Resoconto integrale del dibattito dell'aula. I documenti allegati sono reperibili nel link "iter atto".

Oggetto del Consiglio n. 2623 del 5 aprile 2007 - Resoconto

OGGETTO N. 2623/XII - Disegno di legge: "Disposizioni in materia di organizzazione del Soccorso alpino valdostano".

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina l'organizzazione del soccorso in montagna nell'ambito del territorio regionale, settore cui la Regione, anche in relazione alle caratteristiche fisiche del proprio territorio, riconosce preminente funzione di pubblico interesse.

2. Gli ambiti di attività del servizio di soccorso in montagna consistono, in particolare:

a) nel concorso alla vigilanza e alla prevenzione degli incidenti in ambiente montano;

b) nel concorso all'individuazione dei rischi in ambiente montano e nella determinazione delle zone del territorio soggette a rischio;

c) nella promozione e nell'attuazione di iniziative tese alla sensibilizzazione, alla divulgazione della sicurezza in montagna e alla conoscenza dell'attività del soccorso alpino;

d) nella formazione relativa alla sicurezza in montagna e alle tecniche specifiche del soccorso alpino;

e) nella programmazione e nell'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la ricerca, il salvataggio e il soccorso degli infortunati e il recupero dei caduti in montagna e nelle zone impervie del territorio;

f) nella gestione e nello svolgimento degli interventi tecnici di ricerca, recupero e soccorso, anche sanitario, in montagna e nelle zone impervie del territorio, anche non prettamente inerenti alla montagna, laddove si riveli necessario l'utilizzo di conoscenze e tecniche di tipo alpinistico, anche con l'utilizzo di mezzi aerei ed unità cinofile;

g) nella partecipazione al servizio di elisoccorso Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) e Search and Rescue (SAR);

h) nelle operazioni di pronto intervento e di evacuazione in linea sugli impianti di risalita;

i) nel concorso alla rilevazione di dati ambientali;

j) in ogni altra attività in cui il servizio di soccorso in montagna può essere diretto a prevenire o evitare situazioni di danno o pericolo a persone, animali o cose.

Articolo 2

(Svolgimento del servizio. Soccorso alpino valdostano)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, la Regione si avvale del Soccorso alpino valdostano, ente già costituito ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 (Ordinamento delle guide e delle aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta).

2. Il Soccorso alpino valdostano è ente di diritto privato, incaricato dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico e sottoposto alla vigilanza della Regione.

3. Nell'ambito del territorio regionale, il Soccorso alpino valdostano assume, ad ogni effetto, i compiti e le funzioni del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS).

Articolo 3

(Compiti di protezione civile)

1. Il Soccorso alpino valdostano è componente e struttura operativa del sistema regionale di protezione civile, nell'ambito del quale esso concorre, fatte salve le competenze attribuite alle altre componenti, in particolare:

a) alla predisposizione e all'attuazione degli interventi di prevenzione, soccorso e prima assistenza atti a fronteggiare situazioni di emergenza in montagna;

b) all'organizzazione e all'erogazione di un servizio di pronto intervento tecnico e di ascolto radio-telefonico;

c) alla formazione e all'addestramento delle componenti del volontariato di protezione civile e del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni, secondo programmi stabiliti in accordo con la struttura regionale competente in materia di protezione civile;

d) alla collaborazione con le strutture regionali competenti in materia di protezione civile e di soccorso tecnico urgente in iniziative di prima assistenza alle popolazioni, sia nel territorio nazionale che all'estero, anche mediante la partecipazione alle attività della colonna mobile regionale.

Articolo 4

(Piano regionale sul soccorso in montagna)

1. I criteri di organizzazione ed attuazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, sono stabiliti dal Piano regionale sul soccorso in montagna.

2. Il Piano regionale sul soccorso in montagna, predisposto dal Soccorso alpino valdostano ed approvato con deliberazione della Giunta regionale, definisce, in particolare:

a) l'organizzazione su base territoriale, per residenza o domicilio, degli operatori del Soccorso alpino valdostano;

b) la dislocazione e la competenza territoriale delle stazioni di soccorso alpino;

c) le attività di formazione e aggiornamento degli operatori.

Articolo 5

(Interventi del Soccorso alpino valdostano)

1. Nelle operazioni di soccorso in montagna, il Soccorso alpino valdostano può operare in collaborazione con altri enti ed organismi, ed in particolare con l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta, alla quale compete l'attuazione del soccorso sanitario e con il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, cui compete l'attuazione del soccorso tecnico urgente.

2. Nel caso di intervento congiunto con squadre, personale ed operatori di altre amministrazioni, enti, organizzazioni o associazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del Soccorso alpino valdostano presente sul luogo dell'intervento, salvo quanto altrimenti concordemente disposto o previsto in specifici piani o procedure di protezione civile.

Articolo 6

(Organi del Soccorso alpino valdostano)

1. Sono organi del Soccorso alpino valdostano:

a) l'assemblea;

b) il consiglio di direzione;

c) il direttore;

d) l'organo di revisione.

Articolo 7

(Statuto del Soccorso alpino valdostano)

1. Lo statuto del Soccorso alpino valdostano definisce la composizione, i compiti, la durata in carica e le modalità di nomina degli organi del Soccorso alpino valdostano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

2. Lo statuto del Soccorso alpino valdostano è deliberato dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 8

(Direttore)

1. Il direttore è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali del Soccorso alpino valdostano.

2. Al direttore spettano la legale rappresentanza dell'ente e i poteri di gestione e di direzione dell'attività dell'ente medesimo, ad eccezione di quelli riservati dallo statuto al consiglio di direzione.

3. Il direttore è nominato con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito di una terna designata dall'assemblea, tra soggetti di comprovata esperienza, almeno quinquennale, nel settore del soccorso alpino, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina e dell'iscrizione al relativo albo professionale.

Articolo 9

(Organo di revisione)

1. L'organo di revisione vigila sulla gestione contabile del Soccorso alpino valdostano e redige una relazione da allegare al bilancio di esercizio, da presentare al direttore e al Presidente della Regione.

2. L'organo di revisione è nominato con deliberazione della Giunta regionale, con le modalità di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale). L'organo di revisione è scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili.

Articolo 10

(Controllo sugli organi)

1. Nel caso in cui non possa essere assicurato il normale funzionamento dell'ente o in caso di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e contabile, gli organi direttivi del Soccorso alpino valdostano sono revocati o sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

2. Con il decreto di cui al comma 1, è nominato un commissario che esercita le funzioni conferitegli con il decreto medesimo; il commissario, nel termine massimo di sei mesi dalla nomina, convoca l'assemblea per il rinnovo degli organi direttivi.

Articolo 11

(Operatori del Soccorso alpino valdostano)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, il Soccorso alpino valdostano si avvale di operatori che, in relazione al grado di formazione raggiunto e all'idoneità psico-fisica posseduta, si distinguono nelle seguenti qualifiche:

a) operatori di soccorso alpino;

b) tecnici di soccorso alpino;

c) tecnici specializzati di soccorso alpino, limitatamente alle guide alpine e alle aspiranti guide alpine.

2. Gli operatori di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito elenco, alla cui gestione ed aggiornamento provvede direttamente il Soccorso alpino valdostano, sulla base dei requisiti stabiliti con apposito regolamento interno.

Articolo 12

(Prestazioni degli operatori)

1. Le prestazioni rese al Soccorso alpino valdostano dai propri operatori si distinguono in prestazioni professionali di lavoro autonomo e prestazioni di volontariato.

2. Sono prestazioni professionali di lavoro autonomo le attività svolte dagli operatori e remunerate sulla base dei corrispettivi stabiliti per le diverse qualifiche di cui all'articolo 11, comma 1.

3. Sono prestazioni di volontariato quelle rese dagli operatori a titolo gratuito o in virtù di permessi retribuiti concessi dai propri datori di lavoro. Le prestazioni di volontariato non possono essere retribuite e non danno diritto ad alcun rimborso spese.

Articolo 13

(Attivazione del servizio)

1. Gli operatori del Soccorso alpino valdostano sono chiamati ad intervenire in operazioni di soccorso ogni qualvolta se ne presenti la necessità e sono tenuti a partecipare alle esercitazioni e agli aggiornamenti.

Articolo 14

(Formazione)

1. Il Soccorso alpino valdostano è accreditato dalla Regione quale soggetto formatore negli ambiti di propria competenza e, in quanto tale, è autorizzato a rilasciare le relative attestazioni e certificazioni.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Soccorso alpino valdostano ha facoltà di istituire, autonomamente o in collaborazione con altri enti o con l'Unione valdostana guide di alta montagna (UVGAM), appositi centri di formazione regionali nell'ambito del soccorso in montagna, allo scopo di formare ed aggiornare i propri operatori. Le modalità di funzionamento di tali centri sono stabilite autonomamente dal Soccorso alpino valdostano.

Articolo 15

(Assicurazioni)

1. Il Soccorso alpino valdostano provvede a stipulare appositi contratti di assicurazione in favore dei propri operatori, per gli infortuni e la responsabilità civile correlati allo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.

Articolo 16

(Modalità per l'espletamento delle attività di soccorso in montagna e di protezione civile)

1. Per l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico di cui il Soccorso alpino valdostano è incaricato, la Giunta regionale stipula apposite convenzioni per disciplinarne i relativi aspetti organizzativi e finanziari, ivi compresa la determinazione del corrispettivo dovuto per le singole prestazioni rese.

2. Sono, in particolare, definiti con deliberazione della Giunta regionale:

a) la tipologia e la durata degli obblighi di servizio pubblico;

b) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;

c) le modalità per evitare sovracompensazioni e per procedere al loro eventuale rimborso.

3. Il Soccorso alpino valdostano può, inoltre, svolgere le attività di cui all'articolo 1 a titolo oneroso in favore di altri soggetti, pubblici o privati.

Articolo 17

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 720.000 per l'anno 2007 ed in euro 1.350.000 a decorrere dall'anno 2008.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.11. (Protezione civile).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nel medesimo obiettivo programmatico, al capitolo 40820 (Contributi annui al Soccorso alpino valdostano per attività di soccorso in montagna e di protezione civile).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, lo statuto del Soccorso alpino valdostano è deliberato dalla Giunta regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli organi del Soccorso alpino valdostano sono ricostituiti, in conformità a quanto stabilito dalla presente legge, entro sei mesi dall'approvazione dello statuto ai sensi del comma 1. Sino all'avvenuta ricostituzione, restano in carica gli organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e continua ad applicarsi lo statuto vigente alla medesima data.

3. In sede di prima applicazione, il piano di cui all'articolo 4 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 19

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati:

a) gli articoli 11 e 18, secondo comma, lettera b), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 (Ordinamento delle guide e delle aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta);

b) la legge regionale 5 aprile 1989, n. 22;

c) l'articolo 34 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25.

Articolo 20

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Président - La parole au rapporteur, la Conseillère Viérin Adriana.

Viérin A. (UV) - Je pense qu'on ne peut aborder la discussion concernant une nouvelle loi sur le secours alpin sans faire quelques références et quelques réflexions sur le passé, à titre de remerciement pour ceux qui ont joué un rôle déterminant dans ce secteur. Déjà au début du XIXe siècle le caractère tragique de certains événements de l'époque mit en évidence la nécessité impérative de sauvegarder la qualité et la sécurité des activités entreprises et l'exigence conséquente d'interventions aptes à secourir les malchanceux qui à cause d'accidents les plus divers nécessitaient d'actions opportunes et techniquement appropriées. L'intensification et l'évolution rapide de l'alpinisme, ainsi que l'augmentation de la fréquentation de la montagne eurent comme conséquence une croissance sensible des accidents. Dès 1934 le CAI aborde sérieusement la question en instituant la Commission médico-physiologique et en équipant ses refuges du matériel nécessaire aux premiers secours. En 1954 toujours le CAI mandatera un groupe de volontaires pour mettre sur pied un organisme efficace et fonctionnel. La nouvelle organisation prendra le nom de Corps national du secours alpin. En Vallée d'Aoste le guide de montagne Beniamino Henry en deviendra le délégué de zone, charge qu'il occupera jusqu'en 1970. Les années '60 et '70 marquèrent un tournant extraordinaire.

Plusieurs personnages de taille déployèrent leurs meilleures énergies dans le domaine du secours en montagne. Nous devons rappeler avant tous Franco Garda, qui fut en quelques sorte le père fondateur du Secours alpin valdôtain. A partir de 1967 il a géré le Refuge "Monzino", base des cours pour guides de haute montagne dont il fut le Directeur pendant de nombreuses années et des stages de secours alpin au niveau national et international. Son charisme le plaçait en tant que chef naturel et indiscuté de chaque programme et de chaque initiative. Franco Garda avait deviné le potentiel des guides de montagne et il fut le fondateur en 1975 de l'Union valdôtaine des guides de haute montagne et du Secours alpin valdôtain, dont il fut le Directeur de 1975 à 1988. Dans le Secours alpin valdôtain Garda a introduit un modèle innovateur de secours basé sur l'emploi de l'hélicoptère avec des centres opérationnels 24 heures sur 24, prototype de l'actuelle structure du Corps national de secours alpin et spéléologique et du "118". Grâce à lui on commence à renforcer le binôme indispensable qui associait techniques de secours et préparation spécifique des guides; grâce à lui également les médecins entrent dans les équipes de sauvetage. A ce propos, il faut rappeler le Docteur Pietro Bassi, défenseur tenace de la médicalisation du secours, porteur d'un grand nombre de nouveautés dans le secteur selon ses théories marquées par la devise "la vie se sauve sur le terrain". Au cours de cette même période travaillait aussi Cosimo Zappelli en qualité d'infirmier alpiniste. Ses interventions d'abord tolérées furent par la suite sollicitées en qualité d'élément particulièrement qualifié. Un autre personnage clef de cette période fut Giorgio Bertone, grâce à ses convictions profondes furent jetées les bases de l'institution de formes de secours portées aux limites extrêmes. D'autre part les accidents, qui avaient lieu sur des itinéraires de plus en plus difficiles, obligeaient les sauveteurs à affiner et perfectionner leurs techniques d'intervention. En tant que technicien du secours, Giorgio Bertone, fut parmi les défenseurs les plus convaincus de l'utilisation de l'hélicoptère et contribua à théoriser les méthodes d'utilisation du rotor dans le secours alpin: équipements, modalité, liaisons. Sa compétence l'amena à prendre part aux réunions de la CISA-IKAR concernant le sauvetage en hélicoptère dont il devint un des plus grands experts mondiaux. Il convient également de rappeler la collaboration étroite et profitable avec le Peloton de gendarmerie de haute montagne et les guides de Chamonix. D'excellents rapports de collaboration s'étaient par ailleurs instaurés entre les guides du Cervin et les sauveteurs de Zermatt.

Côté Vallée d'Aoste c'était la SMALP qui détenait les hélicoptères et au débout l'entente ne fut pas immédiate entre militaires et techniciens du secours. Toutefois la sagesse et la clairvoyance dont Franco Garda faisait indiscutablement preuve permirent d'abattre les incompréhensions initiales et les inévitables confrontations avec moyens et les équipages d'outre alpes. Malheureusement, des exigences administratives de restructuration du personnel militaire limitèrent d'abord et interrompirent ensuite la collaboration efficace instaurée entre la SMALP et le Secours alpin. On dut alors intervenir pour faire face au problème qui fut résolu avec la création et la gestion directe de structures, y compris les hélicoptères. A partir de là la structure devient de plus en plus complexe, il faut assurer des standards qualitatifs de plus en plus élevés soit sur le plan logistique que sur le plan des procédures.

L'activité déployée par le Secours alpin requiert désormais une préparation spécifique toujours plus poussée. Un secouriste nécessite d'un entraînement spécifique et une mise à jour continuelle. La structure devient elle-même plus importante et complexe demandant un support technico-administratif adéquat. Actuellement les interventions du Secours alpin ne concernent plus seulement les activités ludico-sportives, mais plus généralement toutes les activités liées au milieu alpin. Le nombre total des interventions sur une année approche les 800, ainsi le secours rempli désormais une véritable fonction d'intérêt public et constitue une véritable composante opérationnelle de la Protection civile du Val d'Aoste. Voilà pourquoi une nouvelle loi s'impose pour mieux définir rôle, finalités et devoirs, afin de permettre à cette institution de gérer au mieux ses rapports extérieurs, ainsi que les rapports avec ses propres opérateurs. Ce projet de loi se propose donc de normer convenablement l'organisation du secours en montagne et l'activité du Secours alpin valdôtain, institution de droit privé, et de la laquelle la Région va se servir pour le déploiement de cette activité spécifique. Lors de la discussion de ce projet de loi en Commission, quelques modifications ont été apportées, afin de répondre convenablement aux préoccupations exprimées par les sapeurs-pompiers du Val d'Aoste. Avec, en plus, le dernier amendement proposé aujourd'hui par le Président de la Région, je pense que les problèmes soulevés aient trouvé les justes réponses. Nous disposons d'un Secours alpin valdôtain depuis 1975, d'un Corps régional des sapeurs-pompiers depuis l'an 2000, d'un Département de protection civile depuis 1997, nous disposerons donc d'une Centrale unique de secours vraisemblablement courant 2008, nous avons donc tous les atouts pour assurer un service de haute qualité à notre Communauté.

Je veux croire que tous saurons travailler avec le respect nécessaire les uns des autres, mais surtout en développant toutes les synergies et les collaborations possibles dans le but de répondre efficacement à tout appel de secours, afin de créer tous ensemble le plus performant des services possible. Dans cet esprit j'aime terminer en citant les mots de Renzino Cosson, autre pilier du Secours alpin valdôtain, quand il dit:

"dans une opération de sauvetage divers personnages sont impliqués et s'alternent dans leurs rôles: dans cette succession de visages et de professions il n'y a pas de plus habiles ou de plus importants, mais il y a un concert de personnages qui oeuvrent en commun pour sauver des vies, qui travaillent ensemble avec l'intention de réussir leur mission, en sachant pertinemment que l'erreur d'un seul peut tout compromettre, également la vie de ses propres compagnons".

Merci pour votre attention.

Président - Je déclare ouverte la discussion générale.

La parole au Conseiller Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Non può essere negato il ruolo storico e il ruolo che ha sul terreno di alta montagna il Soccorso alpino valdostano, formato da professionisti della montagna e da volontari. Non dobbiamo dimenticarci che il Soccorso alpino valdostano è un'organizzazione che è su tutto il territorio, con stazioni di soccorso alpino, guidate da un capostazione e da un vice capostazione che sono guide e aspiranti guide, ma il Soccorso alpino valdostano è anche formato dalle unità cinofile, dai medici specializzati in tecniche di salvataggio in montagna e dai volontari; quindi è un'articolata, organizzata, efficiente organizzazione che ha svolto e svolge un ruolo fondamentale per le operazioni di soccorso. Ritengo che come legislatori non dobbiamo assolutamente confondere ruoli, compiti, perché parimenti e non in opposizione, esiste una struttura, che è diventata da alcuni anni regionale, che è il Corpo regionale dei vigili del fuoco, che ha proprie competenze. Credo che non dobbiamo, nella fretta di approvare un disegno di legge, pensare di "confondere le acque", ossia fare in modo che una norma di una legge ne contraddica un'altra precedente o che possano ingenerarsi confusioni, conflitti di competenza, conflitti di attribuzioni, ma soprattutto problemi dal punto di vista operativo, quando, in occasione del verificarsi di un incidente, si assiste all'intervento di più organizzazioni, enti, istituzioni. Come gruppo abbiamo presentato degli emendamenti che sono migliorativi del disegno di legge, che però vanno a puntualizzare meglio le diverse competenze sia dal punto di vista amministrativo che operativo.

Non dimentichiamoci che il Soccorso alpino valdostano è basato su 2 tipi di prestazioni - lo dice il provvedimento all'articolo 12 -: le prestazioni rese con ristorno economico, ossia con fatture, la guida alpina, l'aspirante guida, il medico che fa il turno è pagato per questa sua prestazione ed esistono delle prestazioni di carattere volontario. In definitiva, il Soccorso alpino valdostano ha un certo costo, giustamente. Ricordiamoci però che il Soccorso alpino valdostano rimarrà un'associazione che ha carattere privatistico. Contemporaneamente abbiamo il Corpo regionale dei vigili del fuoco, che non è un'associazione privata di cittadini, ancorché espertissimi, ma sono circa 1.600 uomini, di cui 200 permanenti professionisti - gli ex ministeriali, ora regionali - e 1.400 vigili del fuoco volontari. Mi riferisco ora ai 200 professionisti: questi, per norme nazionali di protezione civile e non e per norma regionale del 1999, sono i titolari del soccorso tecnico urgente, oltre a ciò compete ai vigili del fuoco l'estinzione degli incendi, la rimozione di eventuali ostacoli, l'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei vigili del fuoco possa essere utile alla salvezza di persone, animali o cose e poi interventi in tutti gli altri casi previsti dai regolamenti. Vi è questo corpo di 200... mi riferisco per esigenze di esposizione ai soli 200 professionisti vigili del fuoco, i quali garantiscono 24 ore su 24 l'ascolto radio e telefonico con loro personale e garantiscono l'intervento in diversi settori, poi ne parleremo con la presentazione degli emendamenti. Abbiamo quindi una struttura di professionisti che sta all'ascolto come si dice in termini operativi "H24" e parallelamente abbiamo un'altra centrale di ascolto "H24", che è il Soccorso alpino, speriamo che tutto ciò si possa risolvere con la Centrale operativa unica in cui siano presenti vigili del fuoco, guide alpine, guardie forestali e "118" e "chi più ne ha più ne metta", certo con cautela nello scegliere gli operatori. Credo che nella Centrale operativa non vadano né guide alpine, né vigili del fuoco, né personale operativo sanitario, ma debbano essere formati attraverso dei corsi specifici degli operatori telefonici che possano...

(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)

... mi sono un po' scocciato, Presidente, del comportamento suo e della Giunta, che non perde l'occasione per interrompere, per fare battute, per muoversi in maniera che solo dei bulli delle scuole medie di primo grado possono fare, ogni tanto utilizzando termini volgari, perché siamo anche al limite della volgarità, quindi prego il Presidente di evitare che questa aula si trasformi con l'intervento della Giunta...

Presidente - ... colleghi, posso chiedervi un po' di silenzio...

Venturella (Arc-VA) -... il brusio è anche piacevole, sono i fuori microfono che ogni tanto... se poi mi si dice che in questo Consesso vale tutto, allora possiamo cominciare a comportarci in maniera diversa. Non è questione di far rumore, è questione di correttezza istituzionale che lei in qualche momento proprio non ha!

Abbiamo tale problema di contemporanea presenza di questi 2 gruppi di professionisti e credo che attraverso tale legge che non specifica in maniera corretta ed organica quali sono i rispettivi compiti... può darsi che vi possano essere dei conflitti di competenza, delle sovrapposizioni e quant'altro. Questa legge poi contiene un piccolo "mostro" giuridico che è il comma 3 dell'articolo 8. Si ripresenta al Consiglio regionale questa ingerenza, ancora una volta, del nostro... per alcuni versi, è scritto: "deliberazione della Giunta", ma è sempre del nostro Presidente della Regione, perché? Perché il comma 3 dell'articolo 8 dice: "il direttore è nominato con deliberazione della Giunta regionale...", ancora? Il Soccorso alpino valdostano viene nominato dalla Giunta regionale? Per quale principio? Non sarebbe meglio che il direttore fosse eletto dall'Assemblea che è, tra l'altro, la stessa che dovrebbe designare la famosa terna? Siamo alle solite. Per dirigere un'associazione di tipo privatistico che ha competenze sì, ma traspare sempre e comunque questa presenza costante della politica. Crediamo che tale comma vada modificato. Ci riserveremo di intervenire per chiarire la nostra posizione nella presentazione degli emendamenti.

Presidente - La parola al Consigliere Sandri.

Sandri (GV-DS-PSE) - Volevo anch'io intervenire su questo provvedimento per illustrare gli emendamenti che abbiamo depositato e che partono da una considerazione più generale, nel senso che questa storia del soccorso alpino è una storia che rischia di perdere in questa occasione un'importante opportunità. Qui si sta facendo un ragionamento sul far evolvere in senso più strutturale rispetto all'Amministrazione regionale e all'organizzazione della macchina pubblica in Valle d'Aosta il soccorso alpino, si vuole integrarlo in maniera più funzionale con l'amministrazione della Regione, ma si fa solo un mezzo passo ed è il solito passo confusionario. Se andiamo a riprendere la legge n. 39/1975, il Soccorso alpino valdostano è un ente a base associativa, quindi di liberi cittadini, fornito di personalità giuridica posto sotto la vigilanza - si diceva allora - dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, oggi della Presidenza della Regione. Il problema qual è? Il problema è che si vuole sfruttare il controllo del Soccorso alpino valdostano, ma senza dargli la dignità che merita. È evidente che in una Regione alpina, in cui le Alpi sono gioia e dolore della nostra stessa identità, il soccorso alpino non può che arrivare nel più breve tempo possibile ad essere parte integrante dell'Amministrazione regionale, come è la Protezione civile, come sono i vigili del fuoco, come sono i forestali...

(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)

... no, è un discorso di prendere l'agenzia regionale, fare l'agenzia regionale dedicata in materia, tanto li stiamo già pagando, ma almeno è più chiaro. Da questo punto di vista, gli emendamenti principali sono legati alle competenze Giunta, Consiglio e Assemblea del soccorso alpino, è evidente che si tiene in piedi questo tipo di confusione, perché quello che interessa è poter comandare. Il direttore quindi deve essere scelto attraverso una triade proposta sì dall'Assemblea, ma poi a scelta del Presidente della Regione che lo propone alla Giunta, che ne fa una sintesi. Credo che questo possa andare bene, se viene associato a che il Soccorso alpino valdostano diventi un'articolazione dell'Amministrazione regionale. A quel punto il Presidente della Regione e la Giunta regionale hanno tutti i diritti di proporre e disporre, ma in questa situazione è un ibrido che non ha nessun tipo di significato. Dal punto di vista poi più specifico, è importante notare come non solo tutta una serie di nomine e anche il programma di lavoro sono di competenza della Giunta, ma che il Consiglio rischia di non potersi esprimere sul Piano regionale del soccorso in montagna, che è una competenza tipicamente del Consiglio regionale. Non possiamo utilizzare ogni volta leggi e leggine per espropriare il Consiglio regionale. Chiediamo si faccia una riflessione, che si voglia rivedere il meccanismo e questo vale non solo per il progetto, ma anche per lo Statuto. Lo Statuto del Soccorso alpino valdostano è una competenza dell'Assemblea, quindi se lo devono eleggere loro... se lo vogliamo nominare noi, ce ne assumiamo anche la responsabilità e facciamo di questa un'agenzia regionale. Infine una piccola osservazione di tipo tecnico-linguistico: vi è una diffusa tendenza nella nostra normativa regionale ad inserire nomi roboanti in lingua inglese, all'articolo 1, comma 2, lettera g), si dice: "nella partecipazione al servizio di elisoccorso Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) e Search and Rescue (SAR)", procedure aeronautiche o di qualche altro ente. Credo che questo tipo di dizioni non servano se non a favorire un'inevitabile corsa verso l'inglesizzazione... per una Regione che difende le lingue originarie francese e francoprovenzale non credo sia una cosa da aiutare, ma anzi da contrastare come fanno - secondo me, molto bene - i nostri colleghi transalpini. In Italia c'è l'Accademia della Crusca, scegliamo una lingua o scegliamo l'altra, ma di certo non andiamo sulla terza. L'obiettivo finale quindi è quello di fare una riflessione su questo tipo di scelta. Tale legge non fa una scelta: fa un passo avanti verso la pubblicizzazione, ma senza avere il coraggio di farla completamente. Si vuole sfruttare la possibilità di comandare, ma senza dirlo, ci si trincera dicendo: "ma così diventano tutti dipendenti pubblici", ma tanto di fatto sono già a spese della Regione, quindi è semplicemente un problema di chiarezza, ma nella chiarezza anche i rapporti su chi deve fare che cosa diventano chiari. Qui invece l'unica cosa chiara è che è un'altra cosa che va a sommarsi al grande peso della Giunta regionale e del suo Presidente. Ho la netta sensazione che, andando per questa strada, si troverà sommerso e non riuscirà ad uscirne fuori e a sapere se è una persona libera o meno.

Président -La parole au Conseiller Comé.

Comé (SA) - Molto brevemente, il nostro gruppo vuole intervenire su questo disegno di legge. La collega Viérin ha fatto un "excursus" storico del valore del soccorso alpino negli anni, in effetti risale al 1975 la prima e unica disciplina legislativa regionale che si è interessata del servizio di soccorso alpino. La legge già citata da alcuni colleghi - n. 39/1975 - disciplinava l'ordinamento delle guide e delle aspiranti guide alpine in Valle d'Aosta e in quella legge venne disciplinato anche il soccorso alpino, con il compito di organizzare e svolgere il servizio nella nostra Regione. Da allora il soccorso alpino è cresciuto considerevolmente, la struttura operativa è divenuta sempre più complessa, delicata e necessaria, vuoi per la crescita negli anni a seguire del turismo e in particolare di tutte quelle attività sportive in ambiente alpino. Sembra quanto mai necessario oggi intervenire per riordinare e soprattutto riconoscere realmente il ruolo del Soccorso alpino. La funzione di servizio di pubblico interesse svolta dal Soccorso alpino valdostano e i suoi sempre più stretti rapporti con la Protezione civile richiedono una nuova disciplina legislativa, che meglio e più compiutamente ne definisca le finalità e i compiti, consentendo di meglio gestire l'ente sia nei rapporti esterni, sia nei confronti dei suoi operatori, sia con le forze già presenti all'interno della Protezione civile. Gli uomini del soccorso alpino, così come definito nella legge, andranno ad affiancare il Corpo dei vigili del fuoco, senza invadere tuttavia le loro competenze: questa era una delle preoccupazioni che era emersa nel dibattito soprattutto in Commissione, tant'è vero che poi furono presentati degli emendamenti da parte del Presidente e oggi c'è un emendamento in più che va in questa direzione, proprio perché il Corpo dei vigili del fuoco a partire dal 2000 è stato regionalizzato, passando dalle circa 90 unità di allora alle oltre 200 di oggi ma, al di là dei numeri, va sottolineato come vi sia stata una grande attenzione in questi anni per dotare di attrezzature e mezzi i nostri vigili e soprattutto una grande attenzione alla specializzazione dei vigili professionisti per operare al meglio nei vari interventi di loro competenza. Oggi la legge verrà approvata, ma bisognerà lavorare affinché i vigili del fuoco e il soccorso alpino, al di là delle funzioni di soccorso di propria competenza, sappiano lavorare sempre più in sinergia all'interno della protezione civile, per ottimizzare il servizio a tutto vantaggio dei cittadini che, a seguito di incidenti o a situazioni particolarmente difficili, ne hanno la necessità.

Il mio intervento come ho detto era breve, quindi voglio esprimere il voto favorevole del mio gruppo e vorrei in conclusione esprimere un auspicio: che in tempi brevi si riesca a rendere operativa una centrale unica, in maniera tale che ogni singolo cittadino nel momento in cui digita uno dei numeri di pronto intervento ("118" - "115"), vi sia un unico operatore all'interno della Protezione civile che dovrà poi coordinare l'intervento necessario.

Président -La parole au Conseiller Lattanzi.

Lattanzi (CdL) - Dico subito che questa è una disciplina legislativa necessaria, perché è opportuno dopo molti anni rivedere la disciplina che dà al soccorso alpino l'opportunità di collaborare con l'amministrazione pubblica, facendo un servizio pubblico e avendo anche la necessità di regolamentare i rapporti finanziari di queste attività, che sono di fatto un'attività sociale pubblica, ma che sempre più viene gestita con professionalità di tipo privatistico. Condividiamo quindi la necessità di questa disciplina, condividiamo in particolare l'articolo 17 che pone una nuova normativa per quanto riguarda il regolamento dei rapporti finanziari e anche noi solleviamo perplessità sul necessario affiancamento del soccorso alpino ai vigili del fuoco e il coordinamento degli interi 2 gruppi da parte della Protezione civile, perché è evidente che questo è un qualcosa che dovrà essere rodato, dovrà dimostrare l'inesistenza di sovrapposizioni, sulle quali noi con questa normativa ancora non ci vediamo. Condividiamo il pensiero che questo sia un primo passo positivo, non ci sentiamo di essere contrari a tale disciplina, tuttavia rimaniamo in attesa di poter comprendere meglio nella fase organizzativa delle responsabilità se le paventate sovrapposizioni di responsabilità in ambito operativo possano essere meglio organizzate dalla Protezione civile. È vero, non dobbiamo drammatizzare questo aspetto in quanto sappiamo che sia i vigili del fuoco, sia il Soccorso alpino si occupano di eventi diversi: il Soccorso alpino si occupa di lavori in quota, sono rare le sovrapposizioni se non in eventi di grandissima calamità come nel caso dell'alluvione quell'anno particolare in cui la Protezione civile fece da cabina di regia, raramente altre situazioni si sovrappongono, sono 2 professionalità diverse, anche se molte volte contigue. Rimaniamo in attesa di poter vedere con efficacia organizzativa e operativa la non sovrapposizione di questi ruoli, anzi, mettendo su tale aspetto un'attenzione..., ci asterremo da questo provvedimento, ritenendolo utile, ma non del tutto soddisfacente.

Président - Y a-t-il d'autres collègues qui souhaitent intervenir? Je ferme la discussion générale.

La parole au Président de la Région, Caveri.

Caveri (UV) - La Regione ha un sistema efficace di protezione civile, mi è capitato in moltissime occasioni di discutere - lo hanno fatto altri colleghi, fra questi il collega Vicquéry - con il Dott. Bertolaso, Responsabile nazionale della Protezione civile, più di una volta il modello valdostano è stato citato come un modello importante derivante anche dalle caratteristiche statutarie, ossia dal fatto che, mentre fuori Valle talvolta nel coordinamento dei soccorsi esistono degli aspetti di problemi interforze, da noi neppure con le forze dell'ordine di derivazione statale abbiamo problemi perché, in occasione di vicende di protezione civile, il comando viene assunto dal Presidente della Regione nelle sue funzioni prefettizie. Questo non per le note megalomanie del sottoscritto, più volte sottolineate dal gruppo "Arcobaleno", ma perché, al di là della persona pro tempore, come si è dimostrato in occasioni di grandi emergenze in Valle d'Aosta, il fatto di poter contare su tale sovrapposizione del Presidente della Regione e del Prefetto evita tutti quei problemi che invece si creano spesso nelle Regioni a noi vicine. Bisogna evitare di giocare su conflitti fra i diversi protagonisti della Protezione civile, la Protezione civile ai sensi della legge della legislazione nazionale e regionale... che deve coordinare la protezione civile in ogni occasione... non bisogna giocare su una rivalità con i vigili del fuoco che, dopo essere stati regionalizzati, stanno lentamente maturando interiormente tale fatto, stanno rendendosi conto che non sono più statali e questo non è sempre agevole, è esistito per anni un "cordone ombelicale" che li legava con il Viminale, oggi devono rendersi conto di questo cambiamento, come stanno facendo. Ho incontrato alcuni giorni fa una folta delegazione di vigili del fuoco e ci siamo detti con molta franchezza tutta una serie di questioni che, da una parte, sono la giusta rivendicazione - come segnalava il Consigliere Comé - di una grande professionalità dei nostri pompieri, di cui sono stato assolutamente colpito in occasione dell'incendio della falegnameria di Villeneuve; dall'altra, vi è questa necessità di integrazione, sapendo che, se ci aggiungiamo anche il Corpo forestale regionale, siamo di fronte a un sistema integrato a cui si somma anche il "118" e il Soccorso alpino valdostano. Il Soccorso alpino valdostano ha avuto una genesi interessantissima, che ho vissuto prima come cronista e poi come politico, anche per i particolari rapporti di stima e di amicizia con il rimpianto Franco Garda. Siamo partiti da una situazione artigianale nel soccorso alpino, ricordo ancora quando gli uomini della Scuola militare alpina - che sono stati fregiati di una medaglia al valore civile per la loro attività elicotteristica alla fine degli anni '70, inizio anni '80 -, con dei mezzi tecnicamente inadatti, con le nostre guide alpine salivano arrancando con questi elicotterini fino alla cima del Monte Bianco, con delle azioni di soccorso incredibili. Un soccorso alpino che è sempre stato "venato" di una grandissima umanità sia per la scelta di sacrificio delle guide alpine, che ne hanno fatto parte... fin dall'inizio si è scelta questa via professionistica, ossia, riferendosi a una figura importante qual è la guida alpina, ricordo ancora come uno dei momenti più commoventi della mia vita il momento in cui sull'elicottero con Franco Garda e il Dott. Vettorato - ero giovane cronista della "RAI" - raggiungemmo la vetta del Lyskamm, dove era capitata un'assoluta tragedia che aveva falciato le vite dei giovanissimi aspiranti guide partecipanti al corso guide e Franco Garda, con grandissima umanità, non fece solo un lavoro di tipo tecnico, ma fece un'attività profondamente "venata" di una consapevolezza assoluta di un ruolo sociale e di un'attenzione particolare nello svolgimento di un'attività di questo genere. È vero che esiste una situazione piuttosto paradossale... mentre a livello nazionale era maturata una legislazione a vantaggio del Corpo nazionale soccorso alpino, di cui il Soccorso alpino valdostano fa parte, pur con una sua peculiarità riconosciuta anche nella legge nazionale della Protezione civile, ricordo come uno dei capisaldi del Corpo nazionale del Soccorso alpino speleologico la legge n. 74/2000, noi non avevamo una legge regionale che in maniera organica riconoscesse un ruolo del Soccorso alpino. Il testo che oggi è in Consiglio è finalmente..., dopo un lunghissimo confronto con gli attuali organismi direttivi del Soccorso alpino valdostano e con la stessa Assemblea, ho partecipato personalmente all'Assemblea con tutti i capi stazione del soccorso spiegando loro le linee direttrici del provvedimento poco prima che lo stesso venisse adottato dal Governo regionale..., segue la logica di coniugare le funzioni di pubblico interesse che la Regione riconosce al soccorso in montagna, in relazione alle caratteristiche fisiche del proprio territorio, con l'esigenza di continuare a riconoscere al Soccorso alpino valdostano la natura di ente a base associativa, per evitare di farlo ricadere negli enti immediatamente dipendenti dalla Regione; ognuno ha le proprie opinioni. In questa ottica all'Assemblea del Soccorso alpino valdostano sono stati attribuiti compiti importanti, qual è la definizione dello Statuto, approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che dovrà definire la composizione, i compiti, la durata in carica, le modalità di nomina dei propri organismi e la designazione della terna all'interno della quale, su loro richiesta, la Giunta regionale nominerà il direttore. Direttore che assume un ruolo nevralgico di snodo nell'organizzazione del Soccorso alpino per cui deve possedere quei requisiti specifici, definiti dalla legge, e deve avere la fiducia dell'Assemblea e della Regione.

Come ricordava nella bella relazione introduttiva la collega Viérin Adriana, la disciplina del Soccorso alpino è nata ed è stata "gemmata" all'interno dell'Unione valdostana guide di alta montagna nel lontano 1975. Oggi diamo dignità autonoma ad un ente che ha dimostrato sul campo la propria validità. La legge tiene conto della norma comunitaria in materia di aiuti di Stato, motivo per il quale l'attuale contributo verrà sostituito da apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale che disciplineranno gli aspetti organizzativi e finanziari del servizio pubblico ad esso affidato, al fine della determinazione del corrispettivo. Non potevamo neanche lontanamente immaginare di trovare delle soluzioni diverse che portassero ad una sorta di privatizzazione del soccorso, abbiamo dei Paesi vicini dove senza una "strisciata" di carta di credito gli elicotteri neanche si alzano a cercare gli alpinisti scomparsi: mi riferisco alla Confederazione elvetica, che, per molti versi, è un Paese moderno e apprezzabile, ma dal punto di vista del soccorso... abbiamo creato un soccorso pubblico, il tutto mitigato anche dal fatto che quando l'elicottero si alza medicalizzato, con i costi che abbiamo... se viene chiamato, abbiamo preteso da alcuni mesi una tariffa da parte di chi chiama in maniera sbagliata un mezzo così caro. Il Soccorso alpino diventa quindi una componente e una struttura operativa del sistema regionale di Protezione civile nell'ambito del quale concorre la predisposizione e l'attuazione degli interventi di prevenzione, soccorso e prima assistenza per fronteggiare le situazioni di emergenza in montagna.

Gli emendamenti presentati in Commissione e quello presentato oggi servono a precisare che non ci dovrà mai essere alcuna forma di contrapposizione fra il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, cui compete l'attuazione del soccorso tecnico urgente... già oggi sull'elicottero salgono, con il gruppo taglio, 2 vigili del fuoco che sono "H24" negli orari di servizio e credo che uno sforzo che dovremo fare è quello, in vista della Centrale unica, di immaginare che i nostri corpi collaborino sempre meglio. Fra l'altro, abbiamo un accordo con le forze dell'ordine, in caso di grande emergenza, sulla Centrale unica confluiranno anche gli addetti delle altre forze dell'ordine... non sono maleducato, Consigliere Venturella, l'avevo bonariamente interrotta come avviene in tutti i Parlamenti del mondo, un'interruzione scherzosa... state diventando terribilmente permalosi, qualunque cosa si faccia, siete come degli istrici: tirate su subito i peli duri... non dicevamo una cosa molto diversa, Consigliere Venturella. Il problema è che sicuramente quelli che dovranno rispondere alla Centrale unica devono essere formati in un modo specifico, però la nostra idea è che il personale della Centrale unica sia interforze, ossia prescinda da quale "cappello" uno abbia - forestale, addetto del "118", vigile del fuoco... -, per cominciare a pensare che siamo tutti nella stessa logica di Protezione civile, ciascuno con la propria specializzazione: la guida alpina non si deve sostituire al medico, il medico non deve sostituirsi al pompiere, però - lo dico avendo vissuto con molto interesse le esercitazioni all'interno del Traforo del Monte Bianco - è molto interessante come nelle primissime squadre dei vigili del fuoco, a differenza nostra, i Francesi arrivino con dei medici. È chiaro che bisognerà formare dei medici del "118" che possano convivere assieme ai pompieri, così come i pompieri dovranno sempre più intervenire assieme al Soccorso alpino in alcune tipologie di intervento. Il vero problema è che non vi sia una logica di casta, dobbiamo immaginare che tutti siano disponibili a collaborare con gli altri avendo però dei momenti di coordinamento. Va detto, fra l'altro, che la logica della Protezione civile dovrà essere sotto un unico "cappello" che potrebbe essere un Dipartimento regionale della sicurezza. Ritengo quindi che la Centrale unica, prevista per maggio 2008, sia una struttura importante per procedure e per risolvere questioni di competenza; è prima in Italia, quindi sarà un esempio rimarchevole.

Per economia dei lavori, mi permetto di esprimere un giudizio sugli emendamenti. Ritengo che l'emendamento n. 1 del collega Venturella sia pleonastico, il fatto di citare lì: "fatte salve le competenze specifiche del Corpo regionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7" potrebbe lasciare intendere che alcune altre parti del provvedimento sono modificative della legge sui vigili del fuoco, mentre resta a verbale che la legge sui pompieri e sul Corpo regionale dei vigili del fuoco non è per nulla sostituita dalla legislazione attuale, tanto che gli emendamenti presentati vanno in quel senso. Se il Consigliere Venturella poi si dà fuoco in aula senza l'intervento dei vigili del fuoco, accettiamo l'emendamento... il Consigliere Venturella arriverà alla prossima festa dei pompieri e verrà vissuto come una specie di eroe popolare che ha salvato il Corpo dei vigili del fuoco, ma ci tengo a dirlo qui che metterlo o non metterlo è la stessa cosa. Per quel che riguarda l'articolo 2, laddove è scritto " e nelle zone impervie del territorio"... è certo che no, perché è del tutto evidente che le guide alpine devono poter intervenire non solo ad una quota altimetrica, ma laddove vi sono delle condizioni... ossia la curva di Machaby è in alta montagna, in montagna? Certamente no, ma se domani uno che fa "free climbing" si schianta, lì deve intervenire il soccorritore, quindi "e nelle zone impervie del territorio" deve rimanere. Anche l'emendamento n. 3 non può essere accolto, perché il testo esistente è scritto meglio e definisce meglio la situazione. L'emendamento n. 4 è da respingere perché ", in collaborazione con il Comando regionale dei vigili del fuoco;" non avrebbe nessun senso, perché oggi il sistema di protezione civile prevede che l'evacuazione delle persone dagli impianti di risalita debba essere fatto dai dipendenti della società e, quando vi è una particolare complessità che deve intervenire l'elicottero - ricordo casi clamorosi come quello dell'inizio degli anni '80 della telecabina del Crest -, intervengono le guide. L'emendamento n. 5 non può essere accolto, perché sarebbe ambiguo dire: "le strutture regionali competenti in materia di protezione civile", perché la legge del 2001 della Regione definisce una sola struttura regionale competente in materia di protezione civile. Per quanto riguarda l'emendamento n. 6, il testo è scritto meglio perché consente soprattutto alle unità cinofile di intervenire, come è avvenuto nello Sri Lanka con vivo apprezzamento, perché le nostre guide hanno fatto un lavoro eccezionale grazie alla presenza dei cani. L'emendamento n. 7 viene caducato con l'approvazione dell'emendamento da me presentato, che chiarisce il coordinamento in zone montane. L'emendamento n. 8 non è da accogliere, perché questa è stata la richiesta che ci è venuta dal Soccorso alpino valdostano.

Per quel che riguarda gli emendamenti del collega Sandri, a parte il fatto che lo invito a leggere la finanziaria 2007 del Governo che è farcita di anglicismi, mi permetto di insistere di mantenere tale dizione, perché questa è la dizione esatta di tali tipologie di intervento sulla base dell'attuale legislazione in materia di aviazione civile in tutto il mondo, sulla base del documento 41/6821/M.3E, emesso l'8 novembre 1994 dalla Direzione generale aviazione civile. Questo tipo di definizione per essere tecnicamente esatta... quindi bisogna prendersela con l'ICAO... che sono le norme internazionali che hanno definito questo... ossia, se scriviamo "sanitario e di salvataggio", non è corrispondente alle problematiche di tipo tecnico. Il secondo "emendamento Sandri" all'articolo 4, comma 2, non è accoglibile, così come l'emendamento n. 3. L'emendamento n. 4 non è accoglibile perché riteniamo che questa della terna sia una richiesta che ci è venuta dal Soccorso alpino valdostano. L'emendamento n. 5 non è accoglibile perché questo fatto in prima istanza di avere uno Statuto che passi attraverso la Giunta regionale è una richiesta che è venuta dal Soccorso alpino valdostano, quindi, essendo una normativa che regolamenta loro, riteniamo che tale loro richiesta possa essere accolta.

Président - La parole au Conseiller Sandri.

Sandri (GV-DS-PSE) - Il Presidente Caveri ha una particolare predilezione per la lingua inglese, credo abbia ragione, perché penso che stia prendendo atto che dobbiamo cambiare la politica linguistica della nostra Regione non tanto sul riconoscere le tradizioni e i nostri valori fondanti la nostra identità, ma quanto dovremo affrontare nei prossimi anni. Giustamente ha posto l'accento sulla necessità di essere in sintonia con la globalizzazione per capirsi meglio, perché se io della Protezione civile valdostana utilizzo le parole "sanitario e di salvataggio" e non le parole "HEMS", magari quello della Protezione civile, quello dell'aeroporto, quello dell'ICAO... non mi capisce. Credo che questo sia - ha ragione il Presidente Caveri - il segnale che il mondo sta andando in una direzione chiara di globalizzazione rispetto alla quale dobbiamo fare delle scelte precise anche in campo linguistico, perché il rischio non è solo quello di non essere competitivi, ma di essere marginali. Spero che il Presidente Caveri quello che ha detto sul mio emendamento n. 1, che ritiro, lo sappia applicare in tutto il resto dell'Amministrazione regionale, servirebbe a lui, al suo movimento e alla Valle d'Aosta. Per quanto riguarda i restanti, no... credo sia solo utile ribadire il concetto che vi è una confusione incredibile fra compiti di un'associazione e istituzioni e che qui non si è voluto risolvere un problema. Quando non si vuole risolvere una confusione, è perché si vuole sfruttare la confusione a proprio vantaggio; la storia vedrà chi avrà ragione.

Si dà atto che dalle ore 10,28 presiede il Vicepresidente Lanièce.

Presidente - La parola al Consigliere Viérin Marco, per dichiarazione di voto.

Viérin M. (SA) - Molto brevemente. Ci ha fatto piacere che il Presidente abbia dichiarato in aula che le competenze ad oggi determinate per legge facenti capo ai vigili del fuoco rimarranno tali anche dopo l'approvazione di tale provvedimento, ma anche con questa dichiarazione qualche preoccupazione per il gruppo "Stella Alpina" rimane, soprattutto nell'attuazione reale di tale legge. Preoccupazione rivolta soprattutto nell'evitare sovrapposizione di competenze sia nel coordinamento che nelle responsabilità in merito agli interventi... per questo riteniamo che nel tempo bisognerà verificare che queste sovrapposizioni di competenze e di coordinamento non avvengano, altrimenti dovremmo "rimettere mano" a tale normativa. È con questo auspicio che voteremo tale disegno di legge.

Si dà atto che dalle ore 10,29 riassume la Presidenza il Presidente Perron.

Président - Nous passons à l'examen des articles, je rappelle que la IIe Commission à la majorité a donné son avis favorable, ainsi que la IV à l'unanimité, sur le nouveau texte que nous examinons. A l'article 1er il y a les amendements n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4 du groupe "Arcobaleno", ainsi que l'amendement n° 1 de M. Sandri qui a retiré et dont je donne lecture pour le procès-verbal:

Emendamento

All'articolo 1, comma 2, lettera g) le parole "Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) e Search and Rescue (SAR)" sono sostituite dalle parole "sanitario e di salvataggio".

La parole au Conseiller Venturella.

Venturella (Arc-VA) - Non mi darò fuoco, Presidente, e questo credo che le dispiaccia, ma sono sfornito di accendino e di fiammiferi, anche se so che lei volentieri me lo impresterebbe... lei ha detto: "peccato"... ritengo che l'emendamento n. 1 anche senza gesti possa essere accettato, perché, fra l'altro, il gruppo "Stella Alpina" ha già dichiarato che rimangono delle preoccupazioni, anche se considerato pleonastico... ma noi non lo consideriamo tale, perché è meglio specificare che esistono delle competenze specifiche... lo manteniamo. Sull'emendamento n. 2 dobbiamo metterci d'accordo su ciò che appare nella legge, perché si dice alla lettera e): "nella programmazione e nell'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la ricerca, il salvataggio e il soccorso degli infortunati e il recupero dei caduti in montagna..."; se aggiungiamo "e nelle zone impervie del territorio", viene considerata come tale la scarpata dell'autostrada, questo è scritto sui protocolli di intervento. Crediamo che l'intervento del Soccorso alpino valdostano in montagna sia già specificato quando si parla di "in montagna", mentre "zone impervie del territorio" sono tutte quelle zone... ricordo un anno fa di un caso particolare di un intervento nel fiume Dora per il recupero di un motociclista, ricordo che vi sono stati dei problemi, è stato fatto aspettare un elicottero dei vigili del fuoco di Torino, sono sorti problemi di competenza che si sono ripercossi sull'infortunato. Credo che nulla verrà tolto all'intervento, alle prerogative, al campo di applicazione del Soccorso alpino valdostano se specifichiamo che gli interventi vengono fatti in montagna e per "montagna" si intende il 90% del nostro territorio, perché definito zona di montagna. Manteniamo comunque l'emendamento n. 2. Per quanto riguarda l'emendamento n. 3, relativo alla lettera f), crediamo che l'enunciato spieghi meglio come si devono gestire e svolgere gli interventi tecnici di ricerca, perché vi sono un ente preposto, il Corpo regionale dei vigili del fuoco, e un'organizzazione, che potrebbero intervenire contemporaneamente sul luogo dell'incidente. L'emendamento n. 4 possiamo ritirarlo. Manteniamo il primo, il secondo e il terzo emendamento.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 1 du groupe "Arcobaleno", qui récite:

Emendamento

All'inizio del comma 2 dell'articolo 1 aggiungere le parole: "Fatte salve le competenze specifiche del Corpo regionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7,".

Conseillers présents: 30

Votants: 28

Pour: 28

Abstentions: 2 (Tibaldi, Vicquéry)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 2 du groupe "Arcobaleno", qui récite:

Emendamento

Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 le parole "e nelle zone impervie del territorio" sono soppresse.

Conseillers présents: 31

Votants: 29

Pour: 5

Contre: 24

Abstentions: 2 (Ferraris, Tibaldi)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 3 du groupe "Arcobaleno", qui récite:

Emendamento

La lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 è così sostituita:

"f) nella gestione e nello svolgimento degli interventi tecnici di ricerca, recupero e soccorso, anche sanitario, in montagna e in collaborazione con gli enti preposti agli interventi tecnici di ricerca, recupero e soccorso, nelle zone impervie del territorio anche non prettamente inerenti alla montagna;".

Conseillers présents: 31

Votants: 22

Pour: 2

Contre: 20

Abstentions: 9 (Comé, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Lanièce, Sandri, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - L'amendement n° 4 du groupe "Arcobaleno" est retiré, j'en donne lecture pour le procès-verbal:

Emendamento

Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 1 dopo le parole "impianti di risalita" sono aggiunte le parole: ", in collaborazione con il Comando regionale dei vigili del fuoco;".

Je soumets au vote l'article 1er dans le texte ainsi amendé:

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina l'organizzazione del soccorso in montagna nell'ambito del territorio regionale, settore cui la Regione, anche in relazione alle caratteristiche fisiche del proprio territorio, riconosce preminente funzione di pubblico interesse.

2. Fatte salve le competenze specifiche del Corpo regionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7, gli ambiti di attività del servizio di soccorso in montagna consistono, in particolare:

a) nel concorso alla vigilanza e alla prevenzione degli incidenti in ambiente montano;

b) nel concorso all'individuazione dei rischi in ambiente montano e nella determinazione delle zone del territorio soggette a rischio;

c) nella promozione e nell'attuazione di iniziative tese alla sensibilizzazione, alla divulgazione della sicurezza in montagna e alla conoscenza dell'attività del soccorso alpino;

d) nella formazione relativa alla sicurezza in montagna e alle tecniche specifiche del soccorso alpino;

e) nella programmazione e nell'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la ricerca, il salvataggio e il soccorso degli infortunati e il recupero dei caduti in montagna e nelle zone impervie del territorio;

f) nella gestione e nello svolgimento degli interventi tecnici di ricerca, recupero e soccorso, anche sanitario, in montagna e nelle zone impervie del territorio, anche non prettamente inerenti alla montagna, laddove si riveli necessario l'utilizzo di conoscenze e tecniche di tipo alpinistico, anche con l'utilizzo di mezzi aerei ed unità cinofile;

g) nella partecipazione al servizio di elisoccorso Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) e Search and Rescue (SAR);

h) nelle operazioni di pronto intervento e di evacuazione in linea sugli impianti di risalita;

i) nel concorso alla rilevazione di dati ambientali;

j) in ogni altra attività in cui il servizio di soccorso in montagna può essere diretto a prevenire o evitare situazioni di danno o pericolo a persone, animali o cose.

Conseillers présents: 32

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Le Conseil approuve.

Président - Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents: 32

Votants: 28

Pour: 28

Abstentions: 4 (Bortot, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Le Conseil approuve.

Président - A l'article 3 il y a les amendements n° 5 et n° 6 du groupe "Arcobaleno"; je soumets au vote l'amendement n° 5, qui récite:

Emendamento

Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 le parole "la struttura regionale competente" sono sostituite con le parole "le strutture regionali competenti".

Conseillers présents: 32

Votants: 26

Pour: 3

Contre: 23

Abstentions: 6 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Lattanzi, Sandri, Tibaldi)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - La parole au Conseiller Venturella sur l'amendement n° 6.

Venturella (Arc-VA) - Sul fatto della colonna mobile esiste un problema perché vi è anche un fatto accaduto. Nei turni giornalieri abbiamo 2 squadre di 11 persone che fanno parte del turno per quel giorno e per quella notte denominato "colonna mobile". Di solito la partenza per la colonna mobile prima della regionalizzazione dipendeva dal Comando piemontese, perché prima c'era il Comando interregionale Piemonte-Valle d'Aosta e il tempo impiegato per la colonna mobile dei vigili del fuoco in prima partenza andava da minimo un'ora a massimo 2 ore. Questo è successo per il terremoto del Friuli, per il terremoto in Umbria, insomma è organizzata in questa maniera: partono con gli automezzi 11 persone in un tempo brevissimo, è l'unica organizzazione in grado di partire entro 2 ore. Con la colonna mobile regionale... con l'articolo organizzato in questa maniera, poi faremo anche delle iniziative in Consiglio regionale... se si approva l'articolo così com'è, in cui si dice che la prima partenza di prima assistenza è organizzata in questa maniera, vuol dire che si attende la disposizione di chi coordina la colonna mobile regionale per far partire i vigili del fuoco. In definitiva, si toglie la pronta operatività a una componente che nel passato invece poteva partire subito, ossia la colonna mobile regionale ha un tempo di partenza di 24-48 ore, i vigili del fuoco sono inseriti nella colonna mobile regionale... questo vuol dire che prima di far partire la squadra valdostana colonna mobile... devono aspettare le direttive della colonna mobile regionale: questo vuol dire che devono aspettare le 24 e le 48 ore. L'organizzazione invece deve essere diversa all'interno della colonna mobile regionale, anche è perché formata da personale non professionista. Gli unici professionisti che si occupano di protezione civile sono i vigili del fuoco, sia essi professionisti permanenti che volontari. Con questa strutturazione dell'articolo invece si creano dei problemi di coordinamento all'interno della colonna mobile. Manteniamo l'emendamento.

Président - La parole au Président de la Région, Caveri.

Caveri (UV) - Solo perché non sono abbastanza intelligente come lei e non capisco l'emendamento. Lei presenta un emendamento che è come nel testo della Commissione, ossia la Commissione ha tolto "struttura regionale competente" e ha messo "strutture regionali competenti", va bene? Lei vuole togliere in questo testo le parole: "in materia di protezione civile e di soccorso tecnico urgente in iniziative di prima assistenza alle popolazioni, sia nel territorio nazionale che all'estero". Io dico "no", perché è ovvio che il Soccorso alpino collabora con le strutture regionali competenti, quindi compresi i vigili del fuoco, in iniziative di prima assistenza alle popolazioni sia in territorio nazionale che all'estero, altrimenti a cosa serve la colonna mobile? È un emendamento incomprensibile e sbagliato, quindi bisogna votare contro.

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 6, qui récite:

Emendamento

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 è così sostituita:

"d) alla collaborazione con le strutture regionali competenti in materia di protezione civile mediante la partecipazione alle attività della colonna mobile regionale.".

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 3

Contre: 26

Abstentions: 3 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents: 30

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)

Le Conseil approuve.

Président - A l'article 4 il y a l'amendement n° 2 du collègue Sandri, j'en donne lecture:

Emendamento

All'art. 4, comma 2, tra le parole "deliberazione" e "della Giunta" sono inserite le parole "del Consiglio regionale su proposta".

Je le soumets au vote:

Conseillers présents: 33

Votants: 28

Pour: 7

Contre: 21

Abstentions: 5 (Comé, Lattanzi, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Marco)

Le Conseil n'approuve pas.

Président - Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents: 33

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 9 (Bortot, Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Lattanzi, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Le Conseil approuve.

Président - A l'article 5 il y a l'amendement n° 1 du Président Caveri et de l'Assesseur Cerise, ainsi que l'amendement n° 7 du groupe "Arcobaleno"; je soumets au vote l'amendement n° 1, qui récite:

Emendamento

Al comma 2 dell'articolo 5, le parole: "Nel caso di intervento congiunto" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi di cui al comma 1, qualora sia necessario l'intervento congiunto".

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 27

Abstentions: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Le Conseil approuve.

Président - La parole au Conseiller Venturella sur l'amendement n° 7.

Venturella (Arc-VA) - Sul comma 2 dell'articolo 5 vorremmo sopprimere le parole: "altre amministrazioni, enti" e spiego il perché. La legge 21 marzo 1974 del Parlamento italiano, che dà le competenze al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, attribuisce ai tecnici del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico la funzione di coordinamento assunta dal responsabile, ma nel caso di intervento congiunto e nel caso che intervengano delle squadre appartenenti a diverse organizzazioni. Se vi è da intervenire e vi sono i volontari del soccorso alpino, i volontari dell'Associazione nazionale alpini, volontari di altre organizzazioni, è giusto e logico che sia il Coordinatore del soccorso alpino a prendere il coordinamento perché di provata esperienza, ma nel caso di personale che appartiene ad amministrazioni ed enti... "amministrazioni" vuol dire anche Corpo dei vigili del fuoco, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Corpo forestale, allora gli appartenenti a queste amministrazioni ed enti hanno la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e non possono essere assolutamente coordinati proprio perché rappresentano l'amministrazione, sono forze dell'ordine, quindi non possono rispondere al rappresentante di un'associazione di personale tecnico, tutto quello che volete, che non ha nessun compito né di polizia giudiziaria, né di pubblica sicurezza. Infatti negli interventi su valanga, se vi è la contemporanea presenza del Soccorso alpino valdostano, ma del Soccorso alpino della Guardia di finanza, il coordinamento per gli accertamenti del caso sulle responsabilità li prende il Responsabile della Guardia di finanza, abbiamo informazioni diverse. Manteniamo comunque l'emendamento n. 7.

Président - La parole au Président de la Région, Caveri.

Caveri (UV) - Sono veramente stupito, ma allora cosa ci stiamo a fare? Chiudiamo il Consiglio regionale perché, se lei ritiene che la legislazione del Consiglio regionale è spazzata via dalla semplice logica di avere uno che si occupa di polizia giudiziaria... certo che, se c'è un morto sotto la valanga, il rilevamento per la polizia giudiziaria lo fa, per un'antica prassi consolidata, il finanziere presente sul posto, ma la logica del coordinamento del soccorso è cosa diversa! Se la logica è che vi è l'anarchia, perché lei sostiene che vi sono diversi soggetti di polizia giudiziaria... chi comanda? Il forestale dirà: "io comando", il finanziere dirà: "io comando", il pompiere dirà: "io comando"... questo è il soccorso! Non ha niente a che fare con i rilevamenti di polizia giudiziaria che devono essere fatti! Allora o la legge regionale è "carta straccia", o noi con queste norme chiariamo che, in occasione di soccorso, questo deve avvenire, poi, se vi sono dei problemi penalistici, essi certo che devono essere risolti dal personale... non possiamo trasformare il personale del soccorso alpino in polizia giudiziaria! Ma questo è il coordinamento del soccorso, ci deve essere uno... Lei è mai stato presente durante un intervento del soccorso? Se non c'è uno che decide, si entra in un "avvitamento" incredibile! Fino ad oggi non c'è mai stato nessun dubbio da parte dei finanzieri, perché hanno sempre riconosciuto e molti di loro hanno la duplice veste di membri del Soccorso alpino valdostano e di finanzieri, ma mai hanno messo in dubbio questo. Se cominciamo a mettere in dubbio questo, è l'anarchia più totale, è anche una delegittimazione di una legge regionale che stiamo votando per mettere chiarezza nelle responsabilità!

Président - Je soumets au vote l'amendement n° 7 du groupe "Arcobaleno", qui récite:

Emendamento

Al comma 2 dell'articolo 5 le parole "altre amministrazioni, enti," sono soppresse.

Conseillers présents: 32

Votants: 28

Pour: 3

Contre: 25

Abstentions: 4 (Ferraris, Fiou, Fontana Carmela, Sandri)

Le Conseil n'approuve pas.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo così emendato:

Articolo 5

(Interventi del Soccorso alpino valdostano)

1. Nelle operazioni di soccorso in montagna, il Soccorso alpino valdostano può operare in collaborazione con altri enti ed organismi, ed in particolare con l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta, alla quale compete l'attuazione del soccorso sanitario e con il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, cui compete l'attuazione del soccorso tecnico urgente.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora sia necessario l'intervento congiunto con squadre, personale ed operatori di altre amministrazioni, enti, organizzazioni o associazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del Soccorso alpino valdostano presente sul luogo dell'intervento, salvo quanto altrimenti concordemente disposto o previsto in specifici piani o procedure di protezione civile.

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 8 (Bortot, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 7 vi è l'emendamento n. 3 del collega Sandri, che è ritirato; ne do lettura per il verbale:

Emendamento

All'art. 7, comma 2, le parole "della Giunta" sono sostituite con le parole "del Consiglio".

Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti: 33

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 8 vi sono gli emendamenti n. 8 del gruppo "Arcobaleno" e il n. 4 del collega Sandri.

La parola al Consigliere Venturella.

Venturella (Arc-VA) - L'Associazione Soccorso alpino ha un'Assemblea, mi permetto di correggere il Presidente della Regione che parlava di un incontro in Assemblea con i capi stazione, quella non è l'Assemblea, quello è il Consiglio di direzione, i capi stazione, i responsabili delle unità cinofile e i responsabili dei medici del soccorso alpino, l'Assemblea è una cosa diversa, per dire qual è il grado non di conoscenza, ma di rapporti che ha il nostro Presidente con il Soccorso alpino, con alcuni (non tutti) capi stazione, con alcuni (non tutti) responsabili delle stazioni di soccorso alpino. Credo che, per una forma di rispetto di autonomia, il Direttore del Soccorso alpino debba essere eletto dall'Assemblea e vado più in là. Con questo emendamento crediamo che il Direttore del Soccorso alpino... perché esistono diverse figure, quelli che sono operativi e che hanno accumulato esperienze che si definiscono i turnisti, circa 70 persone, perché non è detto che uno che è guida alpina o aspirante guida sia del Soccorso alpino, può anche fare i turni o non fare i turni, ossia operare direttamente o non operare direttamente... con il fatto che il direttore deve essere una guida alpina, ma deve essere uno che proviene dai ruoli dei turnisti... debba essere uno che ha fatto almeno 5 anni di turni in protezione civile, non una guida alpina scelta fra la terna scelta dall'Assemblea, che poi sceglie il nostro Presidente o la nostra Giunta... bisogna invece rispettare l'autonomia di un'associazione qual è quella del Soccorso alpino, non c'è bisogno di nessun padre-padrone.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 8 del gruppo "Arcobaleno", che recita:

Emendamento

Il comma 3 dell'articolo 8 è così sostituito:

"3. Il direttore è eletto dall'assemblea, con votazione a scrutinio segreto, tra i tecnici specializzati di soccorso alpino di comprovata esperienza almeno quinquennale.".

Consiglieri presenti: 30

Votanti: 25

Favorevoli: 3

Contrari: 22

Astenuti: 5 (Comé, Fiou, Fontana Carmela, Stacchetti, Viérin Adriana)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento n. 4 del collega Sandri, che recita:

Emendamento

All'art. 8, al comma 3, le parole "con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito di una terna designata" sono abrogate.

Consiglieri presenti: 32

Votanti: 21

Favorevoli: 7

Contrari: 14

Astenuti: 11 (Borre, Charles Teresa, Comé, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Ottoz, Stacchetti, Tibaldi, Viérin Adriana, Viérin Marco)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 5 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:

Consiglieri presenti: 32

Votanti e favorevoli: 26

Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14:

Consiglieri presenti: 30

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 17:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - All'articolo 18 vi è l'emendamento n. 5 del collega Sandri, che recita:

Emendamento

All'articolo 18 il comma 1 è abrogato.

Consiglieri presenti: 27

Votanti: 22

Contrari: 22

Astenuti: 5 (Ferraris, Fontana Carmela, Frassy, Lattanzi, Tibaldi)

Il Consiglio non approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 18:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 19:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 20:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.

Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti: 31

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)

Il Consiglio approva.