Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 3151 del 19 dicembre 2007 - Resoconto

OGGETTO N. 3151/XII - Interrogazione: "Contestazioni dell'Autorità per l'energia nei confronti della Compagnia Valdostana delle Acque".

Interrogazione

Premesso che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha chiesto formalmente alla Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. (CVA) alcuni chiarimenti sull'operazione di acquisizione di clienti dalla Deval Energia S.p.A.;

i sottoscritti consiglieri regionali

Interrogano

il Presidente della Regione e/o l'Assessore delegato per sapere:

1) se l'acquisizione del pacchetto di clienti di cui in Premessa è avvenuta nell'ambito delle norme vigenti in materia;

2) quali sono le contestazioni avanzate dall'Autorità e quali sono le risposte in merito fornite da CVA;

3) se per gli utenti ceduti si profilano rischi di carattere contrattuale e/o di fornitura elettrica.

F.to: Tibaldi - Frassy - Lattanzi - Ottoz

Si dà atto che dalle ore 10,39 assume la presidenza il Presidente Perron.

Président - La parole à l'Assesseur au budget, aux finances, à la programmation et aux participations régionales, Marguerettaz.

Marguerettaz (UV) - Con riferimento all'interrogazione inerente il procedimento avviato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e non dall'Autorità per l'energia elettrica e del gas, come ivi indicato, premesso: che il provvedimento succitato, avviato in data 10 ottobre 2007, notificato a CVA in data 29 ottobre 2007 e pubblicato dall'Autorità in data 13 novembre 2007 sul sito, trae origine dalla cessione dei contratti intercorrenti fra la società DEVAL Energia e i suoi clienti finali, appartenenti al segmento di mercato costituito dalle piccole imprese e dagli altri soggetti divenuti idonei ai sensi dell'articolo 1 alla società CVA Trading, con effetto dall'1 luglio 2007; che tale operazione concordata nel mese di aprile fra DEVAL Energia e CVA Trading, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della CVA, ha consentito ai clienti di DEVAL Energia Srl, che aveva manifestato l'intenzione di cessare la propria attività, di continuare a restare sul mercato libero dell'energia alle stesse condizioni economiche applicate da DEVAL Energia, evitando ai clienti valdostani oneri derivanti dal rientro sul mercato vincolato; che il suddetto procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dall'avvenuta notifica. Tutto ciò premesso, si chiede al quesito 1: "se l'acquisizione del pacchetto di clienti di cui in Premessa è avvenuta nell'ambito delle norme vigenti in materia". La risposta è che l'acquisizione dei contratti intercorrenti fra DEVAL Energia e clienti da parte di CVA Trading è avvenuta nell'ambito delle norme vigenti in materia. Infatti non risultano norme che vietino la cessione di contratti di somministrazione di energia elettrica.

Rispetto al secondo quesito: "quali sono le contestazioni avanzate dall'Autorità e quali sono le risposte in merito fornite da CVA", l'autorità, classificando l'operazione come concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b) della legge 287/1990, e conseguentemente ritenendo che la stessa operazione sia soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposta dall'articolo 16, comma 1 della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio dall'insieme delle imprese interessato è stato superiore a 440 milioni di euro, ha contestato alla CVA la violazione di tale obbligo di comunicazione. CVA in data 20 novembre 2007 ha comunicato all'autorità delle precisazioni sulla operazione, segnalando: che, tenuto conto che in data antecedente al 17 aprile 2007 le parti erano addivenute a un accordo orale relativo alla cessione dei contratti di fornitura di energia, che in esecuzione di detto contratto in data 17 aprile comunicava al proprio cliente l'intervenuto accordo con CVA Trading per la cessione dei contratti, il 15 maggio 2007 scadeva il termine entro il quale i clienti dovevano comunicare la non accettazione dell'avvenuta cessione dei contratti; che il 1° luglio avveniva il subentro effettivo di CVA Trading nei rapporti contrattuali così ceduti; che essendosi concluso l'accordo fra DEVAL Energia e CVA Trading srl in data non posteriore al 17 aprile 2007, essendo in pari data avvenuto il primo atto di esecuzione dell'accordo dello stesso e che quindi l'eventuale, ma non dovuta, comunicazione alla Autorità avrebbe potuto essere effettuata a partire dalla stessa data e con riferimento ai dati in quel momento disponibili. Quindi in data 17 aprile, a maggior ragione il 12 aprile 2007 (data della riunione in cui è stato concluso l'accordo), il valore del fatturato risultante dall'ultimo bilancio consolidato approvato dal gruppo CVA Spa, relativo al 2005, ammontava a 409 milioni di euro, pertanto inferiore al limite stabilito ex articolo 16. Per questa ragione CVA Spa non ha ritenuto necessario effettuare alcuna comunicazione.

Al quesito 3 - "se agli utenti ceduti si profilano rischi di carattere contrattuale e/o di fornitura elettrica" - si risponde che agli utenti ceduti a CVA Trading non si profila nessun rischio di carattere contrattuale e di fornitura elettrica. Il collega Tibaldi ha rilevato un rilievo da parte dell'autorità, che contesta una mancata comunicazione. Questa mancata comunicazione in nessun modo è lesiva degli interessi dei clienti di CVA Trading, le risposte mi paiono convincenti e quindi a lei le considerazioni.

Presidente - La parola al Vicepresidente Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - Per alcune considerazioni in replica. Anzitutto la ringrazio per le informazioni di carattere giuridico che sono state fornite in merito a questa operazione.

Indubbiamente si tratta di una operazione importante, perché ha permesso a CVA Trading di portare al suo attivo 1750 clienti circa. Lei sa benissimo che c'è la cessione del contratto: oltre a intervenire fra il cedente e il cessionario c'è anche il ceduto cioè il contraente ceduto, colui che di fatto subisce la cessione, che sono in questo caso i 1750 utenti. Ci piacerebbe sapere come sono stati informati di questa cessione...

Marguerettaz (fuori microfono) - ...l'ho detto...

Tibaldi (CdL) - ...sì, la realtà è che la loro partecipazione a questa cessione è stata meramente passiva, ovvero sono stati informati che da una certa data sarebbero diventati clienti CVA Trading e non più DEVAL Energia.

La considerazione che facciamo, al di là della contestazione che è stata rilevata dalla Autorità garante del mercato e delle controdeduzioni fornite da CVA Trading, è che in realtà è stato fatto un grosso regalo da parte di DEVAL Energia a CVA Trading, perché cedere un pacchetto di 1750 clienti per un valore contrattuale di 409 milioni di euro a condizioni tariffarie invariate, direi che il sig. Pierini ha fatto un gran regalo al sig. Rollandin. E questo non può passare inosservato.

Mi piacerebbe capire, da parte dei 1750 clienti, quanta consapevolezza ci sia stata in questa cessione. L'unico vantaggio è stato per CVA Trading che, detentrice fino a un momento prima di questo accordo di un pacchetto di clienti estremamente esiguo, ha arricchito la sua dotazione e ne ha tratto un immediato beneficio economico.

La notizia è stata divulgata sommessamente dal TG regionale a metà novembre e su altri organi di informazione essa non ha fatto alcuna comparsa. Si tratta della violazione di un obbligo di comunicazione preventiva che è stata rilevata dall'Autorità garante del mercato. L'Assessore ci dice che il volume complessivo del valore del contratto è inferiore al limite richiesto per questo obbligo di comunicazione, ma sta di fatto che l'Autorità ha contestato un difetto procedurale. Anche sul sito di CVA non si fa alcun cenno di questa cosa, sebbene esista un codice etico che, oltre a stabilire determinate norme comportamentali in capo ai dipendenti, dice anche che CVA nello svolgimento della propria attività e nella gestione delle relazioni con i clienti, si attiene scrupolosamente alle norme di legge, ai principi del codice etico e alle procedure interne, con una attenzione specifica alle esigenze del cliente e altrettanto richiede ai propri dipendenti e collaboratori, i quali sono tenuti ad evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la società e a darne segnalazione senza ritardo all'organismo di vigilanza. In questo caso l'organismo di vigilanza non è stato tempestivamente informato.

Assessore, prendiamo atto della risposta, ferme restando le considerazioni che ci sentivamo di fare, di cui siamo completamente convinti.

N.B. L'oggetto seguente è già stato inviato.

Luisa corretto - non inviare più