Oggetto del Consiglio n. 2707 del 16 maggio 2007 - Resoconto
OGGETTO N. 2707/XII - Ritiro della proposta di regolamento: "Disciplina dell'accesso e della mobilità nell'ambito dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 11 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12."
CAPO I
ACCESSO AI PROFILI DI AGENTE, SOVRINTENDENTE, ISPETTORE E FUNZIONARIO FORESTALI
Articolo 1
(Assunzione a tempo indeterminato ad agente forestale)
1. Gli agenti forestali del Corpo forestale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Corpo forestale, sono reclutati mediante concorso pubblico per titoli ed esami e previo superamento di un apposito corso di formazione professionale.
2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i cittadini italiani che siano in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale, dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trentadue, con esclusione di ogni elevazione;
b) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,60 per le donne;
c) titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado;
d) patente di guida automobilistica di tipo B;
e) idoneità psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 10; la domanda di ammissione al concorso deve essere corredata, a pena di esclusione, di idonea certificazione medica attestante il possesso dei requisiti minimi di idoneità fisica, ivi compreso quello di cui alla lettera b), indicati nel bando di concorso;
f) non essere o non essere stati dichiarati riformati o rivedibili alla visita di leva o successivamente ad essa;
g) essere in regola con gli obblighi di leva;
h) non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza;
i) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;
j) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi;
k) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misure di prevenzione.
3. In considerazione dei particolari compiti attribuiti al personale del Corpo forestale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, l'ammissione al concorso è altresì subordinata all'accettazione dell'impiego delle armi da fuoco per l'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza.
4. Il concorso ha ad oggetto la valutazione dei titoli, almeno una prova scritta o teorico-pratica, una prova ginnico-sportiva ed una prova orale volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento delle mansioni di agente forestale in ambiente montano. L'ammissione alle prove di concorso è subordinata alla risoluzione di test preliminari, anche di carattere psico-attitudinale.
5. Sono ammessi a valutazione, entro il limite del 20 per cento del punteggio complessivo finale, i seguenti titoli:
a) titoli di studio, entro il limite del 5 per cento;
b) titoli di servizio, entro il limite del 5 per cento;
c) titoli vari, entro il limite del 10 per cento.
6. Sono titoli vari i seguenti:
a) attestati di frequenza a corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, nei quali risulti espressa una valutazione di profitto, organizzati da enti pubblici o da altri enti legalmente riconosciuti ed attinenti al profilo professionale per il quale il concorso è stato bandito;
b) attestati di idoneità conseguiti in precedenti concorsi banditi per il reclutamento in un profilo professionale equivalente;
c) attestati rilasciati dai segretariati generali delle federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da cui risulti che il candidato è un atleta di interesse nazionale che fa parte o ha fatto parte, nel biennio precedente il concorso, di squadre sportive nazionali.
7. Il bando di concorso specifica, per ognuna delle categorie di cui ai commi 5 e 6, i titoli ammessi a valutazione ed il relativo punteggio.
8. La graduatoria del concorso è formata dai candidati giudicati idonei agli accertamenti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame, nel limite massimo dei posti disponibili per il corso, stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 4. Gli accertamenti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, volti a verificare il possesso dei requisiti non certificati preliminarmente in sede di ammissione al concorso, sono disposti con le modalità di cui all'articolo 10. Il giudizio di idoneità o non idoneità è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso.
Articolo 2
(Corso di formazione professionale per la nomina ad agente forestale)
1. Sulla base della graduatoria finale del concorso formata ai sensi dell'articolo 1, comma 8, i vincitori del concorso di cui all'articolo 1 sono nominati allievi agenti forestali del Corpo forestale.
2. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, gli allievi agenti forestali frequentano un apposito corso di formazione professionale, di durata non inferiore a sei mesi, organizzato dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti. Gli oneri relativi al corso di formazione sono a carico dell'Amministrazione regionale.
3. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il numero di allievi da avviare al corso non può essere comunque superiore a quello dei posti messi a concorso e di quelli resisi disponibili successivamente sino alla data di inizio del corso.
5. Salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, per il periodo di svolgimento del corso gli allievi agenti forestali sono assunti con contratto a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto vigenti. Durante tale periodo, ad essi è attribuito il trattamento economico previsto per il profilo professionale di agente forestale, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
6. Gli allievi agenti forestali, se appartenenti al ruolo unico regionale, sono autorizzati dall'Amministrazione regionale a frequentare il corso e sono considerati in servizio a tutti gli effetti. Durante tale periodo, essi percepiscono il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
7. Gli allievi agenti forestali, se dipendenti da altre amministrazioni o enti pubblici o da privati, percepiscono, per l'intero periodo di svolgimento del corso, un assegno di frequenza, di natura non retributiva, in misura pari al trattamento economico previsto per il profilo professionale di agente forestale, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
8. L'assunzione a tempo indeterminato in qualità di agente forestale è subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso. La graduatoria finale è formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni conseguite nel concorso e nell'esame di fine corso.
Articolo 3
(Esclusione dal corso per l'assunzione ad agente forestale)
1. Sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso gli allievi agenti forestali che:
a) dichiarano di volere rinunciare al corso;
b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.
2. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, gli allievi agenti forestali sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che detto corso sia avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso.
Articolo 4
(Nomina a sovrintendente forestale)
1. La nomina a sovrintendente forestale del Corpo forestale avviene mediante concorso interno per titoli ed esami e previo superamento di un apposito corso di formazione professionale.
2. Al concorso di cui al comma 1 sono ammessi gli agenti forestali del Corpo forestale che abbiano maturato, nello stesso profilo, almeno quattro anni di servizio e che non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
3. Il concorso ha ad oggetto la valutazione dei titoli, almeno due prove scritte o teorico-pratiche e una prova orale, concernenti le materie professionali.
4. Sono ammessi a valutazione, entro il limite del 25 per cento del punteggio complessivo finale, i seguenti titoli:
a) titoli di studio, entro il limite del 5 per cento;
b) titoli di servizio, entro il limite del 10 per cento;
c) titoli vari, entro il limite del 10 per cento.
5. Sono titoli vari i seguenti:
a) attestati di frequenza a corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, nei quali risulti espressa una valutazione di profitto, organizzati dall'Amministrazione regionale, da enti pubblici o da altri enti legalmente riconosciuti ed attinenti al profilo professionale per il quale il concorso è stato bandito;
b) attestati di idoneità conseguiti in precedenti concorsi banditi per il reclutamento in un profilo professionale equivalente;
c) note di encomio relative allo svolgimento dell'attività di servizio di cui all'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale);
d) distacchi per motivi di servizio, di durata non inferiore a sei mesi continuativi, presso sedi diverse da quella di assegnazione.
6. Il bando di concorso specifica, per ognuna delle categorie di cui ai commi 4 e 5, i titoli ammessi a valutazione ed il relativo punteggio.
7. Ai fini della nomina a sovrintendente forestale, i vincitori del concorso frequentano un apposito corso di formazione professionale organizzato dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti, con esame finale. Gli oneri relativi al corso di formazione sono a carico dell'Amministrazione regionale.
8. La graduatoria finale è formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni conseguite nella selezione preliminare e nell'esame di fine corso.
Articolo 5
(Nomina ad ispettore forestale)
1. La nomina ad ispettore forestale del Corpo forestale avviene mediante concorso interno per titoli ed esami.
2. Al concorso di cui al comma 1 sono ammessi i sovrintendenti forestali del Corpo forestale che abbiano maturato, nello stesso profilo, almeno quattro anni di servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
3. Il concorso ha ad oggetto la valutazione dei titoli, almeno due prove scritte o teorico-pratiche e una prova orale, concernenti le materie professionali.
4. Sono ammessi a valutazione, entro il limite del 20 per cento del punteggio complessivo finale, i seguenti titoli:
a) titoli di studio, entro il limite del 4 per cento;
b) titoli di servizio, entro il limite dell'8 per cento;
c) titoli vari, entro il limite dell'8 per cento.
5. Sono titoli vari i seguenti:
a) attestati di frequenza a corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, nei quali risulti espressa una valutazione di profitto, organizzati dall'Amministrazione regionale, da enti pubblici o da altri enti legalmente riconosciuti ed attinenti al profilo professionale per il quale il concorso è stato bandito;
b) attestati di idoneità conseguiti in precedenti concorsi banditi per il reclutamento in un profilo professionale equivalente;
c) note di encomio relative allo svolgimento dell'attività di servizio di cui all'articolo 12 della l.r. 12/2002;
d) distacchi per motivi di servizio, di durata non inferiore a sei mesi continuativi, presso sedi diverse da quella di assegnazione.
6. Il bando di concorso specifica, per ognuna delle categorie di cui ai commi 4 e 5, i titoli ammessi a valutazione ed il relativo punteggio.
Articolo 6
(Nomina a funzionario forestale)
1. La nomina a funzionario forestale del Corpo forestale avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i cittadini italiani che siano in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale, dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni quaranta, con esclusione di ogni elevazione;
b) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,60 per le donne;
c) diploma di laurea;
d) patente di guida automobilistica di tipo B;
e) idoneità psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 10; la domanda di ammissione al concorso deve essere corredata, a pena di esclusione, di idonea certificazione medica attestante il possesso dei requisiti minimi di idoneità fisica, ivi compreso quello di cui alla lettera b), indicati nel bando di concorso;
f) non essere o non essere stati dichiarati riformati o rivedibili alla visita di leva o successivamente ad essa;
g) essere in regola con gli obblighi di leva;
h) non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza;
i) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;
j) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi;
k) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misure di prevenzione.
3. In considerazione dei particolari compiti attribuiti ai funzionari forestali del Corpo forestale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, l'ammissione al corso è in ogni caso subordinata all'accettazione dell'impiego delle armi da fuoco per l'espletamento delle mansioni attinenti al profilo professionale di appartenenza.
4. Il concorso ha ad oggetto la valutazione dei titoli, due prove scritte, una delle quali può essere di contenuto teorico-pratico, e una prova orale. L'ammissione alle prove del concorso può essere subordinata al superamento di test preliminari, anche di carattere psico-attitudinale.
5. Sono ammessi a valutazione, entro il limite del 15 per cento del punteggio complessivo finale, i seguenti titoli:
a) titoli di studio, entro il limite del 4 per cento;
b) titoli di servizio, entro il limite del 5 per cento;
c) titoli vari, entro il limite del 6 per cento.
6. Sono titoli vari gli attestati di frequenza a corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, nei quali risulti espressa una valutazione di profitto, organizzati dall'Amministrazione regionale, da enti pubblici o da altri enti legalmente riconosciuti ed attinenti al profilo professionale per il quale il concorso è stato bandito.
7. Il bando del concorso specifica i diplomi di laurea richiesti per i posti messi a concorso e, per ognuna delle categorie di cui ai commi 5 e 6, i titoli ammessi a valutazione ed il relativo punteggio.
8. La graduatoria del concorso è formata dai candidati giudicati idonei agli accertamenti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame, nel limite massimo dei posti disponibili per il corso, stabilito ai sensi dell'articolo 7, comma 4. A tal fine, gli accertamenti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, volti a verificare il possesso dei requisiti non certificati preliminarmente in sede di ammissione al concorso, sono disposti con le modalità di cui all'articolo 10. Il giudizio di idoneità o non idoneità è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso.
Articolo 7
(Corso di formazione per la nomina a funzionario forestale)
1. Sulla base della graduatoria finale del concorso formata ai sensi dell'articolo 6, comma 8, i vincitori del concorso sono nominati aspiranti funzionari forestali del Corpo forestale.
2. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, gli aspiranti funzionari forestali frequentano un apposito corso di formazione professionale, organizzato dall'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti. Gli oneri relativi al corso di formazione sono a carico dell'Amministrazione regionale.
3. Le modalità di svolgimento del corso sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il numero di aspiranti da avviare al corso non può essere comunque superiore a quello dei posti messi a concorso e di quelli resisi disponibili successivamente sino alla data di inizio del corso.
5. Salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, per il periodo di svolgimento del corso gli aspiranti funzionari forestali sono assunti con contratto a tempo determinato presso l'Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto vigenti. Durante tale periodo, ad essi è attribuito il trattamento economico previsto per il profilo professionale di funzionario forestale, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
6. Gli aspiranti funzionari forestali, se appartenenti al ruolo unico regionale, sono autorizzati dall'Amministrazione regionale a frequentare il corso e sono considerati in servizio a tutti gli effetti. Durante tale periodo, essi percepiscono il trattamento economico in godimento, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
7. Gli aspiranti funzionari forestali, se dipendenti da altre amministrazioni o enti pubblici o da privati, percepiscono, per l'intero periodo di svolgimento del corso, un assegno di frequenza, di natura non retributiva, in misura pari al trattamento economico previsto per il profilo professionale di funzionario forestale, ridotto di un quinto, con esclusione delle indennità collegate all'effettiva prestazione del servizio.
8. L'assunzione a tempo indeterminato in qualità di funzionario forestale è subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso. La graduatoria finale è formata sulla base della media espressa in decimi delle votazioni conseguite nel concorso e nell'esame di fine corso.
9. Sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso gli aspiranti funzionari forestali che:
a) dichiarano di volere rinunciare al corso;
b) hanno accumulato assenze per un numero di giornate pari al 20 per cento della durata complessiva del corso, anche se non consecutive.
10. In caso di assenza dovuta a legittimo impedimento per un periodo pari o superiore al 20 per cento della durata complessiva del corso, gli aspiranti funzionari forestali sono esclusi dal corso o dall'esame di fine corso e ammessi a partecipare al primo corso successivo, a condizione che detto corso sia avviato nel triennio di validità della graduatoria del concorso.
Articolo 8
(Assunzione a tempo indeterminato a funzionario forestale mediante progressione interna)
1. Oltre che nei modi previsti dagli articoli 6 e 7, la nomina a funzionario forestale è conseguita all'esito di procedure di progressione interna, alle quali sono ammessi i sovrintendenti e gli ispettori forestali in possesso dei requisiti indicati nel contratto collettivo regionale di lavoro vigente alla data di pubblicazione dei relativi bandi.
2. La percentuale dei posti vacanti di funzionario forestale da riservare alle progressioni interne di cui al comma 1 è del 50 per cento.
Articolo 9
(Assunzione a tempo indeterminato ad armiere del Corpo forestale)
1. La nomina ad armiere del Corpo forestale avviene mediante concorso pubblico per esami.
2. Al concorso di cui al comma 1 possono partecipare i cittadini italiani che siano in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale, dei seguenti requisiti:
a) statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,60 per le donne;
b) titolo di studio finale di istruzione secondaria di primo grado;
c) per gli appartenenti alle forze di polizia dello Stato, qualifica di istruttore di tiro ed armaiolo; per i non appartenenti a forze di polizia dello Stato, licenza di istruttore di tiro ed autorizzazione a svolgere l'attività di fabbricazione, riparazione e commercio di armi, rilasciate ai sensi della normativa statale vigente in materia di armi;
d) patente di guida automobilistica di tipo B;
e) idoneità psico-fisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalità di cui all'articolo 10; la domanda di ammissione al concorso deve essere corredata, a pena di esclusione, di idonea certificazione medica attestante il possesso dei requisiti minimi di idoneità fisica, ivi compreso quello di cui alla lettera a), indicati nel bando di concorso;
f) non essere o non essere stati dichiarati riformati o rivedibili alla visita di leva o successivamente ad essa;
g) essere in regola con gli obblighi di leva;
h) non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza;
i) non essere stati espulsi dai corpi militari o dalle forze di polizia;
j) non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi;
k) non essere sottoposti o non essere stati sottoposti a misure di prevenzione.
3. Il concorso ha ad oggetto almeno una prova scritta a carattere teorico-pratico, una o più prove pratiche di tiro ed una prova orale concernenti le materie professionali, volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento delle mansioni di armiere addetto all'armamento e all'addestramento operativo del personale del Corpo forestale avente funzioni di polizia.
4. La graduatoria del concorso è formata dai candidati giudicati idonei agli accertamenti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, secondo l'ordine del punteggio riportato nelle prove di esame. A tal fine, gli accertamenti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, volti a verificare il possesso dei requisiti non certificati preliminarmente in sede di ammissione al concorso, sono disposti con le modalità di cui all'articolo 10. Il giudizio di idoneità o non idoneità è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso.
Articolo 10
(Accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale)
1. I funzionari, gli ispettori, i sovrintendenti, gli agenti forestali e gli appartenenti all'area tecnico-operativa dell'organico del Corpo forestale addetti alle mansioni di armiere sono sottoposti a specifici accertamenti sanitari finalizzati a certificarne l'idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento del servizio.
2. Gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica e attitudinale allo svolgimento del servizio si distinguono in:
a) accertamenti preliminari, nell'ambito dei concorsi di cui agli articoli 1, 6 e 9, eseguiti presso l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta, di seguito denominata Azienda USL;
b) accertamenti periodici o occasionali, volti a verificare la permanenza dell'idoneità psico-fisica e attitudinale del personale forestale, tenuto conto dell'età, della posizione, del profilo professionale di appartenenza e delle mansioni pertinenti, eseguiti presso l'Azienda USL;
c) accertamenti relativi alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).
3. I requisiti oggetto degli accertamenti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Nelle more dell'adozione della predetta deliberazione, trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132 (Regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia).
4. Gli accertamenti di cui al comma 2, lettera b), sono eseguiti, su richiesta del Comandante del Corpo forestale:
a) periodicamente, con cadenza triennale, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età e con cadenza biennale dopo il quarantacinquesimo anno di età;
b) occasionalmente, in caso di assenza per malattia per un periodo, anche non continuativo, superiore a sei mesi nell'arco dello stesso anno solare o per altri motivi per i quali si ritenga necessario l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica e attitudinale.
5. Gli accertamenti di cui al comma 2, lettera c), sono eseguiti dal medico competente, individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del d.lgs. 626/1994, e possono sostituire, su esplicita richiesta del datore di lavoro, gli accertamenti periodici di cui al comma 2, lettera b).
6. Gli esiti degli accertamenti sono registrati nell'apposita scheda sanitaria personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza.
CAPO II
DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ INTERNA PER I PROFILI DI AGENTE, SOVRINTENDENTE, ISPETTORE E FUNZIONARIO FORESTALI
Articolo 11
(Disposizioni generali)
1. La dotazione organica della sede centrale e delle stazioni forestali è definita con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 12/2002.
2. La dotazione organica di ogni stazione forestale è composta di almeno cinque unità di personale in disponibilità effettiva, ivi compreso il comandante di stazione.
Articolo 12
(Assegnazione della sede di servizio)
1. L'assegnazione degli agenti forestali di prima assunzione è disposta, con provvedimento del Comandante del Corpo forestale, presso le stazioni forestali.
2. Le assegnazioni di sede ai sensi del comma 1 sono precedute dai trasferimenti del personale già in servizio, disposti ai sensi degli articoli 13 e 14.
Articolo 13
(Mobilità volontaria)
1. Non oltre il 31 marzo di ogni anno, il Comandante del Corpo forestale redige l'elenco dei posti disponibili per ogni sede di servizio. Tali elenchi sono comunicati ai dipendenti con circolare interna.
2. Le procedure di cui al comma 1 possono essere rinnovate se nel corso dell'anno si rendono disponibili nuovi posti o per sopravvenute esigenze organizzative.
3. I funzionari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli agenti forestali possono presentare al Comandante del Corpo forestale domanda di mobilità entro trenta giorni dalla data di comunicazione della circolare di cui al comma 1.
4. La domanda, vistata dal responsabile della sede di assegnazione, contiene le seguenti indicazioni:
a) dati anagrafici;
b) categoria, posizione, profilo professionale di appartenenza, sede di assegnazione e durata di relativa permanenza;
c) indicazione, secondo un ordine di preferenza, di non più di tre sedi corrispondenti a posti disponibili nella posizione e nel profilo professionale di appartenenza;
d) titolo di studio posseduto;
e) condizioni familiari.
5. Può presentare domanda di mobilità chi abbia maturato nel Corpo forestale almeno sei anni di servizio e quattro anni nella sede di assegnazione alla data di presentazione della domanda medesima, ivi compresi i periodi eventuali di distacco.
6. Entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, il Comandante del Corpo forestale redige la graduatoria delle domande ammesse, sulla base dei criteri stabiliti dall'allegato A.
7. I posti disponibili sono assegnati in base all'ordine della graduatoria; a parità di punteggio precedono i candidati che abbiano maturato una maggiore anzianità di servizio nel Corpo forestale e, ulteriormente, i candidati più anziani di età.
8. Al fine di assicurare una distribuzione equilibrata ed omogenea del personale forestale tra le diverse sedi di servizio, non possono, di regola, essere accolte contemporaneamente o nel medesimo anno più di due domande di mobilità in uscita per ogni stazione forestale.
9. Le domande di mobilità non sono accolte nel caso in cui presso la sede richiesta presti servizio, in qualità di funzionario, ispettore, sovrintendente o agente forestale, il coniuge, il convivente, un parente fino al terzo o un affine fino al secondo grado di diverso profilo professionale, ovvero qualora il richiedente ricopra una carica elettiva presso un'amministrazione pubblica locale ricompresa nella giurisdizione forestale della sede richiesta, salvo che non sia collocato in aspettativa per mandato politico.
10. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 6, il Comandante del Corpo forestale comunica a ciascun interessato l'accoglimento o il rigetto motivato della domanda di trasferimento.
Articolo 14
(Mobilità, distacco e comando per esigenze organizzative)
1. La mobilità per esigenze organizzative, ivi compresa quella per incompatibilità ambientale, è disposta, anche al di fuori dei tempi e delle procedure di cui all'articolo 13:
a) per la copertura dei posti individuati ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
b) per l'eliminazione di situazioni di incompatibilità derivanti dalla presenza, presso la medesima sede di servizio, di soggetti legati da vincoli di coniugio, convivenza, parentela fino al terzo o affinità fino al secondo grado ovvero dalla presenza, presso una sede di servizio, di soggetti, non collocati in aspettativa per mandato politico, che ricoprono una carica elettiva in un'amministrazione pubblica locale ricompresa nella giurisdizione forestale della sede di assegnazione.
2. I comandanti di stazioni forestali la cui dotazione organica, per effetto di assenze continuative previste per periodi superiori a sei mesi, sia inferiore a quella stabilita dall'articolo 11, comma 2, possono chiedere il distacco temporaneo di altro personale forestale, da individuarsi con le modalità e sulla base dei criteri stabiliti dall'allegato B, ferma restando la titolarità della sede di assegnazione.
3. In alternativa alla richiesta di distacco temporaneo, i comandanti di stazione possono chiedere di avvalersi, per l'espletamento di specifici servizi, di personale assegnato alle stazioni forestali limitrofe. Le modalità dell'avvalimento sono definite dal Comandante del Corpo forestale, sentiti i comandanti di stazione interessati.
Articolo 15
(Incarichi di comandante di stazione)
1. Gli incarichi di comandante di stazione sono conferiti presso le medesime sedi di stazione forestale per un periodo non superiore a dieci anni.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze organizzative, gli incarichi di comandante di stazione sono assoggettati a rotazione, tenuto conto, per ciascun interessato, della incidenza delle condizioni familiari. Gli incarichi di comandante di stazione sono prorogati sino all'effettivo avvicendamento.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano al personale forestale che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, abbia un'età prossima di due anni ai limiti di età previsti per il collocamento a riposo per vecchiaia o che abbia maturato un'anzianità contributiva prossima di due anni al diritto al pensionamento.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, non si applicano alle domande di mobilità presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), non si applicano, sino alla scadenza del relativo mandato, a chi ricopre una carica elettiva presso un'amministrazione pubblica locale ricompresa nella giurisdizione della sede di assegnazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. In sede di prima applicazione, al completamento delle procedure di rotazione degli incarichi di comandante di stazione forestale in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 15, il quale trova immediata applicazione anche per gli incarichi già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede entro due anni dalla medesima data.
Articolo 17
(Rinvio)
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia di personale del ruolo unico regionale.
Articolo 18
(Abrogazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), della l.r. 12/2002, sono abrogati, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli articoli 8, 11, 12 e 13 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale).
2. Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della l.r. 12/2002, cessa di avere efficacia, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, la deliberazione del Consiglio regionale n. 3315/VIII in data 2 dicembre 1987 (Criteri generali per assegnazioni e trasferimenti del personale del Corpo forestale valdostano), nonché ogni altro atto adottato e vigente nelle materie disciplinate dal presente regolamento.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Coerentemente con il contenuto della normativa che abbiamo appena votato, ritiriamo il provvedimento.
Presidente - La proposta di regolamento n. 7 è quindi ritirata.
Il Consiglio prende atto.
