Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 3100 del 8 novembre 2007 - Resoconto

OGGETTO N. 3100/XII - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74)".

Président -Nous étions en train d'examiner les amendements.

La parole au Vice-président Tibaldi sur l'amendement n° 6 du groupe "CdL".

Tibaldi (CdL) - L'emendamento n. 6 e altri che seguono, che sono concatenati, tendono a dare soluzione al problema che abbiamo evidenziato questa mattina sia con gli emendamenti precedenti, sia in sede di relazione introduttiva. Questo emendamento ha una funzione fondamentale: trasferisce dalla sede dell'AVMS alla struttura regionale competente la tenuta dell'albo professionale, tant'è che si dice che la struttura regionale competente "conserva ed aggiorna, inoltre, l'Albo professionale regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10". Ci sembra un principio fondamentale che, come avviene anche per altre professioni turistiche di cui l'Assessore Pastoret è a conoscenza, la tenuta degli albi professionali sia effettuata presso gli uffici dell'Assessorato e non sia invece demandata, come è stato erroneamente - noi diremmo irregolarmente - fatto finora ad un'Associazione di maestri di sci, che, pur avendo una sua legittimità dal punto di vista della tutela delle aspettative e le funzioni della categoria, non ha alcuna ragione di farlo per quanto riguarda gli aspetti professionali ed ordinamentali.

Devo dire che stamani in coda di mattinata mi ha sorpreso l'intervento del Presidente Caveri, così accalorato e carico anche di una certa demagogia, che in genere lo stesso Presidente ama rifuggire; in questo caso non abbiamo capito perché abbia dovuto "arrampicarsi sui vetri" della demagogia per cercare di giustificare l'ingiustificabile. Parlare oggi di riserva esclusiva statutaria è sacrosanto, l'articolo che lei ha citato e che riferisce la competenza alla Regione Valle d'Aosta, alla potestà legislativa valdostana in materia nessuno lo vuole disconoscere o annullare, ma ricordiamoci che ci sono dei principi fondamentali dell'ordinamento e tra questi la Costituzione italiana, che sono sovraordinati. Noi allora crediamo che in materia debba essere fatta un po' di chiarezza, per questo abbiamo inteso cominciare dal conferire alla struttura regionale competente tale importante funzione. Qui non si tratta di confondere il sostegno ai maestri di sci, ossia non è che chi vota questa legge come chi ha votato la n. 44/1999 sia pro maestri di sci e chi fa obiezioni diverse sia contro i maestri di sci. Qui tutti quanti - credo fermamente - siamo favorevoli allo sviluppo, al potenziamento e alla valorizzazione di questa categoria professionale, che nell'ambito delle professioni turistiche è la più importante per il fatto che siamo una regione di montagna, una Regione che ha fatto del turismo invernale e di alta quota uno dei suoi fiori all'occhiello, una delle sue vocazioni principali. Naturalmente chi come noi propone un "set" di emendamenti che vuole riportare un po' di ordine nella materia non va senz'altro a collidere come intenzioni nei confronti delle aspettative di crescita e di valorizzazione dei maestri di sci. Non è il caso di andare a scomodare persone importanti e che non stanno bene solo per cogliere degli aspetti emotivi, come ha fatto oggi il Presidente, piuttosto ragioniamo sui fatti, sugli istituti giuridici e le funzioni degli enti.

Ho ascoltato con attenzione la relazione fatta dalla Cooperativa "Sport Turismo" in sede di audizione in Commissione; innanzitutto è illiberale che vi sia questa costrizione che chi appartiene al collegio, chi viene iscritto all'Albo dei maestri di sci debba necessariamente essere inserito all'AVMS. Non riusciamo a comprendere questa obbligatorietà, che stride con l'altro divieto di associazione, qui l'associazione è imposta, quindi limita la libertà di scelta per quanto riguarda le aspirazioni sindacali, le inclinazioni politiche, le simpatie e le antipatie. L'AVMS ha diritto di esistere, ma non ha il diritto di avere il privilegio della totalità degli iscritti al Collegio regionale. A questa iscrizione totalitaria corrisponde anche un privilegio in termini economici, allora perché non si può aprire le porte non alla liberalizzazione selvaggia, ma ad un ordinato svolgimento in un libero mercato delle concorrenze che ci possono essere non solo fra le associazioni, ma anche fra gli interessi e i sentimenti che possono essere valorizzati o contrastati dai diversi sindacati presenti a tutela della categoria. Ci ha veramente stupito l'intervento, a nostro avviso assolutamente improvvido, del Presidente dell'AVMS quando su "La Stampa" di qualche giorno fa, di fronte alla notizia dello "strappo" dei maestri di sci, ovvero di questa nuova Associazione, piccola numericamente, con 20 iscritti, ha detto: "vedremo quanti saranno", usando un tono minaccioso come per dire: "vedremo se riusciranno a costituire qualcosa o se noi con la forza della legge costruita "ad personam" riusciremo a bloccarli". Penso che per una persona della statura come Cuc, che ha avuto un ruolo anche nella scorsa legislatura, persona simpatica e stimabile, un'affermazione del genere non lo qualifica, anche perché si mette in una situazione di rifiuto di un confronto e di un concorrenza, di una libertà associativa che invece dovrebbe essere promossa da una Regione come la nostra. Sappiamo che l'AVMS nel surrogare indebitamente questo ruolo di collegio ha anche costruito "ad hoc" questa riforma normativa, perché tale riforma normativa è stata preparata dai vertici dell'AVMS ed è stata presentata ad una minoranza della categoria dei maestri di sci, perché ne abbiamo visti diversi che manco conoscevano i contenuti, checché ci sia stato detto in IV Commissione che è stata votata a maggioranza, ma una maggioranza che è costituita da quei voti ponderati che sono condizionati dal peso che hanno le principali scuole di sci; di conseguenza, che la categoria sia stata coinvolta nella misura in cui ci è stato raccontato dal Presidente dell'AVMS... abbiamo scoperto nel giro di qualche giorno che così non sono andate le cose.

Quali sono gli interessi che si vogliono tutelare: quelli di qualcuno che governa e condiziona la categoria per fini che sono meramente di parte, oppure si vuole ragionare in termini prospettici e dire possiamo e dobbiamo crescere tutti insieme, ma con una certa libertà di azione? Altrimenti il sistema è truccato e drogato ed è un sistema che non può continuare a stare in piedi secondo tali presupposti, tanto meno con presupposti di legittimità che vengono stabiliti con legge regionale. Queste dichiarazioni di cui vi parlavo prima sono veramente pesanti, sono delle minacce che non legittimano l'AVMS a continuare ad essere tenutaria di un albo, che, a nostro avviso, deve essere ricondotto alla struttura regionale competente. Questo è il primo di una serie di emendamenti che sottoponiamo all'attenzione del Consiglio; alcuni si innestano sul disegno di legge n. 181 e altri sulla legge n. 44. Per un'analogia molto fantasiosa, l'Assessore dice che non vuole parlare della legge n. 44 perché ormai consolidata, noi siamo intervenuti sul disegno di legge n. 181 e a cascata sulle altre parti della legge che sono compromesse da una variazione di tale tipo. L'illustrazione è sufficiente, la valutazione adesso è del Consiglio.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.

Caveri (UV) - Avevo promesso di dare questo riferimento legislativo e l'occasione è anche interessante per dire - questa è l'ultima volta che interverrò, spetterà poi all'Assessore competente intervenire - che il vostro emendamento è così strampalato da essere in contraddizione con tutto quello che il collega Frassy ha detto stamani...

(interruzione del Consigliere Frassy, fuori microfono)

... oltretutto che lei caschi nelle mie provocazioni non mi interessa, visto che non faccio il pescatore di professione, se lei cade nella rete, tutto è pensabile, ma non che io la tiri a bordo, io la lascio direttamente nell'acqua!

Perché non funziona il vostro ragionamento? Avete fatto tutto un ragionamento stamani sul fatto che la libertà, gli avvocati devono tenere il loro albo, i geometri e i giornalisti, adesso mi dite che l'albo deve essere tenuto dalla Regione. Ragazzi, delle due l'una! L'articolo 27 della legge n. 44/1999 dice: "L'AVMS è organo di autogoverno e autodisciplina della professione e svolge tutti i compiti demandati ai collegi regionali previsti dalla legge n. 81/1991...". Non è quindi che improvvidamente questa Associazione si sia impadronita del Collegio regionale, ma questa è stata una volontà del legislatore nel 1999, anzi bisogna dire che il fatto che all'articolo 10 si dica che l'albo professionale è istituito presso l'Associazione è derivante dal fatto che vi è un'esatta coincidenza fra l'Associazione e il Collegio regionale, coincidenza che è stata scelta dal legislatore regionale. Fra l'altro, l'Associazione non è un'associazione qualunque, perché all'articolo 26 si chiarisce che l'Associazione è dotata di personalità giuridica, derivante da una scelta all'epoca del legislatore. L'impianto allora può non piacere, mi sembra di capire che voi vogliate una pluralità di associazioni, la vostra logica è di tornare a 42 associazioni così siamo tutti contenti, si va dallo "snowboard" che si fa la sua Associazione, ad un'altra Associazione... Io credo che la soluzione all'epoca scelta dal legislatore sia equilibrata ed intelligente soprattutto perché l'articolo 26 garantisce che lo statuto dell'AVMS è democratico, prevede dei criteri di elezione, di rappresentatività; quindi questo discorso di immaginare che tale Associazione sia una specie di orrenda Associazione per delinquere è ridicolo. Volevo comunque solo limitarmi a dire che, rispetto al Collegio regionale, vi è chiarezza, vi è l'articolo 27.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (CdL) - Non vorrei apparire ripetitivo, Presidente, ma, visto che lei ha ripetuto i concetti con i quali abbiamo chiuso la discussione dei lavori di stamani sul secondo emendamento che veniva messo in votazione e oggi sul nostro terzo emendamento lei ha ripetuto una serie di concetti, che è liberissimo di ripetere, ma ciò che non è liberissimo di fare è di travisare il pensiero politico del nostro gruppo, cercando di individuare delle contraddizioni che non esistono assolutamente, cercherò di dimostrarle che ancora una volta sta cercando di "andare a pesca". Vi sono 2 possibilità di gestire la regolamentazione di un'attività professionale, vi è l'attività di autogoverno che è praticata dalla maggior parte delle categorie che svolgono attività professionali normate con legge dello Stato, stamani parlavamo degli avvocati, ma potremmo parlare dei ragionieri, dei commercialisti, dei giornalisti, ma l'elencazione sarebbe infinita. Faccio una parentesi: parlando di giornalisti, visto che lei, io e qualche altro collega abbiamo l'iscrizione all'Albo dei giornalisti, chi nell'elenco pubblicista e chi nell'elenco professionista, sappiamo cos'è l'albo e cosa è l'Associazione... l'Associazione valdostana, l'Associazione piemontese... sono concetti che sono distinti. L'altra modalità è quella della struttura regionale ed è già praticata, come diceva il collega Tibaldi, per altre professioni turistiche anche per il requisito di condizioni che consentono di spendere una qualifica piuttosto che un'altra: penso alla qualifica dell'essere o non essere artigiani, piuttosto che delle altre professioni di tipo turistico. In questo caso la gestione è effettuata dalla struttura regionale competente.

Il problema non sta nel definire in questa sede quale dei 2 meccanismi sia migliore, dal nostro punto di vista, è sicuramente migliore l'autogoverno, perché va incontro ad un principio di autonomia organizzativa della vita professionale, ma, rimanendo all'articolato della legge n. 44, è evidente che questa struttura competente - ma non sappiamo fino a che punto lo sia, comunque è così che viene definita - è onnipresente in tale materia. Ci sembrava nell'economia della rimodulazione dell'articolato legislativo assegnare, sul pari di quanto è accaduto per le altre professioni turistiche, alla struttura competente la tenuta dell'albo. Quello che deve essere chiaro, Presidente... e mi dispiace dover dire che a lei è chiaro, ma non è chiaro nel momento in cui lo espone all'aula, perché, quando ne parliamo a margine dei lavori del Consiglio, lei ci dimostra di aver capito perfettamente il nostro distinguo, come è preso da sindrome di microfono inizia a fare il demagogo e certe volte quella demagogia che lei contesta ai banchi dell'opposizione la riveste perfettamente dai banchi del Governo. Il discorso di fondo è uno solo: lei ha citato l'articolo 27, ma dovrebbe citare in quell'articolo non solo il comma 1, dove dice che l'AVMS è organo di autogoverno e di autodisciplina della professione, ma il comma 2, dove si dice: "in particolare, l'AVMS provvede alla preparazione tecnica, culturale... alle intese con gli impianti a fune, all'organizzazione e promozione di manifestazioni, alla promozione di studi, alla diffusione di informazioni..."

(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)

... ma è questo l'equivoco di fondo, perché non c'è nessun albo professionale che svolga tali cose in regime di monopolio; tutte tali attività sono legittime e lecite, ma sono tipicamente associative e in quanto tali devono poter essere svolte da chiunque si associ! Il problema è che il comma 2 nell'elencare queste attività va legato all'articolo 28 degli interventi finanziari, che dice che tutte queste attività di tipo associativo, fatte dall'AVMS, sono finanziate con contributi regionali dal 60 al 100%, il che vuol dire che l'Associazione che domani mattina io e lei dovessimo costituire non avrebbe il diritto "ex lege" di ottenere i contributi, di conseguenza si andrebbe a creare un meccanismo di disparità di trattamento rispetto alle libere associazioni garantite dall'articolo 18 della Costituzione.

Cosa vogliamo significare con tale ragionamento? Che la concorrenza fa bene, perché questa logica è la logica dei regimi che porta alla filosofia del partito unico. Pensiamo di averlo superato da un pezzo questo tipo di ragionamento; devo dire che invece probabilmente nel suo partito c'è ancora la concezione che l'autonomia corrisponde ad "Union Valdôtaine", di conseguenza c'è la concezione del partito unico. Non vi siete resi conto che alla fine siete rimasti da soli.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 6 del gruppo "La Casa delle Libertà", che recita:

Emendamento

Prima dell'articolo 1 è inserito il seguente:

"Articolo 01

(Modificazione all'articolo 1)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74), è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Conserva ed aggiorna, inoltre, l'albo professionale regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10.".

Consiglieri presenti: 33

Votanti: 30

Favorevoli: 7

Contrari: 23

Astenuti: 3 (Ferraris, Fiou, Ottoz)

Il Consiglio non approva.

Presidente - La parola al Consigliere Sandri sull'articolo 1.

Sandri (GV-DS-PSE) - Per dichiarazione di voto anche sul complesso della legge. Per varie motivazioni purtroppo non abbiamo potuto seguirla con la dovuta attenzione, ma ho visto che altri gruppi di opposizione lo hanno fatto. È una legge che in parte abbiamo condiviso perché nel 1999 ha messo un po' di ordine in una situazione molto complicata e confusa, ma che oggi dà il segno del superamento da parte dei tempi. Alcune delle osservazioni che sono state fatte e che abbiamo condiviso con il nostro voto ci portano oggi a ripensare a quelle scelte e rivediamo in questa situazione una situazione non più all'altezza dei tempi, non più all'altezza di quella necessità di quella sana concorrenza e diversificazione di soggetti che è non solo uno degli elementi del cosiddetto "mercato", ma anche elemento fondamentale della democrazia, per cui sul testo del disegno di legge ci asterremo.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (CdL) - Penso che vi siano poche cose da dire sull'articolo 1, salvo che molte volte nell'eccesso di dirigismo si rischia il senso del ridicolo. Va bene che qui il senso del ridicolo è un po' mitigato da questa foca che è citata nell'accezione tecnica delle pelli di foca. Vorrei che qualcuno mi spiegasse qual è l'esigenza di questo codicillo ad un testo che era di per sé chiaro, perché, quando si parla di sci, si sottintende un concetto dinamico di scivolamento e, visto che scivolamento per una legge fisica viene dall'alto al basso, è evidente che per poter scivolare bisogna essere arrivati in alto. Che poi ci si arrivi con lo skilift, con l'elicottero o con le pelli di foca, come qui è stato aggiunto, penso che abbia poca valenza rispetto all'attività della discesa, nella quale si deve cimentare il maestro con gli allievi. Penso perciò che sia l'evidenza - in apertura dell'esame dell'articolato - di come certe volte "a spaccare il capello in quattro" si rischi solo di cadere nel ridicolo, per questo motivo ci asteniamo.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti: 34

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 10 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy sull'articolo 2.

Frassy (CdL) - Vorrei solo fare la memoria storica di questa legge, perché il suo predecessore nel 1999 difendeva e sosteneva con forza e con foga quello che adesso viene spuntato dalla legge del 1999, ossia la figura dell'allenatore regionale. Avevamo sostenuto nel 1999 che l'invenzione della figura dell'allenatore regionale era ridicola sul presupposto che gli istruttori tecnici sono tali in quanto siano riconosciuti a livello di Federazione nazionale; avevamo evidenziato che c'era il rischio, ammesso che si riuscisse a concretizzare la figura dell'allenatore regionale, di creare allenatori di serie B, ci compiacciamo del fatto che nella modifica che fa parte dell'articolo 2 che andiamo a votare fra le altre cose si vada ad spuntare la figura dell'allenatore regionale, in quanto immaginiamo che sia stato un fallimento dopo 8 anni di applicazione della legge n. 44, o ci sono motivazioni diverse, Assessore?

Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.

Ottoz (GM) - Nel 1999 su questa cosa ebbi un'abbastanza accesa disputa con l'allora Consigliere Cuc, attualmente Presidente della Sezione valdostana maestri di sci, dicendo che era illegittimo, perché, essendo la professione di maestro di sci una di quelle normate per legge, come 1 delle 4 uniche professioni sportive normate per legge, non si poteva fare. Persi la battaglia, pur essendo in maggioranza, perché invece alla fine passò. Oggi contrapponiamo una situazione di possibilità di più associazioni, quindi di maggior potenzialità e concorrenza nel mercato, con l'alternativa ad una situazione che era molto complessa nel 1991-1992 quando fu fatta la legge nazionale, non perché vi fosse allora una pluralità di associazioni che generava problemi, ma perché c'era una pluralità di scuole di maestri di sci. Il problema era nato perché c'erano quelli dell'Alpe di Siusi, piuttosto che quelli dell'Appennino, piuttosto che quegli altri AMSCI non AMSCI, il Presidente Caveri lo ha ricordato, i quali tutti facevano i loro maestri di sci e non c'era un livello sufficientemente uguale di preparazione per tutti i maestri. C'era il rischio - dicevamo scherzando fuori microfono - che in Abruzzo c'era addirittura un Assessore maestro di sci che faceva gli esami agli allievi, quindi voi capite... La contrapposizione oggi fra la possibilità di avere più di un'Associazione e l'impossibilità di averla, quale è ipotizzata da questa legge, fa sì che si perda di vista il punto, perché il punto è che comunque l'unico legittimato a fare una scuola che licenzi maestri di sci è il collegio, mentre la pluralità di associazioni oggi porterebbe forse ad altri inconvenienti, ma sicuramente non alla situazione pre-legge del 1999; quindi stiamo parlando di 2 fattispecie diverse.

Per quanto riguarda questo articolo 2, devo dire che si è ricorsi ad un "escamotage", ossia si è finalmente preso atto che non possiamo fare gli allenatori perché è una prerogativa della Federazione e della FISI - infatti scriviamo allenatore tecnico nazionale formato dalla FISI -, però andiamo ad inventare al comma 4 che la qualificazione di cui al comma 1, che non è più allenatore, ma istruttore regionale, è fatto di nuovo dall'AVMS, ossia "quello che è uscito dalla porta rientra dalla finestra" e, se questo istruttore rientra nell'ambito delle normali materie che sono oggetto dei corsi per la formazione di maestri di sci, questo è assolutamente inutile. Se invece è un istruttore tecnico, una specie di allenatore che non si chiama allenatore, è illegittimo come era illegittimo quello che oggi andiamo a modificare, ossia la lettera c), comma 1, articolo 4 della n. 44/1999. O questo istruttore è uno istruttore sportivo, e non lo può essere, altrimenti non c'è bisogno di metterlo in quanto è già detto che è l'AVMS che organizza i corsi di formazione in accordo e sotto la vigilanza della struttura competente, quindi non riesco a capire questo comma 4, esaminando l'articolo nella sua interezza. Si è capito che quello che non si poteva fare si è dovuto togliere e si è dovuto prendere atto del fatto che esiste la FISI, purtroppo è stabilito per legge, però si inventa questo corso di istruttore tecnico regionale che non si capisce bene se abbia o no una valenza per quanto riguarda l'istruzione sportiva, perché, se così è, non si può fare, mentre, se così non è, non si capisce tanto bene a cosa serva. Se è un semplice titolo per cui l'AVMS stabilisce quali maestri possono fare gli insegnanti dei corsi e quali no, non c'è problema perché i corsi dovranno essere fatti, come si identifica il direttore di scuola... va tutto bene; se questo invece è un modo per far rientrare l'allenatore senza chiamarlo allenatore, non è accettabile. Se questo è il chiarimento che mi darà l'Assessore, non potrò votare questo articolo; se invece l'Assessore mi dirà: "assolutamente, questo non è un istruttore tecnico sportivo, è un istruttore dei corsi e quindi non va sugli allievi, sui clienti come istruttore, ma va a fare l'istruttore ai corsi ai maestri", non c'è nessun problema, l'Assessore lo chiarisca e l'articolo va molto bene.

Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Pastoret.

Pastoret (UV) - Intanto, se mi consente il collega Frassy, ritorno all'articolo 1: le pelli di foca, lo scivolamento, ha ragione, ma pensavo che la legge non si rivolgesse solo alle persone perspicaci come lei, che ha colto esattamente ciò che è diventato lapalissiano da mettere qui dentro, ci sono anche quelli a cui bisogna dire in modo chiaro che ci sono queste cose. Battuta per battuta, me la consenta!

È vero, è stato espunto l'istruttore regionale. L'osservazione che fa il collega Ottoz, quale dei 2 casi è, il riferimento è all'articolo 4, comma 1, punto b): "istruttore tecnico regionale..." - che non è stato modificato - "... autorizzato all'insegnamento nelle materie teoriche e pratiche in occasione dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento organizzati ai sensi della presente legge".

Presidente - La parola al Consigliere Ottoz, per dichiarazione di voto.

Ottoz (GM) - Ringrazio l'Assessore per il chiarimento, ne prendo atto quindi voterò l'articolo. Vorrei ricordare che la distinzione pelli di foca... per quanto ne posso sapere io, che non avevo neanche colto questo aspetto, mi sembra che abbia più attinenza con l'annoso e difficile problema di chiarire fra il CAI e la FISI chi fa i maestri, chi non può fare i maestri, se chi insegna le passeggiate, è un maestro di sci... è un problema abbastanza complesso e qui si chiarisce che il maestro può andare su fattispecie semplici e adatte alla sua specializzazione a fare un'attività che in altri ambiti può fare una guida di sci, ossia accompagnare in un'escursione in montagna gli sciatori.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 3 vi sono gli emendamenti n. 7 e n. 8 del gruppo "La Casa delle Libertà", nonché i sub-emendamenti n. 16 e n. 17 sempre di tale gruppo.

La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (CdL) - L'emendamento n. 7 viene ritirato e illustro il sub-emendamento n. 16. Il sub-emendamento n. 16 comporta la soppressione del comma 4 dell'articolo 3 del disegno di legge di Giunta, che istituisce il comma 6bis. Il comma 6bis recita: "A seguito del conseguimento dell'abilitazione tecnica, i maestri di sci o di snowboard sono tenuti, ai fini dell'iscrizione..." - salto le parti non significative - "... a svolgere presso una scuola di sci... e sotto la vigilanza del direttore della scuola, un periodo di pratica professionale...". In questa articolazione riscontriamo un'originalità che non ha precedenti nella regolamentazione delle professioni. Le professioni si distinguono normalmente per aver conseguito un'abilitazione che dà titolo all'esercizio di quella attività professionale che, se viene esercitata in assenza di quel titolo, diventa esercizio abusivo di attività professionale. Normalmente, a seconda della complessità che può comportare questa professione, c'è un percorso scolastico o parascolastico e in aggiunta o in abbinamento al percorso scolastico o parascolastico c'è un percorso di tirocinio formativo a conclusione del quale c'è il cosiddetto "esame abilitativo", il cui superamento consente di poter essere a tutti gli effetti abilitato all'esercizio di quella professione. Cosa succede invece nell'impostazione del comma 6bis, che viene qui aggiunto all'articolo 8 della legge n. 44? Succede che, per poter diventare maestro di sci, bisogna frequentare un corso che ha un numero di giornate significative, bisogna superare una serie di prove pratiche che riguardano le tecniche di discesa e agonistiche, bisogna superare una serie di prove orali che riguardano materie le più disparate: dalle lingue alle tecniche di primo soccorso, alle peculiarità valdostane... Noi perciò diciamo: "tu aspirante maestro di sci devi prima frequentare il corso, poi devi sostenere le prove pratiche a conclusione del corso, dopodiché devi superare l'insieme delle prove orali e poi finalmente..." - fino ad ieri, anzi fino ad oggi... o, meglio, fin quando non verrà pubblicata, nel caso in cui venga accolta, questa modifica - "... puoi a tutti gli effetti spendere il titolo di maestro di sci". Con questa innovazione invece noi diciamo: "guarda, ci siamo sbagliati perché dopo tutto quello che hai fatto consegui il superamento dell'esame, ma non il titolo, per conseguire il titolo, devi effettuare la pratica professionale". Ammesso che sia necessaria un'ipotesi di pratica professionale, questa dovrebbe essere antecedente all'acquisizione del titolo, invece qui paradossalmente conferiamo il titolo e poi gli diciamo che non è abilitato, perché deve fare la pratica professionale e qui scatta il come fare la pratica professionale, perché in tutte le attività professionali la pratica professionale viene fatta facendo, prima degli esami di Stato, il tirocinio presso un professionista abilitato che abbia una certa anzianità di servizio. In questo caso invece la pratica professionale deve essere svolta presso una scuola di sci, ma noi sappiamo che è possibile esercitare l'attività di maestro di sci anche a livello individuale professionale al di fuori delle scuole di sci.

Problema: siamo sicuri che, al di là di quanto si scrive... ossia che "le scuole di sci... assicurano lo svolgimento della pratica professionale..." e poi si specifica - e tale specificazione è peggiorativa di questo mezzo principio che viene affermato -: "... mediante la stipulazione di accordi", dia delle garanzie in tale senso? Noi immaginiamo la scuola di sci che abbia 20-25 maestri ed immaginiamo che, al fine di poter mantenere i requisiti, la scuola di sci nell'anno successivo, ma ne parleremo poi... ogni maestro deve fare 155 ore. Mi sembra normale perciò che, se fossi direttore di quella scuola di sci, avrei come prima preoccupazione che i miei maestri facciano le 155 ore, di conseguenza il neo maestro di sci, ma che non può, nonostante sia titolato maestro di sci, espletare la professione perché deve fare una pratica successiva deve bussare alla scuola di sci, dove magari non è intenzionato ad associarsi, e chiedere di fare le 20 giornate. Vorrei capire con quale meccanismo siamo in grado di garantire a chi non voglia aderire alla scuola di sci di poter fare le 20 giornate. Assessore, questo meccanismo crea ulteriore burocrazia in una materia dove la burocrazia dovrebbe essere la cosa più lontana, perché chi decide di fare come professione il maestro di sci normalmente non è propenso a quella filosofia burocratica che contraddistingue chi sceglie professioni più da scrivania che non "en plein air". In questo sub-emendamento diciamo: "vi siete sbagliati, cancelliamo questa innovazione, che è una complicazione rispetto al presente, di conseguenza fermiamoci a quei requisiti serrati che avevamo introdotto con la legge n. 44/1999, ovvero il corso, gli esami pratici, la teoria, gli esami di teoria". Riteniamo che l'inserimento della pratica successiva a tutto questo curriculum formativo sia un non senso, per di più di difficile praticabilità. Visto che non ci sono garanzie su questo tipo di praticabilità, pensiamo che la cosa migliore in attesa di idee migliori sia quella di stralciare per intero l'aggiunta del comma 6bis all'articolo 8 della legge regionale n. 44.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Pastoret.

Pastoret (UV) - Prendo atto che il collega Frassy nel corso della mattinata ha cambiato idea, perché aveva presentato un emendamento nel quale teneva buono questo comma 6bis...

Frassy (fuori microfono) - ... Assessore, c'è il sub-emendamento n. 17, sono a cascata...

Pastoret (UV) - ... è in subordine, appunto. Non solo allora ha cambiato idea ma, non essendo così sicuro dei suoi risultati, tanto per poter avere qualche certezza in più in subordine ne infila un altro; quindi, se non va bene una cosa, ne condivide un'altra... Io stamani, al di là degli scherzi, ho cercato di dare una spiegazione rispetto a questo, perché, se la guardiamo nel modo in cui lei ne descrive l'"architettura", lei può anche avere dal punto di vista teorico ragione, ma lei sa benissimo che l'abilitazione tecnica è conseguita dai maestri che sono già stati formati e qui si parla di pratica professionale.

Frassy (fuori microfono) - ... state introducendo un concetto nuovo, chi è abilitato pratica, mai visto un professionista abilitato che non può praticare? Io non li ho mai visti, state introducendo un concetto nuovo...

(battibecco fra l'Assessore Marguerettaz e il Consigliere Frassy, fuori microfono)

Pastoret (UV) - ... a parte gli aspetti semantici, al collega Frassy non sfuggirà che qui stiamo parlando di una fase formativa necessaria a fare in modo che questi ragazzi che arrivano in una scuola conoscano, lavorando, il funzionamento non solo della scuola o del rapporto con il cliente, ma anche di altro genere organizzativo: questo ho cercato di spiegarlo stamani. Sono convinto che tale articolo porti a tale cosa. Per quanto riguarda l'assicurazione che lei chiede, si dice in questo comma 6bis in fondo, dopo "all'articolo 11.": "... L'AVMS e le scuole di sci autorizzate assicurano lo svolgimento della pratica professionale mediante la stipulazione di accordi". Ciò significa che non è una cosa che dipende dalla scuola esclusivamente, è impegnata in tale cosa l'Associazione che identificherà la scuola e farà in modo che ciò si possa svolgere e verificare: questo è il senso dell'articolo, per cui non siamo d'accordo con l'emendamento che lei introduce.

Presidente - L'emendamento n. 7 del gruppo "La Casa delle Libertà" è ritirato; ne do lettura per il verbale:

Emendamento

Al comma 6bis dell'articolo 8 della l.r. 44/1999, aggiunto dal comma 4 dell'articolo 3, le parole "venti giornate" sono sostituite con "80 ore".

Pongo in votazione il sub-emendamento n. 16 del gruppo "La Casa delle Libertà", che recita:

Sub-emendamento

Il comma 6bis dell'articolo 8 l.r. 44/99 aggiunto dal comma 4 dell'art. 3 è soppresso.

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 21

Favorevoli: 2

Contrari: 19

Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Ottoz, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio non approva.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy sul sub-emendamento n. 17.

Frassy (CdL) - Assessore, noi temevamo questo risultato e, essendo previdenti, dopo un'argomentazione di funzionalità e di equità, ci permettiamo di argomentare in termini di ragionevolezza e di praticabilità di quanto il Consiglio regionale si appresta a votare. Cosa si scrive nel comma 6bis che ci apprestiamo ad introdurre nella legge madre? Si dice che la pratica professionale deve avere la durata di almeno 20 giornate per i maestri di sci alpino e "snowboard" e 7 almeno per i maestri di sci nordico. Penso che uno dei primi precetti di un buon legislatore sia quello di fare norme che si facciano applicare, piuttosto che interpretare, perché sull'interpretazione nasce il contenzioso, per la felicità della mia categoria: degli avvocati, ma sicuramente non depone a favore dell'amministrazione pubblica che ha legiferato in materia. Quando parliamo di giornate in questo particolare contesto diciamo tutto e diciamo nulla, perché è evidente che fare 20 giornate di pratica da un'ora l'una, da 4 ore l'una o da 6 ore l'una cambia completamente l'entità della pratica, di conseguenza si presta ad interpretazioni difformi e a contenziosi successivi. Riteniamo allora che, essendo le lezioni di sci per prassi e convenzione date ad ore, sia necessario che le giornate vengano sostituite con un numero di ore, in modo tale che non vi sia possibilità di contenzioso alcuno e di interpretazione alcuna. Abbiamo proposto 80 e 24 sul presupposto di individuare 4 moduli orari per ogni giornata. Nulla vieterebbe di individuarne 8, 6, 3 o 2, ma l'importante è che il legislatore nel momento in cui va a scrivere una norma la scriva in modo tale che non si presti ad interpretazioni e a contenziosi successivi. Riteniamo perciò che sia doveroso da parte di chi si appresta a licenziare questo comma 6bis che noi avversiamo nella sua impostazione, ma che quanto meno la scrittura di tale comma sia comprensibile, chiara e che non si presti ad equivoci. Confido che il buon senso dell'aula possa prevalere su quella che ritengo un'espressione un po' superficiale e poco tecnica degli uffici che hanno predisposto la norma; mi auguro che su un emendamento di questo tipo non vi sia una divisione fra maggioranza ed opposizione, perché la comprensibilità e l'applicabilità delle norme di legge dovrebbero essere il minimo comune denominatore sul quale dovrebbe agire il legislatore, sia esso di maggioranza che di opposizione.

Si dà atto che dalle ore 16,44 presiede il Vicepresidente Lanièce.

Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.

Ottoz (GM) - La semplicità, la logica e il buon senso di questo sub-emendamento mi fa quasi scusare con i colleghi che stamani non hanno partecipato alla riunione per cui sono stati fermati i lavori del Consiglio per esaminare tutti gli emendamenti, dove l'Assessore Pastoret ha permesso di raggiungere una fantastica mediazione, nel senso che ha accolto zero. La mediazione quindi si è posta sul risultato finale: tutto a me e niente a voi, anche su cose come questa che avrebbe dovuto portare l'Assessore a ringraziarci per averglielo segnalato, perché in effetti mette una cornice più precisa, che farebbe avere meno discussioni e provocherebbe meno ricorsi di quella contenuta in legge, perché 20 giorni non vuol dire nulla, stabiliamo che sono 6 ore al giorno e scriviamo 120 ore, sono 4 ore, fa 80 ore come proposto oppure facciamo quello che è necessario. Non si capisce poi se tutto questo riguarda l'apprendimento di cose che non hanno a che vedere... perché questo stamani l'Assessore non lo ha detto, ha fatto un passaggio molto vago dicendo che tale corso non è vero che non ci vuole in quanto è un anomalo tirocinio che non servirebbe quando uno ha conseguito il titolo, perché dovrebbe essere fatto eventualmente prima, ha detto che questo è per fare cose che non si fanno all'esame da maestro: in ufficio prenotazioni, gestioni, rapporti con il pubblico... il che ha è molto interessante, ossia migliorare l'interfaccia fra i maestri di sci, la scuola e i clienti è un vantaggio per tutti. Ci si domanda allora: com'è che sono più semplici gli adempimenti amministrativi dello sci di fondo rispetto a quelli di discesa? Perché o i maestri di fondo sono 4 volte più intelligenti dei maestri di sci alpino - che non mi risulterebbe -, oppure imparano le stesse cose in un quarto del tempo, oppure a loro basta sapere un quarto, perché tanto sono sotto maestri per le cosette che fanno... ossia non capisco la logica.

Mi fermo qui per dire che, da un lato, avremmo gradito stamani nell'incontro che vi fosse una disponibilità alla mediazione; dall'altro, che si fosse esaminato con un minimo di buon senso almeno questo emendamento, perché stabilire a priori un parametro orario, anziché giornaliero avrebbe risolto i problemi di tutti e, in particolare, meglio quelli dell'Assessore. Se poi lo scopo dell'Assessore è quello di porsi in contrapposizione a tutti per far vedere che lui è l'unico cavaliere bianco che difende i maestri di sci e tutti gli altri sono cattivi e ce l'hanno con l'AVMS - che poi è il messaggio che è stato mandato nell'altro Consiglio -, allora capisco: la logica e il comportamento dell'Assessore non sono dettati da testardaggine, ma da un preciso, lucido, intelligente calcolo politico. Questo sub-emendamento comunque è di tale buon senso che chiederei all'Assessore di ripensare un attimo alla sua posizione, perché non capisco cosa gli cambia nell'"architettura" che ha voluto dare alla legge.

Presidente - La parola al Consigliere Segretario Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Voteremo questo sub-emendamento presentato dal gruppo "La Casa delle Libertà", perché crediamo che vada nella giusta direzione. Ritengo che la possibilità di calcolare le giornate sia forse - azzardo un'ipotesi seguendo il filo logico dell'Assessore Pastoret - mutuata da altre categorie, faccio un esempio: quella delle guide alpine o quella delle guide escursionistiche, per cui è vero che dopo l'esame ha un suo senso che vi sia pratica: questo lo ammetto, ecco perché ci siamo astenuti sul sub-emendamento n. 16. Questo però credo che abbia senso per altre professioni, tu il cliente non lo puoi abbandonare a metà gita, quindi si calcola per mezza giornata e giornata... e ha un senso; invece proprio per la professione di maestro di sci, che è fatta per moduli orari, su quale arco temporale si debba considerare giornata o mezza giornata... ha ragione il collega Frassy: 4, 6, 8, 1, 2, quanto? Chiaramente invece la specificazione del numero di ore è come quando si fa il concorso per il passaggio in ruolo di insegnanti, tu fai un corso, devi avere un certo numero di ore e non di giornate. Credo che questo sub-emendamento non stravolga il provvedimento, ma dia un'impostazione più precisa, lo voteremo perché ci pare di buon senso.

Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Pastoret.

Pastoret (UV) - Il collega Frassy ha corretto con il sub-emendamento n. 17 l'emendamento n. 7, che peraltro era incompleto perché prevedeva solo tale questione di 80 ore, che traduceva le famose 20 giornate dei maestri di sci alpino. C'era stato nel frattempo sul disegno di legge presentato un nuovo testo di Commissione, che introduceva anche una differenza nelle 7 giornate per i maestri di sci nordico. Non trovo disdicevoli i ragionamenti che sono stati fatti, ci stanno e hanno una logica. Ho cercato di spiegare stamani, forse non sono stato capace, quindi, se non lo ero stamani quando ero in forma, lo sarò ancora meno adesso che una traduzione meccanica fra giornate ed ore può essere considerata anche buona, ma perché si è parlato di giornate? Perché si è detto che non necessariamente si parla di ore come ore di lezione, si può parlare di ore come ispezione nella stazione, o di tutta una serie di attività o di presa visione delle attività che si svolgono nella stazione. Quindi non necessariamente di un lavoro frontale con il cliente. Non mi era parso di dire che si dovesse fare del lavoro frontale in ufficio, perché non penso e non credo che le scuole faranno una cosa del genere, ma, proprio perché l'arco di una giornata può essere utilizzato per consentire di fare delle attività che non siano necessariamente quelle dell'insegnamento. Infatti, se ci si riferisse solo all'attività di insegnamento, sarei d'accordo nel tradurlo in ore, ma io vedo in questa un'attività più complessa, per questo non sono d'accordo sulla modifica proposta dal sub-emendamento.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (CdL) - Inviterei però l'Assessore, nella legittimità politica di non accettare un sub-emendamento che tutto è fuorché politico, di dare almeno un contributo a chi dovrà applicare la legge, perché accade spesso che in fase di contenzioso, quando la legge non è chiara, ci si rifaccia ai lavori preparatori e alle discussioni d'aula per capire se non altro qual è l'intendimento che aveva il legislatore. Non sarebbe male che lei desse un criterio di interpretazione, dicendo che può dipendere dalla provenienza del maestro, o che può dipendere dal direttore della scuola o dall'interpretazione che ne darà l'AVMS, dall'interpretazione che ne darà la Giunta, dall'interpretazione che ne darà la struttura regionale competente o similia, perché io la sfido ad applicare il criterio delle 20 giornate. Io a quel punto vado a far pratica, insegno 20 giorni un'ora, un altro maestro in un'altra scuola insegna 2-3 ore, ma alla fine anche quello che ha fatto un giorno 1 ora ha fatto 20 giornate. Sarebbe opportuno che lei desse qualche elemento ulteriore per capire chi sarà il depositario dell'interpretazione di questa norma che non è assolutamente chiara. Vorremmo capire perché si ostina a scrivere "in scuro" una norma che è semplicissimo scrivere "in chiaro", ossia vorremmo capire qual è la filosofia che c'è dietro a questa cosa. Non vorremmo, per dircela chiara, che alla fine, visto che la pratica professionale deve essere fatta nelle scuole di sci autorizzate, a seconda del "vento" che soffia nelle varie scuole e a seconda del rapporto personale che si va a creare fra l'aspirante abilitato, non saprei come definirlo maestro, e la scuola, la giornata sia una giornata "a fisarmonica"; di conseguenza, in qualche scuola la giornata duri 6 ore, 8 ore e in qualche altra scuola si riduca ad un'ora, perché questo sarebbe un pessimo modo di applicare una legge che dovrebbe, trattandosi di formazione, essere fatta in maniera seria per tutti. Lei invece sta creando i soliti presupposti "all'italiana" per fare una formazione non flessibile, nel senso di adeguata alle esigenze, ma per fare la formazione dei soliti furbi, per cui ci saranno i più furbi che faranno una formazione di 20 giornate che corrisponderanno a 20 ore, ci saranno i più diligenti che la faranno di 80 ore, o 120 ore, o quello che sarà.

Dal punto di vista della tecnica legislativa, lei sta dando un pessimo consiglio alla sua maggioranza e io vorrei che la sua maggioranza in uno scatto di orgoglio per la funzione del legislatore di scrivere norme chiare che si sappiano fare interpretare le dicesse: "Assessore, non ci stiamo!". Perché questo non è un emendamento politico: è un emendamento che evita di mettere in imbarazzo la struttura che lo dovrà applicare, che evita di creare del contenzioso, che evita di fare nomine per difendere le ragioni della struttura competente nei confronti di quelli che andranno a fare ricorso. Lei allora sta incentivando il contenzioso nei confronti della struttura competente, se così la vogliamo chiamare. Non è assolutamente comprensibile il suo atteggiamento, un atteggiamento di irresponsabilità legislativa!

Presidente - Pongo in votazione il sub-emendamento n. 17 del gruppo "La Casa delle Libertà", che recita:

Emendamento

Al comma 6bis dell'art. 8 della l.r. 44/99 aggiunto dal comma 4 dell'art. 3 le parole "venti giornate" e "sette giornate" sono sostituite rispettivamente da "80 ore" e "24 ore".

Consiglieri presenti: 25

Votanti: 17

Favorevoli: 7

Contrari: 10

Astenuti: 8 (Charles Teresa, Ferraris, Fiou, Lanièce, Rini, Salzone, Stacchetti, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - La parola al Vicepresidente Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - Gli emendamenti n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12 e n. 13 sono ritirati, in quanto sono collegati al nostro emendamento n. 6 che è stato respinto dall'aula.

Presidente - Gli emendamenti n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12 e n. 13 del gruppo "La Casa delle Libertà" sono ritirati; do lettura per il verbale dell'emendamento n. 8 di tale gruppo:

Emendamento

Al comma 6bis dell'articolo 8 della l.r. 44/1999, aggiunto dal comma 4 dell'articolo 3, le parole "dell'AVMS" sono sostituite dalle parole "della struttura regionale competente".

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 23

Favorevoli: 20

Contrari: 3

Astenuti: 6 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy sull'articolo 4.

Frassy (CdL) - Per dichiarare il nostro voto contrario all'articolo 4, in quanto si inserisce, si sottolinea e si demanda all'Associazione lo svolgimento dei corsi di aggiornamento. Mi dispiace che l'Assessore Marguerettaz sia uscito, altrimenti potrebbe intervenire su questa materia ricordando come anche nella sua categoria professionale i corsi di aggiornamento o, meglio, l'aggiornamento professionale non viene... o può anche essere svolto dall'albo, ma spesso viene svolto da associazioni e non necessariamente dagli albi; di conseguenza, è l'evidenza di questa confusione fra i piani associativi e i piani tenutari dell'albo.

Presidente - All' articolo 4 vi era l'emendamento n. 9 del gruppo "La Casa delle Libertà", che è stato ritirato; ne do lettura per il verbale:

Emendamento

Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 44/1999, come sostituito dal comma 3 dell'articolo 4, le parole "il Presidente dell'AVMS" sono sostituite dalle parole "la struttura regionale competente".

Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 22

Favorevoli: 20

Contrari: 2

Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Ottoz, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 5 c'erano 2 emendamenti del gruppo "La Casa delle Libertà" - gli emendamenti n. 10 e n. 11 -, che sono stati ritirati in quanto decaduti; ne do lettura per il verbale:

Emendamento

Prima del comma 1 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

"01. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 44/1999 le parole "presso l'AVMS" sono sostituite dalle parole "presso la struttura regionale competente".".

Emendamento

Dopo il comma 1 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"2. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 44/1999 le parole "L'AVMS" sono sostituite dalle parole "La struttura regionale competente".".

Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 9 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente -La parola al Consigliere Frassy sull'articolo 6.

Frassy (CdL) - Su questo articolo vorremmo da parte dell'Assessore Pastoret o dell'Assessore Viérin un'interpretazione autentica, nel senso che la lettera c) del comma 1 dell'articolato precedente chiedeva come requisiti l'essere in possesso della licenza media o, se stranieri, di un titolo di studio equipollente. La lettera c) che viene introdotta in sostituzione della lettera precedente dice: "essere in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado o aver assolto all'obbligo scolastico...", poi c'è a seguire il riferimento che non cambia agli stranieri. Vorremmo capire se la dizione "aver assolto all'obbligo scolastico" sia interpretabile nel senso di avere il titolo o solo di aver superato quell'età oltre la quale non c'è più l'obbligo di avere la frequentazione scolastica, perché il fatto di aver assolto l'obbligo scolastico si presta ad una duplice interpretazione. Riteniamo che, così come scritto, l'obbligo scolastico venga assolto con il superamento dell'età e non con il conseguimento del titolo, perciò, se così fosse, si cambiano e non di poco i criteri che erano stati introdotti, con una regressione rispetto a quel requisito minimo culturale che era stato richiesto. Su questo chiederemmo all'Assessore o agli Assessori di essere precisi.

Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Pastoret.

Pastoret (UV) - Qui si intendono aggiornare i requisiti relativi ai titoli di studio che si devono avere per l'iscrizione all'albo. Per quanto riguarda l'aver assolto l'obbligo scolastico, qui facciamo questo riferimento perché abbiamo ancora in esercizio dei maestri di sci che fanno riferimento al vecchio obbligo scolastico e che quindi manteniamo ed introduciamo invece il diploma di licenza di scuola secondaria; in quel senso introduciamo l'obbligo scolastico per quanto è in riferimento a coloro che sono portatori di quella condizione...

Frassy (fuori microfono) - ... ma non è scritto come avrebbe dovuto essere...

Presidente - La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (CdL) - Prendo atto della sua interpretazione, ma in questo caso nella legge vi è scritto una cosa diversa, di conseguenza chi deve far applicare la legge non fa "applicare l'interpretazione", perché l'interpretazione è utile quando la legge non è chiara. L'obbligo scolastico... lei ha avuto esperienza alla pubblica istruzione, ma penso che il conforto del collega Viérin che in questo momento se ne occupa... l'obbligo scolastico vuol dire un'altra cosa e come lo abbiamo scritto abbiamo il rischio di ritrovarci quei caratteristici maestri analfabeti, con tutta la tenerezza che può comportare questa definizione, che hanno caratterizzato nel passato lontano questo tipo di professione. La norma perciò è stata scritta in maniera che si presta ad equivoci, dopodiché il Presidente Caveri cercherà di dimostrare l'indimostrabile, ma, quando nell'italiano si mette la "o", si dà la possibilità di scegliere o l'uno, o l'altro; di conseguenza, io o ho il diploma di licenza media, o ho assolto l'obbligo scolastico e l'altro "o" vanifica il primo. Non so se dal punto di vista del Regolamento sia possibile correggere il testo sul presupposto che si tratta di dare una correzione formale ad una scrittura che non consente un'interpretazione corretta, penso sia opportuno per quanto dicevamo sull'emendamento precedente.

Presidente - La parola al Consigliere Segretario Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Su questo emendamento, anche se potrebbe non essere condivisibile, però, per quanto mi ricordo io quando facevo un'altra professione, l'assolvimento dell'obbligo scolastico con le nuove normative era: "Hanno assolto l'obbligo scolastico gli alunni che conseguono la promozione al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado e invece sono prosciolti dall'obbligo scolastico quegli alunni che dimostrino di aver frequentato la scuola dell'obbligo per almeno 9 anni e che abbiano compiuto 15 anni". Questa è un'osservazione giusta che però va inserita nella "riforma Moratti" poi cancellata, ma non tutta, quindi credo che una giusta interpretazione dovrebbe essere chiarita, almeno questa.

Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Pastoret.

Pastoret (UV) - Chiedo scusa, mi ha anticipato il collega Venturella; in effetti è una norma che si attiene al divenire, perché vi sono delle condizioni che si sono modificate nel tempo rispetto alle generazioni, quindi oggi a 16 anni c'è gente che ha compiuto comunque l'obbligo scolastico...

(interruzione del Consigliere Frassy, fuori microfono)

... no, frequentazione...

(nuova interruzione del Consigliere Frassy, fuori microfono)

... ma cosa c'entra?

Frassy (fuori microfono) - ... non è più richiesto, perché posso aver ripetuto una serie di anni e non averlo mai conseguito, di questo stiamo parlando...

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.

Caveri (UV) - Non è così, nel senso che, come diceva giustamente l'Assessore, questo riguarda 3 tipologie: una prima tipologia, che è l'ultima, di quello proveniente dall'estero; una seconda tipologia di chi ha il diploma di primo grado, quindi la terza media, giusto Consigliere Segretario Venturella?; oppure una terza tipologia di chi, facendo parte di una generazione in cui esiste l'obbligo scolastico, abbia svolto l'obbligo scolastico. Si ritiene che, a meno di casi eccezionali e straordinari, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, dovendo rientrare nei 16 anni, prevede, a meno che uno non sia un pezzo di asino, che la terza media l'abbia presa. Non è chiaro? Pezzo d'asino... magari poi è Tomba il pezzo d'asino... il maestro!

Presidente - La parola all'Assessore all'istruzione e cultura, Viérin Laurent.

Viérin L. (UV) - En reprenant ce que disait le Président Caveri, maintenant avec l'obligation scolaire qui est élevée à 16 ans et avec le parcours intégré d'instruction et formation, auquel les jeunes peuvent accéder, on est obligés d'avoir passé avant la 3e moyenne pour pouvoir accéder à ce parcours intégré et arriver à 16 ans. Eventuellement on pourrait avoir le cas d'un élève qui est toujours arrêté à la 3e moyenne, mais il devrait répéter un nombre plus que 3 la 3e moyenne. C'est donc un cas en effet qui est en plus renforcé par le fait que l'instruction élevée à 16 ans oblige quand même d'avoir dépassé ce cap.

Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.

Ottoz (GM) - Intanto non si capisce bene cosa succede se cambia il Ministro con l'obbligo scolastico, ma questo è un altro discorso. Il problema mi sembra essere questo: scuola media inferiore è chiaro, l'obbligo scolastico che poteva sembrare garantirci in un regime di bocciatura impossibile... che però pare incrinarsi, sembrava funzionare, ma potrebbe non funzionare più. La domanda è questa - non ho niente a favore o contro questo tipo di... ma vorrei chiarirmi con voi -: se uno è bocciato per tutta la vita ed arriva ad avere assolto l'obbligo scolastico, ma è come, diceva il Presidente, un pezzo d'asino, rientra in quelli che... e non voglio fare esempi che sarebbero sgradevoli perché andrebbero a toccare situazioni delicate che non è il caso di citare, ma ci sono di questi casi, allora mi chiedo se il diploma, essendo una cosa chiara, può essere sostituito dalla pura frequenza o questa diventa inutile se il diploma è obbligatorio. Si potrebbe fare riferimento o alla... perché un terzo riferimento sarebbe ancora più complesso... ossia se siamo tutti d'accordo che l'obbligo scolastico, a prescindere da quale sia il corso di studi e la qualificazione che ha raggiunto il soggetto, una volta che ha compiuto 15 anni o quello che è, lo ha assolto, prendiamo atto del fatto che vi sono tutta una serie di categorie che non sappiamo se nell'intenzione dell'Assessore fossero da inserire fra quelle che possono accedere al titolo di maestro di sci; quindi basta che sappiamo di cosa parliamo.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Gli emendamenti n. 12 e n. 13 del gruppo "La Casa delle Libertà" sono stati ritirati in quanto decaduti; ne do lettura per il verbale:

Emendamento

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Articolo 6bis

(Sostituzione dell'articolo 12)

1. L'articolo 12 della 44/1999 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

(Documento di riconoscimento)

1. La struttura regionale competente, all'atto dell'iscrizione all'albo, rilascia un documento di riconoscimento, su modelli da essa predisposti su cui sono riportati, oltre ai dati personali dell'interessato, la categoria e le eventuali qualificazioni e specializzazioni; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte della struttura.

2. In sede di vidimazione annuale, la struttura verifica l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento di cui all'articolo 9.".".

Emendamento

Dopo l'articolo 6bis è inserito il seguente:

"Articolo 6ter

(Modificazioni all'articolo 13)

1. All'articolo 13 della 44/1999 la parola "AVMS" è sostituita, ovunque ricorra, dalle parole "struttura regionale competente", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.".

Presidente - All'articolo 7 vi è l'emendamento n. 1 del gruppo " La Casa delle Libertà"; vi sono inoltre l'emendamento n. 1 del gruppo "Arcobaleno" e l'emendamento n. 2 sempre del gruppo " La Casa delle Libertà", il cui testo è uguale.

La parola al Consigliere Segretario Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Il nostro emendamento n. 1 invece non è un emendamento tecnico, ma è un emendamento che ha un significato molto più pregnante dal punto di vista politico che non altro. Personalmente non sono un giurista, ma ho qui una memoria di un giurista che ho presentato all'Assessore Pastoret e alla relatrice del disegno di legge la scorsa seduta di Consiglio quando l'ordine del giorno prevedeva la discussione del disegno di legge n. 181. Perché crediamo - non siamo sicuri, ogni affermazione che facciamo, checché ne dica qualcuno, è sempre un'ipotesi - che il 2° comma dell'articolo 16 sia in contrasto con 2 articoli della Costituzione: articoli 4 e 41... perché in una sentenza della Corte costituzionale, la n. 3/57, la Corte ha riconosciuto il diritto al lavoro quale fondamentale diritto di libertà della persona umana che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell'attività lavorativa, più che nella scelta, mi pare importante sottolineare nel modo di esercizio. Con l'introduzione del comma 2 crediamo che si introduca un principio molto forte, che potrebbe essere stato introdotto involontariamente per evitare la proliferazione di diversi modi di fare professione, ma scusate, dal punto di vista della sua dizione, la libera professione è una professione libera, non può essere soggiogata a norme che la restringono in un campo molto particolare! Questa sentenza dice che anche l'articolo 41 della Costituzione garantisce la libertà di iniziativa economica, tanto nell'esercizio dell'impresa quanto nell'esercizio della libera professione, sia nella fase di scelta, sia nella fase del suo svolgimento e questa espressione di libertà organizzativa non può essere soggiogata, non deve essere suscettibile di divieti vessatori. Qui abbiamo delle sentenze diverse che si susseguono: una sentenza del 1998, una sentenza del 2001, oppure nella fattispecie quando si parla di - e questo è forse il caso del comma 2 dell'articolo 16 - di arbitrarie restrizioni ed è appunto il caso di una legge regionale che impone che la libera professione sia fatta solo in un certo modo, anzi, per alcuni versi, anche impedita ed è una sentenza della Corte costituzionale del 1999. Se era abbastanza forte quasi vessatorio il comma 1 dell'articolo 16 introdotto con legge regionale nel 1999, lo è ancor più forte e vessatorio il comma 2, quindi chiediamo che il comma 2 sia soppresso.

Presidente - La parola al Vicepresidente Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - Illustro l'emendamento n. 1 che interviene sul primo comma dell'articolo 16, ripristinando un requisito di legittimità, nel senso che la professione di maestro di sci, di discipline alpine e nordiche, di "snowboard" possa essere svolta sia nell'ambito di una scuola di sci o autonomamente in forma individuale o associata. Questo è un principio cardine degli emendamenti che abbiamo presentato, che indice su uno degli articoli fondamentali di tale riforma e mira a togliere dall'emarginazione e dalla solitudine l'attività libero-professionale dei maestri di sci; emarginazione e solitudine nella quale i maestri di sci, che sono costretti per legge altrimenti a lavorare individualmente, si trovano. Naturalmente si devono far carico anche loro degli oneri fiscali, organizzativi della propria attività professionale, devono adempiere tutti gli obblighi burocratici previsti dalla legge e non si riesce a capire come mai vi sia questo divieto associativo in senso assoluto, che è stato esplicitato nell'articolo 16, comma 2, comma di cui chiediamo la soppressione.

Ci sembra talmente naturale invocare un articolo della Costituzione: l'articolo 18, perché sancisce un principio fondamentale che è quello della libertà di associazione, secondo il quale: "I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente... per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale...". Come abbiamo detto stamani e ribadiamo, la professione di maestro di sci non è un'attività illecita, non è un'attività penalmente rilevante, di conseguenza questa previsione, ancorché sia stata inserita e normata in maniera analoga dalla Provincia autonoma di Bolzano, da altre Regioni è assolutamente disconosciuta, citavamo stamani la Lombardia e il Piemonte, perché in quelle Regioni l'attività professionale è vista con un senso di maggiore libertà non solo sotto il profilo giuridico, ma anche di scelta morale, dove, pur tutelando le scuole di sci autorizzate, pur potendo esercitare l'attività professionale in forma coordinata e diretta nelle scuole di sci, i maestri possono esercitarla anche in forma collaborativa nella loro attività libero-professionale. Perché allora limitarli al punto di non permettere che si costituiscano nella forma associativa ritenuta più opportuna, sia essa una società di persone o di capitali, o una società cooperativa, o anche una semplice associazione professionale, quando simili forme collaborative sono assolutamente riconosciute e legittimate per altre professioni e possiamo citarne di qualunque tipo? Assessore, ci sembra che questa sia una scelta estremamente negativa, una scelta che sembra voler sancire la supremazia delle scuole nei confronti dei liberi professionisti, senza nulla togliere alle scuole che, fra l'altro, sono già beneficate da agevolazioni fiscali e da agevolazioni finanziarie, i liberi professionisti hanno, a nostro avviso, il diritto di entrare sul mercato e offrire la loro professionalità nelle forme che ritengono più opportune. Non è una formula negativa e tanto meno illecita quella di prevedere la collaborazione fra gli stessi. Per questa ragione abbiamo inserito nel comma 1 un emendamento che va a stabilire che, anche se esercitata in forma associata, tale attività libero-professionale è assolutamente condivisa e permessa. Si tenga presente, fra l'altro, che nel comma 2, anche se occasionale, l'attività organizzata con altri maestri di sci viene ritenuta esclusa, quindi c'è un netto rifiuto nei confronti di questa tipologia. Per tale ragione con un secondo emendamento chiediamo la soppressione del comma 2 dell'articolo 16.

Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Pastoret.

Pastoret (UV) - J'ai dit ce matin que je ne voulais pas m'aventurer sur le plan du droit. Je considère que les observations qui ont été faites sont légitimes au point de vue des thèses qui sont soutenues par les intervenants. Nous avons présenté un texte de modification à la loi n° 44 et en particulier nous avons présenté un texte qui modifie l'ancien article 16 de ladite loi. L'article 16 déjà prévoyait une certaine discipline, mais parait-il qu'il y avait là des doutes d'interprétation, par conséquent nous avons proposé avec cet article 7 qui modifie l'ancien article 16 ce deuxième alinéa, c'est une disposition pour éclaircir davantage ce qui avait déjà été dit. Le collègue Tibaldi ne croit pas à cette énonciation, que nous avons quasiment copiée de la loi de la Province de Bolzano; nous estimons que dans le système organisé pour ce qui est de l'ancienne loi n° 44 et de ce projet de loi cela s'insère bien et correspond au fait de pouvoir faire fonctionner un système dans le sillon de ce qui avait déjà été tracé par la disposition de loi n° 44. Je ne veux prendre du temps en essayant de vous convaincre. Nous avons l'amendement n° 1 du groupe "La Casa delle Libertà", qui propose une modification à l'ancien article et qui fait une extension que nous ne partageons pas, car c'est déjà pour éviter des extensions implicites que nous allons éclaircir avec cet alinéa 2, de façon ultérieure, l'ancien article 16. D'autre part, vous nous demandez la suppression de cet article 7, que nous avons inséré dans la loi car nous croyons dans la nécessité d'aller dans ce sens, donc c'est pourquoi nous n'acceptons pas les amendements que vous nous proposez.

Presidente - La parola al Vicepresidente Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - Per dichiarazione di voto. Nel supportare il nostro emendamento, Assessore, andrei oltre all'aspetto giuridico. Lei sa bene che questo intervento che voi state facendo oggi con il disegno di legge n. 181 è un intervento di una violenza notevole, che va ad investire una società cooperativa che voi sapete essere stata legittimamente costituita, operativa e con il secondo comma la mettete fuori legge. Avete deciso con legge di escludere un soggetto economico costituito da un insieme di persone che hanno i titoli per esercitare l'attività professionale, ma che voi considerate inidonei perché elemento di disturbo nei confronti del "sistema scuola". Questa cooperativa, che sappiamo che si compone di maestri di sci, ma non solo, ha tutto il diritto di esercitare la propria attività anche tra le nostre montagne, non riusciamo a capire come mai la politica si presti ad un gioco così basso, ossia è un "colpo di mano legislativo" per escludere un competitore scomodo. Normalmente la legge, come lei sa, non dispone che per l'avvenire, qui intervenite "a gamba tesa" su quello che considerate un problema. Penso che qualcuno prima di votare si metterà una mano sulla coscienza, si renderà conto di quello che sta compiendo dicendo semplicemente "sì". Vogliamo avere un po' di attenzione nell'affrontare un problema che ha dei riflessi anche sul mercato? C'è una situazione esistente, come la normate? Non con un percorso di gradualità, no, silenzio, non si può parlare, non si può esercitare, si interviene con una norma che è di una violenza inaudita! Secondo noi, questa situazione non è stata affrontata nella dovuta maniera non solo sotto il profilo giuridico, ma etico e anche di scelta politica! Evidentemente lei si è prestato a farsi ratificatore, a diventare il notaio di una norma che le è stata confezionata "ad hoc" da chi ha interesse a tenere il sistema cristallizzato e consolidato in questa maniera. Ce n'è un'altra di cui parleremo dopo, che è quella che va ad aumentare le soglie numeriche per la costituzione di nuove scuole di sci. Glielo abbiamo detto stamani: ci sta bene il sistema scolastico autorizzato, non ci sta bene una negazione di una legittima concorrenza che sarebbe addirittura virtuosa per tutto il sistema. Penso che lei si renda conto che mette il sigillo su una norma che è gravemente lesiva della libertà economica, in particolare di una libertà economica che oggi in Valle d'Aosta è già operativa.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del gruppo "La Casa delle Libertà", che recita:

Emendamento

Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 44/1999, come modificato dall'articolo 7, è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6bis, i maestri di sci di discipline alpine, di discipline nordiche e di snowboard possono svolgere la propria attività professionale nell'ambito di una scuola di sci autorizzata o, autonomamente, in forma individuale o associata.".

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 27

Favorevoli: 7

Contrari: 20

Astenuti: 2 (Ferraris, Fiou)

Il Consiglio non approva.

Presidente - La parola al Consigliere Segretario Venturella sull'emendamento n. 1 del gruppo "Arcobaleno" e sull'emendamento n. 2 del gruppo "La Casa delle Libertà" il cui testo è uguale.

Venturella (Arc-VA) - Solo per una piccola osservazione. Capisco le giustificazioni dell'Assessore Pastoret e di quelli che hanno costruito il comma 2 dell'articolo 16, ma credo che uno sguardo ad una categoria di professionisti della montagna quali le guide alpine, potrebbe essere istruttivo, anche perché il richiamo alla riflessione, che ha fatto il collega Tibaldi, in questo caso calza perfettamente. L'emendamento presentato al disegno di legge n. 181, quello che aggiunge il comma 2, il quale vieta nel modo più assoluto l'esercizio della libera professione in forma associata anche occasionalmente, è la reazione ad un timore, ossia che possano svilupparsi delle cooperative, una moltitudine di soggetti che possono anche creare un po' di confusione nell'organizzazione del lavoro. È vero che i maestri di sci rappresentano la prima immagine del turismo invernale valdostano, ma questo capita anche per le guide alpine e per le guide alpine, anche loro professionisti della montagna, non è successo il finimondo perché possono esercitare la loro libera professione in forma associata. Ho sentito in audizione il Presidente dell'Associazione parlare di divise tutte uguali, anche le guide alpine hanno le divise tutte uguali, hanno solo lo stemma...

Caveri (fuori microfono) - ... la situazione delle guide è identica alla situazione dell'Associazione maestri di sci, l'Unione guide, il Collegio regionale delle guide...

Venturella (Arc-VA) - ... sto parlando di possibilità di svolgere la libera professione, siamo arrivati all'articolo 16, comma 2...

(interruzione di un Consigliere, fuori microfono)

... no, perché le guide alpine possono svolgere la loro attività in modo occasionale associandosi, perché esistono delle cooperative... e le faccio il nome di almeno 3 cooperative di guide: Cooperativa interguide, che lavora, non lavora solo la "Compagnie des guides", lavorano anche altre cooperative... 2 guide possono associarsi e lavorare e svolgere la loro libera professione...

Caveri (fuori microfono) - ... è stata creata dall'Unione guide...

Venturella (Arc-VA) - ... sì, ma è diversa dall'UVGAM. Sto chiedendo, dato che il Presidente crede di sapere un sacco di cose e io mi inchino davanti alla sua dotta conoscenza, ma le guide alpine possono associarsi liberamente per esercitare la loro professione anche occasionalmente o no? Sì, possono associarsi anche in maniera occasionale, i maestri di sci no, eppure credo che nel mondo delle guide alpine non sia successo il finimondo, quello che lei invece prospetta, Assessore Pastoret, non lei, ma anche quelli che hanno suggerito queste norme. Questa reazione della politica, suggerita da una "lobby", da un legittimo gruppo di pressione che dice alla politica: "ci serve, fate tale norma", è un intervento ingiustificato ed ingiustificabile, perché ci sono esempi vicini a noi che prevedono la possibilità di esercitare la libera professione e non è successo nulla, anzi ne è risultato un mercato più movimentato e più ricco di conoscenze e di professionalità ad esempio per le guide.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del gruppo "Arcobaleno" e l'emendamento n. 2 del gruppo "La Casa delle Libertà" il cui testo è uguale; ne do lettura:

Emendamento

Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 44/1999, introdotto dall'articolo 7, è soppresso.

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 28

Favorevoli: 7

Contrari: 21

Astenuti: 1 (Fiou)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 29

Favorevoli: 22

Contrari: 7

Astenuti: 1 (Fiou)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 8 vi sono gli emendamenti n. 14 e n. 15 del gruppo "La Casa delle Libertà".

La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (CdL) - Li illustrerò separatamente iniziando dal primo dei 2: l'emendamento n. 14, che si riferisce al comma 1 dell'articolo 8 del disegno di legge n. 181, che riscrive il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 44/1999. L'articolo 19 ha come oggetto l'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci, nell'articolo come scritto nel 1999 si precisava che l'autorizzazione scade il 30 settembre di ogni anno, nella modifica si differenzia il periodo di scadenza a seconda che le scuole siano invernali o estive, ma rimane il concetto dell'autorizzazione a scadenza. Noi chiediamo di sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo 19, comma 1, sul presupposto che non ha senso ipotizzare un meccanismo di autorizzazione a tempo determinato. Riteniamo che l'autorizzazione a tempo determinato sia una complicazione burocratica inutile, in quanto, una volta che la scuola di sci ha conseguito l'autorizzazione e ha dimostrato di avere i requisiti necessari per espletare la sua attività, è onere della scuola stessa mantenere nel tempo i requisiti ed è diritto della struttura regionale competente effettuare gli accertamenti necessari per accertare scuole che abbiano perduto i requisiti con tutte le conseguenze sanzionatorie. Qui invece andiamo ad introdurre un sistema di ulteriore complicazione riguardo alla complicazione della data unica rispetto alla struttura che deve fare l'istruttoria e non ne ravvisiamo la necessità; è come se un qualsiasi esercente attività imprenditoriale, professionale o commerciale avesse delle licenze che devono essere ogni anno rinnovate. Il concetto della licenza annuale ci sta, ma si riferisce ad attività commerciali particolari, mentre qui stiamo ragionando in una prospettiva di tipo professionale ed è un po' come se qualcuno dovesse in altri ambiti professionali ogni anno ridocumentare il possesso dei propri requisiti.

Ci sembra che in un'ottica di semplificazione, ma soprattutto di amministrazione pubblica amica non sia necessario vessare il cittadino di adempimenti inutili, che poi diventano onerosi per la struttura, perché, se è vero che l'articolo 20 nella procedura per l'autorizzazione prevede nell'ultimo periodo del comma 3 che l'Assessore possa anche non emanare il decreto di autorizzazione quando non vi siano elementi ostativi e che di conseguenza entro un determinato termine si dà per scontato che la domanda sia stata accettata, riteniamo che questo esonero in capo al decreto dell'Assessore non esoneri la struttura regionale dal verificare il possesso dei requisiti e dunque dal fare l'istruttoria e dal comunicare all'Assessore l'esito positivo o negativo dell'istruttoria stessa. Va tenuto presente inoltre che la procedura comporta un aggravio dal punto di vista degli adempimenti delle scuole stesse, pertanto riteniamo che, in un'ottica di efficacia e di efficienza della procedura amministrativa, tale autorizzazione a scadenza sia un non senso e in base a questo chiediamo che andando ad abrogare la scadenza dell'autorizzazione sia implicito che, una volta conseguita, l'autorizzazione permanga in essere fino a che non subentrino gli effetti dell'articolo 21 della legge n. 44/1999, che regolamenta i casi in cui avviene la revoca dell'autorizzazione. Anche in questo caso, Assessore, diceva qualche suo collega di Giunta: "meno burocrazia, meno Amministrazione, meno Regione", penso che poi bisognerebbe tradurre in pratica quelli che spesso rischiano di rimanere solo degli "slogan".

Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.

Ottoz (GM) - Rifaccio all'Assessore un appello al buon senso, ossia si fa una nuova legge in modifica di una legge precedente, si presuppone che si voglia migliorare. Su quello che poi ognuno di noi giudica un miglioramento o un non miglioramento non voglio fare considerazioni, ma in questo caso non capisco che senso abbia, tenuto conto che la struttura competente ha il compito di vigilanza e controllo, una volta che una scuola ha conseguito le caratteristiche che fanno sì che possa essere riconosciuta, il fatto che debba ogni anno... è vero che gli esami non finiscono mai... rifare tutta una serie di adempimenti, di burocrazia, di cartacce per dimostrare che è ancora... mi sembra il certificato in cui dichiaro di essere vivo. Non sarebbe più semplice che il direttore della scuola facesse ogni anno un'autodichiarazione ai sensi della legge sulle autocertificazioni assicurando che...? La struttura competente poi è in condizione in qualunque momento di fare una verifica, di prendere atto della situazione della scuola, esercitando questa volta il suo compito di vigilanza, che poi nel caso dell'autodichiarazione sarà fatta a campione, altrimenti sarà fatta mirata, non è un problema, può essere fatta su segnalazione, ma lasciando queste povere scuole di sci tranquille, senza dover fare ogni anno tonnellate di carta per poi avere un'autorizzazione che dice: "sì, sei ancora degno di esercitare". Questo non è l'esercizio di un compito di vigilanza o di controllo, ma è un accanimento burocratico di cui non capisco la ragione, ma la cosa grave non è questa: la cosa grave è che qualcuno ci ha pensato, ossia andiamo ad introdurre un elemento peggiorativo di cui nessuno capisce il motivo, a meno che lei non ce lo riesca a spiegare; allora o ci sono stati dei sistematici abusi e bisogna stringere le "maglie del sistema" - e non mi sembra che nelle scuole questo avvenga -, altrimenti non capisco per quale motivo... se le cose sul riconoscimento delle scuole... fatti salvi i parametri che qui vengono cambiati per rendere il sistema più cogente... ogni anno si debba ripetere tutto il processo di omologazione del sistema, non ha nessun senso! Mi appello quindi in nome del nessun senso al buon senso dell'Assessore; capisco che qui ormai è diventata una questione come alla "Bataille des reines": uno contro l'altro, si spinge e vince sempre la mucca più forte non sempre la più pesante, però non mi sembra neanche il modo di fare le cose! Cerchiamo di affrontare le questioni con buon senso, che qualcuno della Giunta mi dica che senso ha che ogni anno una scuola debba dichiarare di avere le caratteristiche di legge, come se potesse non averle! Che gli uffici facciano i loro controlli, esercitino la loro vigilanza e lascino le scuole di sci tranquille di fare il loro mestiere, che è fare le scuole di sci, non quello di produrre cartaccia per dimostrare di essere vivi e di meritare di essere vivi.

Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Pastoret.

Pastoret (UV) - Vorrei rassicurare il collega Ottoz: non sono contro nessuno, cerco di fare una cosa per... poi non necessariamente deve essere condivisa, essere per non significa necessariamente accettare gli emendamenti e spiego perché. Lei ha parlato di autocertificazione, è la stessa cosa che fare questo in qualche modo, ma non la metto su tale piano, cerco di spiegare se posso. Mi avete chiesto spiegazioni, cerco di fornirle, o non vanno bene quelle che do?

(interruzione del Consigliere Frassy, fuori microfono)

... collega Frassy, se me le lascia esporre... ci sono alcune cose e non si tratta di mettere in piedi dei meccanismi vessatori, sono dei meccanismi che fanno in modo di accertare se le scuole hanno quei requisiti quando devono aprire, perché l'organico di una scuola non è immutabile per definizione, anzi. I maestri possono trasmigrare da una scuola all'altra quando e come a loro pare. Non abbiamo mai previsto in passato di avere una struttura che gestisca l'albo e quindi, come diceva lei, la composizione delle scuole, i numeri dei maestri. Noi diciamo di chiederci un'autorizzazione, dicendoci se possiedono i requisiti che devono essere fissati dalla legge e questi riguardano gli organici, il funzionamento, le strutture... Riguarda anche un'altra cosa che ci deve essere trasmessa si tratta degli statuti sui quali dobbiamo fare delle verifiche. Il fatto che si faccia in questo modo o che si faccia nel modo che suggerisce lei comporta degli oneri e degli interventi di carattere diverso da parte dell'Amministrazione rispetto a quello delle scuole. Non crediamo di essere vessatori nei confronti delle scuole se chiediamo di dirci com'è la loro sede, se ce l'hanno dove si trova, qual è il loro statuto e qual'è il loro organico, se i maestri che ne fanno parte hanno i requisiti fissati dalla legge n. 44. Essi potrebbero fare con un'autocertificazione, ma potrebbero anche non farlo perché una volta fatta la domanda non ce n'è più bisogno: dovremmo mettere in piedi un servizio ispettivo che vada a verificare tutto questo. Credo che, sotto tale punto di vista, non si faccia un intervento punitivo nei confronti di nessuno e si consenta comunque in questo modo di verificare se ci sono i requisiti che sono richiesti. Ho già spiegato il perché delle 2 date rispetto al passato: 31 maggio e 30 novembre di ogni anno per le scuole estive, quindi non torno su questo punto.

Presidente - La parola al Consigliere Segretario Venturella.

Venturella (Arc-VA) - L'emendamento presentato dal gruppo "La Casa delle Libertà" era uguale e identico e la discussione è uguale e identica a quella del 30 novembre 1999, con l'allora Assessore Lavoyer e la risposta dell'Assessore Lavoyer al collega Frassy è stata identica a quella che ha dato oggi l'Assessore Pastoret al collega Frassy. Pensavo che l'esperienza fatta dal 1999 - ma facciamo dal 2000 perché la legge è del dicembre - ad oggi fosse istruttiva, ossia la struttura regionale competente... proprio perché all'articolo 21 si prevede che l'Assessore regionale possa in ogni tempo revocare... non fa già un lavoro proprio perché deve revocare... già istruttorio... oppure è addetta già al controllo e quindi addetta a ricevere tutta l'autodichiarazione? Credo che l'emendamento n. 14 vada in questo senso, ossia se vi è all'articolo 19 l'autorizzazione, all'articolo 20 le caratteristiche, ossia cosa deve avere una scuola per essere autorizzata e all'articolo 21 la possibilità di revocare, che senso ha far scadere l'autorizzazione ogni anno? Proprio perché c'è il meccanismo della revoca, non ha senso avere un'autorizzazione annuale, come nel 1999 il nostro gruppo voterà questo emendamento.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (CdL) - Assessore Pastoret, lei certe volte ci stupisce perché, a fronte della rigidità delle sue risposte, non corrisponde la realtà delle norme che lei difende. Lei ha detto: "non possiamo accettare questa impostazione perché esiste l'autocertificazione che è equivalente"...

Pastoret (fuori microfono) - ... non ho detto così...

Frassy (CdL) - ... ha esordito così, ha detto o non ha detto che non c'è una struttura ispettiva? Lo ha detto, Assessore? Questo mi sembra di averlo registrato. Lei ha detto: "non abbiamo una struttura ispettiva"; l'articolo 24 titolato vigilanza, glielo ricordo, dice: "La vigilanza sul regolare esercizio della professione di maestro di sci e delle scuole di sci è demandata, per la rispettiva competenza, agli organi comunali, all'AVMS ed alla struttura regionale competente, che la esercita mediante l'operato di un ispettore scelto tra i maestri di sci aventi un minimo di dieci anni di esercizio... nominato... con decreto dell'Assessore...". Dovrebbe ricordarsi, Assessore, di aver nominato fino a poco tempo fa annualmente - e d'ora in avanti ogni 2 anni - questo ispettore. Al comma 2 dice cosa deve fare l'ispettore: "Nell'ambito delle sue competenze, l'ispettore incaricato verifica la corretta applicazione della legge ed il corretto esercizio della professione di maestro di sci sia in forma individuale che nell'ambito delle scuole di sci e segnala agli organi competenti eventuali casi di abusivismo...", eccetera. Non è vero allora quello che lei dice, Assessore: abbiamo la funzione dell'ispettore, che, fra l'altro, costa alle casse regionali, perché lei si ricorderà che quella deliberazione che annualmente adottate ha un costo, perché quell'ispettore viene pagato...

Pastoret (fuori microfono) - ... parte da un presupposto sbagliato, fa delle abbreviazioni molto sue...

Frassy (CdL) - ... non ho fatto nessuna abbreviazione, perché ho letto testualmente, la invito a prendere la legge n. 44/1999 e lei può verificare che quello che ho detto non era né sintesi, né libere interpretazioni, ma era quello che la Giunta di allora, che, se la memoria non mi inganna la vedeva pienamente coinvolto, aveva approvato. Di conseguenza, quando lei ci dice che non si può fare attività di vigilanza perché non ci sono gli strumenti, dice una falsità: o ha perso un pezzo del "film", o dice una falsità, perché abbiamo un ispettore che annualmente viene pagato dal bilancio regionale per vigilare: questo dice l'articolo 24, Assessore! Inizio allora a pensare che qui vi sia una struttura competente che abbia il gusto masochistico di creare burocrazia, che va ad allontanare quel rapporto fiduciario che ci dovrebbe essere fra l'amministrazione pubblica e le categorie che producono, perché comunque le scuole di sci e i maestri di sci sono categorie che producono reddito e che invece di tanto in tanto vengono chiamate a produrre burocrazia. Assessore, verificato che esiste l'articolo 24 che non mi sembra sia soppresso dal disegno di legge n. 181, verificato che esiste una struttura ispettiva, verificato che esiste un ispettore - perché la struttura ispettiva dice tutto e dice niente -, penso che lei dovrebbe valutare o diversamente argomentare qual è l'accanimento burocratico che lei sta dimostrando nella difesa di questa norma. Norma che sono convinto non ha scritto lei, sono convinto che lei avrà condiviso gli "input" politici, ma che non si sia perso nel dettaglio tecnico. Chi sta all'opposizione certe volte entra anche nel dettaglio tecnico e molte volte questo voler affiancare al ruolo politico anche il ruolo dell'Amministrazione può essere utile per spezzare gli "artigli" della burocrazia. Vorrei ricordare che la I Commissione, soprattutto nella scorsa legislatura, ma ancora all'inizio di questa legislatura si era data il compito di semplificare il "corpus" legislativo, di riscrivere alcune norme in modo che fossero più comprensibili e di immediata applicazione, poi puntualmente ogni volta che si va a scrivere un testo di legge si vanno a creare delle situazioni che invece appesantiscono i rapporti con il cittadino che deve capire, rispettare le leggi stesse.

L'altra falsità rispetto alla realtà è che non può dire che i numeri dei maestri cambiano ad inizio anno, i numeri dei maestri cambiano e possono variare anche in corso d'anno e come la mettiamo? Io posso cambiare scuola di sci...

Pastoret (fuori microfono) - ... ma cosa dici, i requisiti per l'apertura sono quelli...!

Frassy (CdL) - ... ma assolutamente no, Assessore, perché, se vengono meno i numeri dei maestri di sci in base a questa impostazione, dovrebbero venire meno i requisiti, perciò, "se il capello lo si vuole spezzare in quattro", vi sono altre sfaccettature sulle quali sarebbe il caso di fare approfondimenti, ma qui è la filosofia che ci separa, non è solo la politica: è che noi siamo per semplificare le procedure amministrative e lei forse, per giustificare la struttura, per giustificare quello che è diventato il primo stipendificio che è la Regione, deve caricare la struttura di procedure, è questa la differenza culturale che c'è fra noi e la sua Giunta ed è questo che lei non vuol capire. Noi cerchiamo, al di là delle differenze politiche che ci sono, di creare dei meccanismi snelli e non ridondanti; ci sembra di capire anche dalla lettura di questa legge che la filosofia sua e della sua Giunta e della sua maggioranza nelle diverse componenti sia opposta: sia quella di vessare e di opprimere il cittadino di procedure inutili.

Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.

Ottoz (GM) - Non vorrei essere stanco, vorrei dire bonariamente al Presidente, che se questa può essere una cosa ritenuta ostruzionismo, è l'Assessore che sta facendo ostruzionismo agli emendamenti, nel senso che ha cominciato stamani dall'inizio per la prima volta... io non sono in Consiglio dal 1947, ma nei pochi anni che ho fatto non ho mai sentito all'inizio della discussione generale l'Assessore che comincia a spiegare la legge, che di solito conclude la discussione generale; quindi già stamani ha cominciato a fare 2 interventi, anziché uno, e andiamo avanti di questa lena. Se peraltro la legge di cui stiamo parlando fosse stata discussa a fondo in Commissione senza fretta e magari in tutte le Commissioni competenti, non saremmo a questo punto, quindi anziché parlare di ostruzionismo... Devo dire che devo essere stanco, anche ieri ero particolarmente stanco, oggi un po' meno perché ho dormito, ma non ho capito niente della sua risposta alla mia obiezione di prima. Le rifaccio la domanda precisa: cosa non ha funzionato che porta a far sì che non si possa sopprimere questo comma, ossia quali abusi si sono verificati, quali strane situazioni rendono necessario l'istituire una licenza annuale che scade ogni anno, a termine, anziché vigilare con gli strumenti previsti dalla legge e che l'Amministrazione ha nominato per verificare che le scuole che hanno perso le caratteristiche perdano la caratteristica di scuola oppure siano messe in mora in modo che nei tempi più brevi si rimettano a posto secondo le indicazioni dell'Amministrazione, ossia qual è la necessità della licenza annuale? Questa è la domanda, senza girare attorno al punto. Per quale motivo, una volta che una scuola di sci ha ottenuto l'autorizzazione, io gliela posso togliere l'anno dopo, anziché togliergliela solo se in qualunque momento verifico che ha perso le caratteristiche... segnalare che ha perso le caratteristiche e quindi che l'autorizzazione è decaduta o che decadrà entro il... se non si opporrà rimedio ripristinando le condizioni. Le chiedo: cosa rende necessario ed indispensabile la presenza di questo comma o, meglio, cosa succederebbe se non vi fosse tale comma, se preferisce invertire il ragionamento, che semplificherebbe la vita a chi? Alle scuole di sci e quindi ai maestri, perché poi questo equivoco di chi è a favore dei maestri e di chi non lo è sarà utile scioglierlo una volta per tutte.

Mi spieghi a cosa serve questo comma perché io non l'ho capito e non riesco a vedere in che modo sarebbe tarpata la capacità della struttura competente di vigilare e controllare le scuole se tale comma fosse soppresso. Se lei riesce a spiegarmi questa cosa con buon senso, sono disponibile anche a votarle... ma se non me lo spiega, non posso votare contro questo emendamento.

Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Pastoret.

Pastoret (UV) - Ho cercato di spiegarlo, evidentemente non ne sono stato capace. Il collega Ottoz mi ha chiesto cosa non ha funzionato in tutto questo. Finora ha funzionato tutto benissimo, è questa la ragione per cui manteniamo ciò che ha funzionato bene. Detto questo, collega Frassy, lei può dire tante cose, io capisco che sia preso dall'esercizio del suo ruolo; non credo di dire delle falsità e non credo neanche di meritarmi il fatto che lei mi attribuisca una cosa del genere. Detto questo, lei ha capito benissimo cosa volevo dire, se deve poi utilizzare una parte delle cose che io dico per sostenere delle sue tesi, è libero di farlo, ma eviti di dirmi che dico delle falsità. Credo che non sia così, e lei ha capito benissimo cosa volevo dirle.

Frassy (fuori microfono) - ... assolutamente non l'ha capito nessuno!

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 14 del gruppo "La Casa delle Libertà"; ne do lettura:

Emendamento

Il comma 1 dell'articolo 8 è così sostituito:

"1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 44/99 è soppresso.".

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 23

Favorevoli: 6

Contrari: 17

Astenuti: 7 (Comé, Ferraris, Fiou, Lanièce, Salzone, Stacchetti, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy sull'emendamento n. 15.

Frassy (CdL) - Il nostro emendamento incide sulla lettera a) bis del comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 44, l'articolo viene sostituito... ma non cambia nella sostanza. Mentre in precedenza il requisito di ore annue minime di lezione era indistinto, con questa modifica viene differenziato fra le discipline dello sci nordico e quelle dello sci alpino e dello "snowboard" e anche qui non capiamo quale sia il senso di tale differenziazione: 150 per quanto riguarda la discesa e 50 per le discipline nordiche. Riteniamo che questa lettera a) bis così riscritta, come peraltro lo era già al comma precedente, crei un precedente pericoloso che si può sintetizzare nell'espressione "redditometro". Noi andiamo ad avvalorare una presunzione di reddito minimo, che sta in almeno quelle 150 ore di lezione, che devono essere tenute durante la stagione invernale immediatamente precedente. Sappiamo bene come funzionano i vari meccanismi di natura fiscale con tutta una serie di presunzioni sui redditi, sono i cosiddetti "redditometri", gli studi di settore che vanno a classificare i redditi in base alle attività svolte. Nel caso dei maestri di sci, forse in maniera involontaria, ma si è creata una situazione analoga ai cosiddetti "redditometri" inventati dai vari Ministri alle finanze che si sono susseguiti nel tempo: questo vuol dire che, anche in caso di accertamento fiscale, essendoci una norma di legge che dice che devono essere almeno 150 le ore effettuate, anche nel caso in cui il maestro non le abbia effettuate e quindi contabilizzate - questo può accadere nella stazione piccola o per motivi di salute, o per motivi di tipo personale -, c'è il rischio fondato che si possa far riferimento a tale presunzione di reddito. Motivo per cui chiediamo che l'articolo a) bis nel suo testo originario venga stralciato e che non si faccia riferimento ad un numero minimo di ore. Riteniamo sia interesse primario delle scuole di sci che i maestri svolgano effettivamente il servizio per il quale sono coinvolti nella scuola, anche perché non immaginiamo come possa stare in piedi una scuola di sci senza maestri che diano la disponibilità ad impartire le lezioni. Questo meccanismo, che forse ha una funzione nell'ottica di limitare la possibilità di creare ulteriore concorrenza con la nascita di nuove scuole, alla fine rischia di essere un "boomerang" che danneggia gli stessi maestri di sci, per questo ne chiediamo l'abrogazione.

Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.

Ottoz (GM) - Come ho detto stamani all'Assessore durante la riunione alla ricerca della mediazione perduta... cosa succede alle scuole piccole che hanno il numero dei maestri per poter mantenere l'autorizzazione, ma poi per qualche motivo: innevamento insufficiente, variazioni climatiche, stazione piccola con mancanza di cannoni per far la neve, poi non si raggiungono le ore... Al di là della presunzione di reddito che creerebbe un problema ai maestri, in che modo si ritiene che questo debba essere messo in legge, creando una grave pregiudiziale, per salvaguardare le attuali scuole: parlo delle attuali scuole e non di nuove scuole da fare in concorrenza o meno... di posti abbastanza piccoli come le valli laterali di Rhêmes o come... qui abbiamo l'Assessore di zona... di Crevacol, come si affronterebbe, avendo messo in legge dei minimi, il problema di dover poi intervenire sul rinnovo delle autorizzazioni alle scuole?

Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Pastoret.

Pastoret (UV) - È già stata posta stamani la questione del redditometro, l'Assessore Marguerettaz non mi ha suggerito questa introduzione ai fini fiscali (non ascolta non si arrabbia neanche). Ricordo che la lettera a) bis è stata introdotta non nella legge n. 44/1999, ma con una "omnibus" di 2 anni fa, perché si volevano definire i requisiti minimi per poter avere l'apertura di una scuola. Ritengo che debba essere conservata tale questione dei requisiti minimi. Vero è che la norma era abbastanza rigida infine, fra l'altro i Commissari presenti in Commissione si ricorderanno che all'epoca la discussione fu su quel numero di ore che era stato proposto in maniera ben superiore e fu poi ridotto. Per quanto riguarda il fatto che viene giustamente fatto osservare dal collega Ottoz, che ci possono essere delle condizioni tali per cui queste ore non possono essere assicurate, nella nuova formulazione dell'articolo a) bis si dice che l'autorizzazione all'apertura della scuola "può essere eccezionalmente rilasciata anche in difetto del predetto requisito, qualora siano accertati gravi e oggettivi motivi, riconosciuti con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente". Questo significa che, se la stazione non apre perché non è nevicato o apre per un numero di giorni tale che non consente... e ci sono tutte queste condizioni, può essere riconosciuto che l'esistenza di questo difetto non è pregiudizievole affinché nell'anno successivo possa essere costituito l'organico della scuola non alle condizioni delle famose 150 ore.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 15 del gruppo "La Casa delle Libertà"; ne do lettura:

Emendamento

Il comma 3 dell'articolo 8 è così sostituito:

"3. La lettera abis) del comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 44/99 è abrogata.".

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 27

Favorevoli: 7

Contrari: 20

Astenuti: 3 (Ferraris, Fiou, Ottoz)

Il Consiglio non approva.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy sull'articolo 8.

Frassy (CdL) - Sull'articolo nel suo complesso, senza ripetere le considerazioni che abbiamo fatto in riferimento all'introduzione del nuovo testo dell'a) bis, penso che valga la pena soffermarsi sul comma 5. Il comma 5 affronta il problema della direzione delle scuole ed è anche questo un problema sul quale avevamo avuto modo di esprimere le nostre perplessità nel 1999, quando si approvò la legge n. 44. Le risparmio il senso dell'intervento del suo predecessore, che ovviamente sosteneva che era opportuno che vi fosse questa qualifica di direttore della scuola di sci. Avevamo espresso tutta la nostra perplessità su un meccanismo che andava ad irrigidire ulteriormente la libera associazione, sul presupposto che bisognava conseguire il titolo di direttore per poter dirigere la scuola, c'era la norma transitoria, che poi è stata reiterata a più riprese, di fatto con questa modifica viene abolita la qualifica di direttore e la funzione di direttore viene squalificata da qualifica a specializzazione. Con un giochino terminologico il direttore non è più una qualifica, ma è una specializzazione e fin qui, se siete contenti di giocare con le parole, fatelo. Quello che però, dal nostro punto di vista e dal punto di vista di tecnica legislativa, non ha assolutamente senso è scrivere una modifica di tipo discrezionale: "la direzione della scuola sia affidata, preferibilmente, ad un maestro che abbia conseguito la specializzazione...". Le domando cosa voglia dire questo "preferibilmente", perché, se la norma di legge mi lascia tale discrezionalità, non ha senso scriverla, perché, se non seguo questo preferibilmente, non violo nessun precetto dal momento che preferibilmente impone una discrezionalità che rimane in capo alla scuola. Mi chiedo pertanto se non sarebbe stato più chiaro sgombrare dal campo questo tipo di requisito, che, come non era stato conseguito rispetto al concetto di qualifica, abbiamo forti dubbi che possa essere conseguito in futuro rispetto al concetto di specializzazione. La direzione della scuola venga allora lasciata alla libera determinazione degli associati che compongono la scuola stessa, anche perché, così come è scritto, ci potrebbe essere una turbativa nei meccanismi associativi, per cui chi ha conseguito la specializzazione potrebbe spendere questa conseguita specializzazione in virtù dell'avverbio "preferibilmente". Riteniamo che questo modo di legiferare sia un modo non opportuno, perché introduce elementi di discrezionalità e di dubbio nell'applicazione della norma: la norma deve essere sintetica, deve essere chiara. Questa argomentazione insieme alle argomentazioni che abbiamo svolto precedentemente ad illustrazione del nostro emendamento perciò ci portano ad esprimere un voto di contrarietà all'articolo 8 che andrà ora in votazione.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 23

Favorevoli: 21

Contrari: 2

Astenuti: 5 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy sull'articolo 9.

Frassy (CdL) - Solo per mettere in evidenza che anche sull'articolo 9 si è persa l'opportunità di semplificare la procedura per l'autorizzazione, che, così come è scritta al comma 1, prevede un duplice passaggio: le domande di autorizzazione, che sono annuali, perché abbiamo visto che è rimasto il concetto annuale, devono essere presentate alla struttura regionale competente e copia della domanda deve essere altresì trasmessa all'AVMS; poi andiamo a vedere cosa contengono le domande e vediamo che contengono un nutrito elenco. Visto che, in base all'impostazione che voi avete dato, la struttura regionale competente è sinergica con l'AVMS, sarebbe stato opportuno che le scuole le domande le presentassero o all'uno o all'altro dei 2 soggetti e che vi fosse una comunicazione interna per le istruttorie che ci sembra di capire siano distinte. Anche se poi così non è, perché, andando a capire come avviene la concessione dell'autorizzazione, ci pare di capire che l'Assessore rilascia con proprio decreto l'autorizzazione e la rilascia immaginiamo sulla base dell'istruttoria fatta dalla struttura competente, ma questo lo immaginiamo perché, pur nel dettaglio di dire che le domande devono essere trasmesse a 2 strutture differenti, non si capisce alla fine quale sia la struttura che si interfacci con l'Assessorato e non capiamo di conseguenza se l'AVMS deve acquisire la procedura ai fini dell'archiviazione o se abbia un ruolo attivo nella procedura, perché questo né nell'articolo 20, né nel corpo della legge sta scritto.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti: 27

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:

Consiglieri presenti: 28

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:

Consiglieri presenti e votanti: 28

Favorevoli: 21

Contrari: 7

Il Consiglio approva.

Presidente - Vi è l'emendamento n. 2 del gruppo "Arcobaleno", che introduce l'articolo 11bis.

La parola al Consigliere Segretario Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Brevemente, questo emendamento vorrebbe inserire un principio di democrazia all'interno degli organi dell'Associazione valdostana maestri di sci. Potrebbe essere un intervento di ingerenza indebita, ma sappiamo bene che all'interno del Consiglio direttivo dell'Associazione valdostana maestri di sci esistono diversi pesi, in definitiva ogni componente di direttivo ha un peso specifico diverso. Peso specifico diverso che non deriva dal peso della rappresentanza, ma deriva dall'essere inserito in una casella, e faccio un esempio. I direttori delle grandi scuole, quelli che all'allegato A rappresentano le scuole con un numero minimo di maestri effettivi di 30... quelli che hanno, ad esempio, la portata oraria degli impianti... oltre le 15.000 persone... all'interno del Consiglio direttivo hanno peso 4. L'unico rappresentante dei maestri di sci liberi professionisti che raggruppa "tot" centinaia di maestri ha lo stesso peso 4. In definitiva, quindi, si ha una disparità di rappresentanza fra un componente del Consiglio direttivo che rappresenta una scuola che può raggruppare, e qui porto l'esempio della scuola di sci che mi pare la più grossa, 180 maestri, e invece un componente che rappresenta i liberi professionisti che sono più di 400. Come si diceva anni fa in Sudafrica "un cranio un voto", qui vogliamo ristabilire l'equilibrio di rappresentanza, non nel senso che i professionisti dovrebbero contare all'interno del Consiglio direttivo 300, ma ristabilire un equilibrio per cui il rappresentante di un gruppo di maestri che non sono inscritti nelle scuole abbia il suo peso specifico. È questo l'emendamento che presentiamo.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 del gruppo "Arcobaleno", che recita:

Emendamento

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Articolo 11bis

(Modificazione all'articolo 26)

1. Il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 44/1999 è sostituito dal seguente:

"5. Lo statuto dell'AVMS stabilisce le modalità per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione medesima, garantendo la presenza in tali organi dei rappresentanti di tutte le categorie di maestri di sci in misura proporzionale al numero di appartenenti alle stesse. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. Lo statuto prevede l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti, iscritti nel registro dei revisori contabili, del quale fa parte di diritto un componente in rappresentanza della Regione.".".

Consiglieri presenti e votanti: 27

Favorevoli: 7

Contrari: 20

Il Consiglio non approva.

Presidente - Vi è l'emendamento n. 4 del gruppo "Arcobaleno" che introduce l'articolo 11ter.

La parola al Consigliere Segretario Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Era una cosa che volevo già dire prima, che avevo dimenticato. Non accetto l'accusa di ostruzionismo data a chi è intervenuto oggi su questo disegno di legge da parte del Presidente Caveri, perché anche nella sospensione di stamani mi pare che anche il Capogruppo dell'"UV", collega Vicquéry, abbia espresso un po' di malessere nell'affrontare in maniera organica la legge e abbia detto: "si tappa una falla se ne apre un'altra". Era necessario, come ripetuto da alcuni, affrontare meglio tutta la legge regionale, quindi chiedo al Presidente Caveri di ripensare a quello che ha detto. L'emendamento n. 4 va a colpire il fatto che non si sia voluto risolvere un'anomalia già verificatasi nel 1999 ed era quella che l'AVMS stipula polizze di assicurazione collettiva; era questa un'anomalia perché si introduce il concetto di assicurazione obbligatoria, tra l'altro ricordo per il 60% pagata direttamente dall'ente pubblico. Io credo sia per questi professionisti in qualche modo accettabile che vi sia una copertura pubblica di un'assicurazione che è di una categoria privata, vista l'importanza, sono d'accordo, ma si dovrebbe pensare, proprio per evitare che questa opportunità non si trasformi in privilegio per qualcuno, di allargare ancora tale opportunità ad altre professioni, non esistono solo i maestri di sci.

Questo emendamento, come anche l'emendamento n. 5 - che illustrerò in maniera congiunta perché legati - che parla dell'articolo 28, lettera e)... dal punto di vista finanziario, per cui esiste la possibilità che la Regione contribuisca per l'importo del premio annuo di assicurazione fino ad un massimo del 60%. Ricordo, non perché vi ero, ma perché ho letto i resoconti, che (mi permetta, Assessore, nel segno della continuità 1999-2003-2007) l'Assessore a quel tempo ad un emendamento su tale problema dell'assicurazione obbligatoria e del contributo diceva che c'era una logica in questo, ma che l'intenzione, dato che prima della legge n. 44/1999 la Regione copriva il 70%, dopo trasformato nella legge n. 44/1999 nel 60%, era considerarlo l'inizio di un percorso che avrebbe visto poi la Regione piano piano - perché veniva ammesso che questo poteva essere definito un piccolo privilegio per tale categoria - diminuire l'importo e invece non è successo: questo lo aveva dichiarato l'allora Assessore al turismo. Riproponiamo quindi questo emendamento che va nella direzione di abrogare le lettere g) ed e) degli articoli 27 e 28.

Si dà atto che dalle ore 18,43 riassume la presidenza il Presidente Perron.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Pastoret.

Pastoret (UV) - Vede, lei enuncia una buona intenzione, ma la persegue con un mezzo sbagliato, perché, se fosse vera, e credo sia vera l'affermazione che lei fa, ossia "non vogliamo togliere qui, ma estendere ad altri", non è abrogando qui che giunge ad una soluzione. Qui c'è un'altra questione, che ho già rappresentato stamani e che ripeto qui: a me sta bene discutere gli emendamenti relativi al disegno di legge che abbiamo presentato, qui andiamo a toccare altre cose. Se è vera l'affermazione fatta per cui questo disegno di legge sarebbe pasticciato, nel momento in cui andiamo ad "azzopparlo" anche in altri articoli che non abbiamo preso in considerazione, credo che peggioreremmo la questione. Le rispondo perché tanto le dovevo... nel senso che è corretto che le risponda su un emendamento, ma la ragione fondamentale per la quale chiedo alla maggioranza di non accettarlo è quella che questo emendamento interviene su una parte della legge che non era stata posta all'attenzione della discussione.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 4 du groupe "Arcobaleno", qui récite:

Emendamento

Dopo l'articolo 11bis, inserito dall'emendamento n. 2, è inserito il seguente:

"Art. 11ter

(Modificazione all'articolo 27)

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 44/1999 è abrogata.".

Conseillers présents et votants: 26

Pour: 7

Contre: 19

Le Conseil n'approuve pas.

Président - A l'article 12 il y a l'amendement n° 5 du groupe "Arcobaleno", qui récite:

Emendamento

Dopo il comma 1 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

"1bis. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 44/1999 è abrogata.".

Je le soumets au vote:

Conseillers présents et votants: 26

Pour: 7

Contre: 19

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'article 12:

Conseillers présents: 30

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 8 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 13:

Conseillers présents: 30

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 8 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Ottoz, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Le Conseil approuve.

Président - A l'article 14 il y a l'amendement n° 3 du groupe "La Casa delle Libertà", ainsi que l'amendement n° 3 du groupe "Arcobaleno".

La parole au Vice-président Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - L'emendamento n. 3 sopprime l'articolo 14 in "toto" perché introduce dei requisiti numerici attraverso l'allegato A che vanno a raddoppiare il numero minimo di maestri effettivi che devono essere presenti nelle scuole a seconda delle dimensioni che hanno le località, sulla base della portata oraria degli impianti. Ci sembra un'ulteriore limitazione e un ulteriore blocco della possibilità di creare nuove scuole in Valle, regolarmente autorizzate, e a questo limite numerico e anche per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 19 come è stato modificato poc'anzi si allinea anche una norma che a noi sembra iniqua, poiché questi requisiti numerici non si applicano ai fini delle successive autorizzazioni annuali alle scuole di sci già autorizzate, alle quali continuano ad applicarsi i requisiti numerici vigenti antecedentemente. In poche parole si crea una norma estremamente rigorosa per le future costituende eventuali scuole, mentre quelle che si sono già costituite possono avere requisiti soggettivi che non rappresentano la nuova disciplina di cui all'allegato A e di cui all'articolo 19 così modificato. Ci piacerebbe che lei giustificasse tale scelta, Assessore, in quanto questa va a consolidare non tanto determinati diritti, ma soprattutto dei privilegi veri e propri, che impediscono il libero accesso nel mercato anche delle scuole, di nuovi soggetti e nuovi enti che potrebbero legittimamente presentarsi sulla base dei numeri finora osservati. Il raddoppio di tali entità numeriche sta a significare questa volontà di inibizione dell'accesso nel mercato dei maestri di sci di nuovi enti che abbiano i requisiti professionali, le capacità che già oggi dimostrano di avere altre scuole; di qui la richiesta di sopprimere con il nostro emendamento l'articolo 14.

Président - La parole au Conseiller Secrétaire Venturella.

Venturella (Arc-VA) - La "ratio" di fondo è la stessa del nostro emendamento e di quello dei colleghi; la differenza è che vorremmo aggiungere: "o in corso di autorizzazione" per garantire una certa libertà di movimento a quelle che sono in corso di autorizzazione.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Pastoret.

Pastoret (UV) - J'ai déjà essayé d'exposer ce matin toutes les raisons des renforcements numériques qu'on a introduits dans cette loi et qui sont nécessaires pour ouvrir une nouvelle école. Aucune intention de censurer ou de limiter l'activité, moi je pense que, si les projets sont bons, si un projet peut avoir de l'intérêt, il n'y aura aucune difficulté à avoir le nombre des moniteurs aptes à créer une école. J'ai aussi dit que la Région finance des interventions sur les écoles et qu'il nous semble qu'un certain nombre minimal soit indispensable si on ne veut pas que des structures continuent à se multiplier en faisant retomber sur la Région aussi toute une série de dépenses. En plus il y a des localités où il y a des écoles qui ont surgi dans le temps et qui n'ont même pas su tenir le marché, car après quelque temps elles ont fermé parce qu'elles n'avaient pas une disponibilité dans l'organique des écoles suffisante à faire face à la requête du marché, qui est encore quelque chose dont on doit tenir compte. Voilà une raison pour laquelle nous allons modifier ce numéro.

D'autre part, pour ce qui est de l'amendement du collègue Venturella, il me semble qu'il s'agit là d'un amendement... "... scuole già autorizzate o in corso di autorizzazione...", cela aurait été possible si nous ne nous trouvions pas dans le cas que je vous ai illustré aujourd'hui, parce qu'on ne pouvait, n'y ayant aucun directeur en possession de la spécialisation, pas autoriser aucune école et donc pour ces raisons les requêtes parvenues de la part de l'Association "non erano in corso di autorizzazione, ma erano caducate per mancanza di elementi per...". Voilà, c'est sur la base de ces critères qui est dépassé pour la question des 7 années passées pour la spécialisation, "non c'è nulla in corso di autorizzazione", mais c'est une procédure qui va s'ouvrir toute nouvelle, donc je vous demanderais de le retirer l'amendement, car il n'a pas de sens.

Président - La parole au Conseiller Secrétaire Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Per dichiarare che ritiriamo l'emendamento.

Presidente - L'emendamento n. 3 del gruppo "Arcobaleno" è ritirato; ne do lettura per il verbale:

Emendamento

Al comma 2 dell'articolo 14, dopo le parole "già autorizzate" sono inserite le parole "o in corso di autorizzazione".

La parola al Vicepresidente Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - Per dichiarazione di voto. Noi invece manteniamo l'emendamento, anche perché le argomentazioni dell'Assessore non sono state affatto convincenti. Qui si va a raddoppiare immediatamente i requisiti numerici previsti, naturalmente creando delle situazioni di difficoltà oggettiva nel poter creare delle nuove strutture scolastiche. Vedo tra l'altro, e colgo l'occasione per dirlo adesso, alcuni colleghi della IV Commissione, in particolare il Presidente Praduroux che soffrono questa maratona di dibattito sul disegno di legge, è il sintomo di quella frettolosità che purtroppo riguarda i lavori di Commissione, secondo la quale si vuole sempre licenziare di corsa delle norme che sono ricche di osservazioni e spunti tecnici, sui quali sarebbe più opportuno riflettere. Credo che la maratona di oggi sia proprio uno di questi casi, questo penso che, anche se fosse tardivo, possa essere un tesoro per il futuro affinché si eviti di licenziare in fretta e furia delle modifiche legislative così corpose anche come impalcatura giuridica e arrivare qui in aula e magari sbuffare o addormentarsi perché i Consiglieri di opposizione legittimamente presentano una serie di emendamenti che sono tutti fondati, argomentati e sono stati illustrati con dei ragionamenti che hanno una loro "ratio".

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 3 du groupe "La Casa delle Libertà", qui récite:

Emendamento

L'articolo 14 è soppresso.

Conseillers présents: 27

Votants: 25

Pour: 5

Contre: 20

Abstentions: 2 (Ottoz, Stacchetti)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'article 14:

Conseillers présents: 28

Votants: 24

Pour: 22

Contre: 2

Abstentions: 4 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Venturella)

Le Conseil approuve.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 dell'Assessore Pastoret, che recita:

Emendamento

1. Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

"Articolo 14bis

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai procedimenti, preordinati al rilascio delle autorizzazioni all'apertura di scuole di sci, già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti alla medesima data.

2. In sede di prima applicazione, le domande per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di scuole di sci per la stagione 2007/2008 possono essere presentate entro e non oltre il 15 dicembre 2007.".

Consiglieri presenti: 28

Votanti: 24

Favorevoli: 22

Contrari: 2

Astenuti: 4 (Bortot, Fontana Carmela, Ottoz, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 15 vi è l'emendamento n. 6 del gruppo "Arcobaleno", che recita:

Emendamento

L'articolo 15 è soppresso.

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 27

Favorevoli: 4

Contrari: 23

Astenuti: 3 (Frassy, Ottoz, Tibaldi)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'allegato A:

Consiglieri presenti: 27

Votanti: 26

Favorevoli: 20

Contrari: 6

Astenuti: 1 (Ottoz)

Il Consiglio approva.

Presidente - La parola al Consigliere Segretario Venturella, per dichiarazione di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Venturella (Arc-VA) - Vorremmo brevemente illustrare la nostra posizione. Nel 1999 ci eravamo astenuti sulla legge n. 44/1999, ora non ce la sentiamo di astenerci perché questo disegno di legge peggiora alcune cose, perché rende ancor più difficile l'esercizio della libera professione, dà un segnale di chiusura eccessiva e di controllo dirigistico alle legittime richieste di trasparenza e democrazia. Il nostro voto sarà contrario.

Si dà atto che dalle ore 19,10 presiede il Vicepresidente Lanièce.

Presidente - La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (CdL) - Penso che giunti a questo punto la dichiarazione di voto possa essere telegrafica, perché gran parte delle motivazioni che ci porteranno ad esprimere il voto finale contrario a tale disegno di legge sono state esplicitate durante l'attento ed approfondito esame dell'articolato. In estrema sintesi pensiamo di dover solo riassumere gli elementi centrali di questo voto di contrarietà. Un'occasione, per certi versi, mancata, ossia quella di adeguare ed interpretare questa normativa regionale alle effettive esigenze del settore in cui si interviene. Si dice che non devono essere fatte le leggi "ad personam", in questo caso per alcuni passaggi di tale provvedimento abbiamo potuto constatare che è stato fatto di peggio, anziché le leggi "ad personam", che sono già delle leggi di per sé odiose, si è riusciti a fare una legge "contra personam", nel senso che alcune norme sono state assunte non per un'esigenza di prospettiva, ma per contrastare delle esigenze e delle realtà che già si erano manifestate sul campo della normativa che consentiva determinate forme di associazionismo. È una legge che mantiene quel dirigismo che era già stato introdotto dalla legge n. 44/1999, una legge dove si continua a confondere il ruolo dell'associazionismo con il ruolo di tenuta degli albi, piuttosto che degli ordini professionali, una legge che non ha fatto tesoro degli errori, tanti, che avete fatto nel 1999. Una parte di quegli errori sono "venuti al pettine" in una serie di modifiche che avete dovuto apportare ed erano errori che avevamo denunciato fin dal 1999, pensiamo di essere facili "Cassandre" nel dire che quanto prima il Consiglio regionale si troverà nell'esigenza di dover porre mano all'ennesima revisione della legge n. 44. Sono tutti questi motivi, insieme a quelli meglio enunciati nei puntuali interventi fatti sull'articolato e sugli emendamenti, che ci portano a ribadire, come già avevamo fatto nel 1999, il nostro voto di totale contrarietà a tale disegno di legge.

Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.

Ottoz (GM) - Sono stato e sarei fortemente tentato, anche per il modo in cui sono andate tutte le votazioni sugli emendamenti, di votare contro questa legge; 2 motivi mi trattengono dal votare contro per cui annuncio la mia astensione, scherzando potrei dire l'astensione del mio gruppo: primo motivo, ho votato la dichiarazione di urgenza perché ho colto nelle varie dichiarazioni a volte chiare, a volte meno chiare, a volte frammentarie dell'Assessore Pastoret che la legge è comunque urgente per poter concedere le autorizzazioni in tempo per la stagione invernale. Questo mi sembra debba essere responsabilmente tenuto nel conto, perché le scuole sono un patrimonio importante e svolgono una funzione fondamentale, anche se questa legge più che "ad personam" o "contra personam", mi sembra "ad personas" e "ad scholas", permettetemi la battuta. Mi auguro che questo provvedimento, su cui mi asterrò per i motivi che ho detto, non sia impugnato, perché ritengo che esistano alcuni profili che potrebbero far sì che ci dobbiamo tornare sopra assai presto, per cui mi auguro che, per il tranquillo lavoro dei maestri di sci, non sia impugnato. Ritengo che questo sia molto probabile, in particolare un preclaro componente del gruppo dell'"Union" stamani mi ha espresso la stessa opinione, dicendo: "questa roba tanto va a finire che la impugnano, dopodiché le dinamiche di gruppo e il gioco delle parti fanno sì che sia necessario fare delle volte buon viso a cattivo sci". Le cose che non mi sono piaciute è inutile che le ripeta; l'illustrazione degli emendamenti è stata troppo ridondante secondo il Consigliere Cesal e non voglio annoiarlo ulteriormente, confermo che mi asterrò su questa legge.

Presidente - La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Fosson.

Fosson (UV) - Non ho parlato tutto il giorno di questa categoria dei maestri di sci, a cui mi onoro - sottolineo 2 volte: "mi onoro" - di appartenere. Si è parlato a lungo di questa Associazione valdostana maestri di sci come di una casta, forse è di moda. Vorrei sottolineare come l'AVMS abbia garantito un'alta qualità della professione nel tempo, ha contrastato un abusivismo che, quando noi eravamo giovani, era veramente imperante, come ha dato una compattezza a tutta la categoria, anche iniziative di solidarietà quali le divise per la Thailandia... ha permesso una programmazione comune delle sinergie molto importante e soprattutto ha sempre garantito una democraticità. La rappresentatività è sempre stato uno dei concetti fondamentali dell'Associazione, che ha sempre svolto delle assemblee libere dove ognuno ha potuto esprimersi, votare... quindi ringrazio il lavoro fatto attorno a questo provvedimento, che ha dato a tale Associazione la possibilità di continuare e di affrontare i nuovi rischi e le nuove battaglie del futuro. Diminuire o sminuire il valore di questa Associazione che storicamente ha dato una così grande importanza al settore mi sarebbe dispiaciuto e non l'avrei approvata, per cui confermo il mio voto favorevole.

Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Pastoret.

Pastoret (UV) - Très brièvement. Tout le monde est fatigué, la discussion a été longue. Je remercie tous ceux qui sont intervenus et qui ont proposé des amendements, des éléments de discussion, car je pense qu'une démocratie est mûre pas seulement quand elle approuve des choses, mais aussi quand elle débat des problèmes qui, eux, peuvent peut-être ou ne pas être appreciés aujourd'hui et peuvent devenir intéressants dans le futur. Je voulais dire, premièrement, qu'on aurait pu modifier les paramètres pour l'ouverture des écoles, l'annexe A, par une simple délibération du Gouvernement sans besoin de venir ici; donc, si intention il y avait de faire une intervention de punition par rapport à quelqu'un, il aurait suffi une simple délibération du Gouvernement. L'enjeu était une autre, le problème était un autre, surtout il y en avait un réel concernant les 7 ans qui sont arrivés à échéance et là pour les 7 ans il suffisait de faire comme dans le passé: on mettait une petite disposition dans l'"omnibus", personne n'aurait parlé de rien. J'estime que cette salle est la salle où le débat politique et démocratique doit se faire sous les yeux de tout le monde. Je regrette si j'ai donné l'impression de vouloir faire une bataille privée de cette question, ce n'est pas ainsi et absolument je n'ai pas eu l'intention de mettre "le chapeau" sur la catégorie. Je pense que la catégorie devra se savoir grée à tout le monde pour avoir débattu des problèmes qui la concernent. Je regrette qu'il y ait eu des incompréhensions et quelques mots qui sont allés au-delà des lignes d'un côté comme de l'autre. Si j'en ai été auteur je m'en excuse, comme je me suis senti un peu touché par quelques affirmations exagérées, mais cela je ne le tiens déjà plus en compte.

Forse sarà impugnata questa legge, bene, che sia impugnata. La Giunta e la maggioranza ritiene, ma penso che tutto il Consiglio debba ritenere, anche coloro che sono stati contro tale provvedimento, che qui abbiamo esercitato un diritto di questo Consiglio e di questa Regione derivante da delle competenze che ci sono statutariamente affidate. Se bisogna modificare delle cose, giungere a delle composizioni diverse dei problemi, credo che vi siano alcune strade: la prima, di avere un dialogo all'esterno; la seconda, eventualmente di intervenire qui sui problemi. Se poi tutto questo non sarà preso in considerazione, e non credo sia il caso dei miei colleghi che stanno qui, di qualsiasi colore politico, ma da qualcun altro che vorrà intervenire in modo pesante con impugnative e con ricorso alla Corte costituzionale, è libero di farlo. Saremo onorati di difendere le prerogative di questa Regione.

Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge n. 181:

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 28

Favorevoli: 23

Contrari: 5

Astenuti: 2 (Fontana Carmela, Ottoz)

Il Consiglio approva.