Oggetto del Consiglio n. 2593 del 22 marzo 2007 - Resoconto
OGGETTO N. 2593/XII - Disegno di legge: "Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni".
Presidente - Vi chiedo, tenuto conto che per il punto n. 36 dell'ordine del giorno l'Assessore Cerise mi ha chiesto di essere presente, ma arriverà fra un attimo, di discutere prima il punto n. 37.
CAPO I
MANUTENZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO REGIONALE E ALTRE DISPOSIZIONI
SEZIONE I
PRESIDENZA DELLA REGIONE
Articolo 1
(Disposizioni in materia di sostituzione di personale regionale. Modificazioni alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45, e 24 novembre 1997, n. 38)
1. Dopo il comma 3bis dell'articolo 34 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), è aggiunto il seguente:
"3ter. Il personale delle qualifiche funzionali assegnato alle segreterie dei componenti della Giunta regionale ai sensi del presente articolo può essere sostituito per l'intera durata del periodo di assegnazione.".
2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 38 (Disposizioni in materia di comandi e di utilizzazione di personale), è sostituito dal seguente:
"3. Il personale utilizzato in distacco conserva l'assegnazione nel posto di provenienza e può essere sostituito con altro personale per l'intera durata del periodo di distacco.".
Articolo 2
(Disposizioni in materia di nomine e designazioni di competenza regionale. Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11)
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, fermo restando il limite massimo di dieci anni consecutivi, per mandato si intende quello di durata uguale o superiore alla metà della durata dell'organo cui il mandato si riferisce.".
Articolo 3
(Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazione alla legge regionale 16 giugno 2005, n. 13)
1. La lettera xx) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8), è sostituita dalla seguente:
"xx) servizi di mensa scolastica ed universitaria e per il personale dei Vigili del fuoco;".
Articolo 4
(Disposizioni in materia di attività di rilievo europeo ed internazionale della Regione. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 8)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente:
"2bis. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di università, enti ed istituti pubblici di studio o di ricerca.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 8/2006, è aggiunto il seguente:
"1bis. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 6, comma 7, della l. 131/2003, la Giunta regionale disciplina inoltre, con propria deliberazione, le modalità di comunicazione alla Regione delle iniziative di cui al comma 1, lettera d), da parte degli enti locali interessati ed ogni altro aspetto concernente il coordinamento, a livello regionale, delle relative attività.".
Articolo 5
(Disposizioni in materia di monitoraggio delle entrate proprie dei Comuni. Modificazione alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009), è aggiunto il seguente:
"1bis. L'esito del monitoraggio di cui al comma 1 è illustrato dal Presidente della Regione al Consiglio regionale in occasione dell'esame del rendiconto generale della Regione.".
Articolo 6
(Abrogazioni di leggi e disposizioni regionali in materia di finanza locale)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 15 luglio 1985, n. 41 (Création du fonds régional pour le développement des jumelages);
b) 27 giugno 1986, n. 27 (Interventi finanziari per la creazione di un patrimonio comunale immobiliare);
c) 23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionali per facilitare l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei Comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale);
d) 23 novembre 1994, n. 71 (Interventi finanziari a favore di enti pubblici locali per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 1989, n. 79);
e) 10 aprile 1997, n. 9 (Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 1992, n. 77 (Contributi regionali per facilitare l'acquisizione e il mantenimento in esercizio, da parte dei comuni, di infrastrutture sciistiche di interesse locale)).
2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 10 della legge regionale 14 gennaio 1994, n. 2;
b) l'articolo 22 della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1;
c) l'articolo 10 della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1;
d) l'articolo 6 della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27.
Articolo 7
(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Con regolamento regionale da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione dell'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), relativamente alla guida e all'immatricolazione dei veicoli e delle imbarcazioni in dotazione al Corpo valdostano dei vigili del fuoco, al Corpo forestale della Valle d'Aosta e alla Protezione civile, prevedendo, in particolare, la costituzione di una struttura unitaria che assicuri il raccordo ed il coordinamento tra le diverse strutture regionali interessate.
SEZIONE II
CREDITO E SISTEMI INFORMATIVI
Articolo 8
(Disposizioni in materia di interventi a favore dei Consorzi garanzia fidi. Modificazioni alla legge regionale 27 novembre 1990, n. 75)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75 (Adesione della Regione al Consorzio Garanzia Fidi tra esercenti le libere professioni in Valle d'Aosta. Interventi a favore dei Consorzi Garanzia Fidi), è inserito il seguente:
"1bis. Per le operazioni di investimento effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2007 dalle imprese operanti nei settori dell'industria e dell'artigianato in possesso dei requisiti per poter accedere agli aiuti previsti dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), la Regione interviene finanziariamente, a favore di ciascun singolo consorzio, fino ad un massimo del 75 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro per ciascun settore.".
2. All'alinea del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 75/1990, le parole: "del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 1bis".
Articolo 9
(Proroga del termine per la sperimentazione della televisione digitale terrestre e della rete unitaria della pubblica amministrazione. Modificazione alla legge regionale 4 novembre 2005, n. 25)
1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31), le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2008".
SEZIONE III
AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI
Articolo 10
(Disposizioni in materia di divieti nell'esercizio venatorio. Modificazione alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)
1. La lettera p) del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è sostituita dalla seguente:
"p) utilizzare durante l'esercizio venatorio, ad eccezione delle battute al cinghiale in squadra, apparecchi radio ricetrasmittenti o apparecchi telefonici portatili, fatte salve eventuali chiamate di soccorso;".
Articolo 11
(Disposizioni in materia di allevamento biologico. Modificazioni alla legge regionale 17 aprile 2001, n. 8)
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 aprile 2001, n. 8 (Disposizioni in materia di allevamento bovino, ovino e caprino e di prodotti derivati, ottenuti mediante metodi biologici), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o, in alternativa, l'area sia gestita, per un periodo di almeno tre anni, secondo i criteri dettati dalle misure agroambientali definite dalla normativa regionale vigente".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 8/2001, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:
"2bis. Per aree di pascolo comune si intendono le superfici utilizzate a pascolo degli alpeggi e dei mayen siti sul territorio regionale, appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione o dei Comuni o gravate da usi civici o di proprietà privata e costituenti oggetto di accordo per la gestione in comune dei pascoli.".
Articolo 12
(Disposizioni in materia di agriturismo. Modificazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29)
1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), è abrogato.
SEZIONE IV
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E POLITICHE DEL LAVORO
Articolo 13
(Disposizioni in materia di formazione professionale in Valle d'Aosta. Legge regionale 5 maggio 1983, n. 28)
1. Alla designazione dell'esperto di cui alla lettera c) del comma secondo dell'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 (Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta), provvede il dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di impiego.
Articolo 14
(Disposizioni in materia di attività di estetista. Modificazione alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 63)
1. L'articolo 13 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 (Disciplina dell'attività di estetista nella Regione Valle d'Aosta), è abrogato.
Articolo 15
(Disposizioni in materia di cooperazione. Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), le parole: "e comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "e comma 4".
2. Al comma 2 dell'articolo 18ter della l.r. 27/1998, le parole: "gli enti ausiliari" sono sostituite dalle seguenti: "i soggetti competenti".
3. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 27/1998, le parole: "nella sezione ottava" sono sostituite dalle seguenti: "nella categoria cooperative sociali".
4. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 27/1998, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4".
5. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 27/1998, le parole: "e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche all'acquisizione di scorte, purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi" sono soppresse.
6. Il comma 2 dell'articolo 48 della l.r. 27/1998 è sostituito dal seguente:
"2. I contributi di cui al comma 1 sono ammessi su scoperti di conto corrente di importo non superiore all'ottanta per cento del corrispettivo derivante dallo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettera a), e del costo di acquisto dell'esercizio precedente derivante dall'attività di cui al comma 1, lettera b).".
Articolo 16
(Disposizioni in materia di manifestazioni fieristiche. Modificazioni alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15)
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6), le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
2. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 15/2000 è sostituito dal seguente:
"3. L'accertamento delle infrazioni compete al Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica e alla Struttura quando si tratti di manifestazioni organizzate dai Comuni. Le sanzioni sono irrogate dal Sindaco per le manifestazioni a carattere locale e dal dirigente della Struttura per le manifestazioni a carattere regionale e nazionale, anche se organizzate dai Comuni, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 15/2000, come sostituito dal comma 2, è inserito il seguente:
"3bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 sono introitati nel bilancio del Comune per le sanzioni irrogate dal Sindaco, e al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per le sanzioni irrogate dal dirigente della Struttura.".
Articolo 17
(Disposizioni in materia di artigianato valdostano di tradizione. Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2)
1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), le parole: ", su conforme parere della commissione di cui all'articolo 5" sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:
"2. La Commissione vigila sul corretto uso della qualifica di Maestro artigiano, segnalando eventuali violazioni alla struttura competente.".
3. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 2/2003, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La struttura competente è autorizzata ad effettuare il trattamento dei relativi dati, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese la comunicazione e la diffusione dei dati medesimi per scopi pertinenti e non eccedenti le finalità istituzionali.".
4. Il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:
"6. I produttori iscritti al Registro devono comunicare alla struttura competente, entro e non oltre il termine di trenta giorni dal loro verificarsi, le eventuali variazioni dei dati concernenti la residenza o la sede legale.".
5. Il comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:
"7. La mancata o tardiva comunicazione dei dati di cui al comma 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 50 a euro 150. Nel caso in cui sia accertata una nuova violazione prima che siano decorsi ventiquattro mesi dall'accertamento della precedente, il dirigente della struttura competente dispone, inoltre, la sospensione dell'iscrizione al Registro per la durata di sei mesi.".
6. Al comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 2/2003, le parole: "all'articolo 4, commi 6 e 9," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 4, commi 6 e 9, e 8, comma 7,".
Articolo 18
(Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "; limitatamente alle spese di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c) e d), il limite minimo di spesa ammissibile è di euro 15.000".
Articolo 19
(Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria. Modificazioni alla legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4)
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4 (Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà), è sostituito dal seguente:
"2. Le anticipazioni, comprensive dell'eventuale ritenuta sindacale, sono concesse per un periodo non superiore alla durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria richiesto. Nel caso in cui, all'atto della presentazione della domanda di anticipazione, la misura del trattamento di integrazione salariale sia già quantificata, l'anticipazione è concessa in misura non superiore a euro 750 mensili, al netto degli oneri di legge; nel caso in cui, all'atto della presentazione della domanda di anticipazione, la misura del trattamento di integrazione salariale non sia determinabile, l'anticipazione è concessa in misura non superiore a euro 600 mensili, al netto degli oneri di legge.".
2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 4/2005, le parole: "; tali garanzie non sono necessarie in caso di anticipazioni corrisposte direttamente ai lavoratori" sono soppresse.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 4/2005, come modificato dal comma 2, è aggiunto il seguente:
"2bis. Le anticipazioni possono essere concesse anche direttamente ai lavoratori dipendenti di aziende dichiarate fallite, a seguito di domanda presentata dal singolo lavoratore, nel caso in cui non sia possibile attivare la procedura di cui all'articolo 2; in caso di anticipazioni concesse direttamente ai lavoratori, non sono necessarie le autorizzazioni e le garanzie di cui ai commi 1 e 2.".
Articolo 20
(Disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 16)
1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti)), è sostituito dal seguente:
"6. Le imprese importatrici e quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), devono versare, in relazione ai quantitativi di merci importati in esenzione fiscale, un diritto per l'erogazione del servizio di gestione dei contingenti, il cui ammontare e le cui modalità di riscossione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.".
2. Il comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 16/2006 è abrogato.
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 16/2006 è sostituita dalla seguente:
"c) importazione o fabbricazione di alcool con gradazione minima di 95 gradi destinato alla commercializzazione;".
4. All'alinea del comma 1 dell'articolo 17 e al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 16/2006, le parole: ", progressivamente, anno per anno," sono soppresse.
5. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 16/2006 è sostituita dalla seguente:
"b) commercializzazione nel territorio regionale di zucchero confezionato.".
SEZIONE V
URBANISTICA, EDILIZIA ABITATIVA E TERRITORIO
Articolo 21
(Determinazione a titolo sperimentale di nuove procedure per la concessione delle provvidenze per l'acquisto, la nuova costruzione ed il recupero della prima casa. Modificazione alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76)
1. Al comma secondo dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia), le parole: "Il Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta regionale".
Articolo 22
(Disposizioni urbanistiche per la realizzazione di opere di interesse regionale. Modificazione alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)
1. L'articolo 29 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:
"Articolo 29
(Intesa per le opere di interesse regionale)
1. Le opere pubbliche regionali e le opere volte a soddisfare importanti interessi economici, sociali e culturali di rilievo regionale difformi, incoerenti o contrastanti con le determinazioni degli strumenti urbanistici comunali, possono essere realizzate mediante un'intesa tra la Regione ed il Comune territorialmente competente, secondo la procedura di cui al presente articolo.
2. La Giunta regionale approva la proposta di intesa, avanzata dalla struttura regionale competente per materia, completa della documentazione tecnico-descrittiva idonea a definire le caratteristiche, i parametri fisico-geometrici dell'opera ed i contenuti delle varianti da apportare alle determinazioni dello strumento urbanistico, individuando la struttura regionale responsabile del procedimento finalizzato al conseguimento dell'intesa.
3. La struttura regionale responsabile del procedimento inoltra la proposta di intesa, completa della documentazione di cui al comma 2, al Comune interessato, che provvede all'immediato deposito, in libera visione, degli atti pervenuti per trenta giorni consecutivi; durante il periodo di deposito, chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni.
4. Il Comune si pronuncia sulla proposta di intesa e sulle eventuali osservazioni, presentate ai sensi del comma 3, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di intesa.
5. L'atto di intesa dispone sui contenuti della variante alle determinazioni dello strumento urbanistico e indica altresì il termine previsto per l'avvio dell'opera.
6. Nel caso in cui l'inerzia del Comune si protragga oltre il termine di cui al comma 4, la Giunta regionale decide in via definitiva approvando, con propria deliberazione, le eventuali modifiche alle previsioni progettuali in accoglimento, anche parziale, delle proposte del Comune e le varianti alle determinazioni dello strumento urbanistico comunale.
7. Raggiunta l'intesa o, comunque, concluso il procedimento di cui al comma 6, il soggetto preposto all'esecuzione dell'opera dispone la redazione delle fasi progettuali necessarie e provvede all'acquisizione, ove richiesta, della valutazione di impatto ambientale e dei pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi, comunque denominati, necessari ai sensi di legge secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
8. Il progetto definitivo dell'opera è approvato con decreto del Presidente della Regione che sostituisce a tutti gli effetti la concessione edilizia ed equivale a variante del PRGC nonché a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere, mediante apposizione, se necessario, del vincolo preordinato all'esproprio. Il decreto definisce, inoltre, i termini massimi entro i quali debbono essere iniziati ed ultimati i lavori.
9. Le eventuali varianti in corso d'opera aventi rilevanza urbanistico-edilizia che non comportano varianti allo strumento urbanistico sostanzialmente difformi da quelle oggetto dell'intesa sono approvate, previa comunicazione al Comune interessato, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.".
Articolo 23
(Ulteriore proroga della durata delle utenze di piccole derivazioni di acqua pubblica)
1. La durata delle utenze di acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni, già prorogata ai sensi delle leggi regionali 8 novembre 1956, n. 5, 30 gennaio 1962, n. 4, 20 dicembre 1976, n. 67, e 24 giugno 1992, n. 35, è ulteriormente prorogata di nove anni, alle medesime modalità, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse ai sensi delle predette leggi regionali.
SEZIONE VI
ISTRUZIONE E CULTURA
Articolo 24
(Disposizioni per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo di Bard. Modificazioni alla legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68)
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68 (Interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo di Bard), è sostituito dal seguente:
"1. I proprietari degli immobili situati all'interno del borgo di Bard, come delimitato nella planimetria di cui all'allegato A, possono beneficiare di contributi a fondo perduto, in misura pari al 60 per cento delle spese di progettazione e al 15 per cento della spesa ammissibile, determinata sulla base di un computo metrico-estimativo analitico, escluse le spese relative agli impianti tecnici, per la realizzazione di interventi di restauro e recupero volti ad assicurare la stabilità e la conservazione dell'edificio oggetto di intervento e di tutti gli elementi rilevanti sotto il profilo dell'interesse artistico, storico e ambientale dell'edificio medesimo.".
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 68/1992, le parole: "previo parere della Commissione regionale per i beni culturali e ambientali" sono soppresse.
Articolo 25
(Disposizioni in materia di contributi per attività ed iniziative a carattere culturale. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 69)
1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 69 (Contributi per attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico), è aggiunta la seguente:
"ebis) i canti inediti o di ricerca segnalati dalla giuria dell'Assemblea di canto corale, per un importo massimo non superiore a euro 650 per ogni canto.".
2. L'articolo 7 della l.r. 69/1993 è abrogato.
Articolo 26
(Valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura valdostani. Modificazione alla legge regionale 1° ottobre 2002, n. 18)
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 1° ottobre 2002, n. 18 (Incentivi regionali per la valorizzazione degli itinerari storici, dei siti celebri e dei luoghi della storia e della letteratura), è abrogato.
SEZIONE VII
SANITÀ E POLITICHE SOCIALI
Articolo 27
(Disposizioni concernenti la concessione di assegni per la formazione professionale di operatori sanitari. Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1991, n. 37)
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 (Disposizioni per la formazione professionale di operatori necessari al Servizio Sanitario regionale), le parole: "a cittadini" sono sostituite dalla parola: "ai".
2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 37/1991, la parola: "cittadini" è soppressa".
Articolo 28
(Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS. Modificazione alla legge regionale 3 maggio 1993, n. 22)
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 1993, n. 22 (Provvidenze a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS), è sostituito dal seguente:
"2. Lo stato di bisogno è determinato, oltre che dall'insufficienza del reddito familiare del richiedente in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i componenti del nucleo quando non vi siano altre persone tenute a provvedere o che di fatto provvedano, dalla sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) incapacità, totale o parziale, del richiedente di provvedere autonomamente a se stesso ed il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurargli l'assistenza necessaria;
b) sottoposizione del richiedente a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi assistenziali o socio-riabilitativi.".
Articolo 29
(Disposizioni per l'incentivazione di progetti di imprenditorialità familiare. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44)
1. L'articolo 20 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 44 (Iniziative a favore della famiglia), è sostituito dal seguente:
"Articolo 20
(Progetti)
1. Al fine di incentivare e valorizzare le risorse di solidarietà delle famiglie e delle reti parentali, la Regione concede contributi, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di progetti formulati e gestiti direttamente da parte di famiglie organizzate anche in forma di cooperativa e di associazione, in risposta ai bisogni della comunità di riferimento.
2. I progetti di imprenditorialità familiare ammessi a contributo possono riguardare servizi di natura:
a) assistenziale, con particolare riferimento a:
1) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza familiare agli anziani non autosufficienti ed ai portatori di handicap;
2) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di baby sitting a minori;
3) servizi a gestione solidaristica per l'istituzione e la gestione di una banca del tempo;
4) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a gestanti e a nuclei monoparentali in situazioni di disagio;
5) servizi a gestione solidaristica dell'assistenza a persone ricoverate presso strutture socio-assistenziali e sanitarie;
b) educativa, con particolare riferimento a:
1) servizi a gestione solidaristica per prestazioni di sostegno allo studio in favore di alunni della scuola dell'obbligo;
2) servizi a gestione solidaristica per l'organizzazione del tempo libero dei minori.
3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre provvidenze economiche previste dalla normativa vigente per le medesime iniziative.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sono individuati:
a) l'entità della spesa da destinare ai contributi, in relazione alle effettive disponibilità di bilancio;
b) le spese ammissibili per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1;
c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, di rendicontazione delle spese e le modalità di supporto tecnico-amministrativo per l'elaborazione dei progetti;
d) i criteri di concessione dei contributi;
e) gli eventuali ambiti di priorità relativamente ai destinatari e alla tipologia dei progetti;
f) le attività di promozione, informazione e sensibilizzazione dirette ad incentivare l'organizzazione di reti di solidarietà per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1.".
Articolo 30
(Disposizioni in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Modificazione alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11)
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), è sostituito dal seguente:
"4. All'esito del procedimento sanitario, e comunque non oltre trenta giorni da detto esito, il dirigente della struttura competente richiede all'interessato la documentazione attestante il possesso dei restanti requisiti di legge. Il dirigente provvede in ordine alla concessione delle provvidenze entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione.".
Articolo 31
(Disposizioni in materia di volontariato ed associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 22 luglio 2005, n. 16)
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5), è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) attività di volontariato, il servizio continuativo reso per solidarietà, senza fini di lucro e remunerazione, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, svolte, individualmente o in gruppi, tramite organizzazioni di cui il volontario fa parte, esclusivamente nei confronti di soggetti terzi rispetto all'organizzazione di volontariato;
b) associazionismo di promozione sociale, le attività di utilità sociale svolte con esclusione di ogni scopo di lucro, prevalentemente a favore degli associati, mediante prestazioni personali spontanee e gratuite, al fine di arrecare beneficio, direttamente o indirettamente, a singoli soggetti o alla collettività.".
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 16/2005 è sostituita dalla seguente:
"b) esprimere parere sulle proposte di iscrizione o di cancellazione dal registro nei casi in cui il dirigente della struttura competente lo ritenga necessario in relazione agli esiti della relativa istruttoria;".
SEZIONE VIII
TURISMO E TRASPORTI
Articolo 32
(Disposizioni in materia di disciplina delle attività di volo alpino. Modificazioni alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15)
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale), è sostituito dal seguente:
"3. L'attività di trasporto sciatori è consentita nel periodo ricompreso tra le ore 7.00 e le ore 16.00.".
2. Al comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 15/1988, le parole: "10 gennaio" sono sostituite dalle seguenti: "20 dicembre".
Articolo 33
(Disposizioni in materia di disciplina delle strutture ricettive extralberghiere. Modificazione alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è sostituita dalla seguente:
"c) sala da pranzo e locale comune di soggiorno, eventualmente anche coincidenti;".
Articolo 34
(Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), le parole: "e siano iscritte al registro, ove istituito, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003)" sono soppresse.
2. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 3/2004, le parole: "della Federazione italiana sport disabili (FISD)" sono sostituite dalle seguenti: "del Comitato italiano paralimpico (CIP)".
3. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 3/2004 è abrogata.
CAPO II
DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE ALLA DISCIPLINA STATALE IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONI
Articolo 35
(Disposizioni in materia di tariffe delle professioni turistiche. Modificazioni alle leggi regionali 7 marzo 1997, n. 7, 31 dicembre 1999, n. 44, e 21 gennaio 2003, n. 1)
1. L'articolo 14 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:
"Art. 14
(Tariffe professionali)
1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine e aspiranti guide alpine sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'UVGAM.
2. Le tariffe massime stabilite ai sensi del comma 1 sono vincolanti per tutte le guide e aspiranti guide alpine che esercitano la professione in Valle d'Aosta.".
2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 7/1997, le parole: "l'inosservanza delle tariffe professionali" sono sostituite dalle seguenti: "l'inosservanza del limite massimo delle tariffe professionali".
3. L'articolo 23 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58, e 16 dicembre 1992, n. 74), è sostituito dal seguente:
"Art. 23
(Tariffe professionali)
1. Le tariffe per le prestazioni professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci operanti in Valle d'Aosta sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, su proposta dell'AVMS.
2. Le tariffe massime stabilite ai sensi del comma 1 sono vincolanti per tutti i maestri di sci e per tutte le scuole di sci operanti nella Regione.".
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999, le parole: "l'inosservanza delle tariffe professionali" sono sostituite dalle seguenti: "l'inosservanza del limite massimo delle tariffe professionali".
5. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 44/1999, le parole: "l'inosservanza delle tariffe decretate" sono sostituite dalle seguenti: "l'inosservanza del limite massimo delle tariffe professionali".
6. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada. Abrogazione delle leggi regionali 23 agosto 1991, n. 34, e 24 dicembre 1996, n. 42. Modificazioni alle leggi regionali 13 maggio 1993, n. 33 e 7 marzo 1997, n. 7), è sostituito dal seguente:
"1. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono liberamente determinate dai singoli operatori. Le associazioni di categoria, individuate ai sensi dell'articolo 13, comunicano annualmente gli importi, minimi e massimi, delle tariffe entro il 31 ottobre alla struttura competente, che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.".
7. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 1/2003, le parole: "inferiori o superiori a quelle minime e massime" sono sostituite dalle seguenti: "superiori a quelle massime".
Articolo 36
(Disposizioni in materia di vendite promozionali. Modificazione alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12)
1. L'articolo 14bis della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), è sostituito dal seguente:
"Articolo 14bis
(Vendite promozionali)
1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di promuovere l'acquisto di prodotti individuati, praticando condizioni favorevoli, reali ed effettive, quali sconti e ribassi sul prezzo ordinario di vendita dei suddetti prodotti.
2. Durante tutto il periodo della vendita promozionale, l'esercente deve obbligatoriamente esporre cartelli informativi ben visibili che riportino la tipologia di vendita che si sta effettuando. I prodotti oggetto della vendita promozionale devono essere chiaramente distinguibili da quelli venduti al prezzo ordinario e devono riportare in modo ben visibile il relativo prezzo e lo sconto o il ribasso praticato, espresso in percentuale rispetto al prezzo normale di vendita.
3. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo durante i periodi di cui all'articolo 16, comma 4, avendo in corso vendite promozionali dei medesimi prodotti, deve sospendere queste ultime almeno quindici giorni prima dell'inizio della vendita di fine stagione o saldo e per l'intera durata della stessa.".
Articolo 37
(Abrogazione delle leggi regionali 1° luglio 1994, n. 33, in materia di disciplina della professione di mediatore, e 17 aprile 1998, n. 15, in materia di panificazione)
1. La legge regionale 1° luglio 1994, n. 33 (Norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore)), è abrogata. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), le funzioni amministrative in materia di agenti di affari in mediazione sono esercitate dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. La legge regionale 17 aprile 1998, n. 15 (Attuazione della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione) e modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 7 (Attività per la produzione di pane da parte delle imprese artigiane)), è abrogata.
3. Sono, inoltre, abrogati i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 38
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 4, 8, 19, 25, 27 e 29 trovano copertura negli stanziamenti già iscritti nei pertinenti capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2006/2008 e 2007/2009 e non alterano gli equilibri di bilancio.
La parola al Consigliere Venturella, per mozione d'ordine.
Venturella (Arc-VA) - Per mozione d'ordine. Abbiamo ricevuto il parere del CPEL, naturalmente non so quali siano i tempi di trasmissione e di risposta, comunque abbiamo ricevuto praticamente in Consiglio il parere del CPEL sull'articolo 29 dell'"Omnibus", articolo che tratta l'intesa per le opere di interesse regionale.
Questo parere mi pare che contenga tutta una serie di emendamenti, cioè il CPEL propone, per l'articolo 29, una serie di emendamenti, stravolgendo di fatto il contenuto stesso dell'articolo; allora pongo una questione di metodo più che di contenuto. L'articolo 29 detta norme in materia di intesa per le opere di interesse regionale, questa intesa viene fatta fra l'Amministrazione regionale... articolo 22, scusate, che modifica l'articolo 29 della legge regionale n. 11, quindi in definitiva l'articolo 29 della legge regionale n. 11 viene cambiato attraverso l'"Omnibus", quindi attraverso un articolo, e questo articolo 29 è l'articolo che deve mettere insieme due diverse esigenze: quelle che sono ascrivibili ad un'Amministrazione regionale e quelle che sono invece, per Statuto, prerogativa dei Comuni della Valle. Scopriamo dopo aver fatto tutto il lavoro in commissione che i Comuni su questo articolato non solo hanno espresso delle perplessità, ma propongono degli emendamenti che stravolgono tutto ciò che è stato scritto. Cosa significa questo? Noi andiamo a modificare un articolo della legge regionale n. 11 che riguarda i Comuni e i Comuni non sono d'accordo? Credo che un ripensamento su questo articolo deve essere fatto, allora credo che un rinvio in commissione su una valutazione, non so se è possibile rinviare un articolo o tutto l'"Omnibus", ma un rinvio in commissione per riflettere sui contenuti... non in due minuti come si usa in questo Consiglio, no, almeno una riflessione su ciò che abbiamo scritto, ciò che si è emendato e ciò che propongono nel merito i Comuni della Regione.
La mia proposta è quindi il rinvio in commissione.
Presidente - Sulla mozione d'ordine la parola al Consigliere Borre.
Borre (UV) - Vorrei ricordare al collega Venturella che in III Commissione abbiamo parlato di emendamenti e abbiamo fatto emendamenti, e lo vede nel testo adesso di commissione; se legge gli emendamenti chiesti dal CPEL, coincidono con il nuovo testo, sono tutti uguali al nuovo testo. Abbiamo fatto un buon lavoro sia noi in commissione che con i Sindaci. Io parlo dell'articolo 22, che è competenza della III Commissione.
È chiaro che respingiamo il rinvio in commissione, il lavoro lo abbiamo già fatto!
Presidente - La parola al Consigliere Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Si gioca "alle tre carte" allora ed è scorretto! In commissione si lavora, si fanno degli emendamenti, si lavora insieme, naturalmente dovrebbe essere che in III Commissione si lavora avendo acquisito il parere del CPEL, allora qua si spacciano per emendamenti della commissione delle indicazioni che già vengono ricevute e le faccio un altro esempio: la ratifica della deliberazione...
Presidente - ... no, lei non può farmi due interventi su questo, mi dica solo se mantiene la proposta di rinvio in commissione oppure no!
Venturella (Arc-VA) - Di fronte ad una scorrettezza nella procedura così evidente, è chiaro che le modificazioni della legge che prevede il parere preventivo del CPEL sono quanto mai opportune...
Presidente - ... quindi lei mantiene la richiesta di rinvio in commissione...
Venturella (Arc-VA) - ... assolutamente, la ritiro: di fronte a queste scorrettezze palesi di chi non lo so, perché vi sono vie ufficiose e vie ufficiali, quindi il parere del CPEL proviene da vie normali, è come un compito in classe ricopiato, capisce?
Presidente - La parola al Consigliere Borre, per una precisazione.
Borre (UV) - Vorrei dire al collega Venturella che non c'è alcuna scorrettezza; gli emendamenti che ha fatto la III Commissione lei li conosce benissimo, gli altri erano fatti già dall'Assessore competente, quindi li ha portati in commissione già come emendamenti dell'Assessorato, concordati con il CPEL.
Presidente - Possiamo proseguire. La parola al relatore, Consigliere Ottoz.
Ottoz (UV) - Faccio il relatore in quanto si è stabilito che, ai fini della relazione in aula, la I Commissione fa da capo cordata per questa "Omnibus", quindi anzitutto desidero ringraziare per il lavoro che hanno fatto i colleghi di tutte le commissioni, in particolare gli altri relatori: Vicquéry, Borre, Praduroux e Comé, i quali, ognuno per la propria commissione, hanno seguito l'iter di un disegno di legge complesso come questo, che ricade nelle competenze di tutte.
Non mi addentrerò nella descrizione della natura di un disegno di legge di manutenzione del sistema normativo regionale, quale una cosiddetta "Omnibus". Ricordo però che viviamo in una realtà politica e sociale in continua evoluzione, sulla quale inoltre quasi quotidianamente la progressiva costruzione dell'Unione Europea impone adattamenti del "corpus" legislativo e regolamentare nazionale, con importanti, e talora pesanti, riflessi sulle nostre competenze regionali: questo accentua la dinamicità del complesso normativo regionale e molte nostre leggi, anche di recente promulgazione, richiedono perciò sempre più spesso adattamenti e regolazioni fini che, quando non giustificano l'intero ripensamento dello specifico testo di legge, trovano soluzione in provvedimenti di manutenzione quale quello oggi posto all'approvazione del Consiglio.
Mi sia consentito di ricordare inoltre che le leggi sono organismi delicati e che interagiscono tra loro. Questa interazione, alla verifica sul campo, da un lato può produrre prevedibili quanto indesiderati effetti, dall'altro impedire che gli effetti voluti ed attesi si producano compiutamente. Non vanno sottovalutate infine le mutevoli esigenze sociali che si sviluppano in una realtà complessa come quella di oggi, ridefinendo bisogni e diritti e richiedendone il soddisfacimento in un quadro di certezza, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità: di qui la necessità di una periodica regolazione fine del "corpus" legislativo, di un constante e tempestivo riallineamento, per il quale un provvedimento "omnibus" costituisce lo strumento più efficace.
Qualche perplessità destano su questo tipo di disegno di legge le limitazioni poste all'iniziativa del Consiglio e dei suoi organi. La possibilità di proporre emendamenti unicamente relativi ai punti contenuti nel disegno di legge proposto dal Governo, se da un lato evita un'eccessiva dispersione dell'iter, dall'altro genera una vistosa asimmetria di ruoli proprio in un settore, quello legislativo, nel quale è sempre più viva la necessità di una più puntuale applicazione di quel principio della separazione dei poteri, che dal tempo dell'"Esprit des lois" di Montesquieu è uno dei fondamenti della democrazia. È auspicabile che, nel necessario compromesso tra snellezza ed agilità dei processi legislativi e rispetto dei legittimi ruoli, possano essere trovati, nel Regolamento del Consiglio, punti d'equilibrio più avanzati.
Non mi dilungherò, in questa relazione, nell'illustrare il disegno di legge articolo per articolo. Ciò è stato fatto assai bene in ogni singola relazione delle 4 Commissioni che hanno esaminato gli aspetti di loro competenza, e che avete nelle vostre mani. Mi limito, qui, a sottolineare come le commissioni abbiano apportato significativi emendamenti per i quali hanno incontrato ogni volta la buona disponibilità degli Assessori competenti; in particolare, la III Commissione ha proposto la soppressione di alcuni commi dell'articolo 21 e la completa riscrittura dell'articolo 22. Permettetemi una piccola parentesi che non trovate sulla relazione, poiché mi viene in mente per il dibattito che c'è stato ora fra i colleghi Venturella e Borre. Anche qui forse andrebbe rivisto il meccanismo che zoppica un po' dei rapporti con il CPEL, poiché non esiste l'istituto del parere condizionato e perché troppo spesso qualcuno dei soggetti invade il campo della concorrenza, creando difficoltà alle commissioni. La IV Commissione ha proposto 5 emendamenti che meglio definiscono le materie di sua competenza, in particolare per quanto attiene al sentito e delicato tema delle tariffe professionali. La V Commissione ha presentato ben 9 emendamenti. I più significativi sono il terzo, che meglio chiarisce la definizione degli aventi diritto agli assegni per la formazione professionale di operatori sanitari, e il quarto, con il quale è stato interamente sostituito il primo comma dell'articolo 28 del testo originario, articolo del quale è stato inoltre abrogato il secondo comma. Certamente i singoli relatori e gli Assessori competenti potranno illustrare con precisione gli aspetti tecnici di ogni singolo emendamento al momento della discussione, articolo per articolo.
Mi sia permesso, concludendo, di ringraziare i funzionari e gli uffici per la predisposizione del vasto materiale che è stato necessario e la complessa ricerca e collazione dei vari documenti utili al nostro lavoro in un provvedimento di questo genere.
Presidente - Dichiaro aperto il dibattito.
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Entreremo nel merito dei vari articoli, se necessario, qui volevamo fare un discorso sull'"Omnibus".
L'"Omnibus", che era partito come uno strumento interessante, che doveva rispondere all'esigenza di non mettere nella finanziaria di tutto e di più, sta diventando però una grossa scatola in cui si mette anche qui di tutto e di più, nel senso che si utilizza l'"Omnibus" già 2 volte all'anno - e a volte abbiamo l'impressione che la Giunta, se potesse, lo farebbe anche 3 volte - per correggere di volta in volta tutta una serie di meccanismi e procedure che nel corso dell'attuazione di leggi emergono. Di per sé il principio non sarebbe sbagliato, se non ci fosse dietro anche un grosso pericolo, ed è quello - lo spiegherà meglio il mio collega per quanto riguarda la legge urbanistica - che, se continua ad intervenire ogni 6-7 mesi per rimodulare alcune norme della legge, senza tener conto dell'insieme della logica della legge, si rischia di intervenire "a pezzi e bocconi", ma senza aver presente l'intera materia che la legge tratta. Faccio un esempio: continuamente ci sono degli interventi per quanto riguarda la famosa "legge 45", che regolamenta il personale, le assunzioni, l'organizzazione degli uffici, eccetera, e ogni volta si affronta solo un aspetto, senza tener conto di tutta la materia; questo è negativo, perché risolve un'emergenza, quella che in quel momento è apparsa come tale, senza considerare l'insieme di tutto il problema.
Allora mi chiedo: se non ci fosse l'"Omnibus" che ogni volta dà un pezzetto di risposta al problema dei dirigenti, dell'assunzione, del rapporto dei fiduciari, della possibilità come in questo caso di sostituire personale che fa parte della segreteria, se non ci fosse la possibilità di intervenire ogni volta in questo modo, forse ci sarebbe più interesse da parte dell'amministratore di affrontare nel suo insieme il problema e di giungere ad una soluzione. Invece noi assistiamo al fatto - ormai da inizio della legislatura - che si parla della necessità di rivedere la "legge 45", ogni volta si affronta un frammento, ma non l'insieme della legge! Ripeto: quella che è un'opportunità dell'"Omnibus" diventa in alcuni casi un elemento negativo, perché fa perdere di vista al legislatore la possibilità di rivedere tutta la normativa.
Il secondo elemento negativo l'ha evidenziato adesso il relatore, in quanto lui dice che l'"Omnibus" diventa una possibilità solo dell'Esecutivo e non del Legislativo, nel senso che non è consentito ai Consiglieri di intervenire aggiungendo eventuali altri aggiustamenti ad altre leggi, se non a quelle che la Giunta ha deciso che devono essere messe nell'"Omnibus", quindi diventa uno strumento "contraignant" per quanto riguarda la possibilità anche per il Consigliere che ha visto delle cose che non vanno in alcune leggi e che non ritiene, ogni volta, di presentare una legge apposita per modificare soltanto una parte della legge. Dico questo perché, a nostro avviso, lo strumento "omnibus" andrebbe ripensato nell'ottica: 1), di rendere le leggi quando si fanno più chiare, perché ogni "omnibus" ha sempre 5 o 6 articoli interpretativi di leggi appena fatte; 2), di facilitare, con queste continue "omnibus" che vanno a modificare le leggi, l'approccio al "corpus" legislativo, evitando che ogni legge sia modificata una, due o tre volte successivamente. Credo quindi che valga la pena di fare una riflessione sull'"Omnibus", perché è uno strumento che ha tutta una serie di limiti soprattutto dal punto di vista della chiarezza espositiva e legislativa.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - In questa fase del dibattito in discussione generale mi atterrò anch'io a considerazioni di tipo generale sul significato dell'"Omnibus" e, poi, sul significato di questa.
Non si possono non condividere le osservazioni che sono state fatte dalla collega Squarzino, nel senso che un testo che raggiunge svariate decine di articoli, che viene gestito in modo complicato perché è suddiviso in 38 articoli trova poi discussione nelle varie commissioni, quindi diventa difficile avere un quadro complessivo, è ormai uno strumento difficile da gestire e difficile da interpretare, perché tutta questa materia va a modificare una serie di leggi, e non sempre si riescono a recuperare con certezza i contorni dei vari provvedimenti. Pertanto, quello che oggi può sembrare un comportamento corretto e una decisione migliorativa, alla fine in un contesto non si rivela tale. Credo che rimanesse fermo a quegli interventi minimi che servono per tarare rispetto a normative nazionali - è venuto fuori il "decreto Bersani", la finanziaria ha comportato una serie di interventi, eccetera - l'"Omnibus" svolgerebbe benissimo il suo ruolo. Il problema è che oggi, in una difficoltà politica che esiste in questo Consiglio di portare avanti delle leggi cornice, delle leggi che inquadrano un determinato argomento, si va avanti a spezzettoni per tacconare la situazione. Questa è la realtà e questa realtà è abbondantemente spiegata anche dal comportamento della Giunta su questo tema e dal regolamento che la maggioranza ha voluto imporre: quello di non poter portare all'interno di questo strumento legislativo articoli che non c'entrino con gli articoli già premessi nel testo della Giunta. Allora è chiaro che qui si hanno due metri diversi, ci sono i figli di 1° letto e i figli di 2° letto. Se deve essere uno strumento agile per intervenire e questa è sicuramente una competenza della Giunta, va benissimo, ma se deve essere uno strumento di legislazione ampia, questo non può non essere aperto anche agli interventi della minoranza, ovviamente con inserimenti di nuovi articoli anche su argomenti non compresi nel testo originale. A maggior ragione quando l'"Omnibus" ha cambiato totalmente aspetto rispetto all'inizio, perché prima era prevista come una legge che doveva normare questioni che non avevano alcun addentellato dal punto di vista finanziario.
Oggi, dal punto di vista finanziario, facciamo i salti mortali perché le disposizioni finanziarie ci sono con l'articolo 38, e poi ci si è scritto che gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 4, 19, 25, 27, 29 trovano copertura gli stanziamenti già iscritti nei pertinenti capitoli: ma si comportassero così con noi gli uffici finanziari quando presentiamo, noi, i progetti di legge! Evidentemente qui ci sono due metri e due misure, prendiamo atto, ma prendiamo atto di uno stravolgimento di questo strumento! Fra l'altro non è cosa da poco, perché se è vero che qui si riferisce a quel discorso delle corali, articolo 25, su altri abbiamo degli importanti eventi molto più significativi dal punto di vista economico, ma fosse anche un euro, abbiamo stravolto il significato dell'"Omnibus" senza dirlo. Questa è una "finanziaria 2", sotto mentite spoglie! Qui la situazione diventa grave, perché da un lato il Governo regionale si rifiuta di fare il "PREFIN", che consiste nel fare una discussione ampia sugli obiettivi che può avere la finanziaria...
(interruzione dell'Assessore Marguerettaz, fuori microfono)
... il Governo regionale si rifiuta di fare il "PREFIN" e, dato che è la prima gallina che ha fatto l'uovo, abbiamo capito chi è il responsabile! Il "PREFIN" non è stato fatto e non verrà fatto, allora si arriva alla prima finanziaria, quella di dicembre, senza avere una discussione seria degli obiettivi; in più, ci mettiamo una seconda finanziaria abilmente camuffata da "omnibus": questo non è un modo di comportarsi!
Faccio, fra l'altro, un richiamo al Presidente del Consiglio e al Presidente della Regione: non è un richiamo né formale, né accusatorio, ma è una presa di responsabilità collettiva che dobbiamo prendere. Voglio ricordare che la norma della Regione dal punto di vista della contabilità dice che il termine ultimo per la Giunta di presentare il bilancio al Consiglio è il 31 ottobre; allora, dato che lo scorso anno non è successo e negli anni precedenti nemmeno, sarebbe opportuno che da quest'anno il 31 ottobre sia depositato al Consiglio. Non so che giorno sia il 31 ottobre e spero che non sia di sabato o di domenica, lo possiamo appurare subito... il 31 ottobre è un mercoledì, quindi non ci sono problemi, sicuramente in settimana si potrà fare, ma da questo punto di vista partono tutta una serie di altre osservazioni. Ad esempio, non so se avete notato che, contrariamente alle dichiarazioni politiche di dare più spazio al Consiglio regionale, in queste "omnibus" la parole d'ordine è: "spostiamo le competenze dal Consiglio alla Giunta", in alcuni casi in modo palese, perché cancelliamo le parole "Consiglio regionale" e sostituiamo con le parole "Giunta regionale". È legittimo, ma è evidente che sono quei tentativi molto abilmente camuffati per spodestare il Consiglio regionale. Poi ci si va a chiedere come mai il Consiglio regionale è stato spodestato; risposta: "mah... forse... perché... casualità...". No, è una politica precisa, volontaria, premeditata di snaturare il Consiglio regionale, cioè togliergli il potere di determinare la politica di questa Amministrazione.
Non solo c'è una politica di spogliazione dei poteri del Consiglio, ma anche dei Comuni. L'articolo 22, quello dell'intesa, così come è stato predisposto e malgrado gli interventi del CPEL che sono un "brodino caldo", è un'espropriazione nei confronti degli enti locali dei loro poteri, nel senso che l'Esecutivo regionale vuole a tutti i costi poter fare sul territorio regionale quello che gli pare "in barba" ai Comuni, perché è evidente che secondo il meccanismo dell'intesa, tenuto conto della sproporzione politica, economica, finanziaria che esiste fra Amministrazione regionale e Comuni, ci sarà un tavolo in cui c'è uno che comanda e l'altro che obbedisce, perché casualmente non sono i Comuni che incassano il 95% dell'IRPEF direttamente dai cittadini e tutto sommato potrebbero anche avere un potere contrattuale, ma no, sono quelli che devono passare dalle "forche caudine" del comitato che decide la redistribuzione dei soldi, che è in mano all'Esecutivo regionale e quel comitato, fra l'altro, non ha obbedito alle mozioni che sono state fatte in Consiglio di andare a rivedere i meccanismi, ma ha riprodotto esattamente quelli dello scorso anno, che sono i meccanismi più assurdi: l'altezza, la larghezza..., mentre non c'è alcun meccanismo che riguardi le entrate fiscali di quel Comune.
Tornando "a bomba", i Comuni, con il meccanismo dell'intesa, sono perfettamente spogliati e c'è una situazione di ricatto politico e finanziario, ma anche di ricatto urbanistico, cioè attraverso questo sistema e con la genericità delle dichiarazioni iniziali, l'articolo 22 inizia dicendo: "opere dichiarate di interesse regionale"... chi lo dichiara? Perché lo si dichiara? Davvero c'è un ente terzo che garantisce oppure può essere interesse regionale anche il marciapiede di Gressan piuttosto che il semaforo di Brusson... chi lo decide questo? Ma comunque questo va in deroga ai piani regolatori, quindi attraverso questo meccanismo o il Comune dice "sì" o il Comune dice anche "no", chi se ne frega, andiamo avanti per i fatti nostri! Ma le persone si trovano davanti, per il meccanismo della legge elettorale che garantisce al partito di maggioranza di determinare almeno 50 dei 74 Sindaci della Valle d'Aosta, a un sistema che si autoalimenta, quindi oggi faccio un favore a te, tu domani fai un favore a me e da qui si costruisce.
Ci sono dei dati molto preoccupanti su questo tipo di finanziaria, ma ci sono anche delle "chicche": ad esempio, esiste un articolo che si riferisce a una legge già approvata e che ripete esattamente il testo, l'articolo 21. È una legge che abbiamo approvato un paio di mesi fa, si ricorda l'Assessore Cerise, era stato così gentile di introdurre delle modifiche a una legge che aveva presentato il sottoscritto, e ha lasciato il testo nell'"Omnibus" per cui abbiamo "repetita iuvant". Credo sia positivo che si ribadisca la volontà di cambiare quei meccanismi che non funzionavano più per quanto riguarda il dare il contributo per l'acquisto della prima casa, mi sembra importante che sia già partito quel meccanismo, perché era stato fatto mesi fa, però è evidente che siamo arrivati al fatto che se non ci mettiamo la paternità della Giunta non si può muovere nulla.
Termino questo primo intervento ricordando comunque che dal lavoro di commissione alcune cose positive sono emerse: in particolare, credo che siano emerse alcune volontà tipo quella di sburocratizzare determinate procedure, specialmente per quanto riguarda il settore degli invalidi, un settore che non so per quale motivo è particolarmente arrugginito negli ingranaggi. Ci sono delle complessità, delle difficoltà di fare commissioni, di espletare tutte le procedure per quanto riguarda richieste che comportano grossi e lunghi tempi prima dell'erogazione di assistenza al personale di provvidenze economiche o altre cose del genere. Proprio per andare incontro a questa volontà di smaltimento, mi sembra che in commissione sia emersa da uno scambio positivo in questo caso di informazioni, di valutazioni da parte della collega Fontana e dell'Assessore competente, la volontà di andare a fare una modifica delle procedure per quanto riguarda il processo di domanda per quanto riguarda le provvidenze per gli invalidi, nel senso di mettere in piedi un meccanismo che sia come quello che è praticato in tutta Italia dall'INPS e che non comporti un andare e venire di richieste di documenti dall'Amministrazione, ma sia un "unicum" in cui, attraverso anche l'autocertificazione, l'invalido possa richiedere queste provvidenze.
Credo che questo sia il modo di lavorare: se l'"Omnibus" deve avere un significato, non è di intervenire su questioni finanziarie, altrimenti diventa una "finanziaria 2", allora lo si dica e lo si faccia, e magari ci si faccia un secondo "PREFIN", prima! Se però è limitata ad intervenire sulle procedure dell'Amministrazione regionale o su altre questioni che non comportino componenti finanziarie, credo che questa sia una cosa molto utile. A questo riguardo mi permetto di fare una proposta: si dovrebbe pensare a delle "omnibus" dal punto di vista tecnico-procedurale, limitate esclusivamente a questo tipo di elementi non comportanti questioni finanziarie, suddivise per Assessorato, in modo che siano discusse in un'unica commissione e ci sia la possibilità per i commissari di potersi dedicare interamente al progetto e averne una visione complessiva, altrimenti si rientra nel problema che dicevo all'inizio, cioè di avere una visione settoriale e poi di non riuscire a inquadrare bene queste cose, con il rischio di fare dei provvedimenti di legge che non si integrano perfettamente con quello che si poteva prima.
Ho l'impressione che si debbano prevedere 4 "omnibus", almeno una per competenza di ciascuna commissione, quindi più o meno corrispondenti agli Assessorati, e all'interno delle commissioni di poter concludere questo tipo di ragionamento: questo potrebbe rendere i lavori del Consiglio più efficaci e il nostro prodotto finale, che è la legislazione, un prodotto di qualità. Chiudo ricordando che, per quanto riguarda la parte finanziaria, non ho trovato nella documentazione la certificazione del dirigente competente; non so se non mi è stata allegata o se non c'è, però chiederei, prima di esprimermi, di averne copia.
Presidente - La parola al Consigliere Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Questo lungo tempo mi dà, oltre all'occasione di entrare nel merito delle procedure adottate per la predisposizione dell'"Omnibus", anche per spiegare meglio con più calma ciò che avevo inteso riferire al Consiglio circa la presunta scorrettezza. Non mi riferivo sicuramente al Presidente della III Commissione, ma "presunta scorrettezza"; infatti ho detto: di non so chi.
Vorrei far riflettere sulla tempistica. Esistono 3 date che sono importanti. La prima, 11 gennaio 2007, la data di trasmissione del disegno di legge regionale al CPEL; la seconda, 22 febbraio 2007, data riportata su una lettera nella quale il Presidente del CPEL ci dice: "In riferimento alla vostra nota dell'11 gennaio, si informa che il Consiglio, considerata la complessità del disegno di legge, non è nella condizione di esprimere il proprio parere nei termini previsti dalla legge regionale n. 54, articolo 65, 4° comma". L'articolo 65, 4° comma dice che i pareri del CPEL sono espressi entro 30 giorni dalla richiesta, fatti salvi eventuali diversi termini stabiliti dalle leggi regionali. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato, è facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
In III Commissione non è stato recapitato alcun parere; noi lo avevamo richiesto, ma cosa ne pensano - dato che l'intesa riguarda gli enti locali -, cosa ne pensano gli enti locali? Questo potrebbe essere definito "piagnisteo" dei colleghi Consiglieri regionali e Assessori che dicono che il parere non c'è. Attenzione, l'ultima data di riunione della commissione è il 21 febbraio, per cui si è lavorato da gennaio a febbraio e la commissione il 21 febbraio esprime parere. Prima del 21 febbraio, chissà come mai, sull'articolo 22 che modifica l'articolo 29, l'Assessore Cerise presenta degli emendamenti a suo nome. E qui, come quando si copiavano i compiti in classe, con due versioni di latino una uguale identica all'altra e il professore ci chiedeva: "Avete copiato?... Chi, noi? No!!!", anche qui, gli emendamenti che l'Assessore Cerise presenta in commissione il 21 febbraio, in data antecedente alla lettera del 22 febbraio in cui si dice che il CPEL non può esprimere il parere, sono identici a quelli che il CPEL ci presenta il 20 marzo! Cosa vuol dire questo? Vuol dire che esistono due canali: il canale delle commissioni che lavorano a cui si racconta che non ci sono pareri, che il CPEL è sempre in ritardo, e un canale di lavoro, è un tavolo di lavoro ufficioso, in cui vi sono tutti gli accordi immaginabili di questo mondo, ma noi non ne siamo a conoscenza; quindi ci hanno fatto lavorare come la famosa "bestia da soma che gira il mulino", non rendendoci conto che il sacco era stato confezionato, chiuso con l'ago e già consegnato sul mercato. Ma è questo il metodo? È questo il rispetto per il lavoro dei Consiglieri? Sono basito di fronte a queste date, perché nei Consigli comunali sicuramente non avremo il portatile, sicuramente non avremo questi uffici molto prestigiosi, dove stiamo benissimo, ma almeno nelle sale dei Consigli comunali, anche se ogni tanto si perde tempo, almeno esiste o esisteva - per mia esperienza - una correttezza di fondo, e tutta la documentazione veniva messa a disposizione di tutti i Consiglieri senza che dovessero ricorrere al famoso "116" per avere i documenti! Allora ditecelo subito in commissione, mettiamo tutte le carte in tavola, così potremo lavorare, altrimenti è una presa in giro e una perdita di tempo! Mi potrei anche evitare le arrabbiature vedendo subito le date che non corrispondono a ciò che si era detto in commissione, non c'è corrispondenza!
Io sposo completamente ciò che ha appena dichiarato la collega Squarzino, perché esiste - quando si fanno le leggi regionali - una certa "ratio", cioè esiste il disegno nella testa del legislatore. Pensare di modificare "a spizzichi e bocconi" una legge regionale che potrebbe essere definita come una legge quadro, che ha un suo disegno generale, pensare di spezzarla in argomenti, non solo senza riferirsi ai titoli o alle parti, ma arrivando direttamente ai singoli articoli e peggio ancora ai singoli commi senza un disegno generale, vuol dire che alla fine non ci rendiamo conto di ciò che diventa il testo nella legislazione regionale, quali sono gli obiettivi, perché ogni tanto mi sembra che queste omnibus abbiano dietro ad ogni articolo emendato, abrogato, cambiato, non un disegno complessivo ma un tentativo di cambiare una certa situazione contingente. Ad esempio lo strumento dell'intesa, la prima cosa che ho pensato è stata: ma quali sono queste opere particolari all'interno della Regione ancora in fase di attuazione e progettazione, che giustificano questo articolo? Ecco perché personalmente credo che l'"Omnibus" senza il disegno del "PREFIN" sia un'operazione che debba essere ripensata.
Presidente - Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.
La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Intanto un piccolo sospetto, quello che nei lavori di oggi ci sia qualcuno che vuole mettere dell'acqua nel brodo per allungare i tempi, per non fare le mozioni, e... "chiamale, se vuoi, le emozioni...", come diceva qualcuno, nel senso che la mia impressione è che, visto che c'è qualcuno che è convinto che qui sopra penda una "spada di Damocle" appesa a un crine di cavallo, e ritenga di rinviare questa cosa per poi poter suonare il tam-tam specie in sala stampa, dicendo: "state tranquilli, ragazzi, io so questo Governo cadrà di nuovo ad aprile, si farà un governo di larghe intese, o deliri di questo genere...". Lo trovo un esercizio di stile abbastanza inutile e trovo che chi fa dell'iperventilazione deve fare attenzione, perché rischia di fare la fine della rana che, a furia di gonfiarsi, poi scoppia! Naturalmente non mi riferisco ad alcun Consigliere regionale, quindi nessuno deve ritenersi offeso.
Dal punto di vista dell'"Omnibus" due aspetti ritengo essere particolarmente utili. Il primo, credo che, detto da esperti in legislazione, quindi non detto dal sottoscritto, queste "omnibus" che presentiamo ormai a cadenza con due proposte ogni anno, sono considerate un esempio di manutenzione della legislazione. Fra l'altro mi dispiace dirlo, Consigliere Venturella, lei non sarà d'accordo, ma devo dirle che, visto che su queste "omnibus" non lavorano degli apprendisti stregoni, ma lavorano fior di professionisti della nostra Amministrazione, quelli che ci lavorano ritengono che piuttosto che presentare decine di leggine, questo è uno strumento efficace, che consente di trattare degli argomenti che, per un accordo generale, sono non di particolare sostanza. Naturalmente non ci sono trucchi, non è che l'Assessore Cerise nascosto tipo talpa o talpone ascolti la loro verbalizzazione. La verità qual è? È che esistendo un va e vieni di notizie, dopo la presentazione di questa intesa abbiamo saputo che esistevano delle preoccupazioni da parte degli enti locali. Non spetta a noi dire se il meccanismo attuale dei pareri sia quello giusto, segnalo che il parere è arrivato ieri ed era un parere dato sul vecchio testo. Nel frattempo, quei medesimi emendamenti sull'articolo e sull'intesa erano stati già accolti in commissione, dimostrazione che c'è qualcosa nel meccanismo che non funziona, ma noi, come Governo regionale, in tempi non sospetti lo abbiamo detto che ritenevamo che si dovesse trovare un meccanismo diverso di funzionalità con gli enti locali. Nessuno scandalo quindi, anzi, merito alla commissione che si è fatta portavoce in tempo utile, perché quando è arrivato il parere del "CELVA" non eravamo più in tempo utile, ma anche di questo abbiamo già discusso, cioè del fatto che spesso i pareri del "CELVA" arrivano tardivamente.
La seconda questione sollevata correttamente dall'ottimo relatore Ottoz - e in maniera ingenua invece dal gruppo "Arcobaleno" - è la questione "governo buono si fa gli "omnibus" che vuole"", "Consiglio poverino perché non può infilare gli emendamenti". Vorrei ricordare che il 5bis dell'articolo 66 è stato presentato dalla Giunta per il regolamento dal collega Frassy, per evitare che il Governo potesse presentare nelle "omnibus" degli elementi ultronei che non avessero ragione d'essere, quindi la dizione del 5bis che dice: "nel caso di progetti di legge di manutenzione del sistema normativo regionale, ossia che intervengano su più disposizioni normative fra loro non correlate, possono essere presentati emendamenti limitatamente alle disposizioni oggetti di modificazione nel testo del progetto di legge in esame, fatte salve le modificazioni e il coordinamento del testo conseguenti". Non è il Governo che lo ha voluto, è il Consiglio. Anzi, dovessi dire la verità, secondo me andrebbe allargato, cioè la possibilità da parte dei Consiglieri di presentare emendamenti... nel caso suo ricordo il celebre emendamento a favore della dott.ssa Vacchina, e io sono d'accordo che si debbano trovare delle formule più "souples", che si possa modificare questa norma regolamentare evitando l'assalto alla diligenza, cioè che l'"Omnibus" entri con 30 articoli e ne esca con 150; si tratta di trovare una mediazione. Tengo però a ribadire che questa di restringere molto è stata una volontà espressa da una votazione della Giunta per il regolamento, quindi come Governo siamo ben lieti se si trovano delle formule ragionevoli di una qualche apertura.
Ciò detto, credo che avremo - diversamente dal solito quando gli "omnibus" passavano con grande velocità - occasione di confrontarci sui diversi articoli e lo faremo volentieri, ritenendo che i diversi articoli non fanno altro che migliorare la legislazione vigente.
Si dà atto che, dalle ore 18,03, presiede il Vicepresidente Fiou.
Presidente - Passiamo adesso all'esame dell'articolato.
La parola al Consigliere Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Mi scusi, Presidente Caveri, credo che l'articolo 5bis contenga già la risposta sia alla nostra sollecitazione che alla sua di oggi, perché in commissione mi era stato detto che non potevo presentare emendamenti per un'interpretazione che ritengo molto restrittiva da parte della Presidenza del Consiglio. All'articolo 5bis è scritto che possono essere presentati emendamenti limitatamente alle disposizioni, e per la Presidenza del Consiglio per disposizioni si intende "articoli"; ma se per disposizioni si intende la "disposizione normativa", ad esempio, l'articolo 1 tratta di disposizioni in materia di sostituzione di personale regionale, legge n. tal dei tali, cioè vuol dire che se intendo per disposizione la legge regionale, posso presentare emendamenti sulla legge regionale; invece mi hanno detto in commissione che non posso farlo, devo solo presentare emendamenti che si riferiscono agli articoli. Secondo me...
Presidente - ... al disposto normativo relativo, cioè quello toccato dall'"Omnibus", non tutta la "45"...
Venturella (Arc-VA) - ... infatti... allora quando si parla di legge regionale sul volo alpino, il titolo è "Disposizioni in materia di volo alpino". Se intendo per disposizione la legge regionale, posso presentare secondo... certo è un'interpretazione non restrittiva, posso presentare emendamenti sulla disposizione legge regionale n. tal dei tali; però questa è un'interpretazione restrittiva che devo solo presentare sull'articolo in questione, intendendo per disposizione il singolo articolo. Secondo me questa è un'interpretazione restrittiva, perché potrei intendere per disposizione la serie di disposizioni, cioè non la singola norma, ma l'insieme delle norme che fanno capo ad una legge regionale.
Si dà atto che, dalle ore 18,10, riassume la presidenza il Presidente Perron.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri sull'articolo 1.
Sandri (GV-DS-PSE) - Solo per una rapidissima informativa. Non riesco a capire, ma forse non c'entra con l'articolo, la modalità con cui si sostituisce il personale assegnato alle segreterie dei componenti della Giunta, cioè se il meccanismo che viene poi utilizzato per la sostituzione sia quello ordinario (concorso o altre cose del genere) o se sia lo stesso meccanismo fiduciario per quanto riguarda la designazione delle segreterie dei componenti della Giunta.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Ovviamente no, ovviamente non c'è un sostituzione di quel personale con i medesimi meccanismi dei segretari; viene sostituito quel personale con i meccanismi ordinari.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 5 (Bortot, Fiou, Sandri, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 6 (Bortot, Fiou, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri sull'articolo 3.
Sandri (GV-DS-PSE) - Anche qui una rapidissima informativa. Non conoscevo l'esistenza della mensa universitaria, vorrei sapere dov'è localizzata e qual è l'accessibilità per gli universitari e per i docenti.
Presidente - La parola al Presidente della Regione, Caveri.
Caveri (UV) - Hanno i buoni, quindi vanno a mangiare nei ristoranti e nelle mense convenzionate; non c'è, per adesso, una mensa universitaria, hanno i buoni come i dipendenti regionali.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri, per dichiarazione di voto.
Sandri (GV-DS-PSE) - Mi asterrò anche su questo articolo, ma volevo richiamare l'attenzione sul fatto che l'università, malgrado abbia fatto un leggerissimo miglioramento per quanto riguarda la disposizione, proprio su questi servizi tipo la mensa universitaria ha grossi deficit, perché questi buoni non sono facilmente esigibili a Saint-Christophe, dove è stata posizionata la succursale e altre cose del genere. Credo che da questo punto di vista sia opportuno mettere in questa "Omnibus" tale possibilità di tipo di accesso ai servizi, però sarebbe più utile fare degli interventi più sostanziali. Sotto questo aspetto la logistica dell'università è gravemente carente e non è un problema di finanziamento, è un problema di capacità organizzativa.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 5 (Ferraris, Fiou, Frassy, Sandri, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola alla Consigliera Squarzino Secondina sull'articolo 5.
Squarzino (Arc-VA) - Prendo atto che questo è un emendamento che avevamo presentato in sede di finanziaria e che il Presidente diceva che non poteva inserire, che lo avrebbe poi inserito nell'"Omnibus"; prendo atto che un impegno è stato rispettato.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Ferraris, Fiou, Sandri)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri sull'articolo 8.
Sandri (GV-DS-PSE) - Questo è uno di quegli articoli che hanno, a mio avviso, una notevole importanza dal punto di vista finanziario; non ho ancora ricevuto il parere delle Finanze, e volevo capire da parte dell'Assessore questa indicazione del 75% del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro quanto significa in termini finanziari per la Regione, e grosso modo per quale importo, per avere un'idea dell'impatto sul bilancio regionale, e a quale capitolo si riferisca, visto che non è citato nell'articolo 38.
Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Vede, Sandri, la norma dice che il livello massimo potrà andare fino al 75%, quindi non è che con questa norma noi diamo il 75%; diciamo fino a un massimo, quindi è elevata la possibilità per andare e nell'ambito dei capitoli di bilancio e degli stanziamenti di bilancio si definiranno i contributi che vengono dati. Questo di per sé non costituisce un impegno, ma è solo una ridefinizione di una soglia; non ci sono conseguenze in virtù di questo sul bilancio.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri, per dichiarazione di voto.
Sandri (GV-DS-PSE) - Per capire se votare o meno questo articolo, sarebbe interessante capire questi fondi a cui fa riferimento quali siano, perché non è specificato.
Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - I capitoli - adesso non ho sottomano il bilancio - sono quelli che vengono utilizzati per dare il contributo ai consorzi di garanzia fidi sia degli artigiani, sia degli industriali, sia dei commercianti, quindi quando ai sensi della legge n. 75 prepariamo il bilancio, mettiamo i capitoli, e sono già presenti: nell'ambito delle deliberazioni della Giunta troverà a fine anno il momento in cui ci sono gli impegni e lì troverà agevolmente i capitoli di bilancio senza bisogno di leggersi tutto il bilancio. Non me lo ricordo a mente, ma non credo che sia...
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 4 (Bortot, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi sull'articolo 9.
Tibaldi (CdL) - Alcune domande dobbiamo farle, io come membro della IV Commissione non ho avuto modo di esaminarlo, quindi colgo l'occasione per chiedere alcune informazioni.
È notizia recente, ormai consolidata, da lei confermata anche in risposta ad alcune recenti interpellanze, che dal 16 aprile in Valle d'Aosta "RAI 2" e "RETE 4" saranno "switchiate", di conseguenza saranno ricevibili dalla maggior parte dell'utenza attraverso l'utilizzo dei "decoder". Qui si va a modificare la legge n. 25/2005, una legge che è stata impugnata dall'allora "Governo Berlusconi", la Corte costituzionale ha dichiarato una parziale illegittimità di alcuni articoli e l'intervento che si fa attraverso questa "Omnibus" sull'articolo 9 riguarda una proroga fino al 30 settembre del regime autorizzativo semplificato per l'attività di sperimentazione della televisione digitale terrestre della rete unitaria della pubblica Amministrazione regionale (in acronimo "RUPAR").
Vorremmo capire come si conciliano questi due momenti: entriamo nella parentesi digitale con 2 "network" importanti dal 16 aprile e qui c'è una proroga di questo regime autorizzativo semplificato nell'ambito della legge che citavo fino al 30 settembre. Qual è la "ratio" di questa decisione, anche alla luce di questi nuovi tempi che sono stati concordati con il Ministro Gentiloni, anche per l'avvio in via sperimentale nella nostra Regione del digitale.
Presidente - La parola all'Assessore al bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali, Marguerettaz.
Marguerettaz (UV) - Collega Tibaldi, in questo articolo si proroga la data del 31 dicembre al 30 settembre 2008 per una procedura semplificata utile ad aggiornare i siti. Questo ragionamento non è in contraddizione con l'attività di sperimentazione che lei ha citato, ovvero l'accensione solo in digitale di 2 reti, perché questa attività viene fatta solo sulla città di Aosta e sui Comuni limitrofi che hanno già gli apparati adeguati. Al contrario, questa data del 30 settembre 2008 è in sintonia con gli obiettivi che sono stati sottoscritti nel protocollo del giugno 2006 che introduce la transizione definitiva su tutta la Regione al 2008.
È chiaro che tutta una serie di impianti, oggi, non sono strutturati, perché quell'attività sperimentale che lei ha indicato non è su tutta la Regione, quindi quello che oggi è adeguato è una realtà importante, ma parziale della Valle d'Aosta, tutta una serie di impianti dovranno essere adeguati per procedere alla transizione definitiva, e la transizione definitiva il protocollo la stabilisce alla data che abbiamo all'articolo 9; quindi le due cose possono e devono coesistere.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 21
Astenuti: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 5 (Bortot, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Frassy, Sandri, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi sull'articolo 11.
Tibaldi (CdL) - Siamo freschi di approvazione di una nuova legge in materia di agriturismo, tanto che la legge di cui si parla è la n. 29/2006 che è entrata in vigore alla fine dello scorso anno o ai primi di quest'anno. Una legge che è stata elaborata a lungo, una legge che è utile per rivitalizzare e valorizzare un settore importante che costituisce un'offerta composita fra agricoltura e turismo, si rivolge a una nicchia di turisti che è in numero crescente per quanto riguarda la nostra Regione. Non appena completata la proposta normativa, sembra che ci intoppiamo sulla durata dei vincoli di destinazione che gravano sui beni oggetto di mutuo e andiamo ad abrogare il comma di un articolo. Se l'Assessore potesse spiegarci questa decisione, anche perché in sede di discussione venne sottolineata l'importanza di questa norma, che oggi viene abrogata... come mai?
Presidente - La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Isabellon.
Isabellon (UV) - Spiace modificare una legge appena approvata, nel senso che è sfuggito questo passaggio della non uniformità, rispetto a quella che era la vecchia legge sull'agriturismo, per quel che riguarda la durata del vincolo di destinazione per la parte mutuo. In sede di predisposizione della legge si era, da un lato, recepita anche l'indicazione proveniente dal CPEL, che consigliava di aumentare questo vincolo di destinazione, che prima era a 15 anni ed è stato portato a 20, sebbene la loro richiesta fosse a 25; il tutto è ribadito anche nel parere che è stato dato in questa occasione dallo stesso organismo. Nel fare questa modifica era sfuggito l'adeguamento per quel che riguarda la parte a mutuo, quindi rimaneva un'incongruenza, perché la parte a mutuo avrebbe avuto, non modificando questo passaggio, una durata di vincolo di 15 anni come in precedenza, mentre era stato portato a 20 per quel che riguarda gli investimenti strutturali. Si tratta di una sola correzione che è sfuggita in tutti i passaggi che ci sono stati, compreso il passaggio che c'è stato in commissione; quindi non è uno stravolgimento o un cambiamento della sostanza della legge, ma è solo un adeguamento di questa durata che va a stabilire la durata ventennale del vincolo di destinazione per i beni immobili, sia per la parte investimento che per la parte a mutuo, mentre permane la durata decennale per i beni immobili....
(interruzione del Consigliere Tibaldi, fuori microfono)
... no, quelli dall'applicazione della legge in avanti...
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 6 (Bortot, Ferraris, Fiou, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 21
Astenuti: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14:
Consiglieri presenti: 27
Votanti e favorevoli: 19
Astenuti: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi sull'articolo 15.
Tibaldi (CdL) - Una domanda: si parla di cooperative sociali, si dice che esse possono chiedere l'iscrizione all'albo se hanno la sede legale in Valle d'Aosta e operano prevalentemente nel territorio della Regione. Ci piacerebbe sapere come l'Assessorato competente valuta la prevalente operatività di una cooperativa sociale nel territorio della Regione, secondo quali criteri riesce a stabilire se una cooperativa sociale è operante nel territorio regionale o in maniera prevalente nel territorio regionale o altrove. Visto che questa iscrizione all'albo è determinante per l'accesso a contributi e benefici di diverso tipo, vorremmo capire quali criteri di valutazione adotta l'Assessorato in materia.
Presidente - La parola all'Assessore alle attività produttive e politiche del lavoro, La Torre.
La Torre (FA) - Questa domanda non era emersa in commissione, non ho mai approfondito, sono gli uffici che attraverso una valutazione oggettiva in merito anche alla componente del lavoro che viene svolto, fanno questo controllo. Non arrivo nel dettaglio fino a controllare anche... andrò ad accertarlo, le do una risposta onesta.
Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Ci dispiace che non ci sia una risposta da parte dell'Assessore, non possiamo che constatare un'impreparazione su tale argomento, di conseguenza confermiamo l'astensione.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 16 vi è l'emendamento del collega La Torre, che recita:
Emendamento
Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 15/2000, come sostituito dall'articolo 16, comma 2, del d.l. 149, le parole "e nazionale, anche" sono sostituite dalle parole ", nazionale e locale,".
La parola all'Assessore alle attività produttive e politiche del lavoro, La Torre.
La Torre (FA) - È letterale, questa discussione era emersa in commissione dove sembrava più opportuno "nazionale" e aggiungere "anche", quindi siamo noi che in commissione abbiamo modificato, era già "locale", in realtà "locale" ha un significato che è quello letterale, quindi abbiamo riportato l'articolo alla sua originalità.
Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Non riesco a capire dove interviene la modifica, perché al comma 3 il termine "locale" compare nella settima riga, il termine "nazionale" nella riga ottava, qui si a va modificare "e nazionale" e si sostituisce con le parole "nazionale e locale". Si può dare una rilettura complessiva dell'articolo come verrebbe emendato? Ricordo che su questo comma ci siamo soffermati in IV Commissione non poco, perché erano emersi alcuni problemi interpretativi che rischiano di mettere in conflitto di competenza i Comuni con la Regione.
Lei ci ha proposto un emendamento che è sintetico, ma non immediatamente comprensibile, quindi se ce ne dà rilettura...
Presidente - La parola all'Assessore alle attività produttive e politiche del lavoro, La Torre.
La Torre (FA) - Le sanzioni sono irrogate dal Sindaco per le manifestazioni a carattere locale e dal dirigente della struttura per le manifestazioni a carattere regionale, nazionale e locale, se organizzate dai Comuni... Appunto, avevamo messo "anche", questo termine creava una contraddizione perché non permetteva una conseguenza logica di chi doveva emettere le sanzioni, quindi fa riferimento anche al discorso locale.
Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Memore delle discussioni che abbiamo fatto in commissione sull'argomento e delle difficoltà interpretative che sono sorte, non riusciamo a comprendere la portata innovativa e migliorativa dell'emendamento, anche perché c'erano dei termini che avevamo proposto che sembravano accolti, mentre con la presentazione di questo emendamento scopriamo che l'Assessore ha preferito percorrere una strada diversa.
Voteremo contro questo articolo.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento del collega La Torre:
Consiglieri presenti: 30
Votanti: 24
Favorevoli: 22
Contrari: 2
Astenuti: 6 (Bortot, Ferraris, Fiou, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy.
Frassy (CdL) - Solo per notare come la modifica che viene fatta su questo articolo è fatta a contrario rispetto a quanto la logica ci avrebbe suggerito, perché voi dite: "innalziamo a 60 giorni la comunicazione preventiva per uniformarla al comma 4 dell'articolo 4bis della legge n. 15/2000", che dice che la manifestazione può essere effettuata decorsi 60 giorni dal ricevimento di quella comunicazione. Si diceva che quella comunicazione doveva essere fatta almeno 30 giorni prima e, in effetti, la legge come scritta non era coerente con sé stessa.
Visto che qui trattiamo di quelle manifestazioni fieristiche aventi una valenza locale e che dovrebbero essere quelle che creano meno problemi dal punto di vista della logistica, sarebbe stato auspicabile che si fosse modificato il comma 4, che si uniformasse cioè al termine più breve il termine più lungo, non viceversa. Invece, qui, anziché andare incontro all'esigenza dell'operatore, siamo andati incontro ad un'esigenza burocratica, di avere dei termini più lunghi. Vorrei capire se non era possibile operare all'inverso: avremmo comunque uniformato e superato la contraddizione della norma, ma a vantaggio del fare e non della burocrazia!
Presidente - La parola all'Assessore alle attività produttive e politiche del lavoro, La Torre.
La Torre (FA) - Il punto fondamentale era semplificare uniformando le nostre disposizioni con quelle dei Comuni, quindi si è ritenuto di semplificare dando una linearità delle tempistiche fra Regione e Comuni: questo è il senso.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo così emendato:
Articolo 16
(Disposizioni in materia di manifestazioni fieristiche. Modificazioni alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15)
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6), le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
2. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 15/2000 è sostituito dal seguente:
"3. L'accertamento delle infrazioni compete al Comune nel cui territorio si svolge la manifestazione fieristica e alla Struttura quando si tratti di manifestazioni organizzate dai Comuni. Le sanzioni sono irrogate dal Sindaco per le manifestazioni a carattere locale e dal dirigente della Struttura per le manifestazioni a carattere regionale, nazionale e locale, se organizzate dai Comuni, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 15/2000, come sostituito dal comma 2, è inserito il seguente:
"3bis. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 sono introitati nel bilancio del Comune per le sanzioni irrogate dal Sindaco, e al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per le sanzioni irrogate dal dirigente della Struttura.".
Consiglieri presenti: 32
Votanti: 26
Favorevoli: 24
Contrari: 2
Astenuti: 6 (Bortot, Ferraris, Fiou, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 17:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri sull'articolo 18.
Sandri (GV-DS-PSE) - Questo è un articolo che modifica grandemente la strategia in materia di sovvenzioni per quanto riguarda le imprese industriali e artigiane, perché eleva a 15.000 euro il limite minimo per gli interventi. Si ha l'impressione che questo tipo di ragionamento comporti che le società saranno obbligate a comprare cose più care, ad esempio al posto di comprarsi una macchinetta della "FIAT Panda Furgonetta" che costa 10-12.000 euro, andranno a comprarsi quella da 15.000 per poter rientrare nel finanziamento. Credo che questo possa comportare un aumento dell'impegno delle imprese e, più che essere un aiuto alle imprese, è un aiuto all'indebitamento delle imprese.
Credo che mantenere il limite dei 5.000 euro come era precedentemente non possa essere del tutto sbagliato, perché la logica di aiutare solo interventi di spessore dovrebbe aver senso se ponessimo il limite dei 100-200-300.000, ma visto che stiamo parlando di piccole imprese, che rischiano di essere strozzate o non poter più adire a questo tipo di sovvenzioni, o si fa un discorso di tipo strategico e allora vorremmo sapere dall'Assessore se ha dei dati in merito ai risultati fino ad oggi, o se non è un modo per dividere i piccolissimi dai piccoli a detrimento dei primi.
Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - È una norma importante per la sua gravità, questa. Nell'ambito dell'"Omnibus" pensiamo che sia una delle norme peggiori che siano state inserite.
Assessore La Torre, lei si è distinto, dal momento in cui si è insediato su quella poltrona, per una certa idiosincrasia nei confronti dei piccoli imprenditori, in particolare gli artigiani. Non possiamo accettare prima una deliberazione del giugno 2006, con cui lei ha limitato notevolmente le possibilità di accesso di questa categoria ai benefici previsti dalla legge n. 6/2003, implementando, per contro, l'accesso dell'industria ai benefici previsti dalla stessa legge... allora la sua politica, avallata da questa Giunta, è stata quella di togliere ai piccoli per dare ai più grandi!
In secondo luogo, questa sua filosofia da noi assolutamente non condivisa, si è riproposta con la presentazione dell'"Omnibus" quando lei ha elevato questo limite di spesa a cui le piccole imprese devono fare assolutamente riferimento se vogliono accedere ai benefici della legge n. 6. Lei sa bene che la composizione delle imprese in Valle d'Aosta è in netta prevalenza di microimprese, che quando va bene hanno uno o due dipendenti, sono le imprese che costituiscono l'ossatura della nostra microeconomia e, di conseguenza, hanno sovente la necessità di provvedere ad aggiornamenti e ammodernamenti della loro azienda secondo quell'impostazione legislativa che la legge n. 6/2003 le aveva consentito, nonostante i vincoli imposti dall'UE. Questa norma vincola gli artigiani a progetti più impegnativi; non abbiamo compreso la "ratio" di questa iniziativa in commissione o quantomeno non è riuscito a convincerci con le poche motivazioni che ci ha raccontato in commissione sul perché si continua a colpire in questa direzione; siamo reduci da esempi sollevati dal nostro gruppo, tipo "Valgel" - per non fare nomi -, dove invece l'intervento è più remunerativo, una componente percentuale del 24% nel capitale sociale vede una presenza pubblica; abbiamo visto interventi pubblici che sono stati molto generosi, ma non altrettanto remunerativi nel tempo in termini occupazionali e di produttività. Gli artigiani che vivono delle briciole di questi benefici, si vedono con l'approvazione di questa legge ulteriormente limitati... perché? Non credo che la maggioranza sia così convinta di un'iniziativa normativa di questa portata. Sono piccoli ritocchi che un po' alla volta stanno emarginando quel comparto produttivo che meno ha chiesto e meno ha ottenuto nella nostra Regione, e che forse più ha dato, senza chiedere al pubblico di assumere i propri figli o i propri parenti, ma vivendo di quelle piccole attività che permettono una sussistenza dignitosa e che producono una mole di beni di tutto rispetto.
Forse l'Assessore avrà l'occasione di replicare, ma in commissione non è stato convincente, la sua politica valutata con un'analisi retrospettiva da un anno a questa parte, non depone a favore di questa categoria. Noi, se non abbiamo delle motivazioni più che convincenti, voteremo in maniera "convintamente" contraria.
Presidente - La parola all'Assessore alle attività produttive e politiche del lavoro, La Torre.
La Torre (FA) - Premesso che questo argomento lo abbiamo trattato a lungo e premesso che grandi aziende in Valle d'Aosta - a parte la "CAS" e altre due - non ce ne sono, premesso il fatto che io sono un piccolo imprenditore, premesso che bisogna instaurare una cultura d'impresa, lo dicevamo anche quando eravamo nei banchi della maggioranza e dell'opposizione, che non si può pensare ai soliti interventi a pioggia distribuiti a piene mani che non costruiscono né la dignità, né la cultura dell'artigiano e dell'imprenditore, premesso che la legge fa riferimento a disposizioni in materia di interventi per lo sviluppo delle imprese, e "fare sviluppo" vuol dire avere in testa quello che si vuole dalla propria azienda, fare un programma per come si vuole investire e costruire nella propria azienda un percorso poi da far condividere ai figli, oggi un artigiano deve essere in grado di ragionare anche sul percorso che prevede un investimento di 15.000 euro nel corso del tempo, perché non è che deve spendere 15.000 euro di una cosa, può comprare 3-4 cose, per arrivare almeno ad un importo di 15.000 euro, cioè presentare un programmino che preveda un piccolo progetto.
Quello che si sta cercando di fare è costruire una cultura di impresa, non è sufficiente immaginare di cambiare una cosa, non è sostituire il materiale obsoleto, qui si deve ragionare in termini di sviluppo possibile dell'azienda e questi ragionamenti li abbiamo fatti proprio su una base di dati. Quando sono arrivato, ho trovato una raccolta di dati molto approfondita che aveva dimostrato che erano stati spesi negli ultimi 5 anni qualcosa come qualche decina di milioni di euro, che non avevano prodotto all'interno delle categorie in cui erano stati spesi né un aumento qualitativo del lavoro, né un aumento di posti di lavoro, né tantomeno aumento del PIL. Invece il ragionamento è proprio quello di far comprendere, attraverso un percorso di coinvolgimento degli artigiani piccoli, proprio perché guardiamo ai piccoli, che anche loro devono cominciare a ragionare, a mettersi insieme, per fare degli investimenti traguardando un anno per l'altro, non solo per sostituire l'auto obsoleta; occorre pensare al futuro dei propri figli credendo nelle aziende e quindi mettendo insieme quando si fa un piccolo progetto almeno un investimento - di 15.000 euro minimo - che permette di non frammentare troppo la spesa, di non distribuirla a pioggia!
Non dimentichiamo che i capitoli non bastavano mai, i capitoli nascevano e poi dovevano essere costantemente rifinanziati, questo contro ogni norma economica e di bilancio, perché un capitolo in teoria deve partire e arrivare con la sua disponibilità, quindi questo evita di andare a fare, come in altre Regioni, le graduatorie per dare i contributi; noi non vogliamo fare graduatorie, non ci sono figli di serie "A" e figli di serie "B", ma vogliamo che gli artigiani, insieme con noi e le loro associazioni, che sono state consultate e su questa base hanno concordato, comincino a fare dei progetti: ecco perché chiediamo loro di fare almeno investimenti di 15.000 euro.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - Mi sembra che l'Assessore abbia dimostrato in questa fase... mi consenta, in una serie di apprezzamenti per il lavoro che fa... una volta ci permettiamo di avere un atteggiamento critico, nel senso che lei mi sembra stia facendo concorrenza al quasi suo vicino Pastoret, che, come Assessore allo sport, s'intende anche di arrampicata libera... lei si intende di arrampicata libera su specchi!
È evidente che è passando da 5.000 a 15.000 euro che cambia la natura dei piccoli impresari e scoprono di avere... sì, "Paperon dei Paperoni" è partito dal primo "cent" per fare fortuna, ci sono queste leggende metropolitane, ma giustamente ci sono solo sui fumetti! Qui, il problema è che noi abbiamo degli artigiani, dei piccoli imprenditori che fanno onestamente il loro lavoro e che con 5.000 euro potevano accedere serenamente ad una serie di provvidenze, come cambiare la macchina e queste cose qua; dopodiché, se poi lei ha interesse di fare sviluppi e progetti, si fanno delle cose alternative, ma non tagliando i primi, aggiungendo altre provvidenze! Qui la cosa è che, per quanto riguarda i piccoli imprenditori e gli artigiani, c'è una copertina, la si vuole spostare, ma non c'è alcuna voglia di allargarla! Allora lei "batta cassa" con il Presidente e con il Ministro delle finanze... il "minestrone" delle finanze che abbiamo qua e si porti a casa qualcosa per finanziare progetti più grossi, ma senza tagliare le provvidenze ai piccoli artigiani!
Questo è un articolo di cui è già scritta la futura storia, che sarà fonte di interpellanze, interrogazioni e, forse, anche di retromarce!
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 18:
Consiglieri presenti: 31
Votanti: 28
Favorevoli: 23
Contrari: 5
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri sull'articolo 19.
Sandri (GV-DS-PSE) - Sempre ritorno al discorso che facevo prima per quanto riguarda la parte finanziaria, dato che è evidentemente un articolo di rilevanza finanziaria, così come dice l'articolo 38, volevo capire dove si vanno a recuperare le maggiori disponibilità per coprire queste nuove possibilità di concessione di anticipazioni al personale.
Presidente - La parola al Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (CdL) - Anche la nostra è una domanda concernente il recupero, ma in un senso diverso. Qui si parla di anticipazioni che possono essere concesse anche direttamente ai lavoratori, dipendenti di aziende dichiarate fallite a seguito di domanda presentata dal singolo lavoratore nel caso in cui non sia stato possibile attivare la procedura di cui all'articolo 2. Ma queste anticipazioni come si pensa di recuperarle? La Regione mette a disposizione dei soldi... vorremmo sapere - visto che immaginiamo che il recupero sia alquanto aleatorio - come si prevede di recuperare questo denaro pubblico, tramite chi e da chi recupera.
Presidente - La parola all'Assessore alle attività produttive e politiche del lavoro, La Torre.
La Torre (FA) - Credo intanto che questo sia un impegno di civiltà che qualifica la nostra Regione come una Regione all'avanguardia nella tutela dei diritti dei lavoratori, perché in molti casi i diritti dei lavoratori vengono usurpati attraverso meccanismi che, a volte, sfuggono anche alle nostre possibilità di controllo, non vengono riconosciute le anticipazioni o vengono a volte ritardate: qui diamo la possibilità ai lavoratori di essere riconosciuti anche come persone, quindi di poter accedere direttamente senza bisogno di essere mediati qualora non avvenisse da parte dei responsabili rispetto al loro diritto di avere quindi le anticipazioni di trattamento.
Il recupero avviene attraverso i meccanismi di legge e nei confronti degli enti che sono preposti all'erogazione di questi contributi. È chiaro che noi, andando a superare le fasi di difficoltà, anticipiamo, ma poi saranno gli enti preposti dalla legge a cui la Regione farà riferimento per il recupero. Ci assumiamo un onere sollevando il lavoratore dal problema, ma credo che chi è in cassa integrazione già ha un problema molto grosso, quindi noi trasliamo il suo problema sulle nostre spalle e ci faremo noi responsabili nei confronti degli enti di poter recuperare, in questo senso è coperto dal bilancio.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 19:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - La parola al Consigliere Frassy sull'articolo 20.
Frassy (CdL) - Chiedo solo all'Assessore se questo articolo 20 è la conseguenza delle rimostranze che erano state evidenziate dagli operatori di settore all'atto di modificazione nel 2006 della legge sui generi contingentati e se in parte è una tardiva conversione alle richieste degli operatori, o se invece si muove su un piano diverso rispetto a quelle rivendicazioni che avevamo avuto modo di valutare in commissione e poi ancora in aula all'atto di approvazione della legge n. 16.
Presidente - La parola all'Assessore alle attività produttive e politiche del lavoro, La Torre.
La Torre (FA) - È evidente che la legge è ancora in corso di sperimentazione, cioè la legge c'è, ma per chi opera con questa legge, quindi i lavoratori vivono ancora una fase di transizione. È evidente che le modifiche di questo articolo non soddisfano ancora completamente le richieste che emergono nell'applicazione sperimentale per loro della legge. L'articolo risponde quindi a tutte e due le cose, in parte ad un adeguamento su alcuni passaggi che potevano essere richiesti, ma sicuramente non a tutti, e in particolare poi ad alcune esigenze dell'Amministrazione a seguito di alcuni contrasti fra la differenza fra tasse e diritto e altre cose che avevamo avuto modo di specificare, che erano state addirittura contestate dallo Stato, perché "tassa" ha un significato e "diritto" ne ha un altro, quindi era necessario modificare. Sicuramente non è questo articolo che risolve le aspettative richieste dai fabbricatori di alcolici.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 20:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 8 (Bortot, Ferraris, Fiou, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri sull'articolo 21.
Sandri (GV-DS-PSE) - Questo è l'articolo inutile, nel senso che è già attivo, per fortuna! In questo senso volevo chiedere all'Assessore Cerise di illustrarci qual è il punto di applicazione a cui è arrivato questo articolo, perché le procedure sono abbastanza avanti, quindi sarebbe interessante capire come funziona questo articolo.
Per quanto riguarda il problema dell'attribuzione Consiglio regionale-Giunta regionale, questa è l'unica parte innovativa; non va esattamente in quel filone che auspicavamo, ma rimane un dato concordato quindi ci va bene. Sarebbe interessante capire come stanno funzionando le cose sugli altri punti, perché è già stato attivato il provvedimento, per cui non è più fatto a bando, ma a domanda l'attribuzione dei mutui. Vorremmo quindi capire a che punto è l'applicazione di questa legge.
Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.
Cerise (UV) - Credo che questa domanda in parte confermi il sospetto del Presidente, che si voglia tirarla alla lunga, anche perché questo percorso lo avevamo condiviso assieme, non è che abbiamo fatto qualcosa di più o di meno di quanto avevamo convenuto. Se non facciamo questa modifica, quello che abbiamo convenuto non ha gambe, perché la competenza rimane in capo al Consiglio, mentre in questo modo sostituendo il Consiglio con la Giunta, finalmente si ha la possibilità di...
Non può essere ancora attivo, ma anche questo era stato detto, vi avevo spiegato che ci siamo trovati di fronte ad un aumento di domande per cui abbiamo dovuto fare un lavoro supplementare per quanto riguarda la chiusura delle graduatorie relative al bando del 2006, adesso abbiamo le graduatorie sia pure provvisorie e stiamo definendo il montante finanziario per coprire quelle domande; domande che potrebbero essere coperte con i fondi di quest'anno, ma, se così fosse, andremmo a soddisfare un minor numero di domande per il 2007. È probabile che nel 2007 ci siano meno domande, visto che che abbiamo avuto nel 2006 150 domande in più.
Terminato questo lavoro penso che, a breve, gli uffici attiveranno la nuova procedura formalmente, stante la modifica che si approva con la legge.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 21:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 29
Astenuti: 2 (Frassy, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Venturella sull'articolo 22.
Venturella (Arc-VA) - Su questo articolo ampia discussione è stata fatta in commissione, vi erano delle perplessità che l'Assessore Cerise e i suoi tecnici non hanno fugato, almeno per quanto mi riguarda. È una disposizione che modificando la normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta, crea un disequilibrio fra i poteri dell'Amministrazione regionale, la Giunta regionale, e gli enti locali.
Vi sono delle perplessità sulla procedura che questo articolo mette in piedi, sul tipo di documentazione che viene paventata di tipo tecnico-descrittiva, meglio era la presentazione del preliminare, quindi su questo articolo, anche se è stato approvato un piccolo emendamento che abbiamo concordato in commissione, votiamo contro.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - Su questo articolo, per quanto nella versione attuale che è emersa dal lavoro di commissione sicuramente c'è un giudizio meno negativo rispetto a quello sul testo originale, non si possono fare che delle considerazioni molto preoccupate.
C'è un accentramento nella figura del Presidente della Giunta di un potere di gestione del territorio che non ha paragoni nell'Europa occidentale. È un andamento presente ormai nei progetti di legge, per esempio abbiamo, lunedì, in commissione, quello sul Corpo forestale, questa assunzione da parte del Presidente... come se non ne avesse abbastanza di impegni e di incarichi, e qui andiamo a caricargli anche la responsabilità del Corpo forestale! In questo caso mica è una roba da ridere, nel senso che il progetto definitivo dell'opera è approvato con decreto del Presidente della Regione che sostituisce, a tutti gli effetti, il titolo abilitativo di cui all'articolo 59 ed equivale a variante del PRGC. Qui c'è una sostituzione pesante del Prefetto nei confronti dei Comuni e questa è un'organizzazione di tipo centralista.
Credo sia importante fare una riflessione politica che vada anche al di là di questo articolo, nel senso che questa procedura parte da una dichiarazione, come ho detto nell'intervento in discussione generale, di realizzazione di iniziative della Regione o dalla Regione medesima dichiarate di interesse regionale, quale sia però la caratteristica per cui un'opera è di interesse regionale credo che questo non sia dato, non sia scritto. Non c'è in questo procedimento un passaggio in Consiglio regionale, per cui è delega definita e definitiva al Presidente della Regione, che ha un potere di controllo sui Comuni notevole, perché qui si precisa che in caso di inerzia del Comune - ma chi la definisce l'inerzia del Comune? - che si protragga oltre un certo termine - mi sembra 90 giorni - la Giunta con propria deliberazione approva le modifiche e va avanti.
Credo che su opere rilevanti, perché sono di interesse regionale, che il Consiglio non abbia un passaggio... non metto in dubbio che non si debbano trovare delle formule per cui per arrivare ad opere importanti, i cosiddetti "progetti strategici", ma che devono essere identificati e che, come giustamente nella legge approvata da questo Consiglio, sono stati identificati con una procedura precisa e fra l'altro sono sottoposti a una procedura precisa (il controllo dei NUV e quant'altro). Qui, invece, abbiamo la scorciatoia, perché tutta quella procedura delle grandi opere non la ritroviamo; abbiamo solo una delega in bianco alla Giunta e al suo Presidente che, fra le tante incombenze che ha, si prende anche la responsabilità di fare un provvedimento che ha valore di variante di PRGC. Dato che i PRG sono approvati dall'Amministrazione regionale sulla base anche di una serie di competenze del Consiglio, fra cui il PTP, la legge che regola tutta la parte urbanistica, eccetera, credo che questa sia una norma illegittima rispetto al nostro ordinamento. Credo anche che questo si inserisca su un tracciato che è di incapacità di confronto, incapacità di confrontarsi con il Consiglio e con le comunità locali... quale migliore strumento che la spada... e poi andiamo avanti dritto per la nostra strada! Altro che il boicottaggio dei lavori che diceva prima il Presidente! Qui c'è la poca voglia di confrontarsi, perché ogni volta che si chiede qualcosa in Consiglio, questo è far perdere tempo, perché chissà cosa deve fare la Giunta! Non è che abbiamo la Giunta che in questo periodo si sia strascicata a portare in Consiglio dei provvedimenti stravolgenti, e ne parleremo quando tratteremo il punto sull'apicoltura, che è un paradigma della situazione attuale!
Credo che si debba fare una riflessione grossa: questo tipo di articoli danneggia la nostra Regione, e soprattutto danneggia i rapporti che ci sono qua dentro. L'impressione che si potrebbe uscire da questa "impasse" è che il Presidente della Giunta prendesse atto di queste osservazioni, non c'è nulla di personale nei suoi confronti, perché non è nella persona fisica che occupa ora quel posto il problema, ma è nella scelta politica che è stata fatta, per cui sarebbe opportuno uno stralcio di questo articolo e rinviarlo a una riflessione più ampia. Posso capire che ci siano dei momenti in cui su alcune opere molto importanti il rischio che situazioni localistiche possano bloccare dei progetti che hanno una rilevanza regionale ci sia, ma proprio perché dobbiamo fare delle eccezioni a delle regole importanti come i PRG, che ci sia almeno la garanzia che sia il Consiglio regionale durante la procedura, a dare un "okay" di legittimità... sarebbe un atto doveroso! Credo che su questo un atto di coraggio da parte del Presidente di stralciare questo articolo servirebbe a migliorare non solo il lavoro del Consiglio, ma anche la legislazione regionale.
Presidente - La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Cerise.
Cerise (UV) - Sarà anche così... ho cercato di mettere sulla mia postazione una specie di bussola, per cercare di capire dove stava andando, collega Sandri, non l'ho capito, ma credo che sia andato completamente fuori tema.
Primo: qui non c'è niente di nuovo, perché è una procedura che non ci siamo inventati con questa "Omnibus", c'era già, e il potere del Presidente della Giunta era uguale a quello di adesso. Solo che prima era meno trasparente, meno concertato, e peraltro, con una procedura che era irrisolta, addirittura nel testo precedente il Presidente della Giunta, in caso di inerzia o di non raggiungimento dell'intesa, sa cosa poteva fare? Credo che sia la cosa peggiore... nominava un commissario "ad acta", che è dal punto di vista del dialogo con l'ente locale un insulto, perché diventa due volte un'imposizione. Lo abbiamo tolto privilegiando un percorso più democratico.
Nel momento in cui lei fa riferimento ad una mancanza procedurale, probabilmente non ha ben chiaro le idee di come si sviluppa un progetto, e un percorso progettuale; vede, prima l'inizio era affidato a un progetto preliminare, ma un progetto preliminare è già un insieme di disegni con una modesta relazione che prefigura un'opera. Qui prevediamo qualcosa di molto più trasparente: vogliamo che sia reso edotto l'ente interessato di quello che si intende fare e soprattutto delle ricadute che la scelta che si vuole fare ha sugli strumenti urbanistici, sull'impianto sociale, sull'organizzazione del tessuto di quella realtà urbanistica, territoriale e sociale sulla quale si va ad incidere. Tutto questo con un progetto preliminare non emergeva assolutamente!
Ultima considerazione nel metodo. Lei pensa che questa proposta di modifica sia stata concepita dalla mente megalomane del Presidente della Giunta, che pure è megalomane... lo dice lui...
(interruzione del Presidente della Regione, fuori microfono)
... questa modifica è emersa proprio in sede di applicazione dell'intesa, che è un processo quasi fisiologico nella dialettica che esiste con gli enti locali. Se vuole, le porto almeno 40 intese che ho fatto da quando sono Assessore: quando si devono fare i ponti, quando si devono allargare le strade, quando si devono fare i piazzali, quando si devono fare tutti questi generi di opere, ma con cosa crede che si facciano queste operazioni? Si fanno attraverso la procedura dell'intesa...
(interruzione del Consigliere Sandri, fuori microfono)
... è sempre il Presidente della Giunta che alla fine decreta e il decreto ha ricadute per quanto riguarda l'impianto urbanistico.
A sostegno di quello che dico io, collega Sandri, è il parere del "CELVA", che è un parere totalmente positivo. Il "CELVA" chiedeva delle piccole modifiche, che già in III Commissione, a seguito di un ampio dibattito, erano state adottate, ma il parere del "CELVA" non pone minimamente in discussione questa procedura, perché ripeto è fisiologica... lei potrà dire di no... Ecco perché lei, secondo me, ha perso la bussola e ha preso a pretesto questa cosa per portare su un piano la discussione che non è pertinente all'argomento.
Abbiamo fatto un passo avanti nell'adottare questa modifica all'articolo 29, sulla via della trasparenza, dell'efficienza e del miglioramento del confronto costruttivo che c'è in fatto di opere pubbliche e urbanistica con gli enti locali.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - Ringrazio l'Assessore per la completezza del suo ragionamento. Peraltro devo ribadire una cosa molto semplice: siamo in disaccordo su due temi fondamentali; il primo, è che nessuno mette in discussione il procedimento dell'intesa, il problema è quali sono le condizioni finali dell'intesa, su cui abbiamo delle posizioni completamente diverse, perché a mio avviso se l'opera è in contrasto con il PRG, occorrerebbe, indipendentemente dalla storia, che può anche essere drammatica come lei l'ha raccontata... deve essere un atto che deve avere un controllo che non può non essere del Consiglio comunale. In secondo luogo sono assolutamente convinto che, come ha detto lei e come dicono i colleghi del "CELVA", su 50 volte che sono state fatte delle intese tutto è andato benissimo e sono contento, il problema che qua invece stiamo andando a regolare è là dove ci possono essere dei contrasti. Mi sembra che la procedura non sia logica da questo punto di vista.
Non si mette in discussione che alla fine sia il Presidente della Giunta che poi prende la decisione finale, ma il fatto che in quel percorso ci sia un momento in cui queste cose vengono sottoposte al Consiglio regionale, credo che rappresenterebbe una garanzia per tutti, altrimenti diventa facile avere la deviazione rispetto al fare piani regolatori, sapendo che tanto poi l'eccezione si può fare. Partire da un'idea che se qualcosa è in contrasto con il PRG ci saranno dei buoni motivi, quindi bisognerà procedere con cautela più di quanto ne ha lei, credo che sarebbe una cosa da fare.
Ci asterremo sull'articolo.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 22:
Consiglieri presenti: 28
Votanti: 26
Favorevoli: 23
Contrari: 3
Astenuti: 2 (Frassy, Sandri)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 23:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 24 vi è un emendamento dell'Assessore Viérin Laurent, che recita:
Emendamento
L'articolo 24 è sostituito dal seguente:
"Articolo 24
(Disposizioni per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo di Bard. Modificazioni alla legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68)
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1° dicembre 1992, n. 68 (Interventi finanziari per il recupero del patrimonio storico-architettonico del borgo di Bard), è sostituito dal seguente:
"1. I proprietari degli immobili situati all'interno del borgo di Bard, come delimitato nella planimetria di cui all'allegato A, possono beneficiare di contributi a fondo perduto, in misura pari:
a) al 60 per cento delle spese di progettazione;
b) al 15 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di interventi di restauro e recupero volti ad assicurare la stabilità e la conservazione dell'edificio oggetto di intervento e di tutti gli elementi rilevanti sotto il profilo dell'interesse artistico, storico e ambientale dell'edificio medesimo. La spesa ammissibile è determinata sulla base di un computo metrico-estimativo analitico, escluse le spese relative agli impianti tecnici.".
2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 68/1992 è sostituito dal seguente:
"3. La scelta degli immobili oggetto dell'intervento, effettuata di concerto con l'Amministrazione comunale, è approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di beni culturali; la realizzazione degli interventi è effettuata a cura della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, previa deliberazione della Giunta regionale.".
3. Dopo l'articolo 5 della l.r. 68/1992 è inserito il seguente:
"Articolo 5bis
(Cumulo delle agevolazioni)
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche concesse per le stesse iniziative purché non siano erogate nella forma del contributo in conto capitale."."
La parola all'Assessore all'istruzione e cultura, Viérin Laurent.
Viérin L. (UV) - È un emendamento che avevamo concordato in commissione, solo che la formalizzazione è avvenuta successivamente. L'emendamento raggruppa tutte le modificazioni da apportare alla legge n. 68/1992, tenendo conto di quanto è emerso in commissione soprattutto da una svista su sollecitazione dei colleghi Squarzino e Frassy, era da un lato il cumulo dei contributi che non era stato previsto, adesso viene ripreso e viene scorporato anche in lettera "A" e "B", quindi il 60% per le spese di progettazione e il 15% della spesa ammissibile... collega Frassy, per il borgo di Bard, ne avevamo parlato in V Commissione... quindi migliora la tecnica redazionale dell'atto legislativo e formula la doppia previsione.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento:
Consiglieri presenti: 29
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 3 (Frassy, Sandri, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 25:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 7 (Bortot, Ferraris, Fiou, Frassy, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 26:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 27:
Consiglieri presenti: 28
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 3 (Frassy, Sandri, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 28:
Consiglieri presenti: 33
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 6 (Bortot, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri sull'articolo 29.
Sandri (GV-DS-PSE) - Questo è uno degli articoli che hanno una rilevanza finanziaria come evidenziato dall'articolo 38; fra l'altro, è una serie di interventi che comportano spese apparentemente rilevanti, perché arrivano fino al 100% delle spese ammissibili, che vanno dal baby sitting all'assistenza familiare agli anziani e all'assistenza gestanti, eccetera.
Volevo capire, dal punto di vista finanziario, quali sono le coperture che sono state previste e quali modificazioni rispetto all'attuale gestione di quei capitoli interverranno sulla base di questa normativa.
Presidente - La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Fosson.
Fosson (UV) - Questo è un articolo che modifica l'articolo 20 della legge n. 44, legge sulla famiglia. Il finanziamento di questi articoli è sempre stato sottoutilizzato, perché quanto veniva previsto era superiore. Questo cambiamento è dovuto al fatto che i progetti non sono più sperimentali, ma sono progetti e, proprio per incentivare le aggregazioni familiari, che finalmente diventano risorse che si organizzano, c'è la previsione di finanziarli fino a un massimo del 100%, logicamente in base al finanziamento previsto e con una deliberazione.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 29:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 33
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - All'articolo 30 vi è un emendamento dei Consiglieri Sandri e Fontana Carmela che recita:
Emendamento
(Disposizioni in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Modificazione alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11)
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), sono aggiunte, infine, le parole: "e di quella attestante il possesso dei restanti requisiti di legge."."
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - Qui ci si riferisce ad una situazione che ci pare abbastanza complessa e che potrebbe essere snellita. Mi riferisco alle domande per quanto riguarda l'invalidità civile. Queste domande comportano una serie di dati sanitari, ma nel caso siano accettate, successivamente richiedono una comunicazione da parte dell'ufficio al soggetto interessato perché porti ulteriore documentazione, fra l'altro di tipo autocertificativo, e questo secondo passaggio comporta un allungamento significativo dei tempi, per cui l'erogazione delle provvidenze viene rallentata rispetto all'andamento abituale.
Il dubbio che era venuto in particolare alla collega Fontana, in commissione, era quello di poter utilizzare la procedura seguita dall'INPS; l'INPS richiede, al momento della presentazione delle domande, non solo la documentazione sanitaria, ma anche tutto il resto della documentazione e autocertificazione, per cui alla fine, quando viene deliberato e riconosciuto il diritto, questo diritto viene immediatamente pagato. Dico questo perché in questo settore c'è un po' di ruggine nei meccanismi e lo si evidenzia anche da un fatto emerso recentemente, per cui esiste che ogni anno bisogna presentare entro il 31 marzo una dichiarazione attraverso la quale si ha diritto all'assegno di accompagnamento da parte dell'Amministrazione regionale; quest'anno, per la prima volta, non è stata fatta una comunicazione agli aventi diritto, ma si aspetta che loro si ricordino e quindi che portino la documentazione... c'è stato un impegno dell'Assessore poi a fare una comunicazione a quelli che non avevano ottemperato.
È vero che c'è una procedura un po' complessa, ma alla fine un fatto di cronaca spiacevole che è successo nella nostra Regione, ha dimostrato che quei controlli non funzionano. Allora credo che più la procedura è semplice, meno passaggi burocratici ci sono, più è facile raggiungere un obiettivo: questo è un tema che è stato discusso in commissione, siamo qua disponibili ad ascoltare le spiegazioni dell'Assessore competente.
Presidente - La parola all'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Fosson.
Fosson (UV) - Il senso di questi articoli e la lunga discussione che ne è seguita in commissione era per migliorare delle norme e di rendere più agevole il cammino: di questo si è discusso in commissione e il testo è già stato modificato.
Con la collega Fontana si è discusso a lungo di questo, si è interrotta la riunione e si è chiamato il nostro dirigente, ma alla fine si è visto che questo non è accoglibile perché il cammino è completamente diverso da quello dell'INPS, nel senso che 3.500 persone fanno la domanda di invalidità ogni anno, presentando dei dati medici; quindi il chiedere a tutti questi di presentare un'ulteriore certificazione poteva essere un di più, tanto perché di questi 3.500, ad una verifica successiva, solo 500 ottengono l'invalidità. Allora è in questo secondo momento che si richiedono quei dati reddituali fra cui anche il "RID", per cui si impone al richiedente di passare in banca. Solo in un secondo tempo vengono richiesti, quindi se li richiedessimo prima, 3.000 persone dovrebbero portare dei documenti in più che poi non sono sufficienti. Non solo, gli uffici hanno discusso a lungo sul fatto che quando l'invalidità viene concessa e quando quindi questi documenti reddituali vengono richiesti, anche se fossero stati presentati 2 o 3 mesi prima con il "RID", dovrebbero essere ripresentati, perché potrebbero esserci stati dei cambiamenti.
L'emendamento quindi non può essere accolto; le chiederei di ritirarlo, anche se su questo c'è stato un approfondimento.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - È un passaggio tecnico, non conosco con precisione la procedura, mi fido di quanto ha detto e del parere tecnico che è stato acquisito; ritengo che questo intervento possa essere visto in un futuro e approfondito in commissione, quindi ritiro l'emendamento.
Presidente - L'emendamento è ritirato.
Pongo in votazione l'articolo 30:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Bortot, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 31:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 4 (Bortot, Sandri, Squarzino Secondina, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - All'articolo 32 vi è un emendamento del gruppo "Arcobaleno" che recita:
Emendamento
L'articolo 32 è soppresso.
La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Pastoret.
Pastoret (UV) - Un attimo di pazienza, ma credo che per l'economia dei lavori, al fine di evitare domande dopo, sia opportuno presentare l'insieme degli articoli dell'Assessorato, senza entrare nel merito dell'emendamento dell'articolo 32 che sarà oggetto di discussione a parte.
Gli altri articoli: l'articolo 33 è stato illustrato in commissione, c'è una leggera modifica perché le strutture extralberghiere previste nell'articolo sono dei luoghi di vacanza e non canali commerciali, che sono utilizzati in genere da colonie, gruppi religiosi; per cui, per evitare che debbano assumere oneri fuori luogo, si determina il fatto che possono avere sale da pranzo e locali comuni di soggiorno coincidenti. Per quanto riguarda l'articolo 34, c'è una correzione, perché successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n. 4 sullo sport, è stato abrogato con provvedimento dello Stato il registro delle società e delle associazioni sportive, quindi facciamo una ripulitura e andiamo a togliere questa cosa. Gli articoli da 35 a 37 recano modifiche su tutta una serie di leggi che sono state introdotte dal decreto legge n. 223/2006, "decreto Bersani". Per quanto riguarda l'articolo 35 siamo nell'ordine delle tariffe professionali dove si determina una modificazione di quanto veniva esplicitato nei nostri provvedimenti legislativi, viene ancora garantita la fissazione delle tariffe massime, ma viene eliminata la fissazione delle tariffe minime che possono essere indicate comunque dai soggetti che operano, ma che non sono più vincolanti per quanto riguarda l'esercizio della professione. Riguarda, qui, le guide alpine, i maestri di sci e con una dicitura diversa, ma che contiene lo stesso concetto, le professioni di: guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre, di maestro di "mountain bike". Per quanto riguarda l'articolo 36, sempre la liberalizzazione introdotta dal "decreto Bersani" riguardava le vendite promozionali, quindi questo articolo si adegua al "decreto Bersani" e mantiene solo la limitazione fra la vendita promozionale e il saldi, che deve essere assicurata sempre secondo le disposizioni del "decreto Bersani". Per quanto riguarda l'articolo 37, questo concerne la disciplina della professione di mediatore. Due sono gli aspetti, uno sono le modifiche introdotte dal "decreto Bersani", l'altro sono le funzioni che la Regione aveva già trasferito alla "Chambre", quindi qui si abroga l'articolo perché non contiene più neppure quelle parti residuali, di competenza dell'Amministrazione: quindi si tratta solo di adeguamenti legati alle novità che sono state introdotte dal "decreto Bersani". Per quanto riguarda l'articolo 32, c'è una modifica di sostanza che disciplina le attività di volo alpino.
Presidente - La parola al Consigliere Venturella.
Venturella (Arc-VA) - Grazie, Assessore, per l'illustrazione di tutti gli articoli che la riguardano, che va nel senso dell'economia dei lavori.
Il nostro emendamento, che vado ad illustrare, prevede l'abrogazione dell'articolo 32, cioè non l'abrogazione dell'attività del volo alpino, ma l'abrogazione del fatto che si dia la possibilità alle società di elitrasporto di vedersi ampliata la durata dell'attività e il periodo. Vorrei ricordare cosa succede nell'arco alpino, facendo riferimento a zone a noi molto vicine. Provincia autonoma di Trento: questa provincia ha una legge che disciplina il volo alpino, praticamente ha un articolo solo formato da 7 commi, il 6° comma dice che è vietato su tutto il territorio provinciale il trasporto di sciatori con velivoli a motore per la pratica di eliski. Provincia autonoma di Bolzano: anche qui, 3 articoli; all'articolo 2 si parla di divieti e si dice che il trasporto di persone con velivoli a motore per la pratica dello sci e per altre attività sportive nelle zone sciistiche e montane è vietato su tutto il territorio provinciale.
Non diciamo che la legge regionale n. 15/1988 debba essere abrogata, diciamo però che non è il caso di ampliare la durata da 6 a 9 ore, non è il caso di ampliare il periodo dal 10 gennaio portarlo al 20 dicembre perché crediamo che non sia questa la risposta. Volevo anche introdurre un altro elemento che ha un risvolto sul fatto dell'opportunità o meno di proporre questi allargamenti. Crediamo che queste proposte dovrebbero essere almeno concordate con chi è professionista della montagna, nonostante i commenti sarcastici del Presidente Caveri, perché dalla lettura di alcune dichiarazioni di alcuni componenti dell'"UVGAM" - Unione valdostana guide di alta montagna - non vi erano espressioni di entusiasmo rispetto a questo ampliamento, anche perché c'è il problema che se si allarga indiscriminatamente il periodo da 6 a 9 ore pensando che sia tutto uguale, inverno e primavera, non calcolando che in alcuni casi è impossibile alzarsi in volo, vediamo in questo articolo la mancanza di volontà di andare a specificare.
Crediamo che l'eliski presenti dei problemi, abbiamo ricevuto ieri il numero di rotazioni e di sorvolo ad esempio in una valle che prima era garantita per lo sci alpinismo, ora di sciatori in questa disciplina non ce ne sono più - penso alla Valgrisenche -, perché, per chi ha praticato un po' di sci alpinismo, vedersi passare sopra l'elicottero che fa circa 3 punte in un giorno quando tu al massimo ne fai una, è chiaro che avvicina un certo tipo di clientela molto facoltosa, ma ne allontana un'altra, che è quella che apprezza la montagna (mi riferisco agli sci alpinisti e agli escursionisti).
Crediamo che l'articolo 32, in questa situazione climatica particolare... la legge n. 15 prevede che possa soddisfare le giuste aspettative di quelli che il Presidente Caveri chiamava "le guide alpine"; ricordo che sono guide alpine anche i maestri di sci... comunque chiediamo solo che l'Assessore Pastoret ci ripensi, non è il caso di ampliare periodo e durata!
Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Pastoret.
Pastoret (UV) - Ho dimenticato prima di ringraziare i commissari per quanto abbiamo avuto modo di dibattere in commissione.
Lei mi è simpatico, collega Venturella, abbiamo modo molte volte di discutere, ma la mia simpatia non può averla spinta ad avere una visione così ottimistica della mia poca fermezza nelle mie opinioni! Lei fa bene a presentare questa proposta di abrogazione, ma lei avrà messo in conto che non è che posso smentirmi accettando la sua proposta. Se mi avesse chiesto invece di modificare in parte questi orari, avrei potuto addivenire con lei ad accordare il fatto che forse si poteva giocare qualcosa sulle ore, soddisfacendo in parte le sue esigenze e mantenendo abbastanza intatte le ragioni per le quali ho presentato questa cosa. Così non è stato, ma credo che due considerazioni vadano fatte, al di là del fatto che non siamo d'accordo con l'emendamento.
Si è discusso tanto nei giorni passati dei cambiamenti climatici che impedirebbero di fare chissà quale attività, confidiamo su questi: essi non consentiranno a questi elicotteri di operare, e qui uso una parafrasi che ho mediato dalla dichiarazione che lei ha appena fatto, perché poi mi tira sempre fuori la questione dei cambiamenti climatici: no neve, no volo, no elicotteri! Detto questo, al di là di tutte le battute un impegno con lei lo posso prendere.
L'altro giorno - ho dato i dati - le ore di sorvolo, numero dei voli; verificheremo se con questa disposizione cosa e quanto cambierà, perché non sono totalmente insensibile al fatto che a lei o soprattutto alla collega Squarzino alla quale piace passeggiare con le ciaspole in una vallata della Valgrisenche gli elicotteri debbano dare fastidio, però mi consenta di riprendere la sua introduzione all'inizio della discussione di questa legge sui Comuni, sul mancato rispetto... È stato proprio dagli operatori della Valgrisenche e dal Sindaco che è nata questa richiesta, quindi delle due l'una: o gli argomenti si utilizzano tutti in un ambito di coerenza o non possono essere utilizzati solo quando giocano a favore e non essere considerati quando non incontrano il favore delle idee che si professano.
Onestamente noi faremo una valutazione alla fine della stagione su come queste cose saranno andate con questa liberalizzazione più ampia rispetto al volo; poi, siamo disponibili anche a rivedere in parte alcune disposizioni legate agli orari, non certo sull'attività del volo!
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento:
Consiglieri presenti: 33
Votanti: 28
Favorevoli: 3
Contrari: 25
Astenuti: 5 (Borre, Fiou, Sandri, Stacchetti, Viérin Marco)
Il Consiglio non approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 32:
Consiglieri presenti: 33
Votanti: 31
Favorevoli: 28
Contrari: 3
Astenuti: 2 (Fiou, Sandri)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 33:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 2 (Frassy, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - La parola al Consigliere Ottoz sull'articolo 34.
Ottoz (UV) - Il 3° comma dell'articolo 34 per chi non era in commissione, elimina un parametro dal computo per i contributi, quello della presenza del vivaio giovanile, della consistenza del vivaio giovanile per i contributi sportivi di alto livello. Ciò non è giustificato solo dal fatto che esso si è rivelato poco efficace nel discriminare, quindi non significa che c'è una minore sensibilità al fatto che le società di alto livello abbiano o no un vivaio giovanile, bensì deriva dal fatto che 2 "Omnibus" fa fu eliminata l'incompatibilità di contributi per la medesima attività, quindi le società di alto livello oggi possono chiedere anche il contributo per il vivaio giovanile. Dovendo mettere la consistenza del vivaio da una parte e dall'altra nasceva un problema applicativo di verifica e di controllo, quindi è stato tolto il parametro ormai inutile. Per l'alto livello le società presentano il quadro dell'attività che porta poi alla definizione dei contributi e l'attività del vivaio viene inserita nella domanda che fanno per l'attività di livello ordinario che oggi possono presentare assieme all'altra.
Presidente - La parola al Consigliere Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - Prendo spunto da alcune notizie che erano emerse nelle settimane scorse da "Il Sole 24Ore", che evidenziava come la Valle d'Aosta avesse un numero di tesserati "FISI" straordinario rispetto a tutte le altre Regioni italiane. Quello che volevo capire dall'Assessore è se da questi meccanismi di va e vieni rispetto al settore giovanile non fossero emersi dei dubbi sull'effettiva consistenza dei tesserati delle società sportive aderenti al "CONI" nazionale.
Presidente - La parola all'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Pastoret.
Pastoret (UV) - Confesso che non ho letto l'articolo de "Il Sole 24Ore", ho già detto qui che non mi baso, per le cose che faccio, su quanto scrivono i giornali; questo dato, essendomi ignoto, non so se il rapporto che il collega mi presenta riguarda in proporzione o in numeri assoluti... immagino in proporzione... però posso avere dei dubbi sul dato che è stato introdotto, perché i calcoli sulle proporzioni sono molto relativi.
Abbiamo più di 20.000 persone in Valle che sono iscritte ad una società sportiva o praticano dello sport, non credo che sia così "écrasante" la presenza di coloro che appartengono alla Federazione italiana sport invernali, anzi. È un dato che mi propongo di verificare e le farò sapere, perché non ho elementi per dirle quanto sia attendibile. Lei sia gentile, mi faccia avere la copia de "Il Sole 24Ore" così mi evita di cercarla!
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 34:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 35:
Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 36:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Ferraris, Fiou, Sandri)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 37:
Consiglieri presenti: 30
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 6 (Ferraris, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 38:
Consiglieri presenti: 31
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 6 (Ferraris, Fiou, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Il Consiglio approva.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti: 32
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 7 (Ferraris, Fiou, Frassy, Sandri, Squarzino Secondina, Tibaldi, Venturella)
Il Consiglio approva.