Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2760 del 24 maggio 2007 - Resoconto

OGGETTO N. 2760/XII - Disegno di legge: "Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18".

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge, considerato l'interesse generale alla salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici del territorio regionale, la quale si esplica tramite la valorizzazione degli elementi tradizionali che, nel tempo, si sono sedimentati in seguito all'opera dell'uomo, disciplina gli interventi diretti ad assicurare il mantenimento di tali elementi tradizionali, con riferimento ai tetti delle costruzioni con manto di copertura in lose di pietra.

2. La presente legge in particolare:

a) stabilisce i criteri per la definizione degli ambiti territoriali e delle tipologie delle costruzioni il cui manto di copertura del tetto deve essere realizzato in lose di pietra;

b) definisce le caratteristiche fisico-petrografiche e meccaniche delle lose e la finitura visiva del manto di copertura;

c) stabilisce i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi economici concedibili.

Articolo 2

(Obbligo di esecuzione dei manti di copertura dei tetti in lose di pietra. Formazione degli operatori)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, il manto di copertura dei tetti delle costruzioni deve essere realizzato in lose di pietra aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 prevalgono su quelle incompatibili dei piani regolatori generali comunali (PRGC) e dei regolamenti edilizi comunali relative al manto di copertura dei tetti delle costruzioni.

3. La Regione promuove iniziative di formazione rivolte agli operatori del settore al fine di diffondere e migliorare le tecniche di realizzazione dei manti di coperture dei tetti delle costruzioni con lose di pietra.

Articolo 3

(Caratteristiche delle lose di pietra)

1. Le lose di pietra da impiegare nei manti di copertura dei tetti delle costruzioni devono presentare caratteristiche fisico-petrografiche e meccaniche atte a garantire nel tempo la durata del materiale. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le predette caratteristiche sulla base dei seguenti criteri:

a) assorbimento dell'acqua;

b) resistenza alla trazione indiretta mediante flessione;

c) resistenza al gelo;

d) resistenza all'alterazione causata dagli agenti atmosferici;

e) assenza significativa di pirite;

f) uniformità delle caratteristiche di aspetto delle lose;

g) modalità esecutive di posa in opera delle lose. In ogni caso, le lose devono presentare superficie a spacco secondo piani naturali e contorno irregolare a spacco; la pezzatura degli elementi non deve essere superiore a 0,80 metri quadrati e la dimensione lineare degli elementi costituenti la linea di gronda del manto non può superare 0,80 metri; la posa in opera nella sua disomogeneità deve, inoltre, rispettare un criterio di decrescenza dimensionale dalla base del tetto verso il colmo.

2. Al fine di orientare l'attività di vigilanza di cui all'articolo 11, sono definite con deliberazione della Giunta regionale le modalità di prelievo di campioni delle lose utilizzate e le modalità di esecuzione delle prove fisico-petrografiche e meccaniche da eseguire sugli stessi.

3. Le lose utilizzate devono essere corredate di idonea certificazione attestante la loro provenienza, nonché di garanzia attestante la conformità alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, la cui durata è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 4

(Installazione di impianti tecnologici)

1. Sulle costruzioni soggette all'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, è consentita l'installazione di apparecchiature e di impianti tecnologici che utilizzino fonti rinnovabili di energia. Negli interventi di nuova edificazione ed in quelli in cui sia previsto il completo rifacimento del manto di copertura e della relativa orditura principale e secondaria debbono osservarsi le seguenti condizioni:

a) le apparecchiature e gli impianti tecnologici risultino inseriti nella struttura del tetto, senza rilevanti parti emergenti dal profilo esterno del manto di copertura nel caso di pacchetti con isolamento;

b) sia limitato il più possibile lo spessore della sottostruttura d'ancoraggio degli impianti nel caso di pacchetti di copertura senza isolamento o che presentino il solo assito sottolosa.

Articolo 5

(Deroghe)

1. In deroga all'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, può essere consentito l'impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra nei casi in cui il contesto territoriale, la vicinanza o meno di agglomerati abitati, la presenza di manufatti edilizi specifici presentino caratteristiche tipologiche e visive congrue rispetto a tale impiego e nei seguenti, ulteriori casi:

a) costruzioni direttamente funzionali agli impianti di risalita quando le stesse, per modalità ed esigenze costruttive e di uso, non siano realizzate con tecniche e materiali tradizionali;

b) costruzioni esistenti con tipologia che esclude, dal punto di vista estetico, statico o strutturale dell'edificio, l'impiego del manto di copertura in lose di pietra quali, in particolare, le costruzioni con tetto in legno o in materiale formalmente coerente con lo stile architettonico dell'edificio stesso, individuate nelle cartografie elaborate dai Comuni ai sensi dell'articolo 6. Con riferimento alle problematiche di tipo statico e strutturale, l'esclusione dall'obbligo di copertura del tetto con lose di pietra è subordinata alla presentazione, in fase progettuale, di una relazione di calcolo attestante la presenza di tali problematiche, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato;

c) costruzioni destinate ad attività non residenziali con superficie coperta superiore a 500 metri quadrati o che, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, siano dotate o previste con copertura piana o con falde con pendenza non idonea all'impiego delle lose di pietra;

d) immobili sottoposti a notifica o classificati quali documenti o monumenti dai piani regolatori generali comunali, per i quali il tipo di materiale di copertura del tetto è stabilito, caso per caso, in sede di autorizzazione degli interventi, dalla struttura regionale competente in materia di beni culturali e paesaggistici;

e) costruzioni per il ricovero del bestiame e annessi a destinazione rurale o pertinenziali all'attività agricola;

f) costruzioni o impianti di pubblica utilità che, per esigenze architettoniche o tecniche, richiedano materiali di copertura diversi dalle lose di pietra;

g) bivacchi e rifugi alpini;

h) piccoli annessi di nuova costruzione che non superino il 20 per cento della superficie coperta di costruzioni esistenti, provviste di manto di copertura diverso dalle lose di pietra, con esclusione di quelli compresi nelle zone territoriali di tipo A del PRGC;

i) ampliamenti di edifici esistenti, o costruzione di piccoli annessi destinati a legnaia e deposito e di piccole coperture a protezione degli accessi esistenti ammessi nelle zone di tipo A dai PRGC vigenti, con la finalità di evidenziare tipologicamente e costruttivamente i nuovi manufatti rispetto al tessuto storico originario. Il Comune definisce tipologie costruttive omogenee per ciascuna zona;

j) interventi di manutenzione ordinaria del pacchetto di copertura, ivi compresi gli interventi sugli strati di isolanti.

2. Salvo che per le costruzioni di cui al comma 1, lettere b) e d), l'impiego di un manto di copertura diverso dalle lose di pietra è direttamente autorizzato dal Comune sul cui territorio è ubicata la costruzione.

Articolo 6

(Individuazione cartografica degli ambiti e delle costruzioni non sottoposti all'obbligo di copertura del tetto con lose di pietra)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni individuano con apposita cartografia gli ambiti e le costruzioni esclusi dall'obbligo di copertura del tetto con lose di pietra, con particolare riferimento:

a) alle costruzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

b) agli ambiti di insediamento recente o di futura urbanizzazione aventi caratteri di paesaggio urbano o fortemente connotati da strutture produttive.

2. La Giunta regionale, sulla base dell'esito dell'istruttoria tecnica condotta dalle strutture regionali competenti in materia di tutela storico-architettonica e paesaggistica, approva con propria deliberazione le cartografie di cui al comma 1; con la medesima procedura sono approvate le varianti alle cartografie di cui al comma 1.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. In caso di inadempienza da parte del Comune, la Giunta regionale assegna un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adozione della cartografia; decorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale, sentito il Comune inadempiente, adotta i provvedimenti necessari.

Articolo 7

(Contributi. Esercizio delle relative funzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), e in relazione all'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, spetta ai Comuni, singolarmente o in forma associata tramite le Comunità montane, di concedere, ai soggetti tenuti al predetto obbligo, i contributi a fondo perduto determinati con le modalità di cui all'articolo 8.

2. Nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 11 della l.r. 54/1998, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione per il tramite della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale e le risorse finanziarie occorrenti sono poste a carico del bilancio regionale.

3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla Regione fino al 31 dicembre 2008.

4. L'assegnazione ai Comuni delle risorse finanziarie è disposta con le modalità di cui all'articolo 11 della l.r. 54/1998.

Articolo 8

(Modalità di determinazione dei contributi)

1. La misura unitaria del contributo è commisurata alla differenza di costo in opera tra un tetto con manto di copertura in lose di pietra aventi le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e un tetto con manto di copertura in tegole della migliore qualità, strutturati per assicurare uguali prestazioni protettive e previsti in località site a quota 1300 metri sul livello del mare.

2. La misura unitaria teorica del contributo è stabilita, entro il 31 marzo di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, previa determinazione annuale dei costi analitici unitari presunti delle tipologie di tetto di cui al comma 1. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale definisce, inoltre, in relazione alle disponibilità di bilancio, la misura unitaria effettiva del contributo concedibile nell'anno di riferimento, determinandola in percentuale rispetto alla misura unitaria teorica.

3. In base al tipo di opere eseguite, la misura unitaria del contributo concedibile è così determinata:

a) fino ad un massimo di quella effettiva stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nel caso di costruzione e ricostruzione totale;

b) fino ad un massimo del 70 per cento di quella effettiva stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nel caso di ricostruzione parziale con mantenimento, anche parziale, della grande orditura o di recupero fino al 50 per cento delle lose;

c) ulteriormente ridotta in misura proporzionale fino ad un massimo del 40 per cento di quella effettiva stabilita con la deliberazione di cui al comma 2, nei casi di mantenimento della grande orditura o di recupero delle lose oltre il 50 per cento. In tali casi, la misura unitaria effettiva del contributo concedibile non è soggetta agli incrementi percentuali eventualmente disposti ai sensi dei commi 5 e 6.

4. Per la determinazione del contributo concedibile, si considera la misura unitaria effettiva relativa all'anno solare di presentazione della relativa domanda.

5. La Giunta regionale dispone un incremento percentuale della misura unitaria effettiva del contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione al tipo e alla qualità del materiale utilizzato, sulla base di specifici coefficienti di rispondenza correlati alle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1.

6. La Giunta regionale dispone un ulteriore incremento percentuale della misura unitaria effettiva del contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per le costruzioni site in zone non raggiungibili con viabilità ordinaria.

7. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il contributo è determinato detraendo dalla superficie del tetto la superficie dell'impianto.

Articolo 9

(Divieto di cumulo)

1. I contributi disciplinati dalla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche previste per le medesime iniziative.

Articolo 10

(Ripetibilità del contributo)

1. I contributi disciplinati dalla presente legge non sono ripetibili, per il medesimo immobile, se non dopo che siano trascorsi almeno trent'anni dalla data di erogazione del contributo precedentemente concesso, salvi i casi di rifacimento, anche parziale, del manto di copertura dei tetti conseguenti al verificarsi di calamità naturali, eventi eccezionali e problematiche statico-strutturali, con esclusione di fatti derivanti da dolo o colpa grave, da attestare mediante perizia asseverata.

Articolo 11

(Vigilanza)

1. Ferma restando la responsabilità del direttore dei lavori, in aggiunta ai controlli disposti dai Comuni, le strutture regionali competenti in materia di edilizia residenziale e di tutela del paesaggio possono effettuare, rispettivamente, ulteriori controlli a campione sui materiali utilizzati e sulle modalità di esecuzione dei manti di copertura dei tetti con lose di pietra, anche attraverso l'ausilio di soggetti esterni qualificati, al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto delle modalità di prelievo stabilite ai sensi del medesimo articolo 3, comma 2.

2. L'esito dei controlli disposti ai sensi del presente articolo è comunicato al Comune territorialmente competente, anche ai fini dell'eventuale revoca del contributo.

Articolo 12

(Revoca)

1. Il contributo è revocato quando dai controlli effettuati emerga la non veridicità della documentazione tecnica, delle attestazioni e delle dichiarazioni prodotte ai fini della concessione del contributo stesso.

2. In caso di revoca, il contributo percepito è restituito entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione del contributo.

3. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

Articolo 13

(Rinvio)

1. I Comuni, singoli o associati, disciplinano ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi preordinati alla concessione dei contributi disciplinati dalla presente legge definendo, in particolare, le modalità di presentazione delle relative domande, la documentazione da allegare, i termini, gli atti e le operazioni necessari per l'istruttoria e la definizione delle pratiche.

2. Nelle more dell'adozione delle deliberazioni di cui all'articolo 11 della l.r. 54/1998, e comunque sino alla data di adozione degli atti di cui al comma 1, la disciplina dei procedimenti amministrativi preordinati alla concessione dei contributi disciplinati dalla presente legge è stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 14

(Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), è sostituita dalla seguente:

"b) ripristino e sostituzione parziale o totale dei manti di copertura e dell'orditura primaria e secondaria, privi di pregio intrinseco, dei tetti delle costruzioni;".

Articolo 15

(Abrogazione)

1. La legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10 (Norme concernenti l'obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e la disciplina dei relativi benefici economici. Abrogazione della legge regionale 12 dicembre 1986, n. 71 e successive modificazioni), è abrogata.

Articolo 16

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla l.r. 10/1990 continuano ad applicarsi alle domande di concessione dei contributi pervenute fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 17

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 7 è determinato in euro 4.000.000 per gli anni 2007 e 2008.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.1.1.05. (Finanza locale - Altri interventi).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 2.2.1.02 (Interventi per l'edilizia abitativa) al capitolo 63500 (Contributi per la costruzione e la ricostruzione del manto di copertura dei tetti in lose di pietra).

4. Le somme derivanti dall'eventuale revoca dei contributi erogati dalla Regione sono introitati nella parte entrata del bilancio della Regione.

5. A decorrere dall'anno 2009, l'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge è determinato con la legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), previa motivata richiesta del Consiglio permanente degli enti locali relativamente agli oneri di cui all'articolo 7.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - La parola al relatore, Consigliere Fey.

Fey (UV) - Disegno di legge n. 157: "Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18".

Cari colleghi, la costruzione di coperture in lose di pietra è una caratteristica peculiare dei nostri villaggi, risultato di una forte volontà politica che ha contribuito a uno sviluppo più armonico e in linea con gli elementi di architettura tradizionale del paesaggio valdostano, oltre che aver indirettamente sostenuto un indotto economico importante. Il presente disegno di legge si inserisce proprio in questa linea d'azione consolidata nel tempo che vede accanto all'obbligo di costruzione del manto di copertura in lose la relativa disciplina dei benefici economici connessi. La cifra stanziata per tali contributi è di 4 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008. Il disegno di legge, che si compone di 17 articoli, propone, quindi, una nuova disciplina in materia, disponendo, contestualmente, l'abrogazione della precedente normativa descritta dalla legge regionale n. 10 del 1990. La necessità di una nuova legge più organica sulla materia discende in massima parte dall'applicazione di un principio di sussidiarietà in ambito regionale avviata con la riforma del sistema delle autonomie locali. Conseguentemente le funzioni concernenti l'obbligo di copertura delle costruzioni con lose di pietra e l'attribuzione dei relativi benefici economici sono oggi di titolarità comunale. Come vuole la buona prassi, con il presente disegno di legge si è altresì colta l'occasione per apportare modificazioni ed aggiustamenti di carattere tecnico-funzionale suggeriti dall'esperienza applicativa sinora maturata.

Le novità più rilevanti introdotte con il presente disegno di legge risultano le seguenti:

- i Comuni dovranno ridefinire, mediante procedure particolarmente semplificate, gli ambiti territoriali entro i quali gli edifici non sono sottoposti a vincolo, avendo cura di salvaguardare gli abitati che tipicamente presentano caratteristiche di tipo paesaggistico da tutelare, quali i centri storici, così come i singoli edifici, escludendo, invece, quelle aree che, per destinazione o altro, non presentano la necessità di questa particolare tutela. Tenuto conto dei piani regolatori vigenti e dell'introduzione sul mercato di nuove tecnologie volte al risparmio energetico, l'adempimento imposto ai Comuni dovrebbe assicurare una ridefinizione coerente delle aree sottoposte all'obbligo, con particolare attenzione ai profili e alle esigenze di salvaguardia del territorio;

- i Comuni provvederanno direttamente a concedere e ad erogare i contributi sulla base di procedure autonomamente individuate, però nel rispetto dei criteri generali previsti dalla legge. In tal modo sarà possibile semplificare le procedure per i cittadini i quali potranno congiungere le richieste di contributo alle istanze autorizzative d'obbligo;

- le caratteristiche tecniche delle lose per la loro posa in opera saranno determinate con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri individuati dalla legge. Tale previsione intende consentire il rapido adeguamento degli standard tecnici e qualitativi dei materiali, in relazione alle sempre più raffinate tecnologie di analisi e all'immissione sul mercato di nuovi materiali;

- tenuto conto delle rapide evoluzioni tecnologiche in materia di energia "pulita", si vuole introdurre la possibilità, anche sulle costruzioni soggette all'obbligo di copertura del manto con lose di pietra, di installare impianti utili al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione dell'inquinamento;

- le misure del contributo saranno stabilite annualmente con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e differenziate a seconda della tipologia di lose installate con modalità indifferenziate sull'intero territorio regionale. Le modalità di determinazione della misura unitaria dei contributi rispecchiano quelle contemplate nella legge regionale n. 10/1990, salva la previsione che il confronto, in termini di costo, dovrà essere fatto tra la posa in opera di lose aventi le caratteristiche tecniche e qualitative stabilite con deliberazione della Giunta regionale e di tegole della migliore qualità. Una novità è rappresentata dall'introduzione di una misura teorica del contributo, determinata come prima descritto, ed una misura effettiva, correlata alle disponibilità di bilancio. Sono inoltre previsti possibili incrementi in termini percentuali della misura effettiva dei contributi concedibili, correlati ad una maggiore rispondenza delle caratteristiche delle lose agli "standard" approvati e ai maggiori costi di trasporto per le costruzioni site in zone non raggiungibili con viabilità ordinaria.

Grazie.

Presidente - Ricordo che il disegno di legge è stato approvato a maggioranza dalla II Commissione sul nuovo testo della III Commissione, che c'è il parere favorevole del CPEL con alcune osservazioni. Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Su questo disegno di legge il nostro gruppo si asterrà ed è un voto che non è assolutamente da considerare un voto contrario, anzi vi sono nel disegno di legge alcune buone novità: dal punto di vista della scelta dei materiali, dal punto di vista degli indirizzi generali rispetto a ciò che devono fare i proprietari, i costruttori e i fornitori. Esprimiamo alcune perplessità non tanto sulle specifiche tecniche quanto su uno dei punti cardine di questo disegno di legge: il passaggio di competenza dalla Regione ai Comuni rispetto a tutta la procedura amministrativa, che non riguarda solo una questione puramente procedurale, ma riguarda forse la predisposizione e il controllo sul territorio di un disegno omogeneo, quello che qualcuno affermava essere di regia generale. Il passaggio di competenze dalla Regione agli enti locali su alcune questioni è naturale, ci deve essere; noi esprimiamo però questo timore ed è questo timore che ci impedisce di votare in maniera favorevole al disegno di legge, temiamo ossia che possa mancare nel prosieguo dell'applicazione della legge tale regia generale, anche perché non si parla solo di modalità di costruzione, ma si parla di un argomento che riguarda la tutela del paesaggio, la tutela del tratto storico che hanno avuto le costruzioni tipiche dei tetti in lose nel panorama valdostano. Crediamo che questo passaggio di competenze possa essere prematuro rispetto ai tempi. Dichiariamo fin d'ora il nostro voto di astensione sul disegno di legge.

Presidente - La parola al Vicepresidente Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - Anche noi non abbiamo alcuna contrarietà nei confronti di questa legge e, avendo ascoltato attentamente la relazione del collega Fey, siamo d'accordo quando traccia alcuni elementi di verità che sono a fondamento di questa norma: ovvero il primo che ci troviamo in un contesto ambientale montano, dove l'edificazione dell'uomo deve essere coerente; il secondo è che dobbiamo valorizzare gli elementi tradizionali delle nostre tecniche costruttive. Non possiamo quindi manifestare contrarietà a tali presupposti di fondo, che hanno ispirato la modifica, ma anche l'abrogazione della legge del 1990. Pensavamo però che la Commissione, in particolare il legislatore, si sganciasse da una logica imperativa, ovvero il principio dell'imposizione.

L'articolo 2 dice che il manto di copertura dei tetti delle costruzioni deve essere realizzato in lose di pietra: questo è un principio cogente al quale corrispondono sì delle deroghe, che sono elencate all'articolo 5, ma sta di fatto che è un principio che sancisce un obbligo in capo a qualunque soggetto privato - per i pubblici ci sono già le deroghe - che voglia edificare nel contesto montano della nostra Regione. Il collega Fey, come il sottoscritto ed altri qui presenti, ha avuto la possibilità di recarsi in Alto Adige e di valutare alcune concezioni di edilizia sostenibile che lì sono all'avanguardia rispetto alle nostre. Se si ricorda bene il collega Fey, l'estetica, gli elementi utilizzati e le tecniche costruttive sono di secondaria importanza rispetto ad altri obiettivi importanti. Ovviamente non si può costruire un edificio della forma e delle dimensioni delle torri gemelle in mezzo ai monti, però si possono conseguire obiettivi altrettanto importanti come il risparmio energetico, lasciando un minimo di libertà anche al progettista, al committente, ovvero al proprietario dell'edificio. Crediamo che l'articolo 2 sia la riproposizione di una norma dirigistica, che, invece di dire: "vi imponiamo di eseguire un manto di copertura in lose di pietra e vi riconosciamo il contributo dato dalla differenza fra il prezzo di queste lose e il prezzo di un tetto in tegole della migliore qualità", avrebbe dovuto impostare una logica dell'incentivazione, ovvero chi costruisce con questa tipologia costruttiva, ossia il manto di copertura in lose di pietra, ha un incentivo economico che viene riconosciuto in questo caso dal Comune, perché le competenze sono state trasferite ai Comuni.

Questa logica impositiva è una logica che non ci convince, siamo liberali di natura, di conseguenza auspichiamo che in sede di revisione questo principio venga convertito o meglio sovvertito; riconosciamo la libertà di costruire e premiamo questa libertà, ma se nel solco di una valorizzazione architettonica tradizionale e di una coerente compatibilità con l'ambiente, allora lì può scattare l'incentivo del contributo che anche in tale caso è a fondo perso. Questa logica dirigistica emerge anche nei rapporti fra la Regione e i Comuni, che diventano i destinatari dell'applicazione di certe norme, norme che devono essere realizzate nell'ambito di direttive regionali, in particolare entro 12 mesi i Comuni dovranno individuare con apposita cartografia gli ambiti e le costruzioni escluse da tale obbligo di copertura.

Se andiamo a vedere le deroghe, allora quando non possono essere utilizzati i tetti in pietra? Se sono costruzioni direttamente funzionali ad impianti di risalita - si rientra nell'ambito pubblico, perché le società che gestiscono tali impianti sono tutte controllate dal pubblico -, costruzioni esistenti con tipologia che esclude l'impiego del manto di copertura in lose quali costruzioni con tetto in legno, materiale coerente con lo stile architettonico dell'edificio... il punto b) è la classica deroga elastica, dove ci rientra di tutto e il contrario di tutto, è quella che permette alla fine un'applicazione difforme e quindi in contrasto con la logica dirigistica che avete impostato all'articolo 2; allora delle due l'una: o si fissa una regola, o si gioca con la deroga, non riusciamo a capire qual è l'indirizzo che avete voluto dare.

Il punto c) parla di costruzioni destinate alle attività non residenziali, quindi immobili produttivi si immagina, con superficie coperta superiore a 500 metri quadri, ci mancherebbe: sono immobili a destinazione produttiva, quindi qui un minimo di elasticità da parte dell'imprenditore di scegliere una copertura confacente alle modalità produttive che vengono insediate in quell'edificio; costruzioni per il ricovero del bestiame e anche qui scatta una deroga, perché le costruzioni per il ricovero del bestiame sono inserite in ambiente montano, chissà come mai tale ruralità viene disconosciuta a questo tipo di costruzioni. Le stalle, gli anziani ce lo insegnano, venivano costruite con lose in pietra, come mai c'è una deroga di questo tipo? La Commissione ha dedicato non poco tempo ad elaborare queste norme, per le costruzioni insediate in ambiente tipicamente rurale è prevista la deroga.

Costruzioni o impianti di pubblica utilità e qui torna di nuovo il "leitmotiv" pubblico, al pubblico è concesso di derogare, il privato deve sottostare al principio cogente. Ci sembra questo un approccio inesatto, incoerente, inadeguato se vogliamo traguardare altri obiettivi e il collega Fey, come altri, mi pare fosse convinto di implementare altri principi, come quello del risparmio energetico, senza violare l'ambiente, per carità; però questa norma diventa un vincolo costoso, che nel bilancio regionale costa 4 milioni di euro che adesso sono stati spalmati nel primo biennio 2007-2008. Un vincolo costoso i cui contributi a fondo perso verranno erogati dai Comuni, dove ci sarà una molteplice vigilanza e sfidiamo i vari organi a ciò preposti, quindi i controlli disposti dai Comuni, le strutture regionali competenti a verificare quanti di questi edifici rientrano nella normativa che volete proporre con una dichiarazione di urgenza. In queste deroghe è concessa la solita flessibilità non al privato, ma alla Giunta regionale che può disporre, secondo una modulazione di convenienza, un incremento percentuale della misura effettiva del contributo o un ulteriore incremento percentuale nei limiti delle disponibilità di bilancio ed è un'altra delega in bianco per far sì che questa modulazione possa essere effettuata più secondo le convenienze politiche che non le effettive esigenze di armonizzare la capacità edificatoria dell'uomo con la salvaguardia dell'ambiente rurale e montano della Regione. Ci pare che questa norma sia il frutto di una somma di contraddizioni che non di un'impostazione coerente e, alla luce di queste contraddizioni, il nostro voto non può essere favorevole, nonostante le buone intenzioni del relatore, che ha cercato di convincerci, ma è un'impostazione disordinata che vede, da un lato, l'imposizione di un obbligo da parte dell'ente pubblico sovrano che è la Regione e, dall'altro, la solita erogazione di denaro che alla fine costa - è denaro che si preleva dal bilancio pubblico -, invece di invertire la tendenza, creare una nuova mentalità, una cultura dell'edificazione.

Abbiamo imparato in questa recente "missione" che la cultura dell'edificazione sta radicando, se c'è una precisa volontà del legislatore senza bisogno di erogare contributi... ma premiando le attività positive e non sanzionando - come qui si vuole fare - le violazioni. Ci sembra un approccio ancorato a un passato che peraltro era ispirato alla logica del contributo, ma è un contributo fine a sé stesso, che alla fine deve remunerare un vincolo pesante, anacronistico che viene imposto dalla pubblica amministrazione. Per queste ragioni il nostro voto sarà di astensione.

Presidente - La parola al Consigliere Ferraris.

Ferraris (PPD-VDA) - Ho ascoltato con attenzione l'intervento del collega Tibaldi, condivido la sua impostazione quando dice che, nella giusta salvaguardia dell'architettura tradizionale della Valle, bisogna tener conto degli elementi di innovazione e non deve essere assolutamente la norma un intervento di carattere dirigistico: questa è una riflessione che può valere in termini più generali, lo abbiamo ritrovato collegato alle problematiche che si rapportano all'artigianato di tradizione e su questo tema ritengo debba essere fatto un ulteriore approfondimento.

Venendo alla legge e considerando questa legge una legge limitata ai tetti in lose, considerandola comparativamente con la situazione precedente, quindi lasciando in sospeso tale riflessione di carattere generale, la posizione del mio gruppo è di voto favorevole alla legge, nel senso che, rispetto alla normativa precedente, troviamo degli elementi che condividiamo, a partire da una definizione chiara dei criteri che uniformano la materia, la formazione degli operatori che è un elemento di garanzia rispetto alla realizzazione dei criteri.

L'articolo 4 contiene un dato interessante: quello relativo all'installazione degli impianti che utilizzano fonti rinnovabili di energia; questo è sempre stato un tema che nel passato ha creato molti problemi e qui troviamo una prima sistemazione che consente di affrontare il problema, è importante la parte relativa alle caratteristiche tecniche che devono avere i tetti in lose.

Capisco le preoccupazioni del collega Venturella rispetto all'attribuzione ai Comuni della facoltà di concedere i contributi, ma condivido l'impostazione della legge. D'altronde avevamo avviato con grande difficoltà l'applicazione della legge n. 54 e credo che questa sia una strada che va seguita. Ritengo anche che, seguendo tale strada, ai Comuni spetti l'erogazione di contributi e l'effettuazione di alcuni controlli, ma mi pare che la legge stessa consenta un presidio da parte della Regione che permetta un'uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale, perché si rischia che vi siano difformità di trattamento a seconda dell'orientamento specifico di qualche Comune, ma abbiamo all'articolo 11 una garanzia, ossia la possibilità da parte dell'Amministrazione regionale, a garanzia di tutti i cittadini della Regione, di fare controlli a campione. Secondo me, è doveroso il trasferimento ai Comuni, il problema che abbiamo è che dalla legge n. 54 in avanti abbiamo trasferito troppo poco e sicuramente i contributi sui tetti in lose non spostano la classifica. Danno il segno che su questa strada bisogna fare molto di più.

Termino confermando il voto favorevole del mio gruppo.

Presidente - La parola al Consigliere Borre.

Borre (UV) - In III Commissione questa legge è stata dibattuta a lungo, abbiamo portato anche degli emendamenti che hanno tenuto conto delle richieste dei Comuni, comunque dichiaro la mia soddisfazione e ringrazio la Giunta per aver portato questo provvedimento, perché la losa è un elemento caratterizzante della nostra Regione. Forse in città ci sono dei condomini, ci sono delle grosse industrie che non sono coperte con le lose, ma, se guardiamo il centro storico, ci accorgiamo del valore che hanno le lose sui nostri tetti, specialmente, se giriamo le nostre vallate, ritroviamo le stesse caratteristiche e lo stesso valore che da tempo fanno sì che non si deturpino le nostre bellezze. Il collega Tibaldi diceva che gli alpeggi sono stati costruiti con pietra, non tutti; si ricoprivano con lose, che erano delle grosse pietre, laddove c'era materia prima, altrimenti venivano coperti con assi o dei rami di pino. Il fatto che si sia poi derogato e si deroghi oggi con delle lamiere che abbiano una certa verniciatura e non vadano quindi ad impattare è un fattore forse positivo.

Quello che trovo molto positivo in questa legge - ed è arrivata in ritardo - è che si vanno ad eliminare quelle coperture in pietra di inserizzo, che erano a taglio artificiale e poi bocciardate, quindi delle brutture non indifferenti. Si va con questa legge a premiare la qualità delle lose, quindi mi auguro che si riesca ad eliminare quei tetti che vediamo in giro ricoperti di ruggine, perché si ricorreva alla qualità inferiore, perché si aveva un contributo legato al metro quadro e non alla qualità della losa, invece oggi, oltre alle caratteristiche che vengono descritte con chiarezza nella legge, c'è anche una differenziazione di prezzo su quella losa di qualità.

Il Consigliere Ferraris mi ha preceduto nell'evidenziare un altro elemento di pregio: quello della formazione, perché oggi troviamo dei tetti che forse non sono fatti con la capacità di un tempo. Oggi sono tutti tetti che hanno sotto la lamiera, quindi, anche se perdono, è difficile riuscire a trovare la perdita immediatamente, quindi la posa deve diventare di nuovo un momento di specializzazione e per questo ci vuole una formazione e non un'improvvisazione per quanto riguarda quel tipo di lavoro. Un altro elemento è quello che si va a differenziare il contributo per il momento di consegna della losa, perché la losa portata ad Aosta con camion rimorchio e scaricata con una gru sul tetto aveva lo stesso contributo di quella che arrivava nel Comune di Perloz, ad esempio, dove si dovevano fare 2-3 traslochi prima di arrivare sul tetto. Sono elementi di estrema importanza. Ringrazio la Giunta e l'Assessore che hanno portato questa proposta di legge, soprattutto ringrazio la Commissione che ha saputo lavorare portando i dovuti emendamenti.

Presidente - Se nessun altro intende prendere la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Voglio anzitutto ringraziare tutti coloro che sono intervenuti in questa discussione, in particolare il lavoro fatto dalla e con la III Commissione. Involontariamente il Presidente Borre ci ha dato una "tiratina di orecchie" parlando di ritardo con cui arriva questa legge rispetto al desiderio di vedere risolti alcuni aspetti negativi della vicenda "tetti in lose". Ricordo che avevamo già presentato un disegno di legge, sul quale abbiamo dovuto fare marcia indietro e l'abbiamo fatta per una sorta di valutazione critica sul testo, fatta sia da parte della III Commissione, sia dagli enti locali. Quel disegno di legge era il frutto di un lavoro a più mani, fatto con il supporto di alcuni colleghi, ma non era sufficiente a dare delle risposte alle aspettative: questo ha comportato una dilazione dei tempi, ma al tempo stesso ha portato a un prodotto che ritengo buono.

Per dare alcune sintetiche risposte, perché le risposte sono venute in sede di dibattito a chi aveva diverse valutazioni sulla legge, vorrei dire che non è assolutamente vero che manca una regia: la regia rimane sempre in capo all'Amministrazione regionale che esplicherà tale regia attraverso le deliberazioni di Giunta con cui andremo a definire gli incrementi di contributi, le modalità... e saranno univoche per tutta la Regione. I Comuni sono l'ultimo anello di una catena, sono quelli che strumentalmente daranno il contributo sulla base di regole che discendono prima dalla norma e poi dalle deliberazioni. In questo senso è una legge che ritengo coerente con degli obiettivi e con delle attitudini che sono il contrario di quello che sosteneva il collega Tibaldi. In tutta Italia e in tutta Europa ci sono delle azioni, ossia i pubblici poteri riconoscono a dei beni un valore culturale, architettonico, estetico che a volte è un valore che si estrinseca sui singoli edifici e altre volte si estrinseca attraverso un insieme di edifici, nei villaggi, pensiamo ai centri storici, non è un'invenzione della Valle d'Aosta.

Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, questa connotazione è stata data alla particolarità dei tetti in lose, che compongono un valore paesaggistico di altissimo pregio. Guardate che in 3/4 d'Italia e d'Europa questi valori vengono presidiati con degli obblighi, si dice: "tu per costruire lì devi avere un'autorizzazione che viene rilasciata da parte di chi presidia questo valore culturale", ma di contributi non se ne parla! Pensate a cosa avviene in Toscana e in molti borghi, dove si dice: "la Sovrintendenza rilascia l'autorizzazione, indica la procedura e la tipicità dei muri, dei tetti, fino alla tipicità dei viottoli", ma di contributi non se ne parla assolutamente! Laddove si parla di incentivo quindi... l'incentivo qui significa aiutare il cittadino in tale azione di tutela di un valore paesaggistico che la collettività vuole proteggere: questa è la logica della legge. Non l'abbiamo inventata noi, fa parte della legge sui tetti in lose che data da moltissimo tempo, ma il vincolo paesaggistico sui tetti in lose c'era già da prima, per cui già da prima in certe zone il tetto in lose si doveva fare senza contributi.

È una legge che vuole rendere giustizia alla realtà sociale; oggi, con questa confusione che c'è, il tetto in lose in alcune zone è un lusso, allora mi pare corretto che vi sia della gente che si faccia questo lusso e in più sia anche sovvenzionata da parte dell'Amministrazione. Da qui discende la revisione delle cartografie che dovranno fare i Comuni nell'ottica di restringere la superficie e gli ambiti in cui c'è questo obbligo, in modo che, laddove c'è da presidiare un valore paesaggistico, si mantenga l'obbligo e non si estenda un obbligo per poi moltiplicare le deroghe, con il risultato che chi ha i soldi si fa il tetto in lose, mentre chi non li ha fa il tetto in lose, ma di pessima qualità per avere il contributo. Questa legge vuole fare un po' di ordine in questa direzione e le cartografie che i Comuni devono fare, non sono delle azioni amministrative arbitrarie, seppure previste dalla legge, ma sono sottoposte alla revisione da parte della struttura competente in materia di paesaggio, che sarà quella che adotterà dei criteri uniformi per tutto il territorio regionale e con interpretazione di questa volontà politica di presidiare tale bene... ma di presidiarlo dove il bene ha un senso che sia presidiato.

Ho cercato di riassumere i contenuti della legge, peraltro già bene esposti da chi mi ha preceduto; ricordo al collega Tibaldi che si è scandalizzato dalla spesa - dice: "4 milioni di euro l'anno" - che si spendevano 6 milioni l'anno... quindi annualmente l'erogazione dei contributi per i tetti in lose era di 6 milioni l'anno e noi speriamo in una previsione che vada in quelle logiche di spendere meglio e meno, sempre che non vi sia un'esigenza oggettiva di rivedere le necessità del sostegno.

Rinnovo i miei ringraziamenti per tale collaborazione e sono convinto che questa sia una buona legge per il mantenimento di un paesaggio tipico della nostra Regione e spero che serva anche a rivalutare la possibilità di utilizzare dei beni come le nostre lose, che prima erano messe sullo stesso piano di qualsiasi altro materiale che veniva "appiccicato" sui nostri tetti.

Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato nel nuovo testo predisposto dalla III Commissione.

La parola alla Consigliera Fontana Carmela.

Fontana (GV-DS-PSE) - Per dichiarazione di voto. Rispetto a questo disegno di legge, ampiamente discusso ed emendato in III Commissione, il voto del gruppo "GV-DS" sarà di astensione. Non ci convince il passaggio di questa specifica competenza dalla Regione ai Comuni, esprimiamo preoccupazione che non potrà più esserci omogeneità nei controlli e nelle procedure amministrative. Chiediamoci se i Comuni sono attrezzati per svolgere questo compito molto delicato. Per tale motivo ci asterremo.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 17:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 18:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.