Oggetto del Consiglio n. 2670 del 19 aprile 2007 - Resoconto
OGGETTO N. 2670/XII - Ritiro della proposta di legge: "Modificazioni della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta). Turno unico proporzionale con premio di maggioranza ed elezione diretta del Presidente della Regione".
Articolo 1
(Inserimento dell'articolo 4bis)
1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), è inserito il seguente:
"Articolo 4bis
(Coalizione di liste)
1. I partiti o movimenti politici possono effettuare l'apparentamento delle proprie liste su un comune programma di governo. La dichiarazione di apparentamento e il programma devono essere sottoscritti dai presidenti, coordinatori o segretari regionali dei partiti o movimenti politici che si coalizzano, ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato da notaio.
2. La dichiarazione di apparentamento e il deposito del programma di cui al comma 1 sono effettuati contestualmente al deposito, alla cancelleria del Tribunale di Aosta, dei contrassegni di lista di cui all'articolo 5.".
Articolo 2
(Sostituzione dell'articolo 50)
1. L'articolo 50 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:
"Articolo 50
(Determinazione del numero di seggi da attribuire in assenza di assegnazione del premio di maggioranza)
1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'assistenza degli esperti di cui all'articolo 8, comma 2:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista e di ciascuna coalizione costituita ai sensi dell'articolo 4bis. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista, compresi quelli di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio; la cifra elettorale di coalizione è data dalla somma dei voti validi delle liste che compongono la coalizione, compresi quelli di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b);
b) divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale; il quoziente così ottenuto, moltiplicato per due, rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi. Successivamente, l'Ufficio elettorale provvede a determinare quali liste singole e quali coalizioni hanno superato la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi. A tal fine, sono considerati voti validi di coalizione la somma dei voti validi raccolti da tutte le liste componenti la coalizione. Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste singole o le coalizioni che non abbiano raggiunto la soglia minima per l'attribuzione dei seggi;
c) procede alla somma dei voti delle liste singole o delle coalizioni che hanno raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lettera b);
d) accerta se una lista o una coalizione ha conseguito una cifra elettorale superiore alla metà dei voti validi e non superiore al 60%, nel qual caso il procedimento prosegue con l'applicazione dell'articolo 50bis;
e) divide la somma di cui alla lettera c) per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione ai fini dell'assegnazione dei seggi; procede, quindi, a verificare quante volte il quoziente elettorale è contenuto nei voti validi di ogni singola lista, evidenziando i resti di ciascuna lista o gruppo di liste;
f) attribuisce ad ogni lista o gruppo di liste che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lettera b) tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale di ciascuna lista o gruppo di liste, evidenziando i resti di ciascuna lista o gruppo di liste;
g) attribuisce alle liste o ai gruppi di liste che hanno i maggiori resti i seggi non assegnati a seguito dell'operazione di cui alla lettera f).
2. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di questa ultima si procede a sorteggio.".
Articolo 3
(Inserimento dell'articolo 50bis)
1. Dopo l'articolo 50 della l.r. 3/1993 è inserito il seguente:
"Articolo 50bis
(Determinazione del numero di seggi da attribuire con il premio di maggioranza)
1. Se una lista o una coalizione di liste consegue una cifra elettorale superiore alla metà dei voti validi e non superiore al 60 per cento sono attribuiti 21 seggi.
2. L'Ufficio elettorale regionale attribuisce ad ogni lista della coalizione, che abbia superato la soglia minima di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), tanti seggi quante volte il quoziente, ottenuto dividendo la somma dei voti validi espressi a favore di tutte le liste della coalizione per il numero dei seggi della coalizione, risulti contenuto nella cifra elettorale di lista, evidenziando i resti di ciascuna lista, e attribuendo alle liste che hanno i maggiori resti, sempre che abbiano conseguito almeno due seggi pieni, i seggi non assegnati. In caso di parità di resti, tali seggi sono attribuiti alla lista della coalizione che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
3. L'Ufficio elettorale regionale procede a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni che abbiano superato la soglia minima di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b). A tale fine, divide il totale dei voti validi espressi a favore di tutte le liste non vincenti per i 14 seggi da assegnare, ottenendo il quoziente elettorale di minoranza. Divide poi i voti di lista o di coalizione per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, alle liste o coalizioni che, nelle divisioni, hanno ottenuto i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista o coalizione che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.".
Articolo 4
(Inserimento dell'articolo 51bis)
1. Dopo l'articolo 51 della l.r. 3/1993 è inserito il seguente:
"Articolo 51bis
(Elezione del Presidente della Regione)
1. È eletto Presidente della Regione il candidato a consigliere regionale che ottiene la cifra individuale più elevata nell'ambito della lista inserita nella coalizione che ha ottenuto il maggior numero di seggi. Se sussiste parità di cifre individuali tra due o più candidati, viene eletto colui che è indicato dalla coalizione.
2. Si procede a nuove elezioni in caso di impossibilità di formare la nuova Giunta, di dimissioni, sfiducia, decadenza, morte o qualsiasi impedimento non temporaneo del Presidente della Regione.".
Articolo 5
(Sostituzione dell'articolo 52)
1. L'articolo 52 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:
"Articolo 52
(Proclamazione degli eletti)
1. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, i candidati che, nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 51, comma 1, lettera b), hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifre, quelli che precedono nell'ordine di lista.
2. Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama altresì l'elezione del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 51bis.
3. Delle avvenute proclamazioni il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale invia attestato ai Consiglieri regionali e al Presidente della Regione proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria del Consiglio regionale nonché alla Presidenza della Regione.".
Presidente - La parola al Consigliere Lattanzi.
Lattanzi (CdL) - Visto che sono l'unico rimasto sveglio... e, considerato il fatto che le nostre richieste sono state largamente condivise dal Consiglio, ritiriamo la proposta di legge n. 155.
Presidente - La proposta di legge n. 155 è ritirata.
Il Consiglio prende atto.
