Oggetto del Consiglio n. 80 del 25 febbraio 1977 - Verbale
OGGETTO N. 80/77 - CONCESSIONE DI PREMI AI PRODUTTORI DI FORMAGGIO "FONTINA" MARCHIATA, PRODOTTA NELL'ANNO 1976. DELEGA ALLA GIUNTA.
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla seguente proposta relativa all'oggetto: "Concessione di premi ai produttori di formaggio "Fontina" marchiata, prodotta nell'anno 1976, Delega alla Giunta", proposta trasmessa in copia ai Consiglieri unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 24 e 25 febbraio 1977:
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"Analogamente a quanto approvato nei decorsi anni, la Giunta propone di deliberare la corresponsione di premi ai produttori di formaggio "fontina" marchiata, prodotta nell'anno 1976.
I motivi che giustificano l'adozione del provvedimento possono esser così riassunti: incoraggiare i produttori a continuare ed intensificare il miglioramento qualitativo della produzione e a promuovere un sempre più ampio ricorso ai mezzi indicati dalla buona tecnica casearia e suggeriti o messi a disposizione dell'Amministrazione regionale.
Ciò nell'intento di contenere gli scarti della produzione entro i limiti economicamente sopportabili e, quindi, di valorizzare il prodotto sul mercato nazionale ed estero.
I risultati che sono già derivati e che deriveranno ancora dall'intervento regionale si concreteranno in una maggiore richiesta da parte del consumatore ed in un aumento del prezzo di vendita del formaggio "fontina".
La Giunta ritiene opportuno corrispondere il premio di cui si tratta per le forme effettivamente marchiate dall'Organo competente e la cui marchiatura risulti debitamente documentata.
La Giunta regionale propone che la misura del premio di marchiatura sia confermata in Lire 700 per ogni forma di fontina marchiata con la maggiorazione del premio di Lire 200 per le forme classificate di 1^ A.
Negli anni decorsi l'ammontare del premio di cui si tratta è stato determinato in Lire 500 per ogni forma prodotta negli anni 1962, 1963, 1964, 1965 e in Lire 700 per ogni forma prodotta negli anni 1966, 1967, 1968, 1969 e 1970; per gli anni 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975 il premio è stato di Lire 700 per ogni forma con la maggiorazione di Lire 200 per le forme classificate di l^ A.
Quanto sopra premesso e richiamati: la legge 10.4.1954 n. 125, il D.P.R. 5.8.1955 n. 667, il D.P.R. 30.9.1955 n. 1269 e il D.M. 26.6.1957, la Giunta propone che il Consiglio regionale,
Deliberi
1) di approvare la concessione ai produttori di formaggio "fontina" di un premio di marchiatura stabilito nella misura di Lire 700 (settecento) per ogni forma di formaggio "fontina" regolarmente marchiata prodotta nell'anno 1976;
2) di concedere per le forme di "fontina" marchiata classificata di 1^ A una maggiorazione di Lire 200 (duecento) al premio di marchiatura di cui al precedente n. 1;
3) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per l'esecuzione della presente deliberazione, sia per la determinazione dei produttori aventi diritto al premio sia per la concessione dei premi di cui si tratta e per l'approvazione e la liquidazione delle spese relative, previste in complessive Lire 170.000.000 (centosettantamilioni) circa da imputare all'apposito capitolo 3910 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 ("Spese, contributi e premi ad associazioni ed Enti per la tutela e l'incremento dei prodotti tipici"), che presenta la necessaria disponibilità".
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L'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ invita il Consiglio ad approvare la proposta con i seguenti emendamenti:
Premesse:
al sesto comma, secondo rigo: sopprimere le parole "in Lire 700" e sostituirle con le seguenti: "di lire 800".
Parte dispositiva:
punto 1^, secondo rigo: sopprimere le parole "di lire 700" e sostituirle con le seguenti: "di lire 800";
Parte dispositiva:
punto 3^, sesto rigo: l'importo di "lire 170.000.000" va rettificato in "L. 190.000.000".
Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento, invita il Consiglio a procedere alla votazione per l'approvazione della proposta con gli emendamenti soprariportati.
IL CONSIGLIO
preso atto di quanto riferito dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste MARCOZ, e concordando sulle proposte della Giunta;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventiquattro);
DELIBERA
1) di approvare la concessione ai produttori di formaggio "fontina" di un premio di marchiatura stabilito nella misura di Lire 800 (ottocento) per ogni forma di formaggio "fontina" regolarmente marchiata prodotta nell'anno 1976;
2) di concedere per le forme di "fontina" marchiata classificata di 1^ A una maggiorazione di Lire 200 (duecento) al premio di marchiatura di cui al precedente n. 1;
3) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento deliberativo necessario per l'esecuzione della presente deliberazione, sia per la determinazione dei produttori aventi diritto al premio sia per la concessione dei premi di cui si tratta e per l'approvazione e la liquidazione delle spese relative, previste in complessive Lire 190.000.000 (centonovantamilioni) circa da imputare all'apposito capitolo 3910 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1977 ("Spese, contributi e premi ad associazioni ed Enti per la tutela e l'incremento dei prodotti tipici"), che presenta la necessaria disponibilità.
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