Oggetto del Consiglio n. 204 del 5 aprile 1978 - Verbale

OGGETTO N. 204/78 - RIAPPROVAZIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "ORGANI, UFFICI E PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE".

Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul seguente oggetto: "Riesame e riapprovazione del disegno di legge n. 317, già approvato dal Consiglio con provvedimento n. 383, in data 10 novembre 1977, concernente: Organi, uffici e procedure per la programmazione regionale", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.

Fa presente che il disegno di legge è stato rinviato non vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento con la sottoriportata lettera in data 19 dicembre 1977, prot. n. 5464:

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Ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta si rinvia non vistata la legge regionale in oggetto per il seguente motivo.

L'articolo 20 che autorizza l'assunzione di personale a contratto senza peraltro specificare la durata degl'incarichi e il contingente numerico entro il cui ambito può essere disposta l'assunzione, contrasta con il principio fondamentale dell'ordinamento del pubblico impiego desumibile dall'articolo 25 della Legge 28.10.1970, n. 775 e dal D.P.R. 31.5.1971 n. 276 - riconducibile ai principi sanciti con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione secondo cui il personale della P.A. deve essere di ruolo e solo in presenza di esigenze eccezionali e soprattutto indilazionabili, per periodo di tempo predeterminati, mediante procedure che garantiscano il diritto inderogabile della totalità dei cittadini della Repubblica ad accedere ai pubblici uffici, è possibile disporre l'assunzione temporanea di personale con incarico comunque non immediatamente rinnovabile alla scadenza onde non favorire l'insorgenza di aspettative di definitiva sistemazione nell'impiego.

Osservasi inoltre che l'articolo 10, 4° comma, non stabilendo la misura del compenso mensile spettante al Presidente ed al Vice Presidente del Comitato Tecnico e demandando siffatti determinazione ad una mera deliberazione del Consiglio regionale, sembra contrastare con la esigenza della chiarezza e della certezza della spesa pubblica.

Rilevasi infine che l'articolo 16 indica erroneamente una data ormai decorsa per l'approvazione da parte del Consiglio regionale della pianta organica degli uffici della Programmazione e che la norma finanziaria di cui all'articolo 18 prevede la copertura della spesa mediante un maggior gettito dell'entrate tributarie, senza peraltro dimostrare l'attendibilità delle maggiori entrate stesse e la loro disponibilità per la copertura della spesa in questione.

IL PREFETTO PRESIDENTE

F.to: Ugo Godano

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Il Presidente della Giunta ANDRIONE illustra brevemente la proposta, annunciando la presentazione di alcuni emendamenti al testo del disegno di legge.

Il Consigliere LANIVI annuncia il voto contrario del Gruppo D.P. del disegno di legge in esame in quanto non ne ritiene logica la presentazione alla scadenza della legislatura, essendo la programmazione uno dei temi qualificanti che una maggioranza, all'atto del suo insediamento, dovrebbe affrontare per portare avanti gli obiettivi che intende perseguire. A suo giudizio nella stesura del disegno di legge non si è tenuto conto delle esperienze maturate nel settore in questi ultimi dieci anni.

Il Consigliere MONAMI annuncia il voto favorevole del Gruppo Comunista alla riapprovazione del disegno di legge facendo rilevare che si sarebbero evitati i rilievi dell'organo di controllo se per la copertura dei posti previsti nella pianta organica degli uffici di programmazione fossero stati previsti concorsi pubblici anziché interni, come già suggerito, attraverso la presentazione di emendamenti, da parte del P.C.I..

Fa presente che il Gruppo P.C.I. riproporrà all'esame del Consiglio gli emendamenti già presentati nel corso dell'adunanza consiliare del 10 novembre 1977.

Il Consigliere MANGANONI annuncia il proprio voto contrario alla riapprovazione del disegno di legge in questione, nutrendo forti perplessità sull'utilità della istituzione degli uffici di Programmazione.

Il Presidente DOLCHI constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Si dà atto che al disegno di legge sono stati presentati dalla Giunta regionale i seguenti emendamenti:

CAPO III (Organi della Programmazione regionale)

Articolo 10 - Gli ultimi due commi sono sostituiti dal seguente:

"Per ogni seduta del comitato competono ai partecipanti una medaglia di presenza e, qualora non risiedano nel Comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio. L'importo della medaglia di presenza è di lire 25.000 lorde per il Presidente del Comitato, di lire 20.000 lorde per il Vice Presidente, di lire 15.000 lorde per gli altri membri. Il rimborso delle spese di viaggio è stabilito nella misura prevista per i dipendenti regionali".

Dopo l'articolo 13 aggiungere i seguenti:

Articolo 14

Nella pianta organica dei posti e del personale della Segreteria generale dell'Amministrazione regionale, nonché nelle tabelle d'attuazione della carriera economico a ruolo aperto di cui agli allegati A) e C) alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono aggiunti i nuovi posti, appartenenti al ruolo amministrativo, elencati nella tabella allegata alla presente legge.

Articolo 15

L'Amministrazione regionale ha facoltà di bandire concorsi, anche interni, per soli titoli, per la copertura dei posti appartenenti al gruppo regionale A/3 presso l'Ufficio studi e programmazione e presso l'Ufficio documentazione e statistica. Detti concorsi, se riservati al personale di ruolo in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, possono essere integrati da colloquio per l'accertamento della conoscenza dell'ordinamento regionale della Valle d'Aosta; negli altri casi, devono, comunque, prevedere anche un colloquio preliminare per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, nonché dell'ordinamento regionale della Valle d'Aosta.

Per la nomina ai posti di cui al comma precedente, è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in sociologia o in statistica o in informatica, salvo che si tratti di personale titolare da almeno cinque anni di posto di ruolo della carriera di concetto, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio abbia riportato la qualifica di "ottimo".

In caso di concorso per soli titoli, limitatamente al personale che abbia prestato servizio ininterrotto per almeno cinque anni in uffici pubblici aventi istituzionalmente compiti in ordine allo studio e alla ricerca in materia programmatoria, nonché all'attività di programmazione, la percentuale minima prevista dal secondo comma, ultima parte, dell'articolo 90 della legge 28 luglio 1956, n. 3, non può essere inferiore ai quattro quinti del punteggio a disposizione di ciascun commissario.

Norme transitorie e finali.

L'articolo 14 diviene articolo 16.

L'articolo 15 diviene articolo 17.

L'articolo 16 è soppresso.

L'articolo 17 diviene articolo 18.

Articolo 19 (vedi allegato).

L'articolo 20 è soppresso.

Art. 19

(Oneri finanziari)

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge valutate in annue lire 138.000.000, graveranno per lire 10.000.000 sul capitolo 385, di natura obbligatoria, per lire 58.000.000 sul capitolo 420 e per lire 70.000.000 sul nuovo capitolo 1050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte:

a) quanto a lire 10.000.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 385 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978;

b) quanto a lire 22.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 385 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978;

c) quanto a lire 58.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978 (partita n. 1 dell'elenco allegato E del bilancio medesimo)

d) quanto a lire 48.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978 (partita n. 5 dell'elenco allegato E del bilancio medesimo).

Gli aumenti di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale di cui alla presente legge sono approvati, a decorrere dal 1979, con legge di bilancio.

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvata del bilancio di previsione.

Art. 20

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 385

che si modifica come segue: Indennità, medaglie di presenza e rimborso spese ai componenti gli organi della programmazione regionale (legge regionale ...... n....... )

£. 22.000.000

Capitolo 2175

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato E)

£. 106.000.000

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________

Totale

£. 128.000.000

Variazioni in aumento:

Capitolo 420

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria Generale e della Segreteria particolare e Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta

£. 58.000.000

Capitolo 1050

di nuova istituzione - Spese varie per gli uffici studi, programmazione, documentazione e statistica (legge regionale ....... n. ......)

£. 70.000.000

_____________

Totale

£. 128.000.000

Allegato D annesso alla legge regionale ........... n. ........... è aggiunto il capitolo 385.

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE .....................

ELENCO DEI NUOVI POSTI ISTITUITI PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE

QUALIFICHE

POSTI

CARRIERA

GRUPPI REGIONALI

Capo ufficio

2

direttiva

A/3

Segretario

3

di concetto

B

Coadiutore

2

esecutiva

C

Il Consigliere MONAMI ribadendo le osservazioni fatte durante il precedente intervento sull'opportunità di indire concorsi pubblici per la copertura dei posti previsti nella pianta organica, propone di sostituire al 2° rigo dell'articolo 15 le parole "anche interni" con "pubblici".

Il Presidente della Giunta ANDRIONE fa presente che se si vuole scegliere solamente la strada del concorso pubblico e precludere la possibilità dello svolgimento di concorsi interni, si deve proporre l'abrogazione dell'articolo 15.

Il Consigliere TAMONE fa presente l'opportunità di prevedere anche la possibilità dello svolgimento di concorsi interni.

Il Presidente DOLCHI propone una sospensione della seduta al fine di consentire un incontro chiarificatore tra i Capi Gruppo.

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Si dà atto che la seduta è sospesa alle ore 18,30 e riprende alle ore 18,43.

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Il Presidente DOLCHI alla ripresa dei lavori, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in esame dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato con voti favorevoli ventuno e voti contrari sette (Consiglieri presenti e votanti: ventotto).

Articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Si dà atto che gli articoli controindicati sono approvati con voti favorevoli ventidue e voti contrari otto (Consiglieri presenti e votanti: trenta).

Articolo 10.

Si dà atto che l'emendamento soppressivo del 4° e 5° comma dell'articolo 10 è approvato con voti favorevoli ventidue (Consiglieri presenti trenta, votanti e favorevoli ventidue astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Si dà atto che l'emendamento sostitutivo del 4° e 5° comma dell'articolo 10 è approvato con voti favorevoli ventidue e voti contrari otto (Consiglieri presenti e votanti: trenta).

Si dà atto che l'articolo 10 così emendato è approvato con voti favorevoli ventidue e voti contrari otto (Consiglieri presenti e votanti: trenta).

Articoli 11, 12, 13 e 14.

Si dà atto che gli articoli contro indicati sono approvati con voti favorevoli ventidue e voti contrari otto (Consiglieri presenti e votanti: trenta).

Articolo 15.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE propone di emendare ulteriormente l'articolo in questione che rimarrebbe così formulato:

Art. 15

L'Amministrazione regionale ha facoltà di bandire concorsi, anche interni, per titoli ed esami, per la copertura dei posti appartenenti al gruppo regionale A/3 presso l'ufficio studi e programmazione e presso l'Ufficio documentazione e statistica.

Per la nomina ai posti di cui al comma precedente, è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in sociologia o in statistica o in informatica, salvo che si tratti di personale titolare da almeno cinque anni di posto di ruolo della carriera di concetto, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio abbia riportato la qualifica di "ottimo".

Si dà atto che gli ulteriori emendamenti proposti dal Presidente della Giunta sono approvati con voti favorevoli sedici e voti contrari uno (Consiglieri presenti: trenta; votanti: diciassette, astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Chincheré, Crétier, Dolchi, Fournier, Lanivi, Lustrissy, Maquignaz, Monami, Pollicini, Quey e Siggia).

Si dà atto che l'articolo 15 così emendato, è approvato con voti favorevoli sedici e voti contrari quattordici (Consiglieri presenti e votanti: trenta).

Articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

Si dà atto che gli articoli controindicati nel nuovo testo proposto dalla Giunta regionale sono approvati con voti favorevoli ventuno e voti contrari nove (Consiglieri presenti e votanti trenta).

Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i ventun articoli del disegno di legge regionale in esame e la tabella allegata, modificato come da emendamenti proposti dal Presidente della Giunta, sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Fournier e Tamone, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trenta;

- Voti favorevoli: venti;

- Voti contrari: dieci.

Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Organi, uffici e procedure per la programmazione regionale".

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Disegno di legge regionale n. 317

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .......... n. ....: "Organi, uffici e procedure per la programmazione regionale".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

FINALITÀ E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 1

(Principi generali e finalità della legge)

La Regione, per rendere intrinsecamente coerente l'insieme delle decisioni proprie e degli altri enti pubblici e per indirizzare l'iniziativa privata al perseguimento delle finalità collettive, assume la programmazione regionale come metodo di governo finalizzato alla promozione e alla disciplina dello sviluppo economico, sociale e di assetto territoriale della Comunità valdostana, con particolare riguardo al superamento degli squilibri esistenti nell'ambito regionale.

A tal fine la Regione adotta un piano regionale di sviluppo secondo le norme della presente legge.

Art. 2

(Soggetti della programmazione regionale)

I soggetti della programmazione regionale sono tutte le strutture in cui si articola l'Amministrazione pubblica degli enti locali in Valle d'Aosta.

La Regione, da un lato, partecipa come soggetto attivo, mediante proposte, al processo di programmazione nazionale, dall'altro, assicura il concorso degli enti locali e l'apporto autonomo delle organizzazioni sociali al processo di programmazione regionale.

CAPO II

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO E SUE ARTICOLAZIONI

Art. 3

(Connotati del piano regionale di sviluppo)

Il piano regionale di sviluppo copre un arco temporale di cinque anni ed è scorrevole, nel senso che viene aggiornato annualmente, anche in relazione alla variazione progressiva dei singoli anni di riferimento.

Esso definisce quanto segue:

a) la situazione economica, sociale e di assetto territoriale della Regione, anche in relazione ai risultati ottenuti con gli interventi attuati in precedenza, ed i suoi prevedibili sviluppi;

b) le indicazioni per la programmazione economica e sociale e gli indirizzi per l'assetto territoriale della Regione, di cui al 1° comma dell'articolo 15 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, con specificazione degli obiettivi di massima da raggiungere, delle scelte di intervento da effettuare, articolate nel tempo e sul territorio, delle risorse finanziarie interne ed esterne che la Regione prevede di acquisire e di impiegare;

c) le proposte per la programmazione nazionale.

Art. 4

(Formazione ed approvazione del piano regionale di sviluppo)

Il piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti annuali sono predisposti dalla Giunta regionale entro il mese di giugno ed approvati con deliberazione dal Consiglio regionale entro il mese di settembre di ciascun anno.

Art. 5

(Efficacia del piano regionale di sviluppo)

Il piano regionale di sviluppo costituisce il quadro di riferimento dell'attività politico-amministrativa della Regione.

Gli strumenti di pianificazione e di gestione di competenza della Regione e degli altri enti regionali e locali dovranno essere espressamente riferiti alle indicazioni e agli indirizzi del piano regionale di sviluppo.

Art. 6

(Attuazione del piano regionale di sviluppo)

Il piano regionale di sviluppo si attua principalmente mediante:

a) il piano di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3;

b) il programma pluriennale di attività e di spesa della Regione, di cui al successivo articolo 7;

c) il bilancio preventivo annuale della Regione;

d) le leggi e gli atti amministrativi della Regione;

e) i piani pluriennali, i programmi annuali e i piani urbanistici comprensoriali di cui al Titolo III della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni;

f) i bilanci preventivi annuali e gli atti amministrativi delle Comunità Montane e degli enti locali;

g) i piani di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, gli eventuali programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge dello Stato 28 gennaio 1977, n. 10, i bilanci preventivi annuali e gli atti amministrativi dei comuni o loro consorzi;

h) i programmi, i bilanci preventivi e gli atti amministrativi degli altri enti regionali non territoriali.

Art. 7

(Connotati del programma pluriennale di attività e di spesa della Regione)

Il programma pluriennale di attività e di spesa ha le stesse caratteristiche di durata e di scorrevolezza del piano regionale di sviluppo, di cui costituisce strumento di attuazione.

Esso definisce quanto segue:

a) lo stato di attuazione dei programmi precedenti;

b) le azioni programmatiche ed i progetti di intervento da attuare, articolati in ordine agli obiettivi specifici da raggiungere, agli ambiti territoriali interessati, agli organismi pubblici o privati deputati alla loro predisposizione e attuazione;

c) il bilancio pluriennale preventivo, che rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione statale e regionale già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.

Art. 8

(Formazione ed approvazione del programma pluriennale di attività e di spesa della Regione)

Il programma pluriennale di attività e di spesa della Regione è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale con la legge di approvazione del bilancio preventivo annuale della Regione.

CAPO III

ORGANI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 9

(Ufficio studi e programmazione)

È istituito, nell'ambito della Segreteria generale, l'Ufficio studi e programmazione.

L'Ufficio studi e programmazione coadiuva la Giunta regionale nei seguenti adempimenti tecnici: analisi delle informazioni relative alla programmazione regionale; elaborazione, aggiornamento e verifica del piano regionale di sviluppo e del programma pluriennale di attività e di spesa; predisposizione del bilancio preventivo annuale della Regione; verifica di compatibilità degli strumenti di piano e di programma degli enti locali e regionali con il piano regionale di sviluppo e con il programma pluriennale di attività e di spesa.

L'Ufficio studi e programmazione svolge anche i compiti di segreteria del Comitato tecnico e della Commissione consultiva regionale per la programmazione, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Art. 10

(Comitato tecnico per la programmazione regionale)

Nell'ambito degli adempimenti di cui alla presente legge, che richiedono per la loro attuazione particolare competenza tecnico-scientifica, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi di un Comitato tecnico di sette membri esperti da designare con deliberazione della Giunta stessa.

Con la medesima deliberazione la Giunta regionale nomina, nell'ambito delle persone designate, un Presidente e un Vice Presidente, e definisce le modalità di funzionamento del Comitato.

Il Presidente - o, in sua assenza, il Vice Presidente - ha il compito di coordinare i lavori del Comitato.

Per ogni seduta del Comitato competono ai partecipanti una medaglia di presenza e, qualora non risiedano nel Comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio. L'importo della medaglia di presenza è di lire 25.000 lorde per il Presidente del Comitato, di lire 20.000 lorde per il Vice Presidente, di lire 15.000 lorde per gli altri membri. Il rimborso delle spese di viaggio è stabilito nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 11

(Commissione consultiva regionale per la programmazione)

È istituita la Commissione consultiva regionale per la programmazione con il compito di esprimere, su richiesta della Giunta regionale, pareri in ordine ai contenuti del piano di sviluppo e agli strumenti di pianificazione di cui ai punti a), b), c), e) dell'articolo 6 della presente legge.

I pareri della Commissione sono obbligatori ma non vincolanti.

La Commissione è così composta:

- sette rappresentanti delle forze politiche presenti in Consiglio, designati dai rispettivi Capi Gruppo, con compiti di coordinamento. Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione vengono eletti dai predetti rappresentanti nel loro ambito;

- il Presidente o un membro del direttivo suo delegato e un Consigliere designato dalla minoranza, per ciascuna delle Comunità Montane istituite ai sensi della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni;

- il Presidente dell'Associazione Sindaci o un suo delegato;

- quattro rappresentanti dei lavoratori designati, rispettivamente, dalla CISL, dalla CGIL, dal SAVT e dalla UIL;

- il rappresentante della SDAI della Valle d'Aosta;

- due rappresentanti dei datori di lavoro designati, rispettivamente, dall'Associazione Valdostana Industriali e dall'Associazione Aziende a Partecipazione statale;

- quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, designati, rispettivamente, dall'Associazione Valdostana Agricoltori, dall'Union des paysans valdôtains, dall'Union autonome des campagnards valdôtains e dall'Unione agricoltori valdostani;

- due rappresentanti degli artigiani designati dalle rispettive Associazioni;

- due rappresentanti dei commercianti, designati dalle rispettive Associazioni;

- un rappresentante delle Aziende di soggiorno, designato dall'Associazione;

- tre rappresentanti del movimento cooperativo, designati dalle organizzazioni locali interessate;

- un rappresentante degli Istituti di credito operanti in Valle d'Aosta, designato dagli Istituti stessi;

- il Sindaco di Aosta o un suo delegato;

- il Presidente o un membro del direttivo suo delegato e un consigliere designato dalla minoranza per il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta - B.I.M. della Dora Baltea, istituito con il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 328 in data 29 ottobre 1955;

- un rappresentante dell'Associazione Professionisti e Artisti della Valle d'Aosta, designato dall'Associazione stessa.

Possono partecipare ai lavori della Commissione, a titolo di osservatori:

- i membri della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica della Regione;

- i membri del Comitato Tecnico di cui al precedente articolo 10 della presente legge.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio in base alle designazioni di cui al terzo comma precedente.

I membri della Commissione rimangono in carica, sempre che non decadono dalle cariche che ne hanno determinato la designazione o venga meno la designazione della rispettiva organizzazione, per la durata di una legislatura. Tuttavia il loro incarico è prorogato fino alla data della loro conferma o sostituzione che deve avvenire entro 60 giorni dalla elezione della nuova Giunta regionale.

Il Presidente, su richiesta della Giunta regionale o di un terzo dei membri della Commissione o per propria iniziativa, può invitare i parlamentari eletti nella Regione a partecipare a sedute della Commissione stessa.

Art. 12

(Analisi socio-economica e territoriale)

La situazione di cui al punto a) del secondo comma dell'articolo 3 viene definita sulla base di analisi socio-economiche e territoriali, per la cui elaborazione la Giunta regionale è autorizzata:

a) a definire direttive per una sistematica raccolta delle informazioni necessarie alla propria attività di programmazione;

b) a richiesta agli enti locali, alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, alle aziende a partecipazione pubblica e agli altri enti ed organismi operanti in Valle d'Aosta informazioni sui loro programmi di attività ed investimento ed altri elementi ai fini della programmazione regionale.

La raccolta e l'utilizzazione delle informazioni vengono effettuate con le modalità e le garanzie previste dall'articolo 19 del R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285.

Art. 13

(Ufficio documentazione e statistica)

Per l'espletamento delle incombenze tecniche connesse con gli adempimenti di cui all'articolo 12 della presente legge, è istituito, nell'ambito della Segreteria generale l'ufficio documentazione e statistica.

L'Ufficio documentazione e statistica provvede in particolare: alla raccolta ed elaborazione in relazione alle indicazioni fornite dall'Ufficio studi e programmazione, dei dati statistici relativi alla formazione, attuazione e verifica del piano regionale di sviluppo; al coordinamento nella attività statistica regionale; alla raccolta, selezione e catalogazione della documentazione e delle pubblicazioni tecnico-scientifiche e legislative.

Art. 14

Nella pianta organica dei posti e del personale della Segreteria generale dell'Amministrazione regionale, nonché nelle tabelle d'attuazione della carriera economica a ruolo aperto di cui agli allegati A) e C) alla legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, sono aggiunti i nuovi posti, appartenenti al ruolo amministrativo, elencati nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 15

L'Amministrazione regionale ha facoltà di bandire concorsi, anche interni, per titoli ed esami, per la copertura dei posti appartenenti al gruppo regionale A/3 presso l'ufficio studi e programmazione e presso l'Ufficio documentazione e statistica.

Per la nomina ai posti di cui al comma precedente, è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in sociologia o in statistica o in informatica, salvo che si tratti di personale titolare da almeno cinque anni di posto di ruolo della carriera di concetto, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e che nell'ultimo biennio abbia riportato la qualifica di "ottimo".

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16

Con successive leggi regionali si provvederà:

a) a disciplinare le modalità e le procedure di formazione, attuazione e verifica del piano regionale di sviluppo, di cui all'articolo 3 della presente legge;

b) a disciplinare le modalità e le procedure di formazione, attuazione, verifica e controllo dei piani e programmi di cui al Titolo III della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni;

c) ad emanare nuove norme sulla contabilità regionale, anche con riferimento alla legge 19 maggio 1976, n. 335, e sulle modalità e procedure di formazione ed approvazione del programma pluriennale di attività e di spesa della Regione, di cui all'articolo 7 della presente legge.

La Giunta regionale presenta al Consiglio le proposte di legge di cui al comma precedente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

Il primo piano regionale di sviluppo è predisposto dalla Giunta regionale e presentato al Consiglio per l'approvazione entro il 1978 per il periodo 1979-1983.

Art. 18

La legge regionale 10 aprile 1967, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogata.

Il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 15 della legge regionale 5 aprile 1973, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

Art. 19

(Oneri finanziari)

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge valutate in annue lire 138.000.000, graveranno per lire 10.000.000 sul capitolo 385, di natura obbligatoria, per lire 58.000.000 sul capitolo 420 e per lire 70.000.000 sul nuovo capitolo 1050 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si fa fronte:

a) quanto a lire 10.000.000 mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 385 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978;

b) quanto a lire 22.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 385 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978;

c) quanto a lire 58.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978 (partita n. 1 dell'elenco allegato E del bilancio medesimo);

d) quanto a lire 48.000.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 2175 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1978 (partita n. 5 dell'elenco allegato E del bilancio medesimo).

Gli aumenti di spesa derivanti dalla normale progressione economica e di carriera del personale di cui alla presente legge sono approvati, a decorrere dal 1979, con legge di bilancio.

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 20

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 385

che si modifica come segue: Indennità, medaglie di presenza e rimborso spese ai componenti gli organi della programmazione regionale (legge regionale ...... n......)

£. 22.000.000

Capitolo 2175

Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato E)

£. 106.000.000

_____________

TOTALE

£. 128.000.000

Variazioni in aumento:

Capitolo 420

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della Segreteria Generale e della Segreteria particolare e Ufficio Stampa della Presidenza della Giunta

£. 58.000.000

Capitolo 1050

di nuova istituzione

spese varie per gli uffici studi, programmazione, documentazione e statistica (legge regionale ..... n.....)

£. 70.000.000

_____________

TOTALE

£. 128.000.000

All'allegato D annesso alla legge regionale .........n. ..... è aggiunto il capitolo 385.

Art. 21

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE .................

ELENCO DEI NUOVI POSTI ISTITUITI PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE

QUALIFICHE

POSTI

CARRIERA

GRUPPI REGIONALI

Capo Ufficio

2

direttiva

A/3

Segretario

3

di concetto

B

Coadiutore

2

esecutiva

C

______