Oggetto del Consiglio n. 2823 del 20 giugno 2007 - Resoconto
OGGETTO N. 2823/XII - Disegno di legge: "Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti".
CAPO I
DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE RICREATIVO-SPORTIVE DI INTERESSE REGIONALE
Articolo 1
(Oggetto)
1. Il presente capo, considerata la rilevanza sociale, economica e culturale dello sport, disciplina le modalità per la realizzazione, l'ampliamento, la dotazione ed il potenziamento delle infrastrutture di interesse regionale, idonee a consentire la pratica di una o più attività sportive o ricreative, e per la razionalizzazione dei relativi costi di gestione.
2. Le infrastrutture ricreativo-sportive disciplinate dal presente capo sono destinate a soddisfare la domanda proveniente dalla popolazione residente e da quella turistica.
Articolo 2
(Infrastrutture di interesse regionale)
1. Sono infrastrutture di interesse regionale quelle destinate a soddisfare le esigenze sportive e ricreative di un vasto bacino di utenza; esse sono realizzate dalla Regione o dagli enti locali, anche mediante ricorso alla finanza di progetto o ad accordi di programma che possono prevedere il coinvolgimento di enti e associazioni sportivi.
2. Le infrastrutture sono classificate di interesse regionale con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo e infrastrutture sportive, di seguito denominato assessore competente.
3. La classificazione di una infrastruttura tra quelle di interesse regionale avviene previa valutazione dei seguenti elementi, sulla base dei criteri e dei parametri previamente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale:
a) la quantificazione e l'analisi della domanda che si intende soddisfare;
b) le motivazioni di carattere socio-economico che giustificano l'iniziativa;
c) le peculiarità delle attività che vi si possono praticare;
d) il radicamento nel territorio delle discipline sportive che vi si praticano;
e) le infrastrutture sportive e ricreative già esistenti;
f) l'ammontare previsto dell'investimento;
g) le modalità di gestione dell'infrastruttura e di copertura dei relativi costi;
h) le modalità di fruizione dell'infrastruttura da parte dell'utenza interessata, tenuto conto delle esigenze rappresentate dagli enti promotori e finanziatori;
i) le caratteristiche di polifunzionalità dell'impianto;
j) la coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti;
k) i vantaggi derivanti da possibili cofinanziamenti o disponibilità di aree e terreni.
Articolo 3
(Modalità di attivazione degli interventi)
1. Le infrastrutture ricreativo-sportive possono essere classificate di interesse regionale anche su richiesta degli enti locali.
2. L'ente promotore predispone uno studio di fattibilità che illustra l'iniziativa, con particolare riferimento agli elementi di valutazione dell'interesse regionale dell'infrastruttura elencati all'articolo 2, comma 3.
3. Se l'infrastruttura è classificata di interesse regionale con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, i reciproci rapporti tra la Regione e gli enti locali proponenti sono regolati, sulla base dello studio di fattibilità o, se necessario, del progetto preliminare, da apposito accordo di programma, con particolare riferimento agli aspetti relativi alla progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura.
4. Nel caso di infrastrutture promosse dalla Regione, la realizzazione del relativo intervento è subordinata al conseguimento di un'intesa con l'ente locale interessato, che tenga conto anche delle successive modalità di gestione.
Articolo 4
(Modalità di realizzazione degli interventi)
1. La realizzazione delle infrastrutture di interesse regionale cui provvede direttamente la Regione è subordinata al loro inserimento negli strumenti di programmazione di cui alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici).
2. Nel caso di infrastrutture promosse dagli enti locali, l'intervento può essere eseguito direttamente dall'ente locale proponente. In tal caso, la Regione trasferisce all'ente locale le risorse necessarie, sulla base dei contenuti dell'accordo di programma di cui all'articolo 3, comma 3. La Regione può effettuare i controlli ritenuti necessari al fine di verificare la corretta progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle strutture.
3. La Regione stipula apposite convenzioni con gli enti locali proprietari per concorrere alla copertura dei costi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale realizzate in ossequio alle disposizioni di cui al presente capo.
Articolo 5
(Concorso regionale nella manutenzione di campi di golf)
1. La Regione concede ai soggetti gestori di campi di golf contributi sulle spese relative al ripristino funzionale, da realizzare all'inizio della stagione, e alla manutenzione straordinaria dei terreni di gioco.
2. La concessione dei contributi è subordinata all'applicazione, da parte dei gestori, di tariffe ridotte per particolari fasce di utenti, stabilite in apposita convenzione sottoscritta con la Regione, previamente approvata con deliberazione della Giunta regionale.
3. I contributi sono concessi nel rispetto della regola degli aiuti de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente.
Articolo 6
(Rapporti con l'Istituto per il credito sportivo)
1. La Regione può stipulare accordi con l'Istituto per il credito sportivo, finalizzati a favorire la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, ivi compresi quelli realizzati direttamente dagli enti locali.
Articolo 7
(Rinvio)
1. La disciplina degli adempimenti o degli aspetti relativi ai procedimenti di cui alla presente legge, ivi compresi quelli finalizzati alla concessione dei contributi di cui all'articolo 5, è demandata alla Giunta regionale che, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, vi provvede con propria deliberazione.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 8
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 7 agosto 1986, n. 45 (Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive);
b) 5 settembre 1991, n. 55 (Rifinanziamento per l'anno 1991 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, concernente incentivi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive);
c) 31 dicembre 1999, n. 41 (Interventi straordinari nel settore delle infrastrutture sportive e ricreative di interesse regionale);
d) 31 dicembre 1999, n. 43 (Interventi regionali per favorire lo sviluppo della pratica del golf in Valle d'Aosta).
Articolo 9
(Disposizione transitoria)
1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, trova altresì applicazione per le infrastrutture di interesse regionale già realizzate ai sensi delle ll.rr. 45/1986 e 41/1999.
2. Nel caso in cui le infrastrutture di cui al comma 1 non risultino ancora completate alla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, al fine di assicurarne sin da subito il funzionamento, è autorizzata, con deliberazione della Giunta regionale, a concorrere alle spese ordinarie di gestione relative alle utenze di acqua, energia elettrica e combustibile per riscaldamento, sino al definitivo subentro dei soggetti affidatari della gestione.
CAPO II
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E TRASPORTI ED ALTRE DISPOSIZIONI
Articolo 10
(Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa. Modificazione alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 32)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), è aggiunto il seguente:
"2bis. In occasione di stagioni invernali caratterizzate da precipitazioni nevose particolarmente scarse o da temperature anormalmente elevate, la Giunta regionale può disporre che il periodo minimo di funzionamento cui è subordinata l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sia ridotto a quarantacinque giorni e che la percentuale minima di percorribilità cui è subordinata l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sia ridotta al 30 per cento.".
Articolo 11
(Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4)
1. Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), è sostituito dal seguente:
"7. Le agevolazioni sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda, ad eccezione di quelle relative alle maggiori spese eventualmente sostenute nell'ambito di iniziative già finanziate dalla Giunta regionale, nei ventiquattro mesi antecedenti la presentazione della relativa domanda.".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, della l.r. 4/2004, come modificate dal comma 1, si applicano anche alle domande di agevolazione già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 12
(Proroga condizionata dell'esercizio di sciovie a fine vita tecnica)
1. Le sciovie che giungono alla scadenza di vita tecnica entro il 31 dicembre 2007 possono beneficiare dell'ulteriore proroga di un anno rispetto ai termini di scadenza fissati al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), a condizione che sia effettuato quanto previsto dal paragrafo 4 del citato decreto e che si ottemperi ad ogni altra prescrizione stabilita dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al capo I è determinato complessivamente in euro 1.080.000,00 per l'anno 2007, in euro 2.336.000,00 per l'anno 2008 e in euro 5.046.000,00 per l'anno 2009.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. "Interventi promozionali per il turismo".
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede negli stessi bilanci, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte:
a) nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), per annui euro 800.000 per gli anni 2007, 2008 e 2009 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto B.2.1 (Nuova normativa, sostitutiva della legge regionale n. 45/86, in materia di infrastrutture ricreativo-sportive) dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi;
b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12:
1) al capitolo 64820 (Spese per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo-sportive) per euro 210.000 per l'anno 2007, per euro 1.290.000 per l'anno 2008 e per euro 4.000.000 per l'anno 2009;
2) al capitolo 64940 (Contributi per il ripristino funzionale dei campi da golf) per annui euro 88.000 per gli anni 2008 e 2009;
3) al capitolo 64948 (Contributi per la manutenzione straordinaria dei campi da golf) per annui euro 88.000 per gli anni 2008 e 2009;
c) nell'obiettivo programmatico 2.2.4.08 (Attività culturali - Promozione culturale, sportiva e sociale) al capitolo 66560 (Spese per la gestione delle piscine e degli impianti sportivi regionali) per annui euro 70.000 per gli anni 2007, 2008 e 2009.
4. A decorrere dall'anno 2010, l'eventuale onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 14
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Comé.
Comé (SA) - La relazione che ho presentato è a firma anche del collega Praduroux.
Il disegno di legge regionale n. 162 esprime chiaramente, sin dal titolo, la volontà di soffermarsi e rivedere diversi settori che riguardano in maniera predominante le infrastrutture sportive, ma che pone anche attenzione ad altri settori andando a modificare alcune leggi in materia di turismo e trasporti. Il disegno di legge è quindi, per esigenza di chiarezza, suddiviso in tre capi di cui nove articoli nel I° Capo, tre nel II e due nel Capo III.
Il Capo I si concentra esclusivamente sulle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. La nostra Regione, nel corso degli ultimi vent'anni, ha creato condizioni legislative tali da permettere ai Comuni della Valle di programmare e realizzare un sistema di infrastrutture sportive diversificate, in base alle esigenze sociali-territoriali e/o per incrementare e sviluppare l'offerta turistica della Regione stessa e delle singole località. Ora, a seguito dell'entrata in vigore della riforma sulla finanza locale, con cui vengono trasferiti maggiori finanziamenti ai Comuni, ma nello stesso tempo sono state abrogate alcune leggi di settore e per effetto della sola legge n. 45 del 1986 che, se pur modificata, non risponde sufficientemente alle necessità del territorio, appare evidente come sia necessaria ed urgente una nuova disciplina legislativa, che sappia permettere all'Amministrazione regionale di intervenire fissando le modalità per la realizzazione, l'ampliamento, la dotazione e il potenziamento delle infrastrutture sportive di interesse regionale necessarie per consentire la pratica di una o più attività sportive o ricreative. La definizione delle infrastrutture di interesse regionale sarà classificata dalla Giunta regionale sulla base di criteri e parametri che prendano in considerazione aspetti di carattere tecnico-sportivo, sociale, economico-finanziario e, in modo particolare, viene guardato anche l'aspetto gestionale.
Per la realizzazione delle infrastrutture il disegno di legge prevede che esse possano essere realizzate direttamente dalla Regione o dall'ente locale proponente, previo trasferimento delle risorse necessarie. Viene previsto inoltre, e in particolare al comma 3 dell'articolo 4, il concorso regionale nelle spese di manutenzione straordinaria delle infrastrutture sportive. L'articolo 5 del presente disegno di legge pone l'attenzione in maniera specifica sui campi da golf, in effetti stabilisce la concessione ai gestori dei campi contributi sulle spese relative al ripristino funzionale, da realizzare all'inizio della stagione e alla manutenzione straordinaria dei campi. Dal momento in cui la legge n. 162 entrerà in vigore si renderà necessaria l'abrogazione delle 4 leggi attuali che regolano i settori diversi.
Il Capo II, composto da 3 articoli, interviene andando a modificare leggi di diversi settori, ma comunque rapportati alla pratica dello sport e del tempo libero. L'articolo 10 va a modificare l'articolo 5 della legge regionale n. 32/2001 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste da sci di discesa), modifica resasi necessaria a seguito di stagioni invernali sempre più frequentemente caratterizzate da precipitazioni nevose scarse. Tale articolato prevede che la Giunta, con propria deliberazione, possa ridurre sia il periodo minimo di funzionamento del servizio di soccorso, sia la percentuale minima di percorribilità delle piste. L'articolo 11 interviene modificando la legge n. 4/2004 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino) consentendo di finanziare le spese sostenute per gli interventi sui rifugi, anche se effettuate dopo la presentazione della relativa domanda. Parificando i vincoli di destinazione d'uso per tutte le strutture ricettive extralberghiere, vengono ridotti i periodi di vincolo per i dortoirs.
La commissione consiliare nell'analizzare il disegno di legge proposto dalla Giunta ha ritenuto di abrogare l'articolo 12, in quanto si ritiene che sia opportuno rivedere la ridefinizione del concetto di dortoir in un contesto più ampio e confrontato con le strutture ricettive extralberghiere così come previsto della legge n. 11/1996; quindi il nuovo articolo 12 proroga per un ulteriore anno, a partire dal 31 dicembre 2007, la possibilità di rinviare la scadenza di vita tecnica delle sciovie.
L'ultimo Capo è composto da 2 articoli relativi alle disposizioni finanziarie e alla dichiarazione d'urgenza.
Président - Je déclare ouverte la discussion générale.
La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Pastoret.
Pastoret (UV) - Tout d'abord je me dois de remercier tous les commissaires qui ont donné leur contribution à l'avancement de ce projet de loi. Je veux aussi remercier le Conseil régional, les Chefs de groupe qui ont permis d'anticiper la discussion de ce projet de loi et, comme vous le savez, il s'agit d'une mesure qui revêt un caractère d'une certaine urgence. Le rapporteur - que je remercie - a bien introduit tous les éléments afférents à cette mesure, qui est importante pour le contenu qui la composent, à l'exception faite des articles 10, 11, 12, contenant des dispositions ayant trait à d'autres secteurs, que j'ai proposé d'insérer dans ce projet de loi, dont je remercie pour l'acceptation tous les commissaires. Nous avons eu une discussion approfondie au sein des commissions et ils ont permis que ces 3 articles restent à l'intérieur de ce projet de loi.
Le projet de loi abroge des lois: la n° 45/86, la n° 55/91, la n° 41/99, la n° 43/99. La loi n° 45, en particulier, a permis au cours des ans de donner des réponses quant à la réalisation de structures sportives dans notre Région; cependant d'importants changements se sont vérifiés dans les dernières années, en affaiblissant ladite loi, puisqu'on lui avait enlevé un élément qui se fondait sur l'engagement des fonds de la finance locale, que, jusqu'à il y a quelques années, l'Administration régionale faisait en distribuant ainsi ses fonds sur lesdites lois de secteur et aussi sur la loi n° 45.
Ce projet de loi prévoit que la réalisation d'infrastructures sportives de par les collectivités locales sera à la charge totale de celles-ci, à l'exception faite des infrastructures sportives, qui seront reconnues comme d'intérêt régional ou supra communal de par toute une série de critères, qui sont contenus dans cette loi. La Région, de par soi, détermine donc sa possibilité de financer la réalisation de structures ayant une envergure régionale ou supra communale, donc elle se donne la possibilité d'effectuer des choix stratégique en la matière quant à la réalisation et à la gestion de structures et d'intervention qui seront jugées utiles. Une limite a donc été définie et celle-ci concerne le fait que seulement les structures et les interventions ayant trait avec l'intérêt régional pourront être réalisées. La loi prévoit que ces interventions pourront être prévues par la Région elle-même, ou sur proposition des collectivités locales, sous condition de respecter le critère de l'intérêt supra communal de l'intervention. Et cet intérêt devra être conforme au classement prévu au 3e alinéa de l'article 3, les points qui y sont contenus devront être ultérieurement supportés par des données, fixées par une délibération du Gouvernement, afin de renforcer davantage le fait que les interventions soient orientées pour assurer cet intérêt général, dont font référence les prémisses de la loi.
Cela dit, je pense de ne pas devoir soustraire du temps au débat, c'est pourquoi je limite à ces quelques réflexions mon intervention, tout en rappelant que j'ai présenté un amendement au 3e alinéa de l'article 4.
Président - Il n'y a pas d'autres collègues qui souhaitent intervenir? La discussion générale est fermée. Je rappelle que la IVe et la Ve Commission ont donné leur avis favorable à majorité ainsi que la IIe, ainsi que le CPEL. Il y a deux amendements présentés de la part de l'Assesseur Pastoret. Nous votons sur le nouveau texte préparé par la IVe et Ve Commission.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 25
Votants: 19
Pour: 19
Abstentions: 6 (Bortot, Ferraris, Fiou, Lattanzi, Squarzino Secondina, Venturella)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 25
Votants: 19
Pour: 19
Abstentions: 6 (Bortot, Ferraris, Fiou, Lattanzi, Squarzino Secondina, Venturella)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 25
Votants: 19
Pour: 19
Abstentions: 6 (Bortot, Ferraris, Fiou, Lattanzi, Squarzino Secondina, Venturella)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 4 il y a les amendements n° 1 et 2 de l'Assesseur Pastoret, dont je donne lecture:
Emendamento
Al comma 3 dell'articolo 4:
successivamente alle parole "costi di manutenzione straordinaria" sono aggiunte le parole: " e di adeguamento".
Emendamento
Al termine del comma sono aggiunte le parole", oppure può intervenire direttamente, in caso di beni di sua proprietà".
Je soumets au vote l'amendement n° 1 de l'Assesseur Pastoret:
Conseillers présents: 23
Votants: 18
Pour: 18
Abstentions: 5 (Bortot, Ferraris, Fiou, Squarzino Secondina, Venturella)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 de l'Assesseur Pastoret:
Conseillers présents: 23
Votants: 18
Pour: 18
Abstentions: 5 (Bortot, Ferraris, Fiou, Squarzino Secondina, Venturella)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 4 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 4
(Modalità di realizzazione degli interventi)
1. La realizzazione delle infrastrutture di interesse regionale cui provvede direttamente la Regione è subordinata al loro inserimento negli strumenti di programmazione di cui alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici).
2. Nel caso di infrastrutture promosse dagli enti locali, l'intervento può essere eseguito direttamente dall'ente locale proponente. In tal caso, la Regione trasferisce all'ente locale le risorse necessarie, sulla base dei contenuti dell'accordo di programma di cui all'articolo 3, comma 3. La Regione può effettuare i controlli ritenuti necessari al fine di verificare la corretta progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione delle strutture.
3. La Regione stipula apposite convenzioni con gli enti locali proprietari per concorrere alla copertura dei costi di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale realizzate in ossequio alle disposizioni di cui al presente capo, oppure può intervenire direttamente, in caso di beni di sua proprietà.
Conseillers présents: 23
Votants: 18
Pour: 18
Abstentions: 5 (Bortot, Ferraris, Fiou, Squarzino Secondina, Venturella)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents: 27
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 7 (Bortot, Ferraris, Fiou, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents: 28
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Lattanzi, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents: 28
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Lattanzi, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents: 28
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Lattanzi, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents: 28
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Lattanzi, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents: 28
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Lattanzi, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents: 28
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Lattanzi, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents: 28
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Lattanzi, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 13:
Conseillers présents: 28
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Lattanzi, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 14:
Conseillers présents: 28
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Lattanzi, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 26
Votants: 20
Pour: 20
Abstentions: 6 (Bortot, Lattanzi, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Le Conseil approuve.
Président - Je demande une suspension du Conseil de 5 minutes pour une réunion avant tout de la majorité. Merci.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 18,48 alle ore 19,16.
Président - Nous pouvons reprendre les travaux: maintenant nous discutons encore les objets n° 34 et n° 36 de l'ordre du jour; dans la journée de demain nous continuerons avec l'examen des interpellations pour reprendre à 15 heures 30 avec l'examen des objets n° 60 et suivants.