Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2699 del 10 maggio 2007 - Resoconto

OGGETTO N. 2699/XII - Disegno di legge: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007".

Président - Nous avions discuté du rapport qui a été présenté par le Président de la Région. Il nous reste à examiner le projet de loi n° 164. Je rappelle qui ont été présentés 12 amendements de la part de l'Assesseur Cerise et du Président Caveri, ainsi que 16 amendements du groupe "Arcobaleno".

La parola al Consigliere Venturella, per mozione d'ordine.

Venturella (Arc-VA) - Più che per mozione d'ordine, articolo 61 del Regolamento. Volevo solo porre una questione pregiudiziale all'attenzione dei Consiglieri, per due fondati motivi: il primo, riguarda l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori, il calendario delle Commissioni che si sono succedute nell'analisi di questo disegno di legge; il secondo motivo riguarda il contenuto stesso del disegno di legge regionale.

Vorrei rendere edotto il Consiglio che questo atto, il disegno di legge che presenta oggi la Giunta regionale, è stato presentato il 3 aprile - leggo l'iter delle Commissioni che mi è stato fornito dagli uffici - assegnato il 17 in sede referente, la scadenza è il 16 giugno. Allora è stato analizzato in I Commissione il 24 aprile e, in questa seduta di Commissione, sono stati auditi insieme alla nomina del relatore, insieme all'illustrazione del documento, insieme all'audizione del Presidente Caveri, supportato dalle strutture regionali competenti, sono stati dati audizione, pareri, lo stesso giorno.

Avevo partecipato come componente delegato, avevo fatto richiesta formale che questo disegno di legge fosse almeno assegnato in III Commissione - e poi su ciò che dirò per spiegare il secondo motivo per cui chiediamo il rinvio in Commissione - e mi è stato risposto che dovevo inoltrare richiesta scritta alla Presidenza. Pensavo che di fronte a un disegno di legge tanto importante fosse automatico il fatto che non si può pensare di ridurre il tutto a un'oretta di Commissione! Pensate, il 24 aprile è stato dato il parere in I Commissione, il 26 il parere di compatibilità finanziaria... credo che questo sia oltremodo inopportuno, non solo per il lavoro del Consiglio, ma anche per l'informazione dei Consiglieri e qui vengo al secondo motivo, il contenuto.

Questo disegno di legge, non so chi titola i disegni di legge, non è più "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE..." eccetera, perché è diventato una "omnibus". Se andiamo a vedere nel Titolo II, la direttiva habitat e la direttiva uccelli non c'entrano nulla, ci sono 3 articoli che riguardano - vado a memoria - le strutture sportive. Titolo II, disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione, trattato sugli aiuti di importanza minore, il famoso "de minimis", e poi l'altro articolo è il 14-15, insomma sono degli adeguamenti, sì, di rispetto delle direttive comunitarie, ma che sull'applicazione della direttiva uccelli e habitat non c'entrano nulla!

Credo che si tratta ancorché di legge comunitaria, ma di una "omnibus", perché tocca discipline completamente diverse, credo che dovrebbe essere come minimo rinviata in III Commissione, e qui vengo al contenuto specifico. L'Assessore Cerise - che non era presente in Commissione - e il Presidente Caveri, hanno presentato 12 emendamenti che vanno a stravolgere la struttura del disegno di legge; fra l'altro, li hanno presentati ieri, all'inizio della discussione. Io chiedo che il Consiglio si esprima sul rinvio in III Commissione, perché di fronte al rispetto del lavoro delle Commissioni consiliari, dato che abbiamo sempre detto che i lavori delle Commissioni servono per approfondire i temi, le materie... crediamo sia inopportuno che dopo aver lavorato e presentato - e questo la dice lunga sulla fretta di dover approvare questo disegno di legge -... si presentano, il giorno prima, 12 emendamenti... non uno! Noi ne abbiamo presentati 17, ma avevamo chiesto in I Commissione di poter discutere di queste materie, ci è stato negato, perché ci è stato detto che la I Commissione non era competente sui contenuti stessi...

Presidente - ... ma non è vero...

Venturella (Arc-VA) - ... è vero, sì! Infatti avevo chiesto il rinvio in III Commissione!

Squarzino (fuori microfono) - ... non è competente la II Commissione sull'habitat...

Presidente - ... è stata avanzata una proposta di rinvio in Commissione... se qualcuno si vuole esprimere... dopodiché farò esprimere il Consiglio.

La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Mi dispiace collega Venturella, ma lei è fuori tema. Non c'è niente di più pertinente che il titolo di questa legge con la legge stessa: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive..." questo fa parte del titolo ed è un contenuto della legge, peraltro anche una scelta coraggiosa e molto importante nella direzione che sollecitate voi, e poi continua "... nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007". È una legge comunitaria che comprende anche delle modifiche a leggi che interferiscono con le norme comunitarie, almeno per quanto riguarda i contenuti: questo per quanto riguarda il titolo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, questi sono tutti di natura tecnica, che vogliono precisare meglio alcune definizioni, al fine dell'applicabilità della legge e togliere alla legge delle sovrapposizioni soprattutto di tipo pratico, che rendono la Valle d'Aosta ingestibile da un punto di vista dei vincoli. Allora si è riportato, con questi emendamenti, ad una rilettura di quello che è previsto nell'ambito del piano territoriale e paesaggistico o sennò di definizioni modeste. Questi emendamenti saranno quelli che renderanno, per chi dovrà applicare la legge, l'applicazione molto più semplice; quindi sono più impegnativi, anche da un punto di vista ideologico, i vostri 17 emendamenti, per cui credo che su questa legge siano state fatte in Commissione tutte le valutazioni che dovevano essere fatte. Peraltro, in questi aspetti, è una legge molto tecnica, per cui non ravviso la necessità di portare la legge in Commissione e propongo quindi la discussione e l'approvazione in questa seduta.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Cominciamo dalle cose futili... ma almeno il titolo lo vorrete cambiare...

Presidente - ... Consigliere, ha argomentato per 10 minuti, mi pare siano chiare le motivazioni... vi è una richiesta da parte sua di far esprimere il Consiglio ed è quello che intendo fare.

Venturella (Arc-VA) - Ma gli articoli 14, 15, 16 del Titolo II cosa c'entrano con l'adeguamento della direttiva 92? È il Trattato CE, articolo 43... allora almeno chiarire che è una legge regionale comunitaria "omnibus", perché tratta di argomenti che non riguardano solo "SIC" e "ZPS", questo per una questione di correttezza almeno formale.

Presidente - Pongo in votazione la proposta del collega Venturella:

Consiglieri presenti: 25

Votanti: 21

Favorevoli: 4

Contrari: 17

Astenuti: 4 (Charles Teresa, Ferraris, Fiou, Viérin Adriana)

Il Consiglio non approva.

Il Consiglio respinge le questioni pregiudiziale e sospensiva testé poste.

Presidente - ... poi qualcuno mi spiega cosa significa un'astensione, anche per il verbale... Procediamo alla discussione del disegno di legge.

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE 92/43/CEE E 79/409/CEE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Finalità ed oggetto)

1. Il presente titolo, in attuazione degli articoli 117, comma quinto, della Costituzione, e 2, comma primo, lettere d), g), l) e q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nell'ambito dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), dà attuazione alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

2. I procedimenti disciplinati dal presente titolo sono intesi ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni di fauna e flora selvatiche ai fini della salvaguardia della biodiversità, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali e delle particolarità regionali e locali.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo, si intendono per:

a) area di collegamento ecologico funzionale: l'area che per la sua struttura lineare e continua o per il suo ruolo di collegamento è essenziale per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;

b) autoctona: la popolazione o specie che, per motivi storico-ecologici, è indigena del territorio regionale o di una sua parte;

c) biodiversità: la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, degli ecosistemi terrestri, marini ed acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ivi inclusa la diversità, nell'ambito delle specie, tra le specie e tra gli ecosistemi;

d) carta della natura regionale: la cartografia della naturalità presente a livello regionale, elaborata in conformità alla carta della natura di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e ai contenuti del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP));

e) conservazione: il complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali o seminaturali e le popolazioni di flora e di fauna selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente;

f) ecotipo: la forma morfologicamente distinta entro una specie prodotta dalla selezione naturale;

g) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate negli allegati D ed E del d.P.R. 357/1997 e qualsiasi bene, parte o prodotto ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad altro elemento di identificazione;

h) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche interamente naturali o seminaturali;

i) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali indicati nell'allegato A del d.P.R. 357/1997, che nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;

2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta;

3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle tre Regioni biogeografiche seguenti: alpina, continentale, mediterranea;

j) habitat naturali prioritari: gli habitat naturali di cui alla lettera h) per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare e che sono evidenziati nell'allegato A del d.P.R. 357/1997 con un asterisco;

k) habitat naturali di interesse regionale: gli ambienti terrestri o acquatici, di cui all'allegato A, che si distinguono per le loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, che nel territorio regionale, alternativamente:

1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;

2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta;

3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche del territorio regionale;

l) habitat di una specie: l'ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

m) introduzione: l'immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale;

n) non autoctona: la popolazione o la specie non facente parte originariamente della fauna indigena del territorio regionale o di una sua parte;

o) popolazione: l'insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica;

p) proposto sito di importanza comunitaria (pSIC): il sito individuato dalla Regione, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea;

q) reintroduzione: la traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;

r) rete ecologica regionale: la rete ecologica che connette gli ambiti territoriali a maggiore naturalità, costituita dalle aree protette, dai siti della rete Natura 2000, dai siti di interesse naturalistico regionale, dalle aree di collegamento ecologico funzionale e dalle connessioni naturali;

s) rete Natura 2000: la rete ecologica europea, comprendente le zone speciali di conservazione (ZSC) e i siti di importanza comunitaria (SIC) di cui alla direttiva n. 92/43/CEE e le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva n. 79/409/CEE;

t) sito di importanza comunitaria (SIC): il sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella Regione o nelle Regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B del d.P.R. 357/1997 in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete Natura 2000, al fine di mantenere la diversità biologica nella Regione o nelle Regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i SIC corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;

u) sito di interesse naturalistico regionale (SIR): l'area, geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata, che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o seminaturale o di una specie di interesse regionale. Per le specie che occupano ampi territori, i SIR corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;

v) specie: l'insieme di individui o di popolazioni attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura e isolati riproduttivamente da altre specie;

w) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E del d.P.R. 357/1997 che nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) sono in pericolo, con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;

2) sono vulnerabili quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;

3) sono rare quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;

4) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;

x) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera w), per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare e che sono evidenziate nell'allegato B del d.P.R. 357/1997 con un asterisco;

y) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulla specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio di riferimento. Lo stato di conservazione è considerato soddisfacente quando:

1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;

2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;

3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;

z) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale e sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni e la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione è considerato soddisfacente quando:

1) l'area di distribuzione naturale dell'habitat e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;

2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;

3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato dalla lettera y);

aa) zona di protezione speciale (ZPS): il territorio idoneo, per estensione o per localizzazione geografica, alla conservazione delle specie di uccelli di cui alla direttiva n. 79/409/CEE;

bb) zona speciale di conservazione (ZSC): il SIC designato secondo la procedura di cui all'articolo 3, comma 2, del d.P.R. 357/1997, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle specie per cui il sito è designato.

Articolo 3

(Compiti della Regione)

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui al presente titolo, per il tramite delle strutture regionali competenti in materia di aree naturali protette e di gestione della flora e della fauna:

a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, ivi compresi gli habitat naturali di interesse regionale, le popolazioni di flora e di fauna selvatiche e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico e ne garantisce il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente;

b) promuove la gestione razionale degli habitat naturali o seminaturali, assicurando al contempo la corretta fruizione antropica del patrimonio naturale;

c) istituisce la rete ecologica regionale, composta dalle aree protette, dalle ZSC, dalle ZPS, dai SIR, dalle aree di collegamento ecologico funzionale e dalle connessioni naturali, individuati dalla carta della natura regionale;

d) garantisce il costante monitoraggio della distribuzione degli habitat, effettua studi sulla biologia e sulla consistenza delle popolazioni e definisce gli indirizzi per l'individuazione, la ricostituzione e la tutela delle aree di collegamento ecologico funzionale, anche avvalendosi della collaborazione di istituti universitari e di enti di ricerca;

e) promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie, ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità;

f) promuove iniziative finalizzate alla diffusione dell'informazione e della sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;

g) promuove il coordinamento tra gli enti competenti in merito alla pianificazione, programmazione e gestione dell'ambiente naturale.

2. La Regione contribuisce alla costituzione della rete Natura 2000.

3. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione e nel rispetto delle modalità e degli standard indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad individuare:

a) i siti in cui si trovano tipi di habitat e specie di cui, rispettivamente, agli allegati A e B del d.P.R. 357/1997 da proporre per la costituzione della rete Natura 2000 (pSIC);

b) le ZPS;

c) i SIR.

4. La Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, di seguito denominata struttura competente, trasmette l'elenco dei siti individuati ai sensi del comma 3 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete Natura 2000, la Giunta regionale individua con propria deliberazione le aree di collegamento ecologico funzionale, costituenti parte integrante della rete ecologica regionale, stabilendo le opportune misure per la gestione, il mantenimento ed il miglioramento della loro funzione ecologica.

6. Al fine di garantire l'aggiornamento dei dati, la Giunta regionale, sulla base delle misure di monitoraggio di cui all'articolo 8, effettua una valutazione periodica dell'idoneità dei siti all'attuazione degli obiettivi di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE e può proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un aggiornamento dell'elenco dei siti stessi, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa.

Articolo 4

(Misure di tutela e di conservazione)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta ed assicura per le ZSC e le ZPS ricadenti nel territorio regionale le misure di tutela e di conservazione necessarie, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dagli articoli 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva n. 92/43/CEE e 4 della direttiva n. 79/409/CEE, sentiti i Comuni territorialmente interessati e gli enti gestori per i siti ricadenti all'interno delle aree protette. Le predette misure possono riguardare anche i SIR e possono comportare, ove occorra, l'approvazione di appositi piani di gestione ai sensi all'articolo 6. Le misure di tutela e di conservazione devono garantire l'uso sostenibile delle risorse, tenendo conto del rapporto tra le esigenze di conservazione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali.

Articolo 5

(Gestione dei siti delle rete Natura 2000)

1. La gestione dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR ricadenti all'interno di aree protette è affidata agli enti gestori.

2. La gestione dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR non ricadenti all'interno di aree protette è affidata, sentiti gli enti locali territorialmente interessati:

a) agli enti gestori di aree protette limitrofe;

b) ai Comuni, singolarmente o in forma associata.

3. La gestione è affidata dalla Giunta regionale con propria deliberazione che, mediante appositi accordi con i soggetti gestori individuati, definisce i termini e le modalità di svolgimento delle relative funzioni, le esigenze di tutela, gli obiettivi di conservazione e le risorse allo scopo necessarie.

4. Gli accordi di cui al comma 3 possono prevedere la facoltà per i soggetti gestori di avvalersi, nello svolgimento delle attività di gestione, della collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, per l'attuazione degli interventi di conservazione e di valorizzazione.

Articolo 6

(Piano di gestione)

1. Il piano di gestione, di seguito denominato piano, identifica le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie e le minacce al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, definisce le strategie gestionali, le azioni specifiche da intraprendere e le misure finalizzate al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie, comprendenti:

a) le misure regolamentari, inclusi i divieti e le prescrizioni relativi alle attività presenti all'interno del sito, specificandone i contenuti e i soggetti coinvolti;

b) le eventuali integrazioni o modifiche da apportare agli strumenti di pianificazione, ai piani di settore e ai regolamenti vigenti;

c) il programma degli interventi di conservazione.

2. La Giunta regionale, sulla base delle linee guida per la gestione dei siti della rete Natura 2000, adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, valutata la necessità di redigere il piano, definisce:

a) gli eventuali ulteriori contenuti specifici del piano;

b) i termini e le modalità per la redazione e per l'adozione del piano;

c) il soggetto incaricato della redazione del piano, ovvero:

1) la Regione, per il tramite della struttura competente, o il Comune territorialmente interessato;

2) gli enti gestori, per i siti ricadenti all'interno delle aree protette.

3. Il soggetto incaricato della redazione predispone la proposta di piano sentiti i soggetti coinvolti dal piano stesso e gli enti locali territorialmente interessati.

4. La proposta di piano è trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione. Il piano approvato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni ivi contenute sono immediatamente vincolanti nei confronti delle amministrazioni, degli enti gestori delle aree protette e dei privati e devono essere attuate dagli enti territorialmente interessati.

5. All'aggiornamento del piano, qualora ritenuto necessario anche a seguito dei risultati delle misure di monitoraggio di cui all'articolo 8, si provvede con le modalità procedimentali di cui al presente articolo.

CAPO II

VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Articolo 7

(Valutazione di incidenza)

1. La valutazione di incidenza costituisce misura preventiva di tutela dei siti della rete Natura 2000 e dei SIR. In relazione ai piani, agli interventi e ai progetti di rilevanza regionale, interregionale e comunale alla valutazione provvede la struttura competente, in conformità a quanto disposto dagli articoli 6 e 7 della direttiva n. 92/43/CEE e 5 e 6 del d.P.R. 357/1997.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono ai fini della valutazione di incidenza, in conformità ai contenuti di cui all'allegato G del d.P.R. 357/1997 e agli eventuali ulteriori indirizzi definiti ai sensi del comma 6, lettera c), apposita relazione tesa ad individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano ai fini della valutazione di incidenza, in conformità ai contenuti di cui all'allegato G del d.P.R. 357/1997 e agli eventuali ulteriori indirizzi definiti ai sensi del comma 6, lettera c), apposita relazione tesa ad individuare e valutare i principali effetti che detti interventi possono avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

4. Per i progetti assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale)), che interessano i pSIC, i SIC, le ZPS, le ZSC e i SIR, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tal fine, il proponente deve predisporre uno studio di impatto ambientale contenente gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative di cui al presente titolo, in conformità ai contenuti di cui all'allegato G del d.P.R. 357/1997 e agli eventuali ulteriori indirizzi definiti ai sensi del comma 6, lettera c).

5. I piani, gli interventi e le relazioni di incidenza di cui ai commi 2 e 3 sono presentati alla struttura competente. I progetti di cui al comma 4 sono presentati contestualmente alla struttura competente e alla struttura regionale competente in materia di VIA.

6. La Giunta regionale, in conformità ai contenuti di cui all'allegato G del d.P.R. 357/1997, disciplina ulteriormente la procedura di valutazione di incidenza di piani, di interventi e di progetti, definendo:

a) l'eventuale articolazione in livelli di valutazione;

b) le modalità di presentazione delle istanze, delle relazioni di incidenza, dello studio di impatto ambientale e delle eventuali integrazioni;

c) gli eventuali indirizzi per la redazione delle relazioni di incidenza o dello studio di impatto ambientale e le indicazioni generali sulle modalità di progettazione e realizzazione degli interventi;

d) i termini per l'effettuazione della verifica sulle relazioni di incidenza e sullo studio di impatto ambientale, al fine della valutazione di incidenza;

e) le aree e gli interventi non assoggettati dalla procedura di valutazione di incidenza, in relazione all'accertata assenza di effetti compromissori per gli habitat e per le specie tutelati;

f) le modalità di espressione del parere di valutazione di incidenza se ricompreso nelle procedure di VIA;

g) le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

7. Nelle more della definizione dei termini di cui al comma 6, lettera d), la valutazione di incidenza è resa dalla struttura competente entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di incidenza di cui ai commi 2 e 3 e dello studio di impatto ambientale di cui al comma 4, salvo che siano richiesti elementi integrativi. La richiesta di integrazioni sospende il termine del procedimento fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.

8. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano i pSIC, i SIC, le ZPS, le ZSC e i SIR ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area protetta è effettuata sentito l'ente gestore. In tal caso il proponente trasmette all'ente gestore, contestualmente alla presentazione alla struttura competente dei piani, degli interventi, dei progetti e delle relazioni di incidenza o dello studio di impatto ambientale relativi, copia dei medesimi.

9. L'autorità competente all'approvazione definitiva del piano, dell'intervento o del progetto acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, anche mediante conferenze di servizi, eventualmente individuando modalità di consultazione dei soggetti interessati.

10. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, la Giunta regionale adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

11. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul SIC può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Articolo 8

(Misure di monitoraggio)

1. La Giunta regionale, sulla base delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.R. 357/1997, adotta misure idonee ad attuare il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie, con particolare riferimento a quelli prioritari, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle politiche agricole e forestali.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 9

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, chiunque violi i divieti, i vincoli e le prescrizioni stabiliti dal presente titolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 500 a euro 3.000.

2. Al responsabile delle violazioni di cui al comma 1, qualora arrechi danno all'ambiente alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di risarcimento del danno ambientale.

Articolo 10

(Vigilanza e controllo)

1. Alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo provvedono il Corpo forestale della Valle d'Aosta e gli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Articolo 11

(Tutela delle specie faunistiche e vegetali. Disposizioni transitorie)

1. Nelle more della revisione organica della disciplina regionale vigente in materia di tutela delle specie in conformità alla normativa comunitaria, la tutela delle specie faunistiche di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE resta disciplinata dalla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), e per le specie vegetali di cui all'allegato D del d.P.R. 357/1997 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 marzo 1977, n. 17 (Protezione della flora alpina).

Articolo 12

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione del presente titolo è determinato in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2007.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e del bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009, nell'obiettivo programmatico 2.2.1.08 (Parchi, riserve e beni ambientali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo per pari importi delle risorse iscritte negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto C.1. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. Per l'applicazione del presente titolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13

(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dal presente titolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.P.R. 357/1997.

TITOLO II

MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI IN ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Articolo 14

(Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 38, in adeguamento agli articoli 43 e 48 del Trattato CE)

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale), è abrogato.

Articolo 15

(Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2, in adeguamento all'articolo 43 del Trattato CE)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), è sostituito dal seguente:

"2. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell'UE diversi dall'Italia, intendano ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 9, ne fanno richiesta alla struttura competente, che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e delle conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure compensative, con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 2/1997, è aggiunto il seguente:

"2bis. Nel caso in cui il richiedente provenga da uno Stato membro dell'UE, diverso dall'Italia, nel quale non è previsto il rilascio del titolo professionale, si tiene altresì conto, ai fini del riconoscimento, dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente nello Stato di provenienza, fatta salva l'applicazione delle eventuali misure compensative di cui al comma 2.".

Articolo 16

(Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, in adeguamento al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"))

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi in cui la presente legge preveda la concessione di agevolazioni in regime de minimis, si applica quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore.".

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 19/2001 è abrogato.

3. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"2. Le spese di cui all'articolo 4, comma 2, sono altresì agevolabili in regime de minimis, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 20, comma 1, e, comunque, nel rispetto della normativa comunitaria vigente.".

4. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"2. Le spese di cui all'articolo 9, comma 2, sono altresì agevolabili in regime de minimis, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 20, comma 1, e, comunque, nel rispetto della normativa comunitaria vigente.".

5. Le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), continuano a trovare applicazione agli aiuti concessi entro il 30 giugno 2007 ai sensi della l.r. 19/2001 e delle relative disposizioni applicative.

Allegato A

(Omissis)

Presidente - La parola al relatore, Consigliere Ottoz.

Ottoz (UV) - Con la legge 16 marzo 2006, n. 8 la Regione ha introdotto nel suo ordinamento l'istituto della "legge comunitaria regionale" allo scopo di disciplinare la propria partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea e definire autonomamente i termini d'esercizio delle proprie competenze anche nell'ambito di materie oggetto di obblighi comunitari. Ciò s'inserisce nell'importante tema dell'esercizio delle prerogative riconosciute alle Regioni dalla modifica del Titolo V della nostra Costituzione, in modo da anticipare e sostituire gli interventi dello Stato negli ambiti di competenza regionale. Ricordate che il "117" e il "119" del 2001, la modifica della Costituzione, stabilivano i campi in cui c'era competenza dello Stato, delle Regioni o competenza concorrente.

Il disegno di legge che viene presentato oggi all'attenzione del Consiglio regionale rappresenta la prima attuazione di questa legge, la quale prevede che entro il 31 marzo di ogni anno sia approvato un provvedimento, la legge comunitaria regionale appunto, finalizzato a dare tempestiva attuazione agli atti normativi comunitari e alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nelle materie di competenza legislativa regionale. È del tutto evidente che, stante la tendenza della Comunità europea, per certi versi deprecabile, di concentrare spesso la sua azione su aspetti di estremamente - per non dire eccessivamente, mi sia concesso il termine - "definitori", il contenuto dei provvedimenti ne risulta estremamente tecnico e di difficile e ostica lettura.

Non è nostro compito valutare, oggi, a quali eccessi d'invasività nell'attività economica della nostra valle porti il metodo sin qui seguito dagli organi dell'Unione - qualcuno lo ha evocato, io stesso, fra gli altri, stamani - figlio della proliferazione e dalla varietà degli interessi di più Paesi da tenere tutti in conto al momento delle decisioni, ossia figlio in definitiva di un indebolimento della politica nei confronti della burocrazia e del fatto che alla fine le decisioni dovendo essere prese all'unanimità, permettono a tutti di porre dei veti e quindi un livello di compromesso assai basso per poter legiferare, cosa che la Costituzione europea dovrebbe modificare. Rimane il fatto che, come già detto, il conseguente contenuto tecnico del provvedimento legislativo che esaminiamo oggi ne risulta estremamente analitico, tecnico e di difficile lettura. Esso da attuazione alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE relative alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, e alla conservazione degli uccelli selvatici. È solo il caso di sottolineare che l'argomento è estremamente importante per una Regione di montagna coma la nostra, nella quale ampie porzioni di territorio sono occupate da parchi naturali e da zone protette e gran parte dell'economia è basata sul turismo - di cui l'ambiente naturale è un elemento essenziale - e sull'agricoltura.

Il titolo fondamentale della legge è il Titolo I. In sintesi, esso definisce compiutamente gli ambiti d'intervento e completa il quadro delle azioni di tutela della biodiversità mediante tutta una serie di strumenti, e in particolare: l'individuazione dei siti di interesse naturalistico-regionale (SIR); la definizione delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela e conservazione della biodiversità e quindi la Regione definisce quali sono le sue competenze; l'individuazione della rete ecologica regionale, un concetto nuovo, intesa come strumento di connessione degli ambiti territoriali ad elevata naturalità; i soggetti gestori e le modalità di gestione dei siti di interesse naturalistico, riservando, qui, un ruolo importante ai Comuni, che possono avvalersi di altri soggetti; i piani di gestione per i siti, allo scopo d'identificare le esigenze ecologiche degli habitat e della loro conservazione. Il Titolo II reca le specifiche modificazioni delle leggi regionali onde adeguarle agli obblighi comunitari, e il Capo III le disposizioni transitorie e finali.

Concludo con l'augurio che, se il funzionamento dell'Unione Europea non si modificherà in futuro, a fronte di obblighi comunitari sempre più costrittivi, nelle prossime leggi comunitarie regionali la Valle d'Aosta possa rivendicare la propria autonomia esercitandola nel ritagliarsi spazi di competenza che riducano l'invasività comunitaria, anziché assimilarne il metodo introducendo vincoli aggiuntivi che riducono gli spazi di libertà dei nostri cittadini.

Président - Je déclare ouverte la discussion générale.

La parole au Président de la Région, Caveri.

Caveri (UV) - Ci tengo semplicemente a segnalare, al di là del contenuto, sul quale poi discuteremo, la rilevante novità derivante da questa legge comunitaria, che per antonomasia è una "omnibus", nel senso che penetrano all'interno di questa tutte quelle parti concernenti la legge comunitaria, quindi è "omnibus" in senso positivo, è l'"omnibus" comunitaria, tanto che quegli articoli che lei cita sono articoli che devono essere modificati, perché nel frattempo, sulla base delle normative comunitarie, sono avvenuti dei cambiamenti. Questa non è una legge dedicata alla "direttiva habitat", lo è nella misura in cui quest'anno nell'esame delle direttive non ancora recepite dall'Italia, abbiamo rinvenuto nella "direttiva habitat" quella principale; ma c'erano da risolvere altre questioni che stridevano con la legislazione comunitaria e di questo ci si è fatti carico negli articoli sovracitati.

Non voglio infilarmi in una storia in "giuridichese" sulle fondamenta di questa legge, che sono rinvenibili in parte nella riforma del Titolo V, ma addirittura in normative precedenti; ricordo fra tutte l'antica "legge La Pergola", che avrebbe consentito alla Regione, per le direttive comunitarie, di recepirle in un'antichissima dizione esclusivamente per quel che riguardava le competenze esclusive, mentre oggi sulla base dei cambiamenti in particolare del Titolo V della Costituzione... anche in materia di competenze integrative; quindi si trova oggi alla nostra attenzione una possibilità ad ampio spettro di recepire direttamente le direttive. Fra l'altro va detto che lo facciamo con uno strumento più democratico dello strumento ordinariamente adoperato dallo Stato per il recepimento delle direttive, perché sapete che la legge comunitaria dello Stato è una delega perpetua, quasi mai con il passaggio in Commissioni parlamentari, mentre noi ci esprimiamo sulla base di una legge regionale.

Finora si sono infilati in questo tentativo di recepimento pochissimi; credo che l'unica legge comunitaria sia stata finora quella del Friuli Venezia Giulia, fra l'altro la nostra legge che prevede la legge comunitaria (legge n. 8/2006) è ancora più innovativa della legge del Friuli Venezia Giulia. Credo che sia importante come addendo dire che da un certo punto di vista questa è una sfida culturale, perché era più facile aspettare il recepimento dello Stato e noi, come Consiglio Valle, andiamo ad osare là dove nessuno, per adesso, si era portato.

Siamo di fronte alla fase discendente della volontà comunitaria, mentre lo sforzo oggi è fortemente concentrato sulla fase ascendente, cioè su quell'insieme di materie che vengono discusse nella cosiddetta "comitologia" a livello di UE, che poi porta alla possibile partecipazione ogni volta che ci sarà un Consiglio europeo di un membro di una Regione autonoma nell'ambito della delegazione italiana. Questa è una rivoluzione culturale, di cui per adesso abbiamo avuto solo vaghe sensazioni, solo una volta ha partecipato per le Regioni la Presidente piemontese Bresso nell'ambito della delegazione ministeriale italiana; ci auguriamo che sia la partecipazione alla comitologia, sia la partecipazione al Consiglio europeo dei rappresentanti delle Regioni, diventi una prassi ordinaria, perché è paradossale che là dove le materie sono regionali, partecipino dei funzionari ministeriali spesso disattenti, se non incompetenti nelle materie; questo priva l'Italia di una reale rappresentatività là dove si discute su temi nella formazione della legislazione comunitaria molto delicati.

Riteniamo che, come in tutte le occasioni di questo genere, ci troviamo di fronte ad una sorta di momento di rodaggio della nostra capacità, è probabile che con il passare degli anni diventeremo sempre più bravi. Devo ringraziare in particolare la nuova Coordinatrice dell'Ufficio legislativo della Regione, dott.ssa Stefania Fanizzi, che con la collaborazione della dott.ssa Tutino e dell'Assessorato dell'agricoltura, hanno lavorato sulle parti più delicate del recepimento della direttiva e si sono impegnate in un percorso originale che, nel tempo, darà certamente i suoi frutti.

La collega Squarzino lamentava che oggi non avevo svolto delle conclusioni della sessione, era un'ora tarda, mi sembrava opportuno dire poche cose in questa fase. Credo che tutta quella parte di analisi che abbiamo premesso ai documenti della deliberazione che abbiamo votato ieri sera possiamo definirla "una parte di approfondimenti verità". Non abbiamo, a fronte di dati problematici come quelli derivanti dalla scarsa propensione dei Valdostani a laurearsi... o dei problemi che abbiamo di una certa mortalità nel mondo scolastico... non ci siamo nascosti le cose... quando abbiamo, con cadenza molto fitta, verificato l'andamento degli approfondimenti tecnici che sono sempre resi molto difficili, perché persone molto competenti che si occupano di approfondimenti statistici nella nostra amministrazione ci dicono sempre che i dati positivi e negativi, nel caso della Valle d'Aosta, vanno trattati con estrema delicatezza, perché da questo punto di vista dovremo apprendere la lezione di Trento e Bolzano, dove gli uffici statistici della Provincia sono diventati il reale punto di riferimento dell'Istat, cosa che in assenza di una norma di attuazione da noi non è ancora avvenuto. Questo non per truccare i dati, quanto per far corrispondere i dati alla particolare situazione di un campione statistico così piccolo, dove le variazioni anche minime pesano sul campione in maniera del tutto anomala. È la ragione per la quale ieri si è sviluppato in aula un educato duello fra l'Assessore La Torre e il collega Sandri, sulla questione dei dati concernenti il lavoro nero, perché quei dati, se analizzati come abbiamo fatto all'interno dell'Agenzia del lavoro, non sono corrispondenti per le ragioni che le ponevo.

Credo che sia vero, come qualcuno ha sottolineato, che non tutti i progetti che sono stati finanziati con i fondi europei, se oggi ci trovassimo nella necessità di finanziare, li finanzieremmo. Ci sono state delle cose eccentriche, ci sono state delle cose che non hanno dato i risultati che speravamo. I fondi comunitari sono una continua palestra, nella quale noi cerchiamo di imparare le buone pratiche ed è la ragione per la quale cerchiamo in tutta Europa i partner. Il collega Frassy, stamani, era a livello di sfottò sulla scelta delle isole Äland piuttosto che delle isole Faroer o di Örebro in Svezia. Se avesse fatto parte delle delegazioni che hanno incontrato qui, in Valle, o nelle loro Regioni di provenienza, scoprirebbe che lo sfottò è del tutto infondato, perché nel caso della Regione di Örebro, è una Regione che ha già collaborato con alcuni Comuni della Valle d'Aosta nell'ambito di fondi comunitari per l'assistenza agli anziani, mi riferisco al Comune di Hône e devo dire che sono scambi di pratiche interessantissime, perché lo stato sociale nel caso svedese non è una bagattella. Loro hanno dei problemi sull'invecchiamento della popolazione che sono molto simili ai nostri e sono molto interessati alla valorizzazione del settore gastronomico e dell'agricoltura di qualità, che per loro è qualcosa di distante. Loro hanno una università gastronomica che porta alla laurea ed è molto interessante rispetto alle nostre scuole alberghiere. Le isole Äland... uno può ridere perché noi siamo in mezzo alle montagne e loro sono un'isola..., ma non è un caso che all'articolo 220 del Trattato costituzionale le isole e le zone di montagna con le zone ultraperiferiche vengano equiparate, perché le isole e le montagne hanno le stesse problematiche. È chiaro che non avranno la pesca, con buona pace dell'Istituto "Tagliacarne" che alcuni anni fa ha detto che, non avendo la nostra Regione un porto, è in una situazione di handicap: ci manca solo che dobbiamo fare il mare! Sì, nel piano lavori possiamo mettere il mare, lo mettiamo come quindicesima grande opera...

A parte gli scherzi, credo che l'insieme di discussione che si è sviluppata ci aiuti soprattutto, collega Squarzino, su un problema che cerco sempre di comunicare agli esperti che si occupano di fondi comunitari. Loro hanno un linguaggio iniziatico che si traduce in tabelle, in linguaggio e anche in anglicismi che venivano segnalati dal collega Sandri. Vi assicuro però che esprimersi con documenti in un certo modo è per loro l'assoluta normalità, per noi talvolta di difficile lettura, quindi non è che esiste un linguaggio iniziatico in una logica malevola, ma deriva da un'abitudine che posso assicurarle è una buona pratica. Quando pensiamo a cosa hanno portato, non dico le direttive comunitarie, ma cosa ha portato di positivo l'esperienza dei fondi strutturali nella nostra Regione, è proprio una capacità di analisi che abbiamo traslato altrove: i costi di gestione, la progettualità fatta in un certo modo, la valutazione da parte dei nuclei, abbiamo un nucleo di valutazione delle opere pubbliche che è l'ammodernamento dei vecchi nuclei di valutazione nati in una logica comunitaria. Infatti la logica è quella di una buona progettualità, di costi di gestione che devono essere trasparenti, e di una capacità di spesa che deve essere rispettata, perché quando pensiamo ai ritardi che si accumulano nelle spese sulle opere che facciamo, quello che è positivo dei fondi comunitari è che da alcuni anni è vigente la tagliola dell'enne più due (N+2), cioè se non sei capace di spendere i fondi comunitari nei 2 anni immediatamente successivi al completamento dell'opera, perdi i soldi! Noi, della perdita dei soldi abbiamo fruito in positivo, non avendoli persi, ma essendoci qualche soggetto che li ha persi, abbiamo potuto fare il cosiddetto "overbooking", cioè siamo stati bravi a preparare prendendoci qualche rischio un elenco suppletivo di progetti, perché questo è stato finanziato dalla cattiva qualità di altre Regioni italiane che, non avendo speso i soldi, hanno fatto in modo che quelle cifre venissero distribuite fra le Regioni che avevano avuto un comportamento saggio.

Credo che questa legge sia importante. Ringrazio ancora i colleghi di maggioranza e non solo quelli dell'opposizione, perché alla fine c'è il rischio di essere quasi più gentile con quelli dell'opposizione che con i membri della maggioranza, con i quali i sentimenti sono talmente comuni da non aver bisogno di farci i complementi fra di noi, mentre accarezziamo il pelo del gatto, in questo caso senza offesa della collega Squarzino, nella parte giusta nella speranza di indorare la pillola, che mai però viene indorata, perché siamo sempre brutti e cattivi; però credo che ci sia stato un lavoro approfondito e devo dire che quando avremo tempo per approfondire alcuni temi, passando dagli aspetti generali agli aspetti singoli della progettualità, vedremo che il modello di utilizzo dei fondi comunitari che abbiamo messo in piedi è un modello che è seguito con grande attenzione dalla Commissione, perché ha elementi di forte originalità che in parte derivano dalla piccolezza della Valle, ma che ci consentiranno di avere maggiore capacità di essere ficcanti dal punto di vista dell'uso dei fondi, soprattutto per quelli che vengono definiti "progetti strategici", l'equivalente dell'Autoporto, del Forte di Bard, della reindustrializzazione dell'"area Cogne", perché la logica è quella di non buttare via niente.

I fondi comunitari sono come il maiale, cioè non bisogna buttare via niente e, fra l'altro, abbiamo uno spazio vastissimo che riguarda quei fondi a cui raramente abbiamo acceduto, che sono fondi monotematici - i fondi dei trasporti, alcuni fondi della Protezione civile - per cui, nel momento in cui, come il ciclista che dopo un po' si abitua ad essere virtuoso in bicicletta può permettersi delle mosse "osées" nelle curve, oggi siamo in grado, nel periodo di programmazione 2007-2013, di osare di più e trovo che oggi - al di là della discussione sui contenuti che avverrà sugli emendamenti - questa sia una prima molto importante per la rivendicazione di un ruolo nel principio di sussidiarietà da parte del Consiglio.

Président - La parole au Conseiller Bortot.

Bortot (Arc-VA) - Volevo intervenire brevemente su alcune cose dette dal relatore e su alcune affermazioni del Presidente.

Nessuno mette in discussione la capacità delle procedure dei nostri funzionari e dirigenti rispetto all'accesso ai fondi comunitari, non abbiamo voluto alzare i toni rispetto ai risultati che l'utilizzo di questi fondi e alla ricaduta di questi fondi nella nostra Regione, nel senso che non abbiamo avuto tempo di fare un bilancio e, in questo senso, un appello al Presidente e all'Ufficio di Presidenza: secondo noi occorrerebbe fare una giornata almeno fra 6 mesi, non dico fra un anno, perché ad alcune cose sollevate dalla collega Squarzino il Presidente non ha risposto, e neanche stamani! Non è che oggi le vogliamo riprendere... prima questione.

Seconda questione: le cose che ha detto il Consigliere Ottoz vorrei non integrarle, perché non sono relatore, ma dobbiamo stare attenti. Non dobbiamo avere un rapporto di odio-amore nei confronti dell'UE, perché l'UE emana delle direttive che vincolano le Regioni e noi ci sentiamo stretti, perché abbiamo potestà legislativa quasi su tutto, ma questo significa che quando subiamo le direttive dell'UE è perché non abbiamo avuto la capacità di legiferare noi! Sull'euroregione, sui rapporti con le altre Regioni e minoranze dovremmo mettere in piedi una capacità di elaborazione politica che diventi un processo ascendente nei confronti dell'UE nell'emanare direttive, allora in quel senso c'è un rapporto dialettico fra la periferia, fra le Regioni a statuto speciale e ordinario e le minoranze linguistiche e l'UE, ma dobbiamo averla questa capacità!

Ho notato che tante direttive che siamo costretti a subire sono benefiche per la Valle d'Aosta e ci obbligano a legiferare e ad aggiornarci, ci sono quelle che ovviamente sono meno digeribili e sono da rispedire al mittente, ma in questo senso dobbiamo stare molto attenti, non possiamo scegliere quelle che ci piacciono perché tutto sommato portano soldi e possibilità finanziarie e respingere quelle che restringono la nostra capacità legislativa, perché se facciamo il processo ascendente assieme ad altri, ripeto, non da soli - sarebbe molto difficile -, evidentemente a rovescio potremmo essere noi che legiferiamo e diamo delle indicazioni all'UE su come interagire con le Regioni e le minoranze.

Non so se ho reso l'idea, perché non vorrei che si corresse il rischio, siccome non sono mai stato "tenero" con questo tipo di Europa per quanto riguarda soprattutto le direttive liberistiche, e si prendesse la palla al balzo per dire: "ma anche su questo l'UE ci ha imposto, noi non avremmo voluto, ma tutto sommato"... Dobbiamo mettere in piedi una capacità politica e legislativa nei confronti dell'UE su una serie di problematiche che abbiamo, per evitare di subire le conseguenze di direttive che ci calano dall'alto!

Si dà atto che dalle ore 16,31 presiede il Vicepresidente Fiou.

Presidente - La parola al Consigliere Ottoz.

Ottoz (UV) - Non vorrei essere stato frainteso dal Consigliere Bortot, nel senso che non vorrei che il collega pensasse che le norme europee che vanno nella direzione auspicata dall'opposizione sono benefiche perché fanno fare alla maggioranza quello che non vorrebbe fare, mentre invece le norme europee che fanno fare alla maggioranza le cose che all'opposizione non piacciono sono da riprendere.

In realtà il problema non è tanto legato a specifici temi, quanto al fatto che esiste un eccesso di regolamentazione da parte della CE: mi riferisco non a grandi temi, quanto a quello che stamani qualcuno definiva "il calibro dei piselli" piuttosto che "il colore delle fragole"... lì, si regolamenta tutto a seguito della necessità di proteggere interessi di una o dell'altra parte che non si riescono a contemperare perché ci sono queste regole dell'unanimità e non della maggioranza; c'è un eccesso di regole, a mio avviso. Non sono entrato nel merito di questo nella parte che il Consigliere Bortot ha ripreso, perché ho detto nella parte finale che dobbiamo fare l'interesse dell'autonomia regionale, quindi nei limiti del possibile, legiferando in modo moderatamente o il meno moderatamente possibile, purché accoglibile dalla comunità, estensivo, ritagliarci e tenerci quegli spazi di libertà che non vengono soffocati dalla regolamentazione europea. Non si tratta di essere a favore o contro l'Europa: si tratta di essere a favore o contro un certo modo nel quale l'UE si è sviluppata nell'impazzire sul piano delle regole e delle "regolette", dei codici e dei "codicilli", anziché della politica dei grandi temi.

Mi auguro che le leggi comunitarie regionali siano in condizioni non di darci le martellate da soli, siccome ci hanno dato una regola la rendiamo più dura noi, ma di ritagliarci degli spazi della massima autonomia possibile compatibile con quanto viene accettato dall'UE, sancendo però la nostra competenza.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Vorrei subito sgombrare il campo da ogni fraintendimento: crediamo che questo disegno di legge regionale comunitario vada nella sua globalità nella direzione giusta. Lo abbiamo detto in Commissione, ci siamo astenuti su alcuni principi, peraltro ieri, resi ancora più forti i nostri dubbi dalla presentazione degli 11 emendamenti da parte del Presidente e dell'Assessore Cerise, ma crediamo vada nella direzione giusta, perché ha comunque delle parti positive. La prima è che spiega meglio quali sono le ricadute sui diversi territori delle due direttive.

Un altro punto fondamentale di questo disegno di legge è che istituisce la rete ecologica regionale, e il terzo punto è il fatto che tutta la normativa sulla valutazione di incidenza viene riportata ed elencata meglio. Ecco perché noi - ma non per fare opposizione distruttiva -, sul serio volevamo far sì che fosse la III Commissione la sede per discutere di queste cose, perché può anche darsi che i nostri e i vostri emendamenti vadano nella stessa direzione, ma... qual è la cosa importante? Che finalmente in Europa e nel mondo ci si rende conto che la perdita di specie viventi costituisce un impoverimento per il mondo intero, sia dal punto di vista naturale che dal punto di vista economico. Quali sono le due grandi emergenze? La biodiversità planetaria insieme al cambiamento climatico, questo è chiaro. Qualcuno ha quantificato il tasso di estinzione giornaliero: il tasso di estinzione giornaliero in un pianeta tutto naturale dovrebbe essere di 0,15 specie ogni giorno; noi abbiamo circa 150 specie animali, vegetali, che ogni giorno se ne va! Si dice che entro il 2050 circa il 30% delle specie esistenti - regno vegetale, regno animale - si estingueranno, certamente se continuiamo a produrre, a sfruttare... e il collega Bortot ieri bene ha parlato di "fonti fossili", "fonti rinnovabili inesauribili ed esauribili", ma questo dato così importante è che questa perdita di specie mette a rischio non solo il fatto che è la specie che manca, ma mette in difficoltà la funzionalità dell'ecosistema, che viene disgregato.

Mi pare che nel "rapporto Stern" si calcoli che 2/3 degli ecosistemi mondiali siano non minacciati di estinzione, ma siano in declino, e questo presuppone che non ci saranno più benefici sulla regolazione del clima, sul controllo dei parassiti, sulla stabilità idrogeologica oppure sulla produzione forestale per quel che ci riguarda; quindi non solo per quel che riguarda l'ambiente naturale, perché qualcuno parla di "ambiente naturale", ma ha effetti terribili soprattutto con il passare del tempo sull'economia umana, su ciò che è stato il patrimonio culturale, biologico dell'uomo. Meno male che ora la biodiversità ha una grande rilevanza a livello politico e crediamo che rappresenti una notevole innovazione per il lavoro di conservazione della natura. Questo concetto della biodiversità ha una grande rilevanza, perché supera, dal punto di vista di evoluzione del pensiero e del linguaggio, il termine semplicistico che anche noi usavamo un po' di tempo fa di "conservazione della natura", perché crediamo che la conservazione delle specie e delle aree protette deve - per essere più incisiva - potersi integrare con le politiche sociali ed economiche.

Cominciamo quindi a parlare di "scala": scala piccola, scala media, scala grande; adesso la conservazione della biodiversità ha un diverso approccio rispetto al passato, ma proprio come si evince dal suo nome inglese che tradotto è conservazione su scala ecoregionale, non possiamo limitarci solo noi Valdostani, forse per far contento il collega Bortot, Val Soana, Valle dell'Orco, a conservare la biodiversità, ma deve essere su scala regionale, interregionale, ed anche nazionale ed europea. Per questo è importante che si affermi in tutta Europa un'efficace strategia per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati che siano consistenti nel campo della conservazione, della biodiversità, nella tutela, nella protezione della biodiversità e per la creazione di nuove potenzialità di sviluppo sostenibile; quindi più che un'analisi intesa come analisi disciplinare, scientifica, tecnico-scientifica di discipline che sono le scienze naturali, dovremmo integrare questa analisi di ciò che vorremmo che capitasse con un'analisi più sistemica, scienze naturali e scienze sociali.

Parto anzitutto dalle Alpi come territorio, prendo a riferimento la "Convenzione delle Alpi", che è quella che guida tutti noi in questo Consiglio, secondo i confini definiti da quella convenzione il territorio è sui 191.000 kmq, di cui circa 28% in Italia. Si calcola sempre in questo rapporto che le Alpi sono una delle ultime regioni naturali rimaste in Europa centrale, perché ospitano una quantità incredibile di specie viventi. Si calcolano 30.000 specie animali e 13.000 specie vegetali che documentano la presenza di queste innumerevoli specie, documentano la grande diversità biologica che è tuttora presente e che dobbiamo conservare, proteggere e tutelare. Tra le specie animali ci sono 20mila invertebrati, 200 uccelli nidificanti solo nelle Alpi, 80 mammiferi, 80 specie diverse di pesci, 21 anfibi e 15 specie di rettili, fra le specie vegetali nel regno dei funghi ne abbiamo 5.000, nelle piante vascolari 4.500, nei licheni 2.500, muschi 800. Tutto questo elenco per dire: e la Valle d'Aosta? Ma la Valle d'Aosta ha un'enorme responsabilità, il nostro territorio dal punto di vista della presenza delle fanerogame ha una ricchezza senza pari! Mi conforterà su questo l'Assessore Isabellon. Una responsabilità la nostra che non è solo rispetto alla vita, ma anche al fatto che abbiamo in Europa le Alpi che sono la più importante riserva d'acqua: Reno, Rodano, Po, lì hanno le loro sorgenti e fanno vivere, forniscono acqua potabile e per usi industriali e agricoli a milioni di persone! Ecco perché sulle sorgenti abbiamo una grandissima responsabilità.

Questo disegno di legge, proprio per la sua strutturazione, perché fa riferimento a due direttive comunitarie, una del 1979 e l'altra del 1992? Quella che piaceva tanto a qualche giornalista che ora mi pare sia in quel di Torino, la direttiva chiamata "direttiva uccelli", che è quella del 1979, finalizzata alla conservazione degli uccelli selvatici, è fondamentale... perché? La "direttiva uccelli" ha degli allegati, l'allegato 1 è molto importante e si riferisce a delle specie di uccelli selvatici, gli studi scientifici avevano individuato in queste specie e nei loro habitat naturali dei rischi di impoverimento, dei rischi di non garantire la sopravvivenza. L'estinzione di una sola specie di un uccello migratore pone dei problemi non solo per il territorio dove esso nidifica, ma ha delle conseguenze su scala planetaria, perché rompe gli equilibri della catena alimentare, della catena ecologica, della rete di quel mosaico di funzioni e di rapporti che ogni specie ha con tutte le altre. Dice l'articolo 4 della direttiva che dovevano essere previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie, nella loro area di distribuzione. La "direttiva habitat" andava ad obbligare gli Stati membri della Comunità e diceva: "Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire nelle zone di protezione speciale l'inquinamento e il deterioramento degli habitat". Qui è molto importante l'articolo 4 e... cosa dice? Non solo tu, Stato membro, devi prevenire l'inquinamento e il deterioramento dell'habitat, ma devi prevenire e far sì che non capitino tutte le perturbazioni dannose agli uccelli, che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi della direttiva stessa.

Nel 1992 nuova direttiva europea, "direttiva habitat", che non riguarda solo la protezione degli uccelli selvatici, ma riguarda la conservazione degli habitat naturali e anche qui un punto molto forte della direttiva, parla di habitat naturali e seminaturali, e quindi finalizzata alla protezione della flora e della fauna. Noi ambientalisti abbiamo festeggiato questa direttiva perché finalmente imponeva agli Stati membri di percorrere tutte le strade - legislative, regolamentari, amministrative - possibili per costituire una rete ecologica europea, la famosa "Rete Natura 2000". Diceva: "guardate che nella rete ecologica europea dove sono comprese le aree protette, devono esserci ricomprese le zone di protezione speciale e le zone speciali di conservazione, chiamate "ZPS" e "ZSC", individuate in base a questa direttiva. Siamo nel 2003, qualcuno di noi protesterà, ma chi c'era nel 2003 al Governo nazionale? Nel 2003 l'Italia "fa orecchie da mercante" e la Corte di giustizia europea condanna l'Italia per non avere individuato sufficienti "ZPS". Dice la Corte: "dovete individuare "ZPS" e se non le avete individuate, si fa riferimento alle famose "IBA (Important Bird Areas)"" che sono quelle individuate attraverso uno studio scientifico nella sentenza. Esprime poi un concetto fondamentale: se anche avete aree protette naturali, regionali, riserve, "ZPS", "SIC" e tutto quello che volete, ma se il vostro territorio o parte del vostro territorio ricade nelle "IBA", non c'è scorciatoia e... cosa è previsto a livello di regime? Riporto 2 sentenze: una è la sentenza C-355/90 denominata "caso Marismas de Santona, Portogallo", e l'altra è la C-374/98, denominato "caso delle Basses Corbières", lo affermo perché voglio che resti a testimonianza di questo, in quanto sarà oggetto di confronto circa gli emendamenti presentati. Cosa dice questa sentenza del 2003? Dice: "il regime rigoroso previsto dall'articolo 4, par. 4 della direttiva uccelli si applica alle IBA non ancora designate come ZPS... lo Stato membro non può sfuggire all'obbligo di proteggere il sito semplicemente non designandolo come ZPS". È tutta la "querelle", si ricorda Assessore, sul fatto delle aree che rimangono fuori... quindi da questa sentenza si evince che il regime è rigoroso!

Tutti gli Stati hanno un dovere di tutelare il sito. E poi qui siamo nel dicembre 2004, ancora imperante il Governo di Centro-Destra, la Commissione emette un parere motivato e stabilisce che se il Governo italiano non istituirà entro il 22 febbraio 2005 - poi la data fu prorogata al 22 aprile - nuove "ZPS" che dovevano coincidere con i perimetri di 61 "IBA" elencate in allegato... avrebbe dovuto pagare una multa di 100mila euro al giorno? Come sono le multe della Corte di giustizia europea? Sono "cash"? No! La Corte di giustizia europea fa pagare la multa e la detrae dagli aiuti...

(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)

... per primi, ma io cosa le ho detto? Siete stati bravi, ci sono ancora dei problemini, ma siete stati bravi su questo!

Siamo nel gennaio 2005: il Ministero dell'ambiente chiede alla Regione di istituire nuove "ZPS" e allegare cartine aggiornate di 61 "IBA". Qui vi è in questa Regione la "querelle" nel 2004-2005-2006 proseguita fino ai nostri giorni della "IBA 4" (Val Soana, Gran Paradiso) e qui termino, nel senso che questo disegno di legge, che crediamo sia importante, che dia finalmente degli indirizzi, ha bisogno - e noi lo dobbiamo chiedere al Governo regionale come rappresentanti del movimento ambientalista - che questa Regione si armi di più coraggio pensando che queste direttive non sono contro la popolazione, ma in molti luoghi dove sono state applicate... naturalmente non devono essere applicate con rigidità, ma dove sono state applicate in maniera razionale, hanno rappresentato un esempio di sviluppo incredibile del territorio e delle comunità locali. Le aree protette non sono considerate più come un "cappotto stretto", ma come una "bella giacca di lana comoda", e la vesti anche bene!

Cosa, secondo noi, in questo disegno di legge manca? Manca un passaggio che partendo dalle banche dati sulla biodiversità, vada ad incidere sulla conoscenza e sulla comprensione, faccia sì che le popolazioni locali siano coinvolte, vi siano percorsi di formazione e informazione e che siano condivisi con la popolazione locale, perché la conferenza che si è tenuta 2 anni fa in Irlanda, ha messo l'accento sul fatto che ci vuole maggiore consapevolezza di tutti gli attori: istituzionali, responsabili di gestione, e popolazioni locali. Occorre coinvolgere - un nostro emendamento va proprio in questa direzione - associazioni ambientaliste e noi diciamo anche associazioni del mondo venatorio, perché no? Una maggiore consapevolezza, è questo che manca nel disegno di legge ed è in questo senso che vanno i nostri emendamenti.

Presidente - Se non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolato.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - All'articolo 2 vi sono gli emendamenti n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6 del Presidente Caveri e dell'Assessore Cerise.

La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise per l'illustrazione degli emendamenti nel loro complesso, salvo procedere poi a votazione separata.

Cerise (UV) - Sono contento di poter illustrare gli emendamenti, anche perché nella sintesi che ci ha fatto il collega Venturella sono saltati molti approfondimenti sul quadro di questa materia; spero che questi approfondimenti vengano fatti nell'esame dell'articolato della legge con l'esame degli emendamenti.

Per quanto riguarda il 1° emendamento, la proposta è quella di abrogare la definizione "area di collegamento ecologico funzionale": l'area che per la sua struttura lineare e continua o per il suo ruolo di collegamento è essenziale per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche. Questa definizione riprende una definizione che è pertinente quando abbiamo a che fare con ambiti territoriali dove le realtà ecologiche sono fra di loro differenziate, cioè se andiamo a fare un ragionamento di questo genere nella pianura Padana o in una Regione come il Piemonte, abbiamo una realtà ben separata fra le varie zone per cui un ragionamento di questo genere potrebbe star bene. In una Regione come la nostra, dove la realtà ecologica è uguale dal punto di vista di macroecologia, andare a dire "area di area di collegamento ecologico funzionale".... l'area che per la sua struttura lineare e continua o per il suo ruolo di collegamento è essenziale per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche, dire questo vuol dire che mettiamo in rete tutto quello che sono le presenze di fauna e flora della Regione e abbiamo reticolato tutta la Regione. Tanto più questo risulta problematico se si tiene conto che noi, una definizione di area di collegamento ecologico... meglio ancora, abbiamo definito i corridoi ecologici nell'ambito del PTP, quindi una definizione ce la siamo data. Abbiamo allora ridefinito con l'emendamento n. 6 la rete ecologica che è composta da tutti i siti di interesse comunitario e regionale e dei corridoi ecologici, come siamo andati a definirli nell'ambito del PTP.

Per quanto riguarda il 2° emendamento, si diceva: hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta, capite che questa era una dizione... fra l'altro questo emendamento rientra più in una questione di tecnica legislativa, tanto che la definizione che viene proposta è più pertinente: hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta.

L'emendamento n. 3, anche qui, si diceva: "costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle tre regioni biogeografiche seguenti: alpina, continentale, mediterranea"; ma scusate... in Valle d'Aosta! Invece proponiamo di sostituire con: "costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche della regione biogeografica alpina". Poi nell'ambito della Regione biogeografica alpina potremmo anche trovare delle stazioni che hanno connotazioni di tipo mediterraneo, ma non andiamo a dire che siamo un'area di tipo mediterraneo, perché diciamo una castroneria! Non va fatta confusione però fra area biogeografica e il sito, che sono due cose diverse.

L'emendamento n. 4, la definizione era: "habitat naturali di interesse regionale: gli ambienti terrestri o acquatici, di cui all'allegato A, che si distinguono per le loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, che nel territorio regionale, alternativamente", l'abbiamo sostituita dicendo: "habitat naturali di interesse regionale: gli ambienti terrestri o acquatici di cui all'allegato A che rappresentano esempi notevoli di caratteristiche tipiche del territorio regionale". Tra l'altro, se andiamo a leggere la definizione originaria e guardiamo l'allegato A, vediamo che c'è un'evidente contraddizione perché dove si dice: "gli ambienti terrestri o acquatici, di cui all'allegato A, che si distinguono per le loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche...", che nel territorio regionale rischiano di scomparire, e poi ci andiamo a mettere dentro tutte le druse, le pinete di pino silvestre, le quercete della Valle d'Aosta, sommate fanno circa 50.000 ettari, allora c'è una contraddizione in termini fra quello che è contenuto in allegato e la definizione! Pertanto, con questo emendamento si è meglio definito quello che intendiamo noi per "habitat naturale di interesse regionale" dicendo che gli ambienti terrestri o acquatici di cui all'allegato A che rappresentano esempi notevoli di caratteristiche tipiche del territorio regionale. C'è qualcosa di molto più localizzato, e poi coerentemente rischiano di scomparire, hanno una area di distribuzione naturale ridotta e costituiscono esempi di notevoli caratteristiche, ma mai più quelle che erano state riportate, a parte le zone umide che hanno una connotazione specialistica, ma le altre non c'entravano niente con questa definizione.

L'emendamento n. 5 è una questione di letteratura e di tecnica legislativa, è stata una definizione concordata con l'Ufficio legislativo, perché non autoctona; nell'emendamento si dice: "la popolazione o la specie non facente parte della fauna o della flora indigena del territorio regionale o di una sua parte": è una questione lessicale.

L'emendamento n. 6 è una ridefinizione della rete ecologica regionale: la rete ecologica che connette gli ambiti territoriali a maggiore naturalità, costituita dalle aree protette, dai siti delle rete "Natura 2000", dai siti di interesse naturalistico regionale e dai corridoi ecologici come definiti ed individuati dal PTP", cioè si è sostituita questa con quella che ha i collegamenti ecologici come erano stati indicati nella lett. a di cui all'articolo 2.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Vi sono degli emendamenti che credo siano oltremodo opportuni:

Sul punto dei corridoi ecologici o aree di collegamento, mi faccia però capire perché non abbiamo avuto tempo di approfondire; voi, in definitiva, volete sostituire le cosiddette "aree di collegamento" che in un territorio molto ampio rappresentano quello che nel piano faunistico venatorio veniva chiamato corridoio faunistico, cioè si utilizza il termine "corridoio" perché siamo in scala più piccola... è questo? Invece ciò che dice il "357", parla di aree di collegamento in un territorio che è molto più ampio. Il PTP ha individuato dei corridoi ecologici, ma sono in relazione con la rete "Natura 2000"? Credo che prima di accettare questo emendamento ed esprimere, noi, posizione favorevole, dovremmo verificare che questa sostituzione non vada a detrimento di una visione che è la "ratio" della rete ecologica regionale.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - C'è la definizione esatta che adesso non ricordo nel PTP, le faccio un esempio classico per entrare meglio nel ragionamento. Allora togliamo il discorso dei corridoi faunistici, perché è quello in cui si dice: "lì non si permette la caccia, altrimenti nel periodo degli amori abbiamo il maschio che passa di lì e viene stampato... allora si fa il corridoio ecologico per consentire una continuità ad una specie"...

(interruzione del Consigliere Venturella, fuori microfono)

... adesso non... questo è un corridoio ecologico, cioè è un corridoio faunistico. Invece un corridoio ecologico è in teoria lo spazio potenziale di una specie. In Piemonte dove gli spazi sono più difficili su ambito regionale, se vado a prendere in considerazione il gallo forcello, tanto per dirne uno, che non è neppure una specie molto pregiata... in ogni caso la direttiva comunitaria non lo considera un'eccellenza, alla fine... succede che in una Regione come la nostra il gallo forcello potenzialmente può passare da una valle all'altra. Allora se quello lo considero un corridoio ecologico, traccio una linea di tutela su tutto il corridoio centrale, e non ha senso in una realtà come la nostra, lo ha in una Regione come il Piemonte, dove si ha una montagna che rispetto al contesto generale è più limitata, ma questo è un territorio tutto montano.

Allora perché mi rifaccio alla definizione del PTP? Perché il PTP tiene in considerazione il corridoio ecologico come quella parte di territorio che afferisce al territorio specifico del gallo forcello e gli consente di avere uno spazio di espansione, ma senza per questo andare... oltretutto scusi, Consigliere Venturella, ma in una realtà come la nostra questo concetto di corridoio ecologico finisce per banalizzare il vincolo, lo estende talmente tanto per cui alla fine il vincolo non ha più significato. Volendo, chiunque di noi può mettersi lì a tracciare delle linee, perché mettiamo una specie di reticolo di corridoi ecologici su tutta la Regione: ecco perché si è riportata la definizione del PTP, che era una definizione corretta e che aveva un forte valore di tutela.

Presidente - Rimane l'esigenza di mettere in votazione, uno per uno, gli emendamenti?

Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del Presidente Caveri e dell'Assessore Cerise di cui do lettura:

Emendamento

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è abrogata.

Consiglieri presenti: 28

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 2 del Presidente Caveri e dell'Assessore Cerise di cui do lettura:

Emendamento

Il numero 2) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;".

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 1 (Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 3 del Presidente Caveri e dell'Assessore Cerise di cui do lettura:

Emendamento

Il numero 3 della lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche della Regione biogeografica alpina;".

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 del Presidente Caveri e dell'Assessore Cerise di cui do lettura:

Emendamento

La lettera k) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"k) habitat naturali di interesse regionale: gli ambienti terrestri o acquatici di cui all'allegato A che rappresentano esempi notevoli di caratteristiche tipiche del territorio regionale;".

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 6 (Bortot, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 5 del Presidente Caveri e dell'Assessore Cerise di cui do lettura:

Emendamento

La lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"n) non autoctona: la popolazione o la specie non facente parte della fauna o della flora indigena del territorio regionale o di una sua parte;".

Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimità.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 6 del Presidente Caveri e dell'Assessore Cerise di cui do lettura:

Emendamento

La lettera r) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"r) rete ecologica regionale: la rete ecologica che connette gli ambiti territoriali a maggiore naturalità, costituita dalle aree protette, dai siti delle rete Natura 2000, dai siti di interesse naturalistico regionale e dai corridoi ecologici come definiti ed individuati dal PTP;".

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 6 (Bortot, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente titolo, si intendono per:

a) autoctona: la popolazione o specie che, per motivi storico-ecologici, è indigena del territorio regionale o di una sua parte;

b) biodiversità: la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, degli ecosistemi terrestri, marini ed acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ivi inclusa la diversità, nell'ambito delle specie, tra le specie e tra gli ecosistemi;

c) carta della natura regionale: la cartografia della naturalità presente a livello regionale, elaborata in conformità alla carta della natura di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e ai contenuti del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP));

d) conservazione: il complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali o seminaturali e le popolazioni di flora e di fauna selvatiche in uno stato di conservazione soddisfacente;

e) ecotipo: la forma morfologicamente distinta entro una specie prodotta dalla selezione naturale;

f) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate negli allegati D ed E del d.P.R. 357/1997 e qualsiasi bene, parte o prodotto ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad altro elemento di identificazione;

g) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche interamente naturali o seminaturali;

h) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali indicati nell'allegato A del d.P.R. 357/1997, che nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;

2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;

3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche della Regione biogeografica alpina;

i) habitat naturali prioritari: gli habitat naturali di cui alla lettera g) per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare e che sono evidenziati nell'allegato A del d.P.R. 357/1997 con un asterisco;

j) habitat naturali di interesse regionale: gli ambienti terrestri o acquatici di cui all'allegato A che rappresentano esempi notevoli di caratteristiche tipiche del territorio regionale;

k) habitat di una specie: l'ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

l) introduzione: l'immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale;

m) non autoctona: la popolazione o la specie non facente parte della fauna o della flora indigena del territorio regionale o di una sua parte;

n) popolazione: l'insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica;

o) proposto sito di importanza comunitaria (pSIC): il sito individuato dalla Regione, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea;

p) reintroduzione: la traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;

q) rete ecologica regionale: la rete ecologica che connette gli ambiti territoriali a maggiore naturalità, costituita dalle aree protette, dai siti delle rete Natura 2000, dai siti di interesse naturalistico regionale e dai corridoi ecologici come definiti ed individuati dal PTP;

r) rete Natura 2000: la rete ecologica europea, comprendente le zone speciali di conservazione (ZSC) e i siti di importanza comunitaria (SIC) di cui alla direttiva n. 92/43/CEE e le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva n. 79/409/CEE;

s) sito di importanza comunitaria (SIC): il sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella Regione o nelle Regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B del d.P.R. 357/1997 in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete Natura 2000, al fine di mantenere la diversità biologica nella Regione o nelle Regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i SIC corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;

t) sito di interesse naturalistico regionale (SIR): l'area, geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata, che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o seminaturale o di una specie di interesse regionale. Per le specie che occupano ampi territori, i SIR corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;

u) specie: l'insieme di individui o di popolazioni attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura e isolati riproduttivamente da altre specie;

v) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E del d.P.R. 357/1997 che nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

1) sono in pericolo, con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;

2) sono vulnerabili quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;

3) sono rare quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;

4) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;

w) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera v), per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare e che sono evidenziate nell'allegato B del d.P.R. 357/1997 con un asterisco;

x) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulla specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio di riferimento. Lo stato di conservazione è considerato soddisfacente quando:

1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;

2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;

3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;

y) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale e sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni e la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione è considerato soddisfacente quando:

1) l'area di distribuzione naturale dell'habitat e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;

2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;

3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato dalla lettera x);

z) zona di protezione speciale (ZPS): il territorio idoneo, per estensione o per localizzazione geografica, alla conservazione delle specie di uccelli di cui alla direttiva n. 79/409/CEE;

aa) zona speciale di conservazione (ZSC): il SIC designato secondo la procedura di cui all'articolo 3, comma 2, del d.P.R. 357/1997, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle specie per cui il sito è designato.

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Bortot, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 3 vi sono numerosi emendamenti: gli emendamenti n. 7, n. 8, n. 9 e n. 10 del Presidente Caveri e dell'Assessore Cerise; gli emendamenti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 del gruppo "Arcobaleno"; l'emendamento n. 1 della I Commissione... l'emendamento n. 1 della I Commissione sul punto n. 5 decade, perché se passa l'emendamento del Presidente Caveri e dell'Assessore Cerise, l'emendamento aggiuntivo non è più applicabile.

La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - L'unica modifica dice: "quali beni di rilevante interesse pubblico ne garantiscono il mantenimento..." eccetera. L'emendamento toglie "di rilevante interesse pubblico" e rimane "ne garantisce il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente"...

(interruzione del Consigliere Venturella, fuori microfono)

... ivi compresi gli habitat naturali di interesse regionale..., ma sì, perché gli habitat naturali di interesse regionale hanno già un loro regime di tutela, lo abbiamo già detto, fanno parte della rete ecologica regionale e sono collocati nell'ambito di un sistema di protezione particolare.

Quando andiamo a dire di cosa sono composte... dunque, lettera u) dell'articolo 2, sito di interesse naturalistico regionale, "sito di interesse naturalistico regionale (SIR): l'area, geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata, che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o seminaturale o di una specie di interesse regionale. Per le specie che occupano ampi territori, i SIR corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione"..., quindi il sito di interesse naturale è già un elemento di particolare tutela, allora qui si riporta una ripetizione. Ivi compresi gli habitat naturali di interesse regionale, questi sono già contemplati, costituiscono già la rete ecologica regionale.

L'emendamento n. 8 istituisce la rete ecologica regionale, perché questa è già stata definita prima.

Infine, l'emendamento n. 9, è una questione di tipo di tecnica legislativa, dice: "garantisce il costante monitoraggio della distribuzione degli habitat, effettua studi sulla biologia e sulla consistenza delle popolazioni, anche avvalendosi della collaborazione di istituti universitari e di enti di ricerca"...

Presidente - ... scusi, Assessore, siccome ci sono altri emendamenti, li facciamo uno alla volta, cominciamo con il n. 7...

Cerise (UV) - ... il n. 7 toglie la dizione "di rilevante interesse pubblico", perché questo concetto non può essere diffuso in questo modo, di rilevante interesse pubblico significa che per farci qualcosa ci vorrebbe un'autorità come il Presidente della Giunta, il Sindaco o cose del genere... sì, entriamo in quel tipo di definizione ed ecco perché è stato tolto; d'altra parte riteniamo che tutto lo spirito della legge e i contenuti della legge siano tutori per quanto riguarda gli aspetti di tutela di questi beni.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Lei ha fatto riferimento all'articolo 3, comma 1, lett. a) e ha detto riconosce gli habitat naturali e seminaturali, ivi compresi gli habitat naturali di interesse regionale; ha fatto riferimento alla lett. u) dell'articolo 2, sito di interesse naturalistico regionale. Mi pare che non sia questo, mi pare che sia invece il riferimento alla lett. k) articolo 2, habitat naturali di interesse regionale. Un conto è l'habitat, un conto è il sito, quindi credo che l'articolo 3 comma 1 lett. a) sia nella sua dizione originale sia più articolato e completo, anche perché non sono i siti dei SIR, ma sono quelli della lett. k).

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 7 del Presidente Caveri e dell'Assessore Cerise di cui do lettura:

Emendamento

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

"a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, le popolazioni di flora e fauna selvatiche e le forme naturali del territorio quali beni da mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente;".

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella sull'emendamento n. 1 del gruppo "Arcobaleno".

Venturella (Arc-VA) - L'emendamento 1, anche qui, riporta quello che era presente come contenuto, direttiva habitat e direttiva uccelli, anche sul "357"; per cui, secondo noi, il fatto di aver utilizzato: promuove la gestione razionale degli habitat naturali, con questo aggettivo, "razionale", secondo noi non è accettabile inserito in questo punto, perché più che razionale si dovrebbe usare "sostenibile", la gestione sostenibile degli habitat naturali o seminaturali, assicurando nel contempo una fruizione di tipo umano, economica, produttiva, quello che volete, ma deve essere coerente con gli obiettivi di conservazione del sito.

Qui non stiamo parlando di attività economica, ma di conservazione, conservazione dei siti, conservazione di "rete Natura 2000", non normare come e quando fare degli interventi, cioè il progetto di conservazione di "Natura 2000" non si basa sull'uso razionale, ma sul principio di prevenzione e di precauzione, anche perché potrebbe darsi che l'uso razionale sia quella, che ne so, un'area umida bonificarla come fece il Duce nell'Agro Pontino contro la malaria: ecco perché abbiamo presentato l'emendamento.

Presidente - La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.

Isabellon (UV) - Pur riconoscendo la competenza del collega Cerise, spetta a me rispondere perché compete all'Assessorato agricoltura la risposta.

Pensiamo che la formulazione introdotta nell'articolo 3 comma 1, punto b), dove si parla di tutti gli habitat naturali o seminaturali in generale, la gestione razionale non sia una terminologia che vada in contrasto con la corretta conservazione e fruizione antropica del patrimonio naturale, quindi noi crediamo che vada mantenuta la formulazione espressa. Si propone di respingere l'emendamento.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 1 del gruppo "Arcobaleno" di cui do lettura:

Emendamento

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 è così sostituita:

"b) promuove la gestione sostenibile degli habitat naturali o seminaturali, assicurando nel contempo una fruizione coerente con gli obiettivi di conservazione del sito".

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 21

Favorevoli: 5

Contrari: 16

Astenuti: 8 (Charles Teresa, Ferraris, Fiou, Frassy, Lanièce, Salzone, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise sull'emendamento 8.

Cerise (UV) - Con l'emendamento n. 6 abbiamo già definito la rete ecologica regionale, quindi alla lett. c) è sufficiente dire: "istituisce la rete ecologica regionale", essendo già scritto cos'è.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 8 del Presidente Caveri e dell'Assessore Cerise di cui do lettura:

Emendamento

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

"c) istituisce la rete ecologica regionale;".

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 25

Favorevoli: 22

Contrari: 3

Astenuti: 4 (Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - L'emendamento n. 2 del gruppo "Arcobaleno" viene a decadere, essendo passato l'emendamento del Presidente Caveri e dell'Assessore Cerise; ne do lettura per il verbale:

Emendamento

Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 dopo le parole "aree protette" aggiungere le parole ", quali i parchi e le riserve nazionali e regionali" e dopo le parole "dalle ZPS" le parole ", dalle IBA".

La parola al Consigliere Venturella sull'emendamento n. 3 del gruppo "Arcobaleno".

Venturella (Arc-VA) - Saranno contenti i colleghi: avendo riconosciuto l'emendamento 7 della Giunta, anche l'emendamento n. 3 come il n. 2 decade, cioè lo ritiriamo.

Presidente - L'emendamento n. 3 del gruppo "Arcobaleno" viene ritirato, ne do lettura per il verbale:

Emendamento

Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 aggiungere "Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio approva il regolamento di attuazione della RER.

La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise sull'emendamento n. 9.

Cerise (UV) - È una semplificazione questa, perché qui si parla di nuovo: "garantisce il costante monitoraggio della distribuzione sugli habitat, effettua studi sulla biologia e sulla consistenza delle popolazioni e definisce gli indirizzi per l'individuazione e ricostruzione della tutela delle aree di collegamento ecologico funzionale"; questa parte qui, lo abbiamo detto prima, se ci rifacciamo al discorso dei corridoi come sono stati definiti dal PTP, è chiaro che questo è consequenziale.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Mi ero prenotato prima per il mio emendamento, comunque non siamo d'accordo.

Presidente - La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.

Isabellon (UV) - In merito all'emendamento n. 4 del gruppo "Arcobaleno"...

Presidente - ... non ci siamo ancora all'emendamento n. 4.

Pongo in votazione l'emendamento n. 9 del Presidente Caveri e dell'Assessore Cerise di cui do lettura:

Emendamento

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

"d) garantisce il costante monitoraggio della distribuzione degli habitat, effettua studi sulla biologia e sulla consistenza delle popolazioni, anche avvalendosi della collaborazione di istituti universitari e di enti di ricerca;".

Consiglieri presenti: 29

Votanti: 25

Favorevoli: 22

Contrari: 3

Astenuti: 4 (Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella sull'emendamento 4 del gruppo "Arcobaleno".

Venturella (Arc-VA) - Il riferimento è alla lett. e). I compiti della Regione crediamo che debbano essere più concreti, abbiamo istituito all'articolo 2 la rete ecologica regionale, abbiamo detto cosa fa la Regione tramite le strutture regionali competenti, ma il fatto che la Regione promuova la ricerca e le attività scientifiche e si fermi lì, secondo noi non basta, deve andare avanti.

Proponiamo quindi che i risultati degli studi vengano sintetizzati in apposite misure di conservazione, altrimenti rimangono degli studi che galleggiano nella stratosfera dei nostri esperti, ma non hanno applicazione sul territorio. Crediamo che studi scientifici, apposite norme di conservazione, ma in linea con le esigenze ecologiche di tipi di habitat naturali individuati; per completezza e organicità, questo chiediamo.

Presidente - La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.

Isabellon (UV) - In merito all'emendamento 4 la formulazione prevista per quel che riguarda l'articolo 3, comma 1, lett. e), la promozione della ricerca e delle attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità riteniamo che sia una formulazione ancora più ampia rispetto a quello che l'emendamento propone, in quanto non va in questa fase a definire le azioni successive, che saranno delle azioni che dipenderanno dalle risultanze di queste azioni.

Andare a individuare delle specifiche azioni ci pare riduttivo e riteniamo di mantenere la stessa formulazione.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 del gruppo "Arcobaleno" di cui do lettura:

Emendamento

Alla fine della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 aggiungere ", attraverso la predisposizione di apposite misure di conservazione e di gestione conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali individuati e delle specie presenti nei siti".

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 26

Favorevoli: 5

Contrari: 21

Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Tibaldi)

Il Consiglio non approva.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella sull'emendamento n. 1 aggiuntivo della I Commissione, che recita:

Emendamento

Ai commi 3 e 5 dell'articolo 3 dopo le parole "Giunta regionale" sono aggiunte le parole ", sentita la Commissione consiliare competente,".

Venturella (Arc-VA) - Non era una domanda retorica, volevo sapere, dato che ci sono stati dei problemi, qual è la Commissione consiliare competente? Capita una cosa particolare: gli emendamenti li presenta l'Assessore Cerise, le risposte ce le dà l'Assessore Isabellon e la Commissione consiliare competente ci viene detto che è la prima; vorremmo capire, per condividere questo emendamento, qual è la Commissione competente.

Presidente - Dovrebbe essere la III Commissione, ma senza l'atto in mano nessuno può precisare la cosa, intendo la deliberazione di Giunta che sarà sottoposta alla Commissione.

Se leggete il punto 3, dice: "la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione e nel rispetto delle modalità...", quando sarà presentata questa deliberazione, allora ci sarà l'atto e verrà proposto alla Commissione competente e saranno i contenuti della deliberazione a far optare per una Commissione piuttosto che per un'altra.

Pongo in votazione l'emendamento n. 1 della Commissione:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Frassy, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 10 del Presidente Caveri e dell'Assessore Cerise di cui do lettura:

Emendamento

Il comma 5 dell'articolo 3 è abrogato.

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 26

Favorevoli: 23

Contrari: 3

Astenuti: 4 (Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Con l'approvazione di questo emendamento, decade l'emendamento 1 della I Commissione che abbiamo appena votato, ovviamente solo per la parte relativa al comma 5.

La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (Arc-VA) - A dimostrazione ulteriore che questa legge avrebbe avuto bisogno di un passaggio nella Commissione competente per materia per riuscire ad affrontare la questione, la I Commissione ha detto: "ogni volta che la Giunta delibera qualcosa, vediamo di mettere che deve sentire la Commissione competente", quindi un'apertura democratica, abbiamo votato a favore, ma, adesso, lo stesso Consiglio vota per l'abrogazione dei 2 commi in cui era previsto... il 3, ma poi anche il 5 dopo... il comma 5 dell'articolo 3 è abrogato... ma il 3 rimane, giusto, ritiro questa parte. Permane sempre il fatto che se si fosse lavorato in modo diverso, oggi pomeriggio in una ora e mezzo avremmo concluso tutti i lavori!

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così emendato:

Articolo 3

(Compiti della Regione)

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui al presente titolo, per il tramite delle strutture regionali competenti in materia di aree naturali protette e di gestione della flora e della fauna:

a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, le popolazioni di flora e fauna selvatiche e le forme naturali del territorio quali beni da mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente;

b) promuove la gestione razionale degli habitat naturali o seminaturali, assicurando al contempo la corretta fruizione antropica del patrimonio naturale;

c) istituisce la rete ecologica regionale;

d) garantisce il costante monitoraggio della distribuzione degli habitat, effettua studi sulla biologia e sulla consistenza delle popolazioni, anche avvalendosi della collaborazione di istituti universitari e di enti di ricerca;

e) promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie, ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità;

f) promuove iniziative finalizzate alla diffusione dell'informazione e della sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;

g) promuove il coordinamento tra gli enti competenti in merito alla pianificazione, programmazione e gestione dell'ambiente naturale.

2. La Regione contribuisce alla costituzione della rete Natura 2000.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede, con propria deliberazione e nel rispetto delle modalità e degli standard indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad individuare:

a) i siti in cui si trovano tipi di habitat e specie di cui, rispettivamente, agli allegati A e B del d.P.R. 357/1997 da proporre per la costituzione della rete Natura 2000 (pSIC);

b) le ZPS;

c) i SIR.

4. La Regione, per il tramite della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, di seguito denominata struttura competente, trasmette l'elenco dei siti individuati ai sensi del comma 3 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Al fine di garantire l'aggiornamento dei dati, la Giunta regionale, sulla base delle misure di monitoraggio di cui all'articolo 8, effettua una valutazione periodica dell'idoneità dei siti all'attuazione degli obiettivi di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE e può proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un aggiornamento dell'elenco dei siti stessi, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa.

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 4 vi è l'emendamento 2 della I Commissione, che recita:

Emendamento

Al comma 1 dell'articolo 4 le parole "La Giunta regionale, con propria deliberazione," sono sostituite dalle parole "La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente,".

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 2 (Frassy, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella, sull'emendamento n. 5 del gruppo "Arcobaleno".

Venturella (Arc-VA) - Crediamo che la formulazione dell'articolo 4 con l'emendamento della I Commissione possa andare bene fino a un certo punto, fino alla frase finale.

Allora: le misure di tutela e di conservazione devono garantire l'uso sostenibile delle risorse, tenendo conto del rapporto tra le esigenze di conservazione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali. Riguarda, qui, il salto qualitativo di concezione che dobbiamo avere. Non siamo qui, in definitiva, per parlare solo di conservazione, ma siamo qui per proclamare che la conservazione è la conservazione della biodiversità, siamo qui per far sì che la conservazione della biodiversità sia legata intimamente alla promozione dello sviluppo economico, sostenibile, ecosostenibile, ma soprattutto ai valori culturali associati. Mi riferisco a delle pratiche agricole tipicamente del nostro territorio, che non avranno un grande impatto economico, perché producono poca ricchezza, come amano dire i colleghi di "Forza Italia", comunque il loro valore intrinseco non è dato dalla redditività, ma dal valore culturale che è associato al mantenimento della biodiversità, e anche al fatto che c'è il presidio sul territorio.

Crediamo che sia riduttivo parlare, quasi con i paraocchi, senza voler offendere nessuno, di conservazione, sviluppo socioeconomico. Secondo me, i termini del problema non sono questi, perché sono riduttivi, minimizzano il problema; secondo me, si tratta di creare un approccio di tipo sistemico, generale, è questo l'"atout" di questo disegno di legge regionale, che però se mettiamo questi concetti che sono - crediamo - forse un po' semplicistici, togliamo anche valore aggiunto al disegno di legge regionale, e poi, Assessore Isabellon, non credo che sia una rivoluzione così, anzi, secondo me va a rafforzare invece l'articolo 4.

Presidente - La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.

Isabellon (UV) - Condividiamo il fatto che non ci siano differenze significative fra le formulazioni, però la formulazione proposta, le esigenze di conservazione e in particolare lo sviluppo socioeconomico delle popolazioni locali va a centrare il riferimento preciso, perché la formulazione proposta risulta, secondo noi, perfino troppo generica, nel senso che è proprio lo sviluppo socioeconomico delle popolazioni locali, è quello che va tenuto nella giusta considerazione, o il fatto che vengano mantenute e garantite certe attività sul territorio, queste lo sono non perché in questa legge si va a riconoscere questo aspetto, ma in quanto tutti gli attori che operano sul territorio, in particolare quelli delle popolazioni locali, devono rispettare certi requisiti per le attività che devono fare e per gli impegni che si assumono.

Lei ha citato il piano di sviluppo rurale, ma le misure agroambientali, come avevo avuto modo di verificare, dicono che ci sono delle regole da rispettare a prescindere dall'inserimento in questa legge di queste ulteriori precisazioni.

La proposta è quindi quella di mantenere la formulazione adottata.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 5 del gruppo "Arcobaleno" di cui do lettura:

Emendamento

Al comma 1 dell'articolo 4 le parole "le esigenze di conservazione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali" sono sostituite dalle parole "tra la conservazione della biodiversità, la promozione dello sviluppo economico e il mantenimento dei valori culturali associati".

Consiglieri presenti: 27

Votanti: 24

Favorevoli: 3

Contrari: 21

Astenuti: 3 (Fiou, Frassy, Tibaldi)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo così emendato:

Articolo 4

(Misure di tutela e di conservazione)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, adotta ed assicura per le ZSC e le ZPS ricadenti nel territorio regionale le misure di tutela e di conservazione necessarie, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dagli articoli 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva n. 92/43/CEE e 4 della direttiva n. 79/409/CEE, sentiti i Comuni territorialmente interessati e gli enti gestori per i siti ricadenti all'interno delle aree protette. Le predette misure possono riguardare anche i SIR e possono comportare, ove occorra, l'approvazione di appositi piani di gestione ai sensi all'articolo 6. Le misure di tutela e di conservazione devono garantire l'uso sostenibile delle risorse, tenendo conto del rapporto tra le esigenze di conservazione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali.

Consiglieri presenti: 28

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 5 (Fontana Carmela, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti: 27

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 5 (Fontana Carmela, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 6 ci sono gli emendamenti n. 6, n. 7, n. 8, n. 9 del gruppo "Arcobaleno".

La parola al Consigliere Venturella sull'emendamento n. 6 del gruppo "Arcobaleno".

Venturella (Arc-VA) - Articolo 6, comma 1, lett. c), crediamo che la formulazione del comma 1 in a), b), c), vada bene dal punto di vista dell'elencazione di ciò che deve fare, anzi di ciò che deve comprendere il piano di gestione, però manca una parte fondamentale: qualsiasi operazione che facciamo su un oggetto deve avere l'importante fase della verifica.

Se adottiamo un piano e non pensiamo quali sono le ricadute sul territorio, sullo sviluppo socioeconomico e su tutto quello che abbiamo detto qui, quali sono le effettive ricadute e non le valutiamo, naturalmente con metodi scientifici, è chiaro che le strategie, le azioni, le misure adottate non sapremo mai se hanno avuto un impatto positivo, negativo, nessun impatto; dobbiamo verificarlo, ecco perché secondo noi il piano di gestione deve prevedere all'interno di tutte queste misure anche la loro verifica, va a completare il 1° comma dell'articolo 6.

Presidente - La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.

Isabellon (UV) - In merito al piano di gestione l'emendamento n. 6, che prevede l'aggiunta di una lettera d) per la verifica dei risultati e delle strategie delle azioni e delle misure adottate, risulta non necessario, in quanto i piani contengono già degli indicatori di monitoraggio che possono permettere queste verifiche. I piani di gestione contengono gli indicatori di monitoraggio, di conseguenza risulta superflua questa aggiunta.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 6 del gruppo "Arcobaleno" di cui do lettura:

Emendamento

Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 aggiungere la lettera

"d) la verifica dei risultati delle strategie, delle azioni e delle misure adottate.".

Consiglieri presenti: 26

Votanti: 22

Favorevoli: 4

Contrari: 18

Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Tibaldi)

Il Consiglio non approva.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella sull'emendamento n. 7 del gruppo "Arcobaleno".

Venturella (Arc-VA) - Questo è sicuramente un emendamento che dà forza al piano di gestione, perché le disposizioni che abbiamo visto devono essere contenute, quelle elencate nel comma 1, misure regolamentari, divieti e prescrizioni, secondo noi non basta che siano trasmesse dalla Giunta per l'approvazione, Bollettino ufficiale della Regione vincolante nei confronti dell'Amministrazione, ma secondo noi devono essere sottoposti al parere di un Comitato tecnico-scientifico, che andiamo a costituire all'emendamento n. 9, ma soprattutto dobbiamo dare forza a queste misure. Una volta individuata la rete, non possiamo lasciare così, a mezz'aria, il fatto che queste prescrizioni sono pubblicate o non sono pubblicate, ma queste qua devono avere, rispetto agli enti territoriali che sono interessati, dichiarazione di pubblico interesse generale... perché? Perché reputiamo che la salvaguardia della biodiversità sia una cosa importante e fondamentale.

Presidente - La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.

Isabellon (UV) - L'emendamento n. 7 si lega a quello che verrà discusso nel successivo emendamento n. 9, pertanto anticipo le considerazioni che dovrei fare successivamente.

In merito al Comitato tecnico-scientifico non è accettabile, in quanto sono competenze della Giunta, che le esercita già per il tramite della struttura regionale competente; quindi queste attività, ma completezza, l'uniformità, sostenibilità dei piani di gestione sono di competenza della struttura regionale competente, non esiste un comitato neanche per i piani dei parchi! Sarebbe come mettere un controllo sui controllori, quindi è da respingere, naturalmente perché legato al 6bis) in cui avrei fatto le stesse considerazioni.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 7 del gruppo "Arcobaleno" di cui do lettura:

Emendamento

Il comma 4 dell'articolo 6 è così sostituito:

"4. La proposta di piano è trasmessa alla Giunta regionale, previo parere del comitato di cui all'articolo 6bis, per l'approvazione. Il piano approvato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale. Le disposizioni ivi contenute prevalgono sugli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, sono immediatamente vincolanti nei confronti delle amministrazioni, degli enti gestori delle aree protette e dei privati e devono essere attuate dagli enti territorialmente interessati.".

Consiglieri presenti: 26

Votanti: 20

Favorevoli: 3

Contrari: 17

Astenuti: 6 (Teresa Charles, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Tibaldi)

Il Consiglio non approva.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella sull'emendamento n. 8 del gruppo "Arcobaleno".

Venturella (Arc-VA) - Quando un ente locale, la Regione stessa, predispone una normativa, e poi non prevede che cosa fare, quali meccanismi mettere in moto in caso di inadempienza, sicuramente l'impianto normativo manca di qualcosa. Poniamo il caso che i soggetti gestori siano inadempienti su una certa materia... cosa fanno? Ma è previsto anche da altre normative che la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo, perché se sono inadempienti dobbiamo dotarci di uno strumento per rispondere a questo nel caso in cui si dovesse verificare: è questo il senso, andiamo, anche qua, a completare l'articolo 6.

Presidente - La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.

Isabellon (UV) - Proprio per le premesse illustrate dal collega Venturella, riteniamo accoglibile questo emendamento in quanto tutte queste iniziative non devono essere esercizi di stile, ma ci deve essere il controllo dalla A alla Z.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 8 del gruppo "Arcobaleno" di cui do lettura:

Emendamento

Dopo il comma 5 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente comma:

"6. Nel caso di inadempienza dei soggetti gestori nella predisposizione dei piani di gestione e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti".

Consiglieri presenti: 24

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 2 (Frassy, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo così emendato:

Articolo 6

(Piano di gestione)

1. Il piano di gestione, di seguito denominato piano, identifica le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie e le minacce al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, definisce le strategie gestionali, le azioni specifiche da intraprendere e le misure finalizzate al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie, comprendenti:

a) le misure regolamentari, inclusi i divieti e le prescrizioni relativi alle attività presenti all'interno del sito, specificandone i contenuti e i soggetti coinvolti;

b) le eventuali integrazioni o modifiche da apportare agli strumenti di pianificazione, ai piani di settore e ai regolamenti vigenti;

c) il programma degli interventi di conservazione.

2. La Giunta regionale, sulla base delle linee guida per la gestione dei siti della rete Natura 2000, adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, valutata la necessità di redigere il piano, definisce:

a) gli eventuali ulteriori contenuti specifici del piano;

b) i termini e le modalità per la redazione e per l'adozione del piano;

c) il soggetto incaricato della redazione del piano, ovvero:

1) la Regione, per il tramite della struttura competente, o il Comune territorialmente interessato;

2) gli enti gestori, per i siti ricadenti all'interno delle aree protette.

3. Il soggetto incaricato della redazione predispone la proposta di piano sentiti i soggetti coinvolti dal piano stesso e gli enti locali territorialmente interessati.

4. La proposta di piano è trasmessa alla Giunta regionale per l'approvazione. Il piano approvato è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni ivi contenute sono immediatamente vincolanti nei confronti delle amministrazioni, degli enti gestori delle aree protette e dei privati e devono essere attuate dagli enti territorialmente interessati.

5. All'aggiornamento del piano, qualora ritenuto necessario anche a seguito dei risultati delle misure di monitoraggio di cui all'articolo 8, si provvede con le modalità procedimentali di cui al presente articolo.

6. Nel caso di inadempienza dei soggetti gestori nella predisposizione dei piani di gestione e nell'esame delle osservazioni, la Giunta regionale, previa diffida, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti inadempienti.

Consiglieri presenti: 25

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 2 (Frassy, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella sull'emendamento n. 9 del gruppo "Arcobaleno".

Venturella (Arc-VA) - Forse non mi sono spiegato bene... in risposta all'intervento dell'Assessore Isabellon, ricordo che il Comitato tecnico-scientifico è un comitato, sì, presieduto dal dirigente della struttura regionale competente, ma perché istituito presso la struttura regionale competente. Se guarda la composizione, è formato da 3 esperti che sono designati dalla Giunta, naturalmente ricordandoci dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, previa procedura di avviso pubblico, da 3 esperti che valutano come sono i piani di gestione.

Per far sì che il piano di gestione sia verificato... chi fa la verifica? Mi risponda Assessore, il piano di gestione, mi pare che questa Amministrazione regionale ne abbia commissionati alcuni, ma il piano di gestione commissionato per quel particolare sito a valle... chi fa la verifica? Se non c'è questo Comitato tecnico-scientifico, è il controllore che diventa controllato, cioè la Giunta, le strutture regionali competenti che hanno dato l'incarico e controllano e invece no! Qui dobbiamo cominciare ad aprirci anche alle procedure di carattere scientifico che vengono utilizzate anche all'università, cioè esiste sempre nel controllo di qualità un organismo terzo che fa il controllo! Il nucleo di valutazione dei lavori pubblici è formato interamente da personale interno? No! Siamo d'accordo che è un'altra cosa, ma il principio è lo stesso. Deve essere un organismo terzo che fa la valutazione, ecco la "ratio" dell'emendamento n. 9.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 9 del gruppo "Arcobaleno" di cui do lettura:

Emendamento

Dopo l'articolo 6 è inserito

Articolo 6 bis

(Comitato tecnico-scientifico)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di parchi e aree protette, il Comitato tecnico- scientifico con compiti di verifica della completezza, dell'uniformità e della sostenibilità dei Piani di Gestione.

2. Il Comitato è composto da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di parchi e aree protette, che lo presiede;

b) tre esperti designati dalla Giunta regionale, previa procedura di avviso pubblico.".

Consiglieri presenti: 25

Votanti: 22

Favorevoli: 4

Contrari: 18

Astenuti: 3 (Fiou, Frassy, Tibaldi)

Il Consiglio non approva.

Presidente - All'articolo 7 ci sono gli emendamenti n. 10, n. 11, n. 13, n. 14 del gruppo "Arcobaleno".

La parola al Consigliere Venturella sull'emendamento n. 10 del gruppo "Arcobaleno".

Venturella (Arc-VA) - Crediamo che questo comma sulla valutazione di incidenza, allora, presupposto il fatto che questo disegno di legge va a meglio specificare come si deve organizzare, cioè quali sono i contenuti, le procedure della valutazione di incidenza, ma crediamo - enuncio il 10 e l'11 perché vanno nella stessa direzione - che in questo caso non si possa stabilire a priori quali aree, come dice l'articolato, e quali interventi non siano assoggettati alla valutazione di incidenza, perché devono essere valutati, secondo noi, caso per caso, e non possono essere valutati in un unico atto che la Giunta fa. Stessa cosa per la lett. g); fra l'altro questa lettera non è legittima, sul DPR n. 357 articolo 5, comma 2, quando parla della valutazione di incidenza, dice...

Presidente - ... chiedo scusa, non vedo emendamenti che coinvolgano la lett. d)...

Venturella (Arc-VA) - ... lettera g), avevo preannunciato che avrei illustrato e) e g) assieme... se andiamo a vedere il DPR n. 357, valutazione di incidenza, articolo 5, comma 2, dice, al 2° capoverso: "gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati nei casi di piani di rilevanza nazionale al Ministero dell'ambiente, nei casi di piani di rilevanza regionale, provinciale e comunale alla Regione e alle province autonome competenti". La Giunta regionale non può stabilire in questo caso sì e in questo caso no, ma deve essere sempre la Giunta. Non può delegare, deve essere la Regione che fa, e questo emendamento va a colmare una svista legislativa.

Il comma 6 dell'articolo 7 dice: "la Giunta regionale disciplina ulteriormente la procedura..." (quindi è un procedimento ulteriore) "di valutazione di piani di interventi e progetti, definendo ..." e si va alla lett. g)... "le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali...", non può delegare, partecipa e basta. Questo deriva dal DPR n. 357, la Regione partecipa, ecco perché chiediamo che la lett. g) sia soppressa.

Presidente - La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.

Isabellon (UV) - In merito al DPR n. 357/1997, qui, nel comma 6 dell'articolo 7, si dice nelle premesse che la Giunta regionale, in conformità ai contenuti di cui all'allegato G, disciplina ulteriormente la procedura di valutazione, con una serie di punti. Questo è stato verificato dagli uffici legislativi e ricordo ancora l'articolo 13, che è un rinvio, per quanto non disciplinato dal presente titolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR n. 357/1997; quindi non si va per nulla in contrasto con questo DPR, si propone di mantenere la formulazione esistente.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 10 del gruppo "Arcobaleno" di cui do lettura:

Emendamento

La lettera e) del comma 6 dell'articolo 7 è soppressa.

Consiglieri presenti: 23

Votanti: 21

Favorevoli: 3

Contrari: 18

Astenuti: 2 (Fiou, Frassy)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 11 del gruppo "Arcobaleno" di cui do lettura:

Emendamento

la lettera g) del comma 6 dell'articolo 7 è soppressa.

Consiglieri presenti: 25

Votanti: 22

Favorevoli: 3

Contrari: 19

Astenuti: 3 (Fiou, Frassy, Sandri)

Il Consiglio non approva.

Presidente - L'emendamento n. 13, la cui numerazione è errata, è decaduto; ne do lettura per il verbale:

Emendamento

Al comma 8 dell'articolo 7 dopo le parole "le ZPS" aggiungere le parole ", le IBA".

La parola al Consigliere Venturella sull'emendamento n. 14 del gruppo "Arcobaleno".

Venturella (Arc-VA) - Si interviene con una migliore formulazione del comma 10 dell'articolo 7, perché nella formulazione del disegno di legge n. 164 crediamo che vi sia stata una dimenticanza... perché? Perché se la valutazione di incidenza è negativa, quando il soggetto proponente di un qualsiasi tipo di intervento dimostra che non vi sono soluzioni alternative, dimostra che è indispensabile realizzare quell'opera specifica per imperativi motivi di interesse pubblico, anche di natura socioeconomica, dimostra di avere adottato tutte le possibili misure di mitigazione; allora la Giunta dice: "io te lo faccio fare l'intervento", ma attenzione! La Giunta può approvare previa eventuale prescrizione, però adottando ulteriori misure compensative. Nella formulazione che propone il Governo invece questo non c'è, è stato sintetizzato lasciando nella penna qualche inciso che, secondo noi, è importante.

Presidente - La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.

Isabellon (UV) - L'emendamento n. 14 secondo noi non è accoglibile, in quanto la formulazione proposta risulta conforme al DPR n. 357/1997 e questa non pare più chiara come formulazione; di conseguenza, si propone di mantenere la formulazione proposta sull'articolato.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Speravo che l'emendamento fosse approvato, perché ho riformulato l'articolo, modificando nella forma, ma non nella sostanza, una vostra deliberazione di Giunta, la n. 4550/2002, avente per oggetto: "Approvazione dei criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza nei proposti siti di importanza comunitaria (SIC)", pubblicata sul BUR n. 56 a pagina 7.081, articolo 4... valutazione di incidenza negativa, qualora nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza, nella relazione vengano dimostrati: impraticabilità delle soluzioni alternative, indispensabilità per realizzare specifici obiettivi imperativi di rilevante interesse pubblico, anche di natura sociale ed economica, l'adozione di misure di mitigazione, il piano stesso può essere approvato. È stato scritto in una deliberazione di Giunta del 2002, che era una deliberazione tecnica. Ho ripreso l'articolo 4 della "4550" e l'ho riformulato, allora vuol dire che nel giro di 5 anni le norme contenute nelle direttive habitat uccelli sono variate e questo la dice lunga sulla volontà di confrontarsi! Si dice no, punto e basta!

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 14 del gruppo "Arcobaleno" di cui do lettura:

Emendamento

Il comma 10 dell'articolo 7 è così sostituito:

"10. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito, in mancanza di soluzioni alternative possibili e in presenza di idonee misure di mitigazione, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, previa eventuale prescrizione, la Giunta regionale adotta ogni ulteriore misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete Natura 2000, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

Consiglieri presenti: 25

Votanti: 22

Favorevoli: 4

Contrari: 18

Astenuti: 3 (Ferraris, Fiou, Frassy)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti: 26

Votanti: 23

Favorevoli: 20

Contrari: 3

Astenuti: 3 (Fontana Carmela, Frassy, Sandri)

Il Consiglio approva.

Presidente - L'emendamento n. 15 del gruppo "Arcobaleno" ha erroneamente lo stesso testo dell'emendamento n. 11 presentato dallo stesso gruppo e già votato; non se ne tiene pertanto conto.

Articolo 8. La parola al Consigliere Sandri sull'emendamento n. 11 dell'Assessore Cerise all'articolo 8.

Sandri (GV-DS-PSE) - Credo che questa situazione che sta andando avanti dal primo pomeriggio meriti una riflessione, non possiamo stare a guardare uno stillicidio di votazioni che sta alternando l'abituale evolversi del Consiglio. Credo che si debba prendere atto che su quell'importante filone di prospettiva di poter fare della legislazione direttamente in sintonia con Bruxelles senza dover passare da Roma, abbiamo molto da imparare! Devo fare un po' di autocritica, visto il tipo di lavori che si sono svolti oggi, perché la mia idea era quella di mettere in piedi una Commissione specifica permanente del Consiglio per quanto riguarda gli affari europei; invece, credo che con questo articolo 8 e l'ennesimo emendamento della Giunta, si evidenzi come la scelta di discutere queste leggi in I Commissione sia fuori luogo.

Occorre fare delle riflessioni; verrebbe spontaneo dire tenuto conto che in quest'aula stiamo facendo un lavoro che sarebbe di competenza della Commissione e che quindi stiamo utilizzando una "Ferrari" per andare a fare la spesa sotto casa... forse, avessimo preso la solita "126" bis, che sono le Commissioni, avremmo avuto uno strumento più agile per muoversi in città! È il momento di fare delle riflessioni su che strumento utilizzare per questo tipo di lavori e credo che l'osservazione che faceva prima la collega Squarzino relativa al fatto che questo assomiglia alle "omnibus", quindi deve essere trattata per quanto riguarda non la tipologia della legge, ma il contenuto della legge. Sicuramente sarebbe dovuta andare in III Commissione, è un problema che è stato posto precedentemente, così come altre leggi di competenza europea dovrebbero fare riferimento alla Commissione che si occupa dei contenuti di tale legge. Credo che forse - qui vedo il Presidente del Consiglio in veste di Consigliere semplice e più attento forse alle esigenze di noi Consiglieri semplici - sarebbe il momento di fare una riflessione sul come trattare questo tipo di leggi; credo che associarlo a livello regolamentare alle leggi "omnibus" sia un dato importante.

La seconda osservazione che volevo fare - è proprio il fatto dell'emendamento della Giunta su questo articolo che mi consente di esprimermi - è che in Commissione per la solita fretta - si è sempre in ritardo, sembra che la Giunta regionale sia come il coniglio di Alice nel Paese delle meraviglie che diceva sempre di essere in ritardo... - è stata discussa in una mezza riunione di Commissione, con nomina del relatore, relazione, parer... ma non è mica il modo di lavorare questo! Lo dico per voi, perché vi tocca venire in aula e ritrovarvi con un pomeriggio di emendamenti, con la difficoltà del fatto che di questo argomento molto tecnico, oggi sono rimasto sconvolto dalle parole del Consigliere Venturella, in quanto ci ha dato una lezione di biologia prima ancora che di legislazione, si poteva trattare meglio e con più utilità in Commissione evitando, oggi, di ritrovarci alle 7 di sera che non siamo arrivati a metà dell'ordine del giorno! Credo che una riflessione generale su questo punto si debba fare e poiché nelle prossime settimane la Commissione Regolamento sarà convocata, su questo punto un po' di buona volontà credo la debba mettere!

Chiudo l'intervento riproponendo una cosa che ho detto nelle riunioni dei Capigruppo; credo che in questa fase dove arrivano a compimento iniziative della Giunta e iniziative dei Consiglieri, soprattutto dal punto di vista normativo che è quello più di pregio di questa istituzione, sarebbe opportuno prevedere delle sessioni non notturne, perché abbiamo visto che ieri sera il disagio era di tutti, ma prevedere qualche Consiglio in cui si comincia il martedì pomeriggio e si finisce il venerdì mattina. Ritengo però che utilizzare le Commissioni per "sgrossare" il lavoro e non arrivare con 30 emendamenti in Consiglio sia un interesse di tutti, in Commissione dove è più facile trovare delle quadre... qui c'è "un corpo a corpo" e non c'è niente! Ma siamo sicuri che questo confronto porti al prodotto migliore? Credo di no! I prodotti migliori che sono usciti, pur mantenendo il rispetto fra maggioranza e opposizione, si sono ottenuti quando in Commissione, in un ambito che ha una sua logica particolare, perché non ci sono le telecamere e si è riuniti (come piace al Presidente Borre) nella saletta dell'Ufficio gruppi, perché lì c'è una collettività che si forma, che al di là del ruolo di ognuno, fa il bene della Valle d'Aosta. Forse quello è l'"humus" migliore per fare delle buone leggi. Credo che su queste cose una riflessione si debba fare.

Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.

Caveri (UV) - Alice nel Paese delle meraviglie è una bellissima fiaba, il personaggio che mi era più simpatico era il cappellaio matto, e non so se tutti lo sanno, ma il cappellaio matto era matto perché per lavorare il feltro dei cappelli, si usava il piombo e diventava matto per un fatto oggettivo, non per un fatto ridanciano: dico questo, perché quando il collega Sandri si annoia, fa la morale all'Assemblea su come ci dobbiamo comportare. Possiamo anche fare ammenda sul fatto che abbiamo presentato insieme al gruppo "Arcobaleno" troppi emendamenti, ma credo che questo sia il nostro lavoro!

È vero che in linea di principio bisognerebbe cercare di "sgrossare" in Commissione per chi partecipa alle Commissioni dall'inizio alla fine, ma va detto che in questo caso non è stato possibile per una serie di ragioni che ho spiegato all'inizio, quando il collega Sandri non era presente in aula, cioè la ragione che noi ci troviamo di fronte a una prima: quella di una legge comunitaria che ha una sua complessità. Forse in futuro potremo fare meglio e in questa occasione credo che la rampogna possa essere accettabile, ma ha delle sue motivazioni.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 11 dell'Assessore Cerise, che recita:

Emendamento

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8, è aggiunto il seguente:

"1bis. La Regione, per il tramite della struttura competente, provvede inoltre agli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 2, del d.P.R. 357/1997.".

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo così emendato:

Articolo 8

(Misure di monitoraggio)

1. La Giunta regionale, sulla base delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.R. 357/1997, adotta misure idonee ad attuare il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie, con particolare riferimento a quelli prioritari, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. La Regione, per il tramite della struttura competente, provvede inoltre agli adempimenti di cui all'articolo 13, comma 2, del d.P.R. 357/1997.

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 7 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella sull'emendamento n. 16 del gruppo "Arcobaleno".

Venturella (Arc-VA) - Volevo solo dire che, per un mio errore, effettivamente l'emendamento 11 era da votare, in quanto va nella direzione dell'informazione migliore. Non abbiamo chiesto la ripetizione della votazione, non fa niente, per non perdere ulteriore tempo.

Vorremmo, per dare più forza alla gestione, allora noi istituiamo la rete ecologica regionale, adottiamo le misure... facciamo tutto ciò che nel DPR n. 357, direttive, valutazione di incidenza, ma crediamo che debba essere all'interno del Capo II più specificato in quale modo gestiamo gli habitat che andiamo a proteggere.

Dovremmo disciplinare che cosa? I prelievi, le deroghe, è importantissimo, perché va più a completare e questo attraverso una partecipazione dal basso. Diciamo che la Giunta regionale non può fare d'imperio questo, ma deve sentire i soggetti gestori sia delle aree protette che dei siti, ancora di più le associazioni di protezione ambientale e le associazioni venatorie, la Commissione consiliare e qui, essendo decaduto l'articolo 6bis, Comitato tecnico-scientifico, è chiaro che vi è un auto-emendamento, si corregge. Questo emendamento, la gestione degli habitat, va a completare, perché non basta dare indicazioni, ma bisogna calare l'indicazione scritta sul territorio. E quale cosa migliore che non dare indirizzi sulla gestione degli habitat?

Presidente - La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.

Isabellon (UV) - In merito all'emendamento n. 16, come detto in precedenza, per quanto non contemplato nel presente disegno di legge, c'è una norma di rinvio, l'articolo 13, che richiama quanto segue: "Per quanto non disciplinato dal presente titolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR 357/97". Tutti questi richiami al DPR n. 357/1997 sono contenuti nell'articolo 13 che è la norma di rinvio.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 16 del gruppo "Arcobaleno" di cui do lettura:

Emendamento

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Articolo 8bis

(Gestione degli habitat)

1. Ai fini della tutela e della gestione degli habitat e delle specie protette, oltre a quanto previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del d.P.R. 357/1997.

2. La Giunta regionale, in conformità con le linee guida definite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua ulteriori misure atte a disciplinare i prelievi, le deroghe e le reintroduzioni.

3. La Giunta regionale dispone le misure di cui al comma 2 sentiti i soggetti gestori della aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 interessati, le associazioni di protezione ambientale e quelle venatorie, la Commissione consiliare competente e il Comitato tecnico-scientifico e le comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle politiche agricole e forestali.".

Consiglieri presenti: 27

Votanti: 23

Favorevoli: 4

Contrari: 19

Astenuti: 4 (Ferraris, Fiou, Frassy, Tibaldi)

Il Consiglio non approva.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella sull'emendamento n. 17 del gruppo "Arcobaleno".

Venturella (Arc-VA) - Questo emendamento era direttamente collegato a un emendamento che è stato approvato, quindi lo do per illustrato. Vorrei solo puntualizzare che mi dispiace se ho preso tempo, ma non è un esercizio di stile oratorio. Ho apprezzato il fatto dei contenuti, abbiamo lavorato, è corretto l'atteggiamento degli Assessori, è già illustrato l'emendamento.

Presidente - La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.

Isabellon (UV) - Anche per quanto riguarda la posizione in merito all'emendamento 17, valgono le considerazioni già espresse durante l'esame dell'emendamento n. 8, quindi questo emendamento è accoglibile.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 17 del gruppo "Arcobaleno" di cui do lettura:

Emendamento

Dopo l'articolo 8bis è inserito il seguente:

"Articolo 8ter

(Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza dei soggetti gestori delle ZSC, dei SIC, delle ZPS e dei SIR nell'esercizio delle loro funzioni, la Giunta regionale, previa diffida, adotta i provvedimenti necessari.".

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 2 (Frassy, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 9 vi è l'emendamento n. 18 del gruppo "Arcobaleno".

La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Questo emendamento è chiarissimo. Con le sanzioni che la Corte di giustizia dà, migliaia di euro al giorno, in alcuni casi centinaia di migliaia di euro al giorno, credo che le sanzioni contenute nella proposta siano risibili. Proponiamo di raddoppiarle.

Presidente - La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.

Isabellon (UV) - Anche per quanto riguarda l'emendamento n. 18, se l'aumento delle sanzioni può essere un deterrente per portare a comportamenti più rispettosi ed avere un maggiore rispetto delle regole, è accoglibile.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 18 del gruppo "Arcobaleno" di cui do lettura:

Emendamento

Al comma 1 dell'articolo 9 le parole "da euro 500 a euro 3.000" sono sostituite dalle parole "da euro 1.000 a euro 6.000".

Consiglieri presenti: 29

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9, che poi diverrà articolo 10, nel testo così emendato:

Articolo 9

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente, chiunque violi i divieti, i vincoli e le prescrizioni stabiliti dal presente titolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000.

2. Al responsabile delle violazioni di cui al comma 1, qualora arrechi danno all'ambiente alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di risarcimento del danno ambientale.

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 4 (Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 4 (Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 4 (Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 4 (Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 4 (Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 4 (Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 4 (Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 4 (Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Tibaldi)

Il Consiglio approva.

Presidente - L'allegato A è sostituito dall'emendamento n. 12 dell'Assessore Cerise e del Presidente Caveri, che recita:

Emendamento

1. L'allegato A è sostituito dall'allegato A al presente emendamento.

Allegato A

(Omissis)

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 6 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - La parola al Consigliere Bortot, per dichiarazione di voto.

Bortot (Arc-VA) - Per dichiarazione di voto. Vanno fatte alcune considerazioni prima, alcune sono di tipo tecnico e sono alcuni emendamenti del Governo che correggevano l'assetto della legge, e alcune considerazioni di tipo politico. Oggi abbiamo nuovamente assistito all'ennesima dimostrazione della filosofia del Governo e della maggioranza su questi aspetti importanti di gestione del nostro territorio in funzione della riduzione del clima, della tutela della biodiversità.

C'è un'insofferenza nel recepire questa legislazione che la dice lunga, nel senso che, tolti gli emendamenti tecnici, i nostri sono stati quasi tutti rifiutati e quelli non tecnici del Governo erano tutti a ridurre la portata di questo provvedimento legislativo. Ripeto: questo la dice lunga! Un'altra cosa che la dice lunga è stata l'assoluta disattenzione della maggioranza del Consiglio su tutta l'esposizione e gli interventi del collega Venturella, perché oggi chi avesse voluto, avrebbe imparato e tratto una buona lezione sulla difesa del territorio e della biodiversità e in che misura bisogna prestare attenzione e andare incontro alle necessità dei cittadini; soprattutto di cosa e come vogliamo gestire la nostra Regione per le future generazioni. Da questo punto di vista noi, su tutto l'impianto della legge, ci asteniamo.

Presidente - La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Pensavo che qualcuno tirasse fuori questa faccenda, ma di nuovo abbiamo legiferato il 24 e 26 aprile e in data 27 aprile è arrivato il parere del CPEL con delle proposte di emendamento, cioè ben 7 proposte di modifica... anche qui, sembra che sia un altro organo legislativo! Non ci importa ora di andarne a svilupparne il contenuto, non ne abbiamo avuto il tempo, anche perché è arrivato a commissioni chiuse e non è la prima volta che capita, ma vogliamo ribadire che capiamo che questa è la prima prova. Naturalmente ci vuole un po' di rodaggio, ma speriamo che per la prossima legge comunitaria si possa condividere anche il disegno di legge stesso.

Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.

Cerise (UV) - Voglio fare tre considerazioni brevissime. Intanto ringrazio il collega Venturella per la lezione di storia delle "ZPS" e quant'altro è stato oggetto di questo argomento; voglio però segnalare un particolare che qui è sfuggito.

I tre quarti della discussione non si sono svolti sulla materia europea, ma su una dilatazione di questa legge che è andata a prendere in considerazione fatti che con la CE non c'entrano niente! Questo è stato un gesto di buona volontà, che va al contrario di quello che ha detto il collega Bortot, dove dice che c'è una chiusura nei confronti della tutela. Se fosse stato così, questa legge avrebbe avuto 3 articoli, bastava ricopiare pedissequamente la disposizione contenuta nelle direttive. Invece no, siti di interesse regionale, metodologie, si è dato un valore, si sono individuate procedure e si è anche preso in considerazione l'aspetto naturalistico come valore essenziale, cosa che era stata fatta solo nel PTP, perché se uno legge la norma del PTP riscopre che molti dei precetti qui contenuti, là c'erano già!

Siccome lei ha citato tra le altre cose Rio de Janeiro, io in quel luogo c'ero nel 1992 ed ero presente quando sono state fatte le dichiarazioni finali da parte dei Capi di Stato. Vuol sapere chi fu il più osannato di tutti? Fu Fidel Castro, perché disse: "tra le specie che vedo scomparire ce n'è una che mi sta particolarmente a cuore: l'hombre, l'uomo". Se mi guardo attorno nel contesto regionale vedo che la biodiversità tutto è, meno che regredita, e là dove è regredita è perché sono venute meno certe attività umane, ma quello che vedo sempre meno sulle nostre montagne sono i montanari. Vedo tanta gente che fa filosofia, pistolotti, propone regole, reticolizza il territorio, vincoli da tutte le parti, però in montagna di gente ce n'è sempre meno che fa quel lavoro che andava nella direzione della biodiversità.

Infine, è vero, è stata fatta un'operazione di sforbiciata su questa legge, ma è stata fatta là dove questa legge aveva dei contenuti autoreferenziali di chiara burocratizzazione, di imposizione di procedure vincolistiche che avrebbero anche svalutato questa legge, avrebbero impoverito il concetto stesso di vincolo; qui lo abbiamo rafforzato, perché lo abbiamo fatto diventare essenziale. Questa è una buona legge ed è una legge a grande spessore ambientale.

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 5 (Bortot, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Siccome è terminata la parte del Consiglio relativa alla discussione sui problemi europei, viene chiusa formalmente questa sessione e verrà aperta una nuova sessione per poter proseguire i lavori.

La parola al Presidente Perron.

Perron (UV) - Le chiedo cortesemente la possibilità di una sospensione di una decina di minuti del Consiglio, per convocare una Conferenza dei Capigruppo, onde poter fare un minimo di ragionamento con i colleghi per una corretta prosecuzione dei lavori consiliari.

Presidente - La seduta è sospesa per 10 minuti e sono convocati i Capigruppo.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 19,25 alle ore 19,37.

Si dà atto che, dalle ore 19,38, riassume la presidenza il Presidente Perron.