Oggetto del Consiglio n. 2671 del 19 aprile 2007 - Verbale
OGGETTO N. 2671/XII - APPROVAZIONE DELLA RISOLUZIONE: "VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLA PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGGE REGIONALE 19/2003 CON LE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 15 DELLO STATUTO SPECIALE".
Il Presidente PERRON, in relazione agli accordi intercorsi, invita il Consiglio a deliberare l'iscrizione all'ordine del giorno dell'adunanza in corso dell'oggetto che riveste carattere di urgenza.
IL CONSIGLIO
- ai sensi del secondo comma dell'articolo 53 del Regolamento interno del Consiglio;
- ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trentaquattro);
DELIBERA
di iscrivere all'ordine del giorno dell'adunanza in corso la risoluzione in oggetto, presentata dai Consiglieri LAVOYER, VICQUÉRY e Marco VIÉRIN.
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Il Presidente PERRON propone quindi di procedere immediatamente all'esame della risoluzione stessa.
Intervengono i Consiglieri Secondina SQUARZINO, FRASSY, OTTOZ, VENTURELLA e SANDRI (che chiede la votazione a scrutinio segreto a nome del Consigliere Carmela FONTANA e dei Consiglieri BORTOT, Secondina SQUARZINO e VENTURELLA).
IL CONSIGLIO
- con voti favorevoli: venti e voti contrari: sei (presenti: ventisette; votanti: ventisei; astenuto: uno), espressi a votazione segreta mediante procedimento elettronico;
APPROVA
la sottoriportata:
RISOLUZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE
Preso atto che il Consiglio regionale ha dato corso all'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare nn. 138, 139, 140, 141/XII, sottoposte a referendum propositivo ai sensi degli articoli 12 e seguenti della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19;
Considerato che nel corso dell'iter istruttorio sono emersi rilevanti dubbi in merito alla compatibilità della procedura prevista dalla citata legge referendaria ove applicata alle materie elencate all' articolo 15 dello Statuto. Tali dubbi sono stati in primis rappresentati dal Presidente della Regione nel corso dell'audizione innanzi alla I Commissione consiliare del 26 gennaio 2007, prima occasione di coinvolgimento del Presidente della Regione nell'iter procedimentale;
Preso atto che i medesimi dubbi risultano espressi anche dagli autorevoli pareri richiesti dalla Giunta regionale, su iniziativa del Presidente della Regione, al quale la stessa legge rimette adempimenti fondamentali, dei quali egli è responsabile;
Ritenuto necessario verificare, a tutela dell'ordinamento e del buon funzionamento delle istituzioni regionali, oltre che dell'efficace e fruttuoso pronunciamento e a tutela del corpo elettorale, che gli atti scaturenti dal procedimento referendario risultino pienamente legittimi sotto il profilo procedimentale, al fine anche di ovviare al rischio che sia inficiata la validità del procedimento elettorale, in conseguenza di eventuali censure di illegittimità sollevate successivamente alla loro approvazione;
Preso atto che il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, ha approvato, con le maggioranze qualificate espressamente previste, le proposte legislative di iniziativa consiliare, riguardanti le medesime materie oggetto delle proposte referendarie, così esercitando la funzione legislativa riservatagli nelle predette materie dal citato articolo 15 dello Statuto;
Rammentato che il procedimento di cui al richiamato articolo 15 dello Statuto contempla l'eventualità che il corpo elettorale possa essere chiamato, mediante referendum confermativo, a pronunciarsi sulle citate deliberazioni legislative, in funzione della loro conferma successiva, rispetto ad una volontà consiliare di revisione già perfetta, ovvero, mediante il loro rigetto, della conservazione della disciplina legislativa vigente;
Rilevato inoltre che, in occasione della prima applicazione della normativa regionale in materia di referendum propositivo, come risultante dalle modificazioni apportate dalla legge regionale 14 marzo 2006, n. 5, sono emersi dubbi, criticità e lacune che inducono ad una revisione della disciplina, che pur si presenta con caratteri di particolare innovatività e originalità anche rispetto ad altre analoghe, delle quali ad oggi non risulta alcun caso di piena applicazione;
IMPEGNA
Il Presidente della Regione, in relazione agli adempimenti al medesimo spettanti ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19, a sottoporre alla Commissione di cui all'articolo 40 della citata legge regionale, considerata la generale competenza ad essa spettante nella materia referendaria, la questione relativa alla fondatezza dei dubbi sopra rappresentati.
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