali impianti.

Lo stesso regolamento determinerà i requisiti e le caratteristiche degli accessi, della viabilità, dell'illuminazione, del servizio di pronto soccorso, del sistema di distribuzione dell'energia elettrica, nonché dell'impianto antincendi.

La capacità ricettiva massima di ogni complesso è determinata in base al rapporto di cui al 1° comma, punto 2), del presente articolo, assegnando ad ogni unità ricettiva un'occupazione media presunta di persone 3".

b) da parte del Gruppo Comunista:

Sostituire la parola "Campeggio" e "Parchi di campeggio" con "Centri di ricezione turistica all'aperto".

Art. 1

Cancellare terzo e quarto comma.

Art. 2

Cancellare quarto, quinto e sesto comma.

Art. 4

Cancellare l'ultimo comma.

Art. 5

All'ultimo comma sostituire il termine "A diniego " con "ad approvazione".

Cancellare altresì "Ai fini dei ricorsi esperibili in sede giurisdizionale".

Art. 6

Al primo comma cancellare "e all'azienda di soggiorno territorialmente competente, nonché".

Art. 7

Cancellare al primo comma "e all'Azienda di Soggiorno territorialmente competente".

Art. 8

Cancellare l'ultima frase dell'ultimo comma e sostituirla come segue: "Ogni centro di ricezione turistica all'aria aperta regolerà con proprio regolamento l'altezza e la superficie di tali vani. Tali vani non potranno comunque superare i mq. 6."

Art. 10

- Al punto 2) sostituire "mq 80" con la seguente dicitura: "a mq 60 nel periodo estivo e mq 40 nel periodo invernale".

- Il punto 3) è cancellato.

- Al punto 6) cancellare "in recipienti con sacchi a perdere".

- Aggiungere un punto 7) "l'impianto di distribuzione dell'energia elettrica dovrà essere a norme C.E.I."

- Al comma 2 sostituire "un anno" con "sei mesi".

- Al comma 3 cancellare "del sistema di distribuzione dell'energia elettrica".

- Al comma 4 sostituire "3,5" con "3".

Art. 10 bis

È consentito l'allestimento di piccole aree di sosta per la ricezione turistica all'aria aperta lungo le vie di comunicazione.

In tali aree sarà consentita una sosta non superiore alle 48 ore (quarantotto ore) e per un numero non superiore a 10 unità tra roulottes, auto-caravans, campers e consimili.

L'autorizzazione alla apertura e alla gestione di tali centri di ricezione turistica all'aria aperta sarà concessa a gestori di alberghi, ristoranti e coltivatori diretti.

L'apertura di tali centri sarà subordinata a parere favorevole dell'Assessorato al Turismo, del Comune, dell'Ufficiale Sanitario. Tali centri dovranno esser provvisti di servizi igienici, acqua potabile in misura sufficiente alla ricettività dichiarata.

Art. 10 ter

I centri di ricezione turistica all'aria aperta organizzati da Enti o Associazioni non aventi fine di lucro sono regolati dalle leggi precedenti alla presente.

Tali centri non potranno avere carattere di centri permanenti.

c) da parte del Consigliere Pedrini:

Art. 4

Sopprimere l'ultimo comma.

Art. 8

Sostituire i "mq. 3 per ciascun mezzo" con "mq. 6 per ciascun mezzo".

Art. 10

- Al punto 2 sostituire i mq. 80 con:

"mq. 70 per il periodo estivo e mq. 40 per quello invernale".

- Sopprimere il punto 3.

- Nel foglio 11 al penultimo capoverso il rapporto di 3,5 va sostituito con 3.

- Nel foglio 11 sopprimere l'ultimo capoverso.

d) da parte del Consigliere Lustrissy:

Art. 4

Sopprimere l'ultimo comma.

Art. 10

Al punto 2, quarta riga, sopprimere "mq. 80" e inserire, dopo "inferiore a mq.", la frase: "40 per la stagione invernale e mq. 60 per la stagione estiva".

- Modificare l'indice di "3,5 persone" al termine del 4° comma in "3 persone".

e) da parte del Consigliere Benzo:

Art. 19

Sostituire l'alinea 7° con il seguente: "7°) un ingegnere, un architetto e un geometra, designati dai rispettivi ordini e collegi professionali della Valle d'Aosta".

---

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti CHABOD illustra il disegno di legge mettendone in rilievo i punti salienti.

Il Consigliere LUSTRISSY concorda sulla necessità del disegno di legge, al fine di una più organica regolamentazione delle attività di campeggio che in questi ultimi anni hanno avuto un notevole incremento. Propone però una sospensione temporanea della seduta, al fine di consentire alle forze politiche un esame più approfondito dei numerosi emendamenti proposti al disegno di legge.

Il Consigliere TAMONE formula un giudizio largamente positivo sul disegno di legge in esame che regolamenterà finalmente un'attività così importante per il turismo della nostra Regione.

Esprime compiacimento per l'avvenuto accoglimento delle richieste delle Associazioni Guide e Scout. Concorda sulla proposta di sospensione della seduta per consentire un più approfondito esame degli emendamenti.

Il Consigliere CLUSAZ dichiara che, in data 11 aprile 1978, la Commissione Turismo ha audito i rappresentanti dei gestori dei campeggi dell'Associazione valdostana Centro turismo Aria aperta e di quella dei Boy Scout.

Premesso che, dopo una prima esposizione del punto di vista delle Associazioni in merito al disegno di legge in discussione da parte dei rappresentanti intervenuti, era previsto che i Commissari potessero porre delle domande in vista anche dell'espressione del loro parere sul provvedimento una volta terminata l'audizione, fa presente che il Consigliere Chincheré ha invece chiesto ai Commissari di esprimere il loro parere in presenza dei rappresentanti di cui sopra. Dichiara di essersi opposto a tale richiesta e chiede al Presidente del Consiglio il suo parere in merito a quanto accaduto nel corso della riunione della Commissione del Turismo.

Il Presidente DOLCHI dichiara, a nome della Presidenza, che spetta al Presidente della Commissione organizzare come meglio crede i lavori e, per quanto riguarda la pretesa dichiarazione pubblica dei Commissari, osserva che c'è il Regolamento che parla chiaro e osta a questa richiesta in quanto prevede che i lavori delle Commissioni non sono pubblici.

---

Si dà atto che l'adunanza è sospesa dalle ore 10,58 alle ore 11,39.

---

Il Consigliere LUSTRISSY fa presente che durante la pausa di sospensione della seduta è stato possibile effettuare un esame approfondito dei numerosi emendamenti presentati che possono rimediare egregiamente ad alcune lacune riscontrate nel disegno di legge.

Il Consigliere MAQUIGNAZ esprime perplessità sul contenuto dell'emendamento presentato dalla Giunta all'articolo 1 che prevede un tempo massimo di sosta di 24 ore, per gli insediamenti organizzati da Associazioni senza fini di lucro, nell'ambito della loro attività istituzionale, in località che non risultino servite da campeggio. A suo giudizio tale termine dovrebbe essere elevato a 48 ore al fine di agevolare coloro che svolgono attività di ricerca di minerali a scopo collezionistico o di studio della fauna e della flora.

Il Consigliere TAMONE concorda con la proposta formulata dal Consigliere Maquignaz.

Il Consigliere PEDRINI esprime perplessità sulla proposta di elevazione del termine di sosta da 24 a 48 ore che rischierebbe di snaturare il contenuto della legge.

L'Assessore CHABOD ritiene accoglibile la proposta effettuata dal Consigliere Maquignaz.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE conferma la disponibilità della Giunta ad accogliere la modifica proposta a condizione che si evitino abusi. Al riguardo fa presente che la Regione porrà la massima cura a che la legge venga rispettata e stroncherà ogni eventuale abuso.

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge:

Articolo 1

Si dà atto che all'articolo 1 sono stati concordati i seguenti emendamenti:

- Il 4° comma è soppresso.

- All'articolo viene aggiunto il seguente comma:

"Le disposizioni della presente legge non si applicano ai bivacchi alpinistici in tenda realizzati a quote superiori a metri 2.500 s.l.m., nonché agli attendamenti occasionali, che non eccedano comunque le 48 ore, organizzati da enti o associazioni senza fini di lucro nell'ambito della loro attività istituzionale in località non servite da parchi di campeggio".

Si dà atto che gli emendamenti e l'articolo 1 emendato sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).

Articolo 2

Si dà atto che all'articolo 2 nel corso della sospensione è stato concordato il seguente emendamento:

Art. 2

Il 4° e il 5° comma sono sostituiti dai seguenti:

"Le disposizioni di cui al precedente 3° comma non si applicano ai campeggi in tenda, aventi una durata massima di 45 giorni, organizzati esclusivamente a favore dei propri associati da enti o associazioni senza fini di lucro nell'ambito della loro attività istituzionale.

In tali casi l'autorizzazione di cui al precedente 1° comma viene rilasciata dal Sindaco nel rispetto della disciplina generale stabilita dalla presente legge, fatta eccezione per il rapporto di cui all'art. 10, 1° comma n. 2".

Si dà atto che l'emendamento e l'articolo 2 emendato sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).

Articolo 3

Si dà atto che all'articolo 3 è stato concordato nel corso della sospensione il seguente emendamento:

Art. 3

Il 3°comma è sostituito dal seguente:

"Il titolare dell'autorizzazione o, nel caso in cui al precedente comma, la persona fisica intestataria, sono responsabili della corretta conduzione del complesso e sono tenuti al rispetto delle norme di pubblica sicurezza concernenti la notifica e la registrazione degli ospiti, nonché ad effettuare le segnalazioni statistiche prescritte; essi sono inoltre obbligati alla denuncia annuale e alla adeguata pubblicizzazione delle tariffe dei vari servizi, comprensive dell'IVA; hanno infine la facoltà di nominare rappresentanti, del cui operato rispondono in solido ai fini civili e amministrativi".

Si dà atto che l'emendamento è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro).

Si dà atto che l'articolo 3 emendato è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: venticinque).

Articolo 4

Si dà atto che all'articolo 4 sono stati concordati nel corso della sospensione i seguenti emendamenti:

Art. 4

- Il punto 3) del 2° comma è sostituito dal seguente:

"3) parere favorevole del Comune, sentita l'Azienda di Soggiorno territorialmente competente".

- Cancellare l'ultimo comma.

Si dà atto che gli emendamenti e l'articolo 4 emendato sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Articolo 5

Si dà atto che all'articolo 5 è stato concordato nel corso della sospensione il seguente emendamento:

Art. 5

Dopo il 2° comma viene aggiunto il seguente:

"Con successivo regolamento da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge verranno fissate le modalità di presentazione delle domande di cui ai commi precedenti, che dovranno essere finalizzate a consentire l'esatta individuazione delle caratteristiche e dell'ubicazione del parco di campeggio cui si riferiscono; il medesimo regolamento preciserà inoltre la documentazione di cui dette domande dovranno essere corredate".

Si dà atto che l'emendamento e l'articolo 5 emendato sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Articolo 6

Si dà atto che all'articolo 6 è stato concordato nel corso della sospensione il seguente emendamento:

Art. 6

Al primo comma cancellare "e all'azienda di soggiorno territorialmente competente, nonché".

Si dà atto che l'emendamento e l'articolo 6 emendato sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Articolo 7

Si dà atto che all'articolo 7 è stato concordato nel corso della sospensione il seguente emendamento:

Art. 7

Cancellare al primo comma "e all'Azienda di Soggiorno territorialmente competente".

Si dà atto che l'emendamento e l'articolo 7 emendato sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Articolo 8

Si dà atto che all'articolo 8 è stato concordato nel corso della sospensione il seguente emendamento:

All'ultimo rigo sostituire "metri 3" con "metri 5".

Si dà atto che l'emendamento e l'articolo 8 emendato sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Articolo 9

Si dà atto che l'articolo 9 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisette).

Articolo 10

Si dà atto che all'articolo 10 sono stati concordati nel corso della sospensione i seguenti emendamenti:

Art. 10

- Il punto 2) del 1° comma è sostituito dal seguente:

"2) ogni mezzo ricettivo mobile (roulotte, autocaravan, tenda, ecc.) ospitato nel parco del campeggio deve disporre di una piazzola di superficie non inferiore a mq. 50; in tale superficie è compreso lo spazio per il posto macchina, di cui tutti gli automezzi di proprietà degli ospiti del parco di campeggio devono disporre all'interno del parco stesso".

- Il punto 3) è soppresso; deve pertanto essere modificata la numerazione dei successivi punti.

- Il 2°, il 3° e il 4° comma sono sostituiti dai seguenti:

"Con il regolamento di cui al 3° comma del precedente articolo 5 verranno individuati i principi cui attenersi ai fini della classifica dei parchi di campeggio; a tale fine verranno tra l'altro fissati i rapporti minimi impianti-utenti per quanto concerne i servizi igienici, lavabi, docce, lavatoi, ecc. nonché le caratteristiche tecniche di tali impianti.

Lo stesso regolamento determinerà i requisiti e le caratteristiche degli accessi, della viabilità, dell'illuminazione, del servizio di pronto soccorso, del sistema di distribuzione dell'energia elettrica, nonché dell'impianto antincendi.

La capacità ricettiva massima di ogni complesso è determinata in base al rapporto di cui al 1° comma, punto 2), del presente articolo, assegnando ad ogni unità ricettiva una occupazione media presunta di persone 3".

Si dà atto che gli emendamenti e l'articolo 10 emendato sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).

Articolo 11

Si dà atto che l'articolo 11 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventotto).

---

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che gli undici articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Fournier e Tamone, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: ventotto;

- Voti favorevoli: ventotto.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Disciplina delle attività dei centri di ricezione turistica all'aperto".

---

Disegno di legge regionale n. 368

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ............................. n. ..............: "DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI DI RICEZIONE TURISTICA ALL'APERTO".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

(Definizione delle attività di campeggio)

Ai fini della presente legge si considerano attività di campeggio le seguenti:

a) la sosta o il soggiorno temporaneo, in aree appositamente attrezzate, di turisti provvisti di propri mezzi di soggiorno mobili costituiti da tende, carrelli-tenda e veicoli, o rimorchi di veicoli, attrezzati ad uso abitazione provvisoria (roulottes, autocaravans, campers e consimili);

b) la sosta o il soggiorno temporaneo di turisti in aree appositamente attrezzate e dotate dei mezzi di soggiorno specificati al precedente punto a) e, eventualmente, anche di sommari allestimenti stabili non aventi comunque le caratteristiche della ricettività di tipo alberghiero. All'interno di ogni singola area la capacità ricettiva di detti allestimenti stabili non può comunque eccedere il 20% della capacità totale.

Le aree attrezzate, di cui ai punti a) e b) sono denominate parchi di campeggio.

Al di fuori di tali aree è tassativamente vietata qualsiasi forma di sosta o soggiorno in tende, anche per periodi inferiori alle 24 ore.

La sosta di veicoli o rimorchi, come sopra definiti, al di fuori delle aree attrezzate di cui al primo comma del presente articolo è consentita limitatamente alle sole ore diurne.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai bivacchi alpinistici in tende realizzati a quote superiori a metri 2.500 s.l.m., nonché agli attendamenti occasionali, che non eccedano comunque le 48 ore, organizzati da enti o associazioni senza fini di lucro nell'ambito della loro attività istituzionale in località non servite da parchi di campeggio.

ART. 2

(Autorizzazione e licenza)

L'apertura dei parchi di campeggio, come definiti nel precedente articolo 1, è soggetta ad autorizzazione da parte della Regione, che la rilascia con atto dell'Assessore al turismo, antichità e belle arti.

L'autorizzazione vale sino a quando permangono invariate le situazioni di fatto e di diritto esistenti al momento di rilascio; in caso di entrata in vigore di nuove norme regolanti la materia del campeggio la validità dell'autorizzazione stessa si intende subordinata al rispetto delle eventuali prescrizioni sopravvenute.

L'esercizio dell'attività di campeggio presuppone inoltre, salve le eccezioni di cui al successivo quarto comma, il possesso da parte del titolare dell'attività stessa di una licenza di pubblico esercizio, rilasciata in base alle norme vigenti in materia di ricettività alberghiera.

Le disposizioni di cui al precedente 3° comma non si applicano ai campeggi in tenda, aventi una durata massima di 45 giorni, organizzati esclusivamente a favore dei propri associati da enti o associazioni senza fini di lucro nell'ambito della loro attività istituzionale.

In tali casi l'autorizzazione di cui al precedente 1° comma viene rilasciata dal Sindaco nel rispetto della disciplina generale stabilita dalla presente legge, fatta eccezione per il rapporto di cui all'art. 10, 1° comma n. 2.

Nei casi di cui al precedente 4° comma, per gli anni successivi a quello del rilascio, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle tasse di concessione dovute determina, rimanendo invariate tutte le condizioni originarie, il rinnovo automatico dell'autorizzazione.

ART. 3

(Titolari dell'autorizzazione)

L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche, a persone giuridiche pubbliche e private, nonché ad associazioni e comitati regolarmente costituiti.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non sia persona fisica è altresì obbligatoria la designazione di un rappresentante dell'ente o persona giuridica richiedente, il cui nome deve figurare nel decreto di autorizzazione quale persona fisica intestataria dell'autorizzazione stessa.

Il titolare dell'autorizzazione o, nel caso in cui al precedente comma, la persona fisica intestataria, sono responsabili della corretta conduzione del complesso e sono tenuti al rispetto delle norme di pubblica sicurezza concernenti la notifica e la registrazione degli ospiti, nonché ad effettuare le segnalazioni statistiche prescritte; essi sono inoltre obbligati alla denuncia annuale e alla adeguata pubblicizzazione delle tariffe dei vari servizi, comprensive dell'IVA; hanno infine la facoltà di nominare rappresentanti, del cui operato rispondono in solido ai fini civili e amministrativi.

Quando sussiste l'obbligo di licenza di cui al 3° comma del precedente articolo 2, le responsabilità di cui sopra ricadono sull'intestatario della licenza e sull'eventuale rispettivo rappresentante.

ART. 4

(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)

Possono essere autorizzati parchi di campeggio esclusivamente nelle zone nelle quali gli strumenti urbanistici vigenti consentano tale destinazione del territorio.

Il rilascio dell'autorizzazione è altresì sottoposto alle seguenti condizioni:

1) dichiarazione di salubrità del terreno prescelto, specificatamente emessa dall'ufficiale sanitario competente per territorio;

2) dichiarazione di assenso dei servizi forestali regionali, per quanto concerne gli aspetti di competenza dei medesimi;

3) parere favorevole del comune, sentita l'Azienda di soggiorno territorialmente competente.

Le dichiarazioni e i pareri di cui al comma precedente devono essere sempre opportunamente motivati; la mancanza di una sola delle condizioni enunciate impedisce il rilascio dell'autorizzazione.

ART. 5

(Presentazione delle domande di autorizzazione)

Le domande intese a ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2 della presente legge, redatte su carta legale e corredate della documentazione prescritta, devono essere presentate all'Assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti - Ufficio turismo, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività del complesso.

Il silenzio dell'Amministrazione, protratto per oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, equivale a diniego dell'autorizzazione ai fini dei ricorsi esperibili in sede giurisdizionale.

Con successivo regolamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno fissate le modalità di presentazione delle domande di cui ai commi precedenti, che dovranno essere finalizzate a consentire l'esatta individuazione delle caratteristiche e dell'ubicazione del parco di campeggio cui si riferiscono; il medesimo regolamento preciserà inoltre la documentazione di cui dette domande dovranno essere corredate.

ART. 6

(Notifica del rilascio dell'autorizzazione)

Ai fini di vigilanza e di controllo copia di ogni autorizzazione rilasciata viene inviata all'ufficio del medico regionale, ai servizi forestali regionali e al comune, nonché alla Questura di Aosta.

Analoghe segnalazioni vengono effettuate per tutti i casi di revoca o decadenza delle autorizzazioni e per eventuali modificazioni delle condizioni di rilascio.

ART. 7

(Chiusura temporanea)

Il titolare dell'autorizzazione deve segnalare preventivamente all'Assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti - Ufficio turismo e al comune, nonché alla Questura di Aosta qualsiasi chiusura temporanea non prevista nell'autorizzazione medesima.

Il periodo massimo di chiusura è di un anno, prorogabile, a giudizio dell'ente che ha rilasciato l'autorizzazione, per ulteriori sei mesi, trascorsi i quali l'autorizzazione medesima si intende decaduta. Nel caso in cui il parco di campeggio rimanga inattivo, per chiusura stagionale o temporanea o per qualsiasi altro motivo, per più di trenta giorni consecutivi è obbligatoria, pena la revoca dell'autorizzazione, la rimozione di tutti i mezzi di soggiorno mobili in esso installati (tende, roulottes, autocaravans, ecc.) nonché dei relativi vani di protezione di cui al 2° comma del successivo articolo 8.

ART. 8

(Installazioni fisse)

È vietato attuare allacciamenti e ancoraggi al suolo che determinino di fatto modifiche non prontamente reversibili del carattere di mobilità dei mezzi di soggiorno specificati al primo comma dell'art. 1 della presente legge.

È unicamente consentita la realizzazione, in materiali leggeri, di vani, appoggiati al suolo e trasportabili, aventi funzione di protezione termica dell'ingresso di roulottes, campers, autocaravans e consimili. Tali vani non possono avere un'altezza superiore di più di cm. 20 a quella del mezzo cui sono annessi e la loro superficie non può eccedere i mq. 5 per ciascun mezzo.

ART. 9

(Vigilanza e sanzioni)

La vigilanza sui parchi di campeggio è esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti - Ufficio turismo, dai servizi forestali regionali, dall'ufficio del medico regionale, nonché dalle amministrazioni comunali e dalla forza pubblica in genere.

In caso di inosservanza delle norme della presente legge o delle condizioni di rilascio dell'autorizzazione, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa procede a diffida e, nei casi più gravi, a sospensione temporanea o a revoca dell'autorizzazione.

Nell'ipotesi di apertura ed esercizio di complesso non autorizzato si applicano le sanzioni di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326.

Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai comuni, qualora l'accertamento dell'infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.

ART. 10

(Requisiti e caratteristiche dei parchi di campeggio)

Oltre ai requisiti necessari per l'ottenimento delle dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del 2° comma del precedente articolo 4, i parchi di campeggi devono uniformarsi alle seguenti prescrizioni fondamentali:

1) l'area occupata dal campeggio e dalle attrezzature annesse deve essere delimitata con recinzione continua di altezza non inferiore a m. 1,00;

2) ogni mezzo ricettivo mobile (roulotte, autocaravan, tenda, ecc.) ospitato nel parco del campeggio deve disporre di una piazzola di superficie non inferiore a mq. 50; in tale superficie è compreso lo spazio per il posto macchina, di cui tutti gli automezzi di proprietà degli ospiti del parco di campeggio devono disporre all'interno del parco stesso;

3) l'approvvigionamento idrico di acqua potabile deve avvenire tramite allacciamento ad acquedotto pubblico; in diversa ipotesi l'acqua utilizzata deve essere stata dichiarata potabile dal medico regionale a seguito di analisi chimica e batteriologica e ispezione il loco;

4) l'allontanamento delle acque bianche e nere deve avvenire tramite fognatura comunale o, in caso di impossibilità, attraverso idoneo impianto di depurazione (fossa settica e percolatore) autorizzato dal medico regionale;

5) dovrà essere previsto un idoneo sistema di raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi, in recipienti con sacchi a perdere, preventivamente approvato dal medico regionale; è comunque vietato lo scarico di rifiuti su sponde e greti di torrenti, scarpate di strade e in genere in località non appositamente autorizzate.

Con il regolamento di cui al 3° comma del precedente articolo 5 verranno individuati i principi cui attenersi ai fini della classifica dei parchi di campeggio; a tale fine verranno tra l'altro fissati i rapporti minimi impianti-utenti per quanto concerne i servizi igienici, lavabi, docce, lavatoi, ecc. nonché le caratteristiche tecniche di tali impianti.

Lo stesso regolamento determinerà i requisiti e le caratteristiche degli accessi, della viabilità, dell'illuminazione, del servizio di pronto soccorso, del sistema di distribuzione dell'energia elettrica, nonché dell'impianto antincendi.

La capacità ricettiva massima di ogni complesso è determinata in base al rapporto di cui al 1° comma, punto 2), del presente articolo, assegnando ad ogni unità ricettiva una occupazione media presunta di persone 3.

Nel caso che tale calcolo evidenzi l'insufficienza di uno o più dei rapporti impianti-utenti, la capacità ricettiva massima viene conseguentemente ridotta.

ART. 11

(Norma transitoria)

Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al secondo comma dell'art. 10 della presente legge, e salve comunque le prescrizioni fondamentali specificate nel primo comma dello stesso articolo, i requisiti dei parchi di campeggio vengono determinati sulla base della vigente normativa generale e speciale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

______